stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2024, n. 125

Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità. (24G00145)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/09/2024
nascondi
Testo in vigore dal: 25-9-2024
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare, gli articoli 31 e 32; 
  Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023» e,
in particolare, l'articolo 13; 
  Vista la direttiva (UE) 2022/2464  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE)  n.
537/2014, la direttiva 2004/109/CE,  la  direttiva  2006/43/CE  e  la
direttiva  2013/34/UE  per   quanto   riguarda   la   rendicontazione
societaria di sostenibilita'; 
  Visto il  decreto  legislativo  9  aprile  1991,  n.  127,  recante
«Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in  materia
societaria,  relative  ai  conti  annuali  e  consolidati,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69»; 
  Visto il decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  recante
«Testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di   intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6  febbraio
1996, n. 52»; 
  Visto il decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.  209,  recante
«Codice delle assicurazioni private»; 
  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2006/43/CE,  relativa  alle  revisioni
legali dei conti annuali e dei conti  consolidati,  che  modifica  le
direttive  78/660/CEE  e  83/349/CEE,  e  che  abroga  la   direttiva
84/253/CEE»; 
  Visto il decreto  legislativo  18  agosto  2015,  n.  136,  recante
«Attuazione  della   direttiva   2013/34/UE   relativa   ai   bilanci
d'esercizio, ai bilanci consolidati  e  alle  relative  relazioni  di
talune  tipologie  di  imprese,  recante  modifica  della   direttiva
2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la  parte  relativa  ai  conti
annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli  altri  istituti
finanziari, nonche' in materia di pubblicita' dei documenti contabili
delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed
istituti finanziari con sede sociale fuori di tale  Stato  membro,  e
che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio  1992,  n.
87»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 10 giugno 2024; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 30 agosto 2024; 
  Sulla proposta del Ministro per gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e  delle
finanze, di concerto con i  Ministri  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, della giustizia e delle  imprese  e  del
made in Italy; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per: 
    a) «societa'  madre»:  la  societa'  tenuta  alla  redazione  del
bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile  1991,
n. 127; 
    b) «societa'  figlia»:  la  societa'  inclusa  nel  perimetro  di
consolidamento di un'altra societa' ai sensi del decreto  legislativo
9 aprile 1991, n. 127; 
    c) «societa' madre europea»:  societa'  con  sede  in  uno  Stato
membro dell'Unione europea  e  tenuta  alla  redazione  del  bilancio
consolidato  ai  sensi  della  direttiva  2013/34/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013; 
    d) «standard di rendicontazione»: gli standards  contenuti  negli
atti delegati emanati dalla Commissione europea ai  sensi  di  quanto
previsto alla direttiva  2013/34/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 26 giugno 2013; 
    e) «principi di attestazione»: i principi di attestazione emanati
ai sensi della normativa nazionale ovvero,  una  volta  emanati,  gli
standard contenuti negli atti delegati dalla Commissione  europea  ai
sensi  di  quanto  previsto  dall'articolo  26-bis  della   direttiva
2006/43/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  17  maggio
2006; 
    f) «questioni di sostenibilita'»:  fattori  ambientali,  sociali,
relativi ai diritti umani e di  governance,  compresi  i  fattori  di
sostenibilita'  quali  definiti  all'articolo  2,  punto   24),   del
regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 27 novembre 2019; 
    g) «rendicontazione di  sostenibilita'»:  la  rendicontazione  di
informazioni relative a  questioni  di  sostenibilita'  conformemente
agli articoli 3 e 4 del presente decreto; 
    h) «risorse immateriali essenziali»: risorse prive di consistenza
fisica  da  cui  dipende  fondamentalmente   il   modello   aziendale
dell'impresa e che costituiscono una fonte di  creazione  del  valore
per l'impresa; 
    i) «societa' madre extra-europea»: le societa', con sede  in  uno
Stato diverso da uno Stato membro dell'Unione europea, che esercitano
il controllo su societa' figlie o hanno istituito succursali con sede
sul territorio nazionale e che abbiano  forma  giuridica  comparabile
alla  forma  giuridica  della  societa'  per  azioni,   societa'   in
accomandita per azioni, societa' a responsabilita' limitata; 
    l) «micro-imprese»: le societa' che alla  data  di  chiusura  del
bilancio non abbiano superato, nel primo  esercizio  di  attivita'  o
successivamente  per  due  esercizi  consecutivi,  due  dei  seguenti
limiti: 
      1) totale dello stato patrimoniale: euro 450.000; 
      2)  ricavi  netti  delle  vendite  e  delle  prestazioni:  euro
900.000; 
      3) numero medio dei dipendenti  occupati  durante  l'esercizio:
10; 
    m) «piccole e medie imprese  quotate»:  le  societa'  con  valori
mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani
o dell'Unione europea che alla data di  chiusura  del  bilancio,  nel
primo esercizio di  attivita'  o  successivamente  per  due  esercizi
consecutivi, rientrino in almeno  due  degli  intervalli  di  seguito
indicati: 
      1) totale dello stato patrimoniale: superiore a euro 450.000  e
inferiore a euro 25.000.000; 
      2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: superiore  a
euro 900.000 e inferiore a euro 50.000.000; 
      3) numero medio dei dipendenti  occupati  durante  l'esercizio:
non inferiore a 11 e non superiore a 250; 
    n) «imprese di grandi dimensioni»: le societa' che alla  data  di
chiusura del  bilancio  abbiano  superato,  nel  primo  esercizio  di
attivita' o successivamente per due  esercizi  consecutivi,  due  dei
seguenti limiti: 
      1) totale dello stato patrimoniale: euro 25.000.000; 
      2)  ricavi  netti  delle  vendite  e  delle  prestazioni:  euro
50.000.000; 
      3) numero medio dei dipendenti  occupati  durante  l'esercizio:
250; 
    o) «gruppo di grandi dimensioni»: gruppi composti da una societa'
madre e societa' figlie da includere nel bilancio consolidato e  che,
su base  consolidata,  alla  data  di  chiusura  del  bilancio  della
societa'  madre  superano,  nel  primo  esercizio  di   attivita'   o
successivamente per due esercizi consecutivi, i  limiti  numerici  di
almeno due dei tre criteri seguenti: 
      1) totale dello stato patrimoniale: euro 25.000.000; 
      2)  ricavi  netti  delle  vendite  e  delle  prestazioni:  euro
50.000.000; 
      3) numero medio dei dipendenti  occupati  durante  l'esercizio:
250. 
