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DECRETO LEGISLATIVO 10 luglio 2025, n. 112

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento del compendio denominato «Museo storico militare di Palmanova» sito nel Comune di Palmanova. (25G00117)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/08/2025
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 19-8-2025
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Vista la legge costituzionale  31  gennaio  1963,  n.  1,  recante:
«Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia»; 
  Visto il Codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ed,  in  particolare,  gli
articoli 8, 53, 54, 55, 55-bis e 59; 
  Visto il decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 34 recante «Norme  di
attuazione   dello   Statuto   speciale   della   regione    autonoma
Friuli-Venezia Giulia, in materia di beni culturali e paesaggistici»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1960, n.
972, recante: «Dichiarazione di monumento nazionale della Fortezza di
Palmanova»; 
  Visto il decreto del Ministro per la pubblica istruzione 13  maggio
1961, recante: «Dichiarazione di interesse storico-artistico di tutto
il  complesso  monumentale  e  storico  della  citta'  di   Palmanova
(Udine)»; 
  Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo  65  dello
Statuto speciale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione del 20 giugno 2025; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie di  concerto  con  i
Ministri della difesa, della cultura e dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                          Ambito operativo 
 
  1.  Il  presente  decreto  disciplina,   ai   sensi   della   legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1,  recante  lo  Statuto  speciale
della Regione Friuli Venezia Giulia, le procedure, le modalita'  e  i
termini per il  trasferimento  del  bene  denominato  «Museo  storico
militare  di  Palmanova»  sito  nel  Comune  di  Palmanova  e   della
collezione museale attualmente conservata ed  esposta  nel  compendio
medesimo. 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              -  La  legge  costituzionale  31  gennaio  1963,  n.  1
          recante: «Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia» e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1°  febbraio  1963,  n.
          29. 
              - Si riportano gli articoli 8, 53, 54, 55, 55-bis e  59
          del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice  dei
          beni culturali e del paesaggio) pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.: 
                «Art. 8 (Regioni e province ad autonomia speciale). -
          1. Nelle materie disciplinate dal presente  codice  restano
          ferme  le  potesta'  attribuite  alle  regioni  a   statuto
          speciale ed alle province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
          dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.» 
                «Art. 53. (Beni del demanio culturale). - 1.  I  beni
          culturali appartenenti allo  Stato,  alle  regioni  e  agli
          altri  enti  pubblici  territoriali  che  rientrino   nelle
          tipologie  indicate  all'articolo  822  del  codice  civile
          costituiscono il demanio culturale. 
                2. I beni del demanio culturale  non  possono  essere
          alienati, ne' formare oggetto di diritti a favore di terzi,
          se non nei limiti e con le modalita' previsti dal  presente
          codice.» 
                «Art. 54. (Beni inalienabili). - 1. Sono inalienabili
          i beni del demanio culturale di seguito indicati: 
                  a)  gli   immobili   e   le   aree   di   interesse
          archeologico; 
                  b) gli immobili dichiarati  monumenti  nazionali  a
          termini della normativa all'epoca vigente; 
                  c) le raccolte di musei,  pinacoteche,  gallerie  e
          biblioteche; 
                  d) gli archivi; 
                  d-bis)  gli  immobili   dichiarati   di   interesse
          particolarmente importante ai sensi dell'articolo 10, comma
          3, lettera d); 
                  d-ter) le cose mobili che  siano  opera  di  autore
          vivente o la cui esecuzione non risalga ad  oltre  settanta
          anni, se incluse in raccolte appartenenti  ai  soggetti  di
          cui all'articolo 53. 
                2. Sono altresi' inalienabili: 
                  a)  le  cose  appartenenti  ai  soggetti   indicati
          all'articolo 10, comma 1, che siano  opera  di  autore  non
          piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre  settanta
          anni, fino alla conclusione del  procedimento  di  verifica
          previsto dall'articolo 12. Se il procedimento  si  conclude
          con esito  negativo,  le  cose  medesime  sono  liberamente
          alienabili,  ai  fini  del  presente   codice,   ai   sensi
          dell'articolo 12, commi 4, 5 e 6; 
                  c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti  di
          cui all'articolo  53,  nonche'  gli  archivi  e  i  singoli
          documenti di enti ed istituti pubblici  diversi  da  quelli
          indicati al medesimo articolo 53; 
                3. I beni e le cose di cui ai commi  1  e  2  possono
          essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni  e
          gli altri enti pubblici territoriali. Qualora si tratti  di
          beni o cose non in consegna al Ministero, del trasferimento
          e' data preventiva comunicazione al Ministero medesimo  per
          le finalita' di cui agli articoli 18 e 19. 
