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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 28 giugno 2024, n. 127

Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006. (24G00144)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/09/2024
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vigente al 08/11/2025
  • Allegati
Testo in vigore dal: 26-9-2024
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto l'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152 e, in particolare, il comma 2, secondo e terzo periodo,  dove  si
prevede che «i criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformita'
a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero,  in  mancanza
di criteri comunitari, caso per  caso  per  specifiche  tipologie  di
rifiuto attraverso uno o piu' decreti del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400»,  e  che  «i  criteri
includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti  e
tengono conto di tutti i  possibili  effetti  negativi  sull'ambiente
della sostanza o dell'oggetto»; 
  Vista  la  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 19 novembre 2008, e, in  particolare,  l'articolo  11,
paragrafo 1, che prevede, tra l'altro, che gli Stati membri  adottano
misure intese a promuovere la demolizione selettiva  onde  consentire
la rimozione e il trattamento  sicuro  delle  sostanze  pericolose  e
facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualita' tramite la
rimozione selettiva dei materiali; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2006,  concernente  la  registrazione,  la
valutazione,  l'autorizzazione  e  la  restrizione   delle   sostanze
chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per  le  sostanze
chimiche, che modifica  la  direttiva  1999/45/CE  e  che  abroga  il
regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il  regolamento  (CE)  n.
1488/94  della  Commissione,  nonche'  la  direttiva  76/769/CEE  del
Consiglio e le direttive  della  Commissione  91/155/CEE,  93/67/CEE,
93/105/CE e 2000/21/CE; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del  25  novembre  2009,  sull'adesione  volontaria  delle
organizzazioni a  un  sistema  comunitario  di  ecogestione  e  audit
(EMAS), che abroga il regolamento (CE) n.  761/2001  e  le  decisioni
della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE; 
  Vista la decisione della Commissione n. 2000/532/CE, del  3  maggio
2000, che sostituisce la  decisione  n.  94/3/CE  che  istituisce  un
elenco di rifiuti conformemente all'articolo  1,  lettera  a),  della
direttiva n. 75/442/CEE  del  Consiglio  relativa  ai  rifiuti  e  la
decisione n. 94/904/CE del Consiglio  che  istituisce  un  elenco  di
rifiuti pericolosi ai  sensi  dell'articolo  1,  paragrafo  4,  della
direttiva n. 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  5  febbraio  1998,
recante «Individuazione dei rifiuti non  pericolosi  sottoposti  alle
procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli  31  e  33
del decreto legislativo 5  febbraio  1997,  n.  22»,  pubblicato  nel
supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale n. 88  del  16  aprile
1998; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica  27  settembre  2022,  n.  152  recante  «Regolamento  che
disciplina la cessazione  della  qualifica  di  rifiuto  dei  rifiuti
inerti da costruzione e demolizione e  di  altri  rifiuti  inerti  di
origine minerale,  ai  sensi  dell'articolo  184-ter,  comma  2,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» e, in particolare,  l'art.
7 che disciplina il monitoraggio dell'attuazione del provvedimento; 
  Considerato che esiste un mercato  per  l'aggregato  recuperato  in
ragione del fatto che lo stesso risulta comunemente utilizzato per la
realizzazione di opere di ingegneria civile,  in  sostituzione  della
materia prima naturale, che possiede un effettivo  valore  economico,
che  sussistono  scopi  specifici  per  i  quali  tale  sostanza   e'
utilizzabile,  nel  rispetto  dei  criteri   di   cui   al   presente
regolamento, e che la medesima rispetta la normativa e  gli  standard
esistenti applicabili ai prodotti; 
  Considerato  che  dall'istruttoria   effettuata   e'   emerso   che
l'aggregato recuperato, che soddisfa i criteri  di  cui  al  presente
regolamento, non comporta impatti negativi complessivi  sulla  salute
umana o sull'ambiente; 
  Considerato che dal  monitoraggio  degli  effetti  del  decreto  e'
emersa  l'opportunita'  di  apportare  modifiche   sostanziali   alla
disciplina vigente, giungendo alla redazione di un  nuovo  testo  con
conseguente abrogazione del precedente; 
  Vista la comunicazione di cui all'articolo 5 della  direttiva  (UE)
2015/1535 che prevede una procedura di informazione nel settore delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative  ai  servizi  della
societa' dell'informazione, effettuata con nota del 15 dicembre 2023; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 febbraio 2024; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
effettuata con nota del 21 maggio 2024, ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge n. 400 del 1988; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente  regolamento  stabilisce  i  criteri  specifici  nel
rispetto dei quali i rifiuti  inerti  derivanti  dalle  attivita'  di
costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti  inerti  di  origine
minerale, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b),  ed
elencati alle Tabelle 1  e  2  dell'allegato  1,  cessano  di  essere
qualificati come rifiuti a seguito  di  operazioni  di  recupero,  ai
sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152. In via  preferenziale,  i  rifiuti  inerti  dalle  attivita'  di
costruzione e di demolizione ammessi  alla  produzione  di  aggregati
recuperati  provengono  da   manufatti   sottoposti   a   demolizione
selettiva. 