  La verifica  del  superamento  dei  limiti  numerici  di  cui  alla
presente lettera o) puo' essere effettuata su  base  aggregata  senza
effettuare le operazioni di consolidamento. In tale  caso,  i  limiti
numerici indicati ai numeri 1) e 2) sono maggiorati del 20 per cento; 
    p) «relazione sulla gestione»: la relazione sulla gestione di cui
all'articolo 2428 del codice  civile,  all'articolo  40  del  decreto
legislativo 9 aprile  1991,  n.  127,  all'articolo  41  del  decreto
legislativo 18 agosto 2015,  n.  136,  all'articolo  94  del  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in quanto applicabile; 
    q)  «succursale»:  la  sede  secondaria  di  una  societa'  madre
extra-europea con rappresentanza stabile sul territorio nazionale, ai
sensi di quanto disposto dall'articolo 2508 del codice civile; 
    r)  «relazione  di   sostenibilita'»:   la   rendicontazione   di
informazioni relative a  questioni  di  sostenibilita'  conformemente
all'articolo 5 del presente decreto; 
    s) «enti di interesse pubblico»: gli enti di  interesse  pubblico
di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo  27  gennaio
2010, n. 39. 
  2. Ai fini del presente decreto, per «ricavi netti delle vendite  e
delle prestazioni» si intendono: 
    a) gli importi provenienti dalla  vendita  di  prodotti  e  dalla
prestazione di servizi, dopo aver dedotto gli sconti  concessi  sulle
vendite,  l'imposta  sul  valore  aggiunto   e   le   altre   imposte
direttamente connesse con i ricavi delle vendite e delle prestazioni; 
    b) in deroga alla lettera a), per le imprese di assicurazione  di
cui all'articolo 88, comma 1, del  decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209, i premi lordi contabilizzati di cui all'articolo 45 del
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173; 
    c) per gli enti creditizi di cui  all'articolo  4,  paragrafo  1,
punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 26 giugno 2013, gli importi definiti conformemente
all'articolo 43, paragrafo 2, lettera c), della direttiva  86/635/CEE
del Consiglio, dell'8 dicembre 1986; 
    d) per le imprese di  Paesi  terzi  di  cui  all'articolo  5  del
presente  decreto,  i  ricavi  quali  definiti   nel   quadro   della
rendicontazione finanziaria, sulla cui base e'  redatto  il  bilancio
dell'impresa. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta l'art. 76 Cost.: 
                «Art. 76. - L'esercizio  della  funzione  legislativa
          non  puo'  essere  delegato   al   Governo   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.» 
              -  L'art.  87  Cost.  conferisce,   tra   l'altro,   al
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14, della legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.» 
              - Si riporta il testo degli  articoli  31  e  32  della
          legge 24  dicembre  2012,  n.  234  (Norme  generali  sulla
          partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
          della normativa e  delle  politiche  dell'Unione  europea),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3: 
                «Art. 31 (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
                2. I decreti legislativi sono adottati, nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
                3.  La  legge  di  delegazione  europea   indica   le
          direttive in relazione alle quali sugli schemi dei  decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
                4.  Gli  schemi  dei  decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
                5. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
                6. Con la procedura di cui ai  commi  2,  3  e  4  il
          Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
          di decreti legislativi emanati ai sensi  del  comma  1,  al
          fine di recepire atti delegati dell'Unione europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli
          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri
          adeguamenti tecnici. 
                7.  I  decreti  legislativi  di   recepimento   delle
          direttive previste  dalla  legge  di  delegazione  europea,
          adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto  comma,  della
          Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
          regioni  e  delle  province  autonome,  si  applicano  alle
          condizioni e secondo le procedure di cui  all'articolo  41,
          comma 1. 
