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DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2024, n. 153

Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico. (24G00174)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/10/2024
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 dicembre 2024, n. 191 (in G.U. 16/12/2024, n. 294)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/2024)
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Testo in vigore dal: 17-12-2024
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visti, altresi', gli articoli 9 e 41 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/741 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 25 maggio 2020, recante  prescrizioni  minime  per  il
riutilizzo dell'acqua; 
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti  per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale»; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2008)»; 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2010)»; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante  «Codice
dell'ordinamento militare»; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,   n.   111,   recante
«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,  recante
«Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e),  f)  e  g),  della
legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  in  materia  di  procedure   di
monitoraggio sullo stato di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di
verifica  dell'utilizzo  dei  finanziamenti  nei  tempi  previsti   e
costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
«Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario»; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante  «Disposizioni  per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
  Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n.  145,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  febbraio  2014,   n.   9,   recante
«Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per  il
contenimento   delle   tariffe   elettriche   e    del    gas,    per
l'internazionalizzazione, lo sviluppo  e  la  digitalizzazione  delle
imprese, nonche' misure per la realizzazione di  opere  pubbliche  ed
EXPO 2015»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  45,   recante
«Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro
comunitario per la gestione responsabile e  sicura  del  combustibile
nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi»; 
  Visto il decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  agosto  2014,   n.   116,   recante
«Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento    energetico    dell'edilizia     scolastica     e
universitaria,  il  rilancio  e  lo  sviluppo   delle   imprese,   il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di  adempimenti  derivanti  dalla  normativa
europea»; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante  «Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
pubbliche,  la  digitalizzazione  del   Paese,   la   semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa
delle attivita' produttive»; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante  «Disposizioni  in
materia ambientale per promuovere misure di green economy  e  per  il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici» e, in  particolare,  l'articolo  23  che,  ai
sensi di quanto previsto dall'articolo 225, comma 9, del  codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo  2023,  n.
36, continua ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data in  cui
hanno acquistato efficacia le disposizioni del medesimo codice di cui
al decreto legislativo n. 36 del 2023; 
  Vista la legge 28 giugno 2016, n.  132,  recante  «Istituzione  del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»; 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante  «Codice
della protezione civile»; 
  Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  novembre  2018,  n.  130,   recante
«Disposizioni urgenti per la citta' di  Genova,  la  sicurezza  della
rete nazionale delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  gli  eventi
sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»; 
  Visto il decreto-legge 14 dicembre 2018, n.  135,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  febbraio  2019,  n.   12,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le
imprese e per la pubblica amministrazione»; 
  Visto il decreto-legge 3 settembre 2019, n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  2  novembre  2019,  n.   128,   recante
«Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per  la  risoluzione
di crisi aziendali»; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» e, in particolare, l'articolo 2  che  ha  ridenominato  il
«Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in
«Ministero della transizione ecologica»; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dei costi dell'energia  elettrica  e  del
gas naturale, per lo sviluppo delle  energie  rinnovabili  e  per  il
rilancio delle politiche industriali»; 
  Visto il decreto-legge 17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91,  recante  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina»; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» e, in particolare, l'articolo 4, che  ha  ridenominato  il
«Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica»; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante  «Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della  legge  21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici»; 
  Visto il decreto-legge 14  aprile  2023,  n.  39,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  13  giugno   2023,   n.   68,   recante
«Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsita' idrica  e  per
il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche»; 
  Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 4  agosto
2022, recante «Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani
in attuazione della misura Missione  2,  Componente  4,  Investimento