  2. Le operazioni di  recupero  finalizzate  alla  cessazione  della
qualifica di rifiuto aventi a oggetto in tutto o in parte rifiuti non
elencati nell'Allegato 1, Tabella  1,  punti  1  e  2,  del  presente
regolamento ovvero rifiuti elencati in tale allegato  e  destinati  a
scopi specifici differenti rispetto a quelli  previsti  dall'articolo
4, sono soggette al rilascio o al  rinnovo  delle  autorizzazioni  ai
sensi  dell'articolo  184-ter,  comma   3,   del   medesimo   decreto
legislativo. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma   3   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE) 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
                «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                (Omissis).». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  184-ter,  del
          decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  (Norme  in
          materia ambientale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          14 aprile 2006, n. 88 - S.O. n. 96: 
                «Art.  184-ter   (Cessazione   della   qualifica   di
          rifiuto). - 1. Un rifiuto cessa di essere tale,  quando  e'
          stato sottoposto a un'operazione di  recupero,  incluso  il
          riciclaggio, e soddisfi i criteri  specifici,  da  adottare
          nel rispetto delle seguenti condizioni: 
                  a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a  essere
          utilizzati per scopi specifici; 
                  b)  esiste  un  mercato  o  una  domanda  per  tale
          sostanza od oggetto; 
                  c) la sostanza o  l'oggetto  soddisfa  i  requisiti
          tecnici per gli scopi specifici e rispetta la  normativa  e
          gli standard esistenti applicabili ai prodotti; 
                  d) l'utilizzo della  sostanza  o  dell'oggetto  non
          portera' a impatti  complessivi  negativi  sull'ambiente  o
          sulla salute umana. 
                2.   L'operazione   di   recupero   puo'   consistere
          semplicemente nel controllare i rifiuti per  verificare  se
          soddisfano i criteri elaborati conformemente alle  predette
          condizioni. I criteri di cui al comma 1  sono  adottati  in
          conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria
          ovvero, in mancanza di criteri comunitari,  caso  per  caso
          per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno  o  piu'
          decreti del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se
          necessario, valori limite  per  le  sostanze  inquinanti  e
          tengono  conto  di  tutti  i  possibili  effetti   negativi
          sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto. 
                3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi
          del comma 2, le autorizzazioni di cui  agli  articoli  208,
          209 e 211 e di cui al titolo III-bis  della  parte  seconda
          del presente decreto, per lo svolgimento di  operazioni  di
          recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate  o
          rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo
          6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base
          di criteri dettagliati, definiti nell'ambito  dei  medesimi
          procedimenti autorizzatori  previo  parere  obbligatorio  e
          vincolante  dell'ISPRA  o  dell'Agenzia  regionale  per  la
          protezione  ambientale  territorialmente  competente,   che
          includono: 
                  a) materiali di rifiuto in entrata  ammissibili  ai
          fini dell'operazione di recupero; 
                  b) processi e tecniche di trattamento consentiti; 
                  c) criteri di qualita' per i materiali  di  cui  e'
          cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di
          recupero in linea con le  norme  di  prodotto  applicabili,
          compresi i valori limite per  le  sostanze  inquinanti,  se
          necessario; 
                  d)  requisiti  affinche'  i  sistemi  di   gestione
          dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione
          della qualifica di rifiuto,  compresi  il  controllo  della
          qualita', l'automonitoraggio  e  l'accreditamento,  se  del
          caso; 
                  e) un  requisito  relativo  alla  dichiarazione  di
          conformita'. 
