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DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2024, n. 204

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo Regolamento (UE) 2023/1113. (24G00221)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2024
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Testo in vigore dal: 30-12-2024
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare, gli articoli 30, comma 2, lettera d), 31, 32 e 33; 
  Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023» e,
in particolare, l'articolo 18; 
  Visto il regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante  i  dati  informativi  che
accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate  cripto-attivita'
e che modifica la direttiva (UE) 2015/849; 
  Vista la direttiva (UE)  2015/849  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del
sistema  finanziario  a  fini  di  riciclaggio  o  finanziamento  del
terrorismo,  che  modifica  il  regolamento  (UE)  n.  648/2012   del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  e  che  abroga  la  direttiva
2005/60/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio  e  la  direttiva
2006/70/CE della Commissione; 
  Visto il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  31  maggio   2023,   relativo   ai   mercati   delle
cripto-attivita' e che modifica i regolamenti  (UE)  n.  1093/2010  e
(UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937; 
  Visto il decreto-legge 28 giugno  1990,  n.  167,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4  agosto  1990,   n.   227,   recante:
«Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero
di denaro, titoli e valori»; 
  Visto il decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.  231,  recante
«Attuazione della direttiva  2005/60/CE  concernente  la  prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei
proventi di attivita' criminose e  di  finanziamento  del  terrorismo
nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»; 
  Visto il  decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  90,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla  prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei  proventi
di attivita' criminose e di finanziamento del  terrorismo  e  recante
modifica delle direttive 2005/60/CE e  2006/70/CE  e  attuazione  del
regolamento (UE) n. 2015/847,  riguardante  i  dati  informativi  che
accompagnano i trasferimenti di fondi e  che  abroga  il  regolamento
(CE) n. 1781/2006»; 
  Visto il decreto  legislativo  4  ottobre  2019,  n.  125,  recante
«Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017,  n.
90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonche'
attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che  modifica  la  direttiva
(UE)  2015/849,  relativa  alla  prevenzione  dell'uso  del   sistema
finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del  territorio  e
che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE»; 
  Visto il decreto legislativo 5  settembre  2024,  n.  129,  recante
«Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE)  2023/1114
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023,  relativo
ai mercati delle cripto-attivita' e che modifica i  regolamenti  (UE)
n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le  direttive  2013/36/UE  e  (UE)
2019/1937»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 29 ottobre 2024; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 23 dicembre 2024; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il  PNRR  e  le
politiche di coesione e del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
di concerto con i Ministri degli affari esteri e  della  cooperazione
internazionale e della giustizia; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Modifiche al decreto legislativo 
                      21 novembre 2007, n. 231 
 
  1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 2: 
      1) la lettera g) e' sostituita dalla seguente: 
        «g) conti correnti  di  corrispondenza  e  rapporti  ad  essi
assimilabili: conti  tenuti  dalle  banche  per  il  regolamento  dei
servizi  interbancari  e  gli  altri  rapporti  comunque  denominati,
intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari per il regolamento
di transazioni per  conto  dei  clienti  degli  enti  corrispondenti,
inclusi  i   rapporti   per   lo   svolgimento   di   operazioni   in
cripto-attivita' o trasferimenti di cripto-attivita';»; 
      2) la lettera m) e' sostituita dalla seguente: 
        «m)  conti   di   passaggio:   rapporti   di   corrispondenza
transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari,
utilizzati per effettuare operazioni in  nome  proprio  e  per  conto
della clientela, inclusi i rapporti per lo svolgimento di  operazioni
in cripto-attivita' o trasferimenti di cripto-attivita';»; 
      3) dopo la lettera m), e' inserita la seguente: 
        «m-bis)  cripto-attivita':  cripto-attivita'  quale  definita
all'articolo  3,  paragrafo  1,  punto  5),  del   regolamento   (UE)
2023/1114, del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  31  maggio
2023, tranne quando rientra nelle categorie di  cui  all'articolo  2,
paragrafi 2,  3  e  4,  del  medesimo  regolamento  o  e'  altrimenti
qualificata come fondi;»; 
      4) alla lettera t), dopo le parole: «mezzi di  pagamento»  sono
inserite le seguenti: «o di cripto-attivita'»; 
      5) la lettera ff) e' abrogata; 
      6) la lettera ff-bis) e' abrogata; 
      7) alla lettera ll), le parole: «,  che  non  si  esaurisce  in
un'unica operazione» sono soppresse; 
      8) dopo la lettera mm), e' inserita la seguente: 
        «mm-bis) servizi per le  cripto-attivita':  i  servizi  quali
definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 16), del regolamento (UE)
2023/1114;»; 
      9) la lettera qq) e' abrogata; 
      10) dopo la lettera qq), e' aggiunta la seguente: 
        «qq-bis) indirizzo auto-ospitato: un indirizzo  auto-ospitato
quale definito  all'articolo  3,  punto  20),  del  regolamento  (UE)
2023/1113 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  31  maggio
2023.»; 
    b) all'articolo 3: 
      1) al comma 2, lettera v), il segno di  interpunzione:  «.»  e'
sostituito dal seguente: «;»; 
      2) al comma 2, dopo la lettera v), e' aggiunta la seguente: 
        «v-bis) i prestatori di servizi per le cripto-attivita'  come
definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE)
2023/1114, autorizzati in Italia alla prestazione di tali servizi, ad
eccezione del servizio di consulenza sulle cripto-attivita'.»; 
      3) al comma 5, le lettere i) e i-bis) sono abrogate; 
    c) all'articolo 9, comma 2, dopo la lettera f),  e'  inserita  la
seguente: 
      «f-bis) prestatori di servizi per le  cripto-attivita'  di  cui
all'articolo 3, comma 2, lettera v-bis);»; 
    d) dopo l'articolo 16, e' inserito il seguente: 
      «Art. 16-bis (Individuazione e valutazione dei rischi associati
ai trasferimenti di cripto-attivita' diretti a o  provenienti  da  un
indirizzo auto-ospitato).  -  1.  I  prestatori  di  servizi  per  le
cripto-attivita' individuano e valutano il rischio di  riciclaggio  e
di  finanziamento  del  terrorismo  associato  ai  trasferimenti   di
cripto-attivita'  diretti   a   o   provenienti   da   un   indirizzo
auto-ospitato. 
      2. I prestatori di servizi per le cripto-attivita'  adottano  i
presidi e attuano i controlli e le procedure  necessarie  a  mitigare
tali rischi e applicano misure di attenuazione commisurate ai  rischi
individuati.  Tali  misure  comprendono  una  o  piu'  delle   misure
seguenti: 
        a) misure basate sul rischio per identificare il cedente o il
cessionario di un trasferimento effettuato da o  verso  un  indirizzo
auto-ospitato o il titolare effettivo di tale cedente o  cessionario,
anche facendo affidamento su terzi, e verificarne l'identita'; 
        b) richiesta di informazioni aggiuntive sull'origine e  sulla
destinazione delle cripto-attivita' trasferite; 
        c) un monitoraggio continuo  e  rafforzato  delle  operazioni
dirette a o provenienti da indirizzi auto-ospitati; 
        d) qualsiasi altra misura volta  ad  attenuare  e  gestire  i
rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo,  nonche'  il
rischio  di  mancata  attuazione  e  di   evasione   delle   sanzioni
finanziarie adottate  dall'Unione  europea,  nei  casi  di  cui  agli
articoli 4 e 4-ter del decreto legislativo 22 giugno  2007,  n.  109,
ovvero con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  nei
casi di cui all'articolo 4-bis del medesimo decreto.»; 
    e)  all'articolo  17,  comma  1,  lettera  b),  le  parole:   «un
trasferimento di fondi, come definito dall'articolo 3,  paragrafo  1,
punto 9, del regolamento (UE) n. 2015/847 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «un  trasferimento  di
fondi o di cripto-attivita', come definito dall'articolo 3, punti  9)
e 10), del regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 31 maggio 2023»; 
    f) all'articolo 24, comma 5, lettera b), sono aggiunte, in  fine,
le seguenti parole: «o che comportano l'esecuzione di servizi per  le
cripto-attivita'  con  un  intermediario   bancario   o   finanziario
corrispondente di un Paese terzo»; 
    g) dopo l'articolo 25, e' inserito il seguente: 
      «Art.  25-bis  (Modalita'  di  esecuzione  degli  obblighi   di
adeguata verifica  rafforzata  della  clientela  per  i  rapporti  di
corrispondenza  transfrontalieri  che  comportano   l'esecuzione   di
servizi per le cripto-attivita').  -  1.  Nel  caso  di  rapporti  di
corrispondenza  transfrontalieri  che  comportano   l'esecuzione   di
servizi  per  le  cripto-attivita'  quali  definiti  all'articolo  3,
paragrafo 1, punto 16), del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023,  con  l'eccezione  della
lettera h) di tale punto, con un intermediario corrispondente  di  un
Paese terzo che presta servizi analoghi, compresi i trasferimenti  di
cripto-attivita', i prestatori di servizi  per  le  cripto-attivita',
oltre alle ordinarie misure di adeguata verifica della clientela,  al
momento  dell'avvio  del  rapporto  adottano  le  seguenti  ulteriori
misure: 
        a)   determinano   se   l'intermediario   corrispondente   e'
autorizzato o registrato; 
        b)  raccolgono  informazioni  sufficienti  sull'intermediario
corrispondente per comprendere pienamente la natura  delle  attivita'
svolte e per determinare, sulla base di pubblici  registri,  elenchi,
atti o documenti, la correttezza e la qualita'  della  vigilanza  cui
l'intermediario corrispondente e' soggetto; 
        c)  valutano  la  qualita'  dei  controlli  in   materia   di
prevenzione del riciclaggio e del finanziamento  del  terrorismo  cui
l'intermediario corrispondente e' soggetto; 
        d) ottengono  l'autorizzazione  dei  titolari  di  poteri  di
amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o,  comunque,  di
soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di aprire nuovi
conti di corrispondenza; 
        e) definiscono in forma scritta i  termini  dell'accordo  con
l'intermediario corrispondente e i rispettivi obblighi; 
        f) si assicurano  che  l'intermediario  corrispondente  abbia
sottoposto ad adeguata  verifica  i  clienti  che  hanno  un  accesso
diretto ai conti di cripto-attivita' di passaggio,  che  effettui  il
controllo costante dei rapporti con tali clienti e che, su richiesta,
possa  fornire  all'intermediario  controparte   obbligato   i   dati
pertinenti in materia di adeguata verifica della clientela. 
      2. I prestatori di servizi per le cripto-attivita' che decidono
di porre fine ai rapporti di corrispondenza per  motivi  connessi  al
riciclaggio  e  al  finanziamento  del  terrorismo  documentano  tale
decisione. 
      3. I prestatori di servizi per le  cripto-attivita'  aggiornano
le  informazioni  sull'adeguata   verifica   per   il   rapporto   di
corrispondenza periodicamente o  qualora  emergano  nuovi  rischi  in
relazione all'intermediario corrispondente. 
      4. I prestatori di  servizi  per  le  cripto-attivita'  tengono
conto delle informazioni di cui al comma 1 al fine di determinare, in
funzione della valutazione del  rischio,  le  misure  appropriate  da
adottare  per   mitigare   i   rischi   associati   all'intermediario
corrispondente.»; 
    h) all'articolo 62, al comma 7, le parole: «regolamento  (UE)  n.
2015/847» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2023/1113
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023,»; 
    i) all'articolo 70: 
      1) al comma 1, le  parole:  «regolamento  (UE)  del  Parlamento
europeo e del Consiglio 20 maggio 2015, n. 847» sono sostituite dalle
seguenti: «regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 31 maggio 2023»; 
      2) ai commi 2 e 3, le parole: «regolamento (UE) n. 2015/847 del
Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 2015,»  sono  sostituite
dalle seguenti: «regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 31 maggio 2023,» 
      3) alla rubrica, le parole: «regolamento  (UE)  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, n. 847»  sono  sostituite
dalle seguenti: «regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 31 maggio 2023». 
