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DECRETO-LEGGE 30 giugno 2025, n. 95

Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonchè interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali. (25G00107)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/2025
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118 (in G.U. 09/08/2025, n. 184)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/12/2025)
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Testo in vigore dal: 10-8-2025
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, recante «Istituzione e  disciplina  dell'imposta  sul  valore
aggiunto»; 
  Vista la legge 29 novembre 1984, n. 798, recante «Nuovi  interventi
per la salvaguardia di Venezia»; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2005,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  26  luglio  2005,   n.   152,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di protezione civile»; 
  Visto il decreto  legislativo  22  giugno  2007,  n.  109,  recante
«Misure per prevenire, contrastare e reprimere il  finanziamento  del
terrorismo e l'attivita' dei  Paesi  che  minacciano  la  pace  e  la
sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE»; 
  Visto il decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.  231,  recante
«Attuazione della direttiva  2005/60/CE  concernente  la  prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei
proventi di attivita' criminose e  di  finanziamento  del  terrorismo
nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»; 
  Visto il decreto-legge 19  giugno  2015,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2015,   n.   125,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di enti  territoriali.  Disposizioni
per garantire la  continuita'  dei  dispositivi  di  sicurezza  e  di
controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del  Servizio
sanitario  nazionale  nonche'  norme  in  materia  di  rifiuti  e  di
emissioni industriali»; 
  Vista la legge 11 dicembre  2016,  n.  232,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019»; 
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice
del Terzo settore, a norma dell'articolo  1,  comma  2,  lettera  b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»; 
  Vista la legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»; 
  Vista la legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025»; 
  Visto il  decreto-legge  2  marzo  2024,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante  «Ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di  ripresa
e resilienza (PNRR)»; 
  Visto il decreto-legge 9  agosto  2024,  n.  113,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n.  143,  recante  «Misure
urgenti di  carattere  fiscale,  proroghe  di  termini  normativi  ed
interventi di carattere economico»; 
  Visto il decreto legislativo 5  settembre  2024,  n.  129,  recante
«Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE)  2023/1114
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023,  relativo
ai mercati delle cripto-attivita' e che modifica i  regolamenti  (UE)
n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le  direttive  2013/36/UE  e  (UE)
2019/1937»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2024,  n.  207,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2025  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2025 - 2027»; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere  misure
urgenti   finalizzate   al   potenziamento   e   rifinanziamento   di
investimenti infrastrutturali, anche in materia di protezione  civile
regionale,  nonche'  di  stabilire  misure  urgenti  in  materia   di
assistenza sociale e cura; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere  misure
urgenti in favore delle imprese e delle attivita' economiche, nonche'
in materia di enti territoriali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 20 giugno 2025; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
per gli affari europei, il PNRR e le  politiche  di  coesione,  delle
infrastrutture e dei trasporti, della giustizia,  per  la  protezione
civile e le politiche del mare, del lavoro e delle politiche sociali,
della salute, della cultura,  del  turismo,  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste, delle imprese e  del  made  in
Italy e dell'ambiente e della sicurezza energetica; 
 
                E m a n a il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni volte a consentire l'utilizzo del Fondo per  l'avvio  di
                         opere indifferibili 
 
