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DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2024, n. 108

Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale. (24G00127)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/08/2024
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Testo in vigore dal: 6-8-2024
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante  «Delega  al  Governo
per la riforma fiscale»; 
  Visto l'articolo 17 della legge n. 111 del 2023, recante i principi
e criteri  direttivi  in  materia  di  procedimento  accertativo,  di
adesione e di adempimento spontaneo,  nonche'  di  potenziamento  del
regime di adempimento collaborativo e, in particolare,  il  comma  1,
lettere a), b), c), d), e) f), g), numeri 1) e 2), e h), numero 2); 
  Visti, inoltre, gli articoli 2, comma 1, lettera b),  numeri  1)  e
2), e 3, comma 1, lettera a), della legge n. 111 del 2023; 
  Visto il decreto legislativo del 5 agosto  2015,  n.  128,  recante
«Disposizioni sulla certezza del diritto nei  rapporti  tra  fisco  e
contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma  2,  della
legge 11 marzo 2014, n. 23; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, recante «Istituzione e  disciplina  dell'imposta  sul  valore
aggiunto»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del  29  settembre
1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi»; 
  Visto il testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  gennaio  2024  n.  1,   recante
«Razionalizzazione  e  semplificazione  delle  norme  in  materia  di
adempimenti tributari»; 
  Visto il decreto  legislativo  12  febbraio  2024  n.  13,  recante
«Disposizioni in materia di accertamento tributario e  di  concordato
preventivo biennale»; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  2023,  n.  221,  recante
«Disposizioni in materia di adempimento collaborativo»; 
  Visto l'articolo 1, comma 6, della citata legge 9 agosto  2023,  n.
111, il quale dispone che: «Il Governo e' delegato ad adottare uno  o
piu'  decreti  legislativi  contenenti  disposizioni   correttive   e
integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della  presente
legge, entro ventiquattro  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore
dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi ovvero  dalla  scadenza,
se successiva, del termine di cui ai commi 1 o 4,  nel  rispetto  dei
principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e  secondo
la procedura di cui al presente articolo»; 
  Vista la necessita' di apportare modifiche al decreto legislativo 8
gennaio 2024, n.  1,  recante  «Razionalizzazione  e  semplificazione
delle norme in materia di adempimenti tributari»; 
  Vista la necessita' di apportare modifiche al Titolo II del  citato
decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante «Disciplina  del
Concordato preventivo biennale»; 
  Vista la necessita' di apportare modifiche al  decreto  legislativo
30 dicembre  2023,  n.  221,  recante  «Disposizioni  in  materia  di
adempimento collaborativo»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 20 giugno 2024; 
  Acquisita l'intesa in sede di  Conferenza  unificata  di  cui  all'
articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  espressa
nella seduta del 4 luglio 2024; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali espresso nella seduta 4 luglio 2024; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili di carattere  finanziario  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 26 luglio 2024; 
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                      Modifiche alla disciplina 
                   dell'adempimento collaborativo 
 
  1. Al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4, comma 1-bis, dopo il primo periodo e' inserito
il seguente: «In caso di  certificazione  infedele  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La certificazione e'  infedele  se
resa  in  assenza  dei  requisiti  di  indipendenza,  onorabilita'  e
professionalita' indicati nel regolamento  di  cui  al  comma  1-ter,
nonche' in tutti i casi in cui non vi sia corrispondenza tra  i  dati
contenuti nella certificazione e quelli esibiti dal contribuente o il
certificatore attesti falsamente di aver eseguito  i  compiti  e  gli
adempimenti previsti dal regolamento di cui al comma 1-ter.  In  caso
di certificazione infedele l'Agenzia dell'entrate ne tiene  conto  ai
fini dell'ammissione o della permanenza  nel  regime  di  adempimento
collaborativo del soggetto  cui  la  certificazione  si  riferisce  e
comunica la condotta del professionista che ha reso la certificazione
infedele  al  Consiglio  Nazionale   dell'ordine   professionale   di
appartenenza per le valutazioni di competenza.». 
