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LEGGE 8 agosto 2024, n. 121

Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale. (24G00139)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/09/2024
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Testo in vigore dal: 6-9-2024
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                 Istituzione della filiera formativa 
                      tecnologico-professionale 
 
  1. Nella sezione III del capo III del  decreto-legge  23  settembre
2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  novembre
2022, n. 175, all'articolo 26 e' premesso il seguente: 
    «Art. 25-bis (Misure per  lo  sviluppo  della  filiera  formativa
tecnologico-professionale). - 1. Al fine di rispondere alle  esigenze
educative, culturali e professionali delle giovani generazioni e alle
esigenze del settore produttivo nazionale secondo gli  obiettivi  del
Piano nazionale "Industria 4.0", e' istituita, a decorrere  dall'anno
scolastico   e   formativo   2024/2025,    la    filiera    formativa
tecnologico-professionale, costituita dai percorsi  sperimentali  del
secondo ciclo di istruzione di cui al comma 2 del presente  articolo,
dai percorsi formativi  degli  Istituti  tecnologici  superiori  (ITS
Academy), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99,  dai  percorsi  di
istruzione e formazione professionale, di cui al capo III del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e dai percorsi di  istruzione  e
formazione tecnica superiore (IFTS), di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 86 dell'11  aprile  2008.  Le  regioni,  attraverso  gli
accordi di cui al comma 3, possono  aderire  alla  filiera  formativa
tecnologico-professionale di cui al  primo  periodo,  assicurando  la
programmazione dei percorsi della filiera medesima, e ne  definiscono
le modalita' realizzative, operando nell'ambito delle risorse  umane,
finanziarie e strumentali  previste  a  legislazione  vigente,  ferme
restando le competenze  statali  in  materia  di  istruzione  di  cui
all'articolo 117 della Costituzione. 
    2. Nell'ambito della filiera formativa  tecnologico-professionale
di cui al comma 1  del  presente  articolo,  sono  attivati  percorsi
quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo  grado,
ai sensi dell'articolo 11 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.   275,  e  nel  rispetto
delle funzioni delle regioni ai sensi dell'articolo 138  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998,  n.  112,  in  materia  di  programmazione
dell'offerta  formativa  integrata  tra   istruzione   e   formazione
professionale,  assicurando  agli  studenti  il  conseguimento  delle
competenze di cui al profilo educativo, culturale e professionale dei
percorsi di istruzione secondaria di  secondo  grado,  nonche'  delle
conoscenze e delle  abilita'  previste  dall'indirizzo  di  studi  di
riferimento. Salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo,
restano ferme le disposizioni vigenti in materia di  esame  di  Stato
conclusivo del secondo ciclo di istruzione e di rilascio  dei  titoli
di studio finali, di cui al decreto legislativo 13  aprile  2017,  n.
62. All'attuazione del presente comma si provvede ad invarianza delle
dotazioni organiche del percorso quinquennale e, comunque, in assenza
di esuberi di personale. 
    3. Ferme  restando  le  funzioni  delle  regioni  in  materia  di
programmazione dell'offerta  formativa  integrata  tra  istruzione  e
formazione  professionale,  nell'ambito   della   filiera   formativa
tecnologico-professionale di cui al comma 1, le regioni e gli  uffici
scolastici  regionali  possono  stipulare  accordi,  anche   con   la
partecipazione  degli   ITS   Academy,   delle   universita',   delle
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica  e  di
altri soggetti pubblici e privati, individuati con il decreto di  cui
al comma 8, per integrare e ampliare l'offerta formativa dei percorsi
sperimentali di cui al  comma  2  e  dei  percorsi  di  istruzione  e
formazione professionale di cui al capo III del  decreto  legislativo
17 ottobre 2005, n. 226, in funzione delle  esigenze  specifiche  dei
territori. Gli accordi di cui  al  primo  periodo  possono  prevedere
altresi' l'istituzione di reti,  denominate  "campus",  eventualmente
afferenti  ai  poli  tecnico-professionali,  laddove   presenti   sul
territorio, di cui possono far parte i soggetti che erogano  percorsi
di istruzione e formazione professionale e percorsi di IFTS, gli  ITS
Academy, gli istituti che erogano i percorsi sperimentali di  cui  al
comma 2, le  altre  istituzioni  scolastiche  secondarie  di  secondo
grado, le universita', le istituzioni di alta  formazione  artistica,
musicale e coreutica e i predetti altri soggetti pubblici e  privati,
nonche'  le  modalita'  di   integrazione   dell'offerta   formativa,
condivisa e integrata, erogata dai campus stessi, anche  in  raccordo
con i campus multiregionali e multisettoriali,  di  cui  all'articolo
10, comma 2, lettera f), della legge 15 luglio 2022, n. 99. 
