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DECRETO-LEGGE 11 aprile 2025, n. 48

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonchè di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. (25G00060)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/04/2025
Decreto-Legge convertito dalla L. 9 giugno 2025, n. 80 (in G.U. 09/06/2025, n. 131)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/06/2025)
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  • Articoli

  • Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del terrorismo e della
    criminalità organizzata, nonchè in materia di beni sequestrati e
    confiscati e di controlli di polizia
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  • Disposizioni in materia di sicurezza urbana
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  • Misure in materia di tutela del personale delle Forze di polizia,
    delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
    nonchè degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124
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  • Disposizioni in materia di vittime dell'usura
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  • Norme sull'ordinamento penitenziario
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  • Disposizioni finali
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Testo in vigore dal: 12-4-2025
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Ritenuta la necessita'  e  urgenza  di  prevedere  misure  volte  a
potenziare le attivita' di prevenzione e contrasto del  terrorismo  e
della   criminalita'   organizzata,    nonche'    al    miglioramento
dell'efficienza e  della  funzionalita'  dell'Agenzia  nazionale  per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalita' organizzata; 
  Ritenuta la necessita' e urgenza di adottare misure in  materia  di
sicurezza urbana e di controlli di polizia; 
  Considerata la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  introdurre
misure in materia di tutela del personale  delle  Forze  di  polizia,
delle Forze armate e  del  Corpo  Nazionale  dei  Vigili  del  Fuoco,
nonche' degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124; 
  Considerata altresi', la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
introdurre disposizioni in materia di vittime dell'usura; 
  Ravvisata, inoltre, la necessita' e urgenza di introdurre misure in
materia di ordinamento penitenziario; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 4 aprile 2025; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  dei
Ministri dell'interno, della giustizia, della difesa e  dell'economia
e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Introduzione dell'articolo 270-quinquies.3  e  modifica  all'articolo
  435 del codice penale  in  materia  di  delitti  con  finalita'  di
  terrorismo e contro l'incolumita' pubblica 
 
  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 270-quinquies.2 e' inserito il seguente: 
      «Art. 270-quinquies.3 (Detenzione di materiale con finalita' di
terrorismo). - Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli  270-bis
e 270-quinquies,  consapevolmente  si  procura  o  detiene  materiale
contenente istruzioni  sulla  preparazione  o  sull'uso  di  congegni
bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge  18
aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o  di  sostanze
chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonche' su ogni altra
tecnica o metodo per il compimento di  atti  di  violenza  ovvero  di
sabotaggio  di  servizi  pubblici  essenziali,   con   finalita'   di
terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero,  un'istituzione
o un organismo internazionale, e' punito con la reclusione da  due  a
sei anni»; 
    b) all'articolo 435 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
      «Fuori dei casi di concorso nel reato di cui  al  primo  comma,
chiunque,  con   qualsiasi   mezzo,   anche   per   via   telematica,
distribuisce, divulga, diffonde o  pubblicizza  materiale  contenente
istruzioni sulla preparazione o sull'uso  delle  materie  o  sostanze
indicate al medesimo comma, o su qualunque altra tecnica o metodo per
il compimento di taluno dei delitti non colposi di  cui  al  presente
titolo puniti con la reclusione non inferiore nel  massimo  a  cinque
anni, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni».