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LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. (24G00229)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2025, ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi 125, 405 e 425 dell'art. 1 che entrano in vigore il 31/12/2024. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/12/2025)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2025
al: 24-2-2025
art. 1 (commi 1-100)
aggiornamenti all'articolo
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
Risultati differenziali. Norme in materia di entrata  e  di  spesa  e
                 altre disposizioni. Fondi speciali 
 
  1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in  termini  di
competenza e di cassa, e  del  ricorso  al  mercato  finanziario,  in
termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma  1-ter,  lettera
a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2025,  2026  e
2027, sono indicati nell'allegato I annesso alla  presente  legge.  I
livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni
effettuate  al  fine  di  rimborsare  prima  della  scadenza   o   di
ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello
Stato. 
  2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 11, in materia di determinazione dell'imposta, il
comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1.  L'imposta  lorda  e'  determinata  applicando  al  reddito
complessivo, al netto degli oneri deducibili  indicati  nell'articolo
10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: 
        a) fino a 28.000 euro, 23 per cento; 
        b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento; 
        c) oltre 50.000 euro, 43 per cento»; 
    b) all'articolo 13, comma 1, lettera a), in materia di detrazione
per redditi di  lavoro  dipendente,  le  parole:  «1.880  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «1.955 euro». 
  3. All'articolo 1, comma 1,  primo  periodo,  del  decreto-legge  5
febbraio 2020, n. 3, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2
aprile 2020,  n.  21,  in  materia  di  trattamento  integrativo  per
titolari di redditi di lavoro  dipendente,  dopo  le  parole:  «della
detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1,  del  citato
testo unico,» sono inserite le seguenti: «diminuita  dell'importo  di
75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno,». 
  4. Ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui  all'articolo
49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con  esclusione
di quelli indicati alla lettera a) del comma 2 del medesimo  articolo
49, che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000  euro  e'
riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito,
determinata  applicando  al  reddito   di   lavoro   dipendente   del
contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata: 
    a) 7,1 per cento, se il  reddito  di  lavoro  dipendente  non  e'
superiore a 8.500 euro; 
    b) 5,3 per cento, se il reddito di lavoro dipendente e' superiore
a 8.500 euro ma non a 15.000 euro; 
    c) 4,8 per cento, se il reddito di lavoro dipendente e' superiore
a 15.000 euro. 
  5. Ai soli fini dell'individuazione della  percentuale  applicabile
ai sensi del comma 4 il reddito di lavoro  dipendente  e'  rapportato
all'intero anno. 
  6. Ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui  all'articolo
49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con  esclusione
di quelli indicati alla lettera a) del comma 2 del medesimo  articolo
49, che hanno un reddito complessivo superiore a 20.000  euro  spetta
un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo  di
lavoro, di importo pari: 
    a) a 1.000  euro,  se  l'ammontare  del  reddito  complessivo  e'
superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro; 
    b) al prodotto tra  1.000  euro  e  l'importo  corrispondente  al
rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e  8.000
euro, se l'ammontare del reddito complessivo e'  superiore  a  32.000
euro ma non a 40.000 euro. 
  7. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   600,
riconoscono in via automatica la  somma  di  cui  al  comma  4  e  la
detrazione  di  cui  al  comma  6  del  presente  articolo   all'atto
dell'erogazione delle retribuzioni e verificano in sede di conguaglio
la spettanza delle stesse. Qualora in tale sede la somma  di  cui  al
comma 4 o la detrazione di cui al comma 6 si riveli non spettante,  i
medesimi sostituti d'imposta  provvedono  al  recupero  del  relativo
importo. Nel caso in cui il predetto importo sia superiore a 60 euro,
il recupero  dello  stesso  e'  effettuato  in  dieci  rate  di  pari
ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si  applicano
gli effetti del conguaglio. 
  8. I sostituti d'imposta compensano il credito maturato per effetto
dell'erogazione della somma di cui al  comma  4  mediante  l'istituto
della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo  9
luglio 1997, n. 241. 
  9. Ai fini della  determinazione  del  reddito  complessivo  e  del
reddito di lavoro dipendente di cui ai  commi  4  e  6  del  presente
articolo rileva anche la quota esente del reddito agevolato ai  sensi
dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
recante incentivi per il rientro in Italia di  ricercatori  residenti
all'estero, nonche'  dell'articolo  16  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 147, e dell'articolo 5 del decreto legislativo  27
dicembre 2023, n. 209, in materia di regime fiscale agevolativo per i
lavoratori impatriati. Il medesimo  reddito  complessivo  di  cui  ai
commi 4 e 6 del presente articolo e' assunto  al  netto  del  reddito
dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e di  quello
delle relative pertinenze, di cui all'articolo 10, comma  3-bis,  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  10. Per il  completamento  dell'attuazione  della  delega  fiscale,
indicata nel Piano strutturale di bilancio di medio termine  per  gli
anni 2025-2029 tra le misure necessarie ai  fini  della  proroga  del
periodo di aggiustamento di cui all'articolo 14 del regolamento  (UE)
2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024,
dopo l'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, e' inserito il seguente: 
    «Art. 16-ter. - (Riordino delle detrazioni) - 1.  Fermi  restando
gli specifici limiti previsti da ciascuna norma  agevolativa,  per  i
soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri  e
le spese per i quali il presente testo  unico  o  altre  disposizioni
normative prevedono una detrazione  dall'imposta  lorda,  considerati
complessivamente,  sono  ammessi  in  detrazione  fino  all'ammontare
calcolato moltiplicando l'importo base determinato ai sensi del comma
2 in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente  per  il
coefficiente indicato nel comma 3 in  corrispondenza  del  numero  di
figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio  riconosciuti  e  i
figli adottivi, affiliati o affidati, presenti nel  nucleo  familiare
del  contribuente,  che  si   trovano   nelle   condizioni   previste
nell'articolo 12, comma 2, del presente testo unico. 
    2. L'importo base di cui al comma 1 e' pari a: 
      a) 14.000 euro, se il reddito complessivo del  contribuente  e'
superiore a 75.000 euro e non superiore a 100.000 euro; 
      b) 8.000 euro, se il reddito complessivo  del  contribuente  e'
superiore a 100.000 euro. 
    3. Il coefficiente da utilizzare ai sensi del comma 1 e' pari a: 
      a) 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli che si
trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2; 
      b) 0,70, se nel nucleo familiare e' presente un figlio  che  si
trova nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2; 
      c) 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli che si
trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2; 
      d) 1, se nel nucleo familiare sono presenti piu' di  due  figli
che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, o
almeno un figlio con disabilita' accertata ai sensi  dell'articolo  3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che si  trovi  nelle  condizioni
previste dall'articolo 12, comma 2. 
    4. Sono esclusi  dal  computo  dell'ammontare  complessivo  degli
oneri e delle spese, effettuato ai fini dell'applicazione del  limite
di cui al comma 1, i seguenti oneri e le seguenti spese: 
      a) le spese sanitarie detraibili  ai  sensi  dell'articolo  15,
comma 1, lettera c); 
      b) le somme investite nelle start-up innovative, detraibili  ai
sensi degli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge 18  ottobre  2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221; 
      c) le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative,
detraibili ai sensi dell'articolo 4, commi 9, seconda parte, e 9-ter,
del  decreto-legge  24  gennaio   2015,   n.   3,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. 
    5. Ai fini del computo dell'ammontare complessivo degli  oneri  e
delle spese di cui al comma 1 del presente  articolo,  per  le  spese
detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis ovvero di altre disposizioni
normative,  la  cui  detrazione  e'  ripartita  in  piu'  annualita',
rilevano le rate di spesa riferite  a  ciascun  anno.  Sono  comunque
esclusi  dal  predetto  computo  gli  oneri   detraibili   ai   sensi
dell'articolo 15, commi 1, lettere a) e b),  e  1-ter,  sostenuti  in
dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024,  i
premi di assicurazione detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1,
lettere f) e f-bis), sostenuti in dipendenza di  contratti  stipulati
fino al 31 dicembre 2024 nonche' le rate delle  spese  detraibili  ai
sensi dell'articolo 16-bis ovvero di  altre  disposizioni  normative,
sostenute fino al 31 dicembre 2024. 
    6. Ai fini  del  presente  articolo  il  reddito  complessivo  e'
assunto al netto  del  reddito  dell'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione principale e di quello delle relative pertinenze,  di  cui
all'articolo 10, comma 3-bis, del presente testo unico». 
