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DECRETO LEGISLATIVO 4 settembre 2024, n. 146

Attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE, per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti. (24G00162)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/10/2024
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Testo in vigore dal: 26-10-2024
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare, gli articoli 31 e 32; 
  Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023» e,
in particolare, l'articolo 11, concernente i  principi  e  i  criteri
direttivi per l'esercizio  della  delega  per  il  recepimento  della
direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438,  che  modifica  la  direttiva
93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda
gli organismi nocivi regolamentati non da  quarantena  rilevanti  per
l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle  piante  ornamentali,
sui materiali di moltiplicazione  delle  piante  da  frutto  e  sulle
piante da frutto destinate alla produzione di frutti; 
  Vista la direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 della  Commissione,
del 12 dicembre 2022,  che  modifica  la  direttiva  93/49/CEE  e  la
direttiva di esecuzione 2014/98/UE, per quanto riguarda gli organismi
nocivi regolamentati non da quarantena  rilevanti  per  l'Unione  sui
materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui  materiali
di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle  piante  da  frutto
destinate alla produzione di frutti, e, in particolare, l'articolo 2; 
  Vista la direttiva 93/49/CEE della Commissione, del 23 giugno 1993,
che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i  materiali
di  moltiplicazione  delle  piante  ornamentali  e  per   le   piante
ornamentali, prevista dalla direttiva 91/682/CEE del Consiglio; 
  Vista la direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008,
relativa alla commercializzazione dei  materiali  di  moltiplicazione
delle piante da frutto  e  delle  piante  da  frutto  destinate  alla
produzione di frutti; 
  Vista la direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione,  del
15 ottobre 2014, recante  modalita'  di  esecuzione  della  direttiva
2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda  i  requisiti  specifici
per il genere e la specie delle  piante  da  frutto  di  cui  al  suo
Allegato I,  i  requisiti  specifici  per  i  fornitori  e  le  norme
dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle  misure  di  protezione
contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti
(UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE,
93/85/CEE,  98/57/CE,  2000/29/CE,  2006/91/CE   e   2007/33/CE   del
Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/625 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e  alle
altre attivita' ufficiali  effettuati  per  garantire  l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,  delle  norme  sulla
salute e sul benessere degli  animali,  sulla  sanita'  delle  piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica  dei  regolamenti
(CE) n. 999/2001, (CE)  n.  396/2005,  (CE)  n.  1069/2009,  (CE)  n.
1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e  (UE)
2016/2031 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  dei  regolamenti
(CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio  e  delle  direttive
98/58/CE,  1999/74/CE,  2007/43/CE,  2008/119/CE  e  2008/120/CE  del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)  n.  854/2004  e  (CE)  n.
882/2004  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  le  direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE  e
97/78/CE del  Consiglio  e  la  decisione  92/438/CEE  del  Consiglio
(regolamento sui controlli ufficiali); 
  Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, recante «Norme
per  la  produzione  e  la  commercializzazione  dei   materiali   di
moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione
dell'articolo  11  della  legge  4  ottobre   2019,   n.   117,   per
l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle   disposizioni   del
regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»; 
  Visto il  decreto  del  Sottosegretario  di  Stato  alle  politiche
agricole alimentari e forestali 24 luglio 2023, recante «Modifica del
decreto 9 agosto 2000 ai fini  del  recepimento  della  direttiva  di
esecuzione (UE) 2022/2438 della Commissione del 12 dicembre 2022, che
modifica  la  direttiva  93/49/CEE  e  la  direttiva  di   esecuzione
2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non
da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione
delle piante ornamentali,  sui  materiali  di  moltiplicazione  delle
piante da frutto e sulle piante da frutto destinate  alla  produzione
di frutti»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  204  del  1°
settembre 2023; 
  Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale
in data 14 marzo 2024; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 30 aprile 2024; 
  Acquisita l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, nella seduta del 16 maggio 2024; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2024; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 30 agosto 2024; 
  Sulla proposta del Ministro per gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il  PNRR  e  del  Ministro  dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare  e  delle  foreste,  di  concerto  con  i
Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,
della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e  delle
imprese e del made in Italy; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                  Campo di applicazione e finalita' 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo  11,  comma  1,
lettere a) e b),  della  legge  21  febbraio  2024,  n.  15,  apporta
modifiche e integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio  2021,  n.