    b) all'articolo 6: 
      1) al  comma  3-ter,  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: «In relazione alle comunicazioni di cui al  primo  periodo,
effettuate improrogabilmente entro centoventi giorni  dalla  notifica
del provvedimento di ammissione al regime e contenenti  gli  elementi
di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b),  c),  d)  ed  e)  del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  15  giugno  2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2016, n.  148,  nonche'
l'esposizione in modo chiaro e univoco del comportamento adottato dal
contribuente, si applicano i commi 3 e 4.»; 
      2) il comma 4,  primo  periodo,  e'  sostituito  dal  seguente:
«Fuori dai casi di  violazioni  fiscali  caratterizzate  da  condotte
simulatorie  o  fraudolente  o  dipendenti   dall'indicazione   nelle
dichiarazioni  annuali  di   elementi   passivi   inesistenti,   alle
violazioni delle norme tributarie  dipendenti  da  rischi  di  natura
fiscale comunicati in modo tempestivo ed esauriente all'Agenzia delle
entrate, mediante l'interpello di cui al comma  2,  ovvero  ai  sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera b), prima della presentazione delle
dichiarazioni fiscali o prima del  decorso  delle  relative  scadenze
fiscali, sempre che il  comportamento  tenuto  dal  contribuente  sia
esattamente  corrispondente  a  quello  rappresentato  in   occasione
dell'interpello  o  della  comunicazione,   non   si   applicano   le
disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  10  marzo
2000, n. 74 e le stesse non costituiscono notizia di reato  ai  sensi
dell'articolo 331 del codice di procedura penale.»; 
      3) al  comma  6,  dopo  il  secondo  periodo,  e'  inserito  il
seguente: «Per i soggetti di cui al secondo periodo, l'esonero  dalla
prestazione di garanzia si applica anche  ai  rimborsi  in  corso  di
esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto legislativo  30
dicembre 2023, n. 221.»; 
      4)  dopo  il  comma  6-quater,   e'   inserito   il   seguente:
«6-quinquies. Le riduzioni dei termini per l'accertamento di  cui  ai
commi 6-bis e 6-ter non si cumulano con quella prevista dall'articolo
3, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.»; 
    c) all'articolo 7, il comma 1-quater e' sostituito dal seguente: 
      «1-quater. Il regime e' riservato,  altresi',  ai  contribuenti
che appartengono a un gruppo di imprese, inteso quale  insieme  delle
societa', delle imprese e degli enti sottoposti a controllo comune ai
sensi dell'articolo 2359, comma 1, numeri 1) e  2),  e  comma  2  del
codice civile,  a  condizione  che  almeno  un  soggetto  del  gruppo
possieda i requisiti dimensionali indicati nel comma 1-bis e  che  il
gruppo adotti  un  sistema  integrato  di  rilevazione,  misurazione,
gestione e  controllo  del  rischio  fiscale,  certificato  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 1-bis.»; 
    d)  all'articolo  7-bis,  comma  2,  le  lettere  a)  e  b)  sono
sostituite dalle seguenti: 
      «a) fuori dai casi  di  violazioni  fiscali  caratterizzate  da
condotte simulatorie o fraudolente,  non  si  applicano  le  sanzioni
amministrative per le violazioni relative a rischi di natura  fiscale
comunicati preventivamente con  interpello  di  cui  all'articolo  11
della legge 27 luglio 2000, n. 212, prima della  presentazione  delle
dichiarazioni fiscali o prima del  decorso  delle  relative  scadenze
fiscali, sempre che il  comportamento  tenuto  dal  contribuente  sia
esattamente  corrispondente  a  quello  rappresentato  in   occasione
dell'interpello; 
      b) fuori dai  casi  di  violazioni  fiscali  caratterizzate  da
condotte simulatorie  o  fraudolente  o  dipendenti  dall'indicazione
nelle dichiarazioni annuali di  elementi  passivi  inesistenti,  alle
violazioni delle norme tributarie  dipendenti  da  rischi  di  natura
fiscale   comunicati   all'Agenzia   delle   entrate   mediante    la
presentazione di un'istanza di  interpello  di  cui  all'articolo  11
della legge 27 luglio 2000,  n.  212,  sempre  che  il  comportamento
tenuto dal  contribuente  sia  esattamente  corrispondente  a  quello
rappresentato in  occasione  dell'interpello,  non  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  10  marzo
2000, n. 74 e le stesse non costituiscono notizia di reato  ai  sensi
dell'articolo 331 del codice di procedura penale.». 
  2. All'articolo 1, comma 3, del  decreto  legislativo  30  dicembre
2023, n. 221, dopo il primo periodo,  e'  inserito  il  seguente:  «I
soggetti di cui al primo periodo, sono comunque tenuti ad  attestare,
con le modalita' definite con decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, l'efficacia  operativa  del  sistema  di  rilevazione,
misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.». 