          NOTE 
          Avvertenza 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge,
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -   L'art.76   della   Costituzione   stabilisce    che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,
          n. 400 recante  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
          1988, S.O. n. 86: 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riportano gli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge
          24 dicembre 2012, n. 234  recante:  «Norme  generali  sulla
          partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
          della normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale  n.  3  del  4  gennaio
          2013: 
              «Art. 30 (Contenuti della legge di delegazione  europea
          e della legge  europea).  -  1.  La  legge  di  delegazione
          europea  e  la  legge  europea,  di  cui  all'articolo  29,
          assicurano  il   periodico   adeguamento   dell'ordinamento
          nazionale all'ordinamento dell'Unione europea. 
              2.  La  legge   di   delegazione   europea,   al   fine
          dell'adempimento degli  obblighi  di  cui  all'articolo  1,
          reca: 
                a) disposizioni per il  conferimento  al  Governo  di
          delega  legislativa  volta  esclusivamente   all'attuazione
          delle  direttive  europee  e  delle  decisioni  quadro   da
          recepire nell'ordinamento  nazionale,  esclusa  ogni  altra
          disposizione di delegazione  legislativa  non  direttamente
          riconducibile  al  recepimento   degli   atti   legislativi
          europei; 
                b) disposizioni per il  conferimento  al  Governo  di
          delega  legislativa,  diretta  a  modificare   o   abrogare
          disposizioni  statali  vigenti,  limitatamente   a   quanto
          indispensabile     per     garantire     la     conformita'
          dell'ordinamento nazionale ai pareri  motivati  indirizzati
          all'Italia dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo
          258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o al
          dispositivo  di  sentenze  di  condanna  per  inadempimento
          emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea; 
                c) disposizioni che autorizzano il Governo a recepire
          in via regolamentare le direttive,  sulla  base  di  quanto
          previsto dall'articolo 35; 
                d) delega legislativa al Governo  per  la  disciplina
          sanzionatoria di violazioni di atti  normativi  dell'Unione
          europea, secondo quanto disposto dall'articolo 33; 
                e) delega legislativa al Governo  limitata  a  quanto
          necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non
          direttamente applicabili contenute in regolamenti europei; 
                f) disposizioni  che,  nelle  materie  di  competenza
          legislativa  delle  regioni  e  delle  province   autonome,
          conferiscono delega al Governo per l'emanazione di  decreti
          legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle
          disposizioni dell'Unione europea recepite dalle  regioni  e
          dalle province autonome; 
                g)   disposizioni   che   individuano   i    principi
          fondamentali  nel  rispetto  dei  quali  le  regioni  e  le
          province  autonome   esercitano   la   propria   competenza
          normativa per recepire o per assicurare  l'applicazione  di
          atti dell'Unione europea nelle materie di cui  all'articolo
          117, terzo comma, della Costituzione; 
                h) disposizioni  che,  nell'ambito  del  conferimento
          della delega legislativa per il recepimento o  l'attuazione
          degli atti di cui alle lettere a), b) ed e), autorizzano il
          Governo a  emanare  testi  unici  per  il  riordino  e  per
          l'armonizzazione di  normative  di  settore,  nel  rispetto
          delle competenze delle regioni e delle province autonome; 
                i) delega legislativa al Governo  per  l'adozione  di
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi dell'articolo 31, commi 5 e 6. 
              3. La legge europea reca: 
                a)  disposizioni   modificative   o   abrogative   di
          disposizioni statali vigenti in contrasto con gli  obblighi
          indicati all'articolo 1; 
                b)  disposizioni   modificative   o   abrogative   di
          disposizioni   statali   vigenti   oggetto   di   procedure
          d'infrazione  avviate   dalla   Commissione   europea   nei
          confronti della Repubblica italiana  o  di  sentenze  della
          Corte di giustizia dell'Unione europea; 
                c) disposizioni necessarie per dare attuazione o  per
          assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea; 
                d) disposizioni occorrenti  per  dare  esecuzione  ai
          trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni
          esterne dell'Unione europea; 
                e) disposizioni  emanate  nell'esercizio  del  potere
          sostitutivo di cui all'articolo 117,  quinto  comma,  della
          Costituzione, in conformita' ai principi e nel rispetto dei
          limiti di cui all'articolo  41,  comma  1,  della  presente
          legge. 
              4. Gli oneri relativi a prestazioni e  a  controlli  da
          eseguire   da   parte   di   uffici   pubblici,   ai   fini
          dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione  europea  di
          cui  alla  legge  di  delegazione  europea  per  l'anno  di
          riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento,
          sono posti a carico dei soggetti interessati, ove cio'  non
          risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea,
          secondo tariffe determinate sulla base del costo  effettivo
          del servizio reso. Le tariffe di cui al primo periodo  sono
          predeterminate e pubbliche. 
              5. Le entrate derivanti dalle  tariffe  determinate  ai
          sensi del comma 4  sono  attribuite,  nei  limiti  previsti
          dalla  legislazione  vigente,  alle   amministrazioni   che
          effettuano  le  prestazioni   e   i   controlli,   mediante
          riassegnazione ai sensi del regolamento di cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. 
              Art.  31  (Procedure  per  l'esercizio  delle   deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
              3. La legge di delegazione europea indica le  direttive
          in  relazione  alle  quali   sugli   schemi   dei   decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
              6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
          puo' adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  di
          decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1,  al  fine
          di  recepire  atti  delegati  dell'Unione  europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli
          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri
          adeguamenti tecnici. 
              7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
          previste dalla legge di delegazione europea,  adottati,  ai
          sensi dell'articolo 117, quinto comma, della  Costituzione,
          nelle materie di competenza  legislativa  delle  regioni  e
          delle province autonome, si  applicano  alle  condizioni  e
          secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 
              8.   I   decreti   legislativi   adottati   ai    sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere. 
              Art. 32  (Principi  e  criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
                a)  le   amministrazioni   direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                b) ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                c) gli atti di recepimento di  direttive  dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi  richiesti  dalle   direttive   stesse,   ai   sensi
          dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246; 
                d) al di fuori dei casi previsti dalle  norme  penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice  penale
          e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                e) al recepimento di direttive  o  all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                f) nella redazione dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'articolo   31   si   tiene   conto   delle    eventuali
          modificazioni delle direttive dell'Unione europea  comunque
          intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; 
                g)   quando   si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
          recepimento,  vengono  attuate   con   un   unico   decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                i)  e'  assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani. 
              Art.  33  (Delega  al   Governo   per   la   disciplina
          sanzionatoria di violazioni di atti  normativi  dell'Unione
          europea). - 1. Al fine di assicurare la piena  integrazione
          delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale,
          fatte  salve  le  norme  penali  vigenti,   la   legge   di
          delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la
          data dalla stessa fissata,  disposizioni  recanti  sanzioni
          penali o  amministrative  per  le  violazioni  di  obblighi
          contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare
          o amministrativa,  ai  sensi  delle  leggi  di  delegazione
          europee  vigenti,  o  in  regolamenti  dell'Unione  europea
          pubblicati alla data dell'entrata in  vigore  della  stessa
          legge di delegazione europea, per i  quali  non  sono  gia'
          previste sanzioni penali o amministrative. 
              2. La delega di cui al comma 1 del presente articolo e'
          esercitata  con  decreti  legislativi  adottati  ai   sensi
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro per  gli  affari  europei  e  del  Ministro  della
          giustizia,  di  concerto  con  i  Ministri  competenti  per
          materia. I decreti legislativi si informano, oltre  che  ai
          principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32,  comma
          1, lettera d), della presente  legge,  a  quelli  specifici
          contenuti  nella  legge  di  delegazione  europea,  qualora
          indicati. 
              3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
          articolo sono trasmessi  alla  Camera  dei  deputati  e  al
          Senato della Repubblica per  l'espressione  del  parere  da
          parte delle  competenti  Commissioni  parlamentari  con  le
          modalita'  e  nei  termini  previsti  dai  commi  3   e   9
          dell'articolo 31.». 
              - Si riporta l'articolo  18  della  legge  21  febbraio
          2024, n. 15, recante «Delega al Governo per il  recepimento
          delle  direttive  europee  e  l'attuazione  di  altri  atti
          dell'Unione  europea  -  Legge   di   delegazione   europea
          2022-2023», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  46  del
          24 febbraio 2024: 
              «Art. 18 (Delega al  Governo  per  l'adeguamento  della
          normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)
          2023/1113, riguardante i dati informativi che  accompagnano
          i trasferimenti di fondi e determinate  cripto-attivita'  e
          che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione
          della direttiva (UE) 2015/849,  relativa  alla  prevenzione
          dell'uso del sistema finanziario a fini  di  riciclaggio  o
          finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo
          38 del  medesimo  regolamento  (UE)  2023/1113).  -  1.  Il
          Governo e' delegato ad adottare, entro  dodici  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, uno o  piu'
          decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale  al
          regolamento (UE) 2023/1113 del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 31 maggio 2023, e per dare  attuazione  alla
          direttiva  (UE)  2015/849  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,   del   20   maggio   2015,   come    modificata
          dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113. 
              2. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1,  il
          Governo e' tenuto a seguire, oltre ai  principi  e  criteri
          direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  24
          dicembre 2012, n.  234,  in  quanto  compatibili,  anche  i
          seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
                a) con riferimento  alla  disciplina  in  materia  di
          sanzioni e misure amministrative previste  dal  regolamento
          (UE) 2023/1113: 
                  1) per le violazioni di  cui  all'articolo  29  del
          regolamento (UE) 2023/1113, stabilire il tipo e il  livello
          di  sanzione  o   misura   amministrativa,   tenuto   conto
          dell'impianto   sanzionatorio    previsto    dal    decreto
          legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per gli  intermediari
          bancari e finanziari; 
                  2) attribuire alla  Banca  d'Italia  il  potere  di
          irrogare  le  sanzioni  e  di  imporre  le   altre   misure
          amministrative, anche interdittive, previste  dal  capo  VI
          del regolamento (UE) 2023/1113 agli intermediari bancari  e
          finanziari da essa vigilati; 
                b) in attuazione della direttiva (UE) 2015/849,  come
          modificata dall'articolo 38 del regolamento (UE) 2023/1113,
          apportare al decreto legislativo 21 novembre 2007, n.  231,
          le modificazioni necessarie a comprendere i  prestatori  di
          servizi   per   le   criptoattivita'   nel   novero   degli
          intermediari finanziari e conseguentemente a sottoporli  al
          corrispondente regime di controlli e sanzionatorio. 
              3. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.   Le   amministrazioni   competenti    provvedono
          all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio  della
          delega di cui al presente articolo con  le  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente.». 
              - Il regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 31 maggio  2023,  riguardante  i  dati
          informativi che accompagnano i  trasferimenti  di  fondi  e
          determinate cripto-attivita' e che  modifica  la  direttiva
          (UE) 2015/849 e' pubblicato nella G.U.U.E. 9  giugno  2023,
          n. L 150. 
              - La direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  20   maggio   2015,   relativa   alla
          prevenzione dell'uso del  sistema  finanziario  a  fini  di
          riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il
          regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio  e  che  abroga  la  direttiva   2005/60/CE   del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio   e   la   direttiva
          2006/70/CE della Commissione e' pubblicata nella G.U.U.E. 5
          giugno 2015, n. L 141. 
              - Il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 31 maggio 2023,  relativo  ai  mercati
          delle cripto-attivita' e che modifica i regolamenti (UE) n.