18, necessarie ai fini del  recepimento  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 2 della direttiva di  esecuzione  (UE)  2022/2438  della
Commissione, del 12 dicembre 2022. 
  2. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo  11,  comma  1,
lettere c) e d), della legge 21 febbraio 2024, n. 15, reca, altresi',
modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, necessarie a
correggere  difetti  di  coordinamento  e  refusi  riscontrati   agli
articoli 37, comma 2, 40, comma 1, 56, comma 5, e  86,  comma  7,  al
fine di garantire una corretta interpretazione e  applicazione  delle
disposizioni in questione. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge,
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione: 
                «Art. 117. - La potesta'  legislativa  e'  esercitata
          dallo  Stato   e   dalle   Regioni   nel   rispetto   della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento    comunitario    e     dagli     obblighi
          internazionali. 
                Lo Stato ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
                  a) politica estera e rapporti internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                  b) immigrazione; 
                  c) rapporti tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose; 
                  d) difesa e Forze armate;  sicurezza  dello  Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi; 
                  e)  moneta,  tutela   del   risparmio   e   mercati
          finanziari; tutela della  concorrenza;  sistema  valutario;
          sistema tributario e contabile dello Stato;  armonizzazione
          dei   bilanci   pubblici;   perequazione   delle    risorse
          finanziarie; 
                  f) organi dello Stato e relative leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
                  g)  ordinamento  e  organizzazione   amministrativa
          dello Stato e degli enti pubblici nazionali; 
                  h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale; 
                  i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
                  l) giurisdizione e norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
                  m)  determinazione  dei  livelli  essenziali  delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
                  n) norme generali sull'istruzione; 
                  o) previdenza sociale; 
                  p) legislazione elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
                  q)  dogane,  protezione  dei  confini  nazionali  e
          profilassi internazionale; 
                  r)  pesi,  misure  e  determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
                  s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
          culturali. 
                Sono  materie  di  legislazione  concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
          finanza pubblica e del sistema  tributario;  valorizzazione
          dei  beni   culturali   e   ambientali   e   promozione   e
          organizzazione di attivita' culturali; casse di  risparmio,
          casse rurali, aziende di  credito  a  carattere  regionale;
          enti di credito fondiario e agrario a carattere  regionale.
          Nelle  materie  di  legislazione  concorrente  spetta  alle
          Regioni  la  potesta'  legislativa,  salvo   che   per   la
          determinazione dei principi  fondamentali,  riservata  alla
          legislazione dello Stato. 
                Spetta  alle  Regioni  la  potesta'  legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
                Le Regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
                La potesta' regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
                Le  leggi  regionali  rimuovono  ogni  ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
                La legge regionale ratifica le intese  della  Regione
          con altre Regioni per il migliore esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
                Nelle materie  di  sua  competenza  la  Regione  puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  214  del
          12 settembre 1988: 
                «Art. 14. - 1. I  decreti  legislativi  adottati  dal
          Governo ai sensi dell'articolo 76 della  Costituzione  sono
          emanati   dal   Presidente   della   Repubblica   con    la
          denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione,
          nel  preambolo,   della   legge   di   delegazione,   della
          deliberazione del Consiglio  dei  ministri  e  degli  altri
          adempimenti del  procedimento  prescritti  dalla  legge  di
          delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  31  e  32  della
          legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  "Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea", pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 3 del 4 gennaio 2013. 
                «Art. 31 (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
                2. I decreti legislativi sono adottati, nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
                3.  La  legge  di  delegazione  europea   indica   le
          direttive in relazione alle quali sugli schemi dei  decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
                4.  Gli  schemi  dei  decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
                5. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
                6. Con la procedura di cui ai  commi  2,  3  e  4  il
          Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
          di decreti legislativi emanati ai sensi  del  comma  1,  al
          fine di recepire atti delegati dell'Unione europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli
          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri
          adeguamenti tecnici. 