3.4, del PNRR», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  239  del  12
ottobre 2022; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza  di  semplificare  i
procedimenti  di  valutazione  ambientale  per   la   promozione   di
investimenti in settori strategici per lo sviluppo  del  Paese  e  la
tempestiva realizzazione  degli  obiettivi  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  integrato  per
l'energia e il clima (PNIEC),  anche  nell'ottica  di  accrescere  il
grado di indipendenza negli approvvigionamenti energetici; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di   garantire
certezza del quadro normativo per  il  settore  della  prospezione  e
coltivazione di idrocarburi, in modo  da  coniugare  le  esigenze  di
salvaguardia   dell'ambiente   con   quelle   di   sicurezza    degli
approvvigionamenti energetici; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  introdurre
disposizioni per la sostenibilita' del suolo e delle  acque  volte  a
prevenire  l'avverarsi  di  eventi   emergenziali,   anche   mediante
l'adozione di misure che garantiscano la messa a disposizione  di  un
quadro conoscitivo sistematico per presidiare la realizzazione  degli
interventi  in  materia  di  difesa   del   suolo   e   di   dissesto
idrogeologico; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  adottare  misure
indifferibili per l'economia circolare, nell'ottica dell'assolvimento
agli  impegni  che  il  Paese  ha  assunto  sul   piano   europeo   e
internazionale, nonche' volte ad assicurare la migliore gestione  dei
materiali e dei rifiuti  derivanti  dalla  realizzazione  della  diga
foranea di Genova e dei correlati interventi; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  provvedere  in
ordine alla semplificazione dei procedimenti  di  bonifica  dei  siti
inquinati e al rafforzamento  delle  capacita'  amministrative,  allo
scopo di consentire il raggiungimento, entro  le  scadenze  previste,
degli obiettivi del PNRR e di riqualificazione dei siti medesimi; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  assicurare  il
rafforzamento  delle   capacita'   amministrative   delle   pubbliche
amministrazioni operanti nei settori dell'ambiente e della  sicurezza
energetica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 ottobre 2024; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto  con
i Ministri della cultura e per la protezione civile  e  le  politiche
del mare; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni urgenti  in  materia  di  valutazioni  e  autorizzazioni
                             ambientali 
 
  1. Alla parte seconda del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    ((0a) all'articolo 6, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
      "6.1.  Le  lettere  c)  e  d)  del   comma   6   si   applicano
compatibilmente con le disposizioni attuative dell'articolo 26, comma
4, della  legge  5  agosto  2022,  n.  118,  nonche'  con  quelle  di
adeguamento delle regioni o delle province autonome, ove adottate"; 
    0b) all'articolo 7, comma 5, terzo periodo, le parole:  "Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "competente  direttore   generale   del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica")); 
    a) all'articolo 8: 
      1) al comma 1: 
        1.1) al  quinto  periodo,  le  parole  «danno  precedenza  ai
progetti»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «danno   precedenza,
nell'ordine,  ai  progetti  relativi  ai  programmi   dichiarati   di
preminente interesse strategico nazionale ai sensi  dell'articolo  13
del  ((decreto-legge))  10  agosto  2023,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, a quelli aventi le
caratteristiche di cui all'articolo 30 del  decreto-legge  17  maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2022, n. 91, ai progetti»; 
        1.2) al sesto periodo, le parole  da:  «hanno  in  ogni  caso
priorita',»  fino  a:  «da  fonti  rinnovabili,  ove  previsti»  sono
sostituite dalle seguenti: «sono considerate prioritarie le tipologie
progettuali individuate con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura
e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenendo conto
dei seguenti criteri: 
          a) affidabilita' e sostenibilita' tecnica ed economica  del
progetto in rapporto alla sua realizzazione; 
          b)  contributo  al  raggiungimento   degli   obiettivi   di
decarbonizzazione previsti dal PNIEC; 
          c) rilevanza ai fini dell'attuazione degli investimenti del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); 
          d)  valorizzazione  di  opere,  impianti  o  infrastrutture
esistenti.»; 
      2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
        «1-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al  comma
1,  sesto  periodo,  sono  da  considerarsi  prioritari,  secondo  il
seguente ordine: 
          ((0a)  i   progetti   di   nuovi   impianti   di   accumulo
idroelettrico mediante pompaggio puro che prevedono, anche attraverso
il ripristino delle condizioni  di  normale  esercizio  degli  invasi
esistenti, l'incremento dei volumi di acqua immagazzinabili; 
          0b) le  opere  e  gli  impianti  di  stoccaggio  geologico,
cattura  e  trasporto  di  CO2  ,   nonche'   i   relativi   impianti
funzionalmente  connessi,  e  gli  impianti  industriali  oggetto  di
conversione in bioraffinerie)); 
          a) i progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero
rinnovabile di cui al (( punto 6-bis) )) dell'allegato II alla  parte
seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili; 
          ((a-bis)  i  progetti  di  nuovi  impianti  concernenti  le
derivazioni per uso idroelettrico di potenza fino a 10MW)); 
          b) gli  interventi  di  modifica,  anche  sostanziale,  per
rifacimento, potenziamento  o  integrale  ricostruzione  di  impianti
alimentati da fonti eoliche o solari; 
          c) i progetti fotovoltaici on-shore e agrivoltaici on-shore
di potenza nominale pari almeno a 50 MW e i progetti eolici  on-shore
di potenza nominale pari almeno a 70 MW. 