          1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive  2013/36/UE  e
          (UE) 2019/1937 e' pubblicato nella G.U.U.E. 9 giugno  2023,
          n. L 150. 
              - Il decreto-legge 28  giugno  1990,  n.  167  recante:
          "Rilevazione a fini fiscali di taluni  trasferimenti  da  e
          per l'estero di denaro, titoli e valori", pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1990 e' convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  4  agosto  1990,  n.  227,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186  del  10  agosto
          1990. 
              - Il decreto legislativo  21  novembre  2007,  n.  231,
          recante: "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente
          la prevenzione  dell'utilizzo  del  sistema  finanziario  a
          scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose  e
          di finanziamento del  terrorismo  nonche'  della  direttiva
          2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione", e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007,  S.O.
          n. 268. 
              -  Il  decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  90,
          recante:  "Attuazione  della   direttiva   (UE)   2015/849,
          relativa alla prevenzione dell'uso del sistema  finanziario
          a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita'  criminose
          e di finanziamento del terrorismo e recante modifica  delle
          direttive  2005/60/CE  e  2006/70/CE   e   attuazione   del
          regolamento  (UE)   n.   2015/847,   riguardante   i   dati
          informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che
          abroga il regolamento (CE)  n.  1781/2006",  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017, S.O. n.
          28. 
              - Il  decreto  legislativo  4  ottobre  2019,  n.  125,
          recante: "Modifiche ed integrazioni ai decreti  legislativi
          25 maggio 2017, n. 90 e n.  92,  recanti  attuazione  della
          direttiva (UE) 2015/849, nonche' attuazione della direttiva
          (UE) 2018/843 che  modifica  la  direttiva  (UE)  2015/849,
          relativa alla prevenzione dell'uso del sistema  finanziario
          ai fini di riciclaggio e finanziamento del territorio e che
          modifica  le  direttive  2009/138/CE  e   2013/36/UE",   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del  26  ottobre
          2019. 
              - Il decreto legislativo  5  settembre  2024,  n.  129,
          recante:  "Adeguamento   della   normativa   nazionale   al
          regolamento (UE) 2023/1114 del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo  ai  mercati  delle
          cripto-attivita' e  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.
          1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive  2013/36/UE  e
          (UE) 2019/1937", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
          215 del 13 settembre 2024. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo deli articoli 1, 3, 9, 17, 24, 62
          e 70 del citato decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.
          23, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  1  (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto
          legislativo: 
                a) ABE: Autorita'  europea  di  vigilanza  (Autorita'
          bancaria  europea)  istituita  dal  regolamento   (UE)   n.
          1093/2010 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  24
          novembre 2010; 
                b) CAP: indica il  decreto  legislativo  7  settembre
          2005,  n.  209,  recante  il  codice  delle   assicurazioni
          private; 
                c) Codice dei contratti pubblici: indica  il  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante  il  codice  dei
          contratti pubblici; 
                d)  Codice  in  materia  di   protezione   dei   dati
          personali: indica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196; 
                e) CONSOB: indica la  Commissione  nazionale  per  le
          societa' e la borsa; 
                f)  Comitato  di  sicurezza  finanziaria:  indica  il
          Comitato   di   sicurezza   finanziaria   istituito,    con
          decreto-legge 12 ottobre  2001,  n.  369,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14  dicembre  2001,  n.  431,  e
          disciplinato con il decreto legislativo 22 giugno 2007,  n.
          109, in ottemperanza agli obblighi  internazionali  assunti
          dall'Italia nella strategia di contrasto al riciclaggio, al
          finanziamento del terrorismo e della  proliferazione  delle
          armi di distruzione di massa ed all'attivita' di Paesi  che
          minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche  al
          fine  di  dare  attuazione  alle  misure  di   congelamento
          disposte dalle Nazioni unite e dall'Unione europea; 
                g) decreto relativo ai servizi di  pagamento:  indica
          il decreto legislativo 27  gennaio  2010,  n.  11,  recante
          attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai  servizi
          di pagamento nel mercato interno,  recante  modifica  delle
          direttive 97/7/CE, 2002/65/CE,  2005/60/CE,  2006/48/CE,  e
          che abroga la direttiva 97/5/CE; 
                h) DIA: indica la Direzione investigativa antimafia; 
                i) DNA: indica la  Direzione  nazionale  antimafia  e
          antiterrorismo; 
                l) Direttiva: indica la direttiva (UE)  2015/849  del
          Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  20  maggio  2015
          relativa alla prevenzione dell'uso del sistema  finanziario
          a fini di riciclaggio o finanziamento del  terrorismo,  che
          modifica il regolamento (UE)  n.  648/2012  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio  e  che  abroga   la   direttiva
          2005/60/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  e  la
          direttiva 2006/70/CE  della  Commissione,  come  modificata
          dalla direttiva (UE) 2018/843, del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 30 maggio 2018; 
                m) FIU: indica le Financial intelligence unit; 
                n) GAFI:  indica  il  Gruppo  di  azione  finanziaria
          internazionale; 
                o) IVASS: indica l'Istituto per  la  vigilanza  sulle
          assicurazioni; 
                p)  NSPV:  indica  il  Nucleo  speciale  di   polizia
          valutaria della Guardia di finanza; 
                q) OAM: indica  l'Organismo  per  la  gestione  degli
          elenchi  degli  agenti  in  attivita'  finanziaria  e   dei
          mediatori creditizi, ai  sensi  dell'articolo  128-undecies
          TUB; 
                r) OCF: indica  l'organismo  di  vigilanza  e  tenuta
          dell'albo  unico   dei   consulenti   finanziari   di   cui
          all'articolo 1, comma 36 della legge 28 dicembre  2015,  n.
          208; 
                s)  Stato  membro:  indica  lo   Stato   appartenente
          all'Unione europea; 
                t) Stato terzo:  indica  lo  Stato  non  appartenente
          all'Unione europea; 
                u) TUB: indica il testo unico delle leggi in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385; 
                v)  TUF:  indica  il  testo  unico  in   materia   di
          intermediazione finanziaria, di cui al decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58; 
                z) TULPS:  indica  il  testo  unico  delle  leggi  di
          pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
          n. 773; 
                aa) UIF: indica l'Unita' di informazione  finanziaria
          per l'Italia. 
              2. Nel presente decreto s'intendono per: 
                a)  Amministrazioni  e  organismi   interessati:   le
          amministrazioni, ivi comprese le agenzie fiscali,  titolari
          di poteri di controllo ovvero  competenti  al  rilascio  di
          concessioni,  autorizzazioni,  licenze   o   altri   titoli
          abilitativi comunque denominati, nei confronti dei soggetti
          obbligati e  gli  organismi  preposti  alla  vigilanza  sul
          possesso dei requisiti di professionalita' e  onorabilita',
          prescritti  dalla  pertinente  normativa  di  settore   nei
          confronti dei predetti soggetti. Per le esclusive finalita'
          di cui al presente decreto rientrano nella  definizione  di
          amministrazione interessata il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze quale autorita'  preposta  alla  sorveglianza
          dei revisori legali e delle societa'  di  revisione  legale
          senza incarichi di revisione legale su  enti  di  interesse
          pubblico o su  enti  sottoposti  a  regime  intermedio,  il
          Ministero dello sviluppo economico quale autorita' preposta
          alla sorveglianza delle societa'  fiduciarie  non  iscritte
          nell'albo di cui all'articolo 106 TUB; 
                b)  attivita'  criminosa:  la  realizzazione   o   il
          coinvolgimento  nella  realizzazione  di  un  delitto   non
          colposo; 
                c)  Autorita'  di  vigilanza  di  settore:  la  Banca
          d'Italia, la CONSOB e l'IVASS in quanto autorita'  preposte
          alla vigilanza e al controllo degli intermediari bancari  e
          finanziari,  dei  revisori  legali  e  delle  societa'   di
          revisione legale con incarichi di revisione legale su  enti
          di  interesse  pubblico  e  su  enti  sottoposti  a  regime
          intermedio  e  la  Banca  d'Italia  nei   confronti   degli
          operatori non finanziari che  esercitano  le  attivita'  di
          custodia e trasporto di  denaro  contante  e  di  titoli  o
          valori a mezzo di guardie particolari giurate, in  presenza
          della licenza di cui all'articolo 134 TULPS,  limitatamente
          all'attivita' di trattamento delle banconote  in  euro,  in
          presenza dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo  8
          del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409; 
                d) banca di comodo: la  banca  o  l'ente  che  svolge
          funzioni analoghe ad una banca che  non  ha  una  struttura
          organica e gestionale significativa nel  paese  in  cui  e'
          stato costituito e autorizzato all'esercizio dell'attivita'
          ne'  e'  parte  di  un  gruppo   finanziario   soggetto   a
          un'efficace vigilanza su base consolidata; 
                e) beneficiario della prestazione assicurativa: 
                  1. la persona fisica o  l'entita'  diversa  da  una
          persona  fisica  che,   sulla   base   della   designazione
          effettuata dal contraente o dall'assicurato, ha diritto  di
          percepire   la   prestazione    assicurativa    corrisposta
          dall'impresa di assicurazione; 
                  2. l'eventuale persona fisica o entita' diversa  da
          una persona fisica a favore della quale viene effettuato il
          pagamento su disposizione del beneficiario designato; 
                f)  cliente:  il  soggetto  che   instaura   rapporti
          continuativi, compie operazioni ovvero richiede  o  ottiene
          una prestazione professionale a seguito del conferimento di
          un incarico; 
                g) conti correnti di  corrispondenza  e  rapporti  ad
          essi  assimilabili:  conti  tenuti  dalle  banche  per   il
          regolamento dei servizi interbancari e gli  altri  rapporti
          comunque denominati, intrattenuti tra intermediari  bancari
          e finanziari per il regolamento di  transazioni  per  conto
          dei clienti degli enti corrispondenti, inclusi  i  rapporti
          per lo svolgimento  di  operazioni  in  cripto-attivita'  o
          trasferimenti di cripto-attivita'; 
                h) conferimento di un incarico:  attribuzione  di  un
          mandato, esplicito  o  implicito,  anche  desumibile  dalle
          caratteristiche dell'attivita' istituzionalmente svolta dai
          soggetti obbligati, diversi dagli  intermediari  bancari  e
          finanziari  e  dagli   altri   operatori   finanziari,   al
          compimento    di     una     prestazione     professionale,
          indipendentemente dal  versamento  di  un  corrispettivo  o
          dalle modalita' e dalla tempistica  di  corresponsione  del
          medesimo; 
                i) congelamento di fondi: il divieto, in  virtu'  dei
          regolamenti comunitari  e  della  normativa  nazionale,  di
          movimentazione,   trasferimento,   modifica,   utilizzo   o
          gestione  dei  fondi  o  di  accesso  ad  essi,  cosi'   da
          modificarne  il  volume,  l'importo,  la  collocazione,  la
          proprieta', il  possesso,  la  natura,  la  destinazione  o
          qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso  dei  fondi,
          compresa la gestione di portafoglio; 
                l) congelamento di risorse economiche: il divieto, in
          virtu'  dei  regolamenti  comunitari  e   della   normativa
          nazionale, di trasferimento, disposizione  o,  al  fine  di
          ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi,  utilizzo
          delle risorse  economiche,  compresi,  a  titolo  meramente
          esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto  o  la
          costituzione di diritti reali di garanzia; 
                m) conti di  passaggio:  rapporti  di  corrispondenza
          transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari  bancari  e
          finanziari, utilizzati per effettuare  operazioni  in  nome
          proprio e per conto della clientela, inclusi i rapporti per
          lo  svolgimento  di  operazioni   in   cripto-attivita'   o
          trasferimenti di cripto-attivita'; 
                m-bis)   cripto-attivita':   cripto-attivita'   quale
          definita  all'articolo  3,  paragrafo  1,  punto  5),   del
          regolamento (UE) 2023/1114, del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 31 maggio 2023, tranne quando rientra  nelle
          categorie di cui all'articolo 2, paragrafi 2, 3  e  4,  del
          medesimo  regolamento  o  e'  altrimenti  qualificata  come
          fondi; 
                n) dati identificativi: il  nome  e  il  cognome,  il
          luogo e la data di nascita, la residenza  anagrafica  e  il
          domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica,  e,  ove
          assegnato, il  codice  fiscale  o,  nel  caso  di  soggetti
          diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale
          e, ove assegnato, il codice fiscale; 
                o)  denaro  contante:  le  banconote  e   le   monete
          metalliche, in  euro  o  in  valute  estere,  aventi  corso
          legale; 
                p) esecutore: il soggetto delegato ad operare in nome
          e per conto del cliente o a cui  siano  comunque  conferiti
          poteri di rappresentanza che gli consentano di  operare  in
          nome e per conto del cliente; 
                q) fondi: le attivita'  ed  utilita'  finanziarie  di
          qualsiasi natura, inclusi i proventi  da  questi  derivati,
          possedute,  detenute  o  controllate,  anche  parzialmente,
          direttamente  o  indirettamente,  ovvero   per   interposta
