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DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2024, n. 216

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita. (25G00003)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/2025
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vigente al 08/10/2025
Testo in vigore dal: 25-1-2025
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 26 novembre 2021, n. 206, recante «Delega al Governo
per l'efficienza  del  processo  civile  e  per  la  revisione  della
disciplina  degli  strumenti   di   risoluzione   alternativa   delle
controversie e misure urgenti di razionalizzazione  dei  procedimenti
in materia di diritti delle  persone  e  delle  famiglie  nonche'  in
materia di esecuzione forzata» e, in particolare, l'articolo 1, commi
3 e 4; 
  Visto il decreto legislativo  10  ottobre  2022,  n.  149,  recante
«Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante  delega  al
Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della
disciplina  degli  strumenti   di   risoluzione   alternativa   delle
controversie e misure urgenti di razionalizzazione  dei  procedimenti
in materia di diritti delle  persone  e  delle  famiglie  nonche'  in
materia di esecuzione forzata»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2010,  n.  28,   recante
«Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009,  n.  69,  in
materia  di   mediazione   finalizzata   alla   conciliazione   delle
controversie civili e commerciali»; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, recante  «Misure
urgenti di  degiurisdizionalizzazione  ed  altri  interventi  per  la
definizione dell'arretrato in materia di processo civile»; 
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico  per   le   famiglie,   lavoratori   e   imprese   connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Sentito  il  Dipartimento  per  la  trasformazione  digitale  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 17 settembre 2024; 
  Acquisiti i pareri  delle  competenti  Commissioni  permanenti  del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 9 dicembre 2024; 
  Sulla proposta del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
        Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 
 
  1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, comma 4, dopo le parole: «dell'articolo 8-bis»
sono aggiunte le seguenti: «, e gli incontri  di  mediazione  possono
svolgersi  con  modalita'  audiovisive  da   remoto,   nel   rispetto
dell'articolo 8-ter»; 
    b) all'articolo 5: 
      1) al comma  2,  primo  periodo,  la  parola:  «giudiziale»  e'
sostituita dalle seguenti: «introduttiva del giudizio»; 
      2) al comma 3, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
        «d-bis) dall'articolo 1, comma  11,  della  legge  31  luglio
1997, n. 249.»; 
    c) all'articolo 5-ter, comma 1, secondo periodo, le  parole:  «Il
verbale contenente» sono sostituite dalle seguenti:  «Il  verbale  al
quale e' allegato»; 
    d) all'articolo 5-quater, comma  1,  primo  periodo,  le  parole:
«fino  al  momento  della  precisazione   delle   conclusioni»   sono
sostituite dalle seguenti: «fino al momento in cui fissa l'udienza di
rimessione della causa in decisione»; 
    e) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 6 (Durata). - 1. Il procedimento  di  mediazione  ha  una
durata di sei mesi, prorogabile dopo la  sua  instaurazione  e  prima
della sua scadenza, fermo restando quanto previsto dal comma  2,  per
periodi di volta in volta non superiori a tre mesi. 
      2. Quando il giudice procede ai sensi dell'articolo 5, comma 2,
o dell'articolo 5-quater, comma 1, il procedimento di  mediazione  ha
una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima
della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi. 
      3. Il termine di durata del procedimento di mediazione  non  e'
soggetto a sospensione feriale. Il predetto termine nel caso  di  cui
al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione
e, nel caso di cui  al  comma  2,  decorre  dalla  data  di  deposito
dell'ordinanza  con  la  quale  il  giudice  adotta  i  provvedimenti
previsti dall'articolo 5, comma 2, o dall'articolo 5-quater, comma 1. 
      4. La proroga ai sensi dei commi  1  e  2  risulta  da  accordo
scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da
esso. Nei casi di cui al comma 2, le parti comunicano al  giudice  la
proroga del termine  mediante  produzione  in  giudizio  dell'accordo
scritto o del verbale da cui esso risulta.»; 
    f) all'articolo 8, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
      «4-bis. La delega per la partecipazione all'incontro  ai  sensi
del comma  4  e'  conferita  con  atto  sottoscritto  con  firma  non
autenticata e contiene gli estremi del  documento  di  identita'  del
delegante. Nei casi di cui all'articolo 11,  comma  7,  il  delegante
puo' conferire  la  delega  con  firma  autenticata  da  un  pubblico
ufficiale a cio' autorizzato. Il delegato a partecipare  all'incontro
di mediazione cura  la  presentazione  e  la  consegna  della  delega
conferita in conformita' al presente comma, unitamente  a  copia  non
autenticata  del  proprio  documento  di  identita',  per   la   loro
acquisizione agli atti della procedura.»; 
    g) l'articolo 8-bis e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 8-bis (Mediazione in modalita' telematica). -  1.  Quando
la mediazione, con il consenso delle parti, si  svolge  in  modalita'
telematica, gli atti del procedimento sono formati  dal  mediatore  e
sottoscritti in conformita' al presente decreto  nel  rispetto  delle
disposizioni del codice  dell'amministrazione  digitale,  di  cui  al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
      2.  A  conclusione  del  procedimento  il  mediatore  forma  un
documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo per
l'apposizione della firma da parte dei soggetti che vi  sono  tenuti.
Il documento e' immediatamente firmato e restituito al mediatore. 
      3. Il mediatore, ricevuto il  documento  di  cui  al  comma  2,
verificata l'apposizione, la validita' e  l'integrita'  delle  firme,
appone la propria firma e ne cura il deposito  presso  la  segreteria
dell'organismo, che lo invia  alle  parti  e  ai  loro  avvocati,  se
nominati. 
      4.  La  conservazione  e   l'esibizione   dei   documenti   del
procedimento  di  mediazione   svolto   con   modalita'   telematiche
avvengono,  a  cura  dell'organismo  di  mediazione,  in  conformita'
all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.»; 
    h) dopo l'articolo 8-bis, e' inserito il seguente: 
      «Art. 8-ter (Incontri di mediazione con  modalita'  audiovisive
da remoto). - 1. Ciascuna parte puo' sempre chiedere al  responsabile
dell'organismo  di  mediazione  di  partecipare  agli  incontri   con
collegamento audiovisivo da remoto. 
      2. I sistemi di collegamento  audiovisivo  utilizzati  per  gli
incontri di cui al comma 1 assicurano  la  contestuale,  effettiva  e
reciproca udibilita' e visibilita' delle persone collegate. 
      3. Al di  fuori  dei  casi  disciplinati  dall'articolo  8-bis,
quando il mediatore e' tenuto ad acquisire le firme dei  partecipanti
per gli atti formati durante un incontro al quale una  o  piu'  parti
partecipano con le modalita' previste dal presente articolo,  con  il
consenso di tutte le parti, le firme sono apposte nel rispetto  delle
disposizioni del codice  dell'amministrazione  digitale,  di  cui  al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nel rispetto dell'articolo
8-bis, commi 2 e 3, salvo quanto previsto dal comma 4. 
      4. Se non vi e' il consenso previsto dal comma 3, le  firme  di
tutti i partecipanti sono apposte in modalita'  analogica  avanti  al
mediatore. 
      5. Le parti cooperano in buona fede e lealmente  affinche'  gli
atti  formati  durante  un  incontro  al  quale  una  o  piu'   parti
partecipano con le modalita' previste  dal  presente  articolo  siano
firmati senza indugio.»; 
    i) all'articolo 11: 
      1) al comma 4, primo periodo,  le  parole:  «della  mediazione,
contenente» sono sostituite dalle  seguenti:  «della  mediazione,  al
quale e' allegato» e dopo le parole: «, il quale»  sono  inserite  le
seguenti: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8-bis,»; 
      2) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
        «4-bis.  Quando  la   mediazione   si   conclude   senza   la
conciliazione, la domanda giudiziale deve essere  proposta  entro  il
medesimo termine  di  decadenza  di  cui  all'articolo  8,  comma  2,
decorrente dal  deposito  del  verbale  conclusivo  della  mediazione
presso la segreteria dell'organismo.»; 
      3) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
        «5. Salvo quanto previsto dall'articolo 8-bis, il verbale  in
formato analogico e l'eventuale accordo a esso allegato sono  redatti
in  tanti  originali  quante  sono  le  parti  che  partecipano  alla
mediazione,  oltre  a   un   originale   per   il   deposito   presso
l'organismo.»; 
      4)  al  comma  6,  primo  periodo,   le   parole:   «contenente
l'eventuale accordo depositato» sono sostituite  dalle  seguenti:  «e
dell'eventuale accordo ad esso allegato depositati»; 
    l) all'articolo 11-bis, al comma 1,  le  parole:  «comma  01.bis»
sono sostituite dalle seguenti: «comma 1.1»; 
    m) all'articolo 12: 
      1) al comma 1: 
        1.1) al terzo periodo, le parole: «periodo  precedente»  sono
sostituite dalle seguenti: «presente comma»; 
        1.2)  dopo  il  terzo  periodo,  e'  aggiunto  il   seguente:
«L'avvocato  certifica  la  conformita'  all'originale  della   copia
dell'accordo  trasmessa  con  modalita'   telematiche   all'ufficiale
giudiziario, ai sensi degli articoli 196-decies  e  196-undecies  del
regio decreto 18 dicembre 1941, n.  1368,  recante  disposizioni  per
l'attuazione  del  codice  di   procedura   civile   e   disposizioni
transitorie.»; 
      2) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
        «1-bis. Quando le parti aderenti  alla  mediazione  non  sono
tutte assistite dagli avvocati,  l'accordo  allegato  al  verbale  e'
omologato, su istanza  di  parte,  con  decreto  del  presidente  del
tribunale del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione avanti  al
quale  l'accordo  e'  stato  raggiunto,  previo  accertamento   della
regolarita'  formale  e  del  rispetto  delle  norme   imperative   e
dell'ordine pubblico.»; 
      3) dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente: 
        «1-ter.   Nelle   controversie   transfrontaliere   di    cui
all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 21 maggio 2008, l'accordo allegato al  verbale  e'
omologato, su istanza di parte, in conformita' al comma 1-bis.»; 
    n) all'articolo 12-bis, al comma 3, le parole: «partecipato alla»
sono sostituite dalle seguenti: «partecipato al primo incontro di»; 
    o) all'articolo 15-bis, comma 1: 
      1) al primo periodo, dopo le parole: «nel presente capo,»  sono
inserite le seguenti: «al  cittadino  italiano  non  abbiente»  e  le
parole: «alla parte non abbiente» sono soppresse; 
      2)  dopo  il  primo  periodo,  e'  aggiunto  il  seguente:  «Il
patrocinio  a  spese  dello  Stato  e',  altresi',  assicurato   allo
straniero  regolarmente  soggiornante  sul  territorio  nazionale  al
momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del procedimento
di  mediazione,  all'apolide  e  ad  enti  o  associazioni  che   non
perseguono scopi di lucro e non esercitano attivita' economica.»; 
    p) all'articolo 15-quinquies: 
      1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
        «1-bis. L'interessato,  se  il  consiglio  dell'ordine  degli
avvocati competente a provvedere in via anticipata  lo  richiede,  e'
tenuto, a  pena  di  inammissibilita'  dell'istanza,  a  produrre  la
documentazione necessaria ad accertare la veridicita'  di  quanto  in
essa indicato.»; 
      2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
        «2-bis. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine
accoglie l'istanza di ammissione anticipata e' trasmessa  all'ufficio
finanziario competente per le verifiche  previste  dall'articolo  127
del testo unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.»; 
      3) al comma 3,  le  parole:  «,  istituiti  presso  i  consigli
dell'ordine del luogo del  distretto  dove  ha  sede  l'organismo  di
mediazione competente  individuato  in  conformita'  all'articolo  4,
comma 1» sono soppresse; 
      4) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
        «3-bis.  Quando  l'avvocato  nominato   dall'interessato   e'
iscritto in un elenco di un distretto di corte d'appello  diverso  da
quello in cui ha sede l'organismo di mediazione competente  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 1, non sono dovute le spese e le indennita' di
trasferta previste dai parametri forensi.»; 
    q) all'articolo 15-septies, al comma 4, e' aggiunto, in fine,  il
seguente periodo: «L'interessato, se il  Ministero  lo  richiede,  e'
tenuto, a  pena  di  inammissibilita'  dell'istanza,  a  produrre  la
documentazione necessaria ad accertare la veridicita'  di  quanto  in
essa indicato.»; 
    r) all'articolo 16: 
      1) al comma 1-bis: 
        1.1) alla lettera b), dopo le parole: «la  previsione,»  sono
inserite le seguenti: «per gli organismi costituiti da enti privati,»
e le parole: «delle controversie e» sono sostituite  dalle  seguenti:
«delle controversie o»; 
        1.2) dopo la lettera b), e' inserita la seguente: 
          «b-bis) per gli  organismi  costituiti  da  enti  pubblici,
compresi gli ordini professionali, anche sotto forma di fondazioni  o
associazioni,  la  dichiarazione  di  compatibilita'   dell'attivita'
istituzionale  con  lo  svolgimento  dei   servizi   di   mediazione,
conciliazione e  risoluzione  alternativa  delle  controversie  o  di
formazione nei medesimi ambiti;»; 
      2) al comma 2: 
        2.1) al primo periodo e' anteposto il seguente: «Il  registro
degli organismi e tutti gli elenchi sono tenuti  e  gestiti  mediante
piattaforma informatica del Ministero della giustizia.»; 
        2.2) il penultimo e l'ultimo periodo sono soppressi; 
    s)  all'articolo  16-bis,   al   comma   1,   dopo   le   parole:
«dall'articolo 16, commi 1-bis» sono inserite le seguenti: «, lettera
a),»; 
    t) all'articolo 17, al comma 2, le parole: «Il verbale contenente
l'accordo di conciliazione e' esente» sono sostituite dalle seguenti:
«Il verbale e l'accordo di conciliazione sono esenti». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto  ai
          sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni  di  legge,  modificate  o  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riportano gli articoli 76 e 87 della Costituzione: 
                L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
                L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
                - Si riporta l'articolo  14  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo
          e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
          1988, S.O., n. 86: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riporta l'articolo 1, commi 3 e 4, della legge  26
          novembre 2021, n.  206  recante:  «Delega  al  Governo  per
          l'efficienza del processo civile e per la  revisione  della
          disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle
          controversie e  misure  urgenti  di  razionalizzazione  dei
          procedimenti in materia di diritti delle  persone  e  delle
          famiglie  nonche'  in  materia  di   esecuzione   forzata»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del  9  dicembre
          2021: 
                «Art. 1. - 1. - 2. (Omissis). 
                3. Il Governo, con la procedura indicata al comma  2,
          entro due anni dalla data di entrata in vigore  dell'ultimo
          dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega
          di cui al comma 1 e nel rispetto  dei  principi  e  criteri
          direttivi  fissati  dalla  presente  legge,  puo'  adottare
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi medesimi. 
                4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,  il
          decreto o i  decreti  legislativi  recanti  modifiche  alle
          discipline  della   procedura   di   mediazione   e   della
          negoziazione  assistita  sono  adottati  nel  rispetto  dei
          seguenti principi e criteri direttivi: 
                  a) riordinare e semplificare  la  disciplina  degli
          incentivi fiscali relativi alle procedure stragiudiziali di
          risoluzione  delle  controversie  prevedendo:  l'incremento
          della misura dell'esenzione dall'imposta di registro di cui
          all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo  4  marzo
          2010, n. 28; la semplificazione  della  procedura  prevista
          per  la  determinazione  del  credito  d'imposta   di   cui
          all'articolo 20 del decreto legislativo 4  marzo  2010,  n.
          28, e il riconoscimento di un credito d'imposta commisurato
          al  compenso  dell'avvocato  che  assiste  la  parte  nella
          procedura di mediazione, nei limiti previsti dai  parametri
          professionali; l'ulteriore  riconoscimento  di  un  credito
          d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalle
          parti nel giudizio che  risulti  estinto  a  seguito  della
          conclusione dell'accordo di  mediazione;  l'estensione  del
          patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione
          e di negoziazione assistita; la previsione  di  un  credito
          d'imposta  in  favore   degli   organismi   di   mediazione
          commisurato all'indennita' non esigibile dalla parte che si
          trova nelle condizioni per  l'ammissione  al  patrocinio  a
          spese dello Stato; la riforma delle spese  di  avvio  della
          procedura di mediazione e delle indennita'  spettanti  agli
          organismi di mediazione; un monitoraggio del  rispetto  del
          limite di spesa destinato  alle  misure  previste  che,  al
          verificarsi di eventuali scostamenti rispetto  al  predetto
          limite di spesa,  preveda  il  corrispondente  aumento  del
          contributo unificato; 
                  b) eccezion  fatta  per  l'arbitrato,  armonizzare,
          all'esito del monitoraggio  che  dovra'  essere  effettuato
          sull'area di applicazione della mediazione obbligatoria, la
          normativa  in  materia  di  procedure   stragiudiziali   di
          risoluzione delle controversie previste dalla legge e, allo
          scopo, raccogliere tutte le discipline in  un  testo  unico
          degli strumenti complementari  alla  giurisdizione  (TUSC),
          anche con opportuna valorizzazione delle singole competenze
          in  ragione  delle  materie  nelle  quali  dette  procedure
          possono intervenire; 
                  c)   estendere   il   ricorso   obbligatorio   alla
          mediazione, in via preventiva, in materia di  contratti  di
          associazione   in   partecipazione,   di   consorzio,    di
          franchising, di opera, di  rete,  di  somministrazione,  di
          societa' di persone e di subfornitura,  fermo  restando  il
          ricorso alle procedure  di  risoluzione  alternativa  delle
          controversie previsto da leggi speciali  e  fermo  restando
          che, quando l'esperimento del procedimento di mediazione e'
          condizione di procedibilita' della domanda  giudiziale,  le
          parti  devono  essere  necessariamente  assistite   da   un
          difensore e la condizione si considera avverata se il primo
          incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo e
          che, in ogni caso,  lo  svolgimento  della  mediazione  non
          preclude  la  concessione  dei  provvedimenti   urgenti   e
          cautelari, ne' la trascrizione della domanda giudiziale. In
          conseguenza di questa estensione rivedere  la  formulazione
          del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto  legislativo  4
          marzo 2010, n. 28. Prevedere, altresi', che decorsi  cinque
          anni  dalla  data  di  entrata  in   vigore   del   decreto
          legislativo che estende la mediazione  come  condizione  di
          procedibilita' si proceda a una verifica, alla  luce  delle
          risultanze statistiche, dell'opportunita' della  permanenza
          della  procedura   di   mediazione   come   condizione   di
          procedibilita'; 
                  d) individuare, in caso di mediazione  obbligatoria
          nei procedimenti di opposizione a  decreto  ingiuntivo,  la
          parte che deve presentare la domanda di mediazione, nonche'
          definire il regime del decreto ingiuntivo laddove la  parte
          obbligata  non   abbia   soddisfatto   la   condizione   di
          procedibilita'; 
                  e)  riordinare  le  disposizioni   concernenti   lo
          svolgimento della procedura  di  mediazione  nel  senso  di
          favorire la partecipazione personale delle  parti,  nonche'
          l'effettivo   confronto   sulle   questioni    controverse,
          regolando le conseguenze della mancata partecipazione; 
                  f) prevedere  la  possibilita'  per  le  parti  del
          procedimento di mediazione  di  delegare,  in  presenza  di
          giustificati motivi, un proprio rappresentante a conoscenza
          dei fatti e munito dei poteri necessari  per  la  soluzione
          della controversia e prevedere che le persone giuridiche  e
          gli  enti  partecipano  al   procedimento   di   mediazione
          avvalendosi di rappresentanti o delegati a  conoscenza  dei
          fatti e muniti dei poteri necessari per la soluzione  della
          controversia; 
                  g)   prevedere   per   i    rappresentanti    delle
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  che  la
          conciliazione nel procedimento di mediazione ovvero in sede
          giudiziale non da' luogo a responsabilita' contabile, salvo
          il caso in cui sussista dolo  o  colpa  grave,  consistente
          nella  negligenza  inescusabile   derivante   dalla   grave
          violazione della legge o dal travisamento dei fatti; 
                  h) prevedere che l'amministratore del condominio e'
          legittimato ad attivare un procedimento di  mediazione,  ad
          aderirvi e a parteciparvi, e  prevedere  che  l'accordo  di
          conciliazione riportato  nel  verbale  o  la  proposta  del
          mediatore sono sottoposti  all'approvazione  dell'assemblea
          condominiale  che  delibera  con  le  maggioranze  previste
          dall'articolo 1136 del codice civile  e  che,  in  caso  di
          mancata  approvazione,  la  conciliazione  si  intende  non
          conclusa o la proposta del mediatore non approvata; 
                  i) prevedere, quando il mediatore procede ai  sensi
          dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo  4  marzo
          2010, n. 28, la possibilita' per le parti di stabilire,  al
          momento della nomina dell'esperto,  che  la  sua  relazione
          possa essere prodotta in giudizio  e  liberamente  valutata
          dal giudice; 
                  l) procedere alla revisione della disciplina  sulla
          formazione e sull'aggiornamento dei  mediatori,  aumentando
          la durata della stessa, e  dei  criteri  di  idoneita'  per
          l'accreditamento   dei   formatori   teorici   e   pratici,
          prevedendo che coloro che non abbiano conseguito una laurea
          nelle discipline  giuridiche  possano  essere  abilitati  a
          svolgere l'attivita'  di  mediatore  dopo  aver  conseguito
          un'adeguata  formazione  tramite  specifici   percorsi   di
          approfondimento giuridico, senza nuovi o maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica; 
                  m) potenziare i requisiti di qualita' e trasparenza
          del procedimento di mediazione, anche riformando i  criteri
          indicatori dei requisiti di serieta'  ed  efficienza  degli
          enti pubblici o privati per l'abilitazione a costituire gli
          organismi di mediazione di cui all'articolo 16 del  decreto
          legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e le modalita' della  loro
          documentazione per l'iscrizione nel registro previsto dalla
          medesima norma; 
                  n)  riformare  e  razionalizzare   i   criteri   di
          valutazione dell'idoneita' del responsabile  dell'organismo
          di mediazione,  nonche'  degli  obblighi  del  responsabile
          dell'organismo di mediazione e del responsabile scientifico
          dell'ente di formazione; 
                  o)  valorizzare   e   incentivare   la   mediazione
          demandata dal giudice, di cui all'articolo 5, comma 2,  del
          decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in  un  regime  di
          collaborazione necessaria fra  gli  uffici  giudiziari,  le
          universita',   nel   rispetto   della    loro    autonomia,
          l'avvocatura, gli organismi di mediazione, gli  enti  e  le
          associazioni professionali e di categoria  sul  territorio,
          che consegua stabilmente la formazione degli operatori,  il
          monitoraggio  delle  esperienze  e  la  tracciabilita'  dei
          provvedimenti  giudiziali  che  demandano  le  parti   alla
          mediazione. Agli stessi  fini  prevedere  l'istituzione  di
          percorsi di formazione in mediazione per i magistrati e  la
          valorizzazione  di  detta  formazione  e  dei   contenziosi
          definiti  a  seguito  di  mediazione  o  comunque  mediante
          accordi  conciliativi,  al  fine  della  valutazione  della
          carriera dei magistrati stessi; 
                  p) prevedere che le procedure di  mediazione  e  di
          negoziazione assistita possano essere  svolte,  su  accordo
          delle parti, con modalita' telematiche e che  gli  incontri
          possano svolgersi con collegamenti da remoto; 
                  q)  prevedere,   per   le   controversie   di   cui
          all'articolo 409 del  codice  di  procedura  civile,  fermo
          restando quanto disposto dall'articolo 412-ter del medesimo
          codice,  senza   che   cio'   costituisca   condizione   di
          procedibilita' dell'azione, la  possibilita'  di  ricorrere
          alla negoziazione  assistita,  a  condizione  che  ciascuna
          parte sia assistita dal proprio avvocato, nonche',  ove  le
          parti lo ritengano, anche  dai  rispettivi  consulenti  del
          lavoro, e prevedere altresi' che al  relativo  accordo  sia
          assicurato  il  regime  di  stabilita'  protetta   di   cui
          all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile; 
                  r)  semplificare  la  procedura   di   negoziazione
          assistita, anche prevedendo che, salvo diverse  intese  tra
          le  parti,  sia  utilizzato  un  modello   di   convenzione
          elaborato dal Consiglio nazionale forense; 
                  s)  prevedere,  nell'ambito  della   procedura   di
          negoziazione  assistita,  quando  la  convenzione  di   cui
          all'articolo 2, comma 1,  del  decreto-legge  12  settembre
          2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10
          novembre  2014,  n.  162,  la  prevede  espressamente,   la
          possibilita' di svolgere, nel rispetto  del  principio  del
          contraddittorio e con la necessaria partecipazione di tutti
          gli avvocati che assistono le  parti  coinvolte,  attivita'
          istruttoria,   denominata   «   attivita'   di   istruzione
          stragiudiziale»,    consistente    nell'acquisizione     di
          dichiarazioni da parte  di  terzi  su  fatti  rilevanti  in
          relazione all'oggetto della controversia e nella  richiesta
          alla controparte di dichiarare per iscritto, ai fini di cui
          all'articolo 2735 del codice civile, la verita' di fatti ad
          essa sfavorevoli e favorevoli alla parte richiedente; 
                  t)   prevedere,   nell'ambito   della    disciplina
          dell'attivita'    di    istruzione    stragiudiziale,    in
          particolare: 
                    1) garanzie per le parti e  i  terzi,  anche  per
          cio' che concerne le  modalita'  di  verbalizzazione  delle
          dichiarazioni, compresa la possibilita' per i terzi di  non
          rendere le dichiarazioni, prevedendo  in  tal  caso  misure
          volte ad anticipare l'intervento del giudice al fine  della
          loro acquisizione; 
                    2) sanzioni penali per  chi  rende  dichiarazioni
          false e conseguenze processuali per la parte che si sottrae
          all'interrogatorio,  in  particolar  modo  consentendo   al
          giudice di tener conto della condotta ai fini  delle  spese
          del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e  642,
          secondo comma, del codice di procedura civile; 
                    3)   l'utilizzabilita'   delle   prove   raccolte
          nell'ambito dell'attivita' di istruzione stragiudiziale nel
          successivo giudizio avente ad oggetto l'accertamento  degli
          stessi  fatti  e  iniziato,  riassunto  o  proseguito  dopo
          l'insuccesso della  procedura  di  negoziazione  assistita,
          fatta salva la possibilita' per il giudice di  disporne  la
          rinnovazione, apportando le necessarie modifiche al  codice
          di procedura civile; 
                    4) che il compimento di abusi  nell'attivita'  di
          acquisizione delle dichiarazioni costituisca per l'avvocato
          grave  illecito   disciplinare,   indipendentemente   dalla
          responsabilita' prevista da altre norme; 
                  u)   apportare   modifiche   all'articolo   6   del
          decreto-legge 12 settembre 2014, n.  132,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  10  novembre  2014,  n.  162:
          prevedendo espressamente che, fermo il principio di cui  al
          comma 3 del medesimo articolo 6, gli  accordi  raggiunti  a
          seguito di negoziazione assistita possano  contenere  anche
          patti di trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori;
          disponendo che nella convenzione di negoziazione  assistita
          il giudizio di congruita' previsto dall'articolo 5,  ottavo
          comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sia effettuato
          dai difensori  con  la  certificazione  dell'accordo  delle
          parti;  adeguando  le  disposizioni  vigenti  quanto   alle
          modalita' di trasmissione dell'accordo; prevedendo che  gli
          accordi muniti di nulla  osta  o  di  autorizzazione  siano
          conservati,  in  originale,  in  apposito  archivio  tenuto
          presso  i  Consigli  dell'ordine  degli  avvocati  di   cui
          all'articolo 11 del citato decreto-legge 12 settembre 2014,
          n. 132, che rilasciano copia  autentica  dell'accordo  alle
          parti, ai difensori che hanno sottoscritto l'accordo  e  ai
          terzi interessati al  contenuto  patrimoniale  dell'accordo
          stesso;   prevedendo   l'irrogazione   di   una    sanzione
          amministrativa  pecuniaria  a  carico  dei  difensori   che
          violino  l'obbligo  di  trasmissione  degli  originali   ai
          Consigli  dell'ordine  degli  avvocati,  analoga  a  quella
          prevista  dal  comma   4   dell'articolo   6   del   citato
          decreto-legge n. 132 del 2014. 
                5. - 44. (Omissis).». 
              - Il decreto  legislativo  10  ottobre  2022,  n.  149,
          recante: «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n.  206,
          recante delega al Governo  per  l'efficienza  del  processo
          civile e per la revisione della disciplina degli  strumenti
          di risoluzione  alternativa  delle  controversie  e  misure
          urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di
          diritti delle persone e delle famiglie nonche'  in  materia
          di  esecuzione  forzata»  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022, S.O., n. 38. 
              - Il decreto legislativo 4 marzo 2010, n.  28,  recante
          «Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n.
          69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione
          delle controversie civili  e  commerciali»,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2010. 
              - Il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,  recante:
          «Misure  urgenti  di  degiurisdizionalizzazione  ed   altri
          interventi per la definizione dell'arretrato in materia  di
          processo civile», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
          212 del 12 settembre 2014 e' convertito, con modificazioni,
          dalla legge 10 novembre  2014,  n.  162,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre  2014,  S.O.,  n.
          84. 
              - Il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  recante:
          «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
          di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese
          connesse   all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  70  del  17  marzo
          2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile
          2020, n. 27 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  110
          del 29 aprile 2020, S.O., n. 16. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  3,  5,  5-ter,
          5-quater, 8, 11, 11-bis, 12, 12-bis, 15-bis,  15-quinquies,
          15-septies, 16, 16-bis e 17 del citato decreto  legislativo
          4 marzo 2010, n. 28, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 3 (Disciplina applicabile e forma degli  atti).
          -  1.  Al  procedimento  di  mediazione   si   applica   il
          regolamento dell'organismo scelto dalle parti, nel rispetto
          di quanto previsto dall'articolo 8. 
                2. Il regolamento deve  in  ogni  caso  garantire  la
          riservatezza del procedimento  ai  sensi  dell'articolo  9,
          nonche' modalita' di nomina del mediatore che ne assicurano
          l'imparzialita', l'indipendenza e l'idoneita' al corretto e
          sollecito espletamento dell'incarico. 
                3. Gli atti del procedimento di mediazione  non  sono
          soggetti a formalita'. 
                4. La mediazione  puo'  svolgersi  secondo  modalita'
          telematiche previste dal  regolamento  dell'organismo,  nel
          rispetto dell'articolo 8-bis, e gli incontri di  mediazione
          possono svolgersi con modalita' audiovisive da remoto,  nel
          rispetto dell'articolo 8-ter.». 
                «Art. 5 (Condizione di procedibilita' e rapporti  con
          il processo). -  1.  Chi  intende  esercitare  in  giudizio
          un'azione  relativa  a  una  controversia  in  materia   di
          condominio,   diritti   reali,    divisione,    successioni
          ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto
          di   aziende,   risarcimento   del   danno   derivante   da
          responsabilita' medica e sanitaria e da diffamazione con il
          mezzo della  stampa  o  con  altro  mezzo  di  pubblicita',
          contratti assicurativi, bancari e finanziari,  associazione
          in partecipazione,  consorzio,  franchising,  opera,  rete,
          somministrazione, societa' di persone  e  subfornitura,  e'
          tenuto  preliminarmente  a  esperire  il  procedimento   di
          mediazione ai sensi del presente capo. 
                2. Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento
          del   procedimento   di   mediazione   e'   condizione   di
          procedibilita' della  domanda  introduttiva  del  giudizio.
          L'improcedibilita' e' eccepita dal  convenuto,  a  pena  di
          decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice  non  oltre  la
          prima udienza. Il giudice, quando rileva che la  mediazione
          non e' stata esperita o e' gia'  iniziata,  ma  non  si  e'
          conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza  del
          termine di cui all'articolo 6. A tale udienza,  il  giudice
          accerta  se  la  condizione  di  procedibilita'  e'   stata
          soddisfatta e,  in  mancanza,  dichiara  l'improcedibilita'
          della domanda giudiziale. 
                3. Per assolvere alla condizione di procedibilita' le
          parti possono anche esperire, per le materie e  nei  limiti
          ivi regolamentati, le procedure previste: 
                  a) dall'articolo 128-bis del decreto legislativo 1°
          settembre 1993, n. 385; 
                  b) dall'articolo 32-ter del decreto legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58; 
                  c) dall'articolo 187.1 del  decreto  legislativo  7
          settembre 2005, n. 209; 
                  d) dall'articolo 2, comma  24,  lettera  b),  della
          legge 14 novembre 1995, n. 481; 
                  d-bis) dall'articolo 1, comma 11,  della  legge  31
          luglio 1997, n. 249. 
                4.   Quando   l'esperimento   del   procedimento   di
          mediazione e' condizione di  procedibilita'  della  domanda
          giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo
          incontro dinanzi al mediatore si conclude  senza  l'accordo
          di conciliazione. 
                5. Lo svolgimento della mediazione  non  preclude  in
          ogni  caso  la  concessione  dei  provvedimenti  urgenti  e
          cautelari, ne' la trascrizione della domanda giudiziale. 
                6. Il comma 1 e l'articolo 5-quater non si applicano: 
                  a)  nei  procedimenti  per   ingiunzione,   inclusa
          l'opposizione,  fino  alla  pronuncia  sulle   istanze   di
          concessione e  sospensione  della  provvisoria  esecuzione,
          secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis; 
                  b) nei procedimenti  per  convalida  di  licenza  o
          sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667
          del codice di procedura civile; 
                  c)   nei   procedimenti   di   consulenza   tecnica
          preventiva ai fini della composizione della  lite,  di  cui
          all'articolo 696-bis del codice di procedura civile; 
                  d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia
          dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del
          codice di procedura civile; 
                  e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di
          cognizione relativi all'esecuzione forzata; 
                  f) nei procedimenti in camera di consiglio; 
                  g)  nell'azione  civile  esercitata  nel   processo
          penale; 
                  h) nell'azione inibitoria di cui agli articoli 37 e
          140-octies del  codice  del  consumo,  di  cui  al  decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206.». 
                «Art.    5-ter    (Legittimazione    in    mediazione
          dell'amministratore di condominio). -  1.  L'amministratore
          del condominio e' legittimato ad attivare  un  procedimento
          di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale  al
          quale e' allegato l'accordo di conciliazione o la  proposta
          conciliativa del mediatore sono sottoposti all'approvazione
          dell'assemblea condominiale, la  quale  delibera  entro  il
          termine  fissato  nell'accordo  o  nella  proposta  con  le
          maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice  civile.
          In caso di  mancata  approvazione  entro  tale  termine  la
          conciliazione si intende non conclusa.». 
                «Art. 5-quater (Mediazione demandata dal giudice).  -
          1. Il giudice, anche in sede di giudizio di  appello,  fino
          al momento in cui fissa l'udienza di rimessione della causa
          in decisione, valutata la  natura  della  causa,  lo  stato
          dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni  altra
          circostanza,  puo'  disporre,   con   ordinanza   motivata,
          l'esperimento di un  procedimento  di  mediazione.  Con  la
          stessa  ordinanza  fissa  la  successiva  udienza  dopo  la
          scadenza del termine di cui all'articolo 6. 
                2. La mediazione demandata dal giudice e'  condizione
          di procedibilita'  della  domanda  giudiziale.  Si  applica
          l'articolo 5, commi 4, 5 e 6. 
                3.  All'udienza  di  cui  al  comma  1,   quando   la
          mediazione  non  risulta  esperita,  il  giudice   dichiara
          l'improcedibilita' della domanda giudiziale.». 
                «Art.  8  (Procedimento).   -   1.   All'atto   della
          presentazione della domanda di mediazione, il  responsabile
          dell'organismo  designa  un  mediatore  e  fissa  il  primo
          incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di  venti
          e non oltre quaranta giorni  dal  deposito  della  domanda,
          salvo diversa concorde indicazione delle parti. La  domanda
          di mediazione, la designazione del  mediatore,  la  sede  e
          l'orario dell'incontro, le modalita' di  svolgimento  della
          procedura,  la  data  del  primo  incontro  e  ogni   altra
          informazione utile  sono  comunicate  alle  parti,  a  cura
          dell'organismo, con ogni mezzo  idoneo  ad  assicurarne  la
          ricezione. Nelle  controversie  che  richiedono  specifiche
          competenze tecniche, l'organismo puo' nominare uno  o  piu'
          mediatori ausiliari. 
                2. Dal momento in cui  la  comunicazione  di  cui  al
          comma 1 perviene a conoscenza delle parti,  la  domanda  di
          mediazione produce sulla  prescrizione  gli  effetti  della
          domanda giudiziale e impedisce la decadenza  per  una  sola
          volta. La parte puo' a tal fine comunicare all'altra  parte
          la domanda di mediazione gia' presentata  all'organismo  di
          mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere  ai
          sensi del comma 1. 
                3. Il procedimento si svolge senza formalita'  presso
          la sede dell'organismo di mediazione o nel  luogo  indicato
          dal regolamento di procedura dell'organismo. 
                4. Le parti partecipano personalmente alla  procedura
          di mediazione. In presenza di giustificati motivi,  possono
          delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e  munito
          dei   poteri   necessari   per   la   composizione    della
          controversia. I  soggetti  diversi  dalle  persone  fisiche
          partecipano alla procedura  di  mediazione  avvalendosi  di
          rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti  e  muniti
          dei   poteri   necessari   per   la   composizione    della
          controversia. Ove  necessario,  il  mediatore  chiede  alle
          parti di dichiarare i poteri di  rappresentanza  e  ne  da'
          atto a verbale. 
                4-bis. La delega per la  partecipazione  all'incontro
          ai sensi del comma 4 e' conferita con atto sottoscritto con
          firma non autenticata e contiene gli estremi del  documento
          di identita' del delegante. Nei casi  di  cui  all'articolo
          11, comma 7, il delegante  puo'  conferire  la  delega  con
          firma  autenticata  da  un  pubblico   ufficiale   a   cio'
          autorizzato. Il  delegato  a  partecipare  all'incontro  di
          mediazione cura la presentazione e la consegna della delega
          conferita in conformita' al presente  comma,  unitamente  a
          copia non autenticata del proprio documento  di  identita',
          per la loro acquisizione agli atti della procedura. 
                5. Nei casi previsti  dall'articolo  5,  comma  1,  e
          quando la mediazione e' demandata  dal  giudice,  le  parti
          sono assistite dai rispettivi avvocati. 
                6. Al primo incontro, il mediatore espone la funzione
          e le  modalita'  di  svolgimento  della  mediazione,  e  si
          adopera  affinche'  le  parti  raggiungano  un  accordo  di
          conciliazione. Le parti e gli  avvocati  che  le  assistono
          cooperano in buona fede e lealmente al fine  di  realizzare
          un effettivo confronto  sulle  questioni  controverse.  Del
          primo incontro e' redatto, a cura  del  mediatore,  verbale
          sottoscritto da tutti i partecipanti. 
                7. Il mediatore puo' avvalersi  di  esperti  iscritti
          negli  albi  dei  consulenti   presso   i   tribunali.   Il
          regolamento di procedura dell'organismo deve  prevedere  le
          modalita' di calcolo e liquidazione dei compensi  spettanti
          agli esperti. Al  momento  della  nomina  dell'esperto,  le
          parti possono convenire la producibilita' in giudizio della
          sua relazione, anche in deroga all'articolo 9. In tal caso,
          la relazione e' valutata ai sensi dell'articolo 116,  comma
          primo, del codice di procedura civile.». 
                «Art. 11 (Conclusione del procedimento). - 1.  Se  e'
          raggiunto un accordo di conciliazione, il  mediatore  forma
          processo verbale al quale e' allegato il testo dell'accordo
          medesimo. Quando l'accordo non e' raggiunto,  il  mediatore
          ne da' atto nel verbale e puo' formulare  una  proposta  di
          conciliazione da allegare al  verbale.  In  ogni  caso,  il
          mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti
          gliene fanno concorde richiesta in  qualunque  momento  del
          procedimento. Prima della formulazione della  proposta,  il
          mediatore informa le parti delle possibili  conseguenze  di
          cui all'articolo 13. 
                2.  La  proposta  di  conciliazione  e'  formulata  e
          comunicata  alle  parti  per  iscritto.  Le   parti   fanno
          pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette  giorni
          dalla comunicazione o  nel  maggior  termine  indicato  dal
          mediatore, l'accettazione o il rifiuto della  proposta.  In
          mancanza di risposta nel termine, la  proposta  si  ha  per
          rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti,  la  proposta
          non puo' contenere  alcun  riferimento  alle  dichiarazioni
          rese  o  alle  informazioni   acquisite   nel   corso   del
          procedimento. 
                3. L'accordo di conciliazione contiene  l'indicazione
          del relativo valore. 
                4. Il verbale conclusivo della mediazione,  al  quale
          e' allegato  l'eventuale  accordo,  e'  sottoscritto  dalle
          parti, dai loro avvocati e dagli  altri  partecipanti  alla
          procedura nonche' dal mediatore, il quale,  fermo  restando
          quanto previsto dall'articolo 8-bis, certifica l'autografia
          della sottoscrizione delle parti o la  loro  impossibilita'
          di sottoscrivere e, senza  indugio,  ne  cura  il  deposito
          presso  la  segreteria  dell'organismo.  Nel   verbale   il
          mediatore da' atto  della  presenza  di  coloro  che  hanno
          partecipato  agli  incontri  e   delle   parti   che,   pur
          regolarmente invitate, sono rimaste assenti. 
                4-bis. Quando la  mediazione  si  conclude  senza  la
          conciliazione, la domanda giudiziale deve  essere  proposta
          entro il medesimo termine di decadenza di cui  all'articolo
          8, comma 2, decorrente dal deposito del verbale  conclusivo
          della mediazione presso la segreteria dell'organismo. 
                5. Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  8-bis,  il
          verbale in formato analogico e l'eventuale accordo  a  esso
          allegato sono redatti in tanti  originali  quante  sono  le
          parti che partecipano alla mediazione, oltre a un originale
          per il deposito presso l'organismo. 
                6. Del  verbale  e  dell'eventuale  accordo  ad  esso
          allegato depositati presso la segreteria dell'organismo  e'
          rilasciata copia alle parti che  lo  richiedono.  E'  fatto
          obbligo all'organismo di conservare copia  degli  atti  dei
          procedimenti trattati per almeno  un  triennio  dalla  data
          della loro conclusione. 
                7. Se con  l'accordo  le  parti  concludono  uno  dei
          contratti o compiono uno degli atti previsti  dall'articolo
          2643 del codice civile,  per  procedere  alla  trascrizione
          dello   stesso   la    sottoscrizione    dell'accordo    di
          conciliazione  deve  essere  autenticata  da  un   pubblico
          ufficiale a cio' autorizzato. L'accordo raggiunto, anche  a
          seguito della proposta del  mediatore,  puo'  prevedere  il
          pagamento di una somma di  denaro  per  ogni  violazione  o
          inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo
          nel loro adempimento.». 
                «Art. 11-bis (Accordo di  conciliazione  sottoscritto
          dalle amministrazioni pubbliche). -  1.  Ai  rappresentanti
          delle amministrazioni pubbliche,  di  cui  all'articolo  1,
          comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che
          sottoscrivono  un  accordo  di  conciliazione  si   applica
          l'articolo 1, comma 1.1 della legge  14  gennaio  1994,  n.
          20.». 
                «Art. 12 (Efficacia esecutiva ed  esecuzione).  -  1.
          Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite
          dagli avvocati, l'accordo che sia stato sottoscritto  dalle
          parti e dagli stessi avvocati, anche con  le  modalita'  di
          cui all'articolo 8-bis, costituisce  titolo  esecutivo  per
          l'espropriazione  forzata,  l'esecuzione  per  consegna   e
          rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e  non  fare,
          nonche'  per  l'iscrizione  di  ipoteca   giudiziale.   Gli
          avvocati   attestano   e   certificano    la    conformita'
          dell'accordo alle norme imperative e  all'ordine  pubblico.
          L'accordo  di   cui   al   presente   comma   deve   essere
          integralmente   trascritto   nel    precetto    ai    sensi
          dell'articolo 480, secondo comma, del codice  di  procedura
          civile. L'avvocato certifica la  conformita'  all'originale
          della   copia   dell'accordo   trasmessa   con    modalita'
          telematiche  all'ufficiale  giudiziario,  ai  sensi   degli
          articoli 196-decies e 196-undecies  del  regio  decreto  18
          dicembre  1941,   n.   1368,   recante   disposizioni   per
          l'attuazione del codice di procedura civile e  disposizioni
          transitorie. 
                1-bis. Quando le parti aderenti alla  mediazione  non
          sono tutte assistite dagli avvocati, l'accordo allegato  al
          verbale e' omologato, su istanza di parte, con decreto  del
          presidente del tribunale del luogo dove ha sede l'organismo
          di mediazione avanti al quale l'accordo e' stato raggiunto,
          previo  accertamento  della  regolarita'  formale   e   del
          rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. 
                1-ter. Nelle  controversie  transfrontaliere  di  cui
          all'articolo 2 della direttiva  2008/52/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio,  del  21  maggio  2008,  l'accordo
          allegato al verbale e' omologato, su istanza di  parte,  in
          conformita' al comma 1-bis. 
                2. Con l'omologazione  l'accordo  costituisce  titolo
          esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in
          forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.». 
                «Art. 12-bis (Conseguenze processuali  della  mancata
          partecipazione al procedimento di mediazione). -  1.  Dalla
          mancata partecipazione senza giustificato motivo  al  primo
          incontro del procedimento di mediazione,  il  giudice  puo'
          desumere argomenti di  prova  nel  successivo  giudizio  ai
          sensi dell'articolo  116,  secondo  comma,  del  codice  di
          procedura civile. 
                2. Quando la  mediazione  costituisce  condizione  di
          procedibilita', il giudice condanna la parte costituita che
          non ha partecipato al  primo  incontro  senza  giustificato
          motivo al versamento all'entrata del bilancio  dello  Stato
          di una  somma  di  importo  corrispondente  al  doppio  del
          contributo unificato dovuto per il giudizio. 
                3. Nei casi di cui al comma 2, con  il  provvedimento
          che definisce il giudizio, il giudice, se  richiesto,  puo'
          altresi'  condannare  la  parte  soccombente  che  non   ha
          partecipato al primo incontro di mediazione al pagamento in
          favore  della  controparte  di  una  somma  equitativamente
          determinata in misura non superiore nel massimo alle  spese
          del giudizio maturate dopo la conclusione del  procedimento
          di mediazione. 
                4. Quando provvede ai sensi del comma 2,  il  giudice
          trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di
          una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo  1,
          comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  al
          pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale  della
          Corte dei conti, e copia  del  provvedimento  adottato  nei
          confronti di uno dei  soggetti  vigilati  all'autorita'  di
          vigilanza competente.». 
                «Art. 15-bis (Istituzione del patrocinio e ambito  di
          applicabilita').  -  1.  E'  assicurato,  alle   condizioni
          stabilite nel presente  capo,  al  cittadino  italiano  non
          abbiente il patrocinio a spese dello Stato per l'assistenza
          dell'avvocato nel procedimento di mediazione  nei  casi  di
          cui all'articolo 5, comma 1, se e' raggiunto  l'accordo  di
          conciliazione.  Il  patrocinio  a  spese  dello  Stato  e',
          altresi',   assicurato    allo    straniero    regolarmente
          soggiornante  sul  territorio  nazionale  al  momento   del
          sorgere del rapporto o del fatto oggetto  del  procedimento
          di mediazione, all'apolide e ad enti o associazioni che non
          perseguono  scopi  di  lucro  e  non  esercitano  attivita'
          economica. 
                2.  L'ammissione  al  patrocinio  e'  esclusa   nelle
          controversie per cessione di crediti e ragioni  altrui,  ad
          eccezione del caso in cui la cessione appare  indubbiamente
          fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.». 
                «Art.  15-quinquies  (Organo  competente  a  ricevere
          l'istanza   per   l'ammissione    anticipata    e    nomina
          dell'avvocato). - 1. L'istanza per l'ammissione  anticipata
          e' presentata, o personalmente o a mezzo raccomandata  o  a
          mezzo posta elettronica certificata o  con  altro  servizio
          elettronico   di    recapito    certificato    qualificato,
          dall'interessato o dall'avvocato che ne ha  autenticato  la
          firma, al consiglio dell'ordine degli  avvocati  del  luogo
          dove  ha  sede   l'organismo   di   mediazione   competente
          individuato in conformita' all'articolo 4, comma 1. 
                1-bis. L'interessato,  se  il  consiglio  dell'ordine
          degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo
          richiede,   e'   tenuto,   a   pena   di   inammissibilita'
          dell'istanza, a produrre la  documentazione  necessaria  ad
          accertare la veridicita' di quanto in essa indicato. 
                2.   Entro   venti   giorni    dalla    presentazione
          dell'istanza per  l'ammissione,  il  consiglio  dell'ordine
          degli  avvocati,  verificatane  l'ammissibilita',   ammette
          l'interessato  al   patrocinio,   in   via   anticipata   e
          provvisoria, e gliene da' immediata comunicazione. 
                2-bis. Copia dell'atto  con  il  quale  il  consiglio
          dell'ordine accoglie l'istanza di ammissione anticipata  e'
          trasmessa  all'ufficio  finanziario   competente   per   le
          verifiche previste dall'articolo 127 del testo unico  delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 
                3. Chi e' ammesso  al  patrocinio  puo'  nominare  un
          avvocato  scelto  tra  gli  iscritti  negli  elenchi  degli
          avvocati per il patrocinio a spese dello Stato. 
                3-bis. Quando l'avvocato nominato dall'interessato e'
          iscritto in un elenco di un distretto  di  corte  d'appello
          diverso da quello in cui ha sede l'organismo di  mediazione
          competente ai sensi dell'articolo  4,  comma  1,  non  sono
          dovute le spese e le indennita' di trasferta  previste  dai
          parametri forensi.». 
                «Art. 15-septies (Effetti dell'ammissione  anticipata
          e sua conferma). - 1. L'ammissione anticipata al patrocinio
          e' valida per l'intero procedimento di mediazione. 
                2. Le indennita' di cui all'articolo 17, commi 3 e 4,
          non sono dovute dalla parte ammessa in  via  anticipata  al
          patrocinio. 
                3. Quando e' raggiunto  l'accordo  di  conciliazione,
          l'ammissione e' confermata, su istanza  dell'avvocato,  dal
          consiglio  dell'ordine  che  ha   deliberato   l'ammissione
          anticipata, mediante apposizione del  visto  di  congruita'
          sulla parcella. 
                4.  L'istanza  di  conferma  indica  l'ammontare  del
          compenso   richiesto   dall'avvocato   ed   e'    corredata
          dall'accordo di conciliazione.  Il  consiglio  dell'ordine,
          verificata  la  completezza  della  documentazione   e   la
          congruita' del compenso  in  base  al  valore  dell'accordo
          indicato ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  3,  conferma
          l'ammissione  e  trasmette  copia  della  parcella  vistata
          all'ufficio  competente  del  Ministero   della   giustizia
          perche'  proceda  alle  verifiche  ritenute  necessarie   e
          all'organismo di mediazione. L'interessato, se il Ministero
          lo  richiede,  e'  tenuto,  a  pena   di   inammissibilita'
          dell'istanza, a produrre la  documentazione  necessaria  ad
          accertare la veridicita' di quanto in essa indicato. 
                5. L'avvocato non puo'  chiedere  ne'  percepire  dal
          proprio assistito compensi o rimborsi a  qualunque  titolo,
          diversi da quelli previsti dal presente  capo.  Ogni  patto
          contrario e' nullo e si applica l'articolo 85, comma 3, del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.». 
                «Art. 16 (Organismi di mediazione e registro.  Elenco
          dei formatori). - 1. Gli enti pubblici o privati, che diano
          garanzie  di  serieta'  ed  efficienza,  sono  abilitati  a
          costituire  organismi  deputati,  su  istanza  della  parte
          interessata, a gestire il procedimento di mediazione  nelle
          materie di cui all'articolo 2  del  presente  decreto.  Gli
          organismi devono essere iscritti nel registro. 
                1-bis. Ai fini dell'abilitazione di cui al comma 1  e
          del suo mantenimento, costituiscono requisiti di serieta': 
                  a) l'onorabilita' dei soci,  degli  amministratori,
          dei responsabili e dei mediatori degli organismi; 
                  b) la previsione, per gli organismi  costituiti  da
          enti  privati,   nell'oggetto   sociale   o   nello   scopo
          associativo, dello svolgimento in via esclusiva di  servizi
          di  mediazione,  conciliazione  o  risoluzione  alternativa
          delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti; 
                  b-bis)  per  gli  organismi  costituiti   da   enti
          pubblici, compresi gli ordini  professionali,  anche  sotto
          forma di fondazioni o  associazioni,  la  dichiarazione  di
          compatibilita'   dell'attivita'   istituzionale   con    lo
          svolgimento dei  servizi  di  mediazione,  conciliazione  e
          risoluzione alternativa delle controversie o di  formazione
          nei medesimi ambiti; 
                  c)  l'impegno  dell'organismo  a  non  prestare   i
          servizi  di   mediazione,   conciliazione   e   risoluzione
          alternativa delle controversie quando ha un interesse nella
          lite. 
                1-ter. Ai  fini  di  cui  al  comma  1  costituiscono
          requisiti  di   efficienza   dell'organismo   l'adeguatezza
          dell'organizzazione, la capacita' finanziaria, la  qualita'
          del servizio, la trasparenza organizzativa,  amministrativa
          e contabile, nonche' la  qualificazione  professionale  del
          responsabile dell'organismo e quella dei mediatori. 
                2. Il registro degli organismi e  tutti  gli  elenchi
          sono tenuti e gestiti mediante piattaforma informatica  del
          Ministero della giustizia. La formazione del registro e  la
          sua  revisione,   l'iscrizione,   la   sospensione   e   la
          cancellazione degli  iscritti,  l'istituzione  di  separate
          sezioni del registro per la trattazione  degli  affari  che
          richiedono  specifiche  competenze  anche  in  materia   di
          consumo e internazionali, nonche' la  determinazione  delle
          indennita' spettanti agli organismi sono  disciplinati  con
          appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto,
          relativamente alla materia del  consumo,  con  il  Ministro
          dello sviluppo economico. 
