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LEGGE 8 agosto 2024, n. 119

Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, nonchè di quelle previste dall'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118. (24G00137)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/08/2024
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Testo in vigore dal: 17-8-2024
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                         Proroga di termini 
 
  1. All'articolo 2, commi 1, 4, 5 e 6, della legge 15  luglio  2022,
n.  106,  le  parole:  «ventiquattro  mesi»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «trentasei mesi». 
  2. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo  27,
comma 1, della legge 5 agosto  2022,  n.  118,  e'  prorogato  al  31
dicembre 2024, limitatamente all'applicazione dei principi e  criteri
direttivi di cui alla lettera l-bis) del medesimo comma 1. 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'articolo 2, della legge 15 luglio 2022,
          recante «Delega al Governo e altre disposizioni in  materia
          di spettacolo.»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  3
          agosto 2022, n. 180, come modificato dalla presente  legge,
          e' il seguente: 
                «Art. 2 (Deleghe al Governo  per  il  riordino  delle
          disposizioni di legge in materia di  spettacolo  e  per  il
          riordino e la revisione  degli  strumenti  di  sostegno  in
          favore  dei  lavoratori  del   settore   nonche'   per   il
          riconoscimento di nuove tutele in materia di  contratti  di
          lavoro e di equo compenso per i lavoratori autonomi). -  1.
          Il Governo e' delegato ad adottare,  entro  trentasei  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu' decreti legislativi per il coordinamento e il riordino
          delle  disposizioni  legislative  vigenti   e   di   quelle
          regolamentari adottate ai  sensi  dell'articolo  24,  comma
          3-bis,  del  decreto-legge  24   giugno   2016,   n.   113,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2016,
          n. 160, in materia di attivita', organizzazione e  gestione
          delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti di  cui  al
          decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di  cui  alla
          legge 11 novembre 2003, n. 310, nonche' per la riforma,  la
          revisione e  il  riassetto  della  vigente  disciplina  nei
          settori  del  teatro,  della  musica,  della  danza,  degli
          spettacoli  viaggianti,  delle  attivita'   circensi,   dei
          carnevali storici e delle rievocazioni  storiche,  mediante
          la redazione di un unico testo normativo denominato "codice
          dello spettacolo", al  fine  di  conferire  al  settore  un
          assetto piu' efficace, organico e conforme ai  principi  di
          semplificazione   delle    procedure    amministrative    e
          ottimizzazione  della  spesa  e  volto  a   promuovere   il
          riequilibrio  di  genere  e  a   migliorare   la   qualita'
          artistico-culturale  delle  attivita',  incentivandone   la
          produzione, l'innovazione, nonche' la  fruizione  da  parte
          della    collettivita',    con     particolare     riguardo
          all'educazione    permanente,    in    conformita'     alla
          raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio  2018  (2018/C
          189/01). Tenuto conto dei principi di  cui  all'articolo  1
          della legge 22  novembre  2017,  n.  175,  come  modificato
          dall'articolo 1 della presente legge, il  Governo  esercita
          la delega secondo i principi e i criteri direttivi  di  cui
          all'articolo 2, commi 2, escluso il numero 5) della lettera
          b), 3 e 4, della medesima legge n. 175 del 2017  e  secondo
          il procedimento di cui allo stesso articolo 2, commi 5 e 7. 
                2. Con riguardo  alle  fondazioni  lirico-sinfoniche,
          fermo restando quanto previsto dall'articolo  2,  comma  3,
          della legge 22 novembre 2017, n. 175, i decreti legislativi
          di cui  al  comma  1  sono  adottati  altresi'  secondo  il
          seguente principio  e  criterio  direttivo:  revisione  dei
          requisiti necessari per il reclutamento del  sovrintendente
          e del direttore artistico attraverso  nuove  procedure  che
          prevedano in particolare: 
                  a) l'assenza  di  conflitto  di  interessi  con  le
          funzioni   svolte   all'interno   della   fondazione    dal
          sovrintendente e dal direttore artistico, nonche' da  tutti
          i componenti degli organi di gestione delle fondazioni; 
                  b)   l'adozione   di    bandi    pubblici,    anche
          internazionali, che consentano  la  consultazione  pubblica
          del curriculum dei partecipanti. 
