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DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2024, n. 160

Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. (24G00178)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/10/2024
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 2024, n. 199 (in G.U. 27/12/2024, n. 302)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/08/2025)
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Testo in vigore dal: 29-10-2024
al: 27-12-2024
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14  dicembre
2020,  che  istituisce  uno  strumento  dell'Unione  europea  per  la
ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione, del
28 settembre 2021, che  integra  il  regolamento  (UE)  2021/241  del
Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per
la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori  comuni  e  gli
elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e  della
resilienza; 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado»; 
  Vista la  legge  14  gennaio  1999,  n.  4,  recante  «Disposizioni
riguardanti il settore universitario  e  della  ricerca  scientifica,
nonche' il servizio di mensa nelle scuole»; 
  Vista la legge 4 novembre 2000, n. 338,  recante  «Disposizioni  in
materia di alloggi e residenze per studenti universitari»; 
  Visto il decreto  legislativo  23  aprile  2004,  n.  124,  recante
«Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di  previdenza
sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14  febbraio
2003, n. 30»; 
  Vista la legge 16  gennaio  2006,  n.  18,  recante  «Riordino  del
Consiglio universitario nazionale»; 
  Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante «Misure  in  tema  di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al  Governo
per il riassetto e la riforma della normativa in materia»; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in  materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario»; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
«Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario»; 
  Visto il decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  agosto  2014,   n.   116,   recante
«Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento    energetico    dell'edilizia     scolastica     e
universitaria,  il  rilancio  e  lo  sviluppo   delle   imprese,   il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di  adempimenti  derivanti  dalla  normativa
europea»; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti»; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  148,  recante
«Disposizioni  per  il  riordino  della  normativa  in   materia   di
ammortizzatori  sociali  in  costanza  di  rapporto  di  lavoro,   in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  149,  recante
«Disposizioni  per  la   razionalizzazione   e   la   semplificazione
dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»  e,  in
particolare, l'articolo 1, comma 863; 
  Vista la legge 26 ottobre 2016, n. 198,  recante  «Istituzione  del
Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione  e  deleghe
al  Governo  per  la  ridefinizione  della  disciplina  del  sostegno
pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica  e
televisiva locale, della  disciplina  di  profili  pensionistici  dei
giornalisti e della composizione e  delle  competenze  del  Consiglio
nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in
concessione  del  servizio   pubblico   radiofonico,   televisivo   e
multimediale»; 
  Visto il decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  giugno   2017,   n.   96,   recante
«Disposizioni urgenti in materia  finanziaria,  iniziative  a  favore
degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite  da
eventi sismici e misure per lo sviluppo»; 
  Visto il  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  59,  recante
«Riordino, adeguamento e semplificazione del  sistema  di  formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente  nella  scuola  secondaria
per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e  181,  lettera  b),
della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
  Visto il decreto-legge 23 ottobre 2018,  n.  119,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2018,  n.  136,   recante
«Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria»; 
  Visto l'articolo 1, commi 498, della legge  27  dicembre  2019,  n.
160,  recante  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato   per   l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»; 
  Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante  «Disposizioni
urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del
Ministero  dell'universita'  e  della   ricerca»,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,   n.   108,   recante
«Governance del Piano nazionale di  rilancio  e  resilienza  e  prime
misure   di   rafforzamento   delle   strutture   amministrative   di
accelerazione e snellimento delle procedure»; 
  Vista la legge 15 luglio 2022,  n.  99,  recante  «Istituzione  del
Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore»; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2023,  n.  75,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  10  agosto  2023,   n.   112,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di  organizzazione  delle  pubbliche
amministrazioni,  di  agricoltura,  di  sport,  di   lavoro   e   per
l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025»
e, in particolare, l'articolo 3 che ha soppresso l'Agenzia  nazionale
per le politiche attive del lavoro (ANPAL); 
  Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023,  n.  13,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  aprile   2023,   n.   41,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune»; 
  Visto il  decreto-legge  2  marzo  2024,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante  «Ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di  ripresa
e resilienza»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016,  n.
95, recante «Regolamento recante modifiche al decreto del  Presidente
della  Repubblica  14  settembre  2011,  n.   222,   concernente   il
conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al
ruolo dei professori universitari, a  norma  dell'articolo  16  della
legge 30 dicembre 2010, n. 240»; 
  Considerato che e' obiettivo prioritario del Governo  il  contrasto
al lavoro sommerso che produce effetti distorsivi  e  negativi  sulla
qualita' e sulla produttivita' del  lavoro,  nonche'  sulla  coesione
sociale e sul buon funzionamento del mercato unico europeo; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza  di  implementare  e
introdurre nuove misure nazionali di contrasto  al  lavoro  sommerso,
anche in attuazione del  Piano  nazionale  per  la  lotta  al  lavoro
sommerso per il triennio 2023-2025, di cui al  decreto  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali del  19  dicembre  2022,  e  nel
rispetto degli obiettivi ivi previsti; 
  Considerata la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  rafforzare
l'azione dello Stato e degli enti preposti in materia di contrasto al
lavoro sommerso, anche attraverso  la  ridefinizione  delle  relative
competenze; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di   prevedere
disposizioni per la risoluzione di situazioni di crisi  occupazionali
per le imprese operanti nel settore dell'informazione,  dell'editoria
e della moda; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di   prevedere
disposizioni  urgenti  per  garantire  la  piena  operativita'  delle
commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica alle funzioni di
professore universitario di prima e di seconda fascia; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di   prevedere
disposizioni in materia di  promozione  della  internazionalizzazione
degli ITS Academy in concomitanza  con  l'avvio  dell'anno  formativo
2024-2025; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di   prevedere
disposizioni in materia di  ordinamenti  e  personale  scolastico  in
ragione  dell'avvio  dell'anno  scolastico   2024-2025   nonche'   in
relazione allo svolgimento di procedure concorsuali finalizzate,  tra
l'altro, ad assolvere agli obiettivi previsti dal Piano nazionale  di
ripresa e resilienza; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza  di  provvedere,  in
vista del termine  dell'esercizio  finanziario  2024,  alla  migliore
allocazione delle risorse economiche  non  ancora  impegnate  per  le
relative finalita',  destinandole  a  ulteriori  azioni  realizzabili
entro l'anno 2024; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  prevedere  una
disposizione interpretativa  in  materia  di  copertura  assicurativa
obbligatoria per i danni da eventi catastrofali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 21 ottobre 2024; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca, del Ministro dell'istruzione e  del
merito e del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                  Emana il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
               Misure di contrasto al lavoro sommerso 
 
  1. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24  giugno  2014,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
116, le parole: «dell'Agenzia nazionale per le politiche  attive  del
lavoro a far data dalla sua effettiva operativita'»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dell'Istituto nazionale per  l'assicurazione  contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL)». 
