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DECRETO LEGISLATIVO 15 maggio 2025, n. 71

Disciplina delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d), e), i) e l) della legge 14 marzo 2025, n. 26. (25G00080)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/05/2025
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Testo in vigore dal: 17-5-2025
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visti gli articoli 3, 32 e 34 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 14 marzo 2025, n. 26, recante «Delega al Governo per
la revisione delle modalita' di accesso ai corsi di laurea magistrale
in medicina e chirurgia, in odontoiatria  e  protesi  dentaria  e  in
medicina veterinaria» e,  in  particolare,  l'articolo  2,  comma  2,
lettere a), b), c), d), e), i) e l); 
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti  per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo» e, in particolare, l'articolo 17; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero»; 
  Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia  di
accessi ai corsi universitari» e, in particolare, l'articolo 1; 
  Vista la legge 12 aprile 2022,  n.  33,  recante  «Disposizioni  in
materia  di  iscrizione  contemporanea  a  due  corsi  di  istruzione
superiore»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  29
luglio  2022,  n.  930,  recante  «Disposizioni  per  consentire   la
contemporanea iscrizione a due corsi universitari»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  19
dicembre 2023, n. 1648, recante «Classi di laurea», pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2023, n. 302; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  19
dicembre 2023, n.  1649,  recante  «Classi  di  laurea  magistrale  e
magistrale a ciclo unico», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  29
dicembre 2023, n. 302; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 28 marzo 2025; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 9 maggio 2025; 
  Sulla proposta  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,
sentito il Ministro della salute; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente decreto disciplina le nuove modalita' di accesso  ai
corsi di laurea magistrale a ciclo  unico  in  medicina  e  chirurgia
(LM-41), in odontoiatria e protesi dentaria  (LM-46)  e  in  medicina
veterinaria (LM-42),  al  fine  di  garantire  il  potenziamento  del
Servizio sanitario nazionale (SSN), la qualita' della formazione e la
sostenibilita' del sistema universitario. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, comma  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge,
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              -   L'art.76   della   Costituzione   stabilisce    che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta il testo degli articoli 3, 32 e  34  della
          Costituzione della Repubblica Italiana 
                «Art.3. -  Tutti  i  cittadini  hanno  pari  dignita'
          sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
          di sesso, di razza, di lingua, di  religione,  di  opinioni
          politiche, di condizioni personali e sociali. 
                E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
          ordine economico e sociale,  che,  limitando  di  fatto  la
          liberta' e  l'eguaglianza  dei  cittadini,  impediscono  il
          pieno  sviluppo   della   persona   umana   e   l'effettiva
          partecipazione di  tutti  i  lavoratori  all'organizzazione
          politica, economica e sociale del Paese.». 
                «Art.32.  - La  Repubblica  tutela  la  salute   come
          fondamentale  diritto  dell'individuo  e  interesse   della
          collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti. 
                Nessuno  puo'  essere  obbligato  a  un   determinato
          trattamento sanitario se non per disposizione di legge.  La
          legge non puo' in nessun caso violare i limiti imposti  dal
          rispetto della persona umana.». 
                «Art 34. - La scuola e' aperta a tutti. 
                L'istruzione inferiore,  impartita  per  almeno  otto
          anni, e' obbligatoria e gratuita. 
                I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno
          diritto di raggiungere i gradi piu' alti degli studi. 
                La Repubblica  rende  effettivo  questo  diritto  con
          borse  di  studio,   assegni   alle   famiglie   ed   altre
          provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.». 
                
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  214  del
          12 settembre 1988: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2  della  legge  14
          marzo 2025, n.  26  recante:  «Delega  al  Governo  per  la
          revisione delle modalita' di accesso  ai  corsi  di  laurea
          magistrale in  medicina  e  chirurgia,  in  odontoiatria  e
          protesi dentaria e  in  medicina  veterinaria»,  pubblicata
          nella Gazzetta ufficiale n.64 del 18 marzo 2025: 
                «Art. 2 (Delega al Governo  per  la  revisione  delle
          modalita' di accesso  ai  corsi  di  laurea  magistrale  in
          medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria  e
          in medicina veterinaria). - 1. Il Governo  e'  delegato  ad
          adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la
          revisione delle modalita' di accesso  ai  corsi  di  laurea
          magistrale in  medicina  e  chirurgia,  in  odontoiatria  e
          protesi dentaria e in medicina veterinaria,  in  attuazione
          degli articoli 32 e 34  della  Costituzionee  nel  rispetto
          dell'autonomia delle universita'. 
                2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,  il
          Governo  si  attiene  ai  seguenti   principi   e   criteri
          direttivi: 
                  a) prevedere che l'iscrizione al primo semestre dei
          corsi di laurea magistrale  in  medicina  e  chirurgia,  in
          odontoiatria e protesi dentaria e in  medicina  veterinaria
          sia libera; 
                  b)  individuare  criteri  di   sostenibilita'   per
          l'iscrizione  al  primo  semestre  dei  corsi   di   laurea
          magistrale di cui al comma 1  che  siano  commisurati  alla
          disponibilita' dei posti dichiarata dalle universita'; 
                  c) individuare le  discipline  qualificanti  comuni
          che  devono  essere  oggetto  di  insegnamento  nel   primo
          semestre dei corsi di studio di area biomedica,  sanitaria,
          farmaceutica e veterinaria  e  definire  i  medesimi  corsi
          garantendo    programmi    uniformi    e    coordinati    e
          l'armonizzazione dei piani di studio  dei  suddetti  corsi,
          per un numero complessivo di crediti formativi universitari
          (CFU) stabilito a livello nazionale; 
                  d) prevedere che l'ammissione al  secondo  semestre
          dei corsi di laurea  magistrale  di  cui  al  comma  1  sia
          subordinata al conseguimento di tutti i CFU  stabiliti  per
          gli esami di profitto del  primo  semestre  svolti  secondo
          standard uniformi nonche' alla  collocazione  in  posizione
          utile nella graduatoria di merito nazionale; 
                  e) garantire, nel caso  di  mancata  ammissione  al
          secondo semestre dei corsi di laurea magistrale di  cui  al
          comma  1,  il  riconoscimento  dei  CFU  conseguiti   dagli
          studenti  negli  esami  di  profitto  del  primo   semestre
          relativi alle discipline qualificanti comuni  di  cui  alla
          lettera c) solo qualora siano stati conseguiti tutti i  CFU
          stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre,  ai
          fini  del  proseguimento,  anche  in  sovrannumero,  in  un
          diverso corso di studi tra quelli di cui alla  lettera  c),
          da indicare come seconda scelta rispetto ad uno  dei  corsi
          di  laurea  magistrale  di  cui  al   comma   1,   rendendo
          obbligatoria e gratuita la doppia iscrizione  limitatamente
          al  primo  semestre,  nonche'  individuare  modalita'   per
          permettere l'iscrizione a corsi di laurea diversi da quelli
          di cui al comma 1 nonche' da quelli definiti ai sensi della
          lettera  c)  anche  oltre  il  termine  stabilito  in   via
          ordinaria; 
                  f) in coerenza con il fabbisogno di  professionisti
          del  SSN,   determinato   dal   Ministero   della   salute,
          compatibile sotto il profilo economico-finanziario  con  il
          finanziamento vigente, individuare le modalita' per rendere
          sostenibile il numero complessivo di iscrizioni al  secondo
          semestre dei corsi di studio di cui alla lettera c),  anche
          attraverso il potenziamento delle capacita' ricettive delle
          universita', nel rispetto di standard  innovativi  relativi
          alla qualita' della formazione, comunque nei  limiti  delle
          risorse disponibili a legislazione vigente, e dei requisiti
          previsti  per  l'accreditamento   a   livello   europeo   e
          internazionale; 
                  g)  individuare  le  modalita'  atte  a  consentire
          l'allineamento del contingente di posti dei corsi di laurea
          di  cui  alla  lettera  d)  con  i  posti  disponibili  per
          l'accesso ai corsi  di  formazione  post  lauream,  tenendo
          conto del numero delle carenze di organico  registrate  dal
          SSN sull'intero territorio nazionale; 
                  h)  introdurre  un  sistema  di  monitoraggio   dei
          fabbisogni del personale del SSN, in collaborazione con  il
          Ministero della salute, sentita  la  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, al fine di  intervenire  a
          sostegno  degli  ambiti  di  specializzazione  in  cui   si
          registrano le eventuali carenze; 
                  i) garantire che il numero di studenti iscritti  al
          primo semestre dei corsi di laurea  magistrale  di  cui  al
          comma 1 non sia considerato ai fini del riparto annuale del
          Fondo per il finanziamento ordinario delle  universita'  di
          cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537; 
                  l)  operare  un  riordino  dell'offerta   formativa
          universitaria che tenga conto del  necessario  allineamento
          tra i piani di studio dei corsi di laurea magistrale di cui
          al comma 1 e dei corsi di cui alla lettera c) del  presente
          comma, nonche' dei  requisiti  richiesti  dalle  rispettive
          classi di laurea, garantendo un'offerta formativa  aderente
          a standard di qualita' elevati; 
                  m) prevedere che gli studenti dei corsi  di  laurea
          magistrale di cui al comma 1 possano svolgere  un'attivita'
          di formazione  teorico-pratica  anche  sotto  la  guida  di
          tutor, individuati tra i dirigenti  medici  e  sanitari  in
          servizio presso le strutture ospedaliere e territoriali sia
          universitarie sia non universitarie, di primo e di  secondo
          livello, pubbliche e  private  accreditate,  e  presso  gli
          Istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere   scientifico
          (IRCCS); 
                  n)   promuovere,   nel   rispetto    dell'autonomia
          scolastica, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica, anche in collaborazione  con  gli  ordini
          delle professioni sanitarie, per gli  ultimi  tre  anni  di
          scuola   secondaria   di   secondo   grado,   percorsi   di
          orientamento e di sviluppo delle vocazioni per i  corsi  di
          laurea magistrale di  cui  al  comma  1,  i  quali  possano
          prevedere  anche  un  tirocinio,   assicurando   la   piena
          accessibilita'  degli  stessi  su   tutto   il   territorio
          nazionale, da svolgere  all'interno  dei  percorsi  per  le
          competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) definiti dal
          Ministero dell'istruzione e del merito,  la  cui  frequenza
          sia  valorizzata  nell'ambito  dell'attribuzione  dei   CFU
          previsti nel primo semestre dei corsi di laurea  magistrale
          di cui al comma 1 e  di  quelli  definiti  ai  sensi  della
          lettera c) del presente comma; 
                  o)   promuovere,   nel   rispetto    dell'autonomia
          scolastica, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica, percorsi extracurriculari di formazione e
          di preparazione ai corsi di laurea  magistrale  di  cui  al
          comma 1 in collaborazione  con  le  universita',  ai  quali
          possano accedere gli studenti e i  diplomati  delle  scuole
          secondarie di secondo grado; prevedere, altresi', che  tali
          percorsi non siano afferenti all'ambito  scolastico  e  non
          attribuiscano crediti o punteggi  al  percorso  curricolare
          ne' ai fini dell'esame di Stato. 