                7.  I  decreti  legislativi  di   recepimento   delle
          direttive previste  dalla  legge  di  delegazione  europea,
          adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto  comma,  della
          Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
          regioni  e  delle  province  autonome,  si  applicano  alle
          condizioni e secondo le procedure di cui  all'articolo  41,
          comma 1. 
                8.  I   decreti   legislativi   adottati   ai   sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
                9. Il Governo,  quando  non  intende  conformarsi  ai
          pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a  sanzioni
          penali  contenute  negli  schemi  di  decreti   legislativi
          recanti attuazione delle direttive,  ritrasmette  i  testi,
          con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
          Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica.  Decorsi
          venti giorni dalla data di ritrasmissione, i  decreti  sono
          emanati anche in mancanza di nuovo parere». 
                «Art. 32 (Principi e criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
                  a)  le  amministrazioni  direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                  b) ai fini di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                  c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi  richiesti  dalle   direttive   stesse,   ai   sensi
          dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246; 
                  d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  Codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del Codice  penale
          e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                  e) al recepimento di direttive o all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                  f) nella redazione dei decreti legislativi  di  cui
          all'articolo   31   si   tiene   conto   delle    eventuali
          modificazioni delle direttive dell'Unione europea  comunque
          intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; 
                  g)  quando  si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                  h) qualora non siano di ostacolo i diversi  termini
          di  recepimento,  vengono  attuate  con  un  unico  decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                  i) e' assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani». 
              - Si riporta l'articolo  11  della  legge  21  febbraio
          2024, n. 15, recante: «Delega al Governo per il recepimento
          delle  direttive  europee  e  l'attuazione  di  altri  atti
          dell'Unione  europea  -  Legge   di   delegazione   europea
          2022-2023», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio
          2024, n. 46. 
                «Art.  11   (Principi   e   criteri   direttivi   per
          l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva
          di esecuzione (UE) 2022/2438,  che  modifica  la  direttiva
          93/49/CEE e  la  direttiva  di  esecuzione  2014/98/UE  per
          quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati  non  da
          quarantena  rilevanti  per  l'Unione   sui   materiali   di
          moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali  di
          moltiplicazione delle piante da frutto e  sulle  piante  da
          frutto  destinate  alla  produzione  di   frutti).   -   1.
          Nell'esercizio  della  delega  per  il  recepimento   della
          direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438  della  Commissione,
          del 12 dicembre 2022, il Governo osserva, oltre ai principi
          e criteri direttivi generali di cui all'articolo  32  della
          legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e
          criteri direttivi specifici: 
                  a) apportare  al  decreto  legislativo  2  febbraio
          2021, n. 18, le modifiche e le integrazioni  necessarie  ai
          fini del recepimento  delle  disposizioni  contenute  nella
          direttiva  di  esecuzione  (UE)  2022/2438  e  inerenti  ai
          materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e  alle
          piante da frutto destinate alla produzione di frutti, e  in
          particolare funzionali a: 
                    1)  prevedere  la  deroga  per  i  materiali   di
          pre-base, qualora questi ultimi  siano  stati  prodotti  in
          zone  notoriamente  indenni,  o  riconosciute  indenni,  da
          taluni organismi nocivi; 
                    2) prevedere la deroga per i materiali  di  base,
          qualora  questi  ultimi  siano  stati  prodotti   in   zone
          notoriamente indenni, o  riconosciute  indenni,  da  taluni
          organismi nocivi; 
                    3)  prevedere   la   deroga   per   i   materiali
          certificati, qualora tali materiali siano stati prodotti in
          zone  notoriamente  indenni,  o  riconosciute  indenni,  da
          taluni organismi nocivi; 