                In mancanza di criteri specifici  adottati  ai  sensi
          del  comma  2,  continuano  ad  applicarsi,   quanto   alle
          procedure semplificate per  il  recupero  dei  rifiuti,  le
          disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5
          febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario  n.  72
          alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del  16  aprile  1998,  e  ai
          regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio 12 giugno 2002, n.  161,  e  17
          novembre 2005, n. 269. 
                3-bis. Le  autorita'  competenti  al  rilascio  delle
          autorizzazioni di cui al comma  3  comunicano  all'ISPRA  i
          nuovi provvedimenti autorizzatori adottati,  riesaminati  o
          rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica  degli  stessi
          al soggetto istante. 
                3-ter.  L'ISPRA,  o  l'Agenzia   regionale   per   la
          protezione   dell'ambiente   territorialmente    competente
          delegata  dal  predetto  Istituto,  controlla  a  campione,
          sentita l'autorita' competente di cui al  comma  3-bis,  in
          contraddittorio con il soggetto interessato, la conformita'
          delle modalita' operative e gestionali degli impianti,  ivi
          compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le
          sostanze o  oggetti  in  uscita,  agli  atti  autorizzatori
          rilasciati nonche' alle  condizioni  di  cui  al  comma  1,
          redigendo, in caso di non conformita', apposita  relazione.
          Al  fine  di  assicurare  l'armonizzazione,  l'efficacia  e
          l'omogeneita' dei controlli di cui al  presente  comma  sul
          territorio nazionale, si applicano gli articoli 4, comma 4,
          e 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132. 
                3-sexies. Con cadenza  annuale,  l'ISPRA  redige  una
          relazione sulle verifiche  e  i  controlli  effettuati  nel
          corso dell'anno ai sensi del comma 3-ter e la  comunica  al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare entro il 31 gennaio. 
                3-septies. Al  fine  del  rispetto  dei  principi  di
          trasparenza  e  di  pubblicita',  e'  istituito  presso  il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare  il  registro  nazionale   per   la   raccolta   delle
          autorizzazioni rilasciate e  delle  procedure  semplificate
          (RECER)  concluse  ai  sensi  del  presente  articolo.   Le
          autorita' competenti, al momento del  rilascio,  comunicano
          al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del  mare  i  nuovi  provvedimenti  autorizzatori   emessi,
          riesaminati e rinnovati nonche' gli esiti  delle  procedure
          semplificate avviate per l'inizio di operazioni di recupero
          di rifiuti ai fini del presente articolo. Con  decreto  non
          avente natura regolamentare del  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare,  sono  definite  le
          modalita' di funzionamento e di organizzazione del registro
          di  cui  al  presente  comma.  A  far  data  dall'effettiva
          operativita' del registro di  cui  al  presente  comma,  la
          comunicazione di cui al comma 3-bis si intende assolta  con
          la sola comunicazione al registro. Alle attivita' di cui al
          presente comma le amministrazioni provvedono con le risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente. 
                4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per
          gli effetti del presente articolo e' da computarsi ai  fini
          del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di  recupero
          e riciclaggio stabiliti dal presente decreto,  dal  decreto
          legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dal decreto legislativo
          25 luglio 2005,  n.  151,  e  dal  decreto  legislativo  20
          novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento  di
          ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che
          siano soddisfatti i requisiti in materia di  riciclaggio  o
          recupero in essi stabiliti. 
                5. La disciplina in materia di gestione  dei  rifiuti
          si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto. 
                5-bis. La persona fisica o  giuridica  che  utilizza,
          per la prima volta, un materiale che ha cessato  di  essere
          considerato rifiuto e che non e' stato immesso sul  mercato
          o che immette un materiale sul mercato per la  prima  volta
          dopo che cessa  di  essere  considerato  rifiuto,  provvede
          affinche' il materiale soddisfi i pertinenti  requisiti  ai
          sensi della normativa applicabile in  materia  di  sostanze
          chimiche e prodotti collegati.  Le  condizioni  di  cui  al
          comma 1 devono essere soddisfatte prima  che  la  normativa
          sulle sostanze chimiche  e  sui  prodotti  si  applichi  al
          materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto.» 