                3. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati su proposta del Ministro dell'universita' e  della
          ricerca, sentito il Ministro della salute, e sono corredati
          di  relazione  tecnica  che  dia  conto  della  neutralita'
          finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori  oneri
          da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di  copertura.
          Limitatamente a quanto previsto dalle lettere h), m)  e  n)
          del comma 2, i decreti legislativi di cui al comma  1  sono
          adottati previo parere della Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano. 
                Limitatamente a quanto previsto dalle lettere f) e g)
          del comma 2, i decreti legislativi di cui al comma  1  sono
          adottati su proposta del Ministro dell'universita' e  della
          ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in
          sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          e, limitatamente a quanto previsto dalle lettere  n)  e  o)
          del comma 2, i decreti legislativi di cui al comma  1  sono
          adottati su proposta del Ministro dell'universita' e  della
          ricerca, sentito il Ministro dell'istruzione e del  merito.
          Gli schemi dei  decreti  legislativi  sono  trasmessi  alle
          Camere  per  l'espressione  del  parere  da   parte   delle
          Commissioni parlamentari competenti per  materia  e  per  i
          profili finanziari, che si esprimono nel termine di  trenta
          giorni dalla  data  di  trasmissione.  Decorso  il  termine
          previsto  per   l'espressione   del   parere,   i   decreti
          legislativi possono essere comunque adottati. 
                4. Se  il  termine  previsto  per  l'espressione  del
          parere da parte delle Commissioni  parlamentari  scade  nei
          trenta giorni che precedono la  scadenza  del  termine  per
          l'esercizio  della  delega   previsto   al   comma   1,   o
          successivamente,    quest'ultimo    e'     prorogato     di
          quarantacinque giorni. 
                5. Il Governo e' delegato  ad  adottare  uno  o  piu'
          decreti legislativi contenenti  disposizioni  correttive  e
          integrative dei decreti legislativi di cui al  comma  1,  o
          recanti  le   norme   eventualmente   occorrenti   per   il
          coordinamento formale e  sostanziale  con  le  altre  leggi
          dello Stato, entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata
          in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi, nel
          rispetto dei principi e  criteri  direttivi  e  secondo  la
          procedura di cui al presente articolo. 
                6. Qualora uno o piu' decreti legislativi di  cui  al
          presente articolo determinino nuovi o  maggiori  oneri  che
          non  trovino  compensazione  al  loro  interno,  essi  sono
          adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata
          in vigore dei provvedimenti legislativi  che  stanziano  le
          occorrenti risorse finanziarie,  in  conformita'  a  quanto
          previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre
          2009, n. 196.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17 della  legge  15
          maggio  1997,  n.  127  recante:  «Misure  urgenti  per  lo
          snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei
          procedimenti di decisione e di controllo», pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 98 del 17 maggio 1997: 
                «Art.  17  (Ulteriori  disposizioni  in  materia   di
          semplificazione   dell'attivita'   amministrativa   e    di
          snellimento dei procedimenti di decisione e di  controllo).
          - 1. Il comma 2-bis dell'articolo 14 della legge  7  agosto
          1990, n. 241, introdotto dall'articolo  2  dalla  legge  24
          dicembre 1993, n. 537, e' sostituito dal seguente: 
                  "2-bis. Nella prima riunione  della  conferenza  di
          servizi le amministrazioni che vi partecipano  stabiliscono
          il  termine  entro  cui  e'  possibile  pervenire  ad   una
          decisione.  In  caso  di  inutile   decorso   del   termine
          l'amministrazione indicente  procede  ai  sensi  dei  commi
          3-bis e 4". 
                2. Dopo il comma 3 dell'articolo  14  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241, e' inserito il seguente: 
                  "3-bis. Nel caso in cui una  amministrazione  abbia
          espresso, anche nel  corso  della  conferenza,  il  proprio
          motivato  dissenso,   l'amministrazione   procedente   puo'
          assumere la  determinazione  di  conclusione  positiva  del
          procedimento  dandone  comunicazione  al   Presidente   del
          Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione procedente  o
          quella dissenziente sia una amministrazione statale;  negli
          altri casi la comunicazione e'  data  al  presidente  della
          regione ed ai sindaci.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, previa delibera  del  Consiglio  medesimo,  o  il
          presidente della regione o i sindaci, previa  delibera  del
          consiglio regionale o dei consigli comunali,  entro  trenta
          giorni  dalla  ricezione   della   comunicazione,   possono
          disporre  la  sospensione  della  determinazione   inviata;
          trascorso tale  termine,  in  assenza  di  sospensione,  la
          determinazione e' esecutiva.  In  caso  di  sospensione  la
          conferenza puo', entro  trenta  giorni,  pervenire  ad  una
          decisione che tenga conto delle osservazioni del Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri.  Decorso  inutilmente   tale
          termine, la conferenza e' sciolta." 
                3. Il comma 4 dell'articolo 14 della legge  7  agosto
          1990, n. 241, e' sostituito dal seguente: 
                  "4. Qualora il motivato dissenso  alla  conclusione
          del  procedimento  sia  espresso  da  una   amministrazione
          preposta          alla          tutela          ambientale,
          paesaggistico-territoriale,         del          patrimonio
          storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini,
          l'amministrazione procedente puo' richiedere,  purche'  non
          vi  sia  stata  una  precedente  valutazione   di   impatto
          ambientale negativa in base alle norme tecniche di  cui  al
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
          dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del
          5 gennaio  1989,  una  determinazione  di  conclusione  del
          procedimento al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri". 
                4. Dopo il comma 4 dell'articolo  14  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241, e' aggiunto il seguente: 
                  "Art. 4-bis. La conferenza di servizi  puo'  essere
          convocata  anche  per  l'esame  contestuale  di   interessi
          coinvolti in  piu'  procedimenti  amministrativi  connessi,
          riguardanti medesimi attivita' o risultati. 
                  In  tal  caso,  la  conferenza  e'  indetta   dalla
          amministrazione o, previa informale intesa,  da  una  delle
          amministrazioni che curano l'interesse pubblico  prevalente
          ovvero  dall'amministrazione  competente  a  concludere  il
          procedimento che cronologicamente deve precedere gli  altri
          connessi.  L'indizione   della   conferenza   puo'   essere
          richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta". 
                5. Dopo l'articolo 14 della legge 7 agosto  1990,  n.
          241, e' inserito il seguente: 
                  "Art. 14-bis. - 1. Il ricorso  alla  conferenza  di
          servizi e' obbligatorio nei  casi  in  cui  l'attivita'  di
          programmazione, progettazione, localizzazione, decisione  o
          realizzazione di opere pubbliche o programmi  operativi  di
          importo iniziale complessivo superiore a lire  30  miliardi
          richieda l'intervento di piu' amministrazioni o enti, anche
          attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi  comunque
          denominati, ovvero qualora si tratti di opere di  interesse
          statale o che interessino piu' regioni. La conferenza  puo'
          essere indetta  anche  dalla  amministrazione  preposta  al
          coordinamento in base alla disciplina vigente e puo' essere
          richiesta da qualsiasi altra amministrazione  coinvolta  in
          tale attivita'. 
                  2. Nelle conferenze di servizi di cui al  comma  1,
          la decisione si considera adottata se, acquisita  anche  in
          sede diversa ed anteriore alla conferenza  di  servizi  una
          intesa  tra  lo  Stato  e   la   regione   o   le   regioni
          territorialmente interessate, si esprimano a  favore  della
          determinazione  i  rappresentanti  di  comuni  o  comunita'
          montane  i  cui  abitanti,  secondo  i   dati   dell'ultimo
          censimento  ufficiale,  costituiscono  la  maggioranza   di
          quelli   delle   collettivita'   locali    complessivamente
          interessate   dalla   decisione   stessa   e   comunque   i
          rappresentanti  della  maggioranza  dei  comuni   o   delle
          comunita' montane interessate. Analoga regola  vale  per  i
          rappresentanti delle province". 
                6. Dopo l'articolo 14-bis della legge 7 agosto  l990,
          n. 241, introdotto dal comma 5 del  presente  articolo,  e'
          inserito il seguente: 
                  "Art. 14-ter. - 1. La conferenza di servizi di  cui
          all'articolo 3 del decreto del Presidente della  Repubblica
          18 aprile 1994, n. 383, puo' essere convocata prima  o  nel
          corso dell'accertamento di conformita' di cui  all'articolo
          2 del predetto decreto. Quando  l'accertamento  abbia  dato
          esito positivo, la  conferenza  approva  i  progetti  entro
          trenta giorni dalla convocazione. 
