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DECRETO LEGISLATIVO 26 settembre 2024, n. 141

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi. (24G00156)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/10/2024
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 4-10-2024
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante  «Delega  al  Governo
per la riforma fiscale» e, in particolare, gli articoli 11, 16 e  20,
commi 2 e 3; 
  Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 9 ottobre 2013,  che  istituisce  il  codice  doganale
dell'Unione; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del
28 luglio 2015, che integra  il  regolamento  (UE)  n.  952/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio in relazione  alle  modalita'  che
specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione; 
  Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2015/2447   della
Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalita' di  applicazione
di  talune  disposizioni  del  regolamento  (UE)  n.   952/2013   del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice  doganale
dell'Unione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, recante «Istituzione e  disciplina  dell'imposta  sul  valore
aggiunto»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23  gennaio  1973,
n. 43, recante  «Approvazione  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative in materia doganale»; 
  Visto il decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,  recante
«Testo unico delle disposizioni legislative  concernenti  le  imposte
sulla  produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali   e
amministrative»; 
  Vista  la  legge  25  luglio  2000,  n.  213,  recante  «Norme   di
adeguamento dell'attivita' degli spedizionieri doganali  alle  mutate
esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale di merci»; 
  Visto il  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  recante
«Disciplina  della  responsabilita'  amministrativa   delle   persone
giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive  di
personalita' giuridica, a  norma  dell'articolo  11  della  legge  29
settembre 2000, n. 300»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 26 marzo 2024; 
  Acquisita  l'intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata   di   cui
all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
espressa nella seduta del 27 giugno 2024; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili di carattere  finanziario  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 7 agosto 2024; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro della giustizia; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                Disposizioni nazionali complementari 
                   al codice doganale dell'Unione 
 
  1. Sono approvate le disposizioni contenute  nell'allegato  1,  che
forma parte integrante del presente decreto. 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.: 
                «Art. 76. - L'esercizio  della  funzione  legislativa
          non  puo'  essere  delegato   al   Governo   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.» 
              -  L'art.  87  Cost.  conferisce,   tra   l'altro,   al
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo degli  articoli  11,  16,  e  20,
          commi 2 e 3, della legge 9 agosto  2023,  n.  111,  recante
          «Delega al Governo per la riforma fiscale»: 
                «Art.  11  (Principi  e  criteri  direttivi  per   la
          revisione della disciplina doganale). -  1.  Nell'esercizio
          della delega di  cui  all'articolo  1  il  Governo  osserva
          altresi' i seguenti principi e criteri direttivi  specifici
          per la revisione della disciplina doganale: 
                  a) procedere al riassetto del quadro  normativo  in
          materia doganale attraverso l'aggiornamento o l'abrogazione
          delle disposizioni attualmente vigenti, in  conformita'  al
          diritto dell'Unione europea in materia doganale; 
                  b) completare la telematizzazione delle procedure e
          degli  istituti  doganali  allo  scopo  di  incrementare  e
          migliorare l'offerta di servizi per gli utenti; 
                  c) accrescere la qualita'  dei  controlli  doganali
          migliorando il coordinamento tra le autorita'  doganali  di
          cui al numero 1) dell'articolo 5 del  regolamento  (UE)  n.
          952/2013 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  9
          ottobre   2013,   che   istituisce   il   codice   doganale
          dell'Unione, e  semplificare  le  verifiche  inerenti  alle
          procedure   doganali   anche   attraverso    un    maggiore
          coordinamento tra le amministrazioni coinvolte, potenziando
          lo Sportello unico doganale e dei controlli; 
                  d)  riordinare  le   procedure   di   liquidazione,
          accertamento, revisione dell'accertamento e riscossione  di
          cui al decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374; 
                  e) rivedere l'istituto della controversia  doganale
          previsto dal titolo II, capo  IV,  del  testo  unico  delle
          disposizioni legislative in materia  doganale,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
          43.» 
                «Art.  16  (Principi  e  criteri  direttivi  per   la
          revisione generale  degli  adempimenti  tributari  e  degli
          adempimenti  in  materia  di  accise  e  di  altre  imposte
          indirette  sulla  produzione   e   sui   consumi).   -   1.
