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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 2025, n. 12

Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. (25G00019)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/03/2025
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vigente al 06/12/2025
  • Allegati
Testo in vigore dal: 5-3-2025
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1; 
  Visto il decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.  209,  recante
«Codice delle assicurazioni private» e,  in  particolare,  l'articolo
138, comma 1, lettera b), che prevede che su  proposta  del  Ministro
dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il   Ministro   della
giustizia, sentito l'IVASS, si provvede alla predisposizione  di  una
specifica tabella, unica su tutto il territorio della Repubblica, del
valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto  di  invalidita'
comprensivo dei coefficienti di  variazione  corrispondenti  all'eta'
del soggetto leso; 
  Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  8  novembre  2012,  n.   189,   recante
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante
un piu' alto livello di  tutela  della  salute»  e,  in  particolare,
l'articolo 3, comma 3; 
  Vista la legge 8  marzo  2017,  n.  24,  recante  «Disposizioni  in
materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche' in
materia  di  responsabilita'   professionale   degli   esercenti   le
professioni sanitarie» e, in particolare, l'articolo 7, comma 4; 
  Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il
mercato e la concorrenza», e, in particolare, l'articolo 1, comma 18; 
  Acquisito  il  parere  dell'Istituto   per   la   vigilanza   sulle
assicurazioni in data 22 novembre 2023; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 16 gennaio 2024; 
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  reso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 13 febbraio 2024
e del 24 settembre 2024; 
  Acquisito  il  parere  dell'Istituto   per   la   vigilanza   sulle
assicurazioni in data 11 novembre 2024; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 25 novembre 2024; 
  Sulla proposta del Ministro delle imprese e del made in  Italy,  di
concerto con il Ministro della giustizia; 
 
                              E m a n a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
               Adozione della tabella unica nazionale 
 
  1. Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale per  lesioni
di non lieve entita' conseguenti  alla  circolazione  dei  veicoli  a
motore   e   dei   natanti,   nonche'    conseguenti    all'attivita'
dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o
sociosanitaria, pubblica o privata, sono adottate: 
    a)  le  tavole  contenenti  i   coefficienti   moltiplicatori   e
demoltiplicatori del punto per il calcolo del danno biologico  e  del
danno morale, di cui all'allegato I; 
    b) la tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire
a ogni singolo punto di invalidita', comprensivo dei coefficienti  di
variazione  corrispondenti  all'eta'  del  soggetto  leso,  ai  sensi
dell'articolo 138, commi 1, lettera b), e 2, lettere a), b), c) e d),
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,- tabella del  danno
biologico, di cui all'allegato II, tabella 1; 
    c) la tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire
a ogni singolo punto di invalidita', comprensivo dei coefficienti  di
variazione corrispondenti all'eta' del  soggetto  leso,  incrementato
del danno morale  nei  valori  minimo,  medio  e  massimo,  ai  sensi
dell'articolo 138, comma 2, lettera e), del  decreto  legislativo  n.
209 del 2005 - tabella del  danno  biologico  comprensiva  del  danno
morale, di cui all'allegato II, tabella 2. 
  2. All'aggiornamento e alla modifica della tavola  1.B.,  riportata
nell'allegato I, derivanti da aggiornamenti e modifiche  alle  tavole
di mortalita' elaborate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
e al tasso di rivalutazione pari all'interesse  legale,  si  provvede
con decreto del Ministro delle imprese e del made in  Italy,  sentito
l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS). 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto  1988,
          n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
          1988, S.O. n. 86: 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e) il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  ha
          confermato l'abrogazione della presente lettera. 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. 