                  2. La conferenza di cui al comma 1 e' indetta,  per
          le opere di interesse statale, dal Provveditore alle  opere
          pubbliche competente per  territorio.  Allo  stesso  organo
          compete l'accertamento di cui all'articolo  2  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 18  aprile  1994,  n.  383,
          salvo il caso di opere che  interessano  il  territorio  di
          piu' regioni per il  quale  l'intesa  viene  accertata  dai
          competenti organi del Ministero dei lavori pubblici". 
                7. Dopo l'articolo 14-ter della legge 7 agosto  1990,
          n. 241, introdotto dal comma 6 del  presente  articolo,  e'
          inserito il seguente: 
                  "Art. 14-quater. - 1. Nei procedimenti relativi  ad
          opere per  le  quali  sia  intervenuta  la  valutazione  di
          impatto ambientale di cui  all'articolo  6  della  legge  8
          luglio 1986, n. 349, le disposizioni di cui  agli  articoli
          14, comma 4, 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano  alle
          sole amministrazioni preposte alla tutela della salute  dei
          cittadini, fermo restando quanto disposto dall'articolo  3,
          comma 5, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  18
          aprile 1994, n. 383. Su proposta del  Ministro  competente,
          del Ministro  dell'ambiente  o  del  Ministro  per  i  beni
          culturali  e  ambientali,   la   valutazione   di   impatto
          ambientale puo' essere estesa, con decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri, previa delibera  del  Consiglio
          dei  ministri,  anche  ad  opere  non   appartenenti   alle
          categorie individuate ai sensi dell'articolo 6 della  legge
          8 luglio 1986, n. 349. 
                  2. Per l'opera sottoposta a valutazione di  impatto
          ambientale, il provvedimento finale, adottato a conclusione
          del  relativo  procedimento,  e'  pubblicato,  a  cura  del
          proponente,   unitamente   all'estratto   della    predetta
          valutazione di impatto ambientale, nella Gazzetta Ufficiale
          e su un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i  termini
          per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte
          dei soggetti interessati". 
                8. 
                9. 
                10.  Le  disposizioni   di   cui   al   comma   5-bis
          dell'articolo  27  della  legge  8  giugno  1990,  n.  142,
          introdotto dal comma 8 del presente articolo, si applicano,
          in quanto compatibili, agli  accordi  di  programma  ed  ai
          patti territoriali di cui all'articolo 1 del  decreto-legge
          8 febbraio l995, n. 32, convertito  dalla  legge  7  aprile
          1995, n. 104, e successive modificazioni, agli  accordi  di
          programma relativi agli interventi previsti nei programmi e
          nei piani approvati dalla Commissione di cui all'articolo 2
          della  legge  15  dicembre  1990,  n.  396,  nonche'   alle
          sovvenzioni globali di cui alla normativa comunitaria. 
                11. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis, 3-bis e  4
          dell'articolo  14  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,
          introdotte dal presente articolo, si applicano  anche  alle
          altre  conferenze  di  servizi   previste   dalle   vigenti
          disposizioni di legge. 
                12. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 12 giugno
          1990, n. 146, e' sostituito dal seguente: 
                  "5. La Commissione provvede  all'autonoma  gestione
          delle spese relative al proprio funzionamento,  nei  limiti
          degli stanziamenti previsti da un apposito fondo  istituito
          a tale scopo nel bilancio dello Stato. Il rendiconto  della
          gestione finanziaria e' soggetto al controllo  della  Corte
          dei conti. Le norme  dirette  a  disciplinare  la  gestione
          delle  spese,  anche  in  deroga  alle  disposizioni  sulla
          contabilita'  generale  dello  Stato,  sono  approvate  con
          decreto del Presidente  della  Repubblica  da  emanarsi  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  2,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio  dei
          ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la
          predetta Commissione". 
                13. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 giugno
          1990, n.  146,  dopo  il  primo  periodo  sono  inseriti  i
          seguenti: "Alle  dipendenze  della  Commissione  e'  posto,
          altresi', un contingente, non superiore nel primo biennio a
          diciotto unita', di  dipendenti  dello  Stato  e  di  altre
          amministrazioni  pubbliche,  in   posizione   di   comando,
          determinato, su proposta della Commissione, con decreto del
          Presidente del Consiglio dei ministri di  concerto  con  il
          Ministro del tesoro. I dipendenti comandati  conservano  lo
          stato  giuridico   e   il   trattamento   economico   delle
          amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime". 
                14.  Nel  caso  in  cui  disposizioni  di   legge   o
          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta. 
                15. All'articolo 56, terzo  comma,  del  testo  unico
          delle disposizioni concernenti lo statuto  degli  impiegati
          civili dello Stato, approvato con  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3,  la   parola:
          "sentiti"  e'  sostituita  dalla  seguente:  "sentito";  le
          parole:  "ed  il   consiglio   di   amministrazione"   sono
          soppresse. 
                16. All'articolo 58, terzo comma,  del  citato  testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          10 gennaio 1957, n. 3, la parola: "sentiti"  e'  sostituita
          dalla seguente: "sentito"; le parole: "ed il  consiglio  di
          amministrazione" sono soppresse. 
                17. All'articolo 56 del citato testo unico  approvato
          con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
          1957, n. 3, e' aggiunto il seguente comma: 
                  "In  attesa  dell'adozione  del  provvedimento   di
          comando,  puo'  essere  concessa,  dall'amministrazione  di
          appartenenza,  l'immediata   utilizzazione   dell'impiegato
          presso l'amministrazione che ha richiesto il comando". 
                18. Fino alla trasformazione in societa'  per  azioni
          dell'Ente poste italiane, il personale dipendente dell'Ente
          stesso puo'  essere  comandato  presso  le  amministrazioni
          pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 
                19. 
                20. Ai fini  di  quanto  previsto  dall'articolo  81,
          quarto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440,
          e dagli articoli 29, 33, 35 e  194  del  regio  decreto  23
          maggio 1924, n. 827, nonche' dagli articoli 19  e  seguenti
          del regolamento approvato con decreto del Presidente  della
          Repubblica  30  novembre  1979,  n.  718,  in  materia   di
          redazione e aggiornamento degli inventari,  il  valore  dei
          beni e delle apparecchiature di natura  informatica,  anche
          destinati   al   funzionamento   di   sistemi   informativi
          complessi, s'intende ammortizzato nel  termine  massimo  di
          cinque anni dall'acquisto. 
                Trascorso  tale  termine,  il   valore   d'inventario
          s'intende azzerato, anche se i beni stessi risultino ancora
          suscettibili di utilizzazione. 
                21. I beni e le apparecchiature di cui al  comma  20,
          qualora siano divenuti inadeguati per  la  funzione  a  cui
          erano destinati, sono alienati, ove possibile, a  cura  del
          Provveditorato   generale   dello   Stato,    secondo    il
          procedimento previsto dall'articolo 35 del regio decreto 23
          maggio  1924,  n.  827.  In  caso  di  esito  negativo  del
          procedimento di alienazione, i beni  e  le  apparecchiature
          stessi sono assegnati in proprieta', a titolo  gratuito,  a
          istituzioni scolastiche o ad associazioni o altri  soggetti
          non aventi fini di lucro che ne  abbiano  fatto  richiesta,
          ovvero sono distrutti, nel rispetto della vigente normativa
          in materia di tutela ambientale. 
                22. Le disposizioni  di  cui  all'articolo  12  della
          legge  5  luglio  1982,  n.  441,  si  applicano  anche  al
          personale di livello  dirigenziale  od  equiparato  di  cui
          all'articolo 2, commi 4 e  5,  del  decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e successive  modificazioni,  nonche'
          al personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche. 
                Per  il  personale  delle   magistrature   ordinaria,
          amministrativa,  contabile   e   militare   le   competenze
          attribuite  dalla  legge  5  luglio  1982,  n.  441,   alla
          Presidenza del Consiglio dei ministri e al  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri  sono  esercitate  dai  rispettivi
          organi di governo. 
                23. All'articolo 3, comma 4, del decreto  legislativo
          30 giugno 1994, n.  479,  relativo  alle  attribuzioni  dei
          consigli di indirizzo e vigilanza degli  enti  pubblici  di
          assistenza e previdenza, il primo periodo e' sostituito dai
          seguenti: "Il consiglio di indirizzo e vigilanza  definisce
          i programmi e individua le linee  di  indirizzo  dell'ente;
          elegge tra i rappresentanti dei  lavoratori  dipendenti  il
          proprio  presidente;   nell'ambito   della   programmazione
          generale, determina gli obiettivi  strategici  pluriennali;
          definisce, in  sede  di  autoregolamentazione,  la  propria
          organizzazione interna, nonche' le modalita' e le strutture
          con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella  di
          vigilanza, per la quale puo' avvalersi anche dell'organo di
          controllo interno, istituito ai sensi dell'articolo 20  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, per acquisire i dati e gli elementi relativi
          alla realizzazione  degli  obiettivi  e  alla  corretta  ed
          economica gestione delle risorse;  emana  le  direttive  di
          carattere  generale   relative   all'attivita'   dell'ente;
          approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto
          consuntivo,  nonche'  i  piani  pluriennali  e  i   criteri
          generali dei piani di investimento e disinvestimento, entro
          sessanta  giorni  dalla  deliberazione  del  consiglio   di
          amministrazione; in caso  di  non  concordanza  tra  i  due
          organi, il Ministro del lavoro e della  previdenza  sociale
          provvede   all'approvazione   definitiva.   I    componenti
          dell'organo  di  controllo  interno   sono   nominati   dal
          presidente  dell'ente,  d'intesa  con   il   consiglio   di
          indirizzo e vigilanza". 