                8.  I   decreti   legislativi   adottati   ai   sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
                9. Il Governo,  quando  non  intende  conformarsi  ai
          pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a  sanzioni
          penali  contenute  negli  schemi  di  decreti   legislativi
          recanti attuazione delle direttive,  ritrasmette  i  testi,
          con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
          Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica.  Decorsi
          venti giorni dalla data di ritrasmissione, i  decreti  sono
          emanati anche in mancanza di nuovo parere.» 
                «Art. 32 (Principi e criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
                  a)  le  amministrazioni  direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                  b) ai fini di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                  c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi  richiesti  dalle   direttive   stesse,   ai   sensi
          dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246; 
                  d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice  penale
          e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                  e) al recepimento di direttive o all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                  f) nella redazione dei decreti legislativi  di  cui
          all'articolo   31   si   tiene   conto   delle    eventuali
          modificazioni delle direttive dell'Unione europea  comunque
          intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; 
                  g)  quando  si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                  h) qualora non siano di ostacolo i diversi  termini
          di  recepimento,  vengono  attuate  con  un  unico  decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                  i) e' assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 13 della  legge  21
          febbraio 2024, n. 15, recante  delega  al  Governo  per  il
          recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
          atti dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea
          2022-2023, pubblicata nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2024, n.
          46: 
                «Art.  13  (Principi  e  criteri  direttivi  per   il
          recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il
          regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE,  la
          direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE  per  quanto
          riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilita', e
          per  l'adeguamento  della  normativa   nazionale).   -   1.
          Nell'esercizio  della  delega  per  il  recepimento   della
          direttiva (UE)  2022/2464  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 14 dicembre 2022, il Governo osserva,  oltre
          ai  principi  e   criteri   direttivi   generali   di   cui
          all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche
          i seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
                  a)  apportare  alla   normativa   vigente   e,   in
          particolare, al decreto legislativo 30  dicembre  2016,  n.
          254, al decreto legislativo 18  agosto  2015,  n.  136,  al
          decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, al testo  unico
          delle   disposizioni   in   materia   di    intermediazione
          finanziaria, di cui  al  decreto  legislativo  24  febbraio
          1998, n. 58, al testo unico delle disposizioni  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, e  al  codice  delle  assicurazioni
          private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
          209,  le  modifiche  e  le   integrazioni   necessarie   ad
          assicurare  il  corretto  e  integrale  recepimento   della
          direttiva (UE) 2022/2464  e  il  coordinamento  del  quadro
          normativo  nazionale  in  materia  di  rendicontazione   di
          sostenibilita' e di attestazione  della  conformita'  della
          rendicontazione; 
                  b) prevedere che la Commissione  nazionale  per  le
          societa' e la borsa  (CONSOB),  quale  autorita'  nazionale
          competente  ai  sensi  dell'articolo  24  della   direttiva
          2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  15
          dicembre  2004,  disponga  dei  poteri  di  vigilanza,   di
          indagine e sanzionatori necessari ad assicurare il rispetto
          degli  obblighi  di   rendicontazione   di   sostenibilita'
          previsti dalla direttiva (UE) 2022/2464 nei confronti degli
          emittenti  quotati  aventi  l'Italia  come   Stato   membro
          d'origine  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  1,  lettera
          w-quater), del testo unico delle disposizioni in materia di
          intermediazione finanziaria, di cui al decreto  legislativo
          24 febbraio  1998,  n.  58,  che  rientrano  nel  campo  di
          applicazione della citata direttiva, ivi compresi: 
                    1) i  poteri  di  vigilanza,  di  indagine  e  di
          intervento previsti dall'articolo 24 della citata direttiva
          2004/109/CE; 
                    2) il potere di applicare almeno le misure  e  le
          sanzioni amministrative previste dall'articolo 28 ter della
          citata direttiva 2004/109/CE, nel rispetto dei criteri, dei
          limiti, delle  procedure  e  del  regime  di  pubblicazione
          previsti dalla direttiva medesima, come recepiti nel citato
          testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998; 
                  c) attribuire al Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e alla CONSOB, tenuto conto dell'esistente  riparto
          di competenze di cui  al  decreto  legislativo  27  gennaio
          2010, n. 39, e del  perimetro  di  vigilanza  della  CONSOB
          sulla  rendicontazione  di  sostenibilita'  individuato  ai
          sensi della lettera b) del  presente  comma,  i  poteri  di
          vigilanza,  di  indagine  e   sanzionatori   necessari   ad
          assicurare il rispetto delle  previsioni  e  dei  requisiti
          relativi all'attivita' di  attestazione  della  conformita'
          della rendicontazione di sostenibilita' disciplinati  dalla
          direttiva  2006/43/CE,  come  da  ultimo  modificata  dalla
          direttiva (UE) 2022/2464, e dalle disposizioni nazionali di
          recepimento, in coerenza con i poteri di cui dispongono  in
          base alla legislazione vigente con riguardo alla  revisione