          Nell'esercizio  della  delega  di  cui  all'articolo  1  il
          Governo osserva altresi'  i  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi  specifici  per  la  revisione   generale   degli
          adempimenti tributari, anche  con  riferimento  ai  tributi
          degli enti territoriali: 
                  a) razionalizzare, in  un  quadro  di  reciproca  e
          leale collaborazione che privilegi l'adempimento spontaneo,
          gli obblighi  dichiarativi,  riducendone  gli  adempimenti,
          anche mediante nuove soluzioni tecnologiche, in vista della
          semplificazione, della razionalizzazione e della  revisione
          degli indici sintetici di affidabilita', per  rendere  meno
          gravosa la gestione da parte dei contribuenti; 
                  b)  armonizzare   i   termini   degli   adempimenti
          tributari,   anche   dichiarativi,   e    di    versamento,
          razionalizzandone  la   scansione   temporale   nel   corso
          dell'anno, con particolare  attenzione  per  quelli  aventi
          scadenza nel mese di agosto; 
                  c) escludere la decadenza da benefici  fiscali  nel
          caso di inadempimenti formali o di minore gravita'; 
                  d)  rafforzare  i   regimi   premiali   attualmente
          vigenti,  inclusa  la  possibile  riduzione  dei  tempi  di
          rimborso  dei  crediti  fiscali,  per  i  contribuenti  che
          presentano alti livelli di affidabilita' fiscale,  misurati
          anche  sulla  base  degli  indicatori  statistico-economici
          utilizzati per la definizione  degli  indici  sintetici  di
          affidabilita' fiscale; 
                  e)  semplificare  la  modulistica  prescritta   per
          l'adempimento degli obblighi dichiarativi e di  versamento,
          prevedendo che i modelli, le  istruzioni  e  le  specifiche
          tecniche  siano  resi  disponibili  con  un  anticipo   non
          inferiore a sessanta  giorni  rispetto  all'adempimento  al
          quale si riferiscono; 
                  f) ampliare le forme di pagamento,  consentendo  la
          facolta'  al  contribuente  di   utilizzare   un   rapporto
          interbancario  diretto  (RID)  ovvero  altro  strumento  di
          pagamento elettronico; 
                  g) incentivare con sistemi premiali l'utilizzazione
          delle dichiarazioni precompilate, ampliando le categorie di
          contribuenti interessate e facilitando l'accesso ai servizi
          telematici   per   i   soggetti   con   minore   attitudine
          all'utilizzo   degli   strumenti    informatici,    nonche'
          incentivare   le   attivita'   di   certificazione    delle
          dichiarazioni fiscali; 
                  h)  semplificare  le  modalita'  di   accesso   dei
          contribuenti    ai    servizi    messi    a    disposizione
          dall'Amministrazione finanziaria, ampliando e semplificando
          le modalita' per il rilascio delle deleghe anche  esclusive
          ai professionisti abilitati; 
                  i) incrementare i servizi digitali  a  disposizione
          dei  cittadini  utilizzando  la  piattaforma  digitale  per
          l'interoperabilita' dei sistemi informativi e della base di
          dati, prevedendo che agli adempimenti si possa  ottemperare
          anche direttamente per via telematica; 
                  l) rafforzare i contenuti conoscitivi del  cassetto
          fiscale; 
                  m) prevedere misure volte a incentivare,  anche  in
          prospettiva e garantendone  la  gratuita',  l'utilizzo  dei
          pagamenti elettronici, l'ammodernamento  dei  terminali  di
          pagamento e  la  digitalizzazione  delle  piccole  e  medie
          imprese; 
                  n)  prevedere  il  potenziamento  di  strumenti   e
          modelli organizzativi che favoriscano la  condivisione  dei
          dati e dei documenti,  in  via  telematica,  tra  l'Agenzia
          delle entrate e i competenti uffici dei  comuni,  anche  al
          fine di  facilitare  e  accelerare  l'individuazione  degli
          immobili non censiti e degli immobili abusivi; 
                  o) prevedere, ferma restando  la  salvaguardia  dei
          termini di decadenza, la sospensione, nei mesi di agosto  e
          dicembre di ciascun anno, dell'invio  delle  comunicazioni,
          degli  inviti  e  delle  richieste  di   atti,   documenti,
          registri, dati  e  notizie  da  parte  dell'Amministrazione
          finanziaria; 
                  p) prevedere la sospensione, nel  mese  di  agosto,
