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DECRETO LEGISLATIVO 31 ottobre 2024, n. 164

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonchè in materia di esecuzione forzata. (24G00183)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/11/2024
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Testo in vigore dal: 26-11-2024
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 26 novembre 2021, n. 206, recante «Delega al Governo
per l'efficienza  del  processo  civile  e  per  la  revisione  della
disciplina  degli  strumenti   di   risoluzione   alternativa   delle
controversie e misure urgenti di razionalizzazione  dei  procedimenti
in materia di diritti delle  persone  e  delle  famiglie  nonche'  in
materia di esecuzione forzata» e, in particolare, l'articolo 1, comma
3, ai sensi del quale il Governo, con la procedura indicata al  comma
2, entro due anni dalla data di entrata  in  vigore  dell'ultimo  dei
decreti legislativi adottati in attuazione della  delega  di  cui  al
comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
medesima legge, puo' adottare disposizioni integrative  e  correttive
dei decreti legislativi medesimi; 
  Visto il decreto legislativo  10  ottobre  2022,  n.  149,  recante
«Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante  delega  al
Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della
disciplina  degli  strumenti   di   risoluzione   alternativa   delle
controversie e misure urgenti di razionalizzazione  dei  procedimenti
in materia di diritti delle  persone  e  delle  famiglie  nonche'  in
materia di esecuzione forzata»; 
  Visto  il  regio  decreto  19  ottobre  1930,  n.   1398,   recante
«Approvazione del testo definitivo del codice penale»; 
  Visto il regio decreto 22  gennaio  1934,  n.  37,  recante  «Norme
integrative e di attuazione del R.D.L. 27  novembre  1933,  n.  1578,
sull'ordinamento della professione di avvocato e di  procuratore»  e,
in particolare, l'articolo 82 in materia di obbligo  di  elezione  di
domicilio per gli avvocati; 
  Visto  il  regio  decreto  28  ottobre  1940,  n.   1443,   recante
«Approvazione del codice di procedura civile»; 
  Visto  il  regio  decreto  18  dicembre  1941,  n.  1368,   recante
«Disposizioni per l'attuazione  del  codice  di  procedura  civile  e
disposizioni transitorie»; 
  Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante «Approvazione
del testo del codice civile»; 
  Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante «Disposizioni
per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie»; 
  Vista la legge 1° dicembre 1970, n. 898,  recante  «Disciplina  dei
casi di scioglimento del matrimonio»; 
  Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Diritto  del  minore
ad una famiglia»; 
  Vista la legge  21  gennaio  1994,  n.  53,  recante  «Facolta'  di
notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli
avvocati e procuratori legali»; 
  Vista la legge 4 aprile 2001, n. 154,  recante  «Misure  contro  la
violenza nelle relazioni familiari»; 
  Visto il  decreto  legislativo  17  gennaio  2003,  n.  5,  recante
«Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario  e  di
intermediazione  finanziaria,   nonche'   in   materia   bancaria   e
creditizia, in attuazione dell'articolo  12  della  legge  3  ottobre
2001, n. 366»; 
  Visto il decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.  209,  recante
«Codice delle assicurazioni private»; 
  Visto il decreto legislativo 1° settembre  2011,  n.  150,  recante
«Disposizioni complementari al codice di procedura civile in  materia
di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione,
ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante
«Ulteriori  misure  urgenti  per  la  crescita  del  Paese»   e,   in
particolare, la sezione VI in materia di giustizia digitale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115,  recante  «Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di spese di giustizia»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 15 febbraio 2024; 
  Acquisiti i pareri  delle  competenti  Commissioni  permanenti  del
Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei  deputati  a   norma
dell'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della  legge  26  novembre
2021, n. 206; 
  Sentito  il  Dipartimento  per  la  trasformazione  digitale  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Vista  la  seconda  deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei
ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2024; 
  Acquisiti i pareri  delle  competenti  Commissioni  permanenti  del
Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei  deputati  a   norma
dell'articolo 1, comma 2, sesto  periodo,  della  legge  26  novembre
2021, n. 206; 
  Vista la  definitiva  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 29 ottobre 2024; 
  Sulla proposta del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                     Modifiche al codice civile 
 