        1-ter. Ai progetti da considerare  prioritari  ai  sensi  del
comma 1, sesto periodo, ((o del comma 1-bis e' riservata)) una  quota
non superiore ai tre  quinti  delle  trattazioni,  nell'ambito  della
quale  l'esame  e'  definito  in  ordine  cronologico,  per  ciascuna
tipologia,  tenuto  conto   della   data   di   effettuazione   della
comunicazione al proponente  ai  sensi  dell'articolo  23,  comma  4,
secondo  periodo.  I  progetti  diversi  da  quelli  prioritari  sono
trattati per ciascuna  tipologia  d'impianto  in  ordine  cronologico
tenuto conto della  data  di  effettuazione  della  comunicazione  al
proponente ai sensi dell'articolo 23, comma 4,  secondo  periodo.  Ai
fini  dell'applicazione  uniforme  ((e  simultanea))  dell'ordine  di
trattazione dei progetti da esaminare nell'ambito dei procedimenti di
valutazione ambientale, il Ministero dell'ambiente e della  sicurezza
energetica comunica ((...)) l'ordine di priorita' stabilito ai  sensi
del comma 1, sesto periodo, o del comma 1-bis, ((al  Ministero  della
cultura, che vi si uniforma)). La disciplina di cui al presente comma
non  pregiudica  il  rispetto  dei  termini   dei   procedimenti   di
valutazione  ambientale  previsti  dalla  normativa  vigente  per   i
progetti compresi nel PNRR ne' di  quelli  finanziati  a  valere  sul
fondo complementare.»; 
      ((2-bis) al comma 2-bis, ultimo periodo, la parola:  "2024"  e'
sostituita dalla seguente: "2026")); 
      ((3) al comma  2-octies,  al  primo  periodo,  le  parole:  "Il
presidente della Commissione di cui al comma 1" sono sostituite dalle
seguenti:  "I  presidenti  delle  Commissioni  di  cui  al   presente
articolo" e il terzo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  "Con  le
stesse modalita' individuate nei periodi precedenti,  fermi  restando
gli  specifici  compiti  attribuiti  in  materia   ambientale   dalla
normativa vigente ad altre amministrazioni  dello  Stato  nonche'  il
riparto di competenze tra le Forze di  polizia,  di  cui  al  decreto
legislativo 19 agosto  2016,  n.  177,  e  al  decreto  del  Ministro
dell'interno del 15 agosto 2017, le Commissioni di  cui  al  presente
articolo possono avvalersi di quattro unita' di personale  del  Corpo
della Guardia di finanza, ai cui oneri si provvede nell'ambito  delle
risorse di cui al comma 5")); 
      4) dopo il comma 2-octies e' inserito il seguente: 
        «2-novies. Ove sussistano motivate  esigenze  contingenti  di
carattere  funzionale  ovvero  organizzativo,  il  Presidente   della
commissione tecnica ((di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS))
e  il  Presidente  della  commissione  tecnica  PNRR-PNIEC   possono,
d'intesa,  disporre  l'assegnazione  alla  Commissione  tecnica  ((di
verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS)) di  progetti  spettanti,
ai  sensi  della  legislazione  vigente,  alla  Commissione   tecnica
PNRR-PNIEC,   ferma   restando   l'applicazione   della    disciplina
procedimentale relativa alle valutazioni di  impatto  ambientale  dei
progetti PNRR e PNIEC.»; 
    b) all'articolo 19: 
      1) al comma 2, primo periodo, le parole: «e l'adeguatezza» sono
soppresse; 
      2) il comma 6 e' sostituito dai seguenti: 
        «6. Una sola volta ed entro quindici  giorni  dalla  scadenza
del termine di cui al comma 4, l'autorita' competente puo' richiedere
al proponente chiarimenti ovvero integrazioni  finalizzati  alla  non
sottoposizione del progetto al procedimento  di  VIA,  assegnando  al
medesimo un  termine  non  superiore  a  trenta  giorni.  Qualora  il
proponente  non  presenti  i  chiarimenti  ovvero   le   integrazioni
richiesti entro il termine assegnato, l'istanza si  intende  respinta
ed  e'  fatto   obbligo   all'autorita'   competente   di   procedere
all'archiviazione. 
