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DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2024, n. 125

Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità. (24G00145)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/09/2024 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/2025)
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vigente al 18/11/2025
Testo in vigore dal:  10-8-2025
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Art. 18

Disposizioni transitorie
1. Gli incarichi di attestazione della conformità della dichiarazione non finanziaria conferiti ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, da parte di soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del presente decreto, rimangono validi fino alla scadenza concordata ai fini dello svolgimento dell'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 8, salvo la possibilità di una risoluzione anticipata e dell'attribuzione di un nuovo incarico in conformità all'articolo 13, comma 2-ter, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
2. Per gli enti di interesse pubblico, l'attività di attestazione della conformità della dichiarazione non finanziaria svolta ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, negli esercizi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto non si computa ai fini della durata massima novennale prevista dall'articolo 13, comma 2-ter, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
3. Fino al 6 gennaio 2030:
a) gli obblighi stabiliti in capo alla società madre extra-europea di cui all'articolo 5 potranno essere adempiuti, su base consolidata, da parte della società figlia con sede all'interno del territorio dell'Unione europea che abbia generato i ricavi più elevati delle vendite e delle prestazioni nell'Unione europea almeno in uno dei cinque esercizi precedenti, su base consolidata se del caso, e che rediga la propria rendicontazione in conformità all'articolo 4 del presente decreto o agli articoli 29 e 29-bis della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;
b) la rendicontazione di sostenibilità di cui alla lettera a) del presente comma dovrà includere l'informativa di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, riguardante le attività svolte da tutte le imprese figlie stabilite all'interno dell'Unione europea e soggette agli obblighi della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022. A tal fine, l'informativa resa ai sensi del presente articolo, soddisfa la condizione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c).
4. Gli iscritti al registro della revisione legale dei conti, entro la data del 1° gennaio 2026, sono considerati abilitati e possono rilasciare le attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità senza che siano osservati gli obblighi di cui agli articoli 3, comma 1, lettera d-bis), e 4, comma 3-ter), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, purché abbiano maturato almeno cinque crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e producano domanda di abilitazione con le modalità di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 39 del 2010.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede entro centocinquanta giorni dalla domanda di cui al comma 4, all'annotazione dell'abilitazione nel registro, assicurandone la pubblicità.
6. I soggetti di cui al comma 4, una volta abilitati in conformità a quanto ivi previsto, rispettano gli obblighi di formazione continua di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, a partire dall'anno solare successivo a quello dell'abilitazione.
7. Al fine di consentire l'avvio dei controlli di qualità da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le disposizioni di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2026, a condizione che i soggetti incaricati abbiano preso parte a una formazione specifica in materia di controlli della qualità, che può avere anche carattere selettivo.
8. Fermo restando quanto previsto al comma 9, nelle more della sottoscrizione delle convenzioni di cui agli articoli 9, comma 1, 9-bis, comma 2, 10, commi 12 e 13-ter, e 11, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i principi professionali sono elaborati dal Ministero dell'economia e delle finanze congiuntamente alla Consob e agli ordini e alle associazioni professionali sulla base della convenzione sottoscritta, in data 24 settembre 2014, dal Ministero dell'economia e delle finanze con i predetti ordini e associazioni.
9. Fino all'adozione dei principi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto 27 gennaio 2010, n. 39, con regolamento la Consob individua i principi applicabili e disciplina lo svolgimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità da parte dei revisori della sostenibilità incaricati, nonché della formulazione delle conclusioni della relazione di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
10. In deroga all'articolo 154-bis, comma 5-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, l'attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità ivi prevista può essere resa, con riferimento all'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, da un dirigente diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, designato con apposita delibera dell'organo amministrativo anche in assenza di specifica previsione statutaria, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo.
11.
((Entro il 31 ottobre 2028))
, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob conducono uno studio volto a verificare i benefici e gli oneri sottesi all'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 34, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE, come modificata ai sensi della direttiva (UE) 2022/2464 anche alla luce dell'esperienza degli altri Stati membri nell'ottica di garantire la competitività e la concorrenzialità dei servizi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, la tutela effettiva dei destinatari delle informazioni di sostenibilità, nonché l'integrità e la qualità dei servizi di attestazione medesimi.