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DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2024, n. 208

Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonchè per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. (24G00232)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2024
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2025, n. 20 (in G.U. 01/03/2025, n. 50)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/2025)
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Testo in vigore dal: 2-3-2025
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  adottare  misure
organizzative urgenti  per  fronteggiare  situazioni  di  particolare
emergenza, anche sottoposte o da sottoporre a gestione commissariale,
con particolare riguardo  a  situazioni  di  degrado,  vulnerabilita'
sociale e disagio giovanile, alla prevenzione delle tossicodipendenze
e delle altre dipendenze patologiche, alla crisi idrica nella regione
siciliana, in materia di protezione civile, lavoro e infrastrutture; 
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
introdurre  disposizioni  urgenti   per   garantire   la   tempestiva
attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa  e
resilienza (PNRR), coerentemente con il relativo cronoprogramma e  le
prossime scadenze imposte dal Piano; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 23 dicembre 2024; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro per la protezione  civile  e  le  politiche  del  mare,  del
Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di  coesione,
del Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  del  Ministro
dell'istruzione e del merito,  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica, del Ministro per la  pubblica  amministrazione,
del Ministro dell'interno, del Ministro del lavoro e delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine  di
  fronteggiare  situazioni  di  degrado,  vulnerabilita'  sociale   e
  disagio giovanile 
 
  1. Fermo  restando  quanto  previsto  dal  piano  straordinario  di
interventi  infrastrutturali  o  di  riqualificazione  funzionali  al
territorio  del  Comune  di  Caivano,  approvato  con  delibera   del
Consiglio dei ministri  del  28  dicembre  2023,  ((pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  8  dell'11  gennaio  2024,))  al   fine   di
fronteggiare le situazioni di degrado e disagio giovanile nelle  zone
d'Italia ad alta vulnerabilita' sociale, al Commissario straordinario
nominato ai sensi dell'articolo 1,  comma  1,  del  decreto-legge  15
settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2023, n. 159 ((,)) e' demandato il compito di predisporre ed
attuare un piano straordinario di interventi  infrastrutturali  e  di
progetti di riqualificazione sociale ((e ambientale)), funzionali  ai
comuni o alle aree metropolitane ad alta  vulnerabilita'  sociale  di
Rozzano  (MI),  Roma  Quartiere   Alessandrino-Quarticciolo,   Napoli
Quartiere  Scampia-Secondigliano,   Orta   Nova   (FG),   Rosarno-San
Ferdinando (RC), Catania Quartiere San Cristoforo,  Palermo  -  Borgo
Nuovo, prevedendo, laddove occorra, anche una semplificazione per  le
procedure di concessione di immobili pubblici per fini  sociali,  con
particolare riferimento al sostegno a enti del terzo settore operanti
((negli ambiti)) artistico  e  culturale,  sociosanitario,  sportivo,
((nel contrasto della poverta')) educativa e per  l'integrazione.  Il
piano straordinario  e'  predisposto  dal  Commissario  straordinario
((entro novanta giorni)) dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, d'intesa con i comuni interessati e con il Dipartimento  per
le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del  Consiglio
dei  ministri,  ed  e'  approvato  con  delibera  del  Consiglio  dei
ministri. Per la realizzazione del  piano  e'  autorizzata  la  spesa
complessiva nel triennio 2025-2027 di 180 milioni di euro, di cui 100
milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e
30 milioni di euro per  l'anno  2027,  a  valere  sul  Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027,  di  cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ((,))
e imputati sulla quota afferente alle amministrazioni centrali di cui
all'articolo 1, comma  178,  lettera  b),  ((  numero  1)  )),  della
medesima  legge  n.  178  del  2020  come  determinata  dal  Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile (CIPESS) con la delibera adottata  ai  sensi  del  citato
articolo 1, comma 178, lettera b), (( numero 1) )), nella seduta  del
29 novembre 2024, per la parte relativa al Ministro per lo sport  ((e
i giovani)). Con la delibera di approvazione del piano sono assegnate
le risorse di cui al terzo periodo e stabilite le modalita' attuative
per il trasferimento e l'utilizzo  delle  stesse.  L'accordo  per  la
coesione da definire tra il Ministro per lo sport ((e i  giovani))  e
il Ministro per gli  affari  europei,  il  PNRR  e  le  politiche  di
coesione di cui all'articolo 1, comma 178, lettera c), della legge n.