                3. Al fine di valorizzare la funzione  sociale  della
          musica originale eseguita dal vivo e  degli  spazi  in  cui
          questa forma d'arte performativa  si  realizza,  i  decreti
          legislativi di cui al comma 1 recano  disposizioni  per  il
          riconoscimento dei Live club quali soggetti che operano  in
          modo  prevalente  per  la  promozione   e   diffusione   di
          produzioni musicali contemporanee,  vocali  o  strumentali,
          dal vivo e per il sostegno delle medesime attivita'. 
                4.  Il  Governo  e'  delegato  ad   adottare,   entro
          trentasei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, secondo il procedimento di cui all'articolo
          2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017,  n.  175,  un
          decreto legislativo  recante  disposizioni  in  materia  di
          contratti di  lavoro  nel  settore  dello  spettacolo,  nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                  a) riconoscimento delle specificita' del  lavoro  e
          del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni
          lavorative nel settore dello spettacolo,  indipendentemente
          dalla qualificazione autonoma o subordinata del rapporto  e
          dalla tipologia del contratto di lavoro sottoscritto  dalle
          parti; 
                  b)  riconoscimento  di  un'indennita'  giornaliera,
          quale elemento distinto e aggiuntivo del compenso  o  della
          retribuzione, in caso  di  obbligo  per  il  lavoratore  di
          assicurare la  propria  disponibilita'  su  chiamata  o  di
          garantire una prestazione esclusiva; 
                  c) previsione di  specifiche  tutele  normative  ed
          economiche per i casi di contratto di lavoro  intermittente
          o di prestazione occasionale di lavoro; 
                  d) previsione di tutele specifiche per  l'attivita'
          preparatoria  e  strumentale  all'evento  o  all'esibizione
          artistica. 
                5.  Il  Governo  e'  delegato  ad   adottare,   entro
          trentasei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, secondo il procedimento di cui all'articolo
          2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017,  n.  175,  un
          decreto legislativo recante disposizioni in materia di equo
          compenso per i lavoratori autonomi  dello  spettacolo,  ivi
          compresi gli agenti e i rappresentanti dello spettacolo dal
          vivo, di cui all'articolo  4,  nel  rispetto  dei  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
                  a) determinazione di parametri retributivi  diretti
          ad assicurare ai lavoratori autonomi la  corresponsione  di
          un equo  compenso,  proporzionato  alla  quantita'  e  alla
          qualita' del lavoro  svolto,  nonche'  al  contenuto,  alle
          caratteristiche e alla complessita' della prestazione; 
                  b) obbligo  per  le  amministrazioni  pubbliche  di
          retribuire  ogni  prestazione  di  lavoro  autonomo   nello
          spettacolo derivante da bandi o procedure selettive. 
                6.  Il  Governo  e'  delegato  ad   adottare,   entro
          trentasei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, secondo il procedimento di cui all'articolo
          2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017,  n.  175,  un
          decreto legislativo per il riordino e  la  revisione  degli
          ammortizzatori e delle indennita' e per  l'introduzione  di
          un'indennita'   di   discontinuita',    quale    indennita'
          strutturale e permanente, in favore dei lavoratori  di  cui
          all'articolo  2,  comma  1,   lettera   a),   del   decreto
          legislativo 30 aprile 1997, n. 182, nonche' dei  lavoratori
          discontinui  del  settore  dello  spettacolo  di  cui  alla
          lettera b) del predetto comma 1,  individuati  con  decreto
          adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
          di concerto con il Ministro della cultura,  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge. Il decreto legislativo e' adottato tenuto conto  del
          carattere  strutturalmente  discontinuo  delle  prestazioni
          lavorative, nonche' nel rispetto dei  seguenti  principi  e
          criteri direttivi: 
                  a) aggiornamento e  definizione  dei  requisiti  di
          accesso agli strumenti di sostegno, anche  in  ragione  del
          carattere discontinuo delle prestazioni lavorative, fondati
          su: 
                    1)  limite  massimo  annuo  di  reddito  riferito
          all'anno solare precedente a quello di  corresponsione  dei
          sostegni; 
                    2)  limite  minimo  di   prestazioni   lavorative