                    4)  prevedere  la  deroga  per  i  materiali  CAC
          (Conformitas Agraria Communitatis), qualora tali  materiali
          siano  stati  prodotti  in  zone  notoriamente  indenni,  o
          riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi; 
                    5) modificare le parti 1, 2 e 4 dell'allegato  II
          al  decreto   legislativo   2   febbraio   2021,   n.   18,
          relativamente    all'elenco    degli    organismi    nocivi
          regolamentati  non  da  quarantena   e   alle   azioni   da
          intraprendere contro di essi; 
                  b) adeguare  le  misure  transitorie  previste  dal
          decreto legislativo  2  febbraio  2021,  n.  18,  a  quanto
          stabilito  dalla  direttiva  (UE)  2022/2438  in  modo   da
          consentire la commercializzazione  di  sementi  e  plantule
          prodotte a partire da piante madri di pre-base, di  base  e
          certificate o da  materiali  CAC  esistenti  prima  del  1°
          gennaio 2017 e che sono stati ufficialmente  certificati  o
          che soddisfano le condizioni per  essere  qualificati  come
          materiali CAC anteriormente al 31 dicembre 2029; 
                  c) apportare al testo  del  decreto  legislativo  2
          febbraio 2021, n. 18, le modifiche necessarie a  correggere
          il difetto di coordinamento ravvisabile tra il comma 7 e  i
          restanti commi dell'articolo 86; 
                  d) apportare al testo  del  decreto  legislativo  2
          febbraio 2021, n. 18, le modifiche necessarie a  correggere
          gli articoli 37, comma 2, 40, comma 1, e 56,  comma  5,  al
          fine  di   garantire   una   corretta   interpretazione   e
          applicazione delle disposizioni in questione. 
                2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
                3. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica.
          L'amministrazione   competente   provvede    ai    relativi
          adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie
          disponibili a legislazione vigente». 
              - La direttiva (UE) 2022/2438 della Commissione,  del12
          dicembre 2022, n. 2438 che modifica la direttiva  93/49/CEE
          e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda
          gli  organismi  nocivi  regolamentati  non  da   quarantena
          rilevanti per l'Unione  sui  materiali  di  moltiplicazione
          delle piante ornamentali, sui materiali di  moltiplicazione
          delle piante da frutto e sulle piante da  frutto  destinate
          alla produzione di frutti,  e'  pubblicata  nella  GUUE  13
          dicembre 2022, n. 319, serie L. 
              - La direttiva  93/49/CEE  della  Commissione,  del  23
          giugno 1993, che stabilisce  la  scheda  sui  requisiti  da
          rispettare per i materiali di moltiplicazione delle  piante
          ornamentali e per le  piante  ornamentali,  prevista  dalla
          direttiva 91/682/CEE del Consiglio e' pubblicata nella GUUE
          del 7 ottobre 1993, n. 250, serie L. 
              - La direttiva 2008/90/CE del Consiglio,  29  settembre
          2008, relativa alla commercializzazione  dei  materiali  di
          moltiplicazione delle piante da frutto e  delle  piante  da
          frutto destinate alla produzione di frutti, (Rifusione), e'
          pubblicata nella GUUE dell'8 ottobre 2008, n. 267, serie L. 
              -  La  direttiva   di   esecuzione   2014/98/UE   della
          Commissione, del 15  ottobre  2014,  recante  modalita'  di
          esecuzione della direttiva  2008/90/CE  del  Consiglio  per
          quanto riguarda i requisiti specifici per il  genere  e  la
          specie delle piante da frutto di cui al suo allegato  I,  i
          requisiti specifici per i fornitori e le norme  dettagliate
          riguardanti le ispezioni ufficiali e' pubblicata nella GUUE
          del 16 ottobre 2014, n. 298, serie L. 
              - Il regolamento 2016/2031 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 26 ottobre 2016,  relativo  alle  misure  di
          protezione contro gli organismi nocivi per le  piante,  che
          modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e
          (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio  e
          abroga  le  direttive  69/464/CEE,  74/647/CEE,  93/85/CEE,
          98/57/CE,   2000/29/CE,   2006/91/CE   e   2007/33/CE   del
          Consiglio, e' pubblicato nella GUUE del 23  novembre  2016,
          n. 317, serie L. 
              -  Il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  2017/625  del
          Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  15  marzo  2017,
          relativo ai controlli  ufficiali  e  alle  altre  attivita'
          ufficiali effettuati  per  garantire  l'applicazione  della
          legislazione sugli alimenti  e  sui  mangimi,  delle  norme
          sulla salute e sul benessere degli animali,  sulla  sanita'
          delle piante nonche'  sui  prodotti  fitosanitari,  recante
          modifica  dei  regolamenti  (CE)  n.  999/2001,   (CE)   n.