178 del 2020 da' evidenza  delle  risorse  di  cui  al  citato  terzo
periodo ((destinate)) alla realizzazione  degli  interventi  inseriti
nel piano. Per la realizzazione degli interventi inseriti  nel  piano
possono  essere,  altresi',  utilizzate  ulteriori  risorse  messe  a
disposizione  dalle  regioni,  dai  comuni  ((e  da  altri))  enti  o
istituzioni locali e nazionali, nell'ambito delle proprie  competenze
e nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci. 
  2. Per la realizzazione degli interventi  approvati  ai  sensi  del
comma 1 si provvede in deroga a ogni disposizione di legge diversa da
quella  penale,  fatto  salvo  il  rispetto  dei  principi   generali
dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia
e delle misure  di  prevenzione  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, nonche' dei  vincoli  inderogabili  derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea. In  relazione  agli  interventi
inseriti nel piano di cui al comma 1,  il  Commissario  straordinario
puo' avvalersi del supporto tecnico-operativo, ai sensi dell'articolo
10, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.  108,  dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
- INVITALIA S.p.A. ovvero della Societa'  Sport  e  Salute  Spa,  che
svolgono altresi' le funzioni di centrali  di  committenza  ai  sensi
dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici di cui al  decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con  oneri  posti  a  carico  dello
stanziamento previsto dal comma 1 ((, comunque)) nel  limite  massimo
del due per cento delle risorse destinate. 
  3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario
straordinario opera fino al  31  dicembre  2027  e  si  avvale  della
struttura  di  supporto  di  cui  all'articolo  1,   comma   3,   del
decreto-legge  15   settembre   2023,   n.   123,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 ((,)) posta  alle
sue dirette dipendenze, il cui contingente massimo  di  personale  e'
incrementato di ulteriori ventisette unita', di cui una di  personale
dirigenziale  di  livello  generale  ((,   quattro))   di   personale
dirigenziale  di  livello  non  generale,  nominate  anche  ai  sensi
dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165, e ventidue unita' di personale non dirigenziale,  dipendenti  di
pubbliche amministrazioni centrali e di enti locali  o  territoriali,
individuati previa intesa con  le  amministrazioni  e  con  gli  enti
predetti,  in  possesso  delle  competenze   e   dei   requisiti   di
professionalita' richiesti per il  perseguimento  delle  finalita'  e
l'esercizio  delle  funzioni  di  cui  al  presente   articolo,   con
esclusione del personale docente, educativo, amministrativo,  tecnico
e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale  di  cui  al
primo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14,  della  legge  15
maggio 1997, n. 127, e' collocato  fuori  ruolo  o  in  posizione  di
comando, distacco o altro analogo istituto o posizione  previsti  dai
rispettivi  ordinamenti,  conservando  lo  stato   giuridico   e   il
trattamento   economico    fondamentale    dell'amministrazione    di
appartenenza. Al personale  non  dirigenziale  della  struttura  ((di
supporto e')) riconosciuto il trattamento economico  accessorio,  ivi
compresa  l'indennita'  di   amministrazione,   del   personale   non
dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri ((,)) e, con
uno o piu' provvedimenti del Commissario straordinario,  puo'  essere
riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di  lavoro
straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente
svolte, oltre a quelle gia' previste  dai  rispettivi  ordinamenti  e
comunque nel rispetto  della  disciplina  in  materia  di  orario  di
lavoro, di cui al decreto  legislativo  8  aprile  2003,  n.  66.  Il
trattamento economico del personale  collocato  ((fuori  ruolo  o  in
posizione di  comando))  o  altro  analogo  istituto  e'  corrisposto
secondo le modalita' previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165.  Al  personale  dirigenziale  di
livello generale e  non  generale  della  struttura  di  supporto  e'
riconosciuta la retribuzione di parte variabile  e  di  risultato  in
misura pari a quella riconosciuta  rispettivamente  ai  dirigenti  di
livello generale e di  livello  non  generale  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso
indisponibile,  nella  dotazione  organica  dell'amministrazione   di
provenienza, per tutta la durata del  collocamento  fuori  ruolo,  un
numero di posti equivalente dal punto  di  vista  finanziario.  ((Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  recante  modifica
