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DECRETO-LEGGE 1 ottobre 2024, n. 137

Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonchè di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria. (24G00158)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/10/2024
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2024, n. 171 (in G.U. 25/11/2024, n. 276)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/11/2024)
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Testo in vigore dal:  26-11-2024
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;
Vista la legge 14 agosto 2020, n. 113, recante «Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni»;
Visto il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, recante «Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali» e, in particolare, l'articolo 16, che prevede disposizioni in materia di contrasto degli atti di violenza nei confronti del personale sanitario;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza, attesa la recrudescenza di gravi episodi di violenza in danno dei professionisti e delle strutture sanitarie pubbliche, in particolare nei pronto soccorso, di adottare misure idonee a costituire un valido ed effettivo apparato di deterrenza e contrasto a tali episodi che colpiscono e mortificano il personale addetto a tali delicate funzioni e rischiano di depauperare il patrimonio sanitario pubblico;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri della salute e della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

01.
((All'articolo 583-quater, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: "dette professioni" sono inserite le seguenti: "e servizi di sicurezza complementare in conformità alla legislazione vigente"))
.
1. All'articolo 635 del codice penale, dopo il
((terzo comma))
è inserito il seguente:
«Chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione
((delle condotte previste nell'articolo 583-quater, secondo comma))
, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose
((mobili o immobili altrui))
ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario
((...))
è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata.».