          legale dei conti nonche', con riguardo alla  previsione  di
          sanzioni amministrative,  nel  rispetto  dei  criteri,  dei
          limiti  edittali,  delle  procedure   e   del   regime   di
          pubblicazione disciplinati agli articoli da  24  a  26  del
          citato decreto legislativo n. 39 del 2010; 
                  d) apportare le occorrenti modifiche agli  articoli
          8 e 9 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254,  al
          fine di tenere conto del nuovo perimetro di vigilanza della
          CONSOB in  materia  di  rendicontazione  di  sostenibilita'
          individuato ai sensi della lettera b) del presente comma  e
          del riparto di competenze in materia di attestazione  della
          conformita'  della  rendicontazione  individuato  ai  sensi
          della lettera c) del medesimo comma; 
                  e) esercitare, ove ritenuto opportuno,  le  opzioni
          normative previste dalla direttiva (UE) 2022/2464,  tenendo
          conto  delle  caratteristiche  e  delle  peculiarita'   del
          contesto nazionale di riferimento,  dei  benefici  e  degli
          oneri sottesi alle suddette opzioni,  della  necessita'  di
          garantire la tutela dei destinatari di tali informazioni di
          sostenibilita'  nonche'  l'integrita'  e  la  qualita'  dei
          servizi   di   attestazione   della    conformita'    della
          rendicontazione di sostenibilita', tenuto conto anche della
          fase di prima applicazione della nuova disciplina; 
                  f) apportare, in  conformita'  alle  definizioni  e
          alla disciplina della direttiva (UE) 2022/2464  nonche'  ai
          principi  e  criteri  direttivi  specifici   previsti   dal
          presente comma, le occorrenti modificazioni alla  normativa
          vigente,  anche  di  derivazione  europea,  per  i  settori
          interessati dalla direttiva medesima, al fine di realizzare
          il  migliore  coordinamento  con  le   altre   disposizioni
          vigenti; 
                  g) prevedere il ricorso alla disciplina  secondaria
          adottata dal Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e
          dalla CONSOB, ove opportuno e nel rispetto delle rispettive
          attribuzioni, sentiti la Banca d'Italia e l'Istituto per la
          vigilanza sulle assicurazioni per i profili  di  competenza
          con  riferimento  ai  soggetti  da   essi   vigilati,   per
          l'attuazione  delle  disposizioni  emanate   nell'esercizio
          della delega di cui al presente articolo, da adottare entro
          centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto legislativo di  recepimento  della  direttiva  (UE)
          2022/2464; 
                  h)  disciplinare  forme  di  coordinamento   e   di
          collaborazione, anche mediante lo scambio di  informazioni,
          tra la CONSOB e  le  amministrazioni  pubbliche  dotate  di
          specifica competenza  nelle  materie  della  sostenibilita'
          ambientale, sociale  e  della  tutela  dei  diritti  umani,
          prevedendo  anche  la  facolta'  di   concludere   appositi
          protocolli di intesa e accordi di collaborazione,  al  fine
          di  agevolare  l'esercizio  delle  funzioni  di   vigilanza
          previste ai sensi delle lettere b) e c) del presente  comma
          sul  rispetto  degli   obblighi   di   rendicontazione   di
          sostenibilita' e di attestazione  della  conformita'  della
          medesima. 
                2. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.   Le   amministrazioni   competenti    provvedono
          all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio  della
          delega di cui al presente articolo con  le  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente.» 
              - La direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio,  del  14  dicembre  2022,  che  modifica  il
          regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE,  la
          direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE  per  quanto
          riguarda la rendicontazione societaria  di  sostenibilita',
          e' pubblicata nella G.U.U.E. 16 dicembre 2022, n. L 322. 
              - Il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante
          attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in
          materia   societaria,   relative   ai   conti   annuali   e
          consolidati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge
          26 marzo 1990, n. 69, e' pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  17
          aprile 1991, n. 27, S.O. 
              - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
          unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
          finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6
          febbraio  1996,  n.  52)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O. 
              - Il decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,
          recante codice delle assicurazioni private,  e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff 13 ottobre 2005, n. 239, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39,
          recante attuazione  della  direttiva  2006/43/CE,  relativa
          alle  revisioni  legali  dei  conti  annuali  e  dei  conti
          consolidati,  che  modifica  le  direttive   78/660/CEE   e
          83/349/CEE,  e  che  abroga  la  direttiva  84/253/CEE,  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 23 marzo 2010, n. 68, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  18  agosto  2015,  n.  136,
          recante attuazione della direttiva 2013/34/UE  relativa  ai
          bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative
          relazioni di talune tipologie di imprese, recante  modifica
          della direttiva 2006/43/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio  e  abrogazione  delle  direttive  78/660/CEE   e
          83/349/CEE, per la parte relativa ai conti  annuali  ed  ai
          conti consolidati  delle  banche  e  degli  altri  istituti
          finanziari, nonche' in materia di pubblicita' dei documenti
          contabili delle succursali, stabilite in uno Stato  membro,
          di enti creditizi ed istituti finanziari con  sede  sociale
          fuori di tale Stato membro, e che abroga e  sostituisce  il
          decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87,  e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 1° settembre 2015, n. 202. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il riferimento al decreto legislativo 9 aprile  1991,
          n. 127, e' riportato nelle note alle premesse. 
