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DECRETO-LEGGE 29 novembre 2024, n. 178

Misure urgenti in materia di giustizia. (24G00203)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/11/2024
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 gennaio 2025, n. 4 (in G.U. 24/01/2025, n. 19)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/01/2025)
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Testo in vigore dal: 25-1-2025
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto  legislativo  30  gennaio  2006,  n.  26,  recante
«Istituzione  della  Scuola  superiore  della  magistratura,  nonche'
disposizioni  in  tema  di  tirocinio  e  formazione  degli   uditori
giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei  magistrati,
a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge  25  luglio
2005, n. 150»; 
  Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante  «Nuova
disciplina  dell'accesso  in  magistratura,  nonche'  in  materia  di
progressione  economica  e  di  funzioni  dei  magistrati,  a   norma
dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005,  n.
150»; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2016)» e, in  particolare,  l'articolo  1,  comma  312,
istitutivo del fondo finalizzato  a  reintegrare  l'INAIL  dell'onere
conseguente alla copertura  degli  obblighi  assicurativi  contro  le
malattie e gli  infortuni  in  favore  di  determinate  categorie  di
soggetti; 
  Visto il decreto  legislativo  13  luglio  2017,  n.  116,  recante
«Riforma organica della magistratura onoraria  e  altre  disposizioni
sui giudici di  pace,  nonche'  disciplina  transitoria  relativa  ai
magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28  aprile  2016,
n. 57»; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n.  215,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  23  febbraio  2024,  n.   18,   recante
«Disposizioni  urgenti  in  materia  di  termini  normativi»  e,   in
particolare,  l'articolo  11,  comma  6,  con  il  quale  sono  state
differite per l'anno 2024 le elezioni dei consigli giudiziari; 
  Visto il decreto-legge  4  luglio  2024,  n.  92,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024,  n.  112,  recante  «Misure
urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale  e  di
personale  del  Ministero  della  giustizia»   e,   in   particolare,
l'articolo  4-bis,  che  prevede  la   nomina   di   un   commissario
straordinario per l'edilizia penitenziaria; 
  Visto il decreto legislativo 13 settembre  2024,  n.  136,  recante
«Disposizioni  integrative  e  correttive  al  codice   della   crisi
d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12  gennaio
2019,  n.  14»  e,  in  particolare,  l'articolo  56  contenente   le
disposizioni transitorie sull'applicabilita' della  nuova  disciplina
ai procedimenti pendenti; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  provvedere  alla
proroga del termine per le elezioni dei  consigli  giudiziari  e  del
consiglio direttivo della Corte di cassazione, al fine di riallineare
la data delle elezioni  per  il  loro  rinnovo  con  le  disposizioni
dettate dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio
2008, n. 35; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  modificare  la
disciplina  per  il  conferimento  degli   incarichi   direttivi   di
legittimita', al fine di assicurare una piu' razionale selezione  dei
candidati che tenga  conto  dell'esperienza  maturata  nell'esercizio
delle medesime funzioni di legittimita'; 
  Ritenuta,  inoltre,  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza   di
prevedere una deroga temporanea al limite di permanenza nell'incarico
fissato dalla legge per i magistrati  assegnati  ai  procedimenti  in
materia  di  famiglia  in  vista  dell'imminente   operativita'   del
tribunale delle persone, dei minorenni e della famiglia,  di  recente
istituzione,  incentivando  i  magistrati  che  gia'  svolgono   tali
funzioni all'inserimento nell'organizzazione del nuovo ufficio; 
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
intervenire in materia di corsi di formazione per incarichi direttivi
e semidirettivi del personale di magistratura al fine di eliminare le
difficolta'  applicative  collegate   all'attuale   previsione   che,
contemplando corsi obbligatori preventivi per  tutti  gli  aspiranti,
incide negativamente sulla rapidita' delle procedure di  conferimento
dei medesimi incarichi e quindi sul regolare andamento  degli  uffici
giudiziari; 
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria   necessita'   di   ridurre
temporaneamente a un anno, dal conferimento dell'incarico, il termine
per l'assegnazione dei giudici onorari di  pace  all'ufficio  per  il
processo,  cosi'  da  anticiparne  il  successivo   esercizio   delle
funzioni; 
  Ritenuto necessario e urgente modificare la  disciplina  istitutiva
del commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria,  al  fine
di affrontare in maniera ancor piu' efficiente l'emergenza carceraria
in corso; 
  Ritenuta la necessita' ed urgenza di prevedere modalita'  operative
per le procedure di controllo  mediante  mezzi  elettronici  o  altri
strumenti tecnici prescritte con le misure cautelari; 
  Ritenuta,  inoltre,  l'urgenza  di  chiarire   la   portata   della
disciplina  transitoria  prevista  dall'articolo   56   del   decreto
legislativo  13  settembre  2024,  n.   136,   recante   disposizioni
integrative  e  correttive  al  codice  della   crisi   d'impresa   e
dell'insolvenza, al fine di evitare che le disposizioni del  medesimo
articolo 56, in vigore dal 28 settembre 2024, siano  interpretate  in
maniera tale da determinare l'allungamento dei tempi  di  risoluzione
della crisi e dell'insolvenza; 
  Ritenuta,  infine,  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di
assicurare la copertura INAIL ai  soggetti  impegnati  in  lavori  di
pubblica utilita'; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 novembre 2024; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Proroga del termine per le elezioni dei  consigli  giudiziari  e  del
            consiglio direttivo della Corte di cassazione 
 
  1. All'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n.
215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024,  n.
18, il primo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Le  elezioni  dei
consigli  giudiziari  e  del  consiglio  direttivo  della  Corte   di
cassazione, di cui all'articolo 1, comma 1, del  decreto  legislativo
28 febbraio 2008, n. 35, previste per l'anno 2024, sono differite  al
mese di aprile 2025.». 
  1-bis. ((All'articolo 16, comma 1-bis, del decreto  legislativo  27
gennaio 2006, n. 25, dopo le parole:  "comma  1,  lettera  b),"  sono
inserite le seguenti: "del presente decreto, agli articoli  18  e  19
del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e all'articolo 13, comma 1,
del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160,")).