  1. Al libro primo del codice civile, il titolo IX-bis e' abrogato. 
  2. All'articolo 2690, primo comma, numero 6-bis), secondo  periodo,
le parole: «prevale sulle trascrizioni e iscrizioni  eseguite  contro
il convenuto dopo la  trascrizione  della  domanda»  sono  sostituite
dalle seguenti: «non pregiudica i diritti  acquistati  dai  terzi  di
buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla
trascrizione della domanda». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta l'articolo 76 della Costituzione: 
              «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.». 
              - L'articolo 87 della Costituzione,  al  quinto  comma,
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,
          n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riporta l'articolo 1, commi 2 e 3, della legge  26
          novembre 2021, n. 206 (Delega al Governo  per  l'efficienza
          del processo civile e per  la  revisione  della  disciplina
          degli   strumenti   di   risoluzione   alternativa    delle
          controversie e  misure  urgenti  di  razionalizzazione  dei
          procedimenti in materia di diritti delle  persone  e  delle
          famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata): 
              «Art. 1. - 1. (Omissis). 
              2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
          sono adottati su proposta del Ministro della  giustizia  di
          concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          con  il  Ministro  per  l'innovazione  tecnologica   e   la
          transizione digitale. I medesimi schemi sono trasmessi alle
          Camere perche' su di essi  sia  espresso  il  parere  delle
          Commissioni parlamentari competenti per  materia  e  per  i
          profili finanziari entro  il  termine  di  sessanta  giorni
          dalla data della ricezione. Decorso il predetto  termine  i
          decreti  possono  essere  emanati  anche  in  mancanza  dei
          pareri. Qualora  detto  termine  scada  nei  trenta  giorni
          antecedenti  alla  scadenza  del   termine   previsto   per
          l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e'
          prorogato di  sessanta  giorni.  Il  Governo,  qualora  non
          intenda  conformarsi  ai  pareri  parlamentari,   trasmette
          nuovamente i testi alle Camere con le  sue  osservazioni  e
          con  eventuali  modificazioni,  corredate   dei   necessari
          elementi  integrativi  di  informazione  e  motivazione.  I
          pareri definitivi delle Commissioni competenti per  materia
          e per i profili finanziari sono espressi entro venti giorni
          dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale  termine,
          i decreti possono essere comunque emanati. 
              3. Il Governo, con la procedura indicata  al  comma  2,
          entro due anni dalla data di entrata in vigore  dell'ultimo
          dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega
          di cui al comma 1 e nel rispetto  dei  principi  e  criteri
          direttivi  fissati  dalla  presente  legge,  puo'  adottare
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi medesimi. 
              4. - 44. (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 82 del regio decreto 22 gennaio
          1934, n. 37 (Norme integrative e di attuazione  del  R.D.L.
          27  novembre  1933,   n.   1578,   sull'ordinamento   della
          professione di avvocato e di procuratore): 
              «Art. 82.  -  I  procuratori,  i  quali  esercitano  il
          proprio ufficio in un giudizio che si  svolge  fuori  della
          circoscrizione  del  Tribunale  al  quale  sono  assegnati,
          devono, all'atto della costituzione  nel  giudizio  stesso,
          eleggere domicilio  nel  luogo  dove  ha  sede  l'autorita'
          giudiziaria presso la quale il giudizio e' in corso. 