              - La direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio,  del  26  giugno  2013   relativa   ai   bilanci
          d'esercizio,  ai  bilanci  consolidati  e   alle   relative
          relazioni di talune tipologie di imprese, recante  modifica
          della direttiva 2006/43/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio  e  abrogazione  delle  direttive  78/660/CEE   e
          83/349/CEE del Consiglio, e' pubblicata nella  G.U.U.E.  29
          giugno 2013, n. L 182. 
              - La direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 17  maggio  2006,  relativa  alle  revisioni
          legali dei conti  annuali  e  dei  conti  consolidati,  che
          modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio
          e  abroga  la  direttiva  84/253/CEE  del   Consiglio,   e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 9 giugno 2006, n. L 157. 
              - Il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento  europeo
          e  del  Consiglio,   del   27   novembre   2019,   relativo
          all'informativa  sulla  sostenibilita'  nel   settore   dei
          servizi finanziari, e' pubblicato nella G.U.U.E. 9 dicembre
          2019, n. L 317. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2428  del  codice
          civile: 
                «Art. 2428 (Relazione sulla gestione). - Il  bilancio
          deve essere corredato da una relazione degli amministratori
          contenente un'analisi  fedele,  equilibrata  ed  esauriente
          della situazione della  societa'  e  dell'andamento  e  del
          risultato della gestione, nel  suo  complesso  e  nei  vari
          settori in cui essa ha operato,  anche  attraverso  imprese
          controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e
          agli investimenti, nonche' una descrizione  dei  principali
          rischi e incertezze cui la societa' e' esposta. 
                L'analisi di cui  al  primo  comma  e'  coerente  con
          l'entita' e la complessita' degli affari della  societa'  e
          contiene, nella misura necessaria alla  comprensione  della
          situazione della societa' e dell'andamento e del  risultato
          della sua gestione, gli indicatori di risultato  finanziari
          e,  se  del  caso,   quelli   non   finanziari   pertinenti
          all'attivita'  specifica  della   societa',   comprese   le
          informazioni  attinenti  all'ambiente   e   al   personale.
          L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi
          riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi. 
                Dalla relazione devono in ogni caso risultare: 
                  1) le attivita' di ricerca e di sviluppo; 
                  2) i rapporti con imprese  controllate,  collegate,
          controllanti e imprese sottoposte al  controllo  di  queste
          ultime; 
                  3) il numero e il valore nominale sia delle  azioni
          proprie sia delle azioni o quote di  societa'  controllanti
          possedute dalla societa', anche  per  tramite  di  societa'
          fiduciaria o  per  interposta  persona,  con  l'indicazione
          della parte di capitale corrispondente; 
                  4) il numero e il valore nominale sia delle  azioni
          proprie sia delle azioni o quote di  societa'  controllanti
          acquistate   o   alienate   dalla   societa',   nel   corso
          dell'esercizio, anche per tramite di societa' fiduciaria  o
          per   interposta   persona,   con    l'indicazione    della
          corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi  e  dei
          motivi degli acquisti e delle alienazioni; 
                  5) i fatti di rilievo  avvenuti  dopo  la  chiusura
          dell'esercizio; 
                  6) l'evoluzione prevedibile della gestione; 
                  6-bis) in relazione all'uso da parte della societa'
          di strumenti finanziari e se rilevanti per  la  valutazione
          della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
          economico dell'esercizio: 
                    a) gli obiettivi e le politiche della societa' in
          materia di gestione del rischio  finanziario,  compresa  la
          politica di copertura per ciascuna principale categoria  di
          operazioni previste; 
                    b) l'esposizione della  societa'  al  rischio  di
          prezzo, al rischio di credito, al rischio di  liquidita'  e
          al rischio di variazione dei flussi finanziari. 
                Entro  tre  mesi  dalla  fine  del   primo   semestre
          dell'esercizio gli amministratori delle societa' con azioni
          quotate in  mercati  regolamentati  devono  trasmettere  al
          collegio  sindacale  una  relazione  sull'andamento   della
          gestione,  redatta  secondo  i  criteri   stabiliti   dalla
          Commissione nazionale  per  le  societa'  e  la  borsa  con
          regolamento  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
          Repubblica italiana. La relazione  deve  essere  pubblicata
          nei modi e nei termini stabiliti dalla  Commissione  stessa
          con il regolamento anzidetto. 
                Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle
          sedi secondarie della societa'.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  40  del  citato
          decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127: 
                «Art. 40 (Relazione sulla gestione). - 1. Il bilancio
          consolidato deve essere corredato da  una  relazione  degli
          amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed
          esauriente  della  situazione  dell'insieme  delle  imprese
          incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato
          della gestione nel suo insieme  e  nei  vari  settori,  con
          particolare  riguardo  ai   costi,   ai   ricavi   e   agli
          investimenti, nonche' una descrizione dei principali rischi
          e incertezze cui le imprese incluse nel consolidamento sono
          esposte. 
