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DECRETO-LEGGE 31 marzo 2025, n. 39

Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali. (25G00051)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/03/2025
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 maggio 2025, n. 78 (in G.U. 30/05/2025, n. 124)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2025)
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Testo in vigore dal: 31-12-2025
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15; 
  Vista la direttiva delegata (UE) 2023/2775 della  Commissione,  del
17 ottobre 2023, che modifica la direttiva 2013/34/UE del  Parlamento
europeo e del Consiglio  per  quanto  riguarda  gli  adeguamenti  dei
criteri dimensionali per le microimprese e le imprese o i  gruppi  di
piccole, medie e grandi dimensioni; 
  Vista la legge 30 dicembre  2023,  n.  213,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2024  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026» e, in particolare,  l'articolo
1, comma 101, che ha previsto l'obbligo per le imprese  di  stipulare
entro il 31 marzo 2025 contratti assicurativi a copertura  dei  danni
ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione  attivo,  voce
B-II, numeri 1), 2) e 3) del codice civile, direttamente cagionati da
calamita' naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio
nazionale; 
  Considerato che la disciplina attuativa  della  disposizione  sopra
citata e' contenuta nel decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 30 gennaio 2025,  n.  18,  concernente  «Regolamento  recante
modalita' attuative e operative degli  schemi  di  assicurazione  dei
rischi catastrofali ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della  legge
30 dicembre 2023, n. 213»; 
  Considerato che l'articolo 11, comma 1, del regolamento di  cui  al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30  gennaio  2025,
n. 18, prevede che l'adeguamento alle previsioni di legge  dei  testi
di polizza debba avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla  data
di pubblicazione del precisato decreto; 
  Considerato l'elevato numero delle imprese obbligate a stipulare il
contratto assicurativo obbligatorio, costituite, tra l'altro, per  il
95 per cento del totale, da microimprese; 
  Considerato che il  tempo  a  disposizione  delle  imprese  per  la
stipula del  contratto  assicurativo  obbligatorio,  ove  il  termine
restasse quello del 31 marzo, sarebbe esiguo e tale da non consentire
una ponderata comparazione delle offerte presenti sul mercato; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di provvedere ad  un
differimento temporale dei predetti obblighi; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 marzo 2025; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro delle imprese e del  made  in  Italy,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
          Misure urgenti in materia di polizze catastrofali 
 
  1. Il termine previsto all'articolo 1, comma 101,  della  legge  30
dicembre 2023, n. 213, e' cosi' differito: 
    a) per le imprese di medie dimensioni,  come  definite  ai  sensi
della raccomandazione 2003/361/CE della  Commissione,  del  6  maggio
2003, al 1° ottobre 2025; 
    b) per le piccole e microimprese, come definite  ai  sensi  della
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003,  al
31 dicembre 2025. ((2)) 
  2. Per le imprese di  cui  al  comma  1,  la  disposizione  di  cui
all'articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 si applica con
decorrenza dalla medesima data in cui sorge l'obbligo assicurativo. 
  3. Il termine di cui all'articolo 1, comma 101, della legge n.  213
del 2023 resta fermo per le grandi imprese, come  definite  ai  sensi
della direttiva delegata (UE) 2023/2775. In tal caso, la disposizione
di cui all'articolo 1, comma 102, della legge  n.  213  del  2023  si
applica decorsi novanta giorni dalla data di decorrenza  dell'obbligo
assicurativo. 
  3-bis. All'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023,  n.
213,  e'  aggiunto,  in  fine,   il   seguente   periodo:   "Per   la
determinazione del valore dei beni  da  assicurare  si  considera  il
valore di ricostruzione a nuovo  dell'immobile  ovvero  il  costo  di
rimpiazzo dei beni mobili o quello di ripristino delle condizioni del
terreno interessato dall'evento calamitoso". 
  3-ter. All'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2023,  n.
213, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tali limiti  non  si
applicano alle grandi imprese, come definite dall'articolo  1,  comma
1, lettera o),  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2025, n. 18, e alle societa'
controllate e collegate,  ai  sensi  dell'articolo  2359  del  codice
civile,  che,  alla  data  di  chiusura  del   bilancio,   possiedono
congiuntamente i  requisiti  di  fatturato  e  numero  di  dipendenti
individuati dalla citata lettera o)  e  che  stipulano  un  contratto
assicurativo globale valido per tutto il gruppo". 
  3-quater. All'articolo 1, comma 105-bis, della  legge  30  dicembre
2023, n. 213, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "II  Garante
per la sorveglianza dei prezzi, di cui all'articolo 2, commi da 198 a
201, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  in  collaborazione  con
l'IVASS, svolge, con le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
disponibili a  legislazione  vigente,  la  funzione  di  controllo  e
verifica, anche su segnalazione delle imprese di cui al comma 101 del
presente  articolo,  al  fine  di  prevenire  e  limitare   eventuali
operazioni speculative sui premi assicurativi". 
  3-quinquies. All'articolo 1, comma 106,  della  legge  30  dicembre
2023,  n.  213,  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:
"L'assicuratore e' tenuto ad assicurare esclusivamente  gli  immobili
costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo  edilizio  ovvero
la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un  titolo
edilizio  non  era  obbligatorio.  Sono  altresi'  assicurabili   gli
immobili oggetto  di  sanatoria  o  per  i  quali  sia  in  corso  un
procedimento  di  sanatoria  o  di  condono.  Per  gli  immobili  non
assicurabili tenuto conto di quanto previsto dal  precedente  periodo
non spetta alcun indennizzo, contributo, sovvenzione  o  agevolazione
di carattere finanziario a valere su  risorse  pubbliche,  anche  con
riferimento a quelle previste in occasione  di  eventi  calamitosi  e
catastrofali". 
  3-sexies. All'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre
2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge  9  dicembre
2024, n. 189, sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  "Qualora
l'imprenditore, al fine di adempiere all'obbligo di cui  all'articolo
1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre  2023,  n.  213,
assicuri  beni  di  proprieta'  di  terzi  impiegati  nella   propria
attivita' di impresa  e  non  gia'  assistiti  da  analoga  copertura
assicurativa, provvedendo  a  comunicare  al  proprietario  dei  beni
l'avvenuta stipulazione  della  polizza,  l'indennizzo  spettante  e'
corrisposto al proprietario del bene. Il  proprietario  e'  tenuto  a
utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti o
della loro funzionalita'. In caso di  inadempimento  dell'obbligo  di
cui al terzo periodo, l'imprenditore ha comunque diritto a una  somma
corrispondente al lucro  cessante  per  il  periodo  di  interruzione
dell'attivita' di  impresa  a  causa  dell'evento  catastrofale,  nel
limite del 40 per cento dell'indennizzo percepito  dal  proprietario.
Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle  spese  del
contratto  nonche'  per  le  somme  di   cui   al   quarto   periodo,
l'imprenditore che ha stipulato  il  contratto  di  assicurazione  ha
privilegio ai sensi dell'articolo  1891,  quarto  comma,  del  codice
civile". 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 31 dicembre 2025, n. 200 ha disposto (con l'art. 16,  comma
2) che "Per gli esercizi di somministrazione di alimenti  e  bevande,
di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, nonche' per
le imprese turistico ricettive, il termine previsto dall'articolo  1,
comma 1,  lettera  b),  del  decreto-legge  31  marzo  2025,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27  maggio  2025,  n.  78,
relativo  alla  stipula  di   contratti   assicurativi   per   rischi
catastrofali da parte delle piccole e microimprese, e'  prorogato  al
31 marzo 2026".