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DECRETO-LEGGE 11 ottobre 2024, n. 145

Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonchè dei relativi procedimenti giurisdizionali. (24G00171)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/10/2024
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187 (in G.U. 10/12/2024, n. 289)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/10/2025)
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vigente al 07/11/2025
Testo in vigore dal: 11-12-2024
aggiornamenti all'articolo
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115,  recante  «Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di spese di giustizia»; 
  Visto il decreto-legge 17 febbraio 2017,  n.  13,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  13  aprile   2017,   n.   46,   recante
«Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia
di   protezione   internazionale,   nonche'    per    il    contrasto
dell'immigrazione illegale»; 
  Vista il decreto-legge 21 ottobre 2020,  n.  130,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre  2020,  n.  173,   recante
«Disposizioni  urgenti  in  materia   di   immigrazione,   protezione
internazionale e  complementare,  modifiche  agli  articoli  131-bis,
391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonche' misure  in  materia
di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico
trattenimento, di  contrasto  all'utilizzo  distorto  del  web  e  di
disciplina del Garante nazionale dei diritti  delle  persone  private
della liberta' personale»; 
  Vista la legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025»; 
  Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di adottare norme
in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere  misure
volte alla tutela dei lavoratori stranieri vittime dei reati  di  cui
agli articoli 600, 601, 602, 603 e 603-bis del  codice  penale  e  al
contrasto del lavoro sommerso; 
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
adottare disposizioni in materia di gestione dei flussi migratori; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 2 ottobre 2024; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  dei
Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,
dell'interno, della  giustizia,  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste, del lavoro e delle  politiche  sociali  e
del  turismo,  di  concerto  con   i   Ministri   per   la   pubblica
amministrazione,  per  gli  affari  regionali  e   le   autonomie   e
dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di  cui
  al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 
 
  1. Al testo unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4: 
      1) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
        «4-bis.  All'atto  della  domanda  del  visto  nazionale,   i
richiedenti forniscono gli identificatori biometrici richiesti  dalla
((normativa  dell'Unione  europea))  per  i  visti  di  ingresso  per
soggiorni di breve durata, con le medesime modalita' ((previste dalla
medesima normativa)).»; 
      2) dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: 
        «7-bis. L'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n.  241,
non si applica ai procedimenti relativi ai visti di ingresso  nonche'
al rifiuto e alla revoca del permesso di soggiorno determinati  dalla
revoca del visto di ingresso.»; 
      b) all'articolo  4-bis,  comma  2,  secondo  periodo,  dopo  le
parole: «La stipula dell'Accordo di integrazione»  sono  inserite  le
seguenti: «, con le modalita' di cui all'articolo 22, comma 6,»; 
      c) all'articolo 5-bis, il comma 3 e' abrogato; 
      d) all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: «ai
sensi degli articoli 5, comma  3-bis,  22  e  26»  sono  inserite  le
seguenti: «, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4»; 
      e) all'articolo 22: 
        1) al comma 2: 
          1.1)  all'alinea,  le  parole:   «deve   presentare»   sono
sostituite dalle seguenti: «deve trasmettere in via telematica»; 
          1.2) alla lettera b), sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole: «((, sottoscritta)) mediante apposizione di firma digitale  o
altro tipo di firma elettronica qualificata»; 
          1.3) la lettera d-bis) e' sostituita dalla seguente: 
          «d-bis) asseverazione di cui all'articolo 24-bis, comma  2,
sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro  tipo  di
firma elettronica qualificata;»; 
          1.4) dopo la lettera d-bis), e' aggiunta la seguente: 
          «d-ter) ((indicazione del domicilio  digitale  inserito  in
uno  degli  indici  nazionali  istituiti  dagli  articoli))  6-bis  e
6-quater del codice dell'amministrazione digitale, di cui al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»; 
        2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
          «2-bis. La previa verifica di cui al  comma  2  si  intende
esperita con esito negativo se il centro per l'impiego  non  comunica
la disponibilita' di lavoratori  presenti  sul  territorio  nazionale
entro otto giorni dalla richiesta del datore  di  lavoro  interessato
all'assunzione di lavoratori stranieri residenti all'estero. 
