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LEGGE 9 aprile 2025, n. 58

Modifiche all'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada. (25G00062)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/05/2025
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Testo in vigore dal: 13-5-2025
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. All'articolo 9 del  codice  della  strada,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1.  Sulle  strade  ed  aree   pubbliche   sono   permesse   le
competizioni sportive con veicoli o animali e quelle  atletiche,  nei
limiti e alle condizioni previsti dalla legge. Al fine  di  garantire
la sicurezza  pubblica  e  il  buon  funzionamento  del  servizio  di
trasporto pubblico nonche' del traffico  ordinario,  le  competizioni
sportive con veicoli o  animali  e  quelle  atletiche  devono  essere
autorizzate. L'autorizzazione e' rilasciata dal comune in cui  devono
avere luogo le gare atletiche o ciclistiche e le gare con  animali  o
con veicoli a trazione animale. Essa e' rilasciata  dalla  regione  o
dalla provincia autonoma di Trento o di Bolzano per le gare atletiche
o ciclistiche e per le gare con animali  o  con  veicoli  a  trazione
animale  che  interessano  piu'  comuni.  Per  le  gare  atletiche  o
ciclistiche e per le gare  con  animali  o  con  veicoli  a  trazione
animale   che   interessano   il   territorio   di   piu'    regioni,
l'autorizzazione  e'  rilasciata  dalla  regione  o  dalla  provincia
autonoma del  luogo  di  partenza,  d'intesa  con  le  altre  regioni
interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro il termine  di
venti giorni antecedenti alla data di effettuazione della  gara.  Per
le gare con veicoli a motore l'autorizzazione e' rilasciata,  sentite
le federazioni nazionali sportive  competenti  e  dandone  tempestiva
informazione all'autorita' di pubblica  sicurezza:  dalla  regione  o
dalla provincia autonoma di Trento o di Bolzano  per  le  strade  che
costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla  regione  per  le
strade regionali; dalle province e dalle citta' metropolitane per  le
strade  provinciali;  dai  comuni  per  le  strade  comunali.   Nelle
autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono
subordinate. Qualora, per i diversi interessi pubblici coinvolti, sia
necessario acquisire le autorizzazioni  di  piu'  enti,  puo'  essere
indetta una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241»; 
    b) al comma 2, le parole: «e possono essere concesse previo nulla
osta dell'ente proprietario della strada» sono soppresse; 
    c) al comma 7-bis: 
      1) le parole: «ai sensi dell'articolo 6, comma  1,  ovvero,  se
trattasi di centro abitato, dell'articolo 7, comma 1» sono soppresse; 
      2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «La  sospensione
temporanea  e'  disposta,  per  le  competizioni  che   si   svolgono
interamente nel territorio di un solo comune, dal  sindaco  e,  negli
altri casi, dal prefetto»; 
    d) al comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso
di violazione  del  provvedimento  di  sospensione  temporanea  della
circolazione  di  cui  al  comma  7-bis,  si  applicano  le  sanzioni
amministrative previste dall'articolo 6, comma 12». 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 9 aprile 2025 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo della nota qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma  2,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura della disposizione  di  legge  modificata  e  della
          quale restano invariati il valore e l'efficacia. 
 
          Note all'art. 1: 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  9  del   decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo  codice
          della strada», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  114
          del 18 maggio 1992, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 9 (Competizioni sportive su strada). - 1. Sulle
          strade ed aree  pubbliche  sono  permesse  le  competizioni
          sportive con veicoli o  animali  e  quelle  atletiche,  nei
          limiti e alle condizioni previsti dalla legge. Al  fine  di
          garantire la sicurezza pubblica, il buon funzionamento  del
          servizio  di  trasporto  pubblico  nonche'   del   traffico
          ordinario, le competizioni sportive con veicoli o animali e
          quelle     atletiche     devono     essere     autorizzate.
          L'autorizzazione e' rilasciata dal  comune  in  cui  devono
          avere luogo le gare atletiche o ciclistiche e le  gare  con
          animali  o  con  veicoli  a  trazione  animale.   Essa   e'
          rilasciata dalla regione  o  dalla  provincia  autonoma  di
          Trento o di Bolzano per le gare atletiche o  ciclistiche  e
          per le gare con animali o con veicoli  a  trazione  animale
          che interessano  piu'  comuni.  Per  le  gare  atletiche  o
          ciclistiche e per le gare  con  animali  o  con  veicoli  a
          trazione animale che  interessano  il  territorio  di  piu'
          regioni, l'autorizzazione e'  rilasciata  dalla  regione  o
          dalla provincia autonoma del luogo  di  partenza,  d'intesa
          con le altre regioni interessate, che devono rilasciare  il
          nulla osta entro il termine  di  venti  giorni  antecedenti
          alla data di effettuazione della  gara.  Per  le  gare  con
          veicoli a motore l'autorizzazione e' rilasciata, sentite le
          federazioni  nazionali  sportive   competenti   e   dandone
          tempestiva   informazione   all'autorita'    di    pubblica
          sicurezza: dalla regione  o  dalla  provincia  autonoma  di
          Trento o di Bolzano per le strade che costituiscono la rete
          di  interesse  nazionale;  dalla  regione  per  le   strade
          regionali; dalle province e dalle citta' metropolitane  per
          le strade provinciali; dai comuni per le  strade  comunali.