              - La direttiva 2008/98/CE  del  19  novembre  2008  del
          Parlamento europeo e del Consiglio (relativa ai  rifiuti  e
          che abroga alcune direttive), e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          del 22 novembre 2008, n. L 312. 
              -  Il  regolamento  (CE)  del  18  dicembre  2006,   n.
          1907/2006/CE  del  Parlamento  europeo  e   del   Consiglio
          (concernente    la    registrazione,    la     valutazione,
          l'autorizzazione e la restrizione delle  sostanze  chimiche
          (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le  sostanze
          chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga
          il  regolamento  (CEE)  n.  793/93  del  Consiglio   e   il
          regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione,  nonche'  la
          direttiva 76/769/CEE del Consiglio  e  le  direttive  della
          Commissione    91/155/CEE,    93/67/CEE,    93/105/CE     e
          2000/21/CE.), e'  pubblicato  nella  G.U.U.E.  30  dicembre
          2006, n. L 396. 
              - La direttiva del 31 maggio 1999,  n.  1999/45/CE  del
          Parlamento  europeo  e  del   Consiglio   (concernente   il
          ravvicinamento     delle     disposizioni      legislative,
          regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative
          alla classificazione, all'imballaggio  e  all'etichettatura
          dei preparati pericolosi), e' pubblicata nella G.U.C.E.  30
          luglio 1999, n. L 200. 
              - Il regolamento del 23 marzo 1993, n.  793/93/CEE  del
          Consiglio (relativo alla valutazione  e  al  controllo  dei
          rischi presentati dalle sostanze esistenti), e'  pubblicato
          nella G.U.C.E. 5 aprile 1993, n. L 84. 
              - Il regolamento del 28 giugno 1994, n.  1488/94  della
          Commissione (che stabilisce i principi per  la  valutazione
          dei rischi per  l'uomo  e  per  l'ambiente  delle  sostanze
          esistenti, a norma del  regolamento  (CEE)  n.  793/93  del
          Consiglio), e' pubblicato nella G.U.C.E. 29 giugno 1994, n.
          161. 
              - La direttiva del 27 luglio 1976,  n.  76/769/CEE  del
          Consiglio (concernente il ravvicinamento delle disposizioni
          legislative, regolamentari ed  amministrative  degli  Stati
          membri relative alle restrizioni in materia  di  immissione
          sul mercato  e  di  uso  di  talune  sostanze  e  preparati
          pericolosi), e'  pubblicata  nella  G.U.C.E.  27  settembre
          1976, n. L 262. 
              - La direttiva del 5 marzo 1991,  n.  91/155/CEE  della
          Commissione  (che  definisce  e  fissa,   in   applicazione
          dell'articolo 10 della direttiva 88/379/CEE del  Consiglio,
          le  modalita'  del  sistema   di   informazione   specifica
          concernente i preparati pericolosi),  e'  pubblicata  nella
          G.U.C.E. 22 marzo 1991, n. L 76. 
              - La direttiva del 20 luglio 1993, n.  93/67/CEE  della
          Commissione (che stabilisce i principi per  la  valutazione
          dei rischi per  l'uomo  e  per  l'ambiente  delle  sostanze
          notificate  ai  sensi  della   direttiva   67/548/CEE   del
          Consiglio), e' pubblicata nella G.U.C.E. 8 settembre  1993,
          n. L 227. 
              - La direttiva del 25 novembre 1993, n. 93/105/CE della
          Commissione (che stabilisce l'allegato VII D, contenente le
          informazioni  necessarie  alla  redazione   dei   fascicoli
          tecnici di cui all'articolo 12 della settima modifica della
          direttiva 67/548/CEE del Consiglio),  e'  pubblicata  nella
          G.U.C.E. 30 novembre 1993, n. L 294. 
              - La direttiva del 25 aprile 2000, n. 2000/21/CE  della
          Commissione (concernente l'elenco  degli  atti  legislativi
          comunitari di cui  all'articolo  13,  paragrafo  1,  quinto
          trattino, della direttiva  67/548/CEE  del  Consiglio),  e'
          pubblicata nella G.U.C.E. 28 aprile 2000, n. L 103. 
              - Il regolamento del 25 novembre 2009, n.  1221/2009/CE
          del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  (sull'adesione
          volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di
          ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento  (CE)
          n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE  e
          2006/193/CE), e'  pubblicato  nella  G.U.U.E.  22  dicembre
          2009, n. L 342. 