          2-ter. ((E' irricevibile la richiesta presentata  ai  sensi
del comma 2 dal datore di lavoro che,  nel  triennio  antecedente  la
presentazione, avendo presentato una precedente  richiesta  di  nulla
osta  al  lavoro,  all'esito  della  relativa  procedura  non   abbia
sottoscritto il contratto di soggiorno di cui  all'articolo  5-bis)).
La disposizione di cui al primo periodo non si applica se  il  datore
di lavoro prova che la mancata sottoscrizione e' dovuta a causa a lui
non imputabile. E' altresi' irricevibile la ((richiesta))  presentata
dal  datore  di  lavoro  nei  cui   confronti,   al   momento   della
presentazione della stessa, risulti emesso  decreto  che  dispone  il
giudizio ((per i reati di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis))
del  codice  penale  o  emessa  sentenza  di  condanna,   anche   non
definitiva, ((per i predetti reati)).»; 
        3) al comma 5-ter, le parole: «qualora lo  straniero  non  si
rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la  firma  del
contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo  che
il ritardo sia dipeso da cause di  forza  maggiore»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «qualora  il  contratto   di   soggiorno   di   cui
all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalita' di cui al comma  6,
non sia trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione nel termine
di cui al medesimo comma, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di
forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore»; 
        4) dopo il comma 5-quater, e' inserito il seguente: 
          «5-quinquies. Il datore di lavoro e'  tenuto  a  confermare
((la richiesta di nulla osta)) al lavoro  allo  sportello  unico  per
l'immigrazione entro sette giorni  dalla  comunicazione  di  avvenuta
conclusione degli accertamenti di rito  sulla  domanda  di  visto  di
ingresso presentata dal lavoratore. In assenza di conferma  entro  il
suddetto termine, ((la richiesta)) si intende rifiutata  e  il  nulla
osta ((, ove gia' rilasciato,)) e' revocato.  In  caso  di  conferma,
l'ufficio consolare presso il Paese di residenza o di  origine  dello
straniero  rilascia  il  visto  di  ingresso.  Le  comunicazioni  tra
l'ufficio consolare e lo sportello unico per l'immigrazione avvengono
esclusivamente tramite il portale informatico per la  gestione  delle
domande di visto di ingresso in Italia.»; 
        5) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
          «6. Entro  otto  giorni  ((dalla  data  di  ingresso))  del
lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro  e
il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di  firma
digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il  contratto
di soggiorno di cui all'articolo 5-bis. Il lavoratore  puo'  altresi'
firmare il contratto in forma autografa.  L'apposizione  della  firma
digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore  di
lavoro  sulla  copia  informatica  del  contratto  firmato  in  forma
autografa  dal  lavoratore   costituisce   dichiarazione   ai   sensi
dell'articolo 47 del testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  in
ordine alla sottoscrizione autografa del lavoratore.  Tale  documento
((, nel termine di cui  al  primo  periodo,))  e'  trasmesso  in  via
telematica a cura del datore  di  lavoro  allo  sportello  unico  per
l'immigrazione  per  gli  adempimenti  concernenti  la  richiesta  di
rilascio del permesso di soggiorno.»; 
      f) all'articolo 24: 
        1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «ad eccezione  dei
commi 11 e 11-bis» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione  dei
commi 5, secondo periodo, e 11»; 
        2) al comma 3, primo periodo, le parole: «esibisce al momento
della sottoscrizione del contratto di ((soggiorno,")) sono sostituite
dalle seguenti: «trasmette allo sportello unico  per  l'immigrazione,
unitamente al contratto di soggiorno sottoscritto con le modalita' di
cui all'articolo 22, comma 6,»; 
        3) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: 
          «6-bis.  Dell'avvenuta  sottoscrizione  del  contratto   di
soggiorno, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, e' data  comunicazione
all'INPS,  che  iscrive  il  lavoratore  stagionale  d'ufficio   alla
piattaforma  del  sistema  informativo  per  l'inclusione  sociale  e
lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge  4  maggio
2023, n. 48, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  luglio
2023, n. 85.»; 
        4) al comma 8, dopo  il  primo  periodo,  ((sono  inseriti  i
seguenti)): «La nuova opportunita' di  lavoro  puo'  intervenire  non
oltre sessanta giorni dal termine finale  del  precedente  contratto.