          Nelle autorizzazioni sono precisate  le  prescrizioni  alle
          quali le gare sono  subordinate.  Qualora,  per  i  diversi
          interessi pubblici coinvolti, sia necessario  acquisire  le
          autorizzazioni  di  piu'  enti,  puo'  essere  indetta  una
          conferenza di servizi ai sensi della legge 7  agosto  1990,
          n. 241. 
                2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono  essere
          richieste dai promotori almeno quindici giorni prima  della
          manifestazione per  quelle  di  competenza  del  sindaco  e
          almeno trenta giorni prima per le altre. 
                3. Per le autorizzazioni relative  alle  competizioni
          motoristiche i promotori devono richiedere  il  nulla  osta
          per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture
          e  dei  trasporti,  allegando  il  preventivo  parere   del
          C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle
          competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga
          riconosciuto il carattere sportivo delle stesse  e  non  si
          creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico,
          nonche' al traffico ordinario, i promotori devono  avanzare
          le loro richieste  entro  il  trentuno  dicembre  dell'anno
          precedente.  Il  preventivo  parere  del  C.O.N.I.  non  e'
          richiesto  per  le  manifestazioni  di  regolarita'  a  cui
          partecipano i veicoli di cui all'articolo  60,  purche'  la
          velocita' imposta sia per tutto il percorso inferiore a  40
          km/h e la manifestazione  sia  organizzata  in  conformita'
          alle  norme   tecnico   sportive   della   federazione   di
          competenza. 
                4.   L'autorizzazione   per   l'effettuazione   delle
          competizioni previste dal programma di cui al comma 3  deve
          essere richiesta, almeno trenta  giorni  prima  della  data
          fissata per la competizione, ed e' subordinata al  rispetto
          delle norme  tecnico-sportive  e  di  sicurezza  vigenti  e
          all'esito favorevole del collaudo del percorso  di  gara  e
          delle  attrezzature  relative,  effettuato  da  un  tecnico
          dell'ente  proprietario   della   strada,   assistito   dai
          rappresentanti   dei    Ministeri    dell'interno,    delle
          infrastrutture   e    dei    trasporti,    unitamente    ai
          rappresentanti  degli  organi  sportivi  competenti  e  dei
          promotori.  Tale  collaudo  puo'  essere   omesso   quando,
          anziche' di  gare  di  velocita',  si  tratti  di  gare  di
          regolarita' per le quali  non  sia  ammessa  una  velocita'
          media eccedente 50 km/h sulle  tratte  da  svolgersi  sulle
          strade aperte  al  traffico  e  80  km/h  sulle  tratte  da
          svolgersi sulle strade  chiuse  al  traffico;  il  collaudo
          stesso e' sempre necessario per  le  tratte  in  cui  siano
          consentite velocita' superiori ai detti limiti. 
                4-bis. Fermo restando quanto  disposto  dall'articolo
          193,  i   veicoli   che   partecipano   alle   competizioni
          motoristiche sportive di cui al presente  articolo  possono
          circolare, limitatamente agli spostamenti  all'interno  del
          percorso della competizione e  per  il  tempo  strettamente
          necessario per gli stessi, in deroga alle  disposizioni  di
          cui all'articolo 78. 
                5. Nei casi in cui, per motivate necessita', si debba
          inserire una competizione non  prevista  nel  programma,  i
          promotori, prima di chiedere  l'autorizzazione  di  cui  al
          comma   4,   devono   richiedere   al    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti il  nulla  osta  di  cui  al
          comma 3 almeno sessanta giorni  prima  della  competizione.
          L'autorita' competente puo'  concedere  l'autorizzazione  a
          spostare la data di effettuazione  indicata  nel  programma
          quando gli organi sportivi  competenti  lo  richiedano  per
          motivate necessita',  dandone  comunicazione  al  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti. 