        6-bis. L'autorita'  competente  adotta  il  provvedimento  di
verifica di assoggettabilita' a VIA entro sessanta giorni dalla  data
di scadenza del termine di cui al comma 4 o, nei casi di cui al comma
6, entro quarantacinque giorni dal ricevimento dei chiarimenti ovvero
delle integrazioni richiesti.  In  casi  eccezionali,  relativi  alla
natura, alla  complessita',  all'ubicazione  o  alle  dimensioni  del
progetto, l'autorita' competente puo' prorogare, per una sola volta e
per  un  periodo  non  superiore  a  venti  giorni,  il  termine  per
l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilita' a  VIA.
Nei casi di cui al secondo periodo, l'autorita'  competente  comunica
tempestivamente  e  per  iscritto  al  proponente  le   ragioni   che
giustificano la  proroga  e  la  data  entro  la  quale  e'  prevista
l'adozione del provvedimento. ((La comunicazione di  cui  al  periodo
precedente)) e', altresi', pubblicata nel sito internet istituzionale
dell'autorita' competente.»; 
      3) al comma 7: 
        3.1)  al  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «richiesto  dal
proponente» sono inserite le  seguenti:  «in  sede  di  presentazione
dello studio preliminare ambientale»; 
        3.2) il secondo periodo e' soppresso; 
      4) al comma 10 ((sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi)):
«Il  provvedimento  di  verifica  di  assoggettabilita'  a   VIA   ha
l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita
nel provvedimento stesso, tenuto conto  dei  tempi  previsti  per  la
realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari,
nonche' dell'eventuale proposta formulata dal proponente  e  inserita
nella  documentazione  a  corredo   dell'istanza   di   verifica   di
assoggettabilita'  a   VIA.   Decorsa   l'efficacia   temporale   del
provvedimento di verifica di assoggettabilita' a  VIA  senza  che  il
progetto sia stato realizzato, il relativo procedimento e' reiterato,
fatta salva la concessione, su istanza del  proponente  corredata  di
una  relazione  esplicativa  aggiornata  che  contenga  i  pertinenti
riscontri in merito al contesto  ambientale  di  riferimento  e  alle
eventuali modifiche, anche  progettuali,  intervenute,  di  specifica
proroga da parte dell'autorita' competente. Fatto salvo  il  caso  di
mutamento del contesto ambientale di riferimento ovvero di modifiche,
anche progettuali, il provvedimento con cui e' disposta la proroga ai
sensi del terzo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori
rispetto a quelle gia' previste  nel  provvedimento  di  verifica  di
((assoggettabilita' a VIA originario)). Se l'istanza di cui al  terzo
periodo e' presentata almeno novanta giorni prima della scadenza  del
termine di  efficacia  definito  nel  provvedimento  di  verifica  di
assoggettabilita' a VIA, il medesimo provvedimento continua a  essere
efficace sino all'adozione, da parte dell'autorita' competente, delle
determinazioni  relative  alla  concessione  della   proroga.   Entro
quindici giorni dalla presentazione  dell'istanza  di  cui  al  terzo
periodo,  l'autorita'  competente  verifica  la   completezza   della
documentazione.  Qualora  la   documentazione   risulti   incompleta,
l'autorita' competente richiede al soggetto istante la documentazione
integrativa, assegnando per la presentazione  un  termine  perentorio
non superiore a venti giorni.  Qualora  entro  il  termine  assegnato
l'istante  non  depositi  la   documentazione   integrativa   ovvero,
all'esito  di  una  nuova   verifica,   da   effettuarsi   da   parte
dell'autorita'  competente  nel  termine  di   dieci   giorni   dalla
presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti
ancora  incompleta,  l'istanza  si  intende  ritirata  e  l'autorita'
competente procede all'archiviazione.»; 