  11. All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, in materia di detrazioni per carichi di famiglia, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) alla lettera c), le parole da: «950  euro»  fino  a:  «a  21
anni.» sono sostituite dalle seguenti: «950 euro per ciascun  figlio,
compresi i figli nati fuori  del  matrimonio  riconosciuti,  i  figli
adottivi, affiliati o affidati, e  i  figli  conviventi  del  coniuge
deceduto, di eta' pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30  anni,
nonche' per ciascun figlio di eta' pari o superiore  a  30  anni  con
disabilita' accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104.»; 
      2) alla lettera d), le parole da: «750 euro» fino  a:  «lettera
c).» sono sostituite dalle seguenti:  «750  euro,  da  ripartire  pro
quota tra coloro che  hanno  diritto  alla  detrazione,  per  ciascun
ascendente che conviva con il contribuente.»; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Le detrazioni  di  cui  al  comma  1  non  spettano  ai
contribuenti che non sono cittadini italiani o di  uno  Stato  membro
dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'Accordo sullo  Spazio
economico europeo in relazione ai familiari residenti all'estero». 
  12. Per l'anno 2025, il limite di cui  all'articolo  1,  comma  57,
lettera d-ter), della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  e'  elevato  a
35.000 euro. 
  13. All'articolo 15, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  le  parole:  «a  564  euro  per
l'anno 2016, a 717 euro per l'anno 2017, a 786 euro per l'anno 2018 e
a  800  euro  a  decorrere  dall'anno  2019»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «a 1.000 euro». 
  14. La deduzione della quota dell'11 per cento  dell'ammontare  dei
componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle
societa' e dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive,  sulla
base,  rispettivamente,  dei  commi  4  e  9  dell'articolo  16   del
decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il periodo d'imposta in  corso
al 31 dicembre 2025, e' differita,  in  quote  costanti,  al  periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e ai tre successivi. 
  15. La deduzione della quota del 4,70 per cento dell'ammontare  dei
componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle
societa' e dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive,  sulla
base,  rispettivamente,  dei  commi  4  e  9  dell'articolo  16   del
decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il periodo d'imposta in  corso
al 31 dicembre 2026, e' differita,  in  quote  costanti,  al  periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e ai due successivi. 
  16. La deduzione della quota del 13 per  cento  dell'ammontare  dei
componenti negativi prevista dall'articolo 1, comma 1079, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, per il periodo d'imposta  in  corso  al  31
dicembre 2025  e  per  quello  successivo,  e'  differita,  in  quote
costanti, rispettivamente,  al  periodo  d'imposta  in  corso  al  31
dicembre 2026 e ai tre successivi nonche'  al  periodo  d'imposta  in
corso al 31 dicembre 2027 e ai due successivi. 
  17. La deduzione della quota del 10 per  cento  dell'ammontare  dei
componenti negativi prevista, ai fini dell'imposta sul reddito  delle
societa'  e  dell'imposta  regionale  sulle   attivita'   produttive,
rispettivamente dai commi 1067 e 1068 dell'articolo 1 della legge  30
dicembre 2018, n. 145, per  il  periodo  d'imposta  in  corso  al  31
dicembre 2025  e  per  quello  successivo,  e'  differita,  in  quote
costanti, rispettivamente,  al  periodo  d'imposta  in  corso  al  31
dicembre 2026 e ai tre successivi nonche'  al  periodo  d'imposta  in
corso al 31 dicembre 2027 e ai due successivi. 
  18. Il computo delle perdite, ai sensi dell'articolo 84  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'eccedenza, ai sensi
dell'articolo 5 del decreto legislativo 30  dicembre  2023,  n.  216,
relativa all'aiuto alla crescita economica  di  cui  all'articolo  1,
comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  in  diminuzione
del reddito del periodo d'imposta in corso al  31  dicembre  2025  e'
effettuato limitatamente al maggior reddito imponibile  del  medesimo
periodo d'imposta determinato per effetto delle disposizioni  di  cui
ai commi da 14 a 17 del presente articolo in misura non superiore  al
54 per cento dello stesso maggior reddito imponibile. Le disposizioni
di  cui  al  primo  periodo  si  applicano  anche   ai   fini   della
determinazione del reddito dei soggetti partecipanti  al  consolidato
nazionale e mondiale di cui agli articoli 117 e  seguenti  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; a tale  fine,  il  reddito
complessivo globale si considera prioritariamente formato dal maggior
reddito imponibile che si determina ai sensi dei commi da 14 a 20 del
presente articolo. 
  19. Nella  determinazione  degli  acconti  dovuti  per  il  periodo
d'imposta in corso: 
    a) al 31 dicembre 2025  si  assume,  quale  imposta  del  periodo
precedente,  quella  che  si  sarebbe  determinata   non   applicando
l'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 27 giugno 2015, n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,  n.  132,
l'articolo 1, comma 1079, della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,
nonche' l'articolo 1, commi 1067 e  1068,  della  medesima  legge  30
dicembre 2018,  n.  145,  e  applicando  il  comma  18  del  presente
articolo; 
    b) al 31 dicembre 2026  si  assume,  quale  imposta  del  periodo
precedente,  quella  che  si  sarebbe  determinata   non   applicando
l'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 27 giugno 2015, n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,  n.  132,
l'articolo 1, comma 1079, della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,
nonche' l'articolo 1, commi 1067 e  1068,  della  medesima  legge  30
dicembre 2018, n. 145 e, inoltre, non  si  tiene  conto  delle  quote
differite ai sensi dei commi da 14 a 17 del presente articolo; 
    c) al 31 dicembre 2027 e ai due successivi, non  si  tiene  conto
delle quote differite ai sensi dei commi da  14  a  17  del  presente
articolo. 
  20. Sull'importo corrispondente alla  parte  dei  maggiori  acconti
dovuti per effetto delle disposizioni  dei  commi  da  14  a  19  del
presente articolo, per il periodo d'imposta in corso al  31  dicembre
2025 e per  quello  successivo,  non  si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  ne'
quelle dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 2 marzo  1989,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge  27  aprile  1989,  n.
154. 
  21. All'articolo 1 della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 36 e' sostituito dal seguente: 
      «36. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali  i
soggetti  esercenti  attivita'  d'impresa   che   realizzano   ricavi
derivanti da servizi digitali di cui al comma 37 nel territorio dello
Stato e che, singolarmente o a livello di  gruppo,  nell'anno  solare
precedente a quello di cui al comma 35-bis, realizzano  un  ammontare
complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750  milioni
di euro»; 
    b) al comma 42, il primo periodo e' sostituito dai  seguenti:  «I
soggetti passivi versano, entro il 30 novembre  dell'anno  solare  di
cui al comma 35-bis, un acconto dell'imposta dovuta pari  al  30  per
cento  dell'ammontare   dell'imposta   dovuta   per   l'anno   solare
precedente, determinata ai sensi del comma 41. Il versamento a  saldo
dell'imposta dovuta e' effettuato entro il 16 maggio dell'anno solare
successivo a quello di cui al comma 35-bis». 
  22. Al testo unico dei tributi erariali minori, di cui  al  decreto
legislativo 5 novembre 2024,  n.  174,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) l'articolo 64 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 64. - (Soggetti  passivi)  -  1.  Sono  soggetti  passivi
dell'imposta sui servizi  digitali  i  soggetti  esercenti  attivita'
d'impresa che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali di  cui
all'articolo 65 nel territorio dello Stato e che, singolarmente  o  a
livello di gruppo,  nell'anno  solare  precedente  a  quello  di  cui
all'articolo  63,  realizzano  un  ammontare  complessivo  di  ricavi
ovunque realizzati non inferiore a 750 milioni di euro»; 
    b) all'articolo 75, comma 1, il primo periodo e'  sostituito  dai
seguenti: «I soggetti passivi versano, entro il 30 novembre dell'anno
solare di cui all'articolo 63, un acconto dell'imposta dovuta pari al
30 per cento dell'ammontare dell'imposta  dovuta  per  l'anno  solare
precedente, determinata ai sensi dell'articolo 74.  Il  versamento  a
saldo dell'imposta dovuta e' effettuato entro il 16 maggio  dell'anno
solare successivo a quello di cui all'articolo 63». 
  23. L'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze  e  sugli
altri redditi diversi, di cui all'articolo 5 del decreto  legislativo
21 novembre 1997, n. 461, e' pari al 26 per cento. 
  24. Sulle plusvalenze e sugli altri proventi di  cui  alla  lettera
c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917,  modificata,  da  ultimo,  dal  comma  25  del
presente articolo,  realizzati  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2026,
l'imposta sostitutiva di cui agli articoli  5,  6  e  7  del  decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e' applicata con l'aliquota del
33 per cento. 
