stai visualizzando l'atto

LEGGE 31 marzo 2025, n. 47

Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione. (25G00055)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/04/2025
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 24-4-2025
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. All'articolo 267, comma 3, del codice  di  procedura  penale  e'
aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Le  intercettazioni  non
possono avere  una  durata  complessiva  superiore  a  quarantacinque
giorni, salvo che l'assoluta indispensabilita' delle  operazioni  per
una durata  superiore  sia  giustificata  dall'emergere  di  elementi
specifici  e  concreti,  che  devono  essere  oggetto   di   espressa
motivazione». 
  2. All'articolo 13  del  decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  1991,  n.  203,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: «articolo 267»  sono  inserite  le
seguenti: «, comma 1,»; 
    b) al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1,» sono inserite
le seguenti: «in deroga a quanto disposto dall'articolo 267, comma 3,
del codice di procedura penale,». 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 31 marzo 2025 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo della nota qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma  2,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura della disposizione  di  legge  modificata  e  della
          quale restano invariati il valore e l'efficacia. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 267 del  codice  di
          procedura penale come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 267 (Presupposti e forme del provvedimento).  -
          1.  Il  pubblico  ministero  richiede  al  giudice  per  le
          indagini  preliminari  l'autorizzazione   a   disporre   le
          operazioni previste dall'art. 266. L'autorizzazione e' data
          con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e
          l'intercettazione e' assolutamente indispensabile  ai  fini
          della prosecuzione delle indagini. Il decreto che autorizza
          l'intercettazione  tra  presenti  mediante  inserimento  di
          captatore informatico su dispositivo elettronico  portatile
          espone con autonoma valutazione le specifiche  ragioni  che
          rendono necessaria, in  concreto,  tale  modalita'  per  lo
          svolgimento delle indagini;  nonche',  se  si  procede  per
          delitti diversi da quelli di  cui  all'articolo  51,  commi
          3-bis e 3-quater, e dai delitti dei  pubblici  ufficiali  o
          degli incaricati di pubblico servizio  contro  la  pubblica
          amministrazione per i  quali  e'  prevista  la  pena  della
          reclusione  non  inferiore  nel  massimo  a  cinque   anni,
          determinata a norma dell'articolo 4, i luoghi e  il  tempo,
          anche indirettamente determinati, in relazione ai quali  e'
          consentita l'attivazione del microfono. 
                1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si
          applica l'articolo 203. 
                2. Nei casi di urgenza, quando vi e'  fondato  motivo
          di  ritenere  che  dal   ritardo   possa   derivare   grave
          pregiudizio alle indagini, il  pubblico  ministero  dispone
          l'intercettazione con decreto motivato, che  va  comunicato
          immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore  al
          giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto
          ore dal provvedimento, decide sulla convalida  con  decreto
          motivato. Se il decreto del pubblico  ministero  non  viene
          convalidato nel termine  stabilito,  l'intercettazione  non
          puo' essere proseguita e i risultati di  essa  non  possono
          essere utilizzati. 
                2-bis. Nei casi  di  cui  al  comma  2,  il  pubblico
          ministero   puo'   disporre,    con    decreto    motivato,
          l'intercettazione  tra  presenti  mediante  inserimento  di
          captatore informatico su dispositivo elettronico  portatile
          soltanto nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo
          51, commi 3-bis e 3-quater e per  i  delitti  dei  pubblici
          ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la
          pubblica amministrazione per i quali e'  prevista  la  pena
          della reclusione non inferiore nel massimo a  cinque  anni,
          determinata a norma dell'articolo 4.  A  tal  fine  indica,
          oltre a quanto previsto dal comma 1,  secondo  periodo,  le
          ragioni di urgenza che  rendono  impossibile  attendere  il
          provvedimento del  giudice.  Il  decreto  e'  trasmesso  al
          giudice che decide sulla  convalida  nei  termini,  con  le
          modalita' e gli effetti indicati al comma 2. 
                3. Il decreto  del  pubblico  ministero  che  dispone
          l'intercettazione indica le modalita'  e  la  durata  delle
          operazioni.  Tale  durata  non  puo'  superare  i  quindici
          giorni, ma puo' essere prorogata dal  giudice  con  decreto
          motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora
          permangano  i  presupposti  indicati  nel   comma   1.   Le
          intercettazioni non possono avere  una  durata  complessiva
          superiore a quarantacinque  giorni,  salvo  che  l'assoluta
          indispensabilita' delle operazioni per una durata superiore
          sia giustificata  dall'emergere  di  elementi  specifici  e
          concreti,   che   devono   essere   oggetto   di   espressa
          motivazione. 
                4. Il  pubblico  ministero  procede  alle  operazioni
          personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia
          giudiziaria. 
                5. In apposito registro riservato gestito, anche  con
          modalita' informatiche, e tenuto sotto la  direzione  e  la
          sorveglianza  del  Procuratore   della   Repubblica,   sono
          annotati, secondo un  ordine  cronologico,  i  decreti  che
          dispongono,  autorizzano,  convalidano   o   prorogano   le
          intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e
          il termine delle operazioni.». 
              - Si riporta l'articolo 13 del decreto-legge 13  maggio
          1991, n. 152 recante: «Provvedimenti  urgenti  in  tema  di
          lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon
          andamento dell'attivita' amministrativa», pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio  1991,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  12  luglio  1991,  n.  203,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 12 luglio  1991,
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  13. -  1.  In   deroga   a   quanto   disposto
          dall'articolo 267, comma 1, del codice di procedura penale,
          l'autorizzazione  a   disporre   le   operazioni   previste
          dall'articolo 266 dello stesso codice e' data, con  decreto
          motivato, quando l'intercettazione  e'  necessaria  per  lo
          svolgimento delle indagini in relazione ad  un  delitto  di
          criminalita'  organizzata  o  di  minaccia  col  mezzo  del
          telefono in ordine ai quali sussistano sufficienti  indizi.
          Nella  valutazione  dei  sufficienti  indizi   si   applica
          l'articolo 203 del codice di procedura penale 38. Quando si
          tratta di intercettazione  di  comunicazioni  tra  presenti
          disposta in  un  procedimento  relativo  a  un  delitto  di
          criminalita' organizzata e che avvenga nei luoghi  indicati
          dall'articolo 614 del codice penale,  l'intercettazione  e'
          consentita anche se non vi e' motivo di  ritenere  che  nei
          luoghi predetti si stia svolgendo l'attivita' criminosa. 
                2. Nei casi di cui al comma 1,  in  deroga  a  quanto
          disposto  dall'articolo  267,  comma  3,  del   codice   di
          procedura penale,  la  durata  delle  operazioni  non  puo'
          superare i quaranta giorni, ma puo'  essere  prorogata  dal
          giudice con decreto  motivato  per  periodi  successivi  di
          venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel
          comma  1.  Nei  casi  di  urgenza,  alla  proroga  provvede
          direttamente  il  pubblico  ministero;  in  tal   caso   si
          osservano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 267 del
          codice di procedura penale. 
                3. Negli stessi casi di cui al comma  1  il  pubblico
          ministero e  l'ufficiale  di  polizia  giudiziaria  possono
          farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria. 
                3-bis.  Le  disposizioni  dei  commi  1,  2  e  3  si
          applicano anche quando si procede in relazione a taluno dei
          delitti,  consumati  o  tentati,   previsti   dall'articolo
          371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale.».