                Tali regolamenti, per materie di competenza  di  piu'
          ministri,   possono    essere    adottati    con    decreti
          interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
          autorizzazione  da  parte  della   legge.   I   regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Si riporta l'articolo 138 del decreto  legislativo  7
          settembre   2005,   n.   209,   recante:   «Codice    delle
          assicurazioni private», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 239 del 13 ottobre 2005, S.O. n. 163: 
                «Art. 138 (Danno non patrimoniale per lesioni di  non
          lieve entita'). - «1. Al fine di garantire il diritto delle
          vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno  non
          patrimoniale effettivamente subito e  di  razionalizzare  i
          costi gravanti sul sistema assicurativo e sui  consumatori,
          con due distinti decreti del Presidente  della  Repubblica,
          da adottare entro il 1° maggio 2022,  previa  deliberazione
          del Consiglio dei ministri, il primo, di cui  alla  lettera
          a), su proposta del Ministro della salute, di concerto  con
          il Ministro dello sviluppo economico, con il  Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali e con  il  Ministro  della
          giustizia, e  il  secondo,  di  cui  alla  lettera  b),  su
          proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
          con  il  Ministro  della  giustizia,  sentito  l'IVASS,  si
          provvede alla predisposizione di specifiche tabelle  uniche
          per tutto il territorio della Repubblica: 
                  a) delle  menomazioni  all'integrita'  psico-fisica
          comprese tra dieci e cento punti; 
                  b) del  valore  pecuniario  da  attribuire  a  ogni
          singolo punto di invalidita' comprensivo  dei  coefficienti
          di variazione corrispondenti all'eta' del soggetto leso. 
                2. Le tabelle uniche nazionali di cui al comma 1 sono
          redatte, tenuto conto dei criteri di valutazione del  danno
          non  patrimoniale  ritenuti   congrui   dalla   consolidata
          giurisprudenza di legittimita', secondo i seguenti principi
          e criteri: 
                  a) agli effetti delle tabelle, per danno  biologico
          si   intende   la   lesione   temporanea    o    permanente
          all'integrita' psico-fisica della persona, suscettibile  di
          accertamento  medico-legale,   che   esplica   un'incidenza
          negativa  sulle  attivita'  quotidiane  e   sugli   aspetti
          dinamico-relazionali   della    vita    del    danneggiato,
          indipendentemente  da  eventuali  ripercussioni  sulla  sua
          capacita' di produrre reddito; 
                  b) la tabella dei valori  economici  si  fonda  sul
          sistema a punto variabile in funzione dell'eta' e del grado
          di invalidita'; 
                  c)  il  valore  economico  del  punto  e'  funzione
          crescente della percentuale di  invalidita'  e  l'incidenza
          della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali  della
          vita del danneggiato cresce in modo piu' che  proporzionale
          rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi; 
                  d)  il  valore  economico  del  punto  e'  funzione
          decrescente dell'eta' del soggetto, sulla base delle tavole
          di   mortalita'   elaborate   dall'ISTAT,   al   tasso   di
          rivalutazione pari all'interesse legale; 
                  e) al fine di considerare la componente  del  danno
          morale  da  lesione   all'integrita'   fisica,   la   quota
          corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione
          dei criteri di cui alle lettere da a) a d) e'  incrementata
          in via percentuale e progressiva per punto, individuando la
          percentuale   di   aumento   di   tali   valori   per    la
          personalizzazione complessiva della liquidazione; 
                  f) il danno biologico temporaneo inferiore  al  100
          per cento e'  determinato  in  misura  corrispondente  alla
          percentuale di inabilita' riconosciuta per ciascun giorno. 
                3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera
          rilevante   su   specifici   aspetti   dinamico-relazionali
          personali   documentati   e    obiettivamente    accertati,
          l'ammontare del risarcimento del danno,  calcolato  secondo
          quanto previsto dalla tabella unica  nazionale  di  cui  al
          comma 1, lettera b), puo' essere aumentato dal giudice, con
          equo e motivato apprezzamento delle  condizioni  soggettive
          del danneggiato, fino al 30 per cento. 
                4.   L'ammontare   complessivo    del    risarcimento
          riconosciuto ai sensi del presente  articolo  e'  esaustivo
          del  risarcimento  del  danno  conseguente   alle   lesioni
          fisiche. 
                5.  Gli  importi  stabiliti   nella   tabella   unica
          nazionale di cui al comma 1, lettera  b),  sono  aggiornati
          annualmente,  con  decreto  del  Ministro  dello   sviluppo
          economico,  in  misura   corrispondente   alla   variazione
          dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie
          di operai e impiegati accertata dall'ISTAT.». 
              -  Si  riporta  l'articolo  3  del   decreto-legge   13
          settembre 2012, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti  per
          promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante  un  piu'  alto
          livello di tutela della salute», pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 214 del 13  settembre  2012,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  8  novembre  2012,  n.   189,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10  novembre
          2012, S.O. n. 263: 
                «Art. 3 (Responsabilita' professionale dell'esercente
          le professioni sanitarie). - 1. 