                24. I commi da 1 a 4 dell'articolo 16 della  legge  7
          agosto 1990, n. 241, sono sostituiti dai seguenti: 
                  "1.   Gli   organi   consultivi   delle   pubbliche
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i
          pareri   ad   essi   obbligatoriamente   richiesti    entro
          quarantacinque  giorni  dal  ricevimento  della  richiesta.
          Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono  tenuti
          a  dare  immediata   comunicazione   alle   amministrazioni
          richiedenti del termine entro  il  quale  il  parere  sara'
          reso. 
                  2. In caso di decorrenza del termine senza che  sia
          stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia
          rappresentato  esigenze   istruttorie,   e'   in   facolta'
          dell'amministrazione     richiedente      di      procedere
          indipendentemente dall'acquisizione del parere. 
                  3. Le disposizioni di cui ai commi 1  e  2  non  si
          applicano in caso di pareri che debbano  essere  rilasciati
          da  amministrazioni  preposte   alla   tutela   ambientale,
          paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini. 
                  4.  Nel  caso   in   cui   l'organo   adito   abbia
          rappresentato esigenze istruttorie il  termine  di  cui  al
          comma 1 puo' essere interrotto per  una  sola  volta  e  il
          parere deve  essere  reso  definitivamente  entro  quindici
          giorni dalla ricezione degli elementi istruttori  da  parte
          delle amministrazioni interessate". 
                25. Il parere del Consiglio di Stato e' richiesto  in
          via obbligatoria: 
                  a)  per  l'emanazione  degli  atti  normativi   del
          Governo e dei singoli ministri, ai sensi  dell'articolo  17
          della  legge  23  agosto  1988,   n.   400,   nonche'   per
          l'emanazione di testi unici; 
                  b) per la decisione  dei  ricorsi  straordinari  al
          Presidente della Repubblica; 
                  c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi
          e convenzioni predisposti da uno o piu' ministri. 
                25-bis. Le disposizioni della lettera c) del comma 25
          non si applicano alle fattispecie previste dall'articolo 2,
          comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
                26. E' abrogata ogni diversa  disposizione  di  legge
          che preveda  il  parere  del  Consiglio  di  Stato  in  via
          obbligatoria.   Resta   fermo   il    combinato    disposto
          dell'articolo 2, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
          400, e dell'articolo 33 del testo  unico  delle  leggi  sul
          Consiglio di Stato, approvato con regio decreto  26  giugno
          1924, n. 1054. 
                27. Fatti salvi i termini  piu'  brevi  previsti  per
          legge, il parere del Consiglio di Stato e' reso nel termine
          di quarantacinque giorni dal ricevimento  della  richiesta;
          decorso  il  termine,  l'amministrazione   puo'   procedere
          indipendentemente dall'acquisizione  del  parere.  Qualora,
          per esigenze istruttorie, non possa  essere  rispettato  il
          termine di cui al presente comma, tale termine puo'  essere
          interrotto per una sola volta e il parere deve essere  reso
          definitivamente entro venti giorni  dal  ricevimento  degli
          elementi  istruttori   da   parte   delle   amministrazioni
          interessate. 
                28. E' istituita una sezione consultiva del Consiglio
          di Stato per l'esame degli schemi di atti normativi  per  i
          quali il parere del Consiglio di Stato  e'  prescritto  per
          legge o  e'  comunque  richiesto  dall'amministrazione.  La
          sezione esamina altresi', se richiesto dal  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri,  gli  schemi  di  atti  normativi
          Dell'Unione europea. Il parere del Consiglio  di  Stato  e'
          sempre reso in adunanza generale per  gli  schemi  di  atti
          legislativi e di regolamenti devoluti dalla sezione  o  dal
          presidente del  Consiglio  di  Stato  a  causa  della  loro
          particolare importanza. 
                29.   All'articolo   10   del   testo   unico   delle
          disposizioni  sulla  promulgazione   delle   leggi,   sulla
          emanazione dei decreti del Presidente  della  Repubblica  e
          sulle pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
          comma: 
                  "3-bis. Al fine di  agevolare  la  lettura  di  una
          legge, decreto o  altro  atto  normativo,  i  cui  articoli
          risultino   di   particolare   complessita'   in    ragione
          dell'elevato numero di commi, la Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri ne  predispone,  per  la  pubblicazione  nella
          Gazzetta Ufficiale, un testo corredato da sintetiche note a
          margine, stampate in modo caratteristico, che indichino  in
          modo sommario il contenuto di singoli commi o di gruppi  di
          essi. Tale testo viene  pubblicato  in  una  data  indicata
          contestualmente alla pubblicazione della legge o  dell'atto
          normativo e, comunque,  non  oltre  quindici  giorni  dalla
          pubblicazione stessa". 
                30. 
                31. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3, comma 5, del
          decreto  legislativo  13  febbraio  1993,   n.   40,   come
          modificati dal decreto legislativo  10  novembre  1993,  n.
          479, nonche' gli articoli 45, 46 e 48 della legge 8  giugno
          1990, n. 142. 
                32.  I1  controllo   di   legittimita'   sugli   atti
          amministrativi della regione, esclusa ogni  valutazione  di
          merito, si esercita esclusivamente sui regolamenti, esclusi
          quelli attinenti all'autonomia organizzativa, funzionale  e
          contabile  dei  consigli  regionali,  nonche'  sugli   atti
          costituenti   adempimento    degli    obblighi    derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. 
                33. 
                34. 
                35. 
                36. 
                37.  La  commissione  statale  di  controllo  ed   il
          comitato regionale di controllo non possono riesaminare  il
          provvedimento  sottoposto   a   controllo   nel   caso   di
          annullamento  in  sede  giurisdizionale  di  una  decisione
          negativa di controllo. 
                38. 
                39. 
                40. 
                41. 
                42. 
                43. 
                44. 
                45. 
                46.  Le  associazioni  di  protezione  ambientale   a
          carattere nazionale, individuate dal decreto  del  Ministro
          dell'ambiente 20 febbraio 1987, pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1987, come  modificato  dal
          decreto  del  Ministro  dell'ambiente  17  febbraio   1995,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  98  del  28  aprile
          1995, possono, nei casi  previsti  dall'articolo  18  della
          legge 8 luglio 1986, n. 349, impugnare davanti  al  giudice
          amministrativo gli atti di competenza delle regioni,  delle
          province e dei comuni. 
                47. All'articolo 1 della legge 28 dicembre  1995,  n.
          549, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 5 dopo  le  parole  "di  personale  del
          comparto sanita'", sono inserite le seguenti: "di personale
          delle regioni e degli enti locali, limitatamente agli  enti
          che   non   versino   nelle   situazioni    strutturalmente
          deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto  legislativo
          30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni"; 
                  b) il secondo periodo del comma  10  e'  sostituito
          dal seguente: "Il divieto non si applica alle regioni, alle
          province autonome e agli enti locali che non versino  nelle
          situazioni strutturalmente deficitarie di cui  all'articolo
          45 del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  504,  e
          successive modificazioni". 
                48. 
                49. Agli enti locali che abbiano ottenuto,  entro  il
          31 dicembre 1996, l'approvazione dell'ipotesi  di  bilancio
          stabilmente   riequilibrato,   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 6 e al  comma  47  del  presente  articolo  si
          applicano nei limiti stabiliti dall'articolo  1,  comma  7,
          della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 
                50.  I  comuni   possono   rideterminare   attraverso
          accorpamenti il numero e la  localizzazione  delle  sezioni
          elettorali, e possono prevederne  l'ubicazione  in  edifici
          pubblici anche non scolastici. 
                51. 
                52. 
                53. 
                54. 
                55. 
                56. 
                57. 
                58. 
                58-bis. 
                59. 
                60. Il comma 6 dell'articolo 1 del  decreto-legge  31
          maggio 1994, n. 332, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 1994, n. 474, e' abrogato. 
                61. L'articolo 1 della  legge  1°  ottobre  1951,  n.
          1084, e' abrogato. 
                62. Dopo il comma  4  dell'articolo  53  del  decreto
          legislativo 15  novembre  1993,  n.  507,  e'  aggiunto  il
          seguente: 
                  "4-bis. Le occupazioni non autorizzate di spazi  ed
          aree pubbliche con manufatti od opere di  qualsiasi  natura
          possono essere rimosse e demolite d'ufficio dal comune.  Le
          spese  per  la  rimozione   sono   poste   a   carico   del
          trasgressore". 
                63.  Il  consiglio  comunale  puo'   determinare   le
          agevolazioni sino alla  completa  esenzione  dal  pagamento
          della tassa per l'occupazione di spazi ed  aree  pubbliche,
          per le superfici e gli spazi gravati da  canoni  concessori
          non ricognitori. 
                64.  Fino   all'entrata   in   vigore   delle   nuove
          disposizioni previste dall'articolo 3, comma  143,  lettera
          e), numero 1), della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,  i
          comuni che non abbiano dichiarato il  dissesto  e  che  non
          versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui
          all'articolo 45 del decreto legislativo 30  dicembre  1992,
          n. 504, e successive modificazioni,  possono,  con  proprio
          regolamento,  non  applicare  le  tasse  sulle  concessioni
          comunali  di  cui  all'articolo  8  del  decreto-legge   10
          novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 8 gennaio 1979, n. 3, o modificarne le aliquote. 
                65. 
                66. I beni ceduti ai sensi del comma 65  non  possono
          essere alienati nei venti anni successivi alla cessione. 
                67. 
                68. 
                69. 
                70. 
                71. 
                72. 
                73. 
                74. 
                75. 
                76. 
                77. 
                78. 
                78-bis. 
                79. 
