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DECRETO-LEGGE 14 novembre 2024, n. 167

Misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e l'estensione di benefici per i lavoratori dipendenti, nonchè disposizioni finanziarie urgenti per la gestione delle emergenze. (24G00188)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/11/2024
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Testo in vigore dal:  14-11-2024

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale»;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale» e, in particolare, gli articoli da 10 a 22 concernenti il concordato preventivo biennale per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale;
Visto il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, e in particolare l'articolo 2-bis, recante disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti e l'articolo 2-quater concernente l'imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente: «Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» e, in particolare, l'articolo 2 concernente i termini per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di riaprire i termini entro cui i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale possono aderire al concordato preventivo biennale ed estendere i benefici riconosciuti ai lavoratori dipendenti;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di rendere disponibili ulteriori risorse per la gestione delle emergenze;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale
1. I soggetti che hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 e non hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui agli articoli da 10 a 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono aderire al predetto concordato preventivo biennale entro il 12 dicembre 2024 mediante la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L'esercizio della facoltà di cui al primo periodo non è consentito nei casi in cui nella predetta dichiarazione integrativa sono indicati un minore imponibile o, comunque, un minore debito d'imposta ovvero un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31 ottobre 2024.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, ai fini dell'articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, l'adesione al concordato preventivo biennale si intende avvenuta entro il 31 ottobre 2024.