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LEGGE 25 marzo 2025, n. 41

Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù. (25G00048)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/04/2025
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Testo in vigore dal: 18-4-2025
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                        Finalita' e obiettivi 
 
  1. La  presente  legge  si  propone  di  promuovere  la  formazione
sportiva  quale  strumento  di  apprendimento  cognitivo,  formativo,
relazionale e di socializzazione, nonche' quale parte integrante  del
percorso  scolastico,  a  partire  dalla  scuola   primaria,   e   di
riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva  quali  valori
fondamentali per l'inclusione, la promozione delle pari  opportunita'
e l'espressione della personalita' giovanile. A  tal  fine,  essa  e'
volta a promuovere il piu' ampio accesso degli studenti  a  tutte  le
discipline  sportive,  secondo  le   attitudini   e   le   preferenze
individuali. 
  2. L'attuazione delle finalita' di  cui  al  comma  1  si  realizza
attraverso la proficua collaborazione tra le istituzioni  scolastiche
autonome   e   gli    organismi    sportivi,    nonche'    attraverso
l'organizzazione di una manifestazione  annuale  aperta  a  tutte  le
discipline sportive, denominata «Nuovi giochi della  gioventu'»,  che
consenta agli studenti un confronto a carattere culturale e  sportivo
sui risultati conseguiti attraverso la partecipazione alle  attivita'
sportive di cui all'articolo 4. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.