stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2024, n. 202

Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. (24G00227)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/12/2024
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15 (in G.U. 24/02/2025, n. 45)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/05/2025)
nascondi
Testo in vigore dal: 14-5-2025
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  provvedere  alla
proroga, alla revisione o  all'abrogazione  di  termini  di  prossima
scadenza  al   fine   di   garantire   la   continuita'   dell'azione
amministrativa,   nonche'   di   adottare   misure   essenziali   per
l'efficienza    e    l'efficacia    dell'azione    delle    pubbliche
amministrazioni; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 9 dicembre 2024; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
     Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni 
 
  1. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sono aggiunti  in  fine  i  seguenti  periodi:  «A  decorrere
dall'anno 2025, le facolta' assunzionali autorizzate con  il  decreto
di cui al secondo periodo hanno una validita'  non  superiore  a  tre
anni. Tali facolta' assunzionali, ivi  incluse  quelle  derivanti  da
speciali disposizioni di legge,  alla  scadenza  non  possono  essere
prorogate. In via transitoria, le facolta'  assunzionali  non  ancora
esercitate relative  ad  annualita'  pregresse  all'anno  2025,  gia'
autorizzate o da autorizzare con il suddetto  decreto,  ivi  comprese
quelle previste da speciali disposizioni di  legge,  che  giungono  a
scadenza alla data del 31 dicembre 2024, sono esercitate entro e  non
oltre il 31 dicembre 2025 e non possono essere prorogate.». ((3)) 
  1-bis.  A  decorrere  dall'anno  2025,  le  facolta'   assunzionali
autorizzate in favore  delle  universita'  statali  con  decreto  del
Ministro dell'universita' e della ricerca ai sensi dell'articolo  66,
comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,  hanno  una
validita' non superiore a tre anni e non possono essere ulteriormente
prorogate. In via transitoria, alle facolta' assunzionali relative ad
annualita' pregresse al 2025, autorizzate o  da  autorizzare  con  il
decreto di cui al primo periodo e non ancora esercitate, si provvede,
relativamente alle cessazioni verificatesi  negli  anni  2017,  2018,
2019 e 2020, entro il 31 dicembre 2025, relativamente alle cessazioni
verificatesi negli anni 2021 e 2022, entro il  31  dicembre  2026  e,
relativamente alle cessazioni verificatesi nell'anno 2023,  entro  il
31 dicembre 2027. 
  2. All'articolo 3 della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,  recante
disposizioni in materia assistenziale e previdenziale, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  10-bis,  relativo  alla  sospensione  dei  termini
prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di  cui  al  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, le parole: «31  dicembre  2019»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2020» e le parole:  «31  dicembre  2024»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»; 
    b)  al  comma  10-ter,  relativo  alla  sospensione  dei  termini
prescrizionali  per  gli  obblighi   contributivi   in   favore   dei
collaboratori coordinati  e  continuativi  e  figure  assimilate,  le
parole: «31  dicembre  2024»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2025». 
  2-bis. All'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre  2023,  n.
213, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: "Limitatamente all'anno 2023" sono sostituite dalle
seguenti: "Limitatamente agli anni 2023 e 2024"; 
    b) le parole: "entro il 30 novembre 2023" sono  sostituite  dalle
seguenti: "entro il 30 novembre di ciascuno dei due anni"; 
    c) dopo le parole: "fissato al 15 gennaio 2024" sono aggiunte  le
seguenti: "per l'anno 2023 e al 7 febbraio 2025 per l'anno 2024".)) 
  2-ter. All'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre  2023,  n.
213, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: "entro il 18 dicembre 2023" sono  sostituite  dalle
seguenti: "entro il 18 dicembre 2023 ed entro il 16 dicembre 2024"; 
    b) dopo le parole: "entro il 29 febbraio 2024" sono  aggiunte  le
seguenti: "per l'anno 2023 ed entro il 28 febbraio  2025  per  l'anno
2024". 
  3. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021,  n.
228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022,  n.
15, relativo al regime sanzionatorio per  il  mancato  pagamento  nei
termini dei contributi previdenziali e assistenziali da  parte  delle
pubbliche  amministrazioni,  le  parole:  «31  dicembre  2024»   sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025». 
  4. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n.
215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024,  n.
18, che autorizza l'Avvocatura dello Stato, nell'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente, ad  avvalersi  di  personale  non
dirigenziale in posizione di comando, le parole: «31  dicembre  2024»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025». 
  5. All'articolo 42-bis del decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,
convertito, con modificazioni, dalla legge  5  giugno  2020,  n.  40,
relativo alla realizzazione del  nuovo  complesso  ospedaliero  della
citta' di Siracusa, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole:  «31  dicembre  2024»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2025»; 
    b) al comma 2, le parole:  «31  dicembre  2024»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2025». 
  6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 100.000 euro per l'anno
2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  6-bis.  Al  fine  di  evitare  che  ritardi  di   piccola   entita'
nell'affidamento delle opere di cui all'articolo 1, comma 139,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, producano provvedimenti di revoca del
finanziamento di interventi in corso di attuazione o gia' completati,
all'articolo 1, comma 148-ter, secondo periodo, della citata legge n.
145 del 2018, le parole: "31  gennaio  2023"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "30 giugno 2023". 
  7. All'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 14 aprile  2023,  n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68,
in materia di contrasto alla crisi  idrica,  le  parole  «per  l'anno
2024» sono sostituite dalle seguenti «per ciascuno degli anni 2024  e
2025». 