  2. All'articolo 25-quater, comma 1, del  decreto-legge  23  ottobre
2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2018, n. 136, le parole: «dell'ANPAL» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'INAIL». 
  3. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  il  comma
863 e' sostituito dal seguente: 
    «863. Nel primo semestre di ciascun  anno  l'INAIL  pubblica  nel
proprio sito istituzionale l'avviso pubblico con l'indicazione  delle
modalita', dei  termini  e  delle  condizioni  di  ammissibilita'  di
presentazione delle domande e rende noti i  parametri  associati  sia
all'oggetto  della   domanda   sia   alle   caratteristiche   proprie
dell'impresa, nel rispetto della normativa  europea  sugli  aiuti  di
Stato. Nello stesso avviso sono definiti i criteri di premialita' per
le imprese che risultano iscritte alla Rete del  lavoro  agricolo  di
qualita' di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
116, nonche' gli obblighi dei beneficiari e le cause di  decadenza  e
di revoca del contributo.». 
  4.  All'articolo  29  del  decreto-legge  2  marzo  2024,  n.   19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56,  il
comma 8 e' sostituito dal seguente: 
    «8. A seguito del rilascio dell'attestato di cui al comma 7 e per
un periodo di dodici mesi dalla data di  iscrizione  nella  Lista  di
conformita' INL di cui al medesimo comma,  il  datore  di  lavoro  e'
considerato  a  basso  rischio  di  irregolarita'   e   l'Ispettorato
nazionale  del  lavoro,  nell'orientare  la  propria   attivita'   di
vigilanza, puo' non procedere a  ulteriori  verifiche  nelle  materie
oggetto degli accertamenti che hanno determinato  l'iscrizione  nella
Lista di conformita' INL, fatte sempre salve le verifiche in  materia
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di
intervento, nonche' le attivita' di indagine disposte  dalla  Procura
della Repubblica.». 
  5. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2026,  per  i  soggetti  di  cui
all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
sono introdotti gli indici sintetici  di  affidabilita'  contributiva
(ISAC), al fine di promuovere il rispetto degli obblighi  in  materia
contributiva. 
  6. Gli ISAC di cui al comma 5  hanno  lo  scopo  di  individuare  e
prevenire  la  sottrazione   di   basi   imponibili   all'imposizione
contributiva e sono elaborati ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 15,
del decreto-legge n. 50 del 2017, selezionando due settori  economici
di prima applicazione tra quelli a maggior  rischio  di  evasione  ed
elusione contributiva. Le attivita' di cui al presente  comma,  salvo
quanto disposto dal comma 10, sono svolte nell'ambito  delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentiti
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e  l'Ispettorato
nazionale del lavoro, entro il 31 dicembre 2025, sono  approvati  gli
ISAC per i primi  due  settori  di  cui  al  comma  6,  nonche'  sono
stabilite le premialita' da applicare ai soggetti di cui al comma  5,
i criteri e le modalita' per l'aggiornamento periodico degli stessi e
le  ipotesi  di  esclusione  dell'applicabilita'  degli  indici   per
determinate tipologie di contribuenti. 
  8. Con le medesime  modalita'  di  cui  al  comma  7  e'  stabilita
l'estensione graduale degli ISAC ad almeno sei  ulteriori  settori  a
rischio di evasione ed elusione  contributiva,  entro  il  31  agosto
2026. 
  9. Dalle disposizioni di cui ai commi da 5 a 8 non devono  derivare
modifiche, rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente,  agli
obblighi di versamento dei contributi previdenziali  e  assistenziali
da parte dei soggetti di cui al comma 5. 
  10. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 5 a 9, pari a
414.800 euro per l'anno 2025 e a 1,25  milioni  di  euro  per  l'anno
2026, si provvede a valere sugli stanziamenti relativi alla Misura  5
- Componente 2, Investimento 5, del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR). 
  11. All'articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,
dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
    «1-ter.  L'Ispettorato  nazionale  del   lavoro   assicura,   con
modalita' tecniche dallo stesso definite, l'accessibilita' al Portale
nazionale del sommerso da parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e
degli enti che erogano o gestiscono fondi pubblici, per le  finalita'
di verifica nelle attivita' di propria competenza, nel rispetto della
vigente normativa in materia di tutela dei dati personali. Con uno  o
piu' decreti del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,  da
adottare entro centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione,  sono  individuati  i  dati  oggetto  di
condivisione ai sensi del comma 1, nonche' i  soggetti  abilitati  ad
accedere al Portale nazionale del  sommerso  ai  sensi  del  presente
comma.».