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DECRETO-LEGGE 17 giugno 2025, n. 84

Disposizioni urgenti in materia fiscale. (25G00092)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/06/2025
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2025, n. 108 (in G.U. 01/08/2025, n. 177)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/08/2025)
Testo in vigore dal: 2-8-2025
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, recante «Istituzione e  disciplina  dell'imposta  sul  valore
aggiunto.»; 
  Visto il testo unico delle imposte sui redditi di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  recante
«Istituzione  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'   produttive,
revisione  degli  scaglioni,  delle  aliquote  e   delle   detrazioni
dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche' riordino della disciplina dei tributi locali.»; 
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice
del Terzo settore, a norma dell'articolo  1,  comma  2,  lettera  b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106»; 
  Vista la legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»; 
  Visto il decreto-legge 29  maggio  2023,  n.  57,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95,  e  in  particolare
l'articolo 3-quinquies recante misure  urgenti  per  incrementare  la
produzione di biometano  nonche'  l'impiego  di  prodotti  energetici
alternativi; 
  Visto il decreto legislativo 27  dicembre  2023,  n.  209,  recante
«Attuazione  della  riforma  fiscale   in   materia   di   fiscalita'
internazionale»; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  2023,  n.  216,  recante
attuazione del primo modulo di  riforma  delle  imposte  sul  reddito
delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi; 
  Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207,  recante  il  bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2025  e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2025 - 2027 e in  particolare  l'articolo
1, comma 81, lettera b); 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere  misure
per esigenze fiscali indifferibili, in considerazione  dell'incidenza
di tali disposizioni sull'esercizio in corso e sull'esercizio 2024; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 12 giugno 2025; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche alla disciplina  del  trattamento  fiscale  di  particolari
  spese per i lavoratori dipendenti e autonomi e della tassazione dei
  redditi di lavoro autonomo e dei redditi diversi 
 
  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 17, comma 1, lettera g-ter) le  parole:  «incluse
le  plusvalenze  derivanti  dalla  cessione  a  titolo   oneroso   di
partecipazioni in associazioni e societa' che esercitano un'attivita'
artistica o professionale produttiva di reddito di lavoro  autonomo,»
sono soppresse; 
    b) all'articolo 51, comma 5, quinto periodo, dopo le  parole:  «I
rimborsi delle spese» sono inserite le  seguenti:  «,  sostenute  nel
territorio dello Stato,»; 
    c) all'articolo 54: 
      1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        «2-bis. In deroga a quanto previsto al comma 2,  lettera  b),
le somme percepite a titolo di rimborso delle  spese,  sostenute  nel
territorio  dello  Stato,  relative  a  vitto,  alloggio,  viaggio  e
trasporto  mediante  autoservizi  pubblici  non  di  linea   di   cui
all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n.  21,  concorrono  alla
formazione  del  reddito  se  i  pagamenti  non  sono  eseguiti   con
versamento bancario  o  postale  ovvero  mediante  altri  sistemi  di
pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9  luglio
1997, n. 241.»; 
      2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
        «3-bis. Gli interessi e gli altri proventi finanziari di  cui
al  capo  III,  percepiti  nell'esercizio  di  arti  e   professioni,
costituiscono redditi di capitale. 
        3-ter. Le  plusvalenze  e  le  minusvalenze  derivanti  dalla
cessione  a  titolo  oneroso  di  partecipazioni  in  associazioni  e
societa' che esercitano un'attivita' artistica o  professionale,  ivi
comprese quelle in societa' tra professionisti e  in  altre  societa'
per l'esercizio di attivita' professionali regolamentate nel  sistema
ordinistico  di  cui  all'articolo  177-bis,  costituiscono   redditi
diversi.»; 
    d) all'articolo 54-ter, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
      «5-bis. Nei casi  disciplinati  dai  commi  2  e  5  le  spese,
sostenute nel territorio dello Stato,  relative  a  vitto,  alloggio,
viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui
all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono deducibili  a
condizione che  i  pagamenti  siano  stati  eseguiti  con  versamento
bancario  o  postale  ovvero  mediante  altri  sistemi  di  pagamento
previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
241.»; 
    e) all'articolo 54-septies: 
      1) al comma  2,  primo  periodo  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «((a condizione che i pagamenti siano eseguiti)) con
versamento bancario  o  postale  ovvero  mediante  altri  sistemi  di
pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9  luglio
1997, ((n. 241»)); 
      2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
        «6-bis.  La  deducibilita'   delle   spese,   sostenute   nel
territorio  dello  Stato,  relative  a  vitto,  alloggio,  viaggio  e
trasporto  mediante  autoservizi  pubblici  non  di  linea   di   cui
all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n.  21,  comprese  quelle
sostenute direttamente quale committente di  incarichi  conferiti  ad
altri lavoratori autonomi, nonche' delle  medesime  spese  rimborsate
analiticamente  ai  dipendenti  per  le  trasferte  ovvero  ad  altri
lavoratori autonomi per l'esecuzione di incarichi, qualora  spettante
ai sensi delle disposizioni  del  presente  ((capo)),  e'  ammessa  a
condizione che i pagamenti siano eseguiti con versamento  bancario  o
postale  ovvero  mediante  altri  sistemi   di   pagamento   previsti
dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.». 