                2. 
                3.  Il  danno  biologico  conseguente   all'attivita'
          dell'esercente della  professione  sanitaria  e'  risarcito
          sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del
          decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente
          integrate con la procedura di cui al comma 1  del  predetto
          articolo 138 e sulla base dei  criteri  di  cui  ai  citati
          articoli, per tener conto delle  fattispecie  da  esse  non
          previste,  afferenti  all'attivita'  di  cui  al   presente
          articolo. 
                4. 
                5. Gli albi dei consulenti tecnici d'ufficio  di  cui
          all'articolo 13 del regio  decreto  18  dicembre  1941,  n.
          1368, recante disposizioni  di  attuazione  del  codice  di
          procedura civile,  devono  essere  aggiornati  con  cadenza
          almeno biennale, al  fine  di  garantire,  oltre  a  quella
          medico legale, una idonea e qualificata  rappresentanza  di
          esperti   delle   discipline    specialistiche    dell'area
          sanitaria,  anche  con  il  coinvolgimento  delle  societa'
          scientifiche tra i quali scegliere per  la  nomina  tenendo
          conto della disciplina interessata nel procedimento. 
                6. Dall'applicazione del presente articolo non devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  7  della  legge  8
          marzo 2017, n. 24, recante:  «Disposizioni  in  materia  di
          sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche'  in
          materia di responsabilita' professionale degli esercenti le
          professioni sanitarie», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n. 64 del 17 marzo 2017: 
                «Art. 7 (Responsabilita'  civile  della  struttura  e
          dell'esercente la professione sanitaria). - 1. La struttura
          sanitaria  o  sociosanitaria  pubblica   o   privata   che,
          nell'adempimento della  propria  obbligazione,  si  avvalga
          dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche  se
          scelti  dal  paziente  e  ancorche'  non  dipendenti  della
          struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218  e
          1228 del  codice  civile,  delle  loro  condotte  dolose  o
          colpose. 
                2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche
          alle prestazioni  sanitarie  svolte  in  regime  di  libera
          professione intramuraria ovvero nell'ambito di attivita' di
          sperimentazione e di ricerca clinica ovvero  in  regime  di
          convenzione con il  Servizio  sanitario  nazionale  nonche'
          attraverso la telemedicina. 
                3. L'esercente la professione  sanitaria  di  cui  ai
          commi  1  e  2  risponde  del  proprio  operato  ai   sensi
          dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito
          nell'adempimento di obbligazione contrattuale  assunta  con
          il  paziente.  Il   giudice,   nella   determinazione   del
          risarcimento  del  danno,  tiene   conto   della   condotta
          dell'esercente   la   professione   sanitaria   ai    sensi
          dell'articolo  5  della  presente  legge  e   dell'articolo
          590-sexies del codice penale,  introdotto  dall'articolo  6
          della presente legge. 
                4. Il danno conseguente all'attivita' della struttura
          sanitaria  o  sociosanitaria,   pubblica   o   privata,   e
          dell'esercente la professione sanitaria e' risarcito  sulla
          base delle tabelle di cui  agli  articoli  138  e  139  del
          codice delle  assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto
          legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  integrate,  ove
          necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto
          articolo 138 e sulla base dei  criteri  di  cui  ai  citati
          articoli, per tener conto delle  fattispecie  da  esse  non
          previste, afferenti  alle  attivita'  di  cui  al  presente
          articolo. 
                5.   Le   disposizioni    del    presente    articolo
          costituiscono  norme  imperative  ai   sensi   del   codice
          civile.». 
              - Si riporta il comma 18, dell'articolo 1, della  legge
          8 marzo 2017,  n.  124,  recante:  «Legge  annuale  per  il
          mercato  e  la  concorrenza»,  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2017: 
                «18. La tabella unica nazionale  predisposta  con  il
          decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo
          138, comma 1, del codice delle  assicurazioni  private,  di
          cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209,  come
          sostituito dal comma 17 del presente articolo,  si  applica
          ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla
          data  di  entrata  in  vigore  del  medesimo  decreto   del
          Presidente della Repubblica.». 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Per  i  riferimenti  all'articolo  138  del  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209 si vedano le note alle
          premesse.