                79-bis.  Le  somme  dovute  alla   Scuola   superiore
          dell'amministrazione  dell'interno  in   esecuzione   delle
          convenzioni stipulate ai sensi del presente articolo  e  di
          quelle stipulate con enti pubblici o  privati,  nonche'  le
          somme derivanti dall'erogazione di prestazioni o di servizi
          forniti dalla Scuola stessa sono  versate  all'entrata  del
          bilancio dello Stato per essere  riassegnate,  con  decreti
          del   Ministro   del   tesoro,   del   bilancio   e   della
          programmazione economica, all'unita' previsionale  di  base
          dello  stato  di  previsione  del  Ministero   dell'interno
          relativa alle spese per il funzionamento della Scuola. 
                Le medesime disposizioni si applicano,  nel  rispetto
          delle procedure previste dai rispettivi  ordinamenti,  alle
          somme derivanti da prestazioni fornite a terzi dalle  altre
          scuole delle amministrazioni centrali. 
                80. 
                81. In sede di prima attuazione e comunque non  oltre
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  e'  istituito,  a   cura   del   Ministro
          dell'interno, un albo provvisorio al quale  sono  iscritti,
          in via transitoria, i segretari comunali e provinciali. Con
          effetto dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge si applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo
          51-bis della  legge  8  giugno  1990,  n.  142,  introdotto
          dall'articolo 6, comma 10, della presente legge, e  di  cui
          al  comma  68  del  presente  articolo.  A  decorrere   dal
          sessantesimo giorno successivo  alla  data  di  entrata  in
          vigore del regolamento di cui al comma 78 il sindaco  e  il
          presidente della provincia possono nominare  il  segretario
          scegliendolo tra gli iscritti all'albo. In  sede  di  prima
          attuazione della  presente  legge  e  fino  all'entrata  in
          vigore del regolamento di cui al comma 78 non si  applicano
          le disposizioni di cui all'articolo 2,  decimo  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972,  n.
          749, concernenti il divieto di trasferimento per almeno  un
          anno  dalla  sede  di  prima  assegnazione  dei   segretari
          comunali di qualifica iniziale. 
                82. Il regolamento di cui al comma 78  deve  altresi'
          stabilire una disciplina transitoria relativa a  tutti  gli
          istituti necessari all'attuazione del nuovo ordinamento dei
          segretari  comunali  e  provinciali,  nel  rispetto   delle
          posizioni giuridiche ed economiche acquisite dai  segretari
          in servizio alla data di entrata in vigore  della  presente
          legge. Le norme transitorie dovranno,  altresi',  prevedere
          disposizioni che garantiscano il trasferimento presso altre
          pubbliche amministrazioni dei  segretari  che  ne  facciano
          richiesta. 
                Entro trenta giorni dall'emanazione  del  regolamento
          di cui al comma 78, e' consentito ai segretari in  servizio
          di ruolo  di  chiedere  l'iscrizione  ad  apposita  sezione
          speciale dell'albo. I segretari che richiedano l'iscrizione
          alla sezione speciale sono mantenuti nel  ruolo  statale  e
          trasferiti  presso  altre  pubbliche  amministrazioni,  con
          preferenza per quelle statali,  mantenendo  ad  esaurimento
          qualifica   e   trattamento   economico   pensionabile   in
          godimento. Le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  gennaio
          1990, n.  44,  ed  all'articolo  15  del  decreto-legge  24
          novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 23 gennaio 1991, n. 21, sono abrogate. 
                83. Sino all'espletamento dei corsi di  formazione  e
          reclutamento l'ammissione all'albo nel  grado  iniziale  e'
          disposta  in  favore  dei  vincitori  e  degli  idonei  dei
          concorsi in via di espletamento  ovvero  dei  vicesegretari
          che ne facciano richiesta e che abbiano svolto  per  almeno
          quattro anni le relative funzioni. 
                84. 
                85. 
                86. 
                87. Con decreto del Presidente  della  Repubblica  da
          emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di
          entrata in vigore della presente legge, previo parere della
          Conferenza dei presidenti delle regioni  e  delle  province
          autonome di Trento e di Bolzano, nonche' delle associazioni
          nazionali  delle  autonomie  locali,  e'  disciplinata   la
          procedura per consentire alle regioni e agli enti locali  e
          ai loro consorzi di ricorrere a  modalita'  di  riscossione
          dei tributi nonche' di sanzioni  o  prestazioni  di  natura
          pecuniaria  in  forma  diretta,  anche  mediante  strumenti
          elettronici  o  informatici,  ovvero  tramite  il   sistema
          bancario e postale. 
                88. Con proprio regolamento le  regioni  e  gli  enti
          locali potranno altresi' stabilire limiti di esenzione  per
          versamenti e rimborsi di importi valutati di modica entita'
          e dovuti all'ente interessato. 
                89. Dalla data di entrata in vigore  del  regolamento
          di cui al comma 87 sono abrogate tutte le disposizioni  che
          escludono  o  limitano  l'utilizzazione   di   sistemi   di
          pagamento a  favore  delle  regioni  e  degli  enti  locali
          diversi dalla carta moneta. 
                90. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 1, dopo il primo periodo,  e'  inserito
          il seguente: "Tali parcheggi possono essere realizzati,  ad
          uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo  di  aree
          pertinenziali  esterne  al  fabbricato,  purche'   non   in
          contrasto con i piani urbani  del  traffico,  tenuto  conto
          dell'uso della superficie sovrastante e compatibilmente con
          la tutela dei corpi idrici"; 
                  b) al comma 3, dopo  le  parole  "sono  approvate",
          sono  inserite  le  seguenti:  "salvo  che  si  tratti   di
          proprieta' non condominiale". 
                91. I regolamenti comunali e provinciali  in  materia
          di termine, di responsabile del procedimento e  di  diritto
          di  accesso  ai  documenti,  ove  non  gia'  vigenti,  sono
          adottati entro sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge.  Decorso  tale  termine  il  comitato
          regionale di controllo nomina un commissario  per  la  loro
          adozione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 7 della
          legge 8 giugno 1990, n. 142, e dagli articoli 22 e 23 della
          legge 7 agosto 1990, n. 241. 
                92. Fino all'approvazione  del  regolamento  previsto
          dall'articolo 7, comma 4, della legge  8  giugno  1990,  n.
          142, si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241. 
                93.   Alla   revisione   e   semplificazione    delle
          disposizioni previste dalla legge 19 marzo 1980, n. 80,  in
          materia di disciplina  delle  vendite  straordinarie  e  di
          liquidazione, e successive modificazioni  ed  integrazioni,
          nonche' dal testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure
          nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890, n.  6991,  approvato
          con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e  dal  relativo
          regolamento di attuazione approvato con  regio  decreto  31
          gennaio 1909, n. 242, si provvede,  entro  sei  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge,  secondo  i
          criteri  e  le  modalita'  previsti   dall'articolo   4   e
          dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 
                94.   Nell'ambito   dell'ulteriore   semplificazione,
          prevista dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
          dei procedimenti amministrativi di cui alle leggi 31 maggio
          1965, n. 575, 19 marzo 1990, n. 55, 17 gennaio 1994, n. 47,
          e  al  decreto  legislativo  8  agosto  1994,  n.  490,   i
          regolamenti  individuano  le  disposizioni  che  pongono  a
          carico di persone fisiche, associazioni, imprese,  societa'
          e  consorzi  obblighi  in  materia   di   comunicazioni   e
          certificazioni, che si intendono abrogate ove gli  obblighi
          da esse previsti non siano piu'  rilevanti  ai  fini  della
          lotta alla criminalita' organizzata. 
                95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari,
          con esclusione del dottorato di  ricerca,  e'  disciplinato
          dagli atenei, con le  modalita'  di  cui  all'articolo  11,
          commi 1 e 2, della legge  19  novembre  1990,  n.  341,  in
          conformita' a criteri generali definiti, nel rispetto della
          normativa  comunitaria  vigente  in  materia,  sentiti   il
          Consiglio  universitario   nazionale   e   le   Commissioni
          parlamentari  competenti,  con  uno  o  piu'  decreti   del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica, di concerto con  altri  Ministri  interessati,
          limitatamente ai criteri relativi agli  ordinamenti  per  i
          quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata
          in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni  dei
          commi da 96 a 119 del presente  articolo.  Nell'ambito  dei
          criteri generali di  cui  al  primo  periodo,  al  fine  di
          promuovere l'interdisciplinarita' dei corsi di studio e  la
          formazione di profili professionali innovativi,  una  parte
          dei crediti formativi complessivi puo' essere riservata  ad
          attivita' affini o integrative, comunque relative a settori
          scientifico-disciplinari  o  ad  ambiti  disciplinari   non
          previsti per le  attivita'  di  base  o  per  le  attivita'
          caratterizzanti del corso di studio. Tali attivita' possono
          essere organizzate sotto forma di  corsi  di  insegnamento,
          laboratori,  esercitazioni,  seminari  o  altre   attivita'
          purche'  finalizzate  all'acquisizione  di   conoscenze   e
          abilita' funzionalmente correlate al  profilo  culturale  e
          professionale identificato dal corso di studio.  I  decreti
          di cui al presente comma determinano altresi': 
                  a) con riferimento ai  corsi  di  cui  al  presente
          comma,  accorpati  per  aree  omogenee,  la  durata,  anche
          eventualmente  comprensiva  del  percorso  formativo   gia'
          svolto, l'eventuale serialita' dei  predetti  corsi  e  dei
          relativi  titoli,  gli  obiettivi  formativi  qualificanti,
          tenendo  conto  degli   sbocchi   occupazionali   e   della
          spendibilita'  a   livello   internazionale,   nonche'   la
          previsione  di  nuove  tipologie  di  corsi  e  di   titoli
          universitari,  in  aggiunta  o  in  sostituzione  a  quelli
          determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4,  comma  1,
          della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli
          ordinamenti e  la  durata  di  quelli  di  cui  al  decreto
          legislativo 8 maggio 1998, n.  178,  in  corrispondenza  di
          attivita'   didattiche   di   base,   specialistiche,    di
          perfezionamento scientifico, di alta formazione  permanente
          e ricorrente; 
                  b) modalita' e strumenti per l'orientamento  e  per
          favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
          informazione   sugli   ordinamenti   degli   studi,   anche
          attraverso   l'utilizzo   di   strumenti   informatici    e
          telematici; 
                  c) modalita' di attivazione da parte di universita'
          italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
          universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
          di ricerca, anche in deroga alle  disposizioni  di  cui  al
          Capo II del Titolo III del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 
                96. Con decreti del Ministro dell'universita' e della
          ricerca scientifica e tecnologica, emanati  sulla  base  di
          criteri   di   semplificazione   delle   procedure   e   di
          armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui al
          comma  95,  e'   altresi'   rideterminata   la   disciplina
          concernente: 
                  a) il riconoscimento delle scuole di cui alla legge
          11 ottobre  1986,  n.  697,  l'attivazione  dei  corsi,  il
          rilascio e la valutazione dei relativi titoli; 
                  b)  il  riconoscimento  degli   istituti   di   cui
          all'articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio  1989,  n.
