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DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2024, n. 192

Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES). (24G00214)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2024
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vigente al 17/11/2025
  • Articoli
  • DIPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITI DEI TERRENI, DI LAVORO DIPENDENTE, DI LAVORO AUTONOMO E DIVERSI

    Capo I
    Redditi dei terreni
  • 1
  • 2
  • Redditi di lavoro dipendente
  • 3
  • 4
  • Redditi di lavoro autonomo
  • 5
  • 6
  • Redditi diversi
  • 7
  • DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITI D'IMPRESA

    Capo I
    Avvicinamento dei valori fiscali ai valori contabili
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • Disposizioni ulteriori

    Sezione I
    Operazioni straordinarie
  • 15
  • 16
  • 17
  • Altre disposizioni
  • 18
  • 19
  • 20
  • DISPOSIZIONI FINALI
  • 21
Testo in vigore dal: 31-12-2024
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante  «Delega  al  Governo
per la riforma fiscale» e, in particolare, l'articolo 5 relativo alla
revisione del  sistema  di  imposizione  sui  redditi  delle  persone
fisiche,  l'articolo  6,  relativo  alla  revisione  del  sistema  di
imposizione delle societa'  e  degli  enti  e  l'articolo  9  recante
ulteriori principi e criteri direttivi; 
  Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
  Visto il decreto legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252,  recante
«Disciplina delle forme pensionistiche complementari»; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 30 aprile 2024; 
  Acquisita  l'intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata   di   cui
all'articolo 8  del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281
espressa nella seduta del 7 novembre 2024; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 3 dicembre 2024; 
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
         Revisione della disciplina dei redditi dei terreni 
 
  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 28, dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti: 
      «4-ter. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 32,
comma 3-bis, il reddito dominicale delle colture prodotte utilizzando
immobili oggetto di censimento  al  catasto  dei  fabbricati  di  cui
all'articolo 32, comma 2, lettera  b-bis),  e'  determinato  mediante
l'applicazione alla superficie  della  particella  catastale  su  cui
insiste l'immobile della tariffa d'estimo piu' alta in  vigore  nella
provincia in cui e' censita la particella incrementata  del  400  per
cento. 
      4-quater.  Il  reddito  dominicale  determinato  ai  sensi  del
decreto  di  cui  all'articolo  32,  comma  3-bis,  ovvero,  in   via
transitoria, ai sensi del comma 4-ter, non puo' essere inferiore alla
rendita catastale attribuita all'immobile  destinato  alle  attivita'
dirette alla produzione di vegetali di cui all'articolo 32, comma  2,
lettera b-bis).»; 
    b) all'articolo 32: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Il reddito agrario e' costituito dalla parte del  reddito
medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio  e  al
lavoro di organizzazione  impiegati  nell'esercizio  delle  attivita'
agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile.»; 
      2) al comma 2, alinea, sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «produttive di reddito agrario»; 
      3) al comma 2, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti: 
        «b-bis) le attivita'  dirette  alla  produzione  di  vegetali
tramite l'utilizzo di immobili oggetto di censimento al  catasto  dei
fabbricati, rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3,  C/6,
C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10, entro il limite di superficie adibita
alla produzione non eccedente il doppio della superficie  agraria  di
riferimento definita con il decreto di cui al comma 3-bis; 
        b-ter) le attivita' dirette alla produzione  di  beni,  anche
immateriali, realizzate mediante la coltivazione, l'allevamento e  la
silvicoltura che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai
cambiamenti climatici, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di
beni, registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta
sul valore aggiunto, derivanti dall'esercizio delle attivita' di  cui
all'articolo 2135 del codice civile;»; 
      4) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
        «3-bis.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  di  concerto  con  il  Ministro   dell'agricoltura,   della
sovranita' alimentare  e  delle  foreste,  sono  individuate,  per  i
terreni, nuove classi e qualita' di coltura al fine di  tenere  conto
dei piu' evoluti sistemi di coltivazione, nonche'  sono  disciplinate
le modalita' di dichiarazione  in  catasto  dell'utilizzazione  degli
immobili  oggetto  di  censimento  al  catasto  dei  fabbricati   per
attivita' di produzione di vegetali e le modalita' di  determinazione
della relativa superficie agraria di riferimento di cui al  comma  2,
lettera b-bis).»; 
    c) all'articolo 34, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
      «4.bis. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 32,
comma 3-bis, il reddito agrario delle  colture  prodotte  utilizzando
immobili oggetto di censimento  al  catasto  dei  fabbricati  di  cui
all'articolo 32, comma 2, lettera  b-bis),  e'  determinato  mediante
l'applicazione alla superficie  della  particella  catastale  su  cui
insiste l'immobile della tariffa d'estimo piu' alta in  vigore  nella
provincia in cui e' censita la particella, incrementata del  400  per
cento.»; 
    d) all'articolo 36, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      «3.1. Non si considerano produttive di reddito dei  fabbricati,
se non sono oggetto  di  locazione,  gli  immobili  utilizzati  nello
svolgimento delle attivita' dirette alla produzione  di  vegetali  di
cui all'articolo 32, comma 2, lettera b-bis), ai quali  si  applicano
le disposizioni dell'articolo 28, commi 4-ter e 4-quater.»; 
    e) all'articolo 56-bis: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Per le attivita'  dirette  alla  produzione  di  vegetali
esercitate oltre i limiti di cui all'articolo 32, comma 2, lettere b)
e b-bis), il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare
il  reddito  di  impresa  nell'ammontare  corrispondente  al  reddito
agrario relativo alla superficie sulla quale  la  produzione  insiste
ovvero relativo alla superficie  di  riferimento  come  definita  dal
decreto di cui all'articolo 32,  comma  3-bis,  in  proporzione  alla
superficie eccedente.»; 
      2) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente: 
        «3-ter. Il reddito derivante dalla produzione e  cessioni  di
beni di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b-ter), oltre il limite
ivi   indicato,   e'   determinato   applicando   all'ammontare   dei
corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a  registrazione
agli effetti dell'imposta sul  valore  aggiunto  il  coefficiente  di
redditivita' del 25 per cento.»; 
      3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        «4. Le disposizioni del presente articolo si applicano  anche
ai soggetti che hanno esercitato l'opzione  di  cui  all'articolo  1,
comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»; 
    f) all'articolo 81, comma 1, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «fatto salvo quanto stabilito all'articolo 56-bis, comma 4». 
  2. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  ai  redditi
prodotti a partire dal  periodo  d'imposta  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
          Avvertenza: 
              Il presente  decreto  legislativo  e'  pubblicato,  per
          motivi di massima urgenza, senza note, ai  sensi  dell'art.
          8, comma 3, del regolamento di esecuzione del  testo  unico
          delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sulla
          emanazione dei decreti del Presidente  della  Repubblica  e
          sulle pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  14
          marzo 1986, n. 217. 
              Nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 2 del  3
          gennaio 2025, si procedera' alla ripubblicazione del  testo
          del presente decreto legislativo corredato  delle  relative
          note, ai  sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  D.P.R.  28
          dicembre 1985, n. 1092.