  1.  All'articolo  12  del  decreto-legge  2  marzo  2024,  n.   19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29  aprile  2024,  n.  56,
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
    «5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresi',
agli interventi che, su indicazione delle  amministrazioni  titolari,
non sono piu' finanziati a valere sulle risorse del  Piano  nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR), purche' alla  data  del  31  dicembre
2025 siano stati aggiudicati gli appalti per l'esecuzione dei lavori.
Nelle more  dell'adozione  dei  decreti  ((...))  adottati  ai  sensi
dell'articolo 26, comma 7-bis, del decreto-legge 17 maggio  2022,  n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.  91
e dell'articolo 1, comma 377, della legge 29 dicembre 2022,  n.  197,
il  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  provvede
all'attuazione delle procedure previste dall'articolo 8, comma 3, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213  del  12  settembre  2022,
nonche'  dall'articolo  12,  comma  3,  del  decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze  10  febbraio  2023,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 2023. 
    5-ter. Con riferimento agli interventi beneficiari delle  risorse
del "Fondo per l'avvio di opere indifferibili"  di  cui  all'articolo
26, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,
qualora risulti dal corredo informativo dei Codici identificativi  di
gara (CIG) la mancanza dei requisiti di validita' della procedura  di
affidamento ovvero  sia  rilevata  la  mancata  aggiudicazione  degli
appalti per l'esecuzione dei lavori entro  il  31  dicembre  2025  si
procede, sulla base delle indicazioni delle amministrazioni titolari,
alla revoca del contributo concesso.». 
  2. All'articolo 18-quinquies del decreto-legge 9  agosto  2024,  n.
113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  ottobre  2024,  n.
143, dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti: 
    «2-ter. Per gli interventi del  PNRR  che  beneficiano  anche  di
risorse a carico del Fondo per l'avvio ((di opere indifferibili)), di
cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17  maggio  2022,  n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
le amministrazioni centrali  titolari  delle  misure  di  riferimento
degli stessi provvedono  ai  trasferimenti  in  favore  dei  soggetti
attuatori dei singoli interventi considerando  il  valore  cumulativo
della quota a carico del PNRR e della quota  a  carico  del  predetto
Fondo assegnata all'intervento stesso,  con  imputazione  prioritaria
alla quota a carico del PNRR. 
    2-quater.  Le  Amministrazioni   centrali   titolari   comunicano
trimestralmente  al  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
Stato, per ciascun intervento  beneficiario,  le  informazioni  sugli
effettivi trasferimenti imputabili alle risorse del Fondo per l'avvio
((di opere indifferibili)). Alla  conclusione  degli  interventi,  le
quote delle risorse del Fondo per l'avvio ((di opere  indifferibili))
non  corrispondenti   ad   effettivi   fabbisogni   rientrano   nella
disponibilita' del medesimo Fondo.». 
  3. All'articolo  1,  comma  876,  primo  periodo,  della  legge  30
dicembre 2024, n. 207, dopo le  parole:  «su  proposta  dei  Ministri
interessati» sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  ovvero,  in  caso  di
contestuale assegnazione delle disponibilita' del  Fondo  relative  a
due o piu' Ministeri, con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
su proposta dei Ministri interessati». 
  3-bis. ((All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,
dopo il comma 7-quater e' inserito il seguente: 
    "7-quinquies. Al fine di permettere la  conclusione  dei  lavori,
per gli interventi di comuni, citta' metropolitane e  province,  gia'
aggiudicati, finanziati a valere sulle risorse del PNRR e  del  Piano
nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, beneficiari del
contributo del Fondo di cui al  comma  7,  per  i  quali  non  si  e'
provveduto all'effettivo aggiornamento della voce 'lavori' del quadro
economico  sulla  base  dell'applicazione  dei  prezzari  vigenti  al
momento della pubblicazione del bando di gara e che presentino,  alla
data di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  esigenze
finanziarie connesse con  i  maggiori  costi  dei  materiali  per  il
completamento    dell'opera,    le    amministrazioni    responsabili
dell'attuazione su  istanza  dei  soggetti  attuatori,  entro  il  10
dicembre 2025, possono chiedere al Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  la
rideterminazione del contributo  nella  misura  massima  dell'80  per
cento dell'importo gia' assegnato, a cui si provvede con uno  o  piu'
decreti  del  Ragioniere  generale  dello   Stato.   Per   gli   enti
inadempienti all'obbligo di aggiornamento del quadro economico  posto
a base di gara per i quali non si sia provveduto  alla  richiesta  di
rideterminazione,  con  successivo  provvedimento   ministeriale   si
provvede alla revoca dell'assegnazione".)) 
  3-ter. ((Ai fini degli adempimenti  di  cui  al  comma  3-bis,  per
l'adattamento della piattaforma informatica gia' in  uso,  necessario
all'attuazione della procedura di cui al  medesimo  comma  3-bis,  e'
autorizzata per l'anno 2025 la spesa di  500.000  euro.  Ai  relativi
oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui
all'articolo 26, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 17  maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2022, n. 91)).