          56, e la valutazione dei titoli da essi rilasciati; 
                  c) il differimento dei termini per la convalida dei
          titoli di cui all'articolo 3,  comma  1,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 5 luglio 1989,  n.  280,  e  la
          valutazione dei diplomi rilasciati  entro  il  31  dicembre
          1996 dalle scuole di cui all'articolo  6  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n.  14,  anche
          ai fini dell'iscrizione al relativo albo professionale; 
                  d) il riordino  delle  universita'  per  stranieri,
          prevedendo  anche  casi  specifici  in  base  ai  quali  e'
          consentito l'accesso a studenti italiani; 
                  e) i professori a contratto di cui agli articoli 25
          e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
          1980, n. 382, prevedendo apposite disposizioni  in  materia
          di  requisiti  scientifici  e  professionali  dei  predetti
          professori, di modalita' di impiego, nonche' di durata e di
          rinnovabilita' dei contratti. 
                97. Le materie di cui  all'articolo  3,  comma  6,  e
          all'articolo 4, comma 4, della legge 19 novembre  1990,  n.
          341,   sono   disciplinate   con   decreto   del   Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          di concerto con altri Ministri interessati. 
                98. I decreti di cui al comma 95 contengono  altresi'
          norme per la formazione degli insegnanti delle scuole della
          regione Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento  e
          di Bolzano, nonche' delle scuole in lingua slovena ai  fini
          di adeguarla alle particolari situazioni  linguistiche.  Ai
          predetti fini le regioni  Valle  d'Aosta  e  Friuli-Venezia
          Giulia, nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano
          possono,  sentiti  i  Ministeri  dell'universita'  e  della
          ricerca  scientifica  e  tecnologica   e   della   pubblica
          istruzione, stipulare apposite convenzioni con  universita'
          italiane e  con  quelle  dei  Paesi  dell'area  linguistica
          francese, tedesca e slovena. Tali convenzioni  disciplinano
          il rilascio di titoli di studio universitari da parte delle
          universita'  nonche'  le  modalita'  di  finanziamento.  La
          stessa  disciplina  si  applica  ai  diplomi  di  cui  agli
          articoli 2 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341. 
                99. 
                100. Il Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica  presenta  ogni  tre  anni   al
          Parlamento una  relazione  sullo  stato  degli  ordinamenti
          didattici universitari e sul loro rapporto con lo  sviluppo
          economico e  produttivo,  nonche'  con  l'evoluzione  degli
          indirizzi culturali e professionali. 
                101. In ogni universita'  o  istituto  di  istruzione
          universitaria, nelle more dell'attuazione della  disciplina
          di cui al comma 95, si applicano gli ordinamenti  didattici
          vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
          fatta salva la facolta' per il Ministro dell'universita'  e
          della ricerca scientifica  e  tecnologica  di  autorizzare,
          sperimentalmente e per una  durata  limitata,  con  proprio
          decreto,  previo   parere   del   Consiglio   universitario
          nazionale (CUN), modifiche ai predetti  ordinamenti  ovvero
          l'attivazione  di  corsi  universitari,  per  i  quali  non
          sussistano ordinamenti didattici alla data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, purche' previsti nei piani  di
          sviluppo  del  sistema  universitario  e  dagli   strumenti
          attuativi del regolamento di cui all'articolo 20, comma  8,
          lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero per  i
          quali sia stato comunque acquisito il parere favorevole del
          comitato regionale di coordinamento di cui  all'articolo  3
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  27  gennaio
          1998, n. 25. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano
          le  modalita'  e  i  criteri  per  il  passaggio  al  nuovo
          ordinamento, ferma  restando  la  facolta'  degli  studenti
          iscritti  di  completare  i  corsi  di  studio,  ovvero  di
          transitare ai nuovi corsi previo riconoscimento,  da  parte
          delle  strutture   didattiche   competenti,   degli   esami
          sostenuti con esito positivo. 
                102. 
                103. 
                104. 
                105. 
                106. 
                107. 
                108. In sede di  prima  applicazione  della  presente
          legge, gli schemi dei decreti di  cui  al  comma  106  sono
          presentati al Parlamento entro trenta giorni dalla data  di
          entrata in vigore della legge stessa. Le  elezioni  per  il
          rinnovo  del  CUN  hanno  luogo   entro   sessanta   giorni
          dall'emanazione del decreto  concernente  le  modalita'  di
          elezione. 
                109. Nel  rispetto  dell'equilibrio  finanziario  del
          bilancio e dei  principi  di  una  corretta  ed  efficiente
          gestione delle risorse economiche e strumentali, le materie
          di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 2),  3),
          4) e 5), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono regolate
          dalle universita', per quanto riguarda il personale tecnico
          e amministrativo, secondo i propri ordinamenti. I  relativi
          atti regolamentari devono rispettare quanto  stabilito  dai
          contratti  collettivi  di  lavoro  e   sono   soggetti   al
          procedimento di cui all'articolo 10 del decreto legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29. 
                110.   Il   contratto   di   lavoro   del   direttore
          amministrativo, scelto tra dirigenti delle universita',  di
          altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche fra  estranei
          alle amministrazioni pubbliche, e' a tempo  determinato  di
          durata  non  superiore  a  cinque  anni,  rinnovabile.   Si
          applicano l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 30
          dicembre 1992, n. 502, in quanto compatibile, e  l'articolo
          20 del decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n.  29,  come
          sostituito  dall'articolo  6  del  decreto  legislativo  18
          novembre 1993, n. 470; la relazione di cui al  comma  1  di
          detto  articolo  e'  presentata  al  rettore  e  da  questi
          trasmessa al  consiglio  di  amministrazione  e  al  senato
          accademico. In prima applicazione il contratto di lavoro e'
          stipulato con il direttore amministrativo  in  carica  alla
          data di entrata in  vigore  della  presente  legge  per  la
          durata determinata dagli organi competenti dell'ateneo. 
                111. Le norme che disciplinano l'accesso al  pubblico
          impiego sono integrate, in sede degli accordi  di  comparto
          previsti  dall'articolo  51  del  decreto   legislativo   3
          febbraio 1993, n. 29, e successive  modificazioni,  con  le
          modalita' di  cui  all'articolo  50  del  medesimo  decreto
          legislativo, e successive modificazioni, al fine di  tenere
          in considerazione le professionalita' prodotte dai  diplomi
          universitari,  dai  diplomi  di  scuole  dirette   a   fini
          speciali, dai diplomi di laurea, dai dottorati di ricerca e
          dai diplomi delle scuole di specializzazione, nonche' dagli
          altri titoli di cui al comma 95, lettera a). 
                112. Fino al riordino della disciplina relativa  allo
          stato giuridico dei professori universitari e del  relativo
          reclutamento, il Ministro dell'universita' e della  ricerca
          scientifica e tecnologica, con proprio decreto, definisce i
          criteri per la chiamata diretta, da parte  delle  facolta',
          di eminenti  studiosi,  non  solo  italiani,  che  occupino
          analoga posizione in  universita'  straniere  o  che  siano
          insigniti di  alti  riconoscimenti  scientifici  in  ambito
          internazionale. L'articolo 4  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' abrogato  dalla
          data di emanazione del predetto decreto. 
                113. Il Governo e' delegato  ad  emanare,  entro  sei
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          uno o  piu'  decreti  legislativi,  sentite  le  competenti
          Commissioni parlamentari, per modificare la disciplina  del
          concorso per l'accesso alla magistratura  ordinaria,  sulla
          base   dei   seguenti   principi   e   criteri   direttivi:
          semplificazione delle modalita' di svolgimento del concorso
          e introduzione graduale, come condizione  per  l'ammissione
          al  concorso,  dell'obbligo  di   conseguire   un   diploma
          esclusivamente presso scuole di specializzazione  istituite
          nelle universita', sedi delle facolta' di giurisprudenza. 
                114.  Anche  in  deroga  alle  vigenti   disposizioni
          relative all'accesso alle professioni di avvocato e notaio,
          il  diploma  di  specializzazione  di  cui  al  comma   113
          costituisce, nei termini che saranno definiti  con  decreto
          del Ministro di grazia e giustizia,  adottato  di  concerto
          con  il   Ministro   dell'universita'   e   della   ricerca
          scientifica e tecnologica, titolo valutabile  ai  fini  del
          compimento del relativo periodo di pratica. Con decreto del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica, di  concerto  con  il  Ministro  di  grazia  e
          giustizia, sentiti i competenti ordini professionali,  sono
          definiti i criteri per  la  istituzione  ed  organizzazione
          delle scuole di specializzazione di cui al comma 113, anche
          prevedendo  l'affidamento  annuale  degli  insegnamenti   a
          contenuto professionale a magistrati, notai ed avvocati. 
