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DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2024, n. 208

Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonchè per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. (24G00232)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2024
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2025, n. 20 (in G.U. 01/03/2025, n. 50)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/2025)
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  • Misure urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza
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Testo in vigore dal: 31-12-2024
al: 1-3-2025
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  adottare  misure
organizzative urgenti  per  fronteggiare  situazioni  di  particolare
emergenza, anche sottoposte o da sottoporre a gestione commissariale,
con particolare riguardo  a  situazioni  di  degrado,  vulnerabilita'
sociale e disagio giovanile, alla prevenzione delle tossicodipendenze
e delle altre dipendenze patologiche, alla crisi idrica nella regione
siciliana, in materia di protezione civile, lavoro e infrastrutture; 
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
introdurre  disposizioni  urgenti   per   garantire   la   tempestiva
attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa  e
resilienza (PNRR), coerentemente con il relativo cronoprogramma e  le
prossime scadenze imposte dal Piano; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 23 dicembre 2024; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro per la protezione  civile  e  le  politiche  del  mare,  del
Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di  coesione,
del Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  del  Ministro
dell'istruzione e del merito,  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica, del Ministro per la  pubblica  amministrazione,
del Ministro dell'interno, del Ministro del lavoro e delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                  Emana il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine  di
  fronteggiare  situazioni  di  degrado,  vulnerabilita'  sociale   e
  disagio giovanile 
 
  1. Fermo  restando  quanto  previsto  dal  piano  straordinario  di
interventi  infrastrutturali  o  di  riqualificazione  funzionali  al
territorio  del  Comune  di  Caivano,  approvato  con  delibera   del
Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2023, al fine di  fronteggiare
le situazioni di degrado e disagio giovanile nelle zone  d'Italia  ad
alta vulnerabilita' sociale, al Commissario straordinario nominato ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 settembre  2023,
n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre  2023,
n. 159 e' demandato il compito di predisporre  ed  attuare  un  piano
straordinario  di  interventi  infrastrutturali  e  di  progetti   di
riqualificazione  sociale,  funzionali  ai   comuni   o   alle   aree
metropolitane ad alta vulnerabilita' sociale di  Rozzano  (MI),  Roma
Quartiere      Alessandrino-Quarticciolo,      Napoli       Quartiere
Scampia-Secondigliano, Orta Nova (FG), Rosarno-San  Ferdinando  (RC),
Catania Quartiere San Cristoforo, Palermo - Borgo Nuovo,  prevedendo,
laddove occorra,  anche  una  semplificazione  per  le  procedure  di
concessione di immobili pubblici per fini  sociali,  con  particolare
riferimento al sostegno a enti del terzo settore operanti  in  ambito
artistico e culturale, sociosanitario, sportivo,  di  contrasto  alla
poverta' educativa e per l'integrazione. Il  piano  straordinario  e'
predisposto dal Commissario straordinario entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con i comuni
interessati e con il Dipartimento per le politiche di coesione e  per
il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed  e'  approvato
con delibera del Consiglio dei ministri.  Per  la  realizzazione  del
piano e' autorizzata la spesa complessiva nel triennio  2025-2027  di
180 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l'anno  2025,  50
milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro per l'anno 2027,
a valere sul  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione,  periodo  di
programmazione 2021-2027, di cui all'articolo  1,  comma  177,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 e imputati sulla quota afferente  alle
amministrazioni centrali di cui all'articolo 1,  comma  178,  lettera
b), numero 1, della medesima legge n. 178 del 2020  come  determinata
dal Comitato interministeriale per la programmazione economica  e  lo
sviluppo sostenibile (CIPESS) con la delibera adottata ai  sensi  del
citato articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1, nella seduta  del
29 novembre 2024, per la parte relativa al Ministro per  lo  sport  e
per i giovani.  Con  la  delibera  di  approvazione  del  piano  sono
assegnate le risorse di cui al terzo periodo e stabilite le modalita'
attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle  stesse.  L'accordo
per la coesione da definire tra il Ministro per  lo  sport  e  per  i
giovani e il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le  politiche
di coesione di cui all'articolo 1, comma 178, lettera c), della legge
n. 178 del 2020 da' evidenza delle risorse di  cui  al  citato  terzo
periodo e destinate alla realizzazione degli interventi inseriti  nel
piano. Per la  realizzazione  degli  interventi  inseriti  nel  piano
possono  essere,  altresi',  utilizzate  ulteriori  risorse  messe  a
disposizione dalle regioni, dai comuni, da altri enti  o  istituzioni
locali e nazionali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti
delle risorse disponibili nei propri bilanci. 
  2. Per la realizzazione degli interventi  approvati  ai  sensi  del
comma 1 si provvede in deroga a ogni disposizione di legge diversa da
quella  penale,  fatto  salvo  il  rispetto  dei  principi   generali
dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia
e delle misure  di  prevenzione  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, nonche' dei  vincoli  inderogabili  derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea. In  relazione  agli  interventi
inseriti nel piano di cui al comma 1,  il  Commissario  straordinario
puo' avvalersi del supporto tecnico-operativo, ai sensi dell'articolo
10, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.  108,  dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
- INVITALIA S.p.A. ovvero della Societa'  Sport  e  Salute  Spa,  che
svolgono altresi' le funzioni di centrali  di  committenza  ai  sensi
dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici di cui al  decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con  oneri  posti  a  carico  dello
stanziamento previsto dal comma 1 e comunque nel limite  massimo  del
due per cento delle risorse destinate. 
  3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario
straordinario opera fino al  31  dicembre  2027  e  si  avvale  della
struttura  di  supporto  di  cui  all'articolo  1,   comma   3,   del
decreto-legge  15   settembre   2023,   n.   123,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159  posta  alle  sue
dirette dipendenze,  il  cui  contingente  massimo  di  personale  e'
incrementato di ulteriori ventisette unita', di cui una di  personale
dirigenziale di livello generale e quattro di personale  dirigenziale
di livello non generale, nominate anche ai  sensi  dell'articolo  19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  ventidue
unita'  di  personale  non  dirigenziale,  dipendenti  di   pubbliche
amministrazioni centrali e di enti locali o territoriali, individuati
previa intesa con le amministrazioni e  con  gli  enti  predetti,  in
possesso  delle  competenze  e  dei  requisiti  di   professionalita'
richiesti per il perseguimento delle finalita'  e  l'esercizio  delle
funzioni di cui al presente articolo, con  esclusione  del  personale
docente,  educativo,  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario   delle
istituzioni scolastiche. Il personale di cui  al  primo  periodo,  ai
sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
e' collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o  altro
analogo istituto o posizione  previsti  dai  rispettivi  ordinamenti,
conservando  lo  stato   giuridico   e   il   trattamento   economico
fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al  personale  non
dirigenziale  della  struttura  di  supporto,  e'   riconosciuto   il
trattamento  economico  accessorio,  ivi  compresa  l'indennita'   di
amministrazione, del personale non dirigenziale della Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  e,  con  uno  o  piu'   provvedimenti   del
Commissario straordinario, puo' essere riconosciuta la corresponsione
di compensi  per  prestazioni  di  lavoro  straordinario  nel  limite
massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre  a  quelle
gia' previste dai rispettivi  ordinamenti  e  comunque  nel  rispetto
della disciplina in materia di orario di lavoro, di  cui  al  decreto
legislativo 8 aprile  2003,  n.  66.  Il  trattamento  economico  del
personale collocato in posizione di comando o  fuori  ruolo  o  altro
analogo  istituto  e'  corrisposto  secondo  le  modalita'   previste
dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Al personale dirigenziale di livello  generale  e  non  generale
della struttura di supporto e' riconosciuta la retribuzione di  parte
variabile e  di  risultato  in  misura  pari  a  quella  riconosciuta
rispettivamente ai dirigenti di livello generale  e  di  livello  non
generale della Presidenza del Consiglio dei  ministri.  All'atto  del
collocamento fuori  ruolo  e'  reso  indisponibile,  nella  dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del
collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di
vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di
supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 6,
le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonche' quelle  del
personale, anche dirigenziale, di cui al primo periodo  del  presente
comma, necessarie al  funzionamento  della  medesima  struttura.  Per
l'esercizio  delle  funzioni  di  cui  al   presente   articolo,   il
Commissario straordinario puo' avvalersi, altresi',  delle  strutture
delle amministrazioni locali  e  degli  enti  territoriali,  nonche',
mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, delle  strutture,  anche  periferiche,  delle
amministrazioni centrali dello Stato. Al personale dirigenziale e non
dirigenziale  della  struttura  di  supporto  non  si  applicano   le
disposizioni di cui all'articolo 5,  comma  9,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo  1,
comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14,
comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio  2019,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 
  4. Per l'attuazione del piano straordinario approvato ai sensi  del
comma 1, il Commissario straordinario nomina sei subcommissari di cui
si avvale e ai quali delega le attivita' e  le  funzioni  proprie.  I
subcommissari sono scelti dal Commissario straordinario tra  soggetti
in possesso di specifica professionalita' ed esperienza in  relazione
ai  compiti  da  svolgere.  La  remunerazione  dei  subcommissari  e'
stabilita nell'atto di conferimento  dell'incarico  entro  la  misura
massima, per ciascun subcommissario, prevista al quinto  periodo  del
presente  comma.  Per  l'esercizio   delle   proprie   funzioni,   il
Commissario  straordinario  puo'  altresi'  avvalersi  di  un  numero
massimo di due esperti di comprovata qualificazione professionale, in
aggiunta  a  quelli  previsti   dall'articolo   1,   comma   3,   del
decreto-legge  15   settembre   2023,   n.   123,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, da esso nominati
con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo  annuo  di
euro 50.000 al lordo  dei  contributi  previdenziali  e  degli  oneri
fiscali a  carico  dell'amministrazione  per  singolo  incarico.  Per
l'espletamento  delle  funzioni  di  cui  al  presente  articolo,  il
compenso  del  Commissario  straordinario  e  dei  subcommissari   e'
determinato con oneri a carico delle risorse di cui al comma  6  fino
al raggiungimento del limite previsto  dall'articolo  1,  comma  471,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  e,  comunque,  in  misura  non
superiore  a  quella  indicata  all'articolo   15,   comma   3,   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  5. Al Commissario straordinario e' intestata apposita  contabilita'
speciale aperta presso la tesoreria dello Stato su cui sono assegnate
le risorse destinate alla realizzazione degli interventi inseriti nei
programmi di cui al comma 1 e  le  eventuali  risorse  finanziarie  a
qualsiasi titolo destinate o da destinare  alla  realizzazione  degli
interventi di cui al medesimo comma 1. 
  6.  Agli  oneri  derivanti  dai  commi  3  e  4,  quantificati   in
complessivi euro 4.370.368 per l'anno 2025, euro 5.009.840 per l'anno
2026  ed  euro  5.009.840  per  l'anno  2027,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  7. All'articolo 1, comma 3, primo  periodo,  del  decreto-legge  15
settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2023, n. 159, le parole «un anno prorogabile di un ulteriore
anno» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2027». 
  8.  Al  fine  di  assicurare  lo  svolgimento  delle  attivita'  di
competenza delle Prefetture-Uffici territoriali  del  Governo,  anche
relativamente ai compiti di monitoraggio  e  supporto  all'attuazione
degli interventi del PNRR, all'articolo  10,  comma  1,  del  decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il secondo periodo e'  sostituito
dal seguente: «In ragione della  specificita'  ed  unitarieta'  della
carriera ed al fine di garantire la continuita'  dei  servizi,  negli
uffici individuati ai sensi del presente comma,  i  funzionari  della
carriera  prefettizia  assicurano  la  provvisoria  sostituzione  del
titolare in caso di assenza o di impedimento e, qualora il  posto  di
funzione risulti vacante, possono essere destinatari di provvedimenti
di temporanea attribuzione di un incarico ulteriore o diverso per  un
periodo massimo di un anno, prorogabile per un egual  periodo,  anche
piu' volte, entro il successivo biennio.».