    4. Le studentesse e gli studenti che hanno conseguito il  diploma
professionale al termine dei  percorsi  di  istruzione  e  formazione
professionale di cui  all'articolo  17,  comma  1,  lettera  b),  del
decreto legislativo 17 ottobre 2005,  n.  226,  possono  accedere  ai
percorsi formativi degli ITS Academy, in  deroga  a  quanto  previsto
all'articolo 1, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99,  in  caso
di: 
      a) adesione alla filiera formativa tecnologico-professionale di
cui al comma 1 da parte delle  istituzioni  formative  regionali  che
erogano i predetti percorsi; 
      b) validazione dei percorsi di cui al citato articolo 17, comma
1, lettera b), attraverso  un  sistema  di  valutazione  dell'offerta
formativa erogata dagli istituti regionali, basato sugli esiti  delle
rilevazioni degli apprendimenti predisposte  dall'Istituto  nazionale
per  la  valutazione  del  sistema  educativo  di  istruzione  e   di
formazione   (INVALSI),   istituito   con   decreto   del    Ministro
dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del  lavoro
e delle politiche  sociali,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281. 
    5. I soggetti che hanno concluso i percorsi quadriennali  di  cui
all'articolo 17, comma 1, lettera  b),  del  decreto  legislativo  17
ottobre 2005, n. 226, validati ai sensi del comma 4, lettera b),  del
presente  articolo  possono  sostenere  l'esame   di   Stato   presso
l'istituto professionale, statale o paritario, assegnato dall'ufficio
scolastico  regionale  territorialmente  competente,  in  deroga   al
sostenimento dell'esame preliminare di cui all'articolo 14, comma  2,
del decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  62,  e  alla  previa
frequenza dell'apposito corso annuale di cui all'articolo  15,  comma
6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. 
    6. Ferme restando le  competenze  delle  regioni  in  materia  di
istruzione e formazione professionale, le sperimentazioni di  cui  al
comma 2 e gli accordi di cui al comma 3, ove stipulati, prevedono: 
      a) l'adeguamento e l'ampliamento  dell'offerta  formativa,  con
particolare    riferimento    alle    competenze    linguistiche    e
logico-matematiche e alle  discipline  di  base,  ai  nuovi  percorsi
sperimentali, funzionali  alle  esigenze  specifiche  dei  territori,
anche attraverso gli accordi di  partenariato  di  cui  al  comma  7,
lettera b), nei limiti  della  quota  di  flessibilita'  didattica  e
organizzativa dei soggetti partecipanti alla  filiera  e  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente; 
      b) la promozione  dei  passaggi  fra  percorsi  diversi,  anche
attraverso l'orientamento individualizzato di studentesse e studenti; 
      c) la quadriennalita' del percorso di istruzione secondaria  di
secondo grado; 
      d) il ricorso alla  flessibilita'  didattica  e  organizzativa,
alla didattica laboratoriale, all'adozione di metodologie  innovative
e  al  rafforzamento  dell'utilizzo  in  rete  di  tutte  le  risorse
professionali, logistiche e strumentali disponibili; 
      e) la stipula di contratti di prestazione d'opera per attivita'
di insegnamento e di formazione nonche' di addestramento  nell'ambito
delle attivita'  laboratoriali  e  dei  percorsi  per  le  competenze
trasversali e per l'orientamento  (PCTO)  con  soggetti  del  sistema
delle imprese e delle professioni; 
      f) la certificazione delle competenze trasversali  e  tecniche,
al fine di orientare gli studenti  nei  percorsi  sperimentali  e  di
favorire il loro inserimento in contesti lavorativi, anche attraverso
i servizi di collocamento  mirato  per  studentesse  e  studenti  con
disabilita'. 