          persona fisica o giuridica da parte di soggetti  designati,
          ovvero  da  parte  di  persone  fisiche  o  giuridiche  che
          agiscono per conto o sotto la direzione di  questi  ultimi,
          compresi a titolo meramente esemplificativo: 
                  1) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le
          cambiali, gli ordini di  pagamento  e  altri  strumenti  di
          pagamento; 
                  2)  i  depositi  presso  enti  finanziari  o  altri
          soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di
          qualsiasi natura; 
                  3)  i  titoli  negoziabili  a  livello  pubblico  e
          privato nonche'  gli  strumenti  finanziari  come  definiti
          nell'articolo 1, comma 2, TUF; 
                  4) gli interessi, i dividendi o  altri  redditi  ed
          incrementi di valore generati dalle attivita'; 
                  5) il credito,  il  diritto  di  compensazione,  le
          garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni
          finanziari; 
                  6) le lettere di credito, le polizze  di  carico  e
          gli altri titoli rappresentativi di merci; 
                  7) i documenti da cui risulti una partecipazione in
          fondi o risorse finanziarie; 
                  8) tutti gli altri strumenti di finanziamento delle
          esportazioni; 
                  9) le polizze assicurative concernenti i rami vita,
          di cui all'articolo 2, comma 1, CAP; 
                r) gruppo: il gruppo bancario di cui all'articolo  60
          TUB e disposizioni applicative, il  gruppo  finanziario  di
          cui all'articolo 109 TUB  e  disposizioni  applicative,  il
          gruppo  di  cui  all'articolo   11   TUF   e   disposizioni
          applicative, il gruppo individuato ai  sensi  dell'articolo
          1, comma 1, lettera r-bis) CAP e  disposizioni  applicative
          limitatamente alle societa' controllate di cui all'articolo
          210-ter, commi 2 e 3, CAP, nonche' le societa' collegate  o
          controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile; 
                s)  mezzi  di  pagamento:  il  denaro  contante,  gli
          assegni bancari e postali,  gli  assegni  circolari  e  gli
          altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i  vaglia
          postali, gli ordini di accreditamento o  di  pagamento,  le
          carte di credito e le altre carte di pagamento, le  polizze
          assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro
          strumento  a  disposizione  che  permetta  di   trasferire,
          movimentare o acquisire, anche per via  telematica,  fondi,
          valori o disponibilita' finanziarie; 
                t)   operazione:   l'attivita'   consistente    nella
          movimentazione, nel trasferimento o nella  trasmissione  di
          mezzi di pagamento o di cripto-attivita' o  nel  compimento
          di atti negoziali  a  contenuto  patrimoniale;  costituisce
          operazione anche la stipulazione di un  atto  negoziale,  a
          contenuto    patrimoniale,    rientrante     nell'esercizio
          dell'attivita' professionale o commerciale; 
                u) operazioni collegate: operazioni tra loro connesse
          per il perseguimento di un  unico  obiettivo  di  carattere
          giuridico patrimoniale; 
                v)  operazione  frazionata:  un'operazione   unitaria
          sotto il profilo del valore economico, di  importo  pari  o
          superiore ai limiti stabiliti dal presente  decreto,  posta
          in  essere  attraverso   piu'   operazioni,   singolarmente
          inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi
          ed in un circoscritto periodo di  tempo  fissato  in  sette
          giorni,  ferma  restando  la  sussistenza   dell'operazione
          frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale; 
                z)   operazione   occasionale:   un'operazione    non
          riconducibile  a  un  rapporto  continuativo   in   essere;
          costituisce operazione  occasionale  anche  la  prestazione
          intellettuale  o  commerciale,  ivi  comprese   quelle   ad
          esecuzione istantanea, resa in favore del cliente; 
                aa)   organismo   di   autoregolamentazione:   l'ente
          esponenziale,    rappresentativo    di    una     categoria
          professionale,   ivi   comprese   le   sue    articolazioni
          territoriali e i consigli di disciplina  cui  l'ordinamento
          vigente  attribuisce   poteri   di   regolamentazione,   di
          controllo della categoria, di verifica del  rispetto  delle
          norme che disciplinano l'esercizio della professione  e  di
          irrogazione, attraverso gli  organi  all'uopo  predisposti,
          delle sanzioni previste per la loro violazione; 
                bb)  Paesi  terzi  ad   alto   rischio:   Paesi   non
          appartenenti   all'Unione   europea   i   cui   ordinamenti
          presentano  carenze  strategiche  nei   rispettivi   regimi
          nazionali   di   prevenzione   del   riciclaggio   e    del
          finanziamento del terrorismo, per  come  individuati  dalla
          Commissione europea nell'esercizio dei poteri di  cui  agli
          articoli 9 e 64 della direttiva; 
                cc) personale: i dipendenti  e  coloro  che  comunque
          operano  sulla  base  di  rapporti   che   ne   determinano
          l'inserimento nell'organizzazione del  soggetto  obbligato,
          anche in forma diversa dal rapporto di lavoro  subordinato,
          ivi compresi i consulenti finanziari abilitati  all'offerta
          fuori sede di cui all'articolo 31, comma 2, del TUF nonche'
          i    produttori    diretti    e    i    soggetti    addetti
          all'intermediazione  di  cui  all'articolo  109,  comma  2,
          lettere c) ed e), CAP; 
                dd) persone politicamente esposte: le persone fisiche
          che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno
          importanti cariche pubbliche, nonche' i  loro  familiari  e
          coloro  che   con   i   predetti   soggetti   intrattengono
          notoriamente stretti legami, come di seguito elencate: 
                  1)  sono  persone  fisiche  che  occupano  o  hanno
          occupato importanti cariche pubbliche coloro che  ricoprono
          o hanno ricoperto la carica di: 
                    1.1 Presidente della Repubblica,  Presidente  del
          Consiglio,  Ministro,  Vice-Ministro   e   Sottosegretario,
          Presidente di  Regione,  assessore  regionale,  Sindaco  di
          capoluogo di provincia o citta' metropolitana,  Sindaco  di
          comune con popolazione  non  inferiore  a  15.000  abitanti
          nonche' cariche analoghe in Stati esteri; 
                    1.2  deputato,  senatore,  parlamentare  europeo,
          consigliere regionale nonche'  cariche  analoghe  in  Stati
          esteri; 
                    1.3 membro degli  organi  direttivi  centrali  di
          partiti politici; 
                    1.4   giudice   della    Corte    Costituzionale,
          magistrato della Corte di  Cassazione  o  della  Corte  dei
          conti,  consigliere  di  Stato  e  altri   componenti   del
          Consiglio  di  Giustizia  Amministrativa  per  la   Regione
          siciliana nonche' cariche analoghe in Stati esteri; 
                    1.5 membro degli organi  direttivi  delle  banche
          centrali e delle autorita' indipendenti; 
                    1.6  ambasciatore,  incaricato  d'affari   ovvero
          cariche equivalenti in Stati  esteri,  ufficiale  di  grado
          apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati
          esteri; 
                    1.7 componente degli organi  di  amministrazione,
          direzione o  controllo  delle  imprese  controllate,  anche
          indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato  estero
          ovvero partecipate, in  misura  prevalente  o  totalitaria,
          dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia  e  citta'
          metropolitane e da comuni con popolazione  complessivamente
          non inferiore a 15.000 abitanti; 
                    1.8  direttore  generale  di  ASL  e  di  azienda
          ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria  e  degli
          altri enti del servizio sanitario nazionale; 
                    1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo
          di gestione o soggetto svolgenti  funzioni  equivalenti  in
          organizzazioni internazionali; 
                  2) sono familiari di persone politicamente esposte:
          i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile
          o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla  persona
          politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonche'  le
          persone legate ai figli in unione civile  o  convivenza  di
          fatto o istituti assimilabili; 
                  3)  sono  soggetti   con   i   quali   le   persone
          politicamente esposte  intrattengono  notoriamente  stretti
          legami: 
                    3.1 le persone fisiche che, ai sensi del presente
          decreto    detengono,    congiuntamente    alla     persona
          politicamente esposta, la  titolarita'  effettiva  di  enti
          giuridici, trust e istituti  giuridici  affini  ovvero  che
          intrattengono con la persona politicamente esposta  stretti
          rapporti d'affari; 
                    3.2  le  persone  fisiche  che   detengono   solo
          formalmente  il   controllo   totalitario   di   un'entita'
          notoriamente  costituita,  di  fatto,  nell'interesse  e  a
          beneficio di una persona politicamente esposta; 
                ee) prestatori  di  servizi  relativi  a  societa'  e
          trust: ogni persona  fisica  o  giuridica  che  fornisce  a
          terzi, a titolo professionale, uno dei seguenti servizi: 
                  1) costituire societa' o altre persone giuridiche; 
                  2)  occupare  la  funzione  di   dirigente   o   di
          amministratore di una societa', di socio di un'associazione
          o una funzione  analoga  nei  confronti  di  altre  persone
          giuridiche o provvedere affinche' un'altra  persona  occupi
          tale funzione; 
                  3)  fornire   una   sede   legale,   un   indirizzo
          commerciale,  amministrativo  o  postale  e  altri  servizi
          connessi a una societa', un'associazione o qualsiasi  altra
          entita' giuridica; 
                  4) svolgere la funzione di fiduciario in  un  trust
          espresso o in un istituto  giuridico  affine  o  provvedere
          affinche' un'altra persona occupi tale funzione; 
                  5) esercitare il ruolo  d'azionista  per  conto  di
          un'altra persona o provvedere  affinche'  un'altra  persona
          svolga tale funzione, purche' non si tratti di una societa'
          ammessa alla  quotazione  su  un  mercato  regolamentato  e
          sottoposta a obblighi di comunicazione  conformemente  alla
          normativa dell'Unione  europea  o  a  norme  internazionali
          equivalenti; 
                ff) (abrogata); 
                ff-bis) (abrogata); 
                gg)  prestazione   professionale:   una   prestazione
          intellettuale o commerciale resa in favore del  cliente,  a
          seguito del conferimento di un  incarico,  della  quale  si
          presume che abbia una certa durata; 
                hh)  Pubbliche  amministrazioni:  le  amministrazioni
          pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, gli enti  pubblici  nazionali,  le  societa'
          partecipate dalle amministrazioni pubbliche  e  dalle  loro
          controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile,
          limitatamente alla loro  attivita'  di  pubblico  interesse
          disciplinata dal diritto nazionale  o  dall'Unione  europea
          nonche' i soggetti preposti alla  riscossione  dei  tributi
          nell'ambito della fiscalita' nazionale o locale, quale  che
          ne sia la forma giuridica; 
                ii) punto di contatto  centrale:  il  soggetto  o  la
          struttura,  stabilito  nel  territorio  della   Repubblica,
          designato  dagli  istituti  di  moneta  elettronica,  quali
          definiti all'articolo 2, primo paragrafo, punto  3),  della
          direttiva 2009/110/CE,  o  dai  prestatori  di  servizi  di
          pagamento, quali definiti all'articolo 4, punto 11),  della
          direttiva 2015/2366/CE, con sede legale  e  amministrazione
          centrale  in  altro  Stato  membro,  che   operano,   senza
          succursale, sul territorio  nazionale  tramite  i  soggetti
          convenzionati e gli agenti di cui alla lettera nn); 
                ll) rapporto continuativo:  un  rapporto  di  durata,
          rientrante nell'esercizio dell'attivita' di istituto svolta
          dai soggetti obbligati; 
                mm) risorse economiche:  le  attivita'  di  qualsiasi
          tipo, materiali o immateriali e i beni mobili  o  immobili,
          ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i  frutti,  che
          non  sono  fondi  ma  che  possono  essere  utilizzate  per
          ottenere fondi,  beni  o  servizi,  possedute,  detenute  o
          controllate,    anche    parzialmente,    direttamente    o
          indirettamente, ovvero  per  interposta  persona  fisica  o
          giuridica, da parte di soggetti designati, ovvero da  parte
          di persone fisiche o giuridiche che agiscono  per  conto  o
          sotto la direzione di questi ultimi; 
              mm-bis) servizi  per  le  cripto-attivita':  i  servizi
          quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 16),  del
          regolamento (UE) 2023/1114; 
                nn) soggetti convenzionati e  agenti:  gli  operatori
          convenzionati  ovvero  gli  agenti,  comunque   denominati,
          diversi dagli  agenti  in  attivita'  finanziaria  iscritti
          nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, commi  2  e  6,
          TUB, di cui i prestatori di  servizi  di  pagamento  e  gli
          istituti emittenti moneta elettronica, ivi compresi  quelli
          aventi sede legale  e  amministrazione  centrale  in  altro
          Stato membro, si avvalgono per  l'esercizio  della  propria
          attivita' sul territorio della Repubblica italiana; 
                oo)  soggetti  designati:  le  persone  fisiche,   le
          persone giuridiche, i gruppi e le  entita'  designati  come
          destinatari del congelamento  sulla  base  dei  regolamenti
          comunitari e della normativa nazionale; 
                pp)  titolare  effettivo:  la  persona  fisica  o  le
          persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse  della
          quale  o  delle  quali,  in  ultima  istanza,  il  rapporto
          continuativo e' istaurato, la prestazione professionale  e'
          resa o l'operazione e' eseguita; 
                qq) (abrogata); 
                qq-bis)   indirizzo   auto-ospitato:   un   indirizzo
          auto-ospitato quale definito all'articolo 3, punto 20), del
          regolamento (UE) 2023/1113 del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 31 maggio 2023. 