  25. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), primo periodo, le
parole: «, non inferiori complessivamente a 2.000  euro  nel  periodo
d'imposta» sono soppresse; 
    b) all'articolo 68, comma 9-bis, secondo periodo, le parole: «per
un importo superiore a 2.000 euro,» sono soppresse. 
  26. Agli effetti della determinazione  delle  plusvalenze  e  delle
minusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1  dell'articolo
67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, modificata,  da
ultimo,  dal  comma  25   del   presente   articolo,   per   ciascuna
cripto-attivita' posseduta alla data del 1° gennaio 2025 puo'  essere
assunto, in luogo del costo o del valore di  acquisto,  il  valore  a
tale data, determinato ai sensi  dell'articolo  9  del  citato  testo
unico, a  condizione  che  il  predetto  valore  sia  assoggettato  a
un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del  18
per cento. 
  27. L'imposta sostitutiva di cui al comma 26  e'  versata,  con  le
modalita' previste dal capo III  del  decreto  legislativo  9  luglio
1997, n. 241, entro il 30 novembre 2025. 
  28. L'imposta sostitutiva di cui al comma 26 puo' essere rateizzata
fino al numero massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire
dal 30 novembre 2025. Sull'importo delle rate successive  alla  prima
sono dovuti gli interessi nella misura del  3  per  cento  annuo,  da
versare contestualmente a ciascuna rata. 
  29. L'assunzione del valore di cui al  comma  26  quale  valore  di
acquisto non consente il realizzo  di  minusvalenze  utilizzabili  ai
sensi del comma 9-bis dell'articolo 68 del testo unico delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917,  modificato,  da  ultimo,  dal  comma  25  del
presente articolo. 
  30. Alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 5, in materia di imposta sostitutiva  sul  valore
delle partecipazioni: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Agli effetti della  determinazione  delle  plusvalenze  e
delle minusvalenze di cui all'articolo 67,  comma  1,  lettere  c)  e
c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  per  i
titoli, le quote o i diritti negoziati o  non  negoziati  in  mercati
regolamentati o in sistemi multilaterali di  negoziazione,  posseduti
alla data del 1° gennaio di ciascun anno,  puo'  essere  assunto,  in
luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale a tale  data,
a condizione che lo stesso sia assoggettato, entro il 30 novembre del
medesimo anno, a un'imposta sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi
secondo quanto disposto dal presente articolo. Per i titoli, le quote
o i diritti non negoziati  in  mercati  regolamentati  o  in  sistemi
multilaterali di negoziazione il valore normale e' pari alla frazione
del patrimonio netto della societa', associazione o ente, determinato
sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo
64 del codice di  procedura  civile,  redatta  da  soggetti  iscritti
all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili  o  nel
registro dei revisori legali. Per i titoli,  le  quote  o  i  diritti
negoziati in mercati regolamentati  o  in  sistemi  multilaterali  di
negoziazione,  il  valore  normale  alla  data  del  1°  gennaio   e'
determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  917
del 1986, con riferimento al mese di dicembre dell'anno precedente»; 
      2) il comma 1-bis e' abrogato; 
      3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 18 per
cento ed e' versata, con le  modalita'  previste  dal  capo  III  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il  30  novembre  di
ciascun anno»; 
      4) al comma 3, il primo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«L'imposta sostitutiva puo' essere rateizzata fino al massimo di  tre
rate annuali di pari importo a partire dalla  predetta  data  del  30
novembre»; 
      5) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito  dal  seguente:
«In ogni caso la redazione  e  il  giuramento  della  perizia  devono
essere effettuati entro il termine del 30 novembre di ciascun anno»; 
      6) al comma 5, secondo periodo, le parole:  «1°  gennaio  2002»
sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio di ogni anno»; 
      7)  al  comma  6,  le  parole:  «ai  sensi  dei  commi  3  e  4
dell'articolo 82» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma
5 dell'articolo 68»; 
      8) al comma 7, le parole: «posseduti alla data del  1°  gennaio
2002,» sono soppresse; 
      9) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
        «7-bis.  Le  disposizioni  del  presente  articolo   non   si
applicano ai fini della determinazione, ai  sensi  dell'articolo  68,
comma 2-bis,  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  delle
plusvalenze e minusvalenze realizzate da societa' ed enti commerciali
di cui all'articolo 73, comma  1,  lettera  d),  del  medesimo  testo
unico, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato»; 
    b) all'articolo 7, in materia di imposta sostitutiva  sul  valore
dei terreni edificabili e con destinazione agricola: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Entro il 30  novembre  di  ciascun  anno  i  contribuenti
possono optare, ai fini dell'applicazione dell'articolo 67, comma  1,
lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per
l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al  presente  articolo
relativamente ai terreni  edificabili  e  con  destinazione  agricola
posseduti alla data del 1°  gennaio  dello  stesso  anno.  A  seguito
dell'opzione, nella  determinazione  delle  relative  plusvalenze  e'
assunto, in luogo del costo o  valore  di  acquisto,  il  valore  del
terreno  al  1°  gennaio   dell'anno   di   esercizio   dell'opzione,
determinato sulla base di  una  perizia  giurata  di  stima,  cui  si
applica l'articolo 64 del codice  di  procedura  civile,  redatta  da
soggetti iscritti agli albi degli ingegneri,  degli  architetti,  dei
geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti  agrari
e dei periti industriali edili»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 18 per
cento del valore determinato a norma del comma 1 ed e'  versata,  con
le modalita' previste dal capo III del decreto legislativo  9  luglio
1997,  n.  241,  entro  il  30  novembre   dell'anno   di   esercizio
dell'opzione»; 
      3) al comma 3, il primo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«L'imposta sostitutiva puo' essere rateizzata fino al massimo di  tre
rate annuali di pari importo a partire dalla  predetta  data  del  30
novembre»; 
      4) al comma 4, secondo periodo, le parole:  «entro  il  termine
del 16 dicembre 2002»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «entro  il
termine del 30 novembre di cui al comma 2»; 
      5) al comma 5, dopo le  parole:  «e'  rimasto  a  carico»  sono
aggiunte le seguenti: «del contribuente». 
  31. Le societa' in nome  collettivo,  in  accomandita  semplice,  a
responsabilita' limitata, per azioni e in accomandita per azioni che,
entro il 30 settembre 2025, assegnano o cedono ai soci beni immobili,
diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo  periodo,
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o  beni  mobili
iscritti in pubblici registri, non utilizzati come  beni  strumentali
nell'attivita'   propria   dell'impresa,   possono    applicare    le
disposizioni del presente comma e dei commi da 32 a 36  del  presente
articolo a condizione che tutti i soci risultino iscritti  nel  libro
dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2024 ovvero  che
siano iscritti entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data
certa anteriore al 1°  ottobre  2024.  Le  medesime  disposizioni  si
applicano alle societa' che hanno per oggetto esclusivo o  principale
la gestione dei predetti beni e che entro il  30  settembre  2025  si
trasformano in societa' semplici. 
  32. Sulla differenza tra il valore normale dei beni  assegnati,  o,
in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti  all'atto  della
trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto  si  applica
un'imposta sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi  e  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive nella misura  dell'8  per  cento
ovvero del 10,5 per cento per le societa' considerate  non  operative
in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in  corso
al momento dell'assegnazione, della cessione o della  trasformazione.
Le  riserve  in   sospensione   d'imposta   annullate   per   effetto
dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle  delle  societa'  che  si
trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura  del
13 per cento. 
  33. Per gli immobili, su richiesta della societa'  e  nel  rispetto
delle  condizioni  prescritte,  il   valore   normale   puo'   essere
determinato in misura  pari  a  quello  risultante  dall'applicazione
all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei  moltiplicatori
determinati con i criteri e le modalita' previsti dal  primo  periodo
del comma 4 dell'articolo  52  del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini
della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della
cessione, se inferiore al valore normale  del  bene,  determinato  ai
sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, o, in alternativa, ai  sensi  del  primo  periodo  del  presente
comma, e' computato in misura non inferiore  a  uno  dei  due  valori
suddetti. 
  34.  Il  costo  fiscalmente  riconosciuto  delle  azioni  o   quote
possedute dai soci delle  societa'  trasformate  e'  aumentato  della
differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci
assegnatari non si applicano le disposizioni dei commi 1 e da 5  a  8
dell'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917.
Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al  netto  dei  debiti
accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto  delle  azioni  o
delle quote possedute. 
  35. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 31
a  33,   le   aliquote   dell'imposta   proporzionale   di   registro
eventualmente applicabili  sono  ridotte  alla  meta'  e  le  imposte
ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. 