                1-bis. L'analisi di cui al comma 1  e'  coerente  con
          l'entita' e la complessita' degli affari dell'insieme delle
          imprese incluse nel bilancio consolidato e contiene,  nella
          misura  necessaria  alla  comprensione   della   situazione
          dell'insieme delle imprese  incluse  nel  consolidamento  e
          dell'andamento e del risultato  della  loro  gestione,  gli
          indicatori di risultato finanziari e, se del  caso,  quelli
          non finanziari pertinenti alle attivita'  specifiche  delle
          imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente  e
          al   personale.   L'analisi   contiene,   ove    opportuno,
          riferimenti agli importi riportati nel bilancio consolidato
          e chiarimenti aggiuntivi su di essi. 
                2. Dalla relazione devono in ogni caso risultare: 
                  a) le attivita' di ricerca e di sviluppo; 
                  b) i fatti di rilievo  avvenuti  dopo  la  data  di
          riferimento del bilancio consolidato; 
                  c) l'evoluzione prevedibile della gestione; 
                  d) il numero e il valore nominale  delle  azioni  o
          quote dell'impresa controllante  possedute  da  essa  o  da
          imprese controllate,  anche  per  il  tramite  di  societa'
          fiduciarie o  per  interposta  persona,  con  l'indicazione
          della quota di capitale corrispondente. 
                  d-bis) in relazione all'uso da parte delle  imprese
          incluse nel bilancio consolidato di strumenti finanziari  e
          se  rilevanti   per   la   valutazione   della   situazione
          patrimoniale  e  finanziaria  e  del  risultato   economico
          dell'esercizio complessivi: 
                    1) gli obiettivi e le politiche delle imprese  in
          materia di gestione del rischio  finanziario,  comprese  le
          loro  politiche  di  copertura  per   ciascuna   principale
          categoria di operazioni previste; 
                    2) l'esposizione  delle  imprese  al  rischio  di
          prezzo, al rischio di credito, al rischio di  liquidita'  e
          al rischio di variazione dei flussi finanziari. 
                2-bis. La relazione di cui al comma 1 e la  relazione
          di cui all'articolo 2428 del codice civile  possono  essere
          presentate in un unico documento, dando  maggiore  rilievo,
          ove opportuno, alle questioni che  sono  rilevanti  per  il
          complesso delle imprese incluse nel consolidamento.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  41  del  citato
          decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136: 
                «Art. 41 (Contenuto delle relazioni sulla  gestione).
          - 1. Il bilancio dell'impresa  e  il  bilancio  consolidato
          sono  corredati  di  una  relazione  degli   amministratori
          contenente un'analisi  fedele,  equilibrata  ed  esauriente
          della situazione dell'impresa o dell'insieme delle  imprese
          incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato
          della gestione,  nonche'  una  descrizione  dei  principali
          rischi e incertezze cui l'impresa o le imprese incluse  nel
          consolidamento sono  esposte.  Le  relazioni  sono  redatte
          secondo quanto stabilito dagli atti di cui all'articolo 43. 
                2. L'analisi di  cui  al  comma  1  e'  coerente  con
          l'entita' e la complessita'  degli  affari  dell'impresa  o
          dell'insieme delle imprese  incluse  nel  consolidamento  e
          contiene, nella misura necessaria alla  comprensione  della
          situazione  dell'impresa  o  dell'insieme   delle   imprese
          incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato
          della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari
          e, se del  caso,  quelli  non  finanziari  pertinenti  alle
          attivita'   specifiche   delle   imprese,    comprese    le
          informazioni  attinenti  all'ambiente   e   al   personale.
          L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi
          riportati  nel  bilancio  dell'impresa   o   nel   bilancio
          consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi. 
                3. Dalle relazioni di cui al  comma  1  risultano  in
          ogni caso: 
                  a) le attivita' di ricerca e di sviluppo; 
                  b)  se  si  tratta  della  relazione  al   bilancio
          dell'impresa, il numero e  il  valore  nominale  sia  delle
          azioni  o  quote  proprie  sia   delle   azioni   o   quote
          dell'impresa  controllante  detenute  in  portafoglio,   di
          quelle  acquistate  e  di   quelle   alienate   nel   corso
          dell'esercizio,  le  corrispondenti   quote   di   capitale
          sottoscritto, i motivi degli acquisti e delle alienazioni e
          i corrispettivi; 
                  c)  se  si  tratta  della  relazione  al   bilancio
          consolidato, le medesime informazioni di cui  alla  lettera
          b) riferite sia alle azioni o quote proprie  delle  imprese
          incluse  nel  consolidamento  sia  alle  azioni   o   quote
          dell'impresa capogruppo detenute, acquistate o alienate  da
          altre imprese incluse nel consolidamento; 
                  d) l'evoluzione prevedibile della gestione; 
                  e)  se  si  tratta  della  relazione  al   bilancio
          dell'impresa, i  rapporti  verso  le  imprese  del  gruppo,
          distinguendo fra imprese controllate, imprese  controllanti
          e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, nonche'
          i rapporti verso le imprese collegate; 
                  f)  se  si  tratta  della  relazione  al   bilancio
          dell'impresa, in relazione all'uso da parte dell'impresa di
          strumenti finanziari e  se  rilevanti  per  la  valutazione
          della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
          economico dell'esercizio: 
                    1) gli obiettivi e le politiche  dell'impresa  in
          materia di gestione del rischio  finanziario,  compresa  la
          politica di copertura per ciascuna principale categoria  di
          operazioni previste; 
                    2)  l'esposizione  dell'impresa  al  rischio   di
          prezzo, al rischio di credito, al rischio di  liquidita'  e
          al rischio di variazione dei flussi finanziari; 
                  g)  se  si  tratta  della  relazione  al   bilancio
          consolidato, le medesime informazioni di cui  alla  lettera
          f), riferite alle imprese incluse nel consolidamento. 