              3. Con specifico riferimento alle disposizioni  di  cui
          al Titolo IV del presente decreto, s'intendono per: 
                a)  attivita'  di  gioco:  l'attivita'   svolta,   su
          concessione dell'Agenzia dogane e monopoli  dai  prestatori
          di servizi di gioco, ad esclusione dei  giochi  numerici  a
          quota fissa e a totalizzatore, delle lotterie ad estrazione
          istantanea e differita e dei concorsi  pronostici  su  base
          sportiva ed ippica; 
                b) cliente:  il  soggetto  che  richiede,  presso  un
          prestatore di servizi di gioco, un'operazione di gioco; 
                c) concessionario di gioco: la persona  giuridica  di
          diritto pubblico o  privato  che  offre,  per  conto  dello
          Stato, servizi di gioco; 
                d) conto di gioco: il conto,  intestato  al  cliente,
          aperto attraverso un concessionario di  gioco  autorizzato,
          sul quale sono registrate le operazioni di gioco effettuate
          su canale a distanza nonche' le attivita' di ricarica  e  i
          prelievi; 
                e)  contratto  di  conto  di  gioco:   il   contratto
          stipulato tra il cliente e il concessionario di  gioco  per
          l'apertura del  conto  di  gioco  e  alla  cui  stipula  e'
          subordinata la partecipazione a distanza al gioco; 
                f) distributori: le  imprese  private  che,  su  base
          convenzionale, svolgono  per  conto  dei  concessionari  la
          gestione di qualsiasi attivita' di gioco; 
                g) esercenti: titolari degli esercizi pubblici in cui
          viene svolta l'attivita' di gioco; 
                h)  operazione  di  gioco:   un'operazione   atta   a
          consentire,   attraverso   i   canali    autorizzati,    la
          partecipazione   a   uno   dei   giochi   del   portafoglio
          dell'Agenzia delle dogane e  dei  monopoli,  a  fronte  del
          corrispettivo di una posta di gioco in denaro; 
                i)    videolottery    (VLT):     l'apparecchio     da
          intrattenimento, di cui all'articolo 110, comma  6  lettera
          b), TULPS, terminale di un sistema di  gioco  complesso  la
          cui architettura e' allocata presso il concessionario.». 
              «Art. 3 (Soggetti obbligati). - 1. Le  disposizioni  di
          cui al presente decreto  si  applicano  alle  categorie  di
          soggetti individuati  nel  presente  articolo,  siano  esse
          persone fisiche ovvero persone giuridiche. 
              2. Rientrano nella categoria degli intermediari bancari
          e finanziari: 
                a) le banche; 
                b) Poste italiane S.p.a.; 
                c) gli istituti di moneta elettronica  come  definiti
          dall'articolo 1, comma 2, lettera h-bis), TUB (IMEL); 
                d)  gli   istituti   di   pagamento   come   definiti
          dall'articolo 1, comma 2, lettera h-sexies),TUB (IP); 
                e) le societa'  di  intermediazione  mobiliare,  come
          definite dall'articolo 1, comma 1, lettera e), TUF (SIM); 
                f)  le  societa'  di  gestione  del  risparmio,  come
          definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o), TUF (SGR); 
                g) le societa' di investimento a capitale  variabile,
          come definite dall'articolo 1, comma  1,  lettera  i),  TUF
          (SICAV); 
                h) le societa'  di  investimento  a  capitale  fisso,
          mobiliare e immobiliare,  come  definite  dall'articolo  1,
          comma 1, lettera i-bis), TUF (SICAF); 
                i) gli agenti di cambio di cui all'articolo 201 TUF; 
                l)  gli  intermediari  iscritti  nell'albo   previsto
          dall'articolo 106 TUB; 
                m) Cassa depositi e prestiti S.p.a.; 
                n) le imprese di assicurazione, che operano nei  rami
          di cui all'articolo 2, comma 1, CAP; 
                o) gli intermediari assicurativi di cui  all'articolo
          109, comma 2, lettere a), b) e d),  CAP,  che  operano  nei
          rami di attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, CAP; 
                p)  i  soggetti  eroganti  micro-credito,  ai   sensi
          dell'articolo 111 TUB; 
                q) i confidi e gli altri soggetti di cui all'articolo
          112 TUB; 
                r); 
                s) le societa' fiduciarie iscritte nell'albo previsto
          ai sensi dell'articolo 106 TUB; 
                t) le succursali insediate di intermediari bancari  e
          finanziari di cui al presente comma, aventi sede  legale  e
          amministrazione centrale in un altro Stato membro o in  uno
          Stato terzo; 
                u) gli intermediari bancari e finanziari  di  cui  al
          presente  comma  aventi  sede  legale   e   amministrazione
          centrale  in  un  altro  Stato  membro,   stabiliti   senza
          succursale sul territorio della Repubblica italiana; 
                v) i consulenti finanziari di cui all'articolo 18-bis
          TUF  e  le  societa'  di  consulenza  finanziaria  di   cui
          all'articolo 18-ter TUF; 
              v-bis) i prestatori di servizi per le  cripto-attivita'
          come definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto  15),  del
          regolamento (UE)  2023/1114,  autorizzati  in  Italia  alla
          prestazione di tali servizi, ad eccezione del  servizio  di
          consulenza sulle cripto-attivita'. 
              2-bis.  Nelle  operazioni   di   cartolarizzazione   di
          crediti, gli intermediari bancari e finanziari  di  cui  al
          comma 2, incaricati della riscossione dei  crediti  ceduti,
          dei servizi di cassa e di pagamento e  delle  verifiche  di
          conformita' provvedono all'adempimento  degli  obblighi  di
          cui al presente decreto anche nei  confronti  dei  debitori
          ceduti alle societa' per la cartolarizzazione  dei  crediti
          nonche' dei sottoscrittori dei titoli emessi dalle medesime
          societa'. 
              3.  Rientrano  nella  categoria  di   altri   operatori
          finanziari: 
                a) le societa' fiduciarie, diverse da quelle iscritte
          nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB,  di  cui
          alla legge 23 novembre 1939, n. 1966; 
                b)  i  mediatori   creditizi   iscritti   nell'elenco
          previsto dall'articolo 128-sexies TUB; 
                c)  gli  agenti  in  attivita'  finanziaria  iscritti
          nell'elenco previsto dall'articolo 128-quater, commi 2 e 6,
          TUB; 
                d)  i  soggetti  che   esercitano   professionalmente
          l'attivita'   di   cambio   valuta,    consistente    nella
          negoziazione a pronti di  mezzi  di  pagamento  in  valuta,
          iscritti in  un  apposito  registro  tenuto  dall'Organismo
          previsto dall'articolo 128-undecies TUB. 
              4.  Rientrano  nella  categoria   dei   professionisti,
          nell'esercizio  della  professione  in  forma  individuale,
          associata o societaria: 
                a)  i  soggetti  iscritti   nell'albo   dei   dottori
          commercialisti e degli esperti contabili  e  nell'albo  dei
          consulenti del lavoro; 
                b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da
          periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera
          professionale, anche nei confronti dei propri  associati  o
          iscritti, attivita' in materia di contabilita'  e  tributi,
          ivi compresi associazioni di categoria  di  imprenditori  e
          commercianti, CAF e patronati; 
                c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto
          dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura
          finanziaria o  immobiliare  e  quando  assistono  i  propri
          clienti nella  predisposizione  o  nella  realizzazione  di
          operazioni riguardanti: 
                  1) il trasferimento a qualsiasi titolo  di  diritti
          reali su beni immobili o attivita' economiche; 
                  2) la gestione di denaro,  strumenti  finanziari  o
          altri beni; 
                  3) l'apertura  o  la  gestione  di  conti  bancari,
          libretti di deposito e conti di titoli; 
                  4) l'organizzazione degli  apporti  necessari  alla
          costituzione,  alla  gestione  o   all'amministrazione   di
          societa'; 
                  5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione
          di societa', enti, trust o soggetti giuridici analoghi; 
                d) i revisori  legali  e  le  societa'  di  revisione
          legale  con  incarichi  di  revisione  legale  su  enti  di
          interesse  pubblico  o  su   enti   sottoposti   a   regimi
          intermedio; 
                e) i revisori legali e le societa' di revisione senza
          incarichi di revisione su enti di interesse pubblico  o  su
          enti sottoposti a regimi intermedio. 
