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DECRETO-LEGGE 11 ottobre 2024, n. 145

Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonchè dei relativi procedimenti giurisdizionali. (24G00171)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/10/2024
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vigente al 05/12/2024
  • Articoli

  • Modifiche alla disciplina dell'ingresso in Italia di lavoratori
    stranieri
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  • 3
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  • Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori stranieri vittime
    dei reati di cui agli articoli 600, 601, 602, 603-bis del codice
    penale e altre disposizioni di contrasto al lavoro sommerso
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  • 9
  • 10

  • Disposizioni in materia di gestione dei flussi migratori e di
    protezione internazionale
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  • 12
  • 13
  • 14
  • 15

  • Disposizioni processuali
  • 16
  • 17
  • 18

  • Disposizioni transitorie e finali
  • 19
  • 20
  • 21
Testo in vigore dal: 11-10-2024
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115,  recante  «Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di spese di giustizia»; 
  Visto il decreto-legge 17 febbraio 2017,  n.  13,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  13  aprile   2017,   n.   46,   recante
«Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia
di   protezione   internazionale,   nonche'    per    il    contrasto
dell'immigrazione illegale»; 
  Vista il decreto-legge 21 ottobre 2020,  n.  130,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre  2020,  n.  173,   recante
«Disposizioni  urgenti  in  materia   di   immigrazione,   protezione
internazionale e  complementare,  modifiche  agli  articoli  131-bis,
391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonche' misure  in  materia
di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico
trattenimento, di  contrasto  all'utilizzo  distorto  del  web  e  di
disciplina del Garante nazionale dei diritti  delle  persone  private
della liberta' personale»; 
  Vista la legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025»; 
  Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di adottare norme
in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere  misure
volte alla tutela dei lavoratori stranieri vittime dei reati  di  cui
agli articoli 600, 601, 602, 603 e 603-bis del  codice  penale  e  al
contrasto del lavoro sommerso; 
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
adottare disposizioni in materia di gestione dei flussi migratori; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 2 ottobre 2024; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  dei
Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,
dell'interno, della  giustizia,  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste, del lavoro e delle  politiche  sociali  e
del  turismo,  di  concerto  con   i   Ministri   per   la   pubblica
amministrazione,  per  gli  affari  regionali  e   le   autonomie   e
dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di  cui
  al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 
 