                3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione
          nel registro, deposita presso il Ministero della  giustizia
          il proprio regolamento di  procedura  e  il  codice  etico,
          comunicando ogni  successiva  variazione.  Nel  regolamento
          devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente
          decreto, le procedure telematiche eventualmente  utilizzate
          dall'organismo, in modo da  garantire  la  sicurezza  delle
          comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al
          regolamento  devono  essere  allegate  le   tabelle   delle
          indennita' spettanti  agli  organismi  costituiti  da  enti
          privati e dei relativi criteri  di  calcolo,  proposte  per
          l'approvazione  a   norma   dell'articolo   17.   Ai   fini
          dell'iscrizione nel registro il Ministero  della  giustizia
          valuta l'idoneita' del regolamento. 
                4.  La  vigilanza  sul  registro  e'  esercitata  dal
          Ministero della giustizia e, con riferimento  alla  sezione
          per la trattazione degli affari in materia  di  consumo  di
          cui  al  comma  2,  anche  dal  Ministero  dello   sviluppo
          economico. 
                4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto
          mediatori. Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione
          devono  essere  adeguatamente   formati   in   materia   di
          mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi
          di aggiornamento teorico-pratici a  cio'  finalizzati,  nel
          rispetto di quanto previsto  dall'articolo  62  del  codice
          deontologico  forense.   Dall'attuazione   della   presente
          disposizione non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica. 
                5. Presso il Ministero della giustizia e'  istituito,
          con decreto ministeriale, l'elenco  dei  formatori  per  la
          mediazione. Il decreto, in conformita' all'articolo 16-bis,
          stabilisce i criteri per l'iscrizione, la sospensione e  la
          cancellazione degli iscritti, nonche'  per  lo  svolgimento
          dell'attivita' di formazione, in modo da garantire  elevati
          livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto,
          e'  stabilita  la  data  a   decorrere   dalla   quale   la
          partecipazione  all'attivita'  di  formazione  di  cui   al
          presente comma costituisce per il  mediatore  requisito  di
          qualificazione professionale. 
                6.  L'istituzione  e  la  tenuta   del   registro   e
          dell'elenco  dei  formatori  avvengono  nell'ambito   delle
          risorse umane, finanziarie e strumentali gia' esistenti,  e
          disponibili a legislazione  vigente,  presso  il  Ministero
          della giustizia e il Ministero  dello  sviluppo  economico,
          per la parte di rispettiva competenza, e,  comunque,  senza
          nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.». 
                «Art.  16-bis  (Enti  di  formazione).  -   1.   Sono
          abilitati a iscriversi nell'elenco degli enti di formazione
          in materia di mediazione gli enti pubblici  o  privati  che
          danno garanzie di serieta'  ed  efficienza,  come  definiti
          dall'articolo 16, commi 1-bis, lettera a), e 1-ter. 
                2. Ai fini di cui al comma 1, l'ente di formazione e'
          altresi' tenuto a nominare un responsabile  scientifico  di
          chiara  fama  ed  esperienza  in  materia  di   mediazione,
          conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie,
          il quale assicura  la  qualita'  della  formazione  erogata
          dall'ente, la completezza, l'adeguatezza e  l'aggiornamento
          del  percorso  formativo  offerto  e   la   competenza   ed
          esperienza dei formatori,  maturate  anche  all'estero.  Il
          responsabile comunica periodicamente il programma formativo
          e i nominativi dei  formatori  scelti  al  Ministero  della
          giustizia,  secondo  le  previsioni  del  decreto  di   cui
          all'articolo 16, comma 2. 
                3. Il  decreto  di  cui  all'articolo  16,  comma  2,
          stabilisce  altresi'  i  requisiti  di  qualificazione  dei
          mediatori e dei formatori necessari per l'iscrizione, e  il
          mantenimento dell'iscrizione, nei rispettivi elenchi.». 
                «Art. 17 (Risorse, regime tributario e indennita'). -
          1. Tutti gli atti, documenti e  provvedimenti  relativi  al
          procedimento di  mediazione  sono  esenti  dall'imposta  di
          bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi  specie
          e natura. 
                2. Il  verbale  e  l'accordo  di  conciliazione  sono
          esenti dall'imposta di registro entro il limite  di  valore
          di centomila euro, altrimenti l'imposta e'  dovuta  per  la
          parte eccedente. 
                3. Ciascuna parte,  al  momento  della  presentazione
          della domanda di mediazione  o  al  momento  dell'adesione,
          corrisponde all'organismo, oltre alle spese documentate, un
          importo a titolo di indennita'  comprendente  le  spese  di
          avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo
          incontro. Quando la mediazione si conclude senza  l'accordo
          al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere
          importi ulteriori. 
                4. Il regolamento dell'organismo di mediazione indica
          le ulteriori spese di mediazione dovute dalle parti per  la
          conclusione  dell'accordo  di  conciliazione  e   per   gli
          incontri successivi al primo. 
                5. Con il decreto di cui all'articolo  16,  comma  2,
          sono determinati: 
                  a) l'ammontare minimo e  massimo  delle  indennita'
          spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e
          le modalita' di ripartizione tra le parti; 
                  b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle
          indennita' proposte  dagli  organismi  costituiti  da  enti
          privati; 
                  c) gli importi a titolo di indennita' per le  spese
          di avvio  e  per  le  spese  di  mediazione  per  il  primo
          incontro; 
                  d) le maggiorazioni massime dell'indennita' dovute,
          non superiori al 25 per  cento,  nell'ipotesi  di  successo
          della mediazione; 
                  e) le  riduzioni  minime  delle  indennita'  dovute
          nelle  ipotesi  in  cui  la  mediazione  e'  condizione  di
          procedibilita' ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero e'
          demandata dal giudice; 
                  f) i  criteri  per  la  determinazione  del  valore
          dell'accordo di conciliazione ai  sensi  dell'articolo  11,
          comma 3. 
                6.   Quando   la   mediazione   e'   condizione    di
          procedibilita'   della   domanda   giudiziale   ai    sensi
          dell'articolo 5, comma 1,  ovvero  dell'articolo  5-quater,
          comma 2, all'organismo  non  e'  dovuta  alcuna  indennita'
          dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. 
                7. Il Ministero della giustizia provvede, nell'ambito
          delle  proprie  attivita'  istituzionali,  al  monitoraggio
          delle  mediazioni  concernenti  i  soggetti  esonerati  dal
          pagamento dell'indennita' di mediazione. 
                8.   L'ammontare    dell'indennita'    puo'    essere
          rideterminato ogni tre anni in relazione  alla  variazione,
          accertata   dall'Istituto    nazionale    di    statistica,
          dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
          e impiegati, verificatasi nel triennio precedente. 
                9. Agli oneri per l'attuazione delle disposizioni  di
          cui ai commi 1 e 2, valutati in 5,9  milioni  di  euro  per
          l'anno 2010, in 7,018 milioni di euro per gli anni dal 2011
          al 2022 e in 13,098 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
          2023, si provvede: 
                  a) quanto a 5,9 milioni di euro per l'anno  2010  e
          7,018 milioni di euro a decorrere dall'anno  2011  mediante
          corrispondente riduzione  della  quota  delle  risorse  del
          «Fondo unico giustizia» di cui  all'articolo  2,  comma  7,
          lettera b) del decreto-legge 16  settembre  2008,  n.  143,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13  novembre
          2008, n. 181, che, a tale fine, resta acquisita all'entrata
          del bilancio dello Stato; 
                  b) quanto a 6,08 milioni di euro annui a  decorrere
          dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo
          per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo
          civile di cui all'articolo 1,  comma  39,  della  legge  26
          novembre 2021, n. 206.».