                4. Le disposizioni delle lettere b) e c) del comma  3
          si applicano anche alle azioni o quote detenute, acquistate
          o alienate per il tramite  di  societa'  fiduciaria  o  per
          interposta persona. 
                5. La  relazione  sulla  gestione  consolidata  e  la
          relazione  sulla  gestione  dell'impresa   possono   essere
          presentate in un unico documento, dando  maggiore  rilievo,
          ove opportuno, alle questioni che  sono  rilevanti  per  il
          complesso delle imprese incluse nel consolidamento.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 88 e 94 del citato
          decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209: 
                «Art. 88 (Disposizioni applicabili). - 1. Le  imprese
          di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale
          nel  territorio  della  Repubblica  redigono  il   bilancio
          secondo la disciplina prevista nei capi I,  II  e  III  del
          presente titolo. 
                2. 
                3. Le disposizioni relative ai rami vita si applicano
          anche alle imprese di  assicurazione  che  esercitano  solo
          l'attivita'   nel   ramo    malattia    esclusivamente    o
          principalmente secondo i metodi dell'assicurazione dei rami
          vita.» 
                «Art. 94 (Relazione sulla gestione). - 1. Il bilancio
          deve essere corredato da una relazione degli amministratori
          contenente un'analisi  fedele,  equilibrata  ed  esauriente
          della  situazione  dell'impresa  e  dell'andamento  e   del
          risultato della gestione nel  suo  complesso,  nonche'  una
          descrizione  dei  principali  rischi   e   incertezze   cui
          l'impresa e' esposta. Dalla  relazione  risultano  in  ogni
          caso le informazioni che riguardano: 
                  a) l'evoluzione del portafoglio assicurativo; 
                  b) l'andamento dei  sinistri  nei  principali  rami
          esercitati; 
                  c)    le    forme    riassicurative    maggiormente
          significative adottate nei principali rami esercitati; 
                  d) le attivita' di ricerca e di sviluppo e i  nuovi
          prodotti immessi sul mercato; 
                  e) le linee essenziali seguite nella politica degli
          investimenti; 
                  e-bis) gli obiettivi e le politiche di gestione del
          rischio  finanziario  e  la  politica  di   copertura   per
          principali categorie di operazioni coperte e  l'esposizione
          dell'impresa ai rischi di prezzo, di credito, di liquidita'
          e di variazione dei flussi; 
                  f)   notizie   in   merito   al   contenzioso,   se
          significativo; 
                  g) il numero e il valore nominale  delle  azioni  o
          quote  proprie,   delle   azioni   o   quote   dell'impresa
          controllante detenute in portafoglio, di quelle  acquistate
          e  di  quelle  alienate  nel   corso   dell'esercizio,   le
          corrispondenti  quote   di   capitale   sottoscritto,   dei
          corrispettivi  ed  i  motivi   degli   acquisti   e   delle
          alienazioni; 
                  h)  i  rapporti   con   le   imprese   del   gruppo
          distinguendo  fra  imprese  controllanti,   controllate   e
          consociate, nonche' i rapporti con imprese collegate; 
                  i) l'evoluzione  prevedibile  della  gestione,  con
          particolare  riguardo   allo   sviluppo   del   portafoglio
          assicurativo, all'andamento dei sinistri e  alle  eventuali
          modifiche alle forme riassicurative adottate; 
                  l) i fatti di rilievo  avvenuti  dopo  la  chiusura
          dell'esercizio. 
                1-bis. L'analisi di cui al comma 1  e'  coerente  con
          l'entita' e la complessita'  degli  affari  dell'impresa  e
          contiene, nella misura necessaria alla  comprensione  della
          situazione dell'impresa e dell'andamento  e  del  risultato
          della sua gestione, gli indicatori di risultato  finanziari
          e,  se  del  caso,   quelli   non   finanziari   pertinenti
          all'attivita'   specifica   dell'impresa,    comprese    le
          informazioni  attinenti  all'ambiente   e   al   personale.
          L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi
          riportati   nel   bilancio   dell'impresa   e   chiarimenti
          aggiuntivi su di essi. 
                2. Le  disposizioni  del  comma  1,  lettera  g),  si
          applicano anche alle azioni o quote detenute, acquistate  o
          alienate per  il  tramite  di  societa'  fiduciaria  o  per
          interposta persona.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2508  del  codice
          civile: 
                «Art. 2508 (Societa' estere con sede  secondaria  nel
          territorio  dello  Stato).   -   Le   societa'   costituite
          all'estero, le  quali  stabiliscono  nel  territorio  dello
          Stato  una  o  piu'  sedi  secondarie  con   rappresentanza
          stabile,   sono   soggette,   per   ciascuna   sede,   alle
          disposizioni della legge italiana sulla  pubblicita'  degli
          atti sociali. Esse devono inoltre  pubblicare,  secondo  le
          medesime disposizioni, il cognome, il nome, la  data  e  il
          luogo  di  nascita  delle  persone  che  le   rappresentano
          stabilmente nel territorio dello Stato, con indicazione dei
          relativi poteri. 
