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DECRETO-LEGGE 7 aprile 2025, n. 45

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026. (25G00059)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/04/2025
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2025, n. 79 (in G.U. 06/06/2025, n. 129)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2025)
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Testo in vigore dal: 7-6-2025
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione, del
28 settembre 2021, che  integra  il  regolamento  (UE)  2021/241  del
Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per
la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori  comuni  e  gli
elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e  della
resilienza; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR)  italiano
approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come
modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023; 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado»; 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni
urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del
Ministero dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,   n.   108,   recante
«Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e snellimento delle procedure»; 
  Visto il decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,  n.  113,  recante  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia»; 
  Visto il decreto-legge 6 novembre 2021,  n.  152,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre  2021,  n.  233,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  per  la  prevenzione  delle   infiltrazioni
mafiose»; 
  Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  novembre  2022,  n.  175,   recante
«Ulteriori  misure  urgenti  in  materia   di   politica   energetica
nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali  e  per  la
realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» e, in particolare, l'articolo 6, il quale ha previsto  che
il Ministero dell'istruzione assuma  la  denominazione  di  Ministero
dell'istruzione e del merito; 
  Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023,  n.  13,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  aprile   2023,   n.   41,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune»; 
  Visto il  decreto-legge  2  marzo  2024,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante  «Ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di  ripresa
e resilienza (PNRR)»; 
  Visto il decreto-legge 31 dicembre 2024, n.  208,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20,  recante  «Misure
organizzative urgenti  per  fronteggiare  situazioni  di  particolare
emergenza, nonche' per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa  e
resilienza»; 
  Ritenuta la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  garantire  la
tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di
ripresa  e  resilienza  (PNRR),   coerentemente   con   il   relativo
cronoprogramma e le prossime scadenze imposte dal Piano; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di   prevedere
disposizioni per assicurare il regolare  avvio  dell'anno  scolastico
2025/2026; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di   prevedere
disposizioni  in  materia  di  parita'  scolastica,  con  particolare
riferimento alla disciplina relativa al riconoscimento della  parita'
e allo svolgimento degli esami di  idoneita'  presso  le  istituzioni
scolastiche del sistema nazionale di istruzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza  di  garantire,  per
l'anno scolastico 2025/2026, il regolare svolgimento delle  attivita'
e  la  corretta  erogazione  del  servizio  educativo  nelle   scuole
dell'infanzia paritarie; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di   prevedere
percorsi di formazione per i docenti delle scuole secondarie di primo
e secondo grado statali, finalizzati  alla  prevenzione  dell'uso  di
sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio
giovanile; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 marzo 2025; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro dell'istruzione e del merito, del Ministro  per  gli  affari
europei, il PNRR e le  politiche  di  coesione  e  del  Ministro  del
turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
((Disposizioni urgenti  per  l'attuazione  della  riforma  1.1  della
  Missione  4,  Componente  1,  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
  resilienza, relativa agli istituti tecnici)) 
 
  1. Al decreto-legge 23 settembre  2022,  n.  144,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) ((all'articolo 26, il secondo  periodo  del  numero  2)  della
lettera a) del comma  2  e  il  secondo  periodo  del  comma  3  sono
soppressi)); 
    b) dopo l'articolo 26, e' inserito il seguente: 
      «Art. 26-bis ( ((Misure urgenti per l'attuazione della  riforma
1.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa  e
resilienza,  relativa  agli  istituti  tecnici))  ).  -  1.  Ai  fini
dell'attuazione dell'articolo 26, a  decorrere  dall'anno  scolastico
2026/2027, si provvede con il decreto del Ministro dell'istruzione  e
del merito adottato ai sensi del comma 4-bis del medesimo articolo 26
nonche', quanto alla definizione degli indirizzi, delle articolazioni
e dei corrispondenti quadri orari e dei risultati  di  apprendimento,
sulla base del profilo  educativo  culturale  e  professionale  dello
studente di cui all'Allegato 2-bis e del curricolo  dei  percorsi  di
istruzione tecnica di cui all'Allegato 2-ter  ((,))  nei  limiti  del
monte ore definito per le singole aree dalle Tabelle 1,  2  e  3  del
medesimo Allegato 2-ter. A decorrere dall'anno  scolastico  2026/2027
ai fini del rispetto della clausola di cui all'articolo 26, comma  6,
il numero complessivo delle classi attivate  negli  istituti  tecnici
((...)) e' definito con decreto del Ministero dell'istruzione ((e del
merito)) di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze.
((A decorrere dal medesimo  anno  scolastico  il  numero  complessivo
delle classi della scuola secondaria di secondo grado non puo' essere
superiore  a  quello  delle  classi  presenti  nell'anno   scolastico
2023/2024)). La riforma degli istituti tecnici  di  cui  al  presente
comma e' introdotta dall'anno  scolastico  2026/2027  per  le  classi
prime,  dall'anno  scolastico  2027/2028  per  le   classi   seconde,
dall'anno  scolastico  2028/2029  per  le  classi  terze,   dall'anno
scolastico  2029/2030  per  classi  quarte  e  dall'anno   scolastico
2030/2031 per le classi quinte. 
      2. Per le medesime finalita' di cui al  comma  1,  a  decorrere
dall'anno scolastico 2026/2027, gli istituti tecnici  rilasciano,  in
qualita' di enti titolati ai sensi dell'articolo 2, comma 1,  lettera
g), del decreto legislativo ((16 gennaio 2013)),  n.  13,  a  domanda
dell'interessato,  la  certificazione  delle   competenze,   di   cui
all'articolo  26,   comma   3,   progressivamente   acquisite   dalle
studentesse e dagli studenti ai diversi livelli  intermedi  e  tenuto
conto dei risultati di apprendimento  del  profilo,  sulla  base  del
modello  di  "certificato  di   competenze"   di   cui   all'Allegato
2-quater.»; 
    c) sono aggiunti, in fine, gli allegati 2-bis, 2-ter  e  2-quater
di cui, rispettivamente, agli allegati A, B e C annessi  al  presente
decreto, di cui costituiscono parte integrante. 
  2. ((Al riordino)) della disciplina degli istituti tecnici  di  cui
all'articolo 26 del ((citato)) decreto-legge  n.  144  del  2022,  si
provvede con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del  Ministro
dell'istruzione  e  del  merito,  di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze e acquisito il parere della  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n.  281,  nell'ambito  delle  risorse  umane,  ((strumentali  e
finanziarie)) disponibili a legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza  pubblica,  nel  rispetto  dei  criteri
indicati dal medesimo articolo 26 del decreto-legge n. 144 del  2022.
((Con il regolamento di  cui  al  presente  comma  sono  abrogate  le
disposizioni  che  disciplinano  gli   ordinamenti   e   i   percorsi
dell'istruzione tecnica  espressamente  individuate  nel  regolamento
medesimo)).