  3. Per i soggetti ammessi al regime dell'adempimento collaborativo,
di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015,  n.  128,
alla data del 18 gennaio 2024, data di entrata in vigore del  decreto
legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, il termine di centoventi giorni
di cui all'articolo 6, comma 3-ter, del citato decreto legislativo n.
128 del 2015, decorre dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Il testo dell'articolo 76 della  Costituzione  e'  il
          seguente: 
                «Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.». 
              - Il testo dell'articolo 87 della  Costituzione  e'  il
          seguente: 
                «Art. 87. Il Presidente della Repubblica e'  il  capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. 
                Puo' inviare messaggi alle Camere. 
                Indice le elezioni delle nuove Camere e ne  fissa  la
          prima riunione. 
                Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo. 
                Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti. 
                Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione. 
                Nomina, nei casi indicati dalla legge,  i  funzionari
          dello Stato. 
                Accredita  e  riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere. 
                Ha  il  comando  delle  Forze  armate,  presiede   il
          Consiglio supremo di difesa costituito  secondo  la  legge,
          dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. 
                Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 
                Puo' concedere grazia e commutare le pene. 
                Conferisce le onorificenze della Repubblica.» 
              - La legge 9 agosto 2023, n. 111,  recante  «Delega  al
          Governo per la riforma fiscale» e' stata  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2023, n. 189. 
              - Il testo degli articoli 2, 3 e 17 della citata  legge
          n. 111 del 2023 e' il seguente: 
                «Art. 2 (Principi  generali  del  diritto  tributario
          nazionale).  -  1.  Nell'esercizio  della  delega  di   cui
          all'articolo 1 il Governo osserva  i  seguenti  principi  e
          criteri direttivi generali: 
                  a) fermi restando i principi della progressivita' e
          dell'equita' del sistema tributario, stimolare la  crescita
          economica   e    la    natalita'    attraverso    l'aumento
          dell'efficienza della struttura dei tributi e la  riduzione
          del carico fiscale, soprattutto al  fine  di  sostenere  le
          famiglie, in particolare quelle in  cui  sia  presente  una
          persona con disabilita', i giovani che non  hanno  compiuto
          il trentesimo anno di eta', i lavoratori e le imprese; 
                  b) prevenire, contrastare e  ridurre  l'evasione  e
          l'elusione fiscale, anche attraverso: 
                    1)  la   piena   utilizzazione   dei   dati   che
          affluiscono   al    sistema    informativo    dell'anagrafe
          tributaria, il potenziamento dell'analisi del  rischio,  il
          ricorso  alle  tecnologie  digitali  e  alle  soluzioni  di
          intelligenza artificiale,  nel  rispetto  della  disciplina
          dell'Unione  europea  sulla  tutela  dei  dati   personali,
          nonche'  il  rafforzamento  del   regime   di   adempimento
          collaborativo ovvero l'aggiornamento  e  l'introduzione  di
          istituti,  anche  premiali,  volti  a  favorire  forme   di
          collaborazione  tra  l'Amministrazione  finanziaria   e   i
          contribuenti; 
                    2)  la  piena   utilizzazione   dei   dati   resi
          disponibili  dalla   fatturazione   elettronica   e   dalla
          trasmissione telematica dei corrispettivi nonche' la  piena
          realizzazione dell'interoperabilita' delle banche di  dati,
          nel rispetto della  disciplina  dell'Unione  europea  sulla
          tutela dei dati personali; 
                  c)  fermo  restando  il  rispetto  degli  obiettivi
          programmatici  di  finanza  pubblica  e  di  riduzione  del
          debito,  prevedere  la  possibilita'  di   destinare   alla
          compensazione della riduzione della  pressione  fiscale  le
          risorse, accertate come permanenti ai  sensi  dell'articolo
          1, comma 4, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, derivanti
          dal miglioramento dell'adempimento spontaneo degli obblighi
          tributari; 
                  d)  razionalizzare  e   semplificare   il   sistema
          tributario anche con riferimento: 
                    1) all'utilizzazione efficiente, anche  sotto  il
          profilo   tecnologico,   da   parte    dell'Amministrazione
          finanziaria, dei dati ottenuti  attraverso  lo  scambio  di