  36. Le societa' che si avvalgono delle disposizioni dei commi da 31
a 35 devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il
30 settembre 2025 e la restante parte entro il 30 novembre 2025,  con
i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la
riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni
previste per le imposte sui redditi. 
  37. Le disposizioni dell'articolo 1,  comma  121,  della  legge  28
dicembre 2015,  n.  208,  si  applicano  anche  alle  esclusioni  dal
patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati,  posseduti  alla  data
del 31 ottobre 2024, poste in essere dal 1° gennaio 2025 al 31 maggio
2025. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al  citato
comma  121  dell'articolo  1  della  legge  n.  208  del  2015   sono
effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2025 ed entro il 30
giugno 2026. Per i soggetti che si avvalgono delle  disposizioni  del
presente  comma  gli  effetti  dell'estromissione  decorrono  dal  1°
gennaio 2025. 
  38. Le prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati  alla
somministrazione di lavoro  ai  sensi  dell'articolo  4  del  decreto
legislativo 10  settembre  2003,  n.  276,  da  enti  e  societa'  di
formazione finanziati attraverso il fondo  bilaterale  costituito  ai
sensi dell'articolo 12, comma 4, del citato  decreto  legislativo  n.
276  del  2003  sono  imponibili  ai  fini  dell'imposta  sul  valore
aggiunto. 
  39. In  considerazione  dell'incertezza  interpretativa  pregressa,
sono  fatti  salvi  i  comportamenti  adottati  dai  contribuenti  in
relazione  alle  prestazioni  di   cui   al   comma   38   effettuate
anteriormente alla data di entrata in vigore  della  presente  legge,
per i quali non siano intervenuti atti divenuti definitivi. Non si fa
luogo a rimborsi d'imposta. 
  40. I giudizi  pendenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, in ogni stato  e  grado  di  giudizio,  e  aventi  ad
oggetto il trattamento delle prestazioni di cui al comma 38  ai  fini
dell'imposta sul valore aggiunto possono essere definiti,  a  istanza
di parte, mediante il versamento della maggiore  imposta  sul  valore
aggiunto accertata, senza l'applicazione  di  sanzioni  e  interessi,
ovvero con la presentazione della  prova  dell'avvenuto  assolvimento
dell'imposta  da  parte  del  prestatore.  Dagli  importi  dovuti  si
scomputano quelli gia' versati in pendenza di giudizio. 
  41. A seguito dell'istanza della  parte,  l'organo  giurisdizionale
sospende il giudizio  per  novanta  giorni  per  la  definizione  del
procedimento di cui al comma 40. 
  42. L'Agenzia delle entrate accerta, entro  il  termine  di  trenta
giorni  dalla  presentazione  dell'istanza,  che  la  somma  indicata
nell'istanza di definizione corrisponda  all'importo  della  maggiore
imposta sul valore aggiunto  accertata  e  ne  da'  comunicazione  al
contribuente. 
  43. Al  fine  dell'estinzione  del  giudizio,  il  contribuente  ha
l'onere di depositare  presso  l'organo  giurisdizionale  innanzi  al
quale pende la controversia, entro il termine di  cui  al  comma  41,
prova del versamento effettuato  ovvero  dell'effettivo  assolvimento
dell'imposta da parte del prestatore. 
  44.  L'organo  giurisdizionale   dichiara   estinto   il   giudizio
relativamente alle domande aventi ad  oggetto  il  trattamento  delle
prestazioni di cui al  comma  38  ai  fini  dell'imposta  sul  valore
aggiunto, con compensazione delle spese di giudizio. 
  45. All'articolo 25, comma 8, del testo  unico  delle  disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia  di  circolazione  di
prodotti energetici assoggettati ad accisa, le parole: «gli  prodotti
energetici trasferiti in quantita' non superiore a 1.000  chilogrammi
a depositi non soggetti a denuncia ai sensi del presente articolo ed»
sono soppresse. 
  46. Il comma  4  dell'articolo  39-quater  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,  di  cui  al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, concernente procedimenti
amministrativi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in materia di
tariffe di vendita di tabacchi e prodotti assimilati,  e'  sostituito
dal seguente: 
    «4. Il termine per la conclusione dei procedimenti,  che  decorre
dalla data di ricevimento della richiesta presentata dal  fabbricante
o dall'importatore, e' di quarantacinque giorni per i procedimenti di
cui al comma 1 e di venti giorni lavorativi per  i  provvedimenti  di
cui al comma 2». 
  47. Dall'attuazione delle disposizioni  di  cui  al  comma  46  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  48. Per il raggiungimento degli obiettivi di transizione  ecologica
ed energetica, mitigazione e  adattamento  ai  cambiamenti  climatici
previsti nell'ambito dei documenti programmatici, la lettera  a)  del
comma 4 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte  sui  redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917, e' sostituita dalla seguente: 
    «a) per gli  autoveicoli  indicati  nell'articolo  54,  comma  1,
lettere a), c) e m), del codice  della  strada,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e  i  ciclomotori  di
nuova immatricolazione,  concessi  in  uso  promiscuo  con  contratti
stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50 per  cento
dell'importo  corrispondente  ad  una  percorrenza  convenzionale  di
15.000 chilometri calcolato sulla  base  del  costo  chilometrico  di
esercizio desumibile dalle tabelle nazionali  che  l'Automobile  club
d'Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e  comunica  al
Ministero dell'economia e  delle  finanze,  il  quale  provvede  alla
pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta
successivo,  al  netto  delle  somme  eventualmente   trattenute   al
dipendente. La predetta percentuale e' ridotta al 10 per cento per  i
veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e  al  20  per
cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in». 
  49. Per il raggiungimento degli obiettivi di transizione  ecologica
ed energetica, mitigazione e  adattamento  ai  cambiamenti  climatici
previsti nell'ambito dei documenti programmatici nonche' per favorire
il rispetto della gerarchia nella gestione dei rifiuti  in  un'ottica
di economia circolare, il numero 127-sexiesdecies)  alla  tabella  A,
parte III, del decreto del Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
1972, n. 633, e' sostituito dal seguente: 
    «127-sexiesdecies) prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito
temporaneo, esclusi il conferimento in  discarica  e  l'incenerimento
senza recupero efficiente di  energia,  come  definite  dall'articolo
183, comma 1, lettere n), aa), bb), del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152,  di  rifiuti  urbani  e  di  rifiuti  speciali  di  cui
all'articolo 184, commi 2 e  3,  lettera  g),  del  medesimo  decreto
legislativo, nonche' prestazioni di gestione di impianti di fognatura
e depurazione». 
  50.  Al  fine  di  migliorare  la  sicurezza,   l'affidabilita'   e
l'efficienza della rete di distribuzione dell'energia elettrica quale
infrastruttura critica e conseguire tempestivamente gli obiettivi  di
decarbonizzazione previsti dagli accordi internazionali e dall'Unione
europea per il 2050, nonche' per assicurare interventi urgenti  volti
al rafforzamento della difesa e della sicurezza delle  infrastrutture
di distribuzione dell'energia elettrica  anche  contro  i  rischi  di
intrusione illecita e di attacchi informatici  e  cibernetici,  entro
centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, su proposta dell'Autorita' di regolazione per energia,  reti
e ambiente (ARERA), previa intesa, per gli aspetti di competenza,  in
sede di Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti, sono stabiliti i termini e le modalita'  per
la  presentazione,  da  parte  dei  concessionari  del  servizio   di
distribuzione  dell'energia  elettrica,  di  piani  straordinari   di
investimento pluriennale aventi almeno i seguenti obiettivi: 
    a)  miglioramento  della  resilienza  e  dell'affidabilita'   del
servizio  ai   fini   dell'adattamento   dello   stesso   ad   eventi
meteoclimatici estremi; 
    b)  aumento  della  capacita'   di   integrare   la   generazione
distribuita, in particolare da fonti rinnovabili,  assicurando  tempi
celeri di connessione; 
    c)  adeguato  potenziamento   delle   infrastrutture   di   rete,
funzionale a gestire, con elevati livelli di affidabilita', l'aumento
della domanda connesso alla transizione dei consumi  verso  l'impiego
dell'energia elettrica; 
    d) aumento della flessibilita' del sistema di  distribuzione,  ai
fini di un piu' efficace perseguimento delle finalita'  di  cui  alle
lettere a), b) e c), anche attraverso l'adozione  di  meccanismi  che
facilitino l'approvvigionamento da  terzi  dei  relativi  servizi,  a
pronti  e  a  termine,  secondo  i  principi  di  trasparenza  e  non
discriminazione; 
    e) adozione di sistemi,  anche  di  monitoraggio,  funzionali  ad
assicurare la difesa e la protezione delle infrastrutture di rete. 