                115. Il Governo, entro  dodici  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della  presente  legge,  e'  delegato  ad
          emanare,  previo  parere   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari, uno o piu' decreti  legislativi,  finalizzati
          alla trasformazione degli  attuali  Istituti  superiori  di
          educazione fisica (ISEF), sulla base dei seguenti  principi
          e criteri direttivi: 
                  a) possibilita' di istituire facolta'  o  corsi  di
          laurea e di diploma in scienze motorie, con il concorso  di
          altre  facolta'  o  dipartimenti,   indicando   i   settori
          scientifico-disciplinari caratterizzanti; 
                  b)    determinazione    delle     procedure     per
          l'individuazione sul  territorio,  in  modo  programmato  e
          tenuto conto della localizzazione degli attuali ISEF, delle
          sedi delle facolta' di scienze  motorie,  anche  in  deroga
          alle disposizioni  vigenti  in  materia  di  programmazione
          universitaria; 
                  c)  possibilita'  di  attivare  le  facolta'  anche
          mediante specifiche convenzioni con gli ISEF pareggiati per
          l'utilizzo delle strutture e del personale, nonche' per  il
          mantenimento  dei  contributi   finanziari   dei   soggetti
          promotori degli ISEF predetti; 
                  d) trasformazione  dell'ISEF  statale  di  Roma  in
          istituto universitario autonomo o in facolta' di uno  degli
          atenei romani, con  il  conseguente  subentro  in  tutti  i
          rapporti  giuridici  attivi  e  passivi  facenti  capo   al
          medesimo ISEF  e  con  l'inquadramento  del  personale  non
          docente nei ruoli e nelle qualifiche universitarie; 
                  e) mantenimento, ad esaurimento e a domanda,  delle
          funzioni didattiche e del trattamento economico complessivo
          in godimento per i docenti  non  universitari  in  servizio
          alla data di entrata in vigore della presente legge  presso
          l'ISEF di Roma e  gli  ISEF  pareggiati,  i  quali  abbiano
          svolto attivita' di insegnamento in posizione  di  comando,
          distacco o incarico per almeno un triennio, con  esclusione
          dall'equiparazione  ai  professori  universitari  di  ruolo
          anche ai fini della valutazione del  servizio  pregresso  e
          senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato; 
                  f) mantenimento, ad esaurimento e a domanda,  anche
          in altra sede nei casi diversi  dalle  convenzioni  di  cui
          alla lettera c), delle funzioni e del trattamento economico
          complessivo    in    godimento     per     il     personale
          tecnico-amministrativo in servizio alla data di entrata  in
          vigore della presente legge  presso  gli  ISEF  pareggiati,
          senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato; 
                  g)  valutazione  dei  titoli  conseguiti  ai  sensi
          dell'ordinamento vigente alla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, nonche' previsione delle modalita' di
          passaggio dal medesimo ordinamento a  quello  previsto  dai
          decreti legislativi di cui al presente comma; 
                  h) previsione della possibilita', per  le  facolta'
          universitarie di cui al presente  comma,  di  sottoscrivere
          convenzioni con il  Comitato  olimpico  nazionale  italiano
          (CONI) per l'attuazione di programmi di ricerca scientifica
          per corsi di aggiornamento e di  specializzazione,  nonche'
          per l'uso di strutture e attrezzature. 
                116. All'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre
          1990, n. 341, le parole: "per i quali  sia  prevista"  sono
          sostituite dalle seguenti: "universitari,  anche  a  quelli
          per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda". 
                117. Fino al riordino delle Accademie di belle  arti,
          degli Istituti superiori per le industrie  artistiche,  dei
          Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati,
          degli Istituti superiori di educazione  fisica,  i  diplomi
          conseguiti presso  le  predette  istituzioni  costituiscono
          titolo   valido   per   l'ammissione   alla    scuola    di
          specializzazione di cui  all'articolo  4,  comma  2,  della
          legge  19  novembre  1990,  n.  341,  per   gli   indirizzi
          comprendenti le classi di abilitazione all'insegnamento cui
          gli stessi danno accesso in base  alla  normativa  vigente.
          Nell'organizzazione    delle    corrispondenti    attivita'
          didattiche,  le  universita'  potranno  stipulare  apposite
          convenzioni con  le  predette  istituzioni  e,  per  quanto
          riguarda  in  particolare  l'educazione  musicale,  con  le
          scuole di didattica della musica. 
                118. Il  comma  2  dell'articolo  1  della  legge  12
          febbraio 1992, n. 188, e' sostituito dal seguente: 
                "2. I cittadini  italiani  che  hanno  conseguito  un
          titolo accademico austriaco  sono  ammessi  con  riserva  a
          tutti  i  concorsi  banditi  da  amministrazioni  pubbliche
          nonche' agli esami di Stato  e  ai  tirocini  pratici  post
          lauream  e   sono   iscritti   con   riserva   negli   albi
          professionali, in attesa  della  dichiarazione  di  cui  al
          comma 1". 
                119. Sono abrogate le disposizioni incompatibili  con
          i commi da 95 a 118 del presente articolo ed in particolare
          i  commi  3,  4,  5  e  7  dell'articolo  3,  il  comma   3
          dell'articolo  4,  i  commi  1,  2  e  3  dell'articolo  9,
          l'articolo 10, ad eccezione del comma 9,  e  l'articolo  14
          della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonche' gli  articoli
          65 e 67 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
          luglio 1980, n. 382. I regolamenti di cui all'articolo  20,
          comma 8, lettere a), b ) e c), della legge 15  marzo  1997,
          n. 59, entrano in vigore il quindicesimo giorno  successivo
          a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
                120. In deroga alle procedure  di  programmazione  di
          cui  alla  legge  7  agosto  1990,  n.  245,  e  successive
          modificazioni e integrazioni, e'  consentita  l'istituzione
          di   una   universita'   non   statale    nel    territorio
          rispettivamente della provincia autonoma di Bolzano e della
          regione autonoma della Valle d'Aosta, promosse o gestite da
          enti  e  da  privati.  L'autorizzazione,  per  le  predette
          istituzioni, al rilascio di titoli di  studio  universitari
          aventi valore legale, e' concessa con decreto del  Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma  di
          Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta. Tali
          decreti sono emanati sentito altresi' l'osservatorio per la
          valutazione  del  sistema  universitario  in  ordine   alle
          dotazioni    didattiche,     scientifiche,     strumentali,
          finanziarie, edilizie, nonche' concernenti  l'organico  del
          personale  docente,  ricercatore  e  non  docente.  Possono
          essere attivati, con modifica statutaria,  nuovi  corsi  di
          studi al cui termine sia previsto dagli ordinamenti vigenti
          il rilascio di titoli aventi valore legale, quando i  corsi
          vengano istituiti nel territorio della provincia di Bolzano
          e della regione autonoma della Valle d'Aosta. I  contributi
          dello  Stato  in  relazione  alle  strutture  didattiche  e
          scientifiche sono determinati annualmente con  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia
          autonoma di Bolzano e con la regione autonoma  della  Valle
          d'Aosta, nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio
          previsto per le universita' non  statali,  nello  stato  di
          previsione della spesa  del  Ministero  dell'universita'  e
          della ricerca scientifica e tecnologica. 
                Le funzioni amministrative, relative agli  atenei  di
          cui al presente comma, in  particolare  quelle  concernenti
          gli statuti e i regolamenti didattici, sono esercitate  dal
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia
          autonoma di Bolzano e con la regione autonoma  della  Valle
          d'Aosta. 
                121. Ai sensi dell'articolo 17 del testo unico  delle
          leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il
          Trentino-Alto Adige, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e' attribuita alla
          provincia autonoma di Bolzano la potesta' di emanare  norme
          legislative in materia di finanziamento all'ateneo  di  cui
          al comma 120 e di edilizia universitaria, ivi  comprese  la
          scelta  delle  aree  e   l'acquisizione,   anche   mediante
          esproprio,   degli   immobili    necessari.    A    seguito
          dell'emanazione   delle   predette   norme   la   provincia
          esercitera'  le  relative  funzioni   amministrative.   Con
          riferimento all'attribuzione alla  regione  autonoma  della
          Valle d'Aosta della potesta' legislativa nella  materia  di
          cui al presente comma  si  procedera',  successivamente  al
          decreto di autorizzazione di  cui  al  comma  120,  secondo
          periodo,  ai  sensi  dell'articolo  48-bis  dello   Statuto
          speciale  per  la  Valle  d'Aosta,  approvato   con   legge
          costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  4,  e   successive
          modificazioni. 
                122. L'universita' degli studi di Trento e gli atenei
          di  cui  al  comma   120   promuovono   e   sviluppano   la
          collaborazione scientifica  con  le  universita'  e  con  i
          centri di ricerca degli altri Stati ed in particolare degli
          Stati membri dell'Unione europea per le esigenze sia  della
          ricerca  scientifica  che  dell'insegnamento.  I   relativi
          accordi di collaborazione possono prevedere l'esecuzione di
          corsi  integrati  di  studio   sia   presso   entrambe   le
          universita', sia presso una di esse, nonche'  programmi  di
          ricerca congiunti. Le medesime universita'  riconoscono  la
          validita' dei corsi seguiti ovvero delle parti dei piani di
          studio  svolti  dagli  studenti  presso  le  universita'  e
          istituzioni  universitarie   estere,   nonche'   i   titoli
          accademici conseguiti al termine dei corsi integrati. 