  1. Al testo unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4: 
      1) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
        «4-bis.  All'atto  della  domanda  del  visto  nazionale,   i
richiedenti forniscono gli identificatori biometrici richiesti  dalla
normativa europea per i visti di  ingresso  per  soggiorni  di  breve
durata, con le medesime modalita' ivi previste.»; 
      2) dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: 
        «7-bis. L'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n.  241,
non si applica ai procedimenti relativi ai visti di ingresso  nonche'
al rifiuto e alla revoca del permesso di soggiorno determinati  dalla
revoca del visto di ingresso.»; 
      b) all'articolo  4-bis,  comma  2,  secondo  periodo,  dopo  le
parole: «La stipula dell'Accordo di integrazione»  sono  inserite  le
seguenti: «, con le modalita' di cui all'articolo 22, comma 6,»; 
      c) all'articolo 5-bis, il comma 3 e' abrogato; 
      d) all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: «ai
sensi degli articoli 5, comma  3-bis,  22  e  26»  sono  inserite  le
seguenti: «, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4»; 
      e) all'articolo 22: 
        1) al comma 2: 
          1.1)  all'alinea,  le  parole:   «deve   presentare»   sono
sostituite dalle seguenti: «deve trasmettere in via telematica»; 
          1.2) alla lettera b), sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole: «sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o  altro
tipo di firma elettronica qualificata»; 
          1.3) la lettera d-bis) e' sostituita dalla seguente: 
          «d-bis) asseverazione di cui all'articolo 24-bis, comma  2,
sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro  tipo  di
firma elettronica qualificata;»; 
          1.4) dopo la lettera d-bis), e' aggiunta la seguente: 
          «d-ter) domicilio digitale iscritto  in  uno  degli  Indici
nazionali  di  cui  agli  articoli  6-bis  e  6-quater   del   codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82.»; 
        2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
          «2-bis. La previa verifica di cui al  comma  2  si  intende
esperita con esito negativo se il centro per l'impiego  non  comunica
la disponibilita' di lavoratori  presenti  sul  territorio  nazionale
entro otto giorni dalla richiesta del datore  di  lavoro  interessato
all'assunzione di lavoratori stranieri residenti all'estero. 
          2-ter. E' irricevibile la domanda presentata, ai sensi  del
comma 2, dal  datore  di  lavoro  che  nel  triennio  antecedente  la
presentazione non ha sottoscritto il contratto di  soggiorno  di  cui
all'articolo 5-bis  all'esito  di  precedente,  analoga  domanda.  La
disposizione di cui al primo periodo non si applica se il  datore  di
lavoro prova che la mancata sottoscrizione e' dovuta a  causa  a  lui
non imputabile. E' altresi' irricevibile la  domanda  presentata  dal
datore di lavoro nei cui confronti, al  momento  della  presentazione
della stessa, risulti emesso decreto che dispone il giudizio  per  il
reato di cui all'articolo 603-bis del codice penale o emessa sentenza
di condanna, anche non definitiva, per il predetto reato.»; 
        3) al comma 5-ter, le parole: «qualora lo  straniero  non  si
rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la  firma  del
contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo  che
il ritardo sia dipeso da cause di  forza  maggiore»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «qualora  il  contratto   di   soggiorno   di   cui
all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalita' di cui al comma  6,
non sia trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione nel termine
di cui al medesimo comma, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di
forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore»; 
        4) dopo il comma 5-quater, e' inserito il seguente: 
          «5-quinquies. Il datore di lavoro e' tenuto a confermare la
domanda  di  nulla  osta  al  lavoro   allo   sportello   unico   per
l'immigrazione entro sette giorni  dalla  comunicazione  di  avvenuta
conclusione degli accertamenti di rito  sulla  domanda  di  visto  di
ingresso presentata dal lavoratore. In assenza di conferma  entro  il
suddetto termine, l'istanza si intende rifiutata e il nulla  osta  e'
revocato. In caso di conferma, l'ufficio consolare presso il Paese di
residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso.
Le comunicazioni tra l'ufficio consolare e  lo  sportello  unico  per
l'immigrazione   avvengono   esclusivamente   tramite   il    portale
informatico per la gestione delle domande di  visto  di  ingresso  in
Italia.»; 
        5) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
          «6.  Entro  otto  giorni   dall'ingresso   del   lavoratore
straniero  nel  territorio  nazionale,  il  datore  di  lavoro  e  il
lavoratore straniero sottoscrivono,  mediante  apposizione  di  firma
digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il  contratto
di soggiorno di cui all'articolo 5-bis. Il lavoratore  puo'  altresi'
firmare il contratto in forma autografa.  L'apposizione  della  firma
digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore  di
lavoro  sulla  copia  informatica  del  contratto  firmato  in  forma