  8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 150.000 euro per l'anno
2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  8-bis. In riferimento ai commi  7  e  8,  il  Dipartimento  per  la
programmazione e il  coordinamento  della  politica  economica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette entro il 30 marzo  di
ogni anno alle Camere una relazione sulle attivita'  svolte  e  sulle
spese sostenute dalla Cabina di regia per la crisi idrica  nel  corso
dell'anno precedente. 
  9. All'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio  2020,  n.
76, convertito con modificazioni dalla legge 11  settembre  2020,  n.
120, relativo alla responsabilita' erariale, le parole: «31  dicembre
2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2025». 
  10. Al fine di  consentire  il  completamento  delle  attivita'  di
collaudo,  rendicontazione  e   chiusura   della   contabilita',   il
Commissario nominato ai sensi dell'articolo 1  del  decreto-legge  19
gennaio 2024, n. 5, Convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13
marzo 2024, n. 30, prosegue le proprie attivita' fino  al  30  giugno
2025, senza nuovi o maggiori oneri a carico della  finanza  pubblica.
Al Commissario non spetta alcun compenso per le attivita' di  cui  al
presente comma. 
  10-bis. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56,
le parole: "fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti:
"fino al 31 dicembre 2025". 
  10-ter.  Al  fine  di  garantire  la  continuita'  delle  attivita'
dell'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e
della ricerca (ANVUR) e di non comprometterne il regolare svolgimento
nelle more della revisione del regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, l'ANVUR mantiene
l'attuale composizione per un anno a decorrere dalla data di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il mandato
dei componenti degli organi in scadenza e' prorogato per la  medesima
durata. 
  10-quater. Al fine di garantire l'efficace, tempestiva  e  completa
attuazione degli interventi pubblici di investimento, assicurando  la
massima sinergia fra i diversi strumenti di programmazione pubblica e
un'efficiente capacita' di  spesa  delle  pubbliche  amministrazioni,
all'articolo 10, comma 7-novies, del decreto-legge 10 settembre 2021,
n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  novembre  2021,
n. 156, dopo le parole: "si applicano" sono inserite le seguenti:  ",
fino al 31 dicembre 2029,". 
  10-quinquies. Nelle more dell'attuazione della riforma organica del
settore, il termine  di  durata  dell'incarico  di  cui  all'articolo
14-bis, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150,  o
del relativo rinnovo, per i rapporti in corso alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,  puo'  essere
prorogato  per  un  periodo  non  superiore   alla   durata   massima
dell'incarico di cui  al  medesimo  articolo  14-bis,  comma  3,  del
decreto  legislativo  n.  150  del  2009.  La  durata   dell'incarico
conferito o rinnovato per effetto del precedente periodo non puo'  in
ogni caso superare il 31 dicembre 2027. 
  10-sexies.  All'articolo  9,  comma  3,  lettera  b),  del  decreto
legislativo  29  dicembre  2021,  n.  230,  le   parole:   "relazione
semestrale",  ovunque  ricorrono,  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"relazione annuale". 
  10-septies. All'articolo 5, comma 9,  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, il quarto periodo e' sostituito dal  seguente:  "Per  i
soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuita',
la durata non puo' essere superiore a due anni, non  prorogabili  ne'
rinnovabili, presso ciascuna amministrazione". 
  10-octies. All'articolo  13-ter,  comma  1,  del  decreto-legge  27
gennaio 2022, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2022, n. 25,  le  parole:  "Fino  al  31  dicembre  2024"  sono
sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2025". 
  10-novies. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197,  il
comma 822-bis e' sostituito dal seguente: 
  "822-bis. In  sede  di  approvazione  del  rendiconto  2023  e  del
rendiconto 2024 lo  svincolo  delle  quote  di  avanzo  vincolato  di
amministrazione di cui al comma 822 e' consentito, limitatamente alle
risorse di parte corrente, oltre che per la copertura  del  disavanzo
della gestione 2023 e  2024  delle  aziende  del  servizio  sanitario
regionale,  anche  per  il  sostegno  degli  operatori  del   settore
turistico-ricettivo, termale e della ristorazione, che esercitano  la
propria  attivita'  nei  comuni,  classificati  come  montani,  della
dorsale appenninica in conseguenza delle perdite subite di almeno  il
30 per cento nel periodo dal 1° novembre 2022 al 15 gennaio 2023". 
  10-decies. Le assunzioni di cui all'articolo 3, commi  5  e  5-ter,
del  decreto-legge  22  aprile   2023,   n.   44,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 giugno  2023,  n.  74,  possono  essere
effettuate, fino al 31 dicembre 2026,  senza  il  previo  svolgimento
delle procedure previste dall'articolo 30 del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165. 
  10-undecies. All'articolo 2, comma 6-quater, del  decreto-legge  30
dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
febbraio 2024, n. 18, dopo le parole: "per l'anno 2023" sono inserite
le seguenti: "e 2024". 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla L.
9 maggio 2025, n. 69, ha disposto (con l'art. 17-quater, comma 3) che
"In  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma   1,   del
decreto-legge   27   dicembre   2024,   n.   202,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21  febbraio  2025,  n.  15,  le  facolta'
assunzionali dell'amministrazione giudiziaria,  ivi  comprese  quelle
relative  alle  procedure  di  reclutamento  straordinarie   di   cui
all'articolo 1, comma 858, della legge  30  dicembre  2020,  n.  178,
all'articolo 1, comma 27, della legge  27  settembre  2021,  n.  134,
all'articolo 1, comma 867, della legge 29 dicembre 2022,  n.  197,  e
all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 22 giugno  2023,  n.  75,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto  2023,  n.  112,
sono esercitabili fino al 31 dicembre 2026".