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LEGGE 1 ottobre 2024, n. 150

Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonchè di indirizzi scolastici differenziati. (24G00168)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/10/2024 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/11/2025)
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Testo in vigore dal: 6-11-2025
aggiornamenti all'articolo
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Disposizioni in materia di  valutazione  delle  studentesse  e  degli
                              studenti 
 
  1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2: 
      1) al comma 1, le parole: «nel  primo  ciclo»  sono  sostituite
dalle seguenti: «nella scuola  secondaria  di  primo  grado»  e  sono
aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «A  decorrere  dall'anno
scolastico  2024/2025,  la  valutazione  periodica  e  finale   degli
apprendimenti, ivi  compreso  l'insegnamento  di  educazione  civica,
delle alunne e degli alunni delle classi  della  scuola  primaria  e'
espressa con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli
di apprendimento raggiunti. Le modalita' della valutazione di cui  al
primo e al secondo periodo sono definite con ordinanza  del  Ministro
dell'istruzione e del merito»; 
      2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
        «5.  La   valutazione   del   comportamento   dell'alunna   e
dell'alunno della scuola  primaria  e'  espressa  collegialmente  dai
docenti  con  un  giudizio  sintetico  riportato  nel  documento   di
valutazione, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi  3  e  4.
Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, la
valutazione del comportamento e' espressa in decimi,  fermo  restando
quanto previsto dal regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249»; 
    b) all'articolo 6, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Se la valutazione del comportamento e' inferiore a  sei
decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe
successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi»; 
    c) all'articolo 13, comma 2, lettera d): 
      1) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Nel caso  di
valutazione del comportamento pari a  sei  decimi,  il  consiglio  di
classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva
e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del
secondo ciclo»; 
      2) e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Nel  caso  di
valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di
classe delibera la non ammissione all'esame di Stato  conclusivo  del
percorso di studi»; 
    d) all'articolo 15, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Il punteggio piu'  alto  nell'ambito  della  fascia  di
attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della  media
dei voti riportata nello scrutinio finale puo' essere  attribuito  se
il voto di  comportamento  assegnato  e'  pari  o  superiore  a  nove
decimi». 
  2.  All'articolo  1  del  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.   22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n.  41,  il
comma 2-bis e' abrogato. 
  3. All'articolo 3, comma 2, della legge 20 agosto 2019, n. 92, dopo
la parola: «attiva» sono inserite le seguenti: «e solidale». 
  4. Al fine di ripristinare la cultura del  rispetto,  di  affermare
l'autorevolezza dei docenti delle istituzioni scolastiche  secondarie
di primo e secondo  grado  del  sistema  nazionale  di  istruzione  e
formazione, di rimettere al centro il principio della responsabilita'
e  di  restituire  piena  serenita'  al  contesto  lavorativo   degli
insegnanti e del personale scolastico, nonche' al percorso  formativo
delle studentesse e  degli  studenti,  con  uno  o  piu'  regolamenti
adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, entro centottanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge,  si  provvede  alla  revisione  della
disciplina  in  materia  di  valutazione  del   comportamento   delle
studentesse e degli studenti. 
  5. I regolamenti di cui al  comma  4  sono  adottati  nel  rispetto
dell'autonomia scolastica nonche' nel rispetto dei seguenti principi: 
    a) apportare modifiche al  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 24  giugno  1998,  n.  249,  al  fine  di
riformare l'istituto dell'allontanamento della  studentessa  e  dello
studente dalla scuola per un periodo non superiore a quindici giorni,
in modo che: 
      1) l'allontanamento dalla scuola, fino  a  un  massimo  di  due
giorni, comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente
in attivita' di approfondimento sulle conseguenze  dei  comportamenti
che hanno determinato il provvedimento disciplinare; 
      2) l'allontanamento dalla scuola  di  durata  superiore  a  due
giorni comporti lo svolgimento, da parte della  studentessa  e  dello
studente, di attivita'  di  cittadinanza  solidale  presso  strutture
convenzionate  con   le   istituzioni   scolastiche   e   individuate
nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica
del Ministero  dell'istruzione  e  del  merito.  Tali  attivita',  se
deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo  il
rientro  in  classe  della  studentessa  e  dello  studente,  secondo
principi di temporaneita', gradualita' e proporzionalita'; 
    b) apportare modifiche al  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in modo da: 
      1) prevedere  che  l'attribuzione  del  voto  di  comportamento
inferiore a sei decimi e la conseguente non  ammissione  alla  classe
successiva  e  all'esame  di  Stato  avvengano  anche  a  fronte   di
comportamenti  che  configurano   mancanze   disciplinari   gravi   e
reiterate,  anche  con  riferimento  alle  violazioni  previste   dal
regolamento di istituto; 
      2) prevedere  che  l'attribuzione  del  voto  di  comportamento
inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica  comporti  il
coinvolgimento della  studentessa  e  dello  studente  oggetto  della
valutazione  in  attivita'   di   approfondimento   in   materia   di
cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla  comprensione  delle
ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che  hanno  determinato
tale voto; 
      3) conferire maggiore  peso  al  voto  di  comportamento  della
studentessa e dello studente nella valutazione complessiva,  riferito
all'intero anno scolastico, in particolar modo in  presenza  di  atti
violenti o di aggressione  nei  confronti  del  personale  scolastico
nonche' delle studentesse e degli studenti; 
      4) prevedere che, per  le  studentesse  e  gli  studenti  delle
scuole  secondarie  di  secondo  grado  che  abbiano  riportato   una
valutazione pari a sei decimi  nel  comportamento,  il  consiglio  di
classe, in sede di valutazione finale,  sospenda  il  giudizio  senza
riportare  immediatamente  un  giudizio  di  ammissione  alla  classe
successiva e assegni alle studentesse e agli  studenti  un  elaborato
critico in materia di cittadinanza  attiva  e  solidale;  la  mancata
presentazione dell'elaborato prima dell'inizio  dell'anno  scolastico
successivo o la valutazione non sufficiente da parte del consiglio di
classe  comportano  la  non  ammissione  della  studentessa  e  dello
studente all'anno scolastico successivo; 
      5)  prevedere  la  votazione  in  decimi  per  la   valutazione
periodica e per quella finale degli apprendimenti delle studentesse e
degli studenti del secondo ciclo di  istruzione,  in  ciascuna  delle
discipline di studio  previste  dalle  Indicazioni  nazionali  per  i
licei, adottate ai sensi dell'articolo 13, comma 10, lettera a),  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15
marzo 2010, n. 89, e dalle Linee guida per  gli  istituti  tecnici  e
professionali, adottate, rispettivamente, ai sensi  dell'articolo  8,
comma 3, del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e  dell'articolo  3,  comma  3,  del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61. 
  5-bis. L'elaborato critico in  materia  di  cittadinanza  attiva  e
solidale e' discusso dalla studentessa o dallo studente  in  sede  di
accertamento del recupero delle carenze formative di cui all'articolo
4, comma 6, del ((regolamento di  cui  al))  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.