                6. Per tutte  le  competizioni  sportive  su  strada,
          l'autorizzazione e' altresi' subordinata alla  stipula,  da
          parte dei promotori, di un contratto di  assicurazione  per
          la responsabilita'  civile  di  cui  all'articolo  124  del
          codice  delle  assicurazioni  private  di  cui  al  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209. L'assicurazione  deve
          coprire  altresi'  la  responsabilita'  dell'organizzazione
          degli altri obbligati per i  danni  comunque  causati  alle
          strade e alle relative attrezzature. I limiti  di  garanzia
          sono previsti dalla normativa vigente. 
                6-bis. Quando  la  sicurezza  della  circolazione  lo
          renda necessario, nel provvedimento  di  autorizzazione  di
          competizioni ciclistiche su strada, puo' essere imposta  la
          scorta da parte di uno degli organi di cui all'articolo 12,
          comma 1, ovvero, in loro vece o in  loro  ausilio,  di  una
          scorta tecnica effettuata da  persone  munite  di  apposita
          abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di  polizia,
          l'organo  adito  puo'  autorizzare  gli  organizzatori   ad
          avvalersi, in sua vece  o  in  suo  ausilio,  della  scorta
          tecnica  effettuata  a   cura   di   personale   abilitato,
          fissandone  le   modalita'   ed   imponendo   le   relative
          prescrizioni. 
                6-ter.  Con  disciplinare  tecnico,   approvato   con
          provvedimento    dirigenziale    del    Ministero     delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto   con   il
          Ministero dell'interno, sono stabiliti  i  requisiti  e  le
          modalita' di  abilitazione  delle  persone  autorizzate  ad
          eseguire la scorta tecnica ai  sensi  del  comma  6-bis,  i
          dispositivi e le caratteristiche  dei  veicoli  adibiti  al
          servizio  di  scorta  nonche'  le  relative  modalita'   di
          svolgimento. L'abilitazione  e'  rilasciata  dal  Ministero
          dell'interno. 
                6-quater.   Per   le   competizioni   ciclistiche   o
          podistiche, ovvero con altri veicoli non  a  motore  o  con
          pattini,  che  si  svolgono  all'interno   del   territorio
          comunale, o  di  comuni  limitrofi,  tra  i  quali  vi  sia
          preventivo accordo, la scorta puo' essere effettuata  dalla
          polizia municipale coadiuvata,  se  necessario,  da  scorta
          tecnica con personale abilitato ai sensi del comma 6-ter. 
                7.  Al  termine  di  ogni  competizione  il  prefetto
          comunica tempestivamente al Ministero delle  infrastrutture
          e  dei  trasporti,  ai  fini  della   predisposizione   del
          programma  per  l'anno  successivo,  le  risultanze   della
          competizione precisando le eventuali inadempienze  rispetto
          alla   autorizzazione   e   l'eventuale   verificarsi    di
          inconvenienti o incidenti. 
                7-bis Salvo che, per  particolari  esigenze  connesse
          all'andamento plano-altimetrico  del  percorso,  ovvero  al
          numero dei partecipanti, sia necessaria la  chiusura  della
          strada, la validita'  dell'autorizzazione  e'  subordinata,
          ove  necessario,  all'esistenza  di  un  provvedimento   di
          sospensione temporanea della circolazione in occasione  del
          transito dei partecipanti.  La  sospensione  temporanea  e'
          disposta, per le competizioni che si  svolgono  interamente
          nel territorio di un solo  comune,  dal  sindaco  e,  negli
          altri casi, dal prefetto. 
                8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis,  chiunque
          organizza una competizione sportiva indicata  nel  presente
          articolo senza esserne autorizzato  nei  modi  previsti  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 173 ad euro 694, se si tratta di competizione
          sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di  una
          somma  da  euro  866  ad  euro  3.464,  se  si  tratta   di
          competizione sportiva con veicoli a motore.  In  ogni  caso
          l'autorita' amministrativa dispone l'immediato  divieto  di
          effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo
          I, sezione II, del titolo VI. 
                8-bis. 
                9. Chiunque non ottemperi agli  obblighi,  divieti  o
          limitazioni  a   cui   il   presente   articolo   subordina
          l'effettuazione di una competizione sportiva, e  risultanti
          dalla relativa autorizzazione, e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma  da  euro  87  ad
          euro 344, se si tratta di competizione  sportiva  atletica,
          ciclistica o con animali, ovvero di una somma da  euro  173
          ad euro 694, se si  tratta  di  competizione  sportiva  con
          veicoli a motore. In caso di violazione  del  provvedimento
          di sospensione temporanea  della  circolazione  di  cui  al
          comma  7-bis,  si  applicano  le  sanzioni   amministrative
          previste dall'articolo 6, comma 12.».