                4. I beni e le cose indicati ai commi 1 e  2  possono
          essere utilizzati esclusivamente secondo le modalita' e per
          i fini previsti dal titolo II della presente Parte». 
                «Art. 55. (Alienabilita' di immobili appartenenti  al
          demanio  culturale).  -  1.  I  beni   culturali   immobili
          appartenenti al demanio  culturale  e  non  rientranti  tra
          quelli elencati nell'articolo  54,  comma  1,  non  possono
          essere alienati senza l'autorizzazione del Ministero. 
                La  richiesta  di  autorizzazione  ad   alienare   e'
          corredata: 
                  a) dalla indicazione della  destinazione  d'uso  in
          atto; 
                  b)  dal  programma  delle  misure   necessarie   ad
          assicurare la conservazione del bene; 
                  c)    dall'indicazione    degli    obiettivi     di
          valorizzazione   che   si    intendono    perseguire    con
          l'alienazione del  bene  e  delle  modalita'  e  dei  tempi
          previsti per il loro conseguimento; 
                  d)  dall'indicazione   della   destinazione   d'uso
          prevista,   anche   in   funzione   degli   obiettivi    di
          valorizzazione da conseguire; 
                  e) dalle modalita' di fruizione pubblica del  bene,
          anche  in  rapporto  con  la  situazione  conseguente  alle
          precedenti destinazioni d'uso. 
                3.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  su  parere  del
          soprintendente, sentita la regione e, per suo tramite,  gli
          altri   enti   pubblici   territoriali   interessati.    Il
          provvedimento, in particolare: 
                  a) detta prescrizioni e condizioni in  ordine  alle
          misure di conservazione programmate; 
                  b) stabilisce le condizioni di  fruizione  pubblica
          del bene, tenuto conto della  situazione  conseguente  alle
          precedenti destinazioni d'uso; 
                  c) si pronuncia sulla congruita' delle modalita'  e
          dei tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi  di
          valorizzazione indicati nella richiesta. 
                3-bis. L'autorizzazione non  puo'  essere  rilasciata
          qualora la destinazione d'uso proposta sia suscettibile  di
          arrecare  pregiudizio  alla   conservazione   e   fruizione
          pubblica del bene o comunque risulti non compatibile con il
          carattere  storico  e  artistico  del  bene  medesimo.   Il
          Ministero ha facolta' di  indicare,  nel  provvedimento  di
          diniego, destinazioni d'uso  ritenute  compatibili  con  il
          carattere  del  bene  e   con   le   esigenze   della   sua
          conservazione. 
                3-ter.  Il  Ministero   ha   altresi'   facolta'   di
          concordare con il soggetto  interessato  il  contenuto  del
          provvedimento richiesto,  sulla  base  di  una  valutazione
          comparativa fra le proposte avanzate con  la  richiesta  di
          autorizzazione   ed   altre    possibili    modalita'    di
          valorizzazione del bene. 
                3-quater.  Qualora  l'alienazione  riguardi  immobili
          utilizzati a scopo abitativo o commerciale, la richiesta di
          autorizzazione e' corredata dai soli  elementi  di  cui  al
          comma 2, lettere  a),  b)  ed  e),  e  l'autorizzazione  e'
          rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3, lettere a)
          e b). 
                3-quinquies. L'autorizzazione ad alienare comporta la
          sdemanializzazione del bene cui  essa  si  riferisce.  Tale
          bene resta comunque sottoposto a tutte le  disposizioni  di
          tutela di cui al presente titolo. 
                3-sexies.  L'esecuzione  di  lavori   ed   opere   di
          qualunque  genere  sui  beni  alienati  e'   sottoposta   a
          preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 21,  commi
          4 e 5.» 