autografa  dal  lavoratore   costituisce   dichiarazione   ai   sensi
dell'articolo 47 del testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  in
ordine alla sottoscrizione autografa del lavoratore.  Tale  documento
nel medesimo termine e' trasmesso in via telematica a cura del datore
di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti
concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.»; 
      f) all'articolo 24: 
        1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «ad eccezione  dei
commi 11 e 11-bis» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione  dei
commi 5, secondo periodo, e 11»; 
        2) al comma 3, primo periodo, le parole: «esibisce al momento
della sottoscrizione del  contratto  di  soggiorno,  sono  sostituite
dalle seguenti: «trasmette allo sportello unico  per  l'immigrazione,
unitamente al contratto di soggiorno sottoscritto con le modalita' di
cui all'articolo 22, comma 6,»; 
        3) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: 
          «6-bis.  Dell'avvenuta  sottoscrizione  del  contratto   di
soggiorno, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, e' data  comunicazione
all'INPS,  che  iscrive  il  lavoratore  stagionale  d'ufficio   alla
piattaforma  del  sistema  informativo  per  l'inclusione  sociale  e
lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge  4  maggio
2023, n. 48, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  luglio
2023, n. 85.»; 
        4) al  comma  8,  dopo  il  primo  periodo,  e'  inserito  il
seguente: «La nuova opportunita' di lavoro puo' intervenire non oltre
sessanta giorni dal termine finale del  precedente  contratto.  Ferme
restando le disposizioni di cui al comma 5, il lavoratore  puo',  nel
periodo di validita' del nulla osta  al  lavoro,  svolgere  attivita'
lavorativa stagionale alle dipendenze dello stesso o di altro  datore
di lavoro, a condizione che l'intermediazione del rapporto di  lavoro
avvenga mediante l'utilizzo della piattaforma del sistema informativo
per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui  all'articolo  5
del  decreto-legge  4   maggio   2023,   n.   48,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.»; 
        5) al comma 9, le  parole:  «sia  rientrato  nello  Stato  di
provenienza» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «abbia  lasciato  il
territorio nazionale»; 
        6) al comma 10, le parole: «nei limiti  delle  quote  di  cui
all'articolo 3, comma 4» sono soppresse; 
        7) al comma 11, il quarto periodo e' sostituto dai  seguenti:
«Entro  otto  giorni  dall'ingresso  del  lavoratore  straniero   nel
territorio nazionale, il datore di lavoro e il  lavoratore  straniero
sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di
firma elettronica qualificata,  il  contratto  di  soggiorno  di  cui
all'articolo 5-bis. Il lavoratore puo' altresi' firmare il  contratto
in forma autografa. L'apposizione della firma digitale o  altro  tipo
di firma elettronica qualificata del datore  di  lavoro  sulla  copia
informatica del contratto firmato in forma autografa  dal  lavoratore
costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del  testo  unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in  ordine  alla  sottoscrizione
autografa del lavoratore. Tale  documento  nel  medesimo  termine  e'
trasmesso in  via  telematica  a  cura  del  datore  di  lavoro  allo
sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti concernenti la
richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.»; 
      g) all'articolo 24-bis, al comma 4, dopo  le  parole:  «Agenzia
delle entrate»  sono  inserite  le  seguenti:  «e,  relativamente  al
settore agricolo, con l'Agenzia  per  le  erogazioni  in  agricoltura
(AGEA),»; 
      h) all'articolo 27,  al  comma  1-ter,  il  quarto  periodo  e'
sostituito dal  seguente:  «Entro  otto  giorni  dall'ingresso  dello
straniero, il contratto  di  soggiorno  di  cui  all'articolo  5-bis,
sottoscritto con le modalita' di cui all'articolo  22,  comma  6,  e'
trasmesso  allo  sportello  unico   per   l'immigrazione,   per   gli
adempimenti concernenti la richiesta  di  rilascio  del  permesso  di
soggiorno.»; 
      i) all'articolo 27-quater: 
        1) al comma 6, le parole: «convoca il  datore  di  lavoro  e»
sono soppresse; 
        2) al comma 9, le parole: «qualora lo straniero non si  rechi
presso lo  sportello  unico  per  l'immigrazione  per  la  firma  del
contratto di soggiorno entro il termine di cui all'articolo 22, comma
6,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «qualora  il  contratto   di
soggiorno di cui all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalita' di
cui all'articolo 22, comma 6, non sia trasmesso allo sportello  unico
per l'immigrazione nel termine di cui al medesimo articolo 22,  comma
6,». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), numero 1), ed e),
numero 4), si applicano alle domande di visto nazionale presentate  a
partire dal novantesimo giorno successivo alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. Le restanti disposizioni di cui al comma
1 si applicano a decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  delle
disposizioni per l'anno 2025 di cui al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2023.