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DECRETO-LEGGE 28 marzo 2025, n. 36

Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza. (25G00049)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/2025
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2025, n. 74 (in G.U. 23/05/2025, n. 118)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/05/2025)
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Testo in vigore dal: 24-5-2025
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15; 
  Visto il codice civile approvato con regio decreto 25 giugno  1865,
n. 2358, e in particolare gli articoli da 4 a 15; 
  Vista la legge 13 giugno 1912, n. 555, recante disposizioni  «Sulla
cittadinanza italiana»; 
  Vista la legge 21 aprile 1983, n.  123,  recante  «Disposizioni  in
materia di cittadinanza»; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante «Nuove  norme  sulla
cittadinanza»; 
  Visto il decreto legislativo 1° settembre  2011,  n.  150,  recante
«Disposizioni complementari al codice di procedura civile in  materia
di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione,
ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009,  n.  69»  e  in
particolare l'articolo 19-bis; 
  Considerato che le disposizioni successivamente adottate in materia
di cittadinanza a partire dalla riunificazione nazionale  sono  state
finora  interpretate  nel  senso  di  accordare  alle  persone   nate
all'estero  una  facolta'  di  chiedere   il   riconoscimento   della
cittadinanza senza alcun limite temporale o generazionale  ne'  oneri
di dimostrare la sussistenza o il mantenimento di  vincoli  effettivi
con la Repubblica; 
  Considerato  che  tale  assetto  normativo  determina  la  crescita
continua  ed  esponenziale  della  platea  di  potenziali   cittadini
italiani che risiedono al di fuori del territorio  nazionale  e  che,
anche in ragione del possesso di una o piu' cittadinanze  diverse  da
quella italiana,  sono  prevalentemente  legati  ad  altri  Stati  da
vincoli profondi di cultura, identita' e fedelta'; 
  Considerato che la possibile assenza di vincoli  effettivi  con  la
Repubblica in capo a un crescente numero di cittadini,  che  potrebbe
raggiungere  una  consistenza  pari  o  superiore  alla   popolazione
residente nel territorio nazionale, costituisce un fattore di rischio
serio  ed  attuale  per  la  sicurezza   nazionale   e,   in   virtu'
dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, degli  altri  Stati
membri della stessa e dello Spazio Schengen; 
  Considerato che, in applicazione del principio di proporzionalita',
e' opportuno prevedere il mantenimento della cittadinanza italiana e,
conseguentemente, europea in  capo  alle  persone  nate  e  residenti
all'estero alle quali lo stato di cittadini e' gia' stato validamente
riconosciuto; 
  Considerato  che  e'  opportuno  prevedere   l'applicazione   della
normativa sostanziale previgente alle controversie giurisdizionali  e
ai procedimenti amministrativi  instaurati  in  data  anteriore  alla
deliberazione del Consiglio dei ministri del presente decreto; 
  Ritenuta  pertanto  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di
introdurre   limitazioni   nella   trasmissione   automatica    della
cittadinanza  italiana  a  persone  nate  e   residenti   all'estero,
condizionandola  a  chiari  indici  della  sussistenza   di   vincoli
effettivi con la Repubblica; 
  Ritenuta pertanto la straordinaria necessita' ed urgenza di operare
un bilanciamento tra i principi di cui agli  articoli  1  e  3  della
Costituzione, applicando le suddette limitazioni  a  tutti  i  futuri
riconoscimenti di  cittadinanza  italiana  ed  evitando  l'intrinseca
irragionevolezza  di  riconoscimenti  della   cittadinanza   italiana
secondo criteri diversi  a  seconda  di  un  fattore  casuale  e  non
indicativo di vincoli effettivi con la Repubblica, quale  la  nascita
dei richiedenti, in  luogo  dell'effettivo  esercizio  di  diritti  o
adempimento di doveri connessi con lo stato di cittadino; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di introdurre misure
per evitare, nelle more dell'approvazione  di  una  riforma  organica
delle disposizioni in  materia  di  cittadinanza,  un  eccezionale  e
incontrollato   afflusso   di   domande   di   riconoscimento   della
cittadinanza, tale da impedire l'ordinata funzionalita' degli  uffici
consolari all'estero, dei comuni e degli uffici giudiziari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 marzo 2025; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri degli affari esteri e della  cooperazione  internazionale  e
dell'interno,  di  concerto  con  i  Ministri   della   giustizia   e
dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
           Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza 
 
  1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l'articolo 3 e' inserito
il seguente: 
    «Art. 3-bis. - 1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20  della
presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile  1983,  n.  123,
agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge  13  giugno  1912,  n.