del provvedimento istitutivo  della  struttura  di  supporto,))  sono
determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 6, le specifiche
dotazioni finanziarie e strumentali  nonche'  quelle  del  personale,
anche dirigenziale, di cui  al  primo  periodo  del  presente  comma,
necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per l'esercizio
delle  funzioni  di  cui  al  presente   articolo,   il   Commissario
straordinario  puo'  avvalersi,  altresi',  delle   strutture   delle
amministrazioni locali e degli enti territoriali,  nonche',  mediante
apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della
finanza  pubblica,  delle   strutture,   anche   periferiche,   delle
amministrazioni centrali dello Stato. Al personale dirigenziale e non
dirigenziale  della  struttura  di  supporto  non  si  applicano   le
disposizioni di cui all'articolo 5,  comma  9,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo  1,
comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14,
comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio  2019,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 
  4. Per l'attuazione del piano straordinario approvato ai sensi  del
comma 1, il Commissario straordinario nomina sei subcommissari di cui
si avvale e ai quali delega le attivita' e  le  funzioni  proprie.  I
subcommissari sono scelti dal Commissario straordinario tra  soggetti
in possesso di specifica professionalita' ed esperienza in  relazione
ai  compiti  da  svolgere.  La  remunerazione  dei  subcommissari  e'
stabilita nell'atto di conferimento  dell'incarico  entro  la  misura
massima, per ciascun subcommissario, prevista al quinto  periodo  del
presente  comma.  Per  l'esercizio   delle   proprie   funzioni,   il
Commissario  straordinario  puo'  altresi'  avvalersi  di  un  numero
massimo di due esperti di comprovata qualificazione professionale, in
aggiunta  a  quelli  previsti   dall'articolo   1,   comma   3,   del
decreto-legge  15   settembre   2023,   n.   123,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, da esso nominati
con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo  annuo  di
euro 50.000 al lordo  dei  contributi  previdenziali  e  degli  oneri
fiscali a  carico  dell'amministrazione  per  singolo  incarico.  Per
l'espletamento  delle  funzioni  di  cui  al  presente  articolo,  il
compenso  del  Commissario  straordinario  e  dei  subcommissari   e'
determinato con oneri a carico delle risorse di cui al comma  6  fino
al raggiungimento del limite previsto  dall'articolo  1,  comma  471,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  e,  comunque,  in  misura  non
superiore  a  quella  indicata  all'articolo   15,   comma   3,   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  5. Al Commissario straordinario e' intestata apposita  contabilita'
speciale aperta presso la tesoreria dello Stato su cui sono assegnate
le risorse destinate alla  realizzazione  degli  interventi  inseriti
((nel piano straordinario)) di cui al comma 1 e le eventuali  risorse
finanziarie  a  qualsiasi  titolo  destinate  o  da  destinare   alla
realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1. 
  6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e  4,  ((pari  a))  complessivi
euro 4.370.368 per l'anno 2025, euro 5.009.840  per  l'anno  2026  ed
euro 5.009.840 per l'anno 2027, si provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190. 
  7. All'articolo 1, comma 3, primo  periodo,  del  decreto-legge  15
settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2023, n.  159,  ((le  parole:  "resta  in  carico  un  anno,
prorogabile di un ulteriore anno," sono  sostituite  dalle  seguenti:
"resta in carica fino)) al 31 dicembre 2027». 
  8.  Al  fine  di  assicurare  lo  svolgimento  delle  attivita'  di
competenza delle Prefetture-Uffici territoriali  del  Governo,  anche
relativamente    ai    compiti    di    monitoraggio    e    supporto
((dell'attuazione)) degli interventi del PNRR, all'articolo 10, comma
1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il secondo periodo
e'  sostituito  dal  seguente:  «In  ragione  della  specificita'  ed
unitarieta' della carriera ed al fine di garantire la continuita' dei
servizi, negli uffici individuati ai  sensi  del  presente  comma,  i
funzionari  della  carriera  prefettizia  assicurano  la  provvisoria
sostituzione del titolare in caso di  assenza  o  di  impedimento  e,
qualora  il  posto  di  funzione  risulti  vacante,  possono   essere
destinatari  di  provvedimenti  di  temporanea  attribuzione  di   un
incarico ulteriore o diverso per  un  periodo  massimo  di  un  anno,
prorogabile per un ((eguale)) periodo, anche  piu'  volte,  entro  il
successivo biennio.».