    f) all'articolo 67, comma 1: 
      1) alla  lettera  c),  ((alinea,))  secondo  periodo,  dopo  le
parole: «e di ogni altra partecipazione al capitale od al  patrimonio
delle societa'» sono inserite le seguenti: «e associazioni»; 
      2) alla lettera c-bis),  ((alinea,))  primo  periodo,  dopo  le
parole: «e di ogni altra partecipazione al capitale o  al  patrimonio
di societa'» sono inserite le seguenti: «e associazioni»; 
    g) all'articolo 95, comma 3-bis: 
      1) dopo la parola: «sostenute», sono inserite le seguenti: «nel
territorio dello Stato»; 
      2) le parole: «ovvero corrisposti a lavoratori  autonomi»  sono
soppresse; 
    h) all'articolo 109, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: 
      «5-bis. Le spese di vitto e alloggio e  quelle  per  viaggio  e
trasporto  mediante  autoservizi  pubblici  non  di  linea   di   cui
all'articolo 1 della legge 15 gennaio  1992,  n.  21,  sostenute  nel
territorio dello Stato, nonche' i rimborsi  analitici  relativi  alle
medesime spese, sono deducibili a condizione che  i  pagamenti  siano
stati eseguiti con versamento  bancario  o  postale  ovvero  mediante
altri sistemi di pagamento  previsti  dall'articolo  23  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
      5-ter. Le spese di vitto e alloggio  e  quelle  per  viaggio  e
trasporto  mediante  autoservizi  pubblici  non  di  linea   di   cui
all'articolo 1 della legge 15 gennaio  1992,  n.  21,  sostenute  nel
territorio dello Stato per le prestazioni di servizi commissionate ai
lavoratori autonomi,  nonche'  i  rimborsi  analitici  relativi  alle
medesime spese, sono deducibili  alle  condizioni  di  cui  al  comma
5-bis.». 
    i) all'articolo 177-bis, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
      «4-bis. Ai fini dell'articolo  10-bis  della  legge  27  luglio
2000, n. 212, non rilevano le  operazioni  straordinarie  di  cui  al
presente articolo  e  la  successiva  cessione  delle  partecipazioni
ricevute.». 
  1-bis. ((Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge  27  luglio
2000, n. 212, il comma 1  dell'articolo  67  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso  che  il
reddito derivante dalla concessione di usufrutto o dalla costituzione
di altri diritti reali di godimento su un bene  immobile  costituisce
un reddito diverso imponibile ai sensi della lettera h) dello  stesso
comma 1 quando il soggetto disponente mantiene un diritto  reale  sul
bene immobile, mentre si qualifica  come  plusvalenza,  tassabile  ai
sensi delle lettere b) e  b-bis)  del  comma  1  al  ricorrere  delle
condizioni temporali  ivi  previste,  se  il  disponente  si  spoglia
contestualmente e integralmente di ogni diritto reale sul bene)). 
  2. L'articolo 1, comma 81, lettera  b),  della  legge  30  dicembre
2024, n. 207, e' abrogato. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b) ((,)) si applicano
alle  spese  per  vitto,  alloggio,  viaggio  e  trasporto   mediante
autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1  della  legge
15 gennaio 1992, n. 21, sostenute a partire dal periodo di imposta in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  4. Le disposizioni di cui  al  comma  1,  lettera  c),  numero  1),
lettera d) e lettera e) ((,)) si applicano anche ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446. 
  5. Le disposizioni del comma 1, lettera c), numero 1), lettera  d),
e lettera e), numero 2),  limitatamente  alla  parte  che  regola  la
deducibilita' delle spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per
le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l'esecuzione  di
incarichi,  ((...))  si  applicano  alle  spese  relative  a   vitto,
alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi  pubblici  non  di
linea di cui all'articolo 1 della  legge  15  gennaio  1992,  n.  21,
sostenute a partire dal periodo di imposta  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del comma  1,
lettera e), diverse da quelle di cui al primo periodo,  si  applicano
alle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e  trasporto  mediante
autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1  della  legge
15  gennaio  1992,  n.  21,  nonche'  alle  spese  di  rappresentanza
sostenute a partire dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  6. Le disposizioni di cui al  comma  1,  lettera  a),  lettera  c),
((numero  2),  lettera  f)  e))  lettera  i),  si  applicano  per  la
determinazione dei redditi prodotti a partire dal periodo di  imposta
in corso al 31 dicembre 2024. 
  7. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera  g),  numero  1),  si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo  a  quello  in
corso al 31 dicembre 2024. 
  8. Le disposizioni di cui al comma 1,  lettera  g),  numero  2),  e
lettera h), si applicano alle spese sostenute a decorrere dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto, per  i  periodi  d'imposta
successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2024. 
  9. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere g) e h), si applicano
anche ai fini dell'imposta regionale sulle  attivita'  produttive  di
cui  al  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  con  le
decorrenze di cui ai commi 7 e 8.