                Ai terzi che hanno compiuto operazioni  con  le  sede
          secondaria non puo' essere opposto che gli atti  pubblicati
          ai sensi dei  commi  precedenti  sono  difformi  da  quelli
          pubblicati nello Stato ove e' situata la sede principale. 
                Le  societa'  costituite  all'estero  sono   altresi'
          soggette, per quanto  riguarda  le  sedi  secondarie,  alle
          disposizioni che regolano l'esercizio dell'impresa o che la
          subordinano all'osservanza di particolari condizioni. 
                Negli  atti  e  nella   corrispondenza   delle   sedi
          secondarie di societa' costituite all'estero devono  essere
          contenute  le  indicazioni  richieste  dall'articolo  2250;
          devono essere  altresi'  indicati  l'ufficio  del  registro
          delle  imprese  presso  la  quale  e'  iscritta   la   sede
          secondaria e il numero di iscrizione.» 
               - Si riporta il  testo  dell'articolo  16  del  citato
          decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39: 
                «Art. 16  (Enti  di  interesse  pubblico).  -  1.  Le
          disposizioni del presente capo si applicano  agli  enti  di
          interesse pubblico e ai revisori legali e alle societa'  di
          revisione legale incaricati della revisione  legale  presso
          enti  di  interesse  pubblico.  Sono  enti   di   interesse
          pubblico: 
                  a) le societa' italiane emittenti valori  mobiliari
          ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani
          e dell'Unione europea; 
                  b) le banche; 
                  c) le imprese di assicurazione di cui all' articolo
          1, comma 1, lettera  u),  del  codice  delle  assicurazioni
          private; 
                  d)  le  imprese  di  riassicurazione  di  cui  all'
          articolo  1,  comma  1,  lettera  cc),  del  codice   delle
          assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi
          secondarie  in  Italia  delle  imprese  di  riassicurazione
          extracomunitarie di cui all'articolo 1,  comma  1,  lettera
          cc-ter), del codice delle assicurazioni private. 
                2. Negli enti di interesse pubblico,  nelle  societa'
          controllate da enti di interesse pubblico,  nelle  societa'
          che controllano enti di interesse pubblico e nelle societa'
          sottoposte  con  questi  ultimi  a  comune  controllo,   la
          revisione legale non puo' essere  esercitata  dal  collegio
          sindacale.» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  45  del  decreto
          legislativo  26  maggio  1997,  n.  173  (Attuazione  della
          direttiva  91/674/CEE  in  materia  di  conti   annuali   e
          consolidati delle imprese di assicurazione): 
                «Art. 45 (Premi lordi contabilizzati). - 1.  I  premi
          lordi contabilizzati comprendono tutti gli importi maturati
          durante  l'esercizio  per  i  contratti  di  assicurazione,
          indipendentemente dal fatto che tali  importi  siano  stati
          incassati o che si riferiscano interamente  o  parzialmente
          ad esercizi successivi;  sono  in  ogni  caso  esclusi  gli
          importi delle relative imposte e  dei  contributi  riscossi
          per rivalsa. 
                2. I premi devono, tra l'altro, comprendere: 
                  a) i premi ancora da contabilizzare,  allorche'  il
          premio puo' essere calcolato soltanto alla fine dell'anno; 
                  b)  i  premi  unici  e   i   versamenti   destinati
          all'acquisto di una rendita periodica; 
                  c)   nell'assicurazione   vita,   i   premi   unici
          risultanti dalla riserva per partecipazioni  agli  utili  e
          ristorni, nella misura in cui  tali  premi  debbano  essere
          considerati come premi sulla base dei contratti; 
                  d) i sovrappremi per frazionamento di premio  e  le
          prestazioni accessorie degli assicurati destinate a coprire
          le spese dell'impresa; 
                  e) le quote di premio  di  pertinenza  dell'impresa
          acquisite in coassicurazione; 
                  f)  i  premi  di  riassicurazione  provenienti   da
          imprese di assicurazione cedenti e retrocedenti. 
                3.  I  premi  lordi  contabilizzati   devono   essere
          determinati al netto degli annullamenti afferenti  i  premi
          dell'esercizio. 
                4. Il trattamento contabile delle operazioni relative
          alle acquisizioni  e  alle  cessioni  del  portafoglio  nei
          confronti di imprese cedenti e retrocedenti e' disciplinato
          nel piano dei conti di cui all'articolo 90,  comma  1,  del
          codice delle assicurazioni private.» 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  575/2013  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 26  giugno  2013  relativo  ai
          requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica
          il  regolamento  (UE)  n.  648/2012  e'  pubblicato   nella
          G.U.U.E. 27 giugno 2013, n. L 176. 
              -  La  direttiva  86/635/CEE  del   Consiglio,   dell'8
          dicembre 1986,  relativa  ai  conti  annuali  ed  ai  conti
          consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari,
          e' pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1986, n. L 372.