              5. Rientrano nella categoria  di  altri  operatori  non
          finanziari: 
                a) ; 
                b) i soggetti che esercitano attivita'  di  commercio
          di cose antiche, i soggetti che esercitano il commercio  di
          opere d'arte o che agiscono in qualita' di intermediari nel
          commercio delle medesime opere, anche quando tale attivita'
          e' effettuata da gallerie  d'arte  o  case  d'asta  di  cui
          all'articolo 115 TULPS qualora il  valore  dell'operazione,
          anche se frazionata o di operazioni collegate  sia  pari  o
          superiore a 10.000 euro; 
                c) i soggetti  che  conservano  o  commerciano  opere
          d'arte ovvero che agiscono da  intermediari  nel  commercio
          delle  stesse,  qualora  tale   attivita'   e'   effettuata
          all'interno di porti franchi e il  valore  dell'operazione,
          anche se frazionata, o di operazioni collegate sia  pari  o
          superiore a 10.000 euro; 
                d) gli operatori professionali in  oro  di  cui  alla
          legge 17 gennaio 2000, n. 7; 
                e) gli agenti in affari  che  svolgono  attivita'  in
          mediazione  immobiliare  in  presenza  dell'iscrizione   al
          Registro delle imprese, ai sensi  della  legge  3  febbraio
          1989,  n.  39,  anche  quando  agiscono  in   qualita'   di
          intermediari nella locazione di un bene immobile e, in  tal
          caso, limitatamente alle sole operazioni per  le  quali  il
          canone mensile e' pari o superiore a 10.000 euro; 
                f) i soggetti che esercitano l'attivita' di  custodia
          e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo
          di guardie particolari giurate, in presenza  della  licenza
          di cui all'articolo 134 TULPS; 
                g) i soggetti che esercitano attivita' di  mediazione
          civile, ai sensi dell'articolo 60  della  legge  18  giugno
          2009, n. 69; 
                h) i soggetti  che  svolgono  attivita'  di  recupero
          stragiudiziale dei crediti per conto di terzi, in  presenza
          della  licenza  di  cui  all'articolo  115   TULPS,   fuori
          dall'ipotesi di cui all'articolo 128-quaterdecies TUB; 
                i) (abrogata); 
                i-bis) (abrogata). 
              6. Rientrano nella categoria di prestatori  di  servizi
          di gioco: 
                a) gli  operatori  di  gioco  on  line  che  offrono,
          attraverso la rete internet e altre reti telematiche  o  di
          telecomunicazione,  giochi,  con  vincite  in  denaro,   su
          concessione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; 
                b) gli operatori di gioco su rete fisica che offrono,
          anche attraverso distributori  ed  esercenti,  a  qualsiasi
          titolo contrattualizzati, giochi, con vincite in denaro, su
          concessione dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli; 
                c) i  soggetti  che  gestiscono  case  da  gioco,  in
          presenza  delle  autorizzazioni  concesse  dalle  leggi  in
          vigore e del requisito di cui all'articolo 5, comma 3,  del
          decreto-legge 30 dicembre 1997,  n.  457,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. 
              6-bis. Rientrano tra i soggetti obbligati i  prestatori
          di servizi relativi a societa' e trust di cui  all'articolo
          1, comma 2, lettera  ee),  del  presente  decreto,  la  cui
          attivita' e' riservata ad operatori soggetti  a  regimi  di
          licenza o registrazione nazionale. 
              7. Le  disposizioni  di  cui  al  presente  decreto  si
          applicano anche alle succursali  insediate  nel  territorio
          della Repubblica italiana dei soggetti obbligati di cui  ai
          commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, aventi sede legale
          e amministrazione centrale in uno Stato estero. 
              8. Alle societa' di gestione  accentrata  di  strumenti
          finanziari,  alle  societa'   di   gestione   dei   mercati
          regolamentati di strumenti finanziari  e  ai  soggetti  che
          gestiscono  strutture  per  la  negoziazione  di  strumenti
          finanziari  e  di  fondi  interbancari,  alle  societa'  di
          gestione dei servizi di liquidazione  delle  operazioni  su
          strumenti  finanziari  e  alle  societa'  di  gestione  dei
          sistemi di compensazione e  garanzia  delle  operazioni  in
          strumenti  finanziari  si  applicano  le  disposizioni  del
          presente decreto in materia di segnalazione  di  operazioni
          sospette e comunicazioni oggettive. 
              9. I soggetti obbligati assicurano che  il  trattamento
          dei dati acquisiti nell'adempimento degli obblighi  di  cui
          al presente decreto avvenga, per i  soli  scopi  e  per  le
          attivita'  da  esso   previsti   e   nel   rispetto   delle
          prescrizioni e  delle  garanzie  stabilite  dal  Codice  in
          materia di protezione dei dati personali. 
              9-bis. I soggetti obbligati assicurano che  le  proprie
          succursali stabilite in altro Stato  membro  rispettino  le
          disposizioni  nazionali  di  recepimento  della   normativa
          europea in materia di prevenzione del  sistema  finanziario
          per fini di riciclaggio e di finanziamento  del  terrorismo
          in vigore nel medesimo Stato membro.». 
              «Art. 9 (Nucleo speciale  di  polizia  valutaria  della
          Guardia di finanza e Direzione investigativa antimafia).  -
          1. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di
          finanza, nel quadro degli obiettivi e priorita' strategiche
          individuati annualmente dal Ministro dell'economia e  delle
          finanze   con   la   Direttiva   generale   per    l'azione
          amministrativa  e   la   gestione,   esegue   i   controlli
          sull'osservanza  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
          decreto da parte dei soggetti obbligati non vigilati  dalle
          Autorita' di vigilanza di  settore  nonche'  gli  ulteriori
          controlli effettuati, in collaborazione con la UIF  che  ne
          richieda  l'intervento  a  supporto  dell'esercizio   delle
          funzioni di propria competenza. 
              2. Al fine  di  garantire  economicita'  ed  efficienza
          dell'azione  di   prevenzione   del   riciclaggio   e   del
          finanziamento del terrorismo, il Nucleo speciale di polizia
          valutaria della Guardia di finanza  puo'  eseguire,  previa
          intesa  con  le   autorita'   di   vigilanza   di   settore
          rispettivamente  competenti,  i  controlli   sui   seguenti
          soggetti: 
                a)  istituti  di  pagamento,   istituti   di   moneta
          elettronica e relative succursali; 
                b) punti di contatto centrale di cui all'articolo  1,
          comma 2, lettera ii); 
                c) societa' fiduciarie e intermediari di cui all'albo
          previsto dall'articolo 106 TUB; 
                d)   soggetti   eroganti   micro-credito   ai   sensi
          dell'articolo 111 TUB e i confidi e gli altri  soggetti  di
          cui all'articolo 112 TUB; 
                e)  succursali   insediate   sul   territorio   della
          Repubblica  di  intermediari  bancari  e  finanziari  e  di
          imprese assicurative aventi sede legale  e  amministrazione
          centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo; 
                f) intermediari assicurativi di cui all'articolo 109,
          comma 2, lettere a), b) e d), CAP, che operano nei rami  di
          attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, CAP; 
                f-bis) prestatori di servizi per le  cripto-attivita'
          di cui all'articolo 3, comma 2, lettera v-bis); 
                g) revisori legali e societa' di revisione legale con
          incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico
          o su enti sottoposti a regimi intermedio; 
                h) soggetti che esercitano l'attivita' di custodia  e
          trasporto di denaro contante e di titoli o valori  a  mezzo
          di guardie particolari giurate, in presenza  della  licenza
          di cui all'articolo  134  TULPS,  salve  le  competenze  in
          materia di pubblica sicurezza attribuite dal medesimo Testo
          Unico. 
              3.  Il  Nucleo  speciale  di  polizia  valutaria  della
          Guardia di finanza definisce la  frequenza  e  l'intensita'
          dei controlli e delle ispezioni in funzione del profilo  di
          rischio, della  natura  e  delle  dimensioni  dei  soggetti
          obbligati e dei  rischi  nazionali  e  transfrontalieri  di
          riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. 
              4. Per le finalita' di cui  al  presente  articolo,  il
          Nucleo speciale  di  polizia  valutaria  della  Guardia  di
          finanza: 
                a) effettua ispezioni e controlli anche con i  poteri
          attribuiti al Corpo dalla normativa valutaria.  I  medesimi
          poteri sono attribuiti ai militari appartenenti ai  reparti
          della Guardia di finanza ai quali  il  Nucleo  speciale  di
          polizia valutaria delega le ispezioni e i controlli; 
                a-bis) acquisisce, anche attraverso le ispezioni e  i
          controlli di cui ai commi 1 e 2, dati e informazioni presso
          i soggetti obbligati; 
                b) con i medesimi poteri  di  cui  alla  lettera  a),
          svolge gli approfondimenti investigativi delle informazioni
          ricevute ai sensi dell'articolo 13 e delle segnalazioni  di
          operazioni  sospette   trasmesse   dalla   UIF   ai   sensi
          dell'articolo 40. 
              5. Ferme restando le competenze del Nucleo speciale  di
          polizia valutaria di cui al comma 4, la Guardia di finanza: 
                a) accerta e contesta, con le modalita' e nei termini
          di  cui  alla  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  ovvero
          trasmette  alle  autorita'  di  vigilanza  di  settore   le
          violazioni  degli  obblighi  di  cui  al  presente  decreto
          riscontrate nell'esercizio dei suoi poteri di controllo; 
                b) espleta  le  funzioni  e  i  poteri  di  controllo
          sull'osservanza  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
          decreto da parte dei soggetti convenzionati e agenti di cui
          all'articolo 1, comma 2, lettera nn), nonche' da parte  dei
          distributori ed esercenti di gioco, ivi compresi quelli  di
          prestatori  di  servizi  di  gioco  con   sede   legale   e
          amministrazione centrale in altro  Stato  comunitario,  che
          operano sul territorio della Repubblica italiana. 
              6.  Per  l'esercizio  delle  attribuzioni  di  cui   al
          presente articolo, il Nucleo speciale di polizia  valutaria
          ha accesso: 
                a) ai  dati  contenuti  nella  sezione  dell'anagrafe
          tributaria di cui all'articolo 7, commi 6 e 11 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  605,
          come   modificato   dall'articolo   37,   comma   4,    del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
                b)  alle  informazioni  sul  titolare  effettivo   di
          persone giuridiche e trust espressi, contenute in  apposita
          sezione del registro delle imprese, ai sensi  dell'articolo
          21 del presente decreto; 
                b-bis)  ai  dati  e   alle   informazioni   contenute
          nell'anagrafe immobiliare integrata di cui all'articolo  19
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
              7.  La  Direzione  investigativa  antimafia  accerta  e
          contesta, con le modalita' e nei termini di cui alla  legge
          24 novembre 1981, n. 689, ovvero trasmette  alle  autorita'
          di vigilanza di settore, le violazioni  degli  obblighi  di
          cui al presente decreto  riscontrate  nell'esercizio  delle
          sue   attribuzioni   ed   effettua   gli    approfondimenti
          investigativi,  attinenti  alla  criminalita'  organizzata,
          delle informazioni ricevute ai  sensi  dell'articolo  13  e
          delle segnalazioni di operazioni sospette  trasmesse  dalla
          UIF ai sensi  dell'articolo  40.  Restano  applicabili,  in
          quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 1,
          comma 4,  e  1-bis,  commi  1  e  4,  del  decreto-legge  6
          settembre 1982,  n.  629,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726. 
              8. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui  al  comma
          7, la Direzione investigativa antimafia ha accesso: 
                a) ai  dati  contenuti  nella  sezione  dell'anagrafe
          tributaria di cui all'articolo 7, commi 7 e 11, del decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  605,
          come   modificato   dall'articolo   37,   comma   4,    del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
                b)  alle  informazioni  sul  titolare  effettivo   di
          persone giuridiche e trusts espressi, contenute in apposita
          sezione del registro delle imprese, ai sensi  dell'articolo
          21 del presente decreto; 
                b-bis)  ai  dati  e   alle   informazioni   contenute
          nell'anagrafe immobiliare integrata di cui all'articolo  19
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
              9. I dati e le informazioni acquisite nell'ambito delle
          attivita'  svolte  ai  sensi  del  presente  articolo  sono
          utilizzabili ai fini fiscali, secondo le disposizioni e  le
          attribuzioni vigenti.». 
