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LEGGE 15 aprile 2025, n. 63

Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale. (25G00069)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/05/2025
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Testo in vigore dal: 6-5-2025
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno la finalita' di
riconoscere, in  coerenza  con  il  principio  solidaristico  di  cui
all'articolo 2 della Costituzione, benefici in favore  delle  vittime
di eventi  dannosi  derivanti  da  cedimenti  totali  o  parziali  di
infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge, alle quali e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta  l'articolo  2  della  Costituzione  della
          Repubblica Italiana, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
          298 del 27 dicembre 1947 
              «Art. 2. -  La  Repubblica  riconosce  e  garantisce  i
          diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo  sia  nelle
          formazioni sociali ove si svolge  la  sua  personalita',  e
          richiede   l'adempimento   dei   doveri   inderogabili   di
          solidarieta' politica, economica e sociale.».