          dei termini per la risposta dell'Agenzia delle entrate alle
          istanze di interpello; 
                  q)  armonizzare   progressivamente   i   tassi   di
          interesse      applicabili      alle      somme      dovute
          dall'Amministrazione finanziaria e dai contribuenti; 
                  r) rafforzare la specializzazione e  la  formazione
          professionale continua del  personale  dell'Amministrazione
          finanziaria, con particolare riferimento alle attivita'  di
          contrasto delle frodi e dell'evasione fiscale, all'utilizzo
          delle  nuove  tecnologie  digitali,  anche  applicate  alle
          attivita'  economiche,  all'utilizzo  dei  big  data  e  al
          relativo trattamento, alla sicurezza informatica e ai nuovi
          modelli organizzativi e  strategici  delle  imprese,  senza
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                2. I principi e criteri direttivi di cui al  comma  1
          non si applicano ai fini della revisione degli  adempimenti
          previsti dalla disciplina doganale e da quella  in  materia
          di accisa e delle altre imposte indirette sulla  produzione
          e sui consumi previste dal titolo III del  testo  unico  di
          cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Per  la
          revisione degli adempimenti previsti in materia di accisa e
          delle altre predette imposte indirette,  nell'ambito  della
          generale revisione  degli  adempimenti  e  delle  procedure
          amministrative,  il  Governo  osserva,  in  particolare,  i
          seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
                  a) rivedere il sistema generale delle cauzioni  per
          il pagamento dell'accisa e delle  altre  imposte  indirette
          sulla produzione e sui consumi e introdurre un  sistema  di
          qualificazione dei  soggetti  obbligati  al  pagamento  dei
          predetti tributi, basato sull'individuazione  di  specifici
          livelli   di   affidabilita'   e   solvibilita',   per   la
          concessione, ai medesimi soggetti, di benefici  consistenti
          nella semplificazione degli  adempimenti  amministrativi  e
          nell'esonero,   anche    parziale,    dall'obbligo    della
          prestazione delle predette cauzioni; 
                  b) rivedere  le  procedure  amministrative  per  la
          gestione della rete di vendita dei prodotti del  tabacco  e
          dei prodotti di cui agli articoli 62-quater  e  62-quater.1
          del testo unico di cui al decreto  legislativo  26  ottobre
          1995, n. 504; 
                  c)  prevedere,  con  finalita'  di  contrasto   del
          mercato illecito, di tutela della salute dei consumatori  e
          dei minori nonche' di tutela  delle  entrate  erariali,  il
          divieto  di  vendita  a  distanza,   ai   consumatori   che
          acquistano nel territorio  dello  Stato,  dei  prodotti  da
          inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide
          contenenti nicotina,  di  cui  all'articolo  62-quater  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre  1995,
          n. 504.» 
                «Art.  20  (Principi  e  criteri  direttivi  per   la
          revisione    del    sistema    sanzionatorio    tributario,
          amministrativo e penale). - Omissis. 
                2. Per  il  riordino  del  sistema  sanzionatorio  in
          materia di  accisa  e  di  altre  imposte  indirette  sulla
          produzione e sui consumi previste dal testo unico di cui al
          decreto legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504,  il  Governo
          osserva i seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
                  a)  razionalizzazione  dei   sistemi   sanzionatori
          amministrativo e penale per semplificarli e  renderli  piu'
          coerenti con i principi espressi dalla giurisprudenza della
          Corte  di  giustizia  dell'Unione  europea,  tra  cui,   in
          particolare, quelli di predeterminazione e proporzionalita'
          alla gravita' delle condotte; 
                  b) introduzione dell'illecito di  sottrazione,  con
          qualsiasi  mezzo  e  modalita',   all'accertamento   o   al
          pagamento dell'accisa  sui  tabacchi  lavorati  di  cui  al
          titolo I, capo III-bis, del citato testo unico  di  cui  al
          decreto legislativo n. 504 del 1995, prevedendo: 
                    1) la punibilita' con la pena detentiva  compresa
          tra il minimo di due anni e  il  massimo  di  cinque  anni,