          effettive  nell'anno  solare   precedente   a   quello   di
          corresponsione dei sostegni; 
                    3) reddito derivante in misura  prevalente  dalle
          prestazioni lavorative rese nel settore dello spettacolo; 
                  b)   determinazione   dei   criteri   di    calcolo
          dell'indennita' giornaliera, della sua entita'  massima  su
          base  giornaliera  e  del  numero   massimo   di   giornate
          indennizzabili   e   oggetto   di   tutela   economica    e
          previdenziale, nel limite delle risorse di cui al comma 7; 
                  c)   incompatibilita'   con   eventuali   sostegni,
          indennita' e assicurazioni gia' esistenti; 
                  d) individuazione  di  misure  dirette  a  favorire
          percorsi di formazione e di aggiornamento per i  percettori
          dei sostegni; 
                  e) determinazione degli oneri contributivi a carico
          dei  datori  di  lavoro,  nonche'  di  un   contributo   di
          solidarieta' a carico dei soli lavoratori che  percepiscono
          retribuzioni o compensi superiori al massimale contributivo
          per  gli  iscritti  al  Fondo  pensione  lavoratori   dello
          spettacolo, stabilito annualmente ai sensi dell'articolo 2,
          comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335,  per  la  sola
          quota di retribuzioni  o  compensi  eccedente  il  predetto
          massimale. 
                7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  comma  6
          si provvede, a decorrere dall'anno 2023, nel limite massimo
          delle risorse iscritte sul Fondo  di  cui  all'articolo  1,
          comma  352,  della  legge  30  dicembre   2021,   n.   234,
          incrementate da quelle derivanti dal contributo di cui alla
          lettera e) del  comma  6  nonche'  dalla  revisione  e  dal
          riordino degli ammortizzatori sociali e delle indennita'. 
                8.  Fatto  salvo  quanto  previsto   dal   comma   7,
          dall'attuazione delle deleghe di cui al  presente  articolo
          non devono derivare nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
          pubblica.  Qualora   uno   o   piu'   decreti   legislativi
          determinino  nuovi  o  maggiori  oneri  che   non   trovino
          compensazione al proprio interno, essi sono  adottati  solo
          successivamente o contestualmente alla data di  entrata  in
          vigore  dei  provvedimenti  legislativi  che  stanziano  le
          occorrenti risorse finanziarie, in conformita' all'articolo
          17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.». 
              - Il testo dell'articolo 27, comma  1,  della  legge  5
          agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il  mercato
          e la concorrenza 2021», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          12 agosto 2022, n. 188, e' il seguente: 
                «Art.  27  (Delega   al   Governo   in   materia   di
          semplificazione dei controlli sulle attivita'  economiche).
          -  1.  Al  fine  di  assicurare  la  semplificazione  degli
          adempimenti e delle  attivita'  di  controllo,  consentendo
          l'efficace tutela  degli  interessi  pubblici,  nonche'  di
          favorire  la  ripresa  e  il   rilancio   delle   attivita'
          economiche, il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi
          o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica,  uno  o  piu'
          decreti legislativi  volti  a  semplificare,  rendere  piu'
          efficaci ed  efficienti  e  coordinare  i  controlli  sulle
          attivita' economiche,  nel  rispetto  dei  criteri  di  cui
          all'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
          nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                  a) eliminazione  degli  adempimenti  non  necessari
          alla  tutela  degli  interessi  pubblici,   nonche'   delle
          corrispondenti attivita' di controllo; 
                  b) semplificazione degli adempimenti amministrativi
          necessari sulla  base  del  principio  di  proporzionalita'
          rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici; 
                  c) coordinamento e programmazione dei controlli  da
          parte delle  amministrazioni  per  evitare  duplicazioni  e
          sovrapposizioni  dei  controlli  e   ritardi   al   normale
          esercizio   delle   attivita'   dell'impresa,   assicurando
          l'efficace tutela dell'interesse pubblico; 
                  d) programmazione dei controlli secondo i  principi
          di efficacia, efficienza e proporzionalita', tenendo  conto
          delle  informazioni  in  possesso   delle   amministrazioni
          competenti, definendo contenuti, modalita' e frequenza  dei