          informazioni; 
                    2)  all'individuazione  e   all'eliminazione   di
          micro-tributi per  i  quali  i  costi  di  adempimento  dei
          contribuenti risultano  elevati  a  fronte  di  un  gettito
          trascurabile per lo Stato, assicurando le opportune  misure
          compensative nell'ambito dei decreti  legislativi  adottati
          ai sensi della presente legge; 
                    3) alla normativa fiscale  riguardante  gli  enti
          del Terzo settore e quelli non commerciali, assicurando  il
          coordinamento con le  altre  disposizioni  dell'ordinamento
          tributario  nel  rispetto  dei  principi   di   mutualita',
          sussidiarieta' e solidarieta'; 
                  e)  rivedere  gli  adempimenti  dichiarativi  e  di
          versamento a carico dei contribuenti prevedendo: 
                    1) la riduzione  degli  oneri  documentali  anche
          mediante    il    rafforzamento    del     divieto,     per
          l'Amministrazione    finanziaria,    di    richiedere    al
          contribuente documenti gia' in suo possesso; 
                    2) nuove e piu' efficienti forme di erogazione di
          informazioni e di assistenza; 
                    3) percorsi facilitati per l'accesso  ai  servizi
          da parte delle persone anziane o con disabilita'; 
                  f) assicurare un trattamento  particolare  per  gli
          atti di trasferimento o di destinazione di beni  e  diritti
          in favore di persone con disabilita', fermo restando quanto
          previsto dagli articoli 5 e 6 della legge 22  giugno  2016,
          n. 112; 
                  g) assicurare la piena applicazione dei principi di
          autonomia finanziaria degli enti territoriali di  cui  alla
          legge 5 maggio 2009, n. 42, al decreto legislativo 6 maggio
          2011, n. 68, e agli  statuti  speciali  per  le  regioni  a
          statuto speciale e per le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, con riferimento: 
                    1) ai principi generali di  cui  all'articolo  2,
          comma 2, lettera t), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e ai
          principi di manovrabilita' e flessibilita' dei  tributi  di
          cui agli articoli 7 e 12 della medesima legge,  in  termini
          almeno  equivalenti  rispetto  a  quanto   previsto   dalla
          normativa statale vigente; 
                    2)  all'attribuzione  dei  gettiti  da   recupero
          fiscale su tributi e compartecipazioni; 
                    3)  all'attuazione,   compatibilmente   con   gli
          equilibri di finanza pubblica, dell'articolo 39,  comma  3,
          del decreto legislativo n. 68 del 2011; 
                    4) alla partecipazione agli indirizzi di politica
          fiscale,  tramite   la   Conferenza   permanente   per   il
          coordinamento della finanza pubblica; 
                    5)  allo  sviluppo  dell'interoperabilita'  delle
          banche di dati del sistema informativo della fiscalita' per
          la  gestione  e   l'accertamento   dei   tributi   di   cui
          all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 42  del
          2009; 
                    6) all'opportunita' di considerare  le  eventuali
          perdite  di  gettito   rispetto   a   quanto   previsto   a
          legislazione vigente ai fini dell'adeguatezza  dei  servizi
          relativi ai  livelli  essenziali  delle  prestazioni  e  al
          servizio del trasporto pubblico locale,  nel  rispetto  dei
          principi indicati  dalla  giurisprudenza  costituzionale  e
          dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
                    7) alla garanzia della previsione  di  meccanismi
          perequativi in conformita' ai principi di cui  all'articolo
          9  della  legge  n.  42  del  2009,  con   riferimento   in
          particolare  all'attuazione   delle   previsioni   di   cui
          all'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011. 
                2. Per la predisposizione dei decreti legislativi  di
          cui all'articolo 1  il  Governo  puo'  costituire  appositi
          tavoli tecnici tra l'Amministrazione finanziaria, gli  enti
          territoriali, le organizzazioni sindacali, le  associazioni
          di   categoria   e    dei    professionisti    maggiormente
          rappresentative  a  livello  nazionale  e  le  associazioni
          familiari maggiormente rappresentative a livello  nazionale
          ai fini di quanto previsto al comma 1, lettere d) ed e). Ai
          componenti dei predetti tavoli, in ogni caso,  non  possono
          essere corrisposti compensi, gettoni di presenza,  rimborsi
          di spese  ne'  altri  emolumenti,  comunque  denominati,  a
          carico della finanza pubblica. 