          nonche' adeguate soglie  di  non  punibilita'  al  fine  di
          applicare sanzioni amministrative in luogo di quelle penali
          e comunque di ridurre le sanzioni per le  fattispecie  meno
          gravi; 
                    2) circostanze  aggravanti  coerenti  con  quelle
          previste  dalla   disciplina   doganale   in   materia   di
          contrabbando di tabacchi lavorati; 
                    3) un'autonoma fattispecie  associativa  punibile
          con la pena della reclusione dal  minimo  di  tre  anni  al
          massimo  di   otto   anni,   provvedendo   al   conseguente
          coordinamento dell'articolo 51, comma 3-bis, del codice  di
          procedura penale; 
                    4) il coordinamento dell'articolo 266,  comma  1,
          del codice di procedura penale; 
                    5) la punizione del tentativo con la stessa  pena
          prevista per il reato consumato; 
                    6)  la  confisca  obbligatoria  delle  cose   che
          servirono o furono  destinate  a  commettere  l'illecito  e
          delle cose che ne sono l'oggetto; 
                    7) nel caso di condanna o di  applicazione  della
          pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del
          codice di procedura penale, la  confisca  del  prezzo,  del
          prodotto o del profitto del reato e,  quando  essa  non  e'
          possibile, la confisca, per un valore equivalente, di somme
          di denaro,  beni  e  altre  utilita'  di  cui  il  soggetto
          condannato abbia la disponibilita',  anche  per  interposta
          persona; 
                    8)   l'affidamento   in   custodia    dei    beni
          sequestrati, diversi  dal  denaro  e  dalle  disponibilita'
          finanziarie,  agli  organi  di  polizia  che  ne   facciano
          richiesta per l'impiego in attivita' di polizia  ovvero  la
          possibilita' di affidarli ad altri organi dello Stato o  ad
          altri  enti  pubblici  non  economici,  per  finalita'   di
          giustizia, di protezione civile  o  di  tutela  ambientale,
          nonche' l'assegnazione dei beni  acquisiti  dallo  Stato  a
          seguito di provvedimento definitivo di confisca agli organi
          o enti che ne hanno avuto l'uso e ne facciano richiesta; 
                    9) l'introduzione, per le fattispecie di cui alla
          presente lettera, di disposizioni sulla custodia delle cose
          sequestrate, sulla distruzione  delle  cose  sequestrate  o
          confiscate e sulla vendita delle cose confiscate; 
                    10) l'estensione della disciplina  attuativa  dei
          principi e criteri direttivi di cui alla  presente  lettera
          anche alla  sottrazione  all'accertamento  o  al  pagamento
          dell'imposta di consumo sui prodotti di cui  agli  articoli
          62-quater, 62-quater.1 e 62-quinquies  del  medesimo  testo
          unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, con la
          possibilita' di stabilire adeguate soglie  di  punibilita',
          anche con riguardo all'assenza  di  nicotina  nei  medesimi
          prodotti,   ai   fini   dell'applicazione    di    sanzioni
          amministrative in luogo di quelle penali; 
                    11) l'abrogazione delle disposizioni della  legge
          17 luglio 1942, n. 907, e della legge 3  gennaio  1951,  n.
          27, che  risultino  superate  a  seguito  dell'introduzione
          dell'illecito di cui alla presente lettera; 
                  c)  la   razionalizzazione   e   il   coordinamento
          sistematico  delle  disposizioni  vigenti  in  materia   di
          vendita senza autorizzazione e di acquisto da  persone  non
          autorizzate alla vendita, applicate ai tabacchi lavorati di
          cui al titolo I, capo III-bis, del citato  testo  unico  di
          cui al decreto legislativo  n.  504  del  1995  nonche'  ai
          prodotti di cui  agli  articoli  62-quater,  62-quater.1  e
          62-quinquies del medesimo testo unico; 
                  d)   l'introduzione   della   confisca    di    cui
          all'articolo 240-bis del codice penale per i reati previsti
          dal predetto testo unico, puniti  con  pena  detentiva  non
          inferiore, nel limite massimo, a cinque anni; 
                  e) l'integrazione del decreto legislativo 8  giugno
          2001, n. 231, con  i  reati  previsti  dal  predetto  testo
          unico, prevedendo l'applicazione di sanzioni amministrative
          effettive, proporzionate e dissuasive. 