          396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE)  n.  1107/2009,  (UE)  n.
          1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031
          del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  dei  regolamenti
          (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del  Consiglio  e  delle
          direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE,  2008/119/CE  e
          2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti  (CE)
          n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE,
          91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del  Consiglio  e
          la decisione  92/438/CEE  del  Consiglio  (regolamento  sui
          controlli ufficiali) (Testo rilevante ai fini del SEE),  e'
          pubblicato nella GUUE del 7 aprile 2017, n. 95, serie L. 
              - Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18  «Norme
          per la produzione e la commercializzazione dei materiali di
          moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive  in
          attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019,  n.
          117,  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle
          disposizioni  del  regolamento   (UE)   2016/2031   e   del
          regolamento (UE) 2017/625», e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 47, 25 febbraio 2021, S.O. 
              - Il decreto ministeriale 24 luglio 2023 «Modifica  del
          decreto  9  agosto  2000  ai  fini  del  recepimento  della
          direttiva di esecuzione (UE)  2022/2438  della  Commissione
          del 12 dicembre 2022, che modifica la direttiva 93/49/CEE e
          la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per  quanto  riguarda
          gli  organismi  nocivi  regolamentati  non  da   quarantena
          rilevanti per l'Unione  sui  materiali  di  moltiplicazione
          delle piante ornamentali, sui materiali di  moltiplicazione
          delle piante da frutto e sulle piante da  frutto  destinate
          alla produzione di frutti», e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 204 del 01 settembre 2023. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti alla Legge 21 febbraio 2024, n.  15
          si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti al decreto legislativo  2  febbraio
          2021, n. 18 si veda nelle note alle premesse. 
                - Si riporta il testo dell'articolo  37  del  decreto
          legislativo  2  febbraio  2021,  n.  18,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2021 - S.O. n.  14
          - come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 37 (Requisiti fitosanitari per le piante  madri
          di "Base" e per i  materiali  di  "Base").  -  1.  All'atto
          dell'ispezione visiva nelle  strutture,  nei  campi  e  nei
          lotti, una pianta madre di "Base" o i materiali  di  "Base"
          risultano esenti dagli  ORNQ,  elencati  nell'Allegato  II,
          parti  1  e  2,  e  in  conformita'  ai  requisiti  di  cui
          all'Allegato II, parte 4, per quanto riguarda il  genere  o
          la specie in questione. Tale ispezione visiva e' effettuata
          dal  Servizio  fitosanitario   regionale   competente   per
          territorio. 
                2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per
          territorio,  e  se  del  caso  il  fornitore,  effettua  il
          campionamento e l'analisi della pianta madre  di  "Base"  o
          dei materiali di "Base" per rilevare la presenza degli ORNQ
          elencati nell'Allegato II, e in conformita' ai requisiti di
          cui al medesimo Allegato, per quanto riguarda il  genere  o
          la specie in questione e la categoria. 
                3. In caso di dubbi per quanto riguarda  la  presenza
          degli ORNQ elencati nell'Allegato II, parte 1, il  Servizio
          fitosanitario regionale competente per territorio  effettua
          il campionamento e l'analisi della pianta madre di "Base" o
          dei materiali di "Base" in questione. 
                4. Per quanto riguarda il campionamento e  l'analisi,
          di  cui   al   comma   1,   si   applicano   i   protocolli
          dell'Organizzazione   europea   e   mediterranea   per   la
          protezione  delle  piante   (EPPO)   o   altri   protocolli
          riconosciuti a livello internazionale. Se tali  protocolli,
          per l'organismo nocivo in esame, non sono  disponibili,  il
          Servizio fitosanitario regionale competente per  territorio
          applica i protocolli validati  scientificamente  a  livello
          nazionale. In tal caso lo  Stato,  su  richiesta,  mette  a
          disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i
          summenzionati protocolli. 
                5. Il Servizio fitosanitario regionale competente per
          territorio, e se del caso il fornitore, presenta i campioni
          ai  laboratori  ufficialmente  riconosciuti  dal   Servizio
          fitosanitario nazionale. 