  51. Con il decreto di cui al comma  50  sono  altresi'  definiti  i
termini e le modalita' per la valutazione e l'approvazione dei  piani
straordinari di investimento, ai sensi del comma 52, e sono stabiliti
i criteri per la determinazione degli oneri che i  concessionari  del
servizio  di  distribuzione  dell'energia  elettrica  sono  tenuti  a
versare in ragione della rimodulazione di cui al medesimo  comma  52.
Gli oneri di cui al  primo  periodo  sono  computati  dall'ARERA  nel
capitale investito ai fini del riconoscimento  degli  ammortamenti  e
della remunerazione attraverso l'applicazione del tasso definito  per
gli investimenti nella distribuzione elettrica. 
  52.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica,
sentiti l'ARERA e il Ministero dell'economia e delle  finanze  per  i
profili  di  stretta  competenza,  valuta  i  piani  straordinari  di
investimento di cui al comma 50 e, in caso di  esito  positivo  della
valutazione, li approva. L'approvazione  dei  piani  straordinari  di
investimento comporta la rimodulazione delle concessioni  in  essere,
in coerenza con la durata degli investimenti  previsti  dai  medesimi
piani, comunque per un periodo non superiore a venti anni. 
  53. Le eventuali maggiori entrate derivanti dai commi da  50  a  52
sono destinate prioritariamente alla riduzione dei  costi  energetici
delle utenze domestiche e non domestiche. 
  54. All'articolo 16-bis, comma 3-ter, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, in  materia  di  detrazione  delle  spese  per
interventi di recupero del patrimonio edilizio e di  riqualificazione
energetica  degli  edifici,  le  parole:  «1°  gennaio   2028»   sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025». 
  55.  Al  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  14,  in  materia  di  detrazioni  fiscali   per
interventi di  efficienza  energetica,  dopo  il  comma  3-quater  e'
aggiunto il seguente: 
      «3-quinquies. La detrazione di cui al presente articolo  spetta
anche per le spese documentate sostenute  negli  anni  2025,  2026  e
2027, ad esclusione delle spese per gli  interventi  di  sostituzione
degli  impianti  di  climatizzazione  invernale  con  caldaie  uniche
alimentate a combustibili fossili, nella misura fissa, per  tutte  le
tipologie di interventi agevolati, pari al 36 per cento  delle  spese
sostenute nell'anno 2025 e al 30  per  cento  delle  spese  sostenute
negli anni 2026 e  2027.  La  detrazione  di  cui  al  primo  periodo
spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 e' elevata al 50  per  cento
delle spese, per l'anno 2025, e al 36 per cento delle spese, per  gli
anni 2026 e 2027, nel caso in cui le medesime spese  siano  sostenute
dai titolari del diritto di proprieta'  o  di  un  diritto  reale  di
godimento  per  interventi   sull'unita'   immobiliare   adibita   ad
abitazione principale»; 
    b)  all'articolo  16,  in  materia  di  detrazioni  fiscali   per
interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto  di  mobili,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1.  Ferme  restando  le  ulteriori  disposizioni   contenute
nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, per le spese documentate relative agli interventi  indicati  nel
comma 1 del citato articolo 16-bis sostenute negli anni 2025, 2026  e
2027, ad esclusione delle spese per gli  interventi  di  sostituzione
degli  impianti  di  climatizzazione  invernale  con  caldaie  uniche
alimentate a combustibili fossili, spetta una detrazione dall'imposta
lorda pari al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e  al
30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, fino a  un
ammontare complessivo delle stesse non superiore a  96.000  euro  per
unita' immobiliare. Fermo restando il predetto limite, la  detrazione
di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e  2027  e'
elevata al 50 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al  36
per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027  nel  caso  in
cui le medesime spese siano sostenute dai  titolari  del  diritto  di
proprieta'  o  di  un  diritto  reale  di  godimento  per  interventi
sull'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale»; 
      2) dopo il comma 1-septies e' inserito il seguente: 
        «1-septies.1. Le detrazioni  di  cui  ai  commi  da  1-bis  a
1-septies spettano anche per le spese,  documentate  sostenute  negli
anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa, per tutte le tipologie di
interventi agevolati, pari al 36  per  cento  delle  spese  sostenute
nell'anno 2025 e al 30 per cento delle  spese  sostenute  negli  anni
2026 e 2027. La detrazione di cui al primo periodo spettante per  gli
anni 2025, 2026 e 2027  e'  elevata  al  50  per  cento  delle  spese
sostenute per l'anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute per
gli anni 2026 e  2027  nel  caso  in  cui  le  medesime  spese  siano
sostenute dai titolari del diritto di  proprieta'  o  di  un  diritto
reale di godimento per interventi sull'unita' immobiliare adibita  ad
abitazione principale»; 
      3) al comma 2: 
        3.1) al primo periodo, le parole: « anni 2022, 2023 e 2024  »
sono sostituite dalle seguenti: « anni 2022, 2023, 2024 e 2025 »; 
        3.2) al secondo periodo, le parole: «per l'anno 2024  »  sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2024 e 2025». 
  56. All'articolo 119 del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  in
materia  di  incentivi  per  l'efficienza  energetica,  sisma  bonus,
impianti fotovoltaici e infrastrutture per  la  ricarica  di  veicoli
elettrici, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 8-bis.1 e' inserito il seguente: 
      «8-bis.2. La detrazione del 65 per  cento  prevista  dal  comma
8-bis, primo periodo, per le spese sostenute  nell'anno  2025  spetta
esclusivamente per gli interventi per  i  quali,  alla  data  del  15
ottobre 2024, risulti: 
        a) presentata la comunicazione di  inizio  lavori  asseverata
(CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono  diversi  da
quelli effettuati dai condomini; 
        b) adottata la deliberazione  dell'assemblea  del  condominio
che ha approvato l'esecuzione dei lavori  e  presentata  la  CILA  ai
sensi del  comma  13-ter,  se  gli  interventi  sono  effettuati  dai
condomini; 
        c)  presentata  l'istanza  per  l'acquisizione   del   titolo
abilitativo,  se  gli  interventi  comportano  la  demolizione  e  la
ricostruzione degli edifici»; 
    b) dopo il comma 8-quinquies e' inserito il seguente: 
      «8-sexies. Per le spese sostenute dal 1°  gennaio  2023  al  31
dicembre 2023  relativamente  agli  interventi  di  cui  al  presente
articolo,  la  detrazione  puo'  essere  ripartita,  su  opzione  del
contribuente, in dieci quote annuali di pari importo  a  partire  dal
periodo d'imposta 2023. L'opzione e' irrevocabile  ed  e'  esercitata
tramite  una  dichiarazione  dei  redditi   integrativa   di   quella
presentata per il periodo d'imposta 2023, da presentare, in deroga  a
quanto previsto dall'articolo 2, comma 8, del regolamento di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro
il termine stabilito per la  presentazione  della  dichiarazione  dei
redditi  relativa  al  periodo  d'imposta  2024.  Se  dalla  predetta
dichiarazione  integrativa  emerge  una  maggiore   imposta   dovuta,
quest'ultima e' versata, senza applicazione di sanzioni e  interessi,
entro il termine per  il  versamento  del  saldo  delle  imposte  sui
redditi relative al periodo d'imposta 2024». 
  57. All'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente  della
Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  la  lettera  a-quinquies)  e'
sostituita dalla seguente: 
    «a-quinquies) alle prestazioni di servizi, diverse da  quelle  di
cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti  di
appalto, subappalto, affidamento a soggetti  consorziati  o  rapporti
negoziali comunque denominati caratterizzati da  prevalente  utilizzo
di manodopera  presso  le  sedi  di  attivita'  del  committente  con
l'utilizzo di beni strumentali di proprieta'  di  quest'ultimo  o  ad
esso riconducibili in qualunque forma, rese nei confronti di  imprese
che svolgono attivita' di  trasporto  e  movimentazione  di  merci  e
prestazione di servizi di  logistica.  La  disposizione  del  periodo
precedente non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di
amministrazioni  pubbliche  e  di  altri  enti  e  societa'  di   cui
all'articolo 17-ter del presente decreto  ne'  alle  agenzie  per  il
lavoro di cui all'articolo 4 del  decreto  legislativo  10  settembre
2003, n. 276». 
  58.  L'efficacia  della  disposizione  di  cui  al  comma   57   e'
subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione  europea,
dell'autorizzazione di una misura di deroga  ai  sensi  dell'articolo
395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. 