Ferme restando le disposizioni di cui al comma 5, il lavoratore puo',
nel periodo di validita' del nulla osta al lavoro, svolgere attivita'
lavorativa stagionale alle dipendenze dello stesso o di altro  datore
di lavoro, a condizione che l'intermediazione del rapporto di  lavoro
avvenga mediante l'utilizzo della piattaforma del ((SIISL))»; 
        5) al comma 9, le  parole:  «sia  rientrato  nello  Stato  di
provenienza» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «abbia  lasciato  il
territorio nazionale»; 
        6) al comma 10, le parole: «((, nei limiti)) delle  quote  di
cui all'articolo 3, comma 4» sono soppresse; 
        7) al comma 11,  il  quarto  periodo  e'  ((sostituito))  dai
seguenti:  «Entro  otto  giorni  ((dalla  data  di   ingresso))   del
lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro  e
il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di  firma
digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il  contratto
di soggiorno di cui all'articolo 5-bis. Il lavoratore  puo'  altresi'
firmare il contratto in forma autografa.  L'apposizione  della  firma
digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore  di
lavoro  sulla  copia  informatica  del  contratto  firmato  in  forma
autografa  dal  lavoratore   costituisce   dichiarazione   ai   sensi
dell'articolo 47 del testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  in
ordine alla sottoscrizione autografa del lavoratore.  Tale  documento
((, nel termine di cui al  quarto  periodo,))  e'  trasmesso  in  via
telematica a cura del datore  di  lavoro  allo  sportello  unico  per
l'immigrazione  per  gli  adempimenti  concernenti  la  richiesta  di
rilascio del permesso di soggiorno.»; 
      g) all'articolo 24-bis, al comma 4, dopo  le  parole:  «Agenzia
delle entrate»  sono  inserite  le  seguenti:  «e,  relativamente  al
settore agricolo, con l'Agenzia  per  le  erogazioni  in  agricoltura
((...))»; 
      h) all'articolo 27,  al  comma  1-ter,  il  quarto  periodo  e'
sostituito  dal  seguente:  «Entro  otto  giorni  ((dalla   data   di
ingresso))  dello  straniero,  il  contratto  di  soggiorno  di   cui
all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalita' di cui all'articolo
22, comma 6, e' trasmesso allo sportello  unico  per  l'immigrazione,
per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso
di soggiorno.»; 
      i) all'articolo 27-quater: 
        1) al comma 6, le parole: «convoca il  datore  di  lavoro  e»
sono soppresse; 
        2) al comma 9, le parole: «qualora lo straniero non si  rechi
presso lo  sportello  unico  per  l'immigrazione  per  la  firma  del
contratto di soggiorno entro il termine di cui all'articolo 22, comma
6,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «qualora  il  contratto   di
soggiorno di cui all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalita' di
cui all'articolo 22, comma 6, non sia trasmesso allo sportello  unico
per l'immigrazione nel termine di cui al medesimo articolo 22,  comma
6,». 
        ((2-bis) al comma 18-bis, dopo le parole: "del Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali," sono inserite  le  seguenti:  "del
Ministero delle imprese e del made in  Italy,"  ed  e'  aggiunto,  in
fine, il seguente periodo:  "Al  fine  di  garantire  la  piu'  vasta
divulgazione delle predette informazioni,  le  camere  di  commercio,
industria, artigianato e  agricoltura  inseriscono  nei  propri  siti
internet  istituzionali  una  sezione  dedicata  alle  modalita'   di
rilascio della Carta blu UE")). 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), numero 1), ed e),
numero 4), si applicano alle domande di visto nazionale presentate  a
partire dal novantesimo giorno successivo alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. Le restanti disposizioni di cui al comma
1 si applicano ((dalla data di decorrenza))  delle  disposizioni  per
l'anno 2025 di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
231 del 3 ottobre 2023.