              «Art. 17  (Disposizioni  generali).  -  1.  I  soggetti
          obbligati procedono all'adeguata verifica del cliente e del
          titolare effettivo  con  riferimento  ai  rapporti  e  alle
          operazioni   inerenti   allo   svolgimento   dell'attivita'
          istituzionale o professionale: 
                a) in occasione  dell'instaurazione  di  un  rapporto
          continuativo   o   del   conferimento   dell'incarico   per
          l'esecuzione di una prestazione professionale; 
                b)  in  occasione  dell'esecuzione  di  un'operazione
          occasionale,  disposta  dal  cliente,   che   comporti   la
          trasmissione o la movimentazione di mezzi di  pagamento  di
          importo pari o superiore a 15.000  euro,  indipendentemente
          dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con
          piu'  operazioni  che  appaiono  collegate  per  realizzare
          un'operazione  frazionata  ovvero  che   consista   in   un
          trasferimento di fondi o di cripto-attivita', come definito
          dall'articolo 3, punti  9)  e  10),  del  regolamento  (UE)
          2023/1113 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  31
          maggio 2023, superiore a mille euro; 
                c) con riferimento ai prestatori di servizi di  gioco
          di  cui  all'articolo  3,  comma  6),  in   occasione   del
          compimento  di  operazioni  di  gioco,  anche  secondo   le
          disposizioni dettate dal Titolo IV del presente decreto. 
              2.  I  soggetti  obbligati  procedono,  in  ogni  caso,
          all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo: 
                a)  quando  vi  e'  sospetto  di  riciclaggio  o   di
          finanziamento   del   terrorismo,   indipendentemente    da
          qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; 
                b)  quando  vi  sono  dubbi   sulla   veridicita'   o
          sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai  fini
          dell'identificazione. 
              3. I soggetti obbligati  adottano  misure  di  adeguata
          verifica  della  clientela  proporzionali  all'entita'  dei
          rischi di riciclaggio e di finanziamento del  terrorismo  e
          dimostrano alle autorita' di cui all'articolo 21, comma  2,
          lettera a), e agli organismi di autoregolamentazione che le
          misure adottate sono adeguate al rischio rilevato e  basate
          su informazioni  aggiornate,  ai  sensi  dell'articolo  18,
          comma 1, lettera d). Nel graduare l'entita' delle misure  i
          soggetti obbligati tengono conto, quanto meno, dei seguenti
          criteri generali: 
                a) con riferimento al cliente: 
                  1) la natura giuridica; 
                  2) la prevalente attivita' svolta; 
                  3)  il  comportamento   tenuto   al   momento   del
          compimento   dell'operazione   o   dell'instaurazione   del
          rapporto continuativo o della prestazione professionale; 
                  4)  l'area  geografica  di  residenza  o  sede  del
          cliente o della controparte; 
                b)   con   riferimento    all'operazione,    rapporto
          continuativo o prestazione professionale: 
                  1)   la   tipologia    dell'operazione,    rapporto
          continuativo o prestazione professionale posti in essere; 
                  2) le  modalita'  di  svolgimento  dell'operazione,
          rapporto continuativo o prestazione professionale; 
                  3) l'ammontare dell'operazione; 
                  4) la frequenza e il volume delle operazioni  e  la
          durata  del  rapporto  continuativo  o  della   prestazione
          professionale; 
                  5) la ragionevolezza dell'operazione, del  rapporto
          continuativo o della prestazione professionale, in rapporto
          all'attivita'  svolta  dal  cliente  e  all'entita'   delle
          risorse economiche nella sua disponibilita'; 
                  6) l'area geografica di destinazione del prodotto e
          l'oggetto  dell'operazione,  del  rapporto  continuativo  o
          della prestazione professionale. 
              4. I soggetti obbligati adempiono alle disposizioni  di
          cui al  presente  capo  nei  confronti  dei  nuovi  clienti
          nonche' dei  clienti  gia'  acquisiti,  rispetto  ai  quali
          l'adeguata verifica si renda  opportuna  in  considerazione
          del  mutato  livello  di  rischio  di  riciclaggio   o   di
          finanziamento del terrorismo associato al cliente. In  caso
          di clienti gia' acquisiti, i soggetti  obbligati  adempiono
          alle predette disposizioni in  occasione  dell'assolvimento
          degli obblighi prescritti dalla  direttiva  2011/16/UE  del
          Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione
          amministrativa  nel  settore  fiscale  e  che   abroga   la
          direttiva 77/799/CEE e dalla pertinente normativa nazionale
          di recepimento in materia  di  cooperazione  amministrativa
          nel settore fiscale. 
              5. Gli obblighi di adeguata  verifica  della  clientela
          sono osservati altresi' nei casi  in  cui  le  banche,  gli
          istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e
          Poste Italiane S.p.A. agiscono da tramite o siano  comunque
          parte nel trasferimento di  denaro  contante  o  titoli  al
          portatore, in euro o valuta estera, effettuato a  qualsiasi
          titolo tra soggetti diversi,  di  importo  complessivamente
          pari o superiore a 15.000 euro. 
              6.  Nella  prestazione  di  servizi  di   pagamento   e
          nell'emissione  e  distribuzione  di   moneta   elettronica
          effettuate tramite agenti in attivita' finanziaria  di  cui
          all'articolo  3,  comma  3,  lettera  c),  ovvero   tramite
          soggetti convenzionati e  agenti  di  cui  all'articolo  1,
          comma 2, lettera nn), le banche, Poste  italiane  Spa,  gli
          istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica,
          ivi compresi quelli aventi sede  centrale  in  altro  Stato
          membro, nonche' le succursali di questi  ultimi,  osservano
          gli obblighi di adeguata verifica della  clientela  per  le
          operazioni occasionali di qualsiasi importo;  nel  servizio
          di prelievo di contante, l'osservanza di tali  obblighi  e'
          dovuta per le operazioni occasionali che superino l'importo
          complessivo di 250 euro al  giorno.  Nei  casi  in  cui  la
          prestazione  di  servizi  di  cui  al  presente  comma  sia
          effettuata tramite soggetti convenzionati e agenti  di  cui
          all'articolo 1, comma 2,  lettera  nn),  restano  ferme  le
          disposizioni di cui all'articolo 44, comma 3. 
              7. Gli obblighi di adeguata  verifica  della  clientela
          non   si   osservano   in   relazione   allo    svolgimento
          dell'attivita' di mera redazione e trasmissione  ovvero  di
          sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi
          fiscali e degli adempimenti in materia  di  amministrazione
          del personale di cui all'articolo 2, comma 1,  della  legge
          11 gennaio 1979, n. 12.». 
              «Art. 24  (Obblighi  di  adeguata  verifica  rafforzata
          della clientela). - 1. I soggetti obbligati in presenza  di
          un elevato rischio di riciclaggio o  di  finanziamento  del
          terrorismo applicano misure rafforzate di adeguata verifica
          della clientela. 
              2. Nell'applicazione di misure rafforzate  di  adeguata
          verifica della  clientela,  i  soggetti  obbligati  tengono
          conto, almeno dei seguenti fattori: 
                a) fattori di rischio relativi al cliente quali: 
                  1)    rapporti    continuativi    o     prestazioni
          professionali instaurati  ovvero  eseguiti  in  circostanze
          anomale; 
                  2)  clienti  residenti  o  aventi  sede   in   aree
          geografiche ad alto rischio secondo i criteri di  cui  alla
          lettera c); 
                  3)  strutture   qualificabili   come   veicoli   di
          interposizione patrimoniale; 
                  4) societa' che hanno emesso azioni al portatore  o
          siano partecipate da fiduciari; 
                  5) tipo di attivita' economiche  caratterizzate  da
          elevato utilizzo di contante; 
                  6)  assetto  proprietario  della  societa'  cliente
          anomalo  o  eccessivamente   complesso   data   la   natura
          dell'attivita' svolta; 
                b) fattori di rischio relativi a  prodotti,  servizi,
          operazioni o canali di distribuzione quali: 
                  1)   servizi    con    un    elevato    grado    di
          personalizzazione, offerti a una  clientela  dotata  di  un
          patrimonio di rilevante ammontare; 
                  2) prodotti od operazioni che  potrebbero  favorire
          l'anonimato; 
                  3) rapporti continuativi, prestazioni professionali
          od operazioni occasionali  a  distanza,  non  assistiti  da
          procedure   di   identificazione   elettronica   sicure   e
          regolamentate    ovvero    autorizzate    o    riconosciute
          dall'Agenzia per l'Italia digitale; 
                  4) pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente
          collegamento con il cliente o con la sua attivita'; 
                  5)  prodotti  e  pratiche  commerciali   di   nuova
          generazione,   compresi   i   meccanismi   innovativi    di
          distribuzione  e  l'uso  di  tecnologie  innovative  o   in
          evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti; 
                  5-bis)  operazioni  relative  a   petrolio,   armi,
          metalli preziosi, prodotti del tabacco, manufatti culturali
          e altri beni mobili di  importanza  archeologica,  storica,
          culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonche'
          avorio e specie protette; 
                c)  fattori  di  rischio  geografici   quali   quelli
          relativi a: 
                  1) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili
          e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti
          pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti
          di efficaci presidi di prevenzione del  riciclaggio  e  del
          finanziamento    del    terrorismo    coerenti    con    le
          raccomandazioni del GAFI; 
                  2) Paesi terzi che fonti autorevoli e  indipendenti
          valutano essere caratterizzati da  un  elevato  livello  di
          corruzione o di permeabilita' ad altre attivita' criminose; 
                  3) Paesi soggetti  a  sanzioni,  embargo  o  misure
          analoghe  emanate  dai  competenti  organismi  nazionali  e
          internazionali; 
                  4) Paesi  che  finanziano  o  sostengono  attivita'
          terroristiche   o   nei   quali   operano    organizzazioni
          terroristiche. 
              3. Ai fini dell'applicazione di  obblighi  di  adeguata
          verifica rafforzata della clientela  i  soggetti  obbligati
          esaminano contesto e finalita' di operazioni caratterizzate
          da importi insolitamente elevati ovvero rispetto alle quali
          sussistono dubbi circa la finalita' cui le  medesime  sono,
          in concreto, preordinate e, in  ogni  caso,  rafforzano  il
          grado e la natura delle verifiche atte a determinare se  le
          operazioni siano sospette. 
              4. Le autorita' di vigilanza di settore, nell'esercizio
          delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1,  lettera
          a), e gli organismi di autoregolamentazione, in conformita'
          delle regole tecniche di  cui  all'articolo  11,  comma  2,
          possono  individuare  ulteriori  fattori  di   rischio   da
          prendere  in  considerazione  al  fine   di   integrare   o
          modificare l'elenco di cui al comma 2 e  possono  stabilire
          misure rafforzate di  adeguata  verifica  della  clientela,
          ulteriori rispetto a quelle  di  cui  all'articolo  25,  da
          adottare in situazioni di elevato rischio. 
              5. I soggetti  obbligati  applicano  sempre  misure  di
          adeguata verifica rafforzata della clientela in caso di: 
                a) rapporti continuativi,  prestazioni  professionali
          ed operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio; 
                b) rapporti di corrispondenza  transfrontalieri,  che
          comportano  l'esecuzione  di   pagamenti,   con   un   ente
          creditizio o  istituto  finanziario  corrispondente  di  un
          Paese terzo o che comportano l'esecuzione di servizi per le
          cripto-attivita'   con   un   intermediario   bancario    o
          finanziario corrispondente di un Paese terzo; 
                c) rapporti continuativi, prestazioni professionali o
          operazioni con clienti e relativi  titolari  effettivi  che
          siano persone politicamente esposte, salve  le  ipotesi  in
          cui le predette persone politicamente esposte  agiscono  in
          veste di organi delle pubbliche amministrazioni.  In  dette
          ipotesi, i soggetti obbligati adottano misure  di  adeguata
          verifica della clientela commisurate al rischio in concreto
          rilevato,   anche   tenuto   conto   di   quanto   previsto
          dall'articolo 23, comma 2, lettera a), n. 2. 