              - Il regolamento del 19 marzo 2001, n. 761/2001/CE  del
          Parlamento   europeo   e   del   Consiglio   (sull'adesione
          volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di
          ecogestione e audit «EMAS»), e' pubblicato  nella  G.U.C.E.
          24 aprile 2001, n. L 114. 
              - La decisione del 7  settembre  2001,  n.  2001/681/CE
          della   Commissione   (relativa   agli   orientamenti   per
          l'attuazione  del  regolamento   (CE)   n.   761/2001   del
          Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria
          delle  organizzazioni   a   un   sistema   comunitario   di
          ecogestione e audit «EMAS»), e' pubblicata  nella  G.U.C.E.
          17 settembre 2001, n. L 247. 
              - La decisione del 1° marzo 2006, n. 2006/193/CE  della
          Commissione (recante norme sull'utilizzo del logo  EMAS  in
          casi  eccezionali  di  imballaggio  per  il   trasporto   e
          imballaggio terziario ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.
          761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata
          con il numero C(2006) 306]), e' pubblicata nella G.U.U.E. 9
          marzo 2006, n. L 70/63. 
              - La decisione del 3 maggio 2000, n. 2000/532/CE  della
          Commissione  (che  sostituisce  la  decisione  94/3/CE  che
          istituisce un elenco di rifiuti conformemente  all'articolo
          1, lettera a), della  direttiva  75/442/CEE  del  Consiglio
          relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del  Consiglio
          che istituisce un elenco di  rifiuti  pericolosi  ai  sensi
          dell'articolo 1, paragrafo 4,  della  direttiva  91/689/CEE
          del  Consiglio  relativa   ai   rifiuti   pericolosi),   e'
          pubblicata nella G.U.C.E. 6 settembre 2000, n. L 226. 
              - La decisione del 20 dicembre 1994, n.  94/3/CE  della
          Commissione  (che   istituisce   un   elenco   di   rifiuti
          conformemente all'articolo 1a) della  direttiva  75/442/CEE
          del Consiglio relativa ai  rifiuti),  e'  pubblicata  nella
          G.U.C.E. 7 gennaio 1994, n. L 5. 
              - La decisione del 15 luglio 1975,  n.  75/442/CEE  del
          Consiglio  (relativa  ai  rifiuti),  e'  pubblicata   nella
          G.U.C.E. 25 luglio 19e' 75, n. L 194. 
              - La decisione del 22 dicembre 1994, n.  94/904/CE  del
          Consiglio (che istituisce un elenco di  rifiuti  pericolosi
          ai sensi  dell'articolo  1,  paragrafo  4  della  direttiva
          91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi),  e'  pubblicata
          nella G.U.C.E. 31 dicembre 1994, n. L 356 
              - La direttiva del 12 dicembre 1991, n. 91/689/CEE  del
          Consiglio  (relativa  ai  rifiuti  pericolosi),  pubblicata
          nella G.U.C.E. 31 dicembre 1991, n. L 377. 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  (Codice
          dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          20 febbraio 2001, n. 42, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7, del decreto  del
          Ministro dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica  27
          settembre 2022,  n.  152  (Regolamento  che  disciplina  la
          cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da
          costruzione e demolizione e  di  altri  rifiuti  inerti  di
          origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma  2,
          del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.), pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2022, n. 246: 
                «Art. 7 (Monitoraggio). - 1. Entro centottanta giorni
          dalla data di entrata in vigore del  presente  regolamento,
          acquisiti i dati di  monitoraggio  relativi  all'attuazione
          delle disposizioni stabilite  dal  medesimo,  il  Ministero
          della transizione ecologica valuta  l'opportunita'  di  una
          revisione dei criteri per la cessazione della qualifica  di
          rifiuto dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
          a) e b), per tenere conto, ove necessario,  delle  evidenze
          emerse in fase applicativa.» 
              - La direttiva 2015/1535/UE del 9 settembre  2015,  del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  (che  prevede   una
          procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni
          tecniche e delle regole relative ai servizi della  societa'
          dell'informazione), e' pubblicata  nella  G.U.C.E.  del  17
          settembre 2015, n. L 241. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per  il  testo  dell'articolo  184-ter,  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si veda nelle note  alle
          premesse.