  59. In attesa della piena operativita' delle  disposizioni  di  cui
alla lettera  a-quinquies)  del  sesto  comma  dell'articolo  17  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come
sostituita dal comma 57 del presente articolo, per le prestazioni  di
servizi ivi previste, rese nei  confronti  di  imprese  che  svolgono
attivita' di trasporto e movimentazione di  merci  e  prestazione  di
servizi di logistica, il prestatore e il committente  possono  optare
affinche'  il  pagamento  dell'imposta  sul  valore  aggiunto   sulle
prestazioni rese sia effettuato dal committente in nome e  per  conto
del prestatore, che e' solidalmente responsabile dell'imposta dovuta.
Nel caso di cui al primo periodo,  la  fattura  e'  emessa  ai  sensi
dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  633
del 1972 dal prestatore e l'imposta e'  versata  dal  committente  ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
senza  possibilita'  di  compensazione,  entro  il  termine  di   cui
all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo,  riferito  al  mese
successivo  alla  data  di  emissione  della  fattura  da  parte  del
prestatore. 
  60. L'opzione di  cui  al  comma  59  ha  durata  triennale  ed  e'
comunicata dal committente all'Agenzia  delle  entrate  con  apposito
modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle
entrate e reso disponibile gratuitamente, in formato elettronico, nel
sito internet istituzionale dell'Agenzia. 
  61. L'esercizio dell'opzione  di  cui  al  comma  59  si  considera
effettuato dalla data di trasmissione della comunicazione di  cui  al
comma 60 all'Agenzia delle entrate. 
  62. Nel caso in cui l'imposta risulti non dovuta, si  applicano  le
disposizioni  del  comma  2  dell'articolo  30-ter  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il diritto  al
rimborso  spetta  al  committente  a  condizione  che  esso  dimostri
l'effettivo versamento dell'imposta. Nei confronti del committente e'
applicabile la sanzione di cui all'articolo 6, comma  9-bis.1,  primo
periodo, del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471.  Al
pagamento della sanzione e' solidalmente tenuto il prestatore. 
  63. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
individuati i termini e le modalita' di attuazione dei commi da 57  a
62. 
  64. Al numero 1-septies) della parte II-bis della tabella A annessa
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo le parole: «attivita' sportiva invernale»  sono  inserite
le seguenti: «e alpinistica»; 
    b)  la  parola:  «individuata»  e'  sostituita  dalle   seguenti:
«individuate, rispettivamente,»; 
    c) dopo le parole: «Comitato Olimpico  Nazionale  Italiano»  sono
inserite le seguenti: «e dall'articolo 2, comma 1, lettera c),  della
legge  2  gennaio  1989,  n.  6,   relativa   all'ordinamento   della
professione di guida alpina». 
  65. Agli oneri derivanti dal comma 64,  valutati  in  100.000  euro
annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma  884  del
presente articolo. 
  66.  Nei  casi  di  pagamenti   effettuati   attraverso   strumenti
elettronici,  diversi  dai  bonifici,   l'accredito   degli   importi
giornalieri in favore del beneficiario avviene entro le  ore  12  del
giorno  lavorativo  successivo  alla  ricezione   degli   ordini   di
pagamento, e in ogni  caso  con  valuta  il  giorno  della  ricezione
dell'ordine medesimo. 
  67.  I  prestatori  di  servizi  di  pagamento  si  adeguano   alla
disposizione di cui al comma 66 entro centottanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge. 
  68. All'articolo 8 del decreto legislativo 18  settembre  2024,  n.
139, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    «2-bis. Nei territori soggetti al sistema tavolare di pubblicita'
immobiliare di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499,  gli  atti
preordinati  alla  cancellazione  di  diritti  di  usufrutto,  uso  o
abitazione, gia' iscritti a favore di persone decedute,  sono  esenti
dall'imposta ipotecaria. L'esenzione si applica a tutte le domande di
cancellazione dei diritti di usufrutto, uso e abitazione per causa di
morte pervenute agli uffici competenti successivamente alla  data  di
entrata in  vigore  della  presente  disposizione  aventi  a  oggetto
diritti iscritti a favore di soggetti deceduti  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2025». 
  69. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 68, valutati  in
500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi  del
comma 884 del presente articolo. 
  70. All'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica  29
settembre 1973,  n.  601,  dopo  il  secondo  comma  e'  aggiunto  il
seguente: 
    «Sono  altresi'  esenti  da  imposte  ipotecarie  gli   atti   di
annotazione  e  di  cancellazione  nel  libro  fondiario  di  vincoli
previsti dall'ordinamento  dell'edilizia  abitativa  agevolata  della
provincia autonoma di Bolzano, nonche' gli atti di annotazione  e  di
cancellazione  nel  libro   fondiario   di   vincoli   per   immobili
convenzionati  o  riservati  a  residenti  ai   sensi   della   legge
provinciale in materia urbanistica». 
  71. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 70, valutati  in
euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi  del
comma 884 del presente articolo. 
  72. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n. 504, in materia di  accertamento  dell'accisa  sulla
birra, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3-bis, secondo periodo, dopo le parole: «per gli anni
2022  e  2023»  sono  inserite  le  seguenti:  «nonche'  a  decorrere
dall'anno 2025»; 
    b) al comma 3-quater, alinea, le parole: «Limitatamente agli anni
2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Per  gli  anni  2022  e
2023 nonche' a decorrere dall'anno 2025». 
  73. Ai fini dell'applicazione  delle  aliquote  ridotte  di  accisa
previste dai commi 3-bis e 3-quater dell'articolo 35 del testo  unico
di  cui  al  decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,  come
modificati da ultimo dal comma 72 del presente articolo, a  decorrere
dall'anno 2025 si applicano altresi' le disposizioni del decreto  del
Ministro dell'economia e delle  finanze  4  giugno  2019,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019, e del decreto del
Ministro dell'economia e delle  finanze  21  marzo  2022,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022. 
  74. Il comma 3 dell'articolo 2 del  decreto  legislativo  5  agosto
2015, n. 127, in materia di  trasmissione  telematica  dei  dati  dei
corrispettivi, e' sostituito dal seguente: 
    «3. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di
cui al comma 1 sono effettuate  mediante  strumenti  tecnologici  che
garantiscano l'inalterabilita' e la sicurezza  dei  dati  nonche'  la
piena integrazione e interazione del processo  di  registrazione  dei
corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. A tale  fine,
lo strumento hardware o software mediante il quale sono  accettati  i
pagamenti elettronici e' sempre collegato allo strumento mediante  il
quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale,  e  trasmessi,
in forma aggregata, i dati  dei  corrispettivi  nonche'  i  dati  dei
pagamenti elettronici giornalieri». 
  75. All'articolo 11 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.
471, concernente sanzioni amministrative per violazioni in materia di
imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  2-quinquies  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Le disposizioni dei periodi precedenti si  applicano  anche
nei  casi  di  violazione  degli   obblighi   di   memorizzazione   o
trasmissione dei pagamenti elettronici di cui all'articolo  2,  comma
3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127»; 
    b) al comma 5 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «La
sanzione di cui al primo periodo si applica anche nel caso di mancato
collegamento dello strumento hardware o software  mediante  il  quale
sono accettati i pagamenti elettronici di cui all'articolo  2,  comma
3, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127». 
  76. All'articolo 12 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.
471, concernente sanzioni accessorie in materia di imposte dirette  e
di  imposta  sul  valore  aggiunto,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 2, ultimo periodo, le parole «commi 1,  1-bis  e  2,»
sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 1-bis, 2 e 3,»; 
    b) al comma 3 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le
sanzioni di cui al primo e al secondo periodo si applicano anche  nel
caso di mancato collegamento  dello  strumento  hardware  o  software
mediante il quale sono  accettati  i  pagamenti  elettronici  di  cui
all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, del decreto  legislativo  5
agosto 2015, n. 127». 
  77. Le disposizioni di cui ai commi da  74  a  76  si  applicano  a
decorrere dal 1° gennaio 2026. 
  78. Con i provvedimenti di approvazione della  modulistica  fiscale
adottati dal direttore dell'Agenzia delle entrate  sono  definite  le
modalita' di indicazione del codice identificativo nazionale  di  cui
all'articolo 13-ter  del  decreto-legge  18  ottobre  2023,  n.  145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n.  191,
nelle dichiarazioni fiscali e nella certificazione unica. Il medesimo
codice  identificativo  e'  indicato  nelle  comunicazioni   di   cui
all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. 
  79. All'articolo 13-ter, comma 11,  del  decreto-legge  18  ottobre
2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2023, n. 191, concernente  sanzioni  per  violazioni  in  materia  di
locazioni per  finalita'  turistiche,  locazioni  brevi  e  attivita'
turistico-ricettive, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Ai
fini del rafforzamento delle attivita' di analisi di cui al comma 12,
i risultati dei controlli di cui al  primo  periodo  sono  comunicati
anche  alla  direzione   provinciale   dell'Agenzia   delle   entrate
territorialmente  competente  in  base  al  domicilio   fiscale   del
trasgressore». 