    7. Le sperimentazioni di cui al comma 2 e gli accordi di  cui  al
comma 3, ove stipulati, possono, altresi', prevedere: 
      a)     l'introduzione     nelle     istituzioni     scolastiche
dell'apprendimento integrato dei contenuti delle attivita'  formative
programmate in lingua straniera veicolare (CLIL-Content and  Language
Integrated Learning) e di compresenze con il conversatore  di  lingua
straniera  nell'ambito  delle  attivita'  di  indirizzo,  oltre   che
nell'insegnamento della lingua  straniera,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri  a  carico  della  finanza  pubblica  e   ferma   restando   la
possibilita'  di  finanziamenti  da  parte  di  soggetti  pubblici  e
privati; 
      b) la promozione di accordi di partenariato, volti  a  definire
le modalita' di co-progettazione per  la  realizzazione  dell'offerta
formativa, di  attuazione  dei  PCTO  nel  rispetto  delle  norme  di
sicurezza previste dalla normativa vigente e di stipula dei contratti
di apprendistato di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81; 
      c) la valorizzazione delle opere dell'ingegno  e  dei  prodotti
oggetto,  rispettivamente,  di  diritto  d'autore  e  di   proprieta'
industriale, realizzati  all'interno  dei  percorsi  formativi  della
filiera formativa tecnologico-professionale nonche' il  trasferimento
tecnologico verso le imprese. 
    8. Con decreto del Ministro  dell'istruzione  e  del  merito,  di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del  lavoro  e
delle politiche sociali e dell'universita' e  della  ricerca,  previa
intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti  i  criteri
di stipula degli accordi, le modalita' di adesione alle reti  di  cui
al comma 3 del presente articolo e le relative condizioni  di  avvio,
le modalita' di integrazione e di ampliamento dell'offerta  formativa
di cui agli accordi previsti dal  medesimo  comma  3  e  le  relative
attivita' di monitoraggio e valutazione, l'individuazione del  numero
massimo di  istituzioni  scolastiche  secondarie  di  secondo  grado,
istituzioni  che   erogano   percorsi   di   istruzione   tecnica   e
professionale e istituzioni formative  accreditate  dalle  regioni  a
norma del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005,  n.  226,
rispetto a quelle attive sul territorio  regionale,  coinvolte  nella
sperimentazione di cui al comma 2 ovvero  negli  accordi  di  cui  al
comma 3, nonche', fermo restando quanto previsto dagli articoli 6 e 8
della legge 15 luglio 2022, n. 99, e, con riferimento ai requisiti di
accesso ai percorsi universitari, quanto previsto dall'articolo 6 del
regolamento  di  cui  al  decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, i  raccordi
tra i percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale,  il
sistema universitario e le istituzioni di alta formazione  artistica,
musicale e coreutica. 
    9. All'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica». 
  2.  Il  decreto  di  cui  all'articolo   25-bis,   comma   8,   del
decreto-legge  23   settembre   2022,   n.   144,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175,  introdotto  dal
comma 1 del presente articolo, e' adottato entro trenta giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge. 
  3. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui ai commi 4
e 5 dell'articolo 25-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n.  175,
introdotto  dal  comma  1  del  presente  articolo,  possono   essere
applicate ai percorsi quadriennali di cui all'articolo 17,  comma  1,
lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre  2005,  n.  226,  gia'
attivati  nell'ambito  del  progetto  nazionale  di   sperimentazione
relativo      all'istituzione      della      filiera       formativa
tecnologico-professionale attivato per  l'anno  scolastico  2024/2025
dal Ministero dell'istruzione e del merito. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Il  decreto-legge  23  settembre   2022,   n.   144,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  novembre
          2022, n. 175, come  modificato  dalla  presente  legge  con
          l'introduzione  dell'art.  25-bis,  e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2022. 
              - Si riporta l'art. 17, comma 1, lettera b) del decreto
          legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226,  recante   «Norme
          generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al
          secondo  ciclo  del  sistema  educativo  di  istruzione   e
          formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo  2003,
          n. 53», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  257  del  4
          novembre 2005, S.O. n. 175: 
                «Art.  17  (Livelli  essenziali  dell'orario   minimo
          annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi). -  1.
          Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dell'orario
          minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi,
          un orario complessivo obbligatorio dei  percorsi  formativi
          di almeno 990 ore annue.  Le  Regioni  assicurano  inoltre,
          agli stessi fini, l'articolazione  dei  percorsi  formativi
          nelle seguenti tipologie: 
                  a) omissis 
                  b) percorsi di durata almeno quadriennale,  che  si
          concludono con il conseguimento di  un  titolo  di  diploma
          professionale. 
                2. Omissis.».