555, nonche' agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato
con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, e' considerato  non  avere
mai acquistato la cittadinanza italiana chi e' nato all'estero  anche
prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed e'  in
possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle  seguenti
condizioni: 
      a) lo stato di cittadino dell'interessato e' riconosciuto,  nel
rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a  seguito  di
domanda,  corredata  della  necessaria   documentazione,   presentata
all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora
di Roma, della medesima data; 
      a-bis)   ((lo   stato   di   cittadino   dell'interessato    e'
riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile  al  27  marzo
2025,   a   seguito   di   domanda,   corredata   della    necessaria
documentazione,  presentata  all'ufficio  consolare  o   al   sindaco
competenti   nel   giorno   indicato   da   appuntamento   comunicato
all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di  Roma,
della medesima data del 27 marzo 2025)); 
      b)  lo  stato  di  cittadino  dell'interessato   e'   accertato
giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27  marzo
2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le  23:59,
ora di Roma, della medesima data; 
      c) ((un ascendente di primo o  di  secondo  grado  possiede,  o
possedeva al momento  della  morte,  esclusivamente  la  cittadinanza
italiana)); 
      d) ((un genitore o adottante e' stato residente in  Italia  per
almeno  due  anni  continuativi  successivamente  all'acquisto  della
cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del
figlio)); 
      e) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 23 MAGGIO 2025, N. 74)). 
  1-bis. ((All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992,  n.  91,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, alinea,  dopo  le  parole:  "secondo  grado"  sono
inserite le seguenti: "sono o"; 
    b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
      "1-bis. Il minore straniero o apolide, del quale il padre o  la
madre sono cittadini per nascita, diviene cittadino se i  genitori  o
il tutore dichiarano la volonta' dell'acquisto della  cittadinanza  e
ricorre uno dei seguenti requisiti: 
        a) successivamente  alla  dichiarazione,  il  minore  risiede
legalmente per almeno due anni continuativi in Italia; 
        b) la dichiarazione e' presentata entro un anno dalla nascita
del minore o dalla data successiva in cui e' stabilita la filiazione,
anche adottiva, da cittadino italiano. 
      1-ter. Divenuto maggiorenne, chi ha acquistato la  cittadinanza
ai sensi del comma 1-bis puo' rinunciarvi se  in  possesso  di  altra
cittadinanza")). 
  1-ter. ((Per i minorenni alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, figli di cittadini  per  nascita
di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettere a), a-bis)  e  b),  della
legge 5 febbraio 1992, n. 91, la dichiarazione prevista dall'articolo
4,  comma  1-bis,  lettera  b),  della  medesima  legge  puo'  essere
presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2026.)) 
  1-quater. ((All'articolo 14, comma 1, della legge 5 febbraio  1992,
n. 91, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il  primo  periodo
si applica se, alla data di acquisto o riacquisto della  cittadinanza
da parte del genitore, il minore  risiede  legalmente  in  Italia  da
almeno due anni continuativi o, se di eta'  inferiore  ai  due  anni,
dalla nascita")). 
  2. All'articolo 19-bis del decreto legislativo 1°  settembre  2011,
n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  «Controversie  in
materia di accertamento dello stato di  apolidia  e  di  cittadinanza
italiana»; 
    b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Salvi i casi
espressamente previsti dalla legge, nelle controversie in materia  di
accertamento  della  cittadinanza  italiana  non  sono   ammessi   il
giuramento e la prova testimoniale. 
    2-ter.  Nelle  controversie  in  materia  di  accertamento  della
cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza e'
tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause  di  mancato
acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge.».