  80. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015,  n.  127,
in  materia  di  memorizzazione  delle  fatture  elettroniche,   sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5-bis, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
      «b-bis)  dall'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli  per  le
attivita' di vigilanza e di controllo  di  cui  all'articolo  18  del
testo unico delle disposizioni  legislative  concernenti  le  imposte
sulla  produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali   e
amministrative, di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
504»; 
    b) al comma 5-ter, le parole: «e l'Agenzia  delle  entrate»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «,  l'Agenzia  delle  entrate   nonche'
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli». 
  81. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo  51,  comma  5,  in  materia  di  indennita'  per
trasferte o missioni di lavoratori dipendenti, e' aggiunto, in  fine,
il seguente periodo: «I rimborsi delle  spese  per  vitto,  alloggio,
viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici  non  di
linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n.  21,  per
le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a
formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono  eseguiti
con versamento bancario o postale ovvero mediante  altri  sistemi  di
pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9  luglio
1997, n. 241»; 
    b) all'articolo 54, in materia di determinazione del  reddito  di
lavoro autonomo, dopo il comma 6-bis e' inserito il seguente: 
      «6-ter. Fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6, le spese
relative a prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e
bevande nonche' di viaggio e trasporto mediante autoservizi  pubblici
non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15  gennaio  1992,  n.
21, addebitate analiticamente  al  committente,  nonche'  i  rimborsi
analitici relativi alle medesime spese, sostenute  per  le  trasferte
dei  dipendenti  ovvero  corrisposti  a  lavoratori  autonomi,   sono
deducibili se i pagamenti sono eseguiti  con  versamento  bancario  o
postale  ovvero  mediante  altri  sistemi   di   pagamento   previsti
dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»; 
    c) all'articolo 95, in materia di deducibilita' delle  spese  per
prestazioni di lavoro, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      «3-bis. Le spese di vitto e alloggio e  quelle  per  viaggio  e
trasporto  mediante  autoservizi  pubblici  non  di  linea   di   cui
all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonche' i rimborsi
analitici relativi alle medesime spese, sostenute  per  le  trasferte
dei  dipendenti  ovvero  corrisposti  a  lavoratori  autonomi,   sono
deducibili nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 se  i  pagamenti  sono
eseguiti con versamento bancario  o  postale  ovvero  mediante  altri
sistemi  di  pagamento  previsti   dall'articolo   23   del   decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241»; 
    d) all'articolo 108, comma 2, in materia di  deducibilita'  delle
spese di rappresentanza, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:
«Le spese di cui al presente comma sono  deducibili  se  i  pagamenti
sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri
sistemi  di  pagamento  previsti   dall'articolo   23   del   decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241». 
  82. Le disposizioni di cui al comma 81 si applicano anche  ai  fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, di cui al  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
  83. Le disposizioni di  cui  ai  commi  81  e  82  si  applicano  a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al  31
dicembre 2024. 
  84. All'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, in materia di  pagamenti  delle  pubbliche
amministrazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Limitatamente alle somme dovute a titolo di stipendio, di
salario o di altre indennita' relative al rapporto  di  lavoro  o  di
impiego,  comprese  quelle  dovute  a  causa  di  licenziamento,   le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano  anche  al  pagamento  di
importi superiori a duemilacinquecento euro; in tal caso, i  soggetti
di  cui  al  medesimo  comma  1  verificano  se  il  beneficiario  e'
inadempiente all'obbligo di versamento derivante  dalla  notifica  di
una o piu' cartelle di pagamento per un  ammontare  complessivo  pari
almeno a cinquemila euro». 
  85. Le disposizioni di cui al comma 84 si applicano con riferimento
ai pagamenti da effettuare a titolo di stipendio,  di  salario  o  di
altre indennita'  relative  al  rapporto  di  lavoro  o  di  impiego,
comprese quelle dovute a causa di licenziamento, a decorrere  dal  1°
gennaio 2026. 
  86. Il comma 2 dell'articolo  38-bis  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «2. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia  delle  entrate,
d'intesa con il Comandante generale  della  Guardia  di  finanza,  e'
disciplinata la procedura  di  sottoscrizione  dei  processi  verbali
redatti nel corso e al  termine  delle  attivita'  amministrative  di
controllo fiscale in materia di imposte dirette  e  indirette,  anche
disponendo  la  possibilita'  che  i  verbalizzanti  possano  firmare
digitalmente  la  copia  informatica  del  documento  preventivamente
sottoscritto, anche in via analogica, dal contribuente.  In  caso  di
firma  analogica  del  documento  da  parte   del   contribuente,   i
verbalizzanti attestano la conformita'  della  copia  informatica  al
documento  analogico   ai   sensi   dell'articolo   22   del   codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82». 
  87. Per le comunicazioni  relative  a  contratti  di  assicurazione
sulla vita, l'imposta di bollo di cui all'articolo 13,  comma  2-ter,
della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica  26
ottobre 1972, n. 642,  e'  dovuta  annualmente  e  il  corrispondente
ammontare e' versato ogni anno, a decorrere dal 2025,  dalle  imprese
di assicurazione con le modalita' ordinarie previste dall'articolo  4
del decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  24  maggio
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno  2012.
Resta fermo  che  l'ammontare  corrispondente  all'imposta  di  bollo
versato annualmente dall'impresa di  assicurazione  e'  computato  in
diminuzione della prestazione erogata alla  scadenza  o  al  riscatto
della polizza. 
  88. Per i contratti di assicurazione sulla  vita  in  corso  al  1°
gennaio  2025,  l'ammontare  corrispondente  all'importo  complessivo
dell'imposta di bollo di cui  all'articolo  13,  comma  2-ter,  della
tariffa allegata  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 642, calcolata per ciascun anno  fino  al  2024,  e'
versato per una quota pari al 50 per cento entro il 30  giugno  2025,
per una quota pari al 20 per cento entro il 30 giugno 2026,  per  una
quota pari al 20 per cento entro il 30 giugno 2027 e per la  restante
quota del 10 per cento entro il 30 giugno 2028. Per le  comunicazioni
relative a contratti di assicurazione sulla  vita,  resta  fermo  che
l'ammontare corrispondente all'imposta di bollo  versato  annualmente
dall'impresa di  assicurazione  e'  computato  in  diminuzione  della
prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza. 
  89. A fini di  parita'  di  trattamento  tributario  fra  tipologie
omologhe di gioco pubblico raccolto a distanza,  la  lettera  a)  del
comma 1052 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  in
materia di imposta unica sui concorsi pronostici e  sulle  scommesse,
si interpreta nel senso  che  l'importo  del  prelievo  ivi  previsto
riguarda altresi' i giochi di sorte a quota fissa e i giochi di carte
organizzati in forma diversa dal torneo. 
  90. All'articolo 1, comma 636, lettera c), della legge 27  dicembre
2013, n. 147, in materia di concessioni per la raccolta del gioco del
bingo, le parole da: «e il divieto di trasferimento» fino a: «Agenzia
delle dogane e dei monopoli» sono sostituite dalle  seguenti:  «e  il
divieto di trasferimento  dei  locali  per  tutto  il  periodo  della
proroga,  fatta  eccezione  per   i   concessionari   che,   versando
nell'impossibilita' di mantenere la  disponibilita'  dei  locali  per
cause di forza maggiore, per loro comprovata diseconomia o per  fatti
non imputabili al concessionario, si trasferiscono, previa favorevole
valutazione dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli,  in  altro
immobile di cui  dispongono,  situato  nello  stesso  comune  ad  una
distanza minima stradale di 1.000 metri dalla sala bingo piu'  vicina
ovvero in altro comune a una distanza minima stradale di 30.000 metri
dalla sala bingo piu' vicina». 
  91. All'articolo 10, comma 9-septies,  del  decreto-legge  2  marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  aprile
2012, n. 44, in materia di determinazione del montepremi per il gioco
del bingo, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «A  decorrere
dal 1° gennaio 2025, il montepremi e' fissato in una misura  compresa
tra il minimo del 70 per cento e il massimo  del  71  per  cento  del
prezzo di vendita delle cartelle». 