              6. I soggetti obbligati,  in  presenza  di  un  elevato
          rischio di riciclaggio o di  finanziamento  del  terrorismo
          applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti
          che, originariamente individuati come persone politicamente
          esposte, abbiano cessato di rivestire le  relative  cariche
          pubbliche da piu' di un anno. La medesima  disposizione  si
          applica anche nelle ipotesi in cui  il  beneficiario  della
          prestazione  assicurativa  o  il  titolare  effettivo   del
          beneficiario siano state persone politicamente esposte. 
              6-bis.  I  soggetti  obbligati  valutano,  in  base  al
          rischio,  se  applicare  misure  rafforzate   di   adeguata
          verifica nei confronti di succursali o  filiazioni,  aventi
          sede  in  paesi  terzi  ad  alto  rischio,  controllate  da
          soggetti  obbligati  aventi  sede  nel   territorio   della
          Repubblica o di altro Stato membro, qualora tali succursali
          o filiazioni si conformino alle politiche e alle  procedure
          di gruppo, a norma dell'articolo 45 della direttiva.». 
              «Art. 62  (Disposizioni  sanzionatorie  specifiche  per
          soggetti obbligati vigilati).  -  1.  Nei  confronti  degli
          intermediari bancari  e  finanziari  responsabili,  in  via
          esclusiva o concorrente, di violazioni  gravi,  ripetute  o
          sistematiche ovvero plurime delle disposizioni  di  cui  al
          Titolo II, Capi I, II  e  III,  di  quelle  in  materia  di
          organizzazione, procedure e controlli interni di  cui  agli
          articoli 7, 15 e 16, delle relative disposizioni  attuative
          adottate dalle autorita' di vigilanza  di  settore  nonche'
          dell'inosservanza dell'ordine di cui al  comma  4,  lettera
          a), si applica la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
          30.000 euro a 5.000.000 ovvero pari al dieci per cento  del
          fatturato   complessivo   annuo,   quando   tale    importo
          percentuale e' superiore a 5.000.000 di euro e il fatturato
          e' disponibile e determinabile.  La  medesima  sanzione  si
          applica nel  caso  di  mancata  istituzione  del  punto  di
          contatto centrale di cui all'articolo 43, comma 3. 
              2. Fermo quanto disposto dal comma  1,  si  applica  la
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  10.000   euro   a
          5.000.000 di euro  ai  soggetti  titolari  di  funzioni  di
          amministrazione, direzione e  controllo  dell'intermediario
          che,  non  assolvendo  in  tutto  o  in  parte  ai  compiti
          direttamente o indirettamente  correlati  alla  funzione  o
          all'incarico, hanno agevolato, facilitato o  comunque  reso
          possibili le violazioni di cui al comma 1 o  l'inosservanza
          dell'ordine di cui al comma 4,  lettera  a),  ovvero  hanno
          inciso     in     modo      rilevante      sull'esposizione
          dell'intermediario  al  rischio   di   riciclaggio   o   di
          finanziamento del terrorismo. Qualora il vantaggio ottenuto
          dall'autore della violazione sia superiore a  5.000.000  di
          euro, la sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino
          al doppio dell'ammontare del  vantaggio  ottenuto,  purche'
          tale ammontare sia determinato o determinabile. 
              3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, tenuto conto  della
          gravita' della violazione  accertata  e  nel  rispetto  dei
          criteri di cui all'articolo 67, le autorita'  di  vigilanza
          di settore, secondo  le  rispettive  competenze,  hanno  il
          potere di applicare la sanzione  amministrativa  accessoria
          dell'interdizione  dallo  svolgimento  della   funzione   o
          dell'incarico di  amministrazione,  direzione  o  controllo
          dell'ente, per un periodo non inferiore a sei  mesi  e  non
          superiore a tre anni. 
              4. Per le  violazioni  delle  disposizioni  di  cui  al
          Titolo  II,  Capi  I,  II  e  di  quelle  in   materia   di
          organizzazione, procedure e controlli interni di  cui  agli
          articoli  7,  15  e  16  e  delle   relative   disposizioni
          attuative,  caratterizzate   da   scarsa   offensivita'   o
          pericolosita' alla stregua dei criteri di cui  all'articolo
          67, le autorita' di vigilanza di  settore,  in  alternativa
          alla sanzione amministrativa pecuniaria,  hanno  il  potere
          di: 
                a)  applicare  all'ente  responsabile   la   sanzione
          consistente nell'ordine di eliminare  le  infrazioni  e  di
          astenersi dal  ripeterle,  anche  indicando  le  misure  da
          adottare e il termine per attuarle; 
                b)  qualora  l'infrazione  contestata  sia   cessata,
          applicare all'ente responsabile la sanzione consistente  in
          una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la  violazione
          commessa e il soggetto responsabile. 
              5. Nei confronti dei revisori legali e  delle  societa'
          di revisione legale con incarichi di revisione su  enti  di
          interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio
          responsabili di violazioni gravi, ripetute  o  sistematiche
          ovvero plurime delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi
          I, II e  III,  di  quelle  in  materia  di  organizzazione,
          procedure e controlli interni di cui agli articoli 7, 15  e
          16, delle relative disposizioni  attuative  adottate  dalla
          Consob si applica la sanzione amministrativa pecuniaria  da
          euro 3.000 a 1.000.000 di euro.  La  medesima  sanzione  si
          applica   ai   soggetti    titolari    di    funzioni    di
          amministrazione, direzione e controllo dell'ente  che,  non
          assolvendo in tutto o in parte ai  compiti  direttamente  o
          indirettamente  correlati  alla  funzione  o  all'incarico,
          hanno agevolato, facilitato o comunque  reso  possibili  le
          violazioni. Nei confronti  dei  medesimi  soggetti,  tenuto
          conto della gravita' della violazione accertata, la  Consob
          ha  il  potere  di  applicare  la  sanzione  amministrativa
          accessoria  dell'interdizione   dallo   svolgimento   della
          funzione o dell'incarico di  amministrazione,  direzione  o
          controllo dell'ente, per un periodo  non  inferiore  a  sei
          mesi e non superiore a tre anni. 
              6. La violazione della prescrizione di cui all'articolo
          25, comma 3,  e'  punita  con  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro. 
              7. Fermo quanto previsto dal comma  9,  all'irrogazione
          delle  sanzioni  comminate  dal  presente   articolo,   nei
          confronti degli intermediari bancari  e  finanziari  e  dei
          soggetti  titolari  delle  funzioni  di  cui  al  comma   2
          provvedono la Banca d'Italia e l'IVASS,  in  ragione  delle
          rispettive  attribuzioni.  La  Banca   d'Italia   provvede,
          altresi', all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente
          articolo in  caso  di  inosservanza  del  regolamento  (UE)
          2023/1113 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  31
          maggio 2023, e delle  norme  tecniche  di  regolamentazione
          emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 10
          dei regolamenti  (CE)  n.  1093/2010,  n.  1094/2010  e  n.
          1095/2010, nell'esercizio dei poteri  di  cui  all'articolo
          45, paragrafi 7 e 11, della direttiva. 
              7-bis. Fermo quanto previsto dagli articoli  56,  57  e
          58, per l'inosservanza delle  disposizioni  in  materia  di
          organizzazione, procedure e controlli interni, di cui  agli
          articoli 7, 15 e 16, adottate nei confronti degli operatori
          non finanziari vigilati di cui  all'articolo  3,  comma  5,
          lettera  f),  la  Banca  d'Italia   irroga   una   sanzione
          amministrativa pecuniaria da 2.500 a 350.000 euro. Nei casi
          di  violazioni  gravi,  ripetute  o   sistematiche   ovvero
          plurime, la sanzione di cui al presente comma  puo'  essere
          aumentata fino al triplo del massimo edittale  ovvero  fino
          al  doppio  dell'importo  dei   profitti   ricavati   dalle
          violazioni accertate, quando tale importo e' determinato  o
          determinabile. 
              8. Fermo quanto previsto dal comma  9,  all'irrogazione
          delle sanzioni di cui al presente  articolo  nei  confronti
          dei revisori legali e delle societa'  di  revisione  legale
          con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico  o
          su enti sottoposti a regime intermedio nonche' dei soggetti
          titolari  di  funzioni  di  amministrazione,  direzione   e
          controllo provvede la CONSOB  che  comunica,  altresi',  al
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  i  provvedimenti
          adottati ai sensi del comma 5 ai fini della cancellazione o
          sospensione dal Registro di cui all'articolo  2,  comma  1,
          del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 
              9.  E'  fatta  salva  la   competenza   del   Ministero
          dell'economia  e  delle   finanze   all'irrogazione   delle
          sanzioni  amministrative  pecuniarie  nei   confronti   dei
          titolari  di  funzioni  di  amministrazione,  direzione   e
          controllo  dei  soggetti  obbligati   vigilati   che,   non
          assolvendo in tutto o in parte ai  compiti  direttamente  o
          indirettamente  correlati  alla  funzione  o  all'incarico,
          hanno agevolato, facilitato o comunque  reso  possibile  la
          violazione  dell'obbligo  di  segnalazione  di   operazione
          sospetta.». 
              «Art. 70 (Disposizioni concernenti  l'applicazione  del
          regolamento (UE) 2023/1113 del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 31 maggio 2023). - 1.  Il  regolamento  (UE)
          2023/1113 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  31
          maggio  2023,  non   trova   applicazione   nel   caso   di
          trasferimenti di fondi effettuati in ambito  nazionale  sul
          conto  di  pagamento  di  un  beneficiario   che   permette
          esclusivamente il  pagamento  della  fornitura  di  beni  o
          servizi  qualora  ricorrano  congiuntamente   le   seguenti
          condizioni: 
                a)  il  prestatore  di  servizi  di   pagamento   del
          beneficiario  sia  soggetto  agli  obblighi  del   presente
          decreto; 
                b)  il  prestatore  di  servizi  di   pagamento   del
          beneficiario  sia  in  grado  di  risalire,  attraverso  il
          beneficiario  medesimo  e  mediante  il  codice  unico   di
          identificazione dell'operazione, al trasferimento di  fondi
          effettuato dal soggetto che ha concluso un accordo  con  il
          beneficiario per la fornitura di beni o servizi; 
                c) l'importo del trasferimento di fondi non superi  i
          1.000 euro. 
              2.  I  prestatori  di  servizi  di  pagamento  di   cui
          all'articolo 3, numero 5), del regolamento  (UE)  2023/1113
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023,
          fatta eccezione per le situazioni da essi valutate ad  alto
          rischio  di  riciclaggio  o  finanziamento  al  terrorismo,
          possono non adottare i provvedimenti di cui all'articolo 8,
          paragrafo 2, del medesimo  regolamento  nei  confronti  dei
          prestatori di servizi di pagamento aventi sede in Paesi che
          hanno previsto una soglia di esenzione per gli obblighi  di
          invio dei  dati  informativi.  Il  presente  comma  non  si
          applica nel caso di  trasferimento  di  fondi  superiore  a
          1.000 euro o 1.000 USD. 
              3.  La  Banca  d'Italia  puo'  emanare  istruzioni  per
          l'applicazione   del   regolamento   (UE)   2023/1113   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, nei
          confronti dei prestatori di servizi di pagamento;  mediante
          tali istruzioni  possono  essere  indicate  fattispecie  di
          trasferimento di fondi rientranti nella deroga  di  cui  al
          comma 1.».