                123. Gli accordi di collaborazione cui al comma  122,
          qualora  abbiano  ad  oggetto  l'istituzione  di  corsi  di
          laurea,  di  diploma  e  di  dottorato  di  ricerca,   sono
          comunicati al Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica entro trenta  giorni  dalla  loro
          stipulazione. Ove il Ministro non si opponga  entro  trenta
          giorni dal ricevimento degli accordi predetti per motivi di
          contrasto con la legge, con obblighi  internazionali  dello
          Stato italiano o con i criteri contenuti nei decreti di cui
          al comma 95, gli accordi medesimi divengono esecutivi. 
                124. Si applicano all'ateneo  di  cui  al  comma  120
          istituito  sul  territorio  della  provincia  autonoma   di
          Bolzano le disposizioni di cui agli articoli 170 e 332  del
          testo  unico   delle   leggi   sull'istruzione   superiore,
          approvato con regio decreto 31  agosto  1933,  n.  1592,  e
          successive modificazioni  ed  integrazioni,  con  esclusivo
          riferimento ai gradi e ai titoli accademici rilasciati  nei
          Paesi aderenti all'Unione europea la  cui  equipollenza  e'
          direttamente riconosciuta,  senza  esami  integrativi,  nel
          testo degli scambi di note  in  vigore  tra  la  Repubblica
          italiana e ciascuno Stato membro dell'Unione europea, anche
          qualora  nel  predetto  ateneo  non   siano   attivate   le
          corrispondenti facolta'. Nel caso in cui i medesimi  scambi
          di note prevedano, per l'equipollenza di  alcuni  titoli  e
          gradi, esami integrativi, l'applicazione delle disposizioni
          di cui al citato testo unico approvato con regio decreto n.
          1592  del  1933  e'  subordinata  all'attivazione,   presso
          l'ateneo di cui al presente comma, dei  corsi  universitari
          che fanno riferimento ai medesimi titoli e gradi. 
                125. I competenti organi dell'universita' degli studi
          di Trento possono disporre la nomina a professore di  prima
          fascia, di associato ovvero di  ricercatore,  per  chiamata
          diretta,  di  studiosi  che  rivestano  presso  universita'
          straniere qualifiche analoghe a quelle anzidette e previste
          dall'ordinamento  universitario  italiano,   nella   misura
          massima, per l'universita' di Trento, del trenta per  cento
          delle rispettive dotazioni organiche previste  per  ciascun
          tipo di qualifica. La facolta' di nomina di cui al presente
          comma   si   applica   anche,    nella    misura    massima
          rispettivamente del cinquanta e  del  settanta  per  cento,
          all'universita'  istituita  nel  territorio  della  regione
          autonoma della Valle d'Aosta e all'ateneo  istituito  nella
          provincia autonoma di Bolzano; tali misure  possono  essere
          ulteriormente  derogate  previa  intesa  con  il   Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 
                126. L'universita' degli studi di Trento e gli atenei
          di cui al  comma  120  possono  istituire  la  facolta'  di
          scienza della formazione. L'attivazione del corso di laurea
          in  scienze  della  formazione  primaria   e'   subordinata
          all'avvenuta soppressione  dei  corsi  di  studio  ordinari
          triennali  e  quadriennali  rispettivamente  della   scuola
          magistrale e degli istituti magistrali. 
                127. In sede di prima applicazione delle disposizioni
          di cui al comma 95, lettera c),  al  fine  di  favorire  la
          realizzazione    degli    accordi     di     collaborazione
          internazionale  dell'universita'  di   Trento,   volti   al
          conferimento del titolo di dottore di ricerca,  nell'ambito
          di programmi dell'Unione europea,  il  medesimo  titolo  e'
          rilasciato dalla universita'  di  cui  al  presente  comma,
          limitatamente ai dottorati di cui e'  sede  amministrativa.
          In tali casi la commissione di valutazione  delle  tesi  di
          dottorato,  di  cui  all'articolo  73   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 11  luglio  1980,  n.  382,  e'
          sostituita  da  una  commissione  nominata   dal   rettore,
          composta da cinque esperti del settore, di cui  almeno  due
          professori ordinari e un professore associato.  Almeno  due
          componenti della commissione non  devono  appartenere  alla
          predetta universita'. 
                128. La provincia autonoma di  Trento  puo'  disporre
          con leggi provinciali, ai sensi dell'articolo 17 del  testo
          unico delle leggi  costituzionali  concernenti  lo  Statuto
          speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con  decreto
          del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,  la
          concessione di contributi a favore  dell'universita'  degli
          studi di Trento per lo sviluppo della ricerca scientifica e
          per  l'attuazione  di  specifici   programmi   e   progetti
          formativi. 
                129. Al secondo comma dell'articolo 44 della legge 14
          agosto  1982,  n.  590,  la  parola:  "contestualmente"  e'
          sostituita dalle seguenti: "in correlazione". 
                130. L'ultimo periodo del comma  14  dell'articolo  8
          della legge  2  gennaio  1997,  n.  2,  e'  sostituito  dai
          seguenti: "Il collegio dei revisori e' composto  da  cinque
          revisori  ufficiali  dei  conti  nominati  d'intesa  tra  i
          Presidenti  delle  due  Camere,  all'inizio   di   ciascuna
          legislatura, e individuati tra gli  iscritti  nel  registro
          dei revisori contabili. Il mandato dei membri del  collegio
          non e' rinnovabile". 
                131. 
                132. 
                133. 
                133-bis.  Con  regolamento  da   emanare   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
          previo   parere   della   Conferenza   unificata   di   cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, sono disciplinate le procedure per  la  autorizzazione
          alla  installazione  ed  esercizio  di  impianti   per   la
          rilevazione degli accessi di veicoli ai  centri  storici  e
          alle  zone  a  traffico  limitato  delle  citta'  ai   fini
          dell'accertamento delle violazioni  delle  disposizioni  in
          tema  di  limitazione  del  traffico  veicolare   e   della
          irrogazione  delle  relative  sanzioni.   Con   lo   stesso
          regolamento  sono  individuate  le  finalita'  perseguibili
          nella rilevazione e nella utilizzazione dei  dati,  nonche'
          le categorie di  soggetti  che  possono  accedere  ai  dati
          personali rilevati a mezzo degli impianti. 
                134. Al comma 5 dell'articolo 5 della legge  7  marzo
          1986, n. 65,  la  parola:  "portano"  e'  sostituita  dalle
          seguenti: "possono, previa deliberazione in tal  senso  del
          consiglio comunale, portare". 
                135.  Per  la  stipula  delle  convenzioni   di   cui
          all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, con  i
          comuni  per  il  Ministero   della   difesa   provvede   il
          rappresentante del Governo competente per territorio. 
                136. In attesa della nuova disciplina in  materia  di
          ordinamento  degli  enti  locali  e   degli   istituti   di
          partecipazione popolare,  e'  consentito  il  contemporaneo
          svolgimento delle consultazioni referendarie comunali con i
          referendum  abrogativi  nazionali  che  dovranno  svolgersi
          nella primavera del 1997. Al fine di dare attuazione a tale
          disposizione,  si  applicano   le   norme   relative   alle
          consultazioni referendarie nazionali e quelle attuative che
          verranno   stabilite,   anche   in   deroga   al   disposto
          dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  con
          decreto del Ministro dell'interno. Con  lo  stesso  decreto
          sono determinati i criteri di ripartizione delle spese  tra
          gli enti interessati, in ragione del numero dei  referendum
          di competenza di ciascun ente. 
                137.  Le  disposizioni  della   presente   legge   si
          applicano alle regioni a statuto speciale e  alle  province
          autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e  nel  rispetto
          degli statuti e delle norme di attuazione. 
                138. La presente legge  entra  in  vigore  il  giorno
          successivo a quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana.». 
              -  Il  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286
          recante: «Testo unico  delle  disposizioni  concernenti  la
          disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
          straniero» e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  191
          del 18 agosto 1998. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1  della  legge  2
          agosto 1999, n. 264 recante: «Norme in materi di accessi ai
          corsi universitari», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
          183  del  6  agosto  1999,  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art. 1. - 1. Sono programmati  a  livello  nazionale
          gli accessi: 
                  a) ai corsi di laurea in architettura, ai corsi  di
          laurea specialistica delle professioni  sanitarie,  nonche'
          ai corsi di diploma universitario, ovvero individuati  come
          di primo livello in applicazione  dell'articolo  17,  comma
          95,  della  L.  15  maggio  1997,  n.  127,  e   successive
          modificazioni,  concernenti  la  formazione  del  personale
          sanitario infermieristico, tecnico e  della  riabilitazione
          ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.Lgs.  30  dicembre
          1992, n. 502, e successive  modificazioni,  in  conformita'
          alla normativa comunitaria vigente e  alle  raccomandazioni
          dell'Unione europea che determinano standard formativi tali
          da richiedere il possesso di specifici requisiti; 
                  b) ai corsi di laurea in scienza  della  formazione
          primaria   e   alle   scuole   di   specializzazione    per
          l'insegnamento   secondario,   di   cui,   rispettivamente,
          all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 4, comma  2,  della
          L. 19 novembre 1990, n. 341; 
                  c) ai corsi di formazione specialistica dei medici,
          disciplinati ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257; 
                  d)  alle  scuole   di   specializzazione   per   le
          professioni legali, disciplinate ai sensi dell'articolo  16
          del D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398; 
                  e) ai corsi universitari  di  nuova  istituzione  o
          attivazione, su proposta delle  universita'  e  nell'ambito
          della programmazione  del  sistema  universitario,  per  un
          numero  di  anni  corrispondente  alla  durata  legale  del
          corso.». 
              - La legge 12 aprile 2022, n. 33 recante: «Disposizioni
          in materia di  iscrizione  contemporanea  a  due  corsi  di
          istruzione  superiore»   e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2022.