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DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2024, n. 202

Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. (24G00227)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/12/2024
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15 (in G.U. 24/02/2025, n. 45)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/11/2025)
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Testo in vigore dal: 28-12-2024
al: 24-2-2025
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  provvedere  alla
proroga, alla revisione o  all'abrogazione  di  termini  di  prossima
scadenza  al   fine   di   garantire   la   continuita'   dell'azione
amministrativa,   nonche'   di   adottare   misure   essenziali   per
l'efficienza    e    l'efficacia    dell'azione    delle    pubbliche
amministrazioni; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 9 dicembre 2024; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
     Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni 
 
  1. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sono aggiunti  in  fine  i  seguenti  periodi:  «A  decorrere
dall'anno 2025, le facolta' assunzionali autorizzate con  il  decreto
di cui al secondo periodo hanno una validita'  non  superiore  a  tre
anni. Tali facolta' assunzionali, ivi  incluse  quelle  derivanti  da
speciali disposizioni di legge,  alla  scadenza  non  possono  essere
prorogate. In via transitoria, le facolta'  assunzionali  non  ancora
esercitate relative  ad  annualita'  pregresse  all'anno  2025,  gia'
autorizzate o da autorizzare con il suddetto  decreto,  ivi  comprese
quelle previste da speciali disposizioni di  legge,  che  giungono  a
scadenza alla data del 31 dicembre 2024, sono esercitate entro e  non
oltre il 31 dicembre 2025 e non possono essere prorogate.». 
  2. All'articolo 3 della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,  recante
disposizioni in materia assistenziale e previdenziale, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  10-bis,  relativo  alla  sospensione  dei  termini
prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di  cui  al  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, le parole: «31  dicembre  2019»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2020» e le parole:  «31  dicembre  2024»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»; 
    b)  al  comma  10-ter,  relativo  alla  sospensione  dei  termini
prescrizionali  per  gli  obblighi   contributivi   in   favore   dei
collaboratori coordinati  e  continuativi  e  figure  assimilate,  le
parole: «31  dicembre  2024»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2025». 
  3. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021,  n.
228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022,  n.
15, relativo al regime sanzionatorio per  il  mancato  pagamento  nei
termini dei contributi previdenziali e assistenziali da  parte  delle
pubbliche  amministrazioni,  le  parole:  «31  dicembre  2024»   sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025». 
  4. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n.
215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024,  n.
18, che autorizza l'Avvocatura dello Stato, nell'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente, ad  avvalersi  di  personale  non
dirigenziale in posizione di comando, le parole: «31  dicembre  2024»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025». 
  5. All'articolo 42-bis del decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,
convertito, con modificazioni, dalla legge  5  giugno  2020,  n.  40,
relativo alla realizzazione del  nuovo  complesso  ospedaliero  della
citta' di Siracusa, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole:  «31  dicembre  2024»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2025»; 
    b) al comma 2, le parole:  «31  dicembre  2024»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2025». 
  6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 100.000 euro per l'anno
2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  7. All'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 14 aprile  2023,  n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68,
in materia di contrasto alla crisi  idrica,  le  parole  «per  l'anno
2024» sono sostituite dalle seguenti «per ciascuno degli anni 2024  e
2025». 
  8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 150.000 euro per l'anno
2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  9. All'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio  2020,  n.
76, convertito con modificazioni dalla legge 11  settembre  2020,  n.
120, relativo alla responsabilita' erariale, le parole: «31  dicembre
2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2025». 
  10. Al fine di  consentire  il  completamento  delle  attivita'  di
collaudo,  rendicontazione  e   chiusura   della   contabilita',   il
Commissario nominato ai sensi dell'articolo 1  del  decreto-legge  19
gennaio 2024, n. 5, Convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13
marzo 2024, n. 30, prosegue le proprie attivita' fino  al  30  giugno
2025, senza nuovi o maggiori oneri a carico della  finanza  pubblica.
Al Commissario non spetta alcun compenso per le attivita' di  cui  al
presente comma.