  92. A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'imposta unica  sui  concorsi
pronostici e sulle  scommesse,  di  cui  al  decreto  legislativo  23
dicembre 1998, n. 504, e' stabilita: 
    a) per i giochi di abilita' a distanza  con  vincita  in  denaro,
compresi i giochi di carte in modalita' di torneo e i giochi di carte
in modalita' diversa dal torneo, nonche' per  i  giochi  di  sorte  a
quota fissa e per il gioco del bingo a  distanza,  nella  misura  del
25,5 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco,  non
risultano restituite al giocatore; 
    b) per le scommesse sportive a quota fissa, nelle misure del 20,5
per cento, se la raccolta avviene su rete  fisica,  e  del  24,5  per
cento, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla  differenza
tra le somme giocate e le vincite corrisposte; 
    c) per le scommesse a quota fissa  su  eventi  simulati,  di  cui
all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella
misura del 24,5 per cento della raccolta al netto delle somme che, in
base  al  regolamento  di  gioco,  sono  restituite  in  vincite   al
giocatore. 
  93. Il prelievo sui prodotti di cui all'articolo 4,  comma  3,  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
aprile 1998, n. 169, e di cui all'articolo 1, comma 1053, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, e' fissato,  a  decorrere  dal  1°  gennaio
2025, nella misura,  rispettivamente,  del  20,5  per  cento  per  le
scommesse ippiche a quota fissa raccolte su rete fisica  e  del  24,5
per cento per quelle raccolte a distanza, applicato sulla  differenza
tra  somme  giocate  e  vincite  corrisposte,   ferma   restando   la
ripartizione del prelievo conseguito ai sensi dell'articolo 1,  comma
1051, secondo periodo, della medesima legge n. 205 del 2017. 
  94. A decorrere dall'anno 2025  e'  effettuata  nella  giornata  di
venerdi' un'estrazione settimanale aggiuntiva dei giochi del Lotto  e
del Superenalotto. Se tale estrazione aggiuntiva ricorre in un giorno
di festivita' riconosciuta agli effetti civili in tutto il territorio
nazionale,  l'estrazione  e'  differita  al  primo   giorno   feriale
successivo ovvero, in casi eccezionali, e' anticipata al primo giorno
feriale antecedente, con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, garantendo  la  continuita'  progressiva
dei concorsi. 
  95. In relazione a quanto disposto dal comma 94, il  Fondo  per  le
emergenze  nazionali  di  cui  all'articolo  44  del   codice   della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.
1, e' incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno
2025. 
  96.   In   considerazione   dell'obiettivo   del   riordino   delle
disposizioni  vigenti  in  materia  di  giochi   pubblici,   di   cui
all'articolo  15  della  legge  9  agosto  2023,  n.  111,  e   della
persistente mancata intesa con le regioni e con gli  enti  locali  in
ordine a un appropriato quadro  regolatorio  ed  economico  idoneo  a
identificare un corretto equilibrio finanziario delle concessioni  in
materia di  distribuzione  e  raccolta  del  gioco  pubblico,  tenuto
altresi' conto delle dovute esigenze di  continuita'  delle  connesse
entrate erariali, sono prorogate nei seguenti termini le  concessioni
in scadenza il 31 dicembre 2024 in materia di raccolta del gioco  del
bingo, delle scommesse su eventi sia sportivi, anche ippici, sia  non
sportivi,  compresi  quelli  simulati,  nonche'  di  realizzazione  e
conduzione delle reti  di  gestione  telematica  del  gioco  mediante
apparecchi da divertimento e intrattenimento: 
    a) le concessioni relative al gioco del bingo  sono  prorogate  a
titolo oneroso fino al 31  dicembre  2026.  Conseguentemente  ciascun
concessionario corrisponde l'importo di  euro  108.000  per  ciascuna
concessione e per ciascun anno di proroga, effettuando il  versamento
all'Agenzia delle dogane e dei monopoli in rate di pari importo entro
il 31 gennaio e il 30 giugno sia dell'anno 2025 sia dell'anno 2026; 
    b) le concessioni in materia di scommesse sono prorogate a titolo
oneroso  fino  al  31  dicembre  2026.  Conseguentemente  gli   oneri
concessori  dovuti  sono  versati  all'Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli in due rate per ciascun anno di proroga, con scadenza il  30
aprile e il 31 ottobre sia  dell'anno  2025  sia  dell'anno  2026,  e
ammontano a euro 9.500 annui per ogni diritto afferente ai  punti  di
vendita aventi come attivita' principale la  commercializzazione  dei
prodotti  di  gioco  pubblici,   compresi   i   punti   di   raccolta
regolarizzati, e a euro 5.700 annui per  ogni  diritto  afferente  ai
punti   di   vendita   aventi   come    attivita'    accessoria    la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono  definite
le  garanzie  economiche  alla  cui   prestazione   sono   tenuti   i
concessionari,  adeguate  ai  nuovi   termini   di   scadenza   delle
concessioni e in grado di salvaguardare l'effettivo versamento  degli
oneri concessori dovuti; 
    c) le concessioni per la realizzazione e la conduzione delle reti
di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da  divertimento
e intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del  testo  unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18  giugno
1931, n. 773, sono prorogate a titolo oneroso  fino  al  31  dicembre
2026.  Conseguentemente  gli  oneri  concessori  dovuti  da   ciascun
concessionario sono versati all'Agenzia delle dogane e  dei  monopoli
entro il 15 marzo, il 15 luglio e il 1° ottobre  sia  dell'anno  2025
sia dell'anno 2026 e ammontano, quanto agli apparecchi  di  cui  alla
lettera a) del comma 6 del  citato  articolo  110,  a  euro  120  per
ciascun apparecchio e, quanto agli apparecchi di cui alla lettera  b)
del  medesimo  comma  6,  a   euro   4.000   per   ciascun   diritto,
rispettivamente per i nulla osta posseduti da ciascun  concessionario
e per i diritti rilasciati a ciascun concessionario alla data del  31
dicembre 2023. Con provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli sono definite le garanzie economiche  alla  cui
prestazione sono tenuti i concessionari, adeguate ai nuovi termini di
scadenza delle concessioni e in grado  di  salvaguardare  l'effettivo
versamento degli oneri concessori dovuti. 
  97.  Nelle  more  della  ratifica  e  dell'entrata  in  vigore  del
Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana  e  la
Confederazione  svizzera  relativo  all'imposizione  dei   lavoratori
frontalieri,  fatto  a  Roma  il  23  dicembre  2020,  i   lavoratori
frontalieri, come definiti all'articolo 2,  lettera  b),  del  citato
Accordo, compresi  coloro  che  beneficiano  del  regime  transitorio
previsto dall'articolo 9 del medesimo Accordo, possono svolgere,  nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2024  e  la  data  di  entrata  in
vigore del predetto Protocollo, fino  al  25  per  cento  della  loro
attivita' di lavoro dipendente in modalita' di telelavoro  presso  il
proprio domicilio nello Stato di residenza senza che cio' comporti la
perdita   dello   status   di   lavoratore   frontaliere.   Ai   fini
dell'applicazione dell'articolo 3 dell'Accordo, l'attivita' di lavoro
dipendente  svolta  dal  lavoratore  frontaliere  in   modalita'   di
telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, fino
al massimo del 25  per  cento  del  tempo  di  lavoro,  si  considera
effettuata presso il datore di lavoro nell'altro Stato contraente. 
  98. Le disposizioni dell'articolo 51, comma 8-bis, del testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpretano  nel  senso  che
sono compresi nella loro  applicazione  anche  i  redditi  di  lavoro
dipendente prestato all'estero in via  continuativa  e  come  oggetto
esclusivo del rapporto dai dipendenti che, nell'arco di dodici  mesi,
soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183  giorni
ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana. 
  99. A seguito dell'istituzione di un apposito fondo nello stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  a  decorrere
dall'anno 2025, ai sensi dell'articolo 10, comma 3,  della  legge  13
giugno 2023, n. 83, una quota del contributo statale di cui ai  commi
1 e 2 del medesimo articolo 10 compete anche ai  comuni  italiani  di
frontiera indicati nell'allegato 1 al decreto-legge 9 agosto 2024, n.
113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  ottobre  2024,  n.
143. La quota del contributo statale  di  cui  al  primo  periodo  e'
calcolata sulla base di criteri da individuare con il decreto di  cui
all'articolo 10, comma 5, della citata legge n. 83 del 2023.  Non  e'
dovuto alcun contributo  statale  per  le  annualita'  antecedenti  a
quella di istituzione del fondo di cui al citato articolo  10,  comma
3, della legge n. 83 del 2023. 
  100. Al primo periodo del comma 238 dell'articolo 1 della legge  30
dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «di 200  euro  per  ogni  mese
lavorato,» sono inserite  le  seguenti:  «raddoppiabili  in  caso  di
omesso pagamento o comunicazione,».