                «Art.  55-bis  (Clausola   risolutiva).   -   1.   Le
          prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione  di
          cui   all'articolo   55   sono   riportate   nell'atto   di
          alienazione, del quale costituiscono obbligazione ai  sensi
          dell'articolo 1456 del codice civile ed oggetto di apposita
          clausola risolutiva espressa. Esse sono  anche  trascritte,
          su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari. 
                2.    Il    soprintendente,     qualora     verifichi
          l'inadempimento,      da       parte       dell'acquirente,
          dell'obbligazione  di  cui  al  comma  1,  fermo   restando
          l'esercizio dei poteri di tutela, da'  comunicazione  delle
          accertate inadempienze alle  amministrazioni  alienanti  ai
          fini   della   risoluzione   di   diritto   dell'atto    di
          alienazione». 
                «Art. 59. (Denuncia di trasferimento). - 1. Gli  atti
          che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo,
          la  proprieta'  o,  limitatamente  ai   beni   mobili,   la
          detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero. 
                2. La denuncia e' effettuata entro trenta giorni: 
                  a) dall'alienante o dal cedente la  detenzione,  in
          caso di alienazione  a  titolo  oneroso  o  gratuito  o  di
          trasferimento della detenzione; 
                  b)  dall'acquirente,  in  caso   di   trasferimento
          avvenuto nell'ambito di  procedure  di  vendita  forzata  o
          fallimentare ovvero in forza di sentenza  che  produca  gli
          effetti di un contratto di alienazione non concluso; 
                  c)  dall'erede  o  dal  legatario,   in   caso   di
          successione a causa  di  morte.  Per  l'erede,  il  termine
          decorre    dall'accettazione    dell'eredita'    o    dalla
          presentazione  della  dichiarazione  ai  competenti  uffici
          tributari; per  il  legatario,  il  termine  decorre  dalla
          comunicazione notarile prevista dall'art.  623  del  codice
          civile, salva rinuncia  ai  sensi  delle  disposizioni  del
          codice civile. 
                3.  La   denuncia   e'   presentata   al   competente
          soprintendente del luogo ove si trovano i beni. 
                4. La denuncia contiene: 
                  a)  i  dati  identificativi  delle   parti   e   la
          sottoscrizione delle medesime  o  dei  loro  rappresentanti
          legali; 
                  b) i dati identificativi dei beni; 
                  c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni; 
                  d) l'indicazione della natura  e  delle  condizioni
          dell'atto di trasferimento; 
                  e) l'indicazione  del  domicilio  in  Italia  delle
          parti ai fini delle eventuali  comunicazioni  previste  dal
          presente Titolo. 
                5. Si considera non avvenuta la denuncia priva  delle
          indicazioni  previste  dal  comma  4  o   con   indicazioni
          incomplete o imprecise». 
              - Il decreto legislativo 2 marzo 2007, n.  34  recante:
          «Norme di attuazione dello Statuto speciale  della  Regione
          autonoma  Friuli-Venezia  Giulia,  in   materia   di   beni
          culturali e paesaggistici»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 29 marzo 2007, n. 74. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 21  luglio
          1960,  n.  972,  recante:   «Dichiarazione   di   monumento
          nazionale della Fortezza di Palmanova» e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 14 settembre 1960, n. 226. 
              - Il decreto del Ministro per la pubblica istruzione 13
          maggio   1961,   recante:   «Dichiarazione   di   interesse
          storico-artistico  di  tutto  il  complesso  monumentale  e
          storico della citta' di Palmanova  (Udine)»  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1961, n. 198. 
              - Si riporta l'articolo 65 della  legge  costituzionale
          31  gennaio  1963,  n.   1   (Statuto   speciale   per   il
          Friuli-Venezia Giulia), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n. 29 del 1° febbraio 1963: 
                «Art. 65  -  Con  decreti  legislativi,  sentita  una
          Commissione paritetica di  sei  membri,  nominati  tre  dal
          Governo della Repubblica e  tre  dal  Consiglio  regionale,
          saranno stabilite  le  norme  di  attuazione  del  presente
          Statuto    e    quelle    relative     al     trasferimento
          all'Amministrazione regionale degli uffici statali che  nel
          Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite  alla
          Regione». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per  i  riferimenti  della  legge  costituzionale  31
          gennaio 1963, n. 1, si veda nelle note alle premesse.