          controlli anche sulla base  dell'esito  delle  verifiche  e
          delle ispezioni pregresse, nonche' sulla base del  possesso
          di certificazioni del sistema di gestione per  la  qualita'
          ISO o di sistemi equivalenti o dell'adozione da parte degli
          operatori economici  di  adeguati  sistemi  e  modelli  per
          l'identificazione e la gestione dei rischi; 
                  e) ricorso alla diffida o ad  altri  meccanismi  di
          promozione dell'ottemperanza alla disciplina  a  tutela  di
          interessi pubblici per valorizzare l'attivita' di controllo
          come strumento di governo del  sistema,  in  un'ottica  non
          solo  repressiva,  ma  anche   conoscitiva,   di   sostegno
          all'adempimento e di indirizzo; 
                  f)   promozione   della   collaborazione   tra   le
          amministrazioni  e  i  soggetti  controllati  al  fine   di
          prevenire  rischi  e  situazioni  di  irregolarita',  anche
          introducendo meccanismi di dialogo e di valorizzazione  dei
          comportamenti   virtuosi,   anche   attraverso    strumenti
          premiali; 
                  g) accesso ai dati e scambio delle informazioni  da
          parte dei soggetti che svolgono funzioni  di  controllo  ai
          fini del coordinamento e della programmazione dei controlli
          anche attraverso  l'interoperabilita'  delle  banche  dati,
          secondo     la     disciplina     recata     dal     codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  e  nel  rispetto  del
          regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in  materia  di
          protezione  dei  dati  personali,   di   cui   al   decreto
          legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  nonche'  attraverso
          l'utilizzo del  fascicolo  d'impresa  di  cui  all'articolo
          43-bis del testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di documentazione  amministrativa,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445, e degli atti dei controlli compiuti,
          con i relativi esiti, quando essi  confermino,  limitino  o
          inibiscano lo svolgimento dell'attivita' d'impresa; 
                  h)  individuazione,  trasparenza  e  conoscibilita'
          degli obblighi e degli adempimenti che  le  imprese  devono
          rispettare per  ottemperare  alle  disposizioni  normative,
          nonche' dei processi e metodi relativi  ai  controlli,  per
          mezzo di strumenti standardizzati e orientati alla gestione
          dei rischi, quali liste di verifica, manuali e linee  guida
          e indirizzi uniformi; 
                  i)   verifica    e    valutazione    degli    esiti
          dell'attivita'  di  controllo  in  termini  di   efficacia,
          efficienza e sostenibilita'; 
                  l)  divieto  per  le   pubbliche   amministrazioni,
          nell'ambito dei controlli sulle  attivita'  economiche,  di
          richiedere la produzione di documenti e  informazioni  gia'
          in loro possesso anche prevedendo sanzioni disciplinari nel
          caso di inadempienze; 
                  l-bis) previsione che le regioni e gli enti locali,
          nel rispetto delle disposizioni per la liberalizzazione del
          settore del commercio  e  fermo  restando  quanto  previsto
          dall'articolo 52  del  codice  dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio, di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,
          n. 42, possano adottare  misure  per  la  salvaguardia  del
          decoro   urbano   o   delle   caratteristiche   commerciali
          specifiche  o  tradizionali  dei  centri   storici   o   di
          delimitate  aree,  d'intesa  con  le   associazioni   degli
          operatori  e  senza  discriminazioni  tra  essi,   mediante
          limitazioni all'insediamento di  determinate  attivita'  in
          talune aree o l'adozione di specifiche misure di  tutela  e
          valorizzazione di talune tipologie di esercizi di  vicinato
          e  di  botteghe  artigiane,  tipizzati  sotto  il   profilo
          storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione
          di specifici albi. Previsione che detti albi possano essere
          raccolti, secondo criteri unificati, a  livello  nazionale,
          ai fini della valorizzazione  turistica  e  commerciale  di
          dette attivita'; 
                  m) individuazione di  specifiche  categorie  per  i
          creatori   di    contenuti    digitali,    tenendo    conto
          dell'attivita' economica svolta; 
                  n)  previsione   di   meccanismi   di   risoluzione
          alternativa delle controversie tra  creatori  di  contenuti
          digitali e relative piattaforme. 
                Omissis.»