              In mancanza della  elezione  di  domicilio,  questo  si
          intende eletto presso la cancelleria della stessa autorita'
          giudiziaria.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta l'articolo 2690 del  codice  civile,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art.  2690  (Domande  relative  ad  atti  soggetti   a
          trascrizione).  -  Devono  essere  trascritte,  qualora  si
          riferiscano ai diritti menzionati dall'articolo 2684: 
                1) le domande indicate dai numeri 1,  2,  3,  4  e  5
          dell'articolo 2652 per gli effetti ivi disposti; 
                2) le domande dirette  all'accertamento  di  uno  dei
          contratti indicati dai numeri 1 e 2 dell'articolo 2684. 
                La  trascrizione  della  sentenza  che  accoglie   la
          domanda prevale sulle trascrizioni  e  iscrizioni  eseguite
          contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda; 
                3) le domande dirette a far dichiarare la nullita'  o
          a  far  pronunziare  l'annullamento  di  atti  soggetti   a
          trascrizione e le domande dirette a impugnare la  validita'
          della trascrizione. 
                La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica  i
          diritti acquistati a qualunque titolo dai  terzi  di  buona
          fede in base a un atto trascritto o iscritto  anteriormente
          alla trascrizione della  domanda  medesima,  se  questa  e'
          stata  resa  pubblica  dopo  tre  anni  dalla  data   della
          trascrizione dell'atto che si impugna. Se pero' la  domanda
          e' diretta a far pronunziare l'annullamento per  una  causa
          diversa dall'incapacita' legale, la sentenza che l'accoglie
          non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede
          in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente  alla
          trascrizione  della  domanda,  anche  se  questa  e'  stata
          trascritta prima che siano  decorsi  tre  anni  dalla  data
          della trascrizione dell'atto impugnato, purche'  in  questo
          caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso; 
                4) le domande con le quali si contesta il  fondamento
          di un acquisto a causa di morte. 
                Salvo quanto e' disposto  dal  secondo  e  dal  terzo
          comma dell'articolo 534, se la domanda e'  trascritta  dopo
          tre anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato,
          la sentenza che l'accoglie non pregiudica i terzi di  buona
          fede  che,  in  base  a  un  atto  trascritto  o   iscritto
          anteriormente alla  trascrizione  della  domanda,  hanno  a
          qualunque titolo acquistato diritti da chi appare  erede  o
          legatario; 
                5) le domande di riduzione delle  donazioni  e  delle
          disposizioni testamentarie per lesione di legittima. 
                Se  la  trascrizione  e'  eseguita  dopo   tre   anni
          dall'apertura della successione, la sentenza  che  accoglie
          la domanda non pregiudica i terzi che  hanno  acquistato  a
          titolo oneroso diritti in  base  a  un  atto  trascritto  o
          iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda; 
                  6)  le  domande  di   revocazione   e   quelle   di
          opposizione  di  terzo  contro  le  sentenze   soggette   a
          trascrizione per le cause previste dai numeri 1, 2, 3  e  6
          dell'articolo 395 del codice  di  procedura  civile  e  dal
          secondo comma dell'articolo 404 dello stesso codice. 
                  Se la domanda e' trascritta  dopo  tre  anni  dalla
          trascrizione della  sentenza  impugnata,  la  sentenza  che
          l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di
          buona  fede  in  base  a  un  atto  trascritto  o  iscritto
          anteriormente alla trascrizione della domanda; 
                  6-bis)  le  domande  indicate  dal   numero   9-bis
          dell'articolo 2652 per gli effetti ivi disposti. 
                  La trascrizione  della  sentenza  che  accoglie  la
          domanda non pregiudica i diritti acquistati  dai  terzi  di
          buona  fede  in  base  a  un  atto  trascritto  o  iscritto
          anteriormente alla trascrizione della domanda. 
                Alla  domanda   giudiziale   e'   equiparato   l'atto
          notificato  con  il  quale  la  parte,   in   presenza   di
          compromesso  o   di   clausola   compromissoria,   dichiara
          all'altra  la   propria   intenzione   di   promuovere   il
          procedimento arbitrale, propone la domanda e  procede,  per
          quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.».