                6. In caso di risultato  positivo  a  un'analisi  per
          rilevare la presenza di uno qualsiasi degli  ORNQ  elencati
          nell'Allegato II, parte 1  e  2,  per  quanto  riguarda  il
          genere o la specie in questione,  il  fornitore  registrato
          rimuove la pianta madre di "Base" o i materiali  di  «Base»
          infestati o infetti dal sito che  ospita  le  altre  piante
          madri  di  «Base»  e  gli   altri   materiali   di   «Base»
          conformemente all'articolo 36,  commi  9  o  10,  o  adotta
          adeguate misure conformemente all'Allegato II, parte 4. 
                7. Le  misure  volte  a  garantire  il  rispetto  dei
          requisiti di cui al  comma  1  figurano  nell'Allegato  II,
          parte 4, per quanto riguarda  il  genere  o  la  specie  in
          questione e la categoria. 
                8. Il comma 1 non si applica: 
                  a) alle piante madri di "Base" e  ai  materiali  di
          "Base" durante la crioconservazione; 
                  b) ai materiali di "Base", qualora  tali  materiali
          siano  stati  prodotti  in  zone  notoriamente  indenni,  o
          riconosciute indenni, dagli organismi nocivi  in  questione
          conformemente alle pertinenti norme internazionali  per  le
          misure fitosanitarie [Requirements for the establishment of
          pest free areas. ISPM n. 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2017]. 
                9. Tutti  gli  oneri  derivanti  dalle  attivita'  di
          controllo di cui al presente articolo  sono  a  carico  del
          richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 82.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  40  del  citato
          decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, come modificato
          dal presente decreto legislativo: 
                «Art. 40 (Requisiti relativi alla  moltiplicazione  e
          alla propagazione delle piante madri di categoria  "Base").
          - 1. Il fornitore registrato moltiplica le piante madri  di
          "Base", coltivate a partire da materiali di  "Pre-Base"  ai
          sensi dell'articolo 36, comma 4, lettera a), in  una  serie
          di generazioni per ottenere il numero necessario di  piante
          madri  di  "Base".  Le  piante   madri   di   "Base"   sono
          moltiplicate   conformemente   all'articolo   32   o   sono
          moltiplicate   mediante   micropropagazione   conformemente
          all'articolo  33.   Il   numero   massimo   consentito   di
          generazioni o di subculture nel caso di micropropagazione e
          la durata di vita massima consentita delle piante madri  di
          "Base" corrispondono a quelli  stabiliti  nell'Allegato  II
          per i generi o le specie pertinenti. 
                2. Laddove siano consentite generazioni  multiple  di
          piante madri  di  categoria  "Base",  ciascuna  generazione
          diversa dalla prima puo' derivare da qualsiasi  generazione
          precedente. 
                3. I  materiali  di  moltiplicazione  di  generazioni
          diverse sono tenuti separati.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  56  del  citato
          decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, come modificato
          dal presente decreto: 
                «Art.    56    (Condizioni    generali     per     la
          commercializzazione).   -   1.   I   materiali    per    la
          moltiplicazione delle piante  da  frutto  e  le  piante  da
          frutto dei generi e delle specie di cui all'allegato I sono
          commercializzati  unicamente   se   la   varieta'   a   cui
          appartengono e' iscritta al Registro delle varieta' di  cui
          all'articolo 6 o equivalente registro di uno Stato membro. 
                2.  Fatte  salve  le   norme   vigenti   in   materia
          fitosanitaria, i materiali di moltiplicazione e  le  piante
          da frutto devono soddisfare i seguenti requisiti: 
                  a)  i  materiali  di  moltiplicazione  sono   stati
          ufficialmente  certificati  come  materiali  di   categoria
          "Pre-Base",  "Base"  o  "Certificato"  o  rispondono   alle
          condizioni ed ai  requisiti  per  essere  qualificati  come
          materiali CAC; 
                  b) le piante da  frutto  sono  state  ufficialmente
          certificate come materiali  di  categoria  «Certificato»  o
          rispondono alle  condizioni  ed  ai  requisiti  per  essere
          qualificate come materiali CAC. 