    ((b-bis) all'articolo 23, comma  1,  e'  aggiunta,  in  fine,  la
seguente lettera: 
    "g-quater) autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47  del
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000,  n.  445,  relativa  agli  assetti  proprietari  della
societa' proponente e della eventuale societa'  controllante  e  alla
consistenza del capitale sociale della societa' proponente")); 
    c) all'articolo 23, comma 4, secondo  periodo,  dopo  le  parole:
«per via telematica»,  sono  inserite  le  seguenti:  «al  proponente
nonche'»; 
    d) all'articolo 24: 
      1) al comma 4, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:
«Trascorsi sette giorni dalla richiesta di sospensione senza  che  la
Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, o la Commissione  di  cui
all'articolo 8, comma 2-bis si sia espressa, la richiesta  stessa  si
intende accolta per il termine proposto.»; 
      2) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
        «4-bis. Entro trenta giorni  dall'esito  della  consultazione
ovvero  dalla  presentazione  delle  controdeduzioni  da  parte   del
proponente ai sensi del comma 3, il Ministero della cultura  verifica
l'adeguatezza  della  relazione  paesaggistica   ai   fini   di   cui
all'articolo 25, comma 2-quinquies. Entro i successivi dieci  giorni,
il Ministero della cultura ha, per una sola  volta,  la  facolta'  di
assegnare al soggetto proponente un termine, non superiore  a  trenta
giorni,  per  la  presentazione,  in   formato   elettronico,   della
documentazione integrativa. Su richiesta del proponente, motivata  in
ragione della particolare complessita'  del  progetto,  il  Ministero
della cultura puo' prorogare, per una sola volta e per un periodo non
superiore a ulteriori trenta giorni,  il  termine  assegnato  per  le
integrazioni. Ricevuta la documentazione  integrativa,  il  Ministero
della cultura la trasmette tempestivamente all'autorita'  competente.
Qualora, entro il termine assegnato, il proponente  non  presenti  la
documentazione integrativa ovvero, all'esito di una  nuova  verifica,
da effettuarsi, da parte del Ministero della cultura, nel termine  di
quindici giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste,  la
documentazione risulti nuovamente incompleta,  l'istanza  si  intende
respinta e  il  Ministero  della  cultura  ne  da'  comunicazione  al
proponente e  all'autorita'  competente,  cui  e'  fatto  obbligo  di
procedere all'archiviazione. Nei casi di  nuova  incompletezza  della
documentazione, la comunicazione di cui al  quinto  periodo  reca  le
motivazioni per le quali la documentazione medesima non  consente  la
valutazione paesaggistica ai  fini  di  cui  all'articolo  25,  comma
2-quinquies.»; 
    e) all'articolo 25: 
      1)  al  comma  2,  primo  periodo,  le   parole:   «l'autorita'
competente» sono sostituite dalle seguenti: «il competente  direttore
generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»; 
      2) al comma 2-quinquies: 
        2.1) ((...)) le parole: «ove gli elaborati progettuali  siano
sviluppati a un livello che  consenta  la  compiuta  redazione  della
relazione paesaggistica» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ove  la
relazione  paesaggistica  consenta  di  esprimere   una   valutazione
positiva di compatibilita' paesaggistica del progetto»; 
        2.2) ((sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti  periodi)):  «Il
Ministero della cultura motiva adeguatamente l'eventuale diniego  del
concerto. In caso di dissenso del Ministero della cultura rispetto al
parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, o
della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, puo' applicarsi
l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n.
