stai visualizzando l'atto

LEGGE 18 luglio 2025, n. 106

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. (25G00114)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/08/2025
nascondi
Testo in vigore dal: 9-8-2025
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                  Conservazione del posto di lavoro 
 
  1. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti  da
malattie oncologiche, ovvero  da  malattie  invalidanti  o  croniche,
anche rare, che comportino un grado di invalidita' pari  o  superiore
al  74  per  cento,  possono  richiedere  un  periodo   di   congedo,
continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi. Durante
il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro,  non
ha diritto alla retribuzione  e  non  puo'  svolgere  alcun  tipo  di
attivita' lavorativa. Il congedo e' compatibile  con  il  concorrente
godimento di eventuali altri benefici economici o giuridici e la  sua
fruizione decorre dall'esaurimento degli  altri  periodi  di  assenza
giustificata, con o senza retribuzione,  spettanti  al  dipendente  a
qualunque  titolo.  Il  periodo   di   congedo   non   e'   computato
nell'anzianita' di servizio ne' ai fini previdenziali. Il  dipendente
puo' comunque procedere al riscatto del periodo di  congedo  mediante
versamento dei relativi contributi, secondo quanto  previsto  per  la
prosecuzione volontaria dalla normativa vigente. Sono comunque  fatte
salve le disposizioni piu' favorevoli previste  dalla  contrattazione
collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro. 
  2. La certificazione delle malattie di cui al comma 1 e' rilasciata
dal medico di medicina generale o dal medico specialista, operante in
una struttura sanitaria pubblica o privata  accreditata,  che  ha  in
cura il lavoratore. Ai fini della  verifica  e  del  controllo  delle
condizioni previste, possono essere utilizzati i dati disponibili nel
Sistema tessera sanitaria  e  nel  fascicolo  sanitario  elettronico,
secondo le modalita' definite dalla normativa vigente. 
  3. Per le malattie di cui al comma 1 la sospensione dell'esecuzione
della prestazione dell'attivita' svolta in via  continuativa  per  il
committente da parte di un lavoratore autonomo, di  cui  all'articolo
14, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81,  si  applica  per  un
periodo non superiore a trecento giorni per anno solare. 
  4. Decorso il periodo di congedo di cui al comma 1,  il  lavoratore
dipendente, per lo svolgimento della propria attivita' lavorativa, ha
diritto ad accedere prioritariamente, ove la  prestazione  lavorativa
lo consenta, alla modalita' di lavoro agile  ai  sensi  del  capo  II
della legge 22 maggio 2017, n. 81. 
          N O T E 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma   3   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni alle quali e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  22
          maggio 2017, n. 81, recante:  «Misure  per  la  tutela  del
          lavoro  autonomo  non  imprenditoriale  e  misure  volte  a
          favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei  luoghi
          del  lavoro   subordinato»,   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2017: 
                «Art.14  (Tutela   della   gravidanza,   malattia   e
          infortunio). - 1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio
          dei lavoratori autonomi che prestano la loro  attivita'  in
          via  continuativa  per  il   committente   non   comportano
          l'estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione,  su
          richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto  al
          corrispettivo,   per   un   periodo   non    superiore    a
          centocinquanta giorni per anno solare, fatto salvo il venir
          meno dell'interesse del committente. 
                2.  In  caso  di  maternita',  previo  consenso   del
          committente, e' prevista la  possibilita'  di  sostituzione
          delle lavoratrici autonome, gia' riconosciuta dall'articolo
          4, comma 5, del testo unico di cui al  decreto  legislativo
          26 marzo  2001,  n.  151,  da  parte  di  altri  lavoratori
          autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse,  in  possesso
          dei necessari requisiti professionali,  nonche'  dei  soci,
          anche attraverso il riconoscimento di forme di  compresenza
          della lavoratrice e del suo sostituto. 
                3. In caso di malattia o infortunio di gravita'  tale
          da impedire lo svolgimento  dell'attivita'  lavorativa  per
          oltre  sessanta  giorni,  il  versamento   dei   contributi
          previdenziali e  dei  premi  assicurativi  e'  sospeso  per
          l'intera durata della malattia o dell'infortunio fino ad un
          massimo di due anni,  decorsi  i  quali  il  lavoratore  e'
          tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il
          periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari  a
          tre volte i mesi di sospensione. 
                4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  3,
          valutati in 70.000 euro per l'anno  2017,  si  provvede  ai
          sensi dell'articolo 25, comma 3.». 
              - Il Capo II della citata legge 22 maggio 2017,  n.  81
          reca: «Lavoro agile».