                3.  Per  la  revisione  del   sistema   sanzionatorio
          applicabile alle violazioni  della  normativa  doganale  il
          Governo osserva i seguenti  principi  e  criteri  direttivi
          specifici: 
                  a) il coordinamento e la revisione della disciplina
          sanzionatoria contenuta nel testo unico delle  disposizioni
          legislative in materia doganale,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  23  gennaio  1973,  n.   43,
          concernente  il  contrabbando  dei  tabacchi  lavorati  con
          quella inerente  all'illecito  introdotto  ai  sensi  della
          lettera b) del comma 2 del presente articolo,  in  coerenza
          con la disciplina delle altre fattispecie  di  contrabbando
          previste dal citato testo unico; 
                  b)  il  riordino  della  disciplina   sanzionatoria
          contenuta nel titolo VII, capo I, del predetto testo  unico
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del
          1973 in materia di contrabbando  di  prodotti  diversi  dai
          tabacchi lavorati, in relazione alle merci  introdotte  nel
          territorio della  Repubblica  italiana  nei  casi  previsti
          dall'articolo 79  del  regolamento  (UE)  n.  952/2013  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che
          istituisce il codice doganale dell'Unione, o in uscita  dal
          medesimo territorio, nei casi previsti dall'articolo 82 del
          medesimo regolamento (UE), prevedendo: 
                    1) la razionalizzazione delle fattispecie penali; 
                    2)  la  revisione  delle   sanzioni   di   natura
          amministrativa per adeguarle ai principi  di  effettivita',
          proporzionalita' e dissuasivita' stabiliti dall'articolo 42
          del  citato  regolamento  (UE)  n.   952/2013,   anche   in
          conformita' alla giurisprudenza della  Corte  di  giustizia
          dell'Unione europea; 
                    3) la razionalizzazione delle disposizioni  sulla
          custodia delle cose sequestrate,  sulla  distruzione  delle
          cose sequestrate o confiscate e sulla  vendita  delle  cose
          confiscate; 
                    c) il riordino e la  revisione  della  disciplina
          sanzionatoria contenuta nel titolo VII, capo II, del citato
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  n.  43  del  1973,  prevedendo,  in   caso   di
          revisione, l'introduzione  di  soglie  di  punibilita',  di
          sanzioni minime oppure di sanzioni  determinate  in  misura
          proporzionale all'ammontare del tributo evaso, in relazione
          alla gravita' della condotta; 
                  d)  l'integrazione  del   comma   3   dell'articolo
          25-sexiesdecies del decreto legislativo 8 giugno  2001,  n.
          231, con la  previsione  dell'applicazione  delle  sanzioni
          interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere  a)  e
          b), del medesimo decreto legislativo, per i reati  previsti
          dal citato testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica n. 43 del 1973, nei soli casi previsti dal
          comma 2 del medesimo articolo 25-sexiesdecies. 
                  Omissis.». 
              - Il regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice
          doganale  dell'Unione,   e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea del 10  ottobre  2013,  n.  L
          269. 
              -  Il  regolamento  delegato   (UE)   2015/2446   della
          Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento
          (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, in
          relazione   alle   modalita'   che    specificano    alcune
          disposizioni del Codice doganale dell'Unione, e' pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea   del   29
          dicembre 2015, n. L 343. 
              - Il regolamento di  esecuzione  (UE)  2015/2447  della
          Commissione, del 24 novembre  2015,  recante  modalita'  di
          applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n.
          952/2013  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  che
          istituisce il Codice doganale  dell'Unione,  e'  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea   del   29
          dicembre 2015, n. L 343. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972,   n.   633,   recante   «Istituzione   e   disciplina
          dell'imposta sul  valore  aggiunto»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre 1972, n. 292. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
          1973, n. 43, recante «Approvazione del  testo  unico  delle
          disposizioni   legislative   in   materia   doganale»,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 marzo  1973,  n.
          80. 
              - Il decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,
          recante  «Testo  unico   delle   disposizioni   legislative
          concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e
          relative sanzioni penali e amministrative»,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 1995, n. 279. 
              - La legge 25 luglio 2000, n. 213,  recante  «Norme  di
          adeguamento  dell'attivita'  degli  spedizionieri  doganali
          alle  mutate  esigenze  dei  traffici  e  dell'interscambio
          internazionale di  merci»,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 1° agosto 2000, n. 178. 
              - Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante
          «Disciplina  della  responsabilita'  amministrativa   delle
          persone giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni
          anche   prive   di   personalita'   giuridica,   a    norma
          dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300», e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2001,  n.
          140. 
              - Il testo dell'articolo 8 del decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, recante  «Definizione  ed  ampliamento
          delle  attribuzioni  della  Conferenza  permanente  per   i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e Bolzano ed  unificazione,  per  le  materie  ed  i
          compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
          dei comuni, con la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali» e' il seguente: 
                «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.»