400. Nei casi in cui, con l'atto adottato ai sensi  dell'articolo  5,
comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, venga  superato
il dissenso del Ministero della cultura, l'atto medesimo  sostituisce
a ogni effetto il provvedimento  di  VIA  favorevole,  che  comprende
l'autorizzazione di cui al primo periodo. Le eventuali  proroghe  del
provvedimento di VIA favorevole ((ai sensi del  quarto  periodo  sono
concesse ai sensi del comma 5 del presente articolo))»; 
        3) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «ambientale  di
riferimento» sono inserite le seguenti: «ovvero di  modifiche,  anche
progettuali,»; 
        4) dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: 
          «7-bis. Nel  caso  di  progetti  sottoposti  a  valutazione
ambientale di competenza statale,  gli  eventuali  atti  adottati  ai
sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della  legge  n.  400
del 1988, sostituiscono a ogni effetto il provvedimento di VIA.»; 
    f) all'articolo 26-bis, comma  3,  secondo  periodo,  le  parole:
«studio  preliminare  ambientale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«studio di impatto ambientale»  e  le  parole  «,  del  rispetto  dei
requisiti di legge ove sia richiesta anche la  variante  urbanistica»
sono soppresse; 
    ((f-bis)  all'articolo  27,  comma  8,   le   parole:   "Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo"
sono sostituite dalle seguenti: "competente  direttore  generale  del
Ministero  dell'ambiente  e  della   sicurezza   energetica,   previa
acquisizione del  concerto  del  competente  direttore  generale  del
Ministero della cultura")); 
    g) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 13 DICEMBRE 2024, N. 191)). 
  ((2. Per i progetti di produzione energetica da fonte fotovoltaica,
solare termodinamica, a biomassa o a biogas, nonche' di produzione di
biometano, il proponente del provvedimento di VIA di cui all'articolo
25 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal comma
1, lettera e),  del  presente  articolo,  allega  una  dichiarazione,
redatta ai sensi degli  articoli  46  e  47  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445,  attestante  la  legittima  disponibilita',  a
qualunque titolo, della  superficie  su  cui  realizzare  l'impianto,
ferme restando la pubblica utilita' e le procedure conseguenti per le
opere connesse)). 
  3. Per il supporto operativo alla Commissione tecnica  di  verifica
dell'impatto  ambientale  VIA  e  VAS  e  alla  Commissione   tecnica
PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n.  152  del
2006, il Ministero dell'ambiente e della  sicurezza  energetica  puo'
avvalersi del supporto operativo del Gestore dei Servizi energetici -
GSE S.p.A. in relazione a progetti di produzione energetica da  fonti
rinnovabili, sulla base di un'apposita  convenzione,  nel  limite  di
spesa di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2025, a cui si
provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo  33,  comma
1, del medesimo decreto ((legislativo n.  152  del  2006)).  I  costi
annuali derivanti dall'attuazione del primo periodo sono definiti con
il decreto di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n.
152 del 2006. 
  4. All'articolo 355 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A  tal
fine, il  Ministero  della  difesa  puo'  definire  un  programma  di
interventi  per   la   transizione   energetica   dei   siti,   delle
infrastrutture e dei beni del demanio militare a qualunque titolo  in
uso o in dotazione, dislocati sul territorio nazionale.»; 
    ((b) al comma 4  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
"Qualora il programma di cui al comma 1  ovvero,  singolarmente,  gli
interventi ivi inseriti, anche a seguito di successiva  modifica  del
programma, siano sottoposti alle procedure di cui alla parte  seconda
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  tali  procedure  sono
svolte, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  dalla
Commissione  tecnica  PNRR-PNIEC  e   integrate   dalla   valutazione
ambientale   strategica    per    gli    eventuali    contenuti    di
pianificazione")). 
  5. Le disposizioni di cui  al  comma  4  si  applicano,  in  quanto
compatibili, agli interventi di cui all'articolo 20 del decreto-legge
1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla  legge  27
aprile 2022, n. 34.