                3. Qualora i prodotti ottenuti da piante da frutto  o
          materiali di  moltiplicazione  siano  destinati  ad  essere
          utilizzati in qualita' di alimenti o in alimenti rientranti
          nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 del regolamento
          (CE) n. 1829/2003 o in qualita' di mangime o in un  mangime
          rientrante nell'ambito  di  applicazione  dell'articolo  15
          dello stesso regolamento (CE) n. 1829/2003, il materiale di
          moltiplicazione e le  piante  da  frutto  interessati  sono
          commercializzati solo se l'alimento o il  mangime  derivati
          da tale  materiale  sono  stati  autorizzati  a  norma  del
          suddetto regolamento. 
                4. In deroga al disposto  di  cui  al  comma  1  puo'
          essere  autorizzato   dal   Ministero   il   commercio   di
          quantitativi appropriati di materiali di moltiplicazione  e
          di piante da frutto destinati a: 
                  a) prove o a scopi scientifici; 
                  b) lavori di selezione; 
                  c) contribuire alla conservazione della  diversita'
          genetica. 
                5. Con decreto del Ministro delle politiche  agricole
          alimentari  e  forestali,  da  adottare  entro  centottanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, sono stabilite  le  modalita'  per  l'applicazione
          della deroga di cui al comma 4.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  86  del  citato
          decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, come modificato
          dal presente decreto: 
                «Art.  86  (Disposizioni  transitorie).  -  1.   Fino
          all'adozione  dei  provvedimenti  attuativi  previsti   dal
          presente decreto,  continuano  a  trovare  applicazione  le
          disposizioni previgenti se non confliggenti con il presente
          decreto. 
                2. E'  consentita,  fino  al  31  dicembre  2029,  la
          commercializzazione  di  sementi  e  plantule  prodotti   a
          partire  da  piante  madri  di  «Pre-Base»,  di  «Base»   e
          certificate  o  da  materiali  CAC  esistenti   prima   del
          1°gennaio 2017 e che sono stati ufficialmente certificati o
          che soddisfano le condizioni per  essere  qualificati  come
          materiali CAC anteriormente al  31  dicembre  2029.  Quando
          sono commercializzati,  tali  materiali  sono  identificati
          mediante un riferimento  all'art.  32  della  direttiva  di
          esecuzione 2014/98/UE della  Commissione,  del  15  ottobre
          2014, sull'etichetta e sul documento di  accompagnamento  o
          del fornitore. 
                3. Il CIVI-Italia mantiene le  funzioni  di  Soggetto
          Gestore,  attribuite  con  decreto  del   Ministero   delle
          politiche agricole alimentari e forestali 19 giugno 2020, a
          condizione che invii  al  Ministero,  entro  trenta  giorni
          dall'entrata in vigore del presente decreto,  conferma  del
          possesso dei requisiti di cui all'articolo 69, comma 1. 
                4.  Le  accessioni  di  piante  madri  di  «Pre-Base»
          riconosciute idonee ai sensi del decreto del Ministro delle
          politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo  19
          marzo 2019 sono riconosciute idonee ai sensi  del  presente
          decreto, a condizione  che  rispettino  le  norme  tecniche
          prescritte dalla normativa vigente. 
                5. Le strutture gia' riconosciute idonee come CCP, CP
          e CM, ai sensi del decreto del  Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2016, mantengono
          il riconoscimento di idoneita'. 
                6. Le strutture gia' riconosciute idonee come CCP, CP
          e CM, ai sensi del decreto  del  Ministro  delle  politiche
          agricole alimentari, forestali e del turismo 19 marzo 2019,
          mantengono il riconoscimento di idoneita'. 
                7. Le strutture gia'  individuate  per  le  prove  di
          coltivazione delle varieta' di piante  da  frutto  ai  fini
          dell'iscrizione nel Registro nazionale  e  al  rilascio  di
          titoli di protezione  per  nuove  varieta',  ai  sensi  del
          decreto del Ministro delle politiche  agricole  alimentari,
          forestali e del  turismo  23  maggio  2019,  mantengono  il
          riconoscimento di idoneita'.».