                3. Per la predisposizione dei decreti legislativi  di
          cui  all'articolo  1   l'Amministrazione   finanziaria   si
          coordina con la segreteria tecnica della Cabina di regia di
          cui all'articolo 1, comma  799,  della  legge  29  dicembre
          2022, n.  197,  a  tal  fine  coadiuvata  dal  Nucleo  PNRR
          Stato-regioni di cui all'articolo 33  del  decreto-legge  6
          novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 29 dicembre 2021, n. 233, per la cura  dell'attivita'
          istruttoria con le regioni, le province autonome di  Trento
          e di Bolzano e gli enti locali, nel contesto della  riforma
          del quadro fiscale subnazionale di  cui  alla  missione  1,
          componente 1, riforma 1.14, del Piano nazionale di  ripresa
          e resilienza. 
                4. Il  Governo,  nella  predisposizione  dei  decreti
          legislativi  di  cui   all'articolo   1,   assicura   piena
          collaborazione con le regioni e gli enti locali.». 
                «Art.  3  (Principi  generali  relativi  al   diritto
          tributario  dell'Unione  europea  e  internazionale)  -  1.
          Nell'esercizio  della  delega  di  cui  all'articolo  1  il
          Governo osserva, oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi
          generali di cui all'articolo 2, anche i seguenti  ulteriori
          principi e criteri direttivi generali: 
                  a) garantire l'adeguamento del  diritto  tributario
          nazionale ai  principi  dell'ordinamento  tributario  e  ai
          livelli    di    protezione    dei    diritti     stabiliti
          dall'ordinamento dell'Unione europea, tenendo  anche  conto
          dell'evoluzione  della  giurisprudenza   della   Corte   di
          giustizia dell'Unione europea in materia tributaria; 
                  b) assicurare la coerenza dell'ordinamento  interno
          con   le   raccomandazioni   dell'Organizzazione   per   la
          cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nell'ambito del
          progetto  BEPS  (Base  erosion  and  profit  shifting)  nel
          rispetto dei principi giuridici dell'ordinamento  nazionale
          e di quello dell'Unione europea; 
                  c )  provvedere  alla  revisione  della  disciplina
          della  residenza  fiscale  delle  persone  fisiche,   delle
          societa' e degli enti diversi dalle societa' come  criterio
          di  collegamento  personale  all'imposizione,  al  fine  di
          renderla coerente con la migliore prassi  internazionale  e
          con le convenzioni sottoscritte dall'Italia per evitare  le
          doppie imposizioni, nonche' coordinarla con  la  disciplina
          della stabile organizzazione e dei regimi speciali  vigenti
          per i soggetti che trasferiscono  la  residenza  in  Italia
          anche valutando la possibilita' di adeguarla all'esecuzione
          della prestazione lavorativa in modalita' agile; 
                  d) introdurre misure volte a conformare il  sistema
          di imposizione sul reddito a  una  maggiore  competitivita'
          sul piano internazionale, nel rispetto dei criteri previsti
          dalla normativa dell'Unione europea e dalle raccomandazioni
          predisposte  dall'OCSE.  Nel  rispetto   della   disciplina
          europea  sugli  aiuti  di  Stato  e  dei   principi   sulla
          concorrenza  fiscale  non  dannosa,  tali  misure   possono
          comprendere la concessione di incentivi all'investimento  o
          al trasferimento di capitali in Italia per la promozione di
          attivita' economiche nel territorio nazionale. In relazione
          ai  suddetti  incentivi  sono  previste  misure  idonee   a
          prevenire ogni forma di abuso; 
                  e)  recepire  la  direttiva  (UE)   2022/2523   del
          Consiglio,  del  14  dicembre   2022,   seguendo   altresi'
          l'approccio comune condiviso a  livello  internazionale  in
          base alla guida tecnica dell'OCSE  sull'imposizione  minima
          globale, con l'introduzione, tra l'altro, di: 
                    1)  un'imposta   minima   nazionale   dovuta   in
          relazione  a  tutte  le  imprese,  localizzate  in  Italia,
          appartenenti a  un  gruppo  multinazionale  o  nazionale  e
          soggette a una bassa imposizione; 
                    2) un regime  sanzionatorio,  conforme  a  quello
          vigente  in  materia  di  imposte  sui  redditi,   per   la
          violazione  degli  adempimenti  riguardanti   l'imposizione
          minima dei gruppi multinazionali e nazionali di  imprese  e
          un regime  sanzionatorio  effettivo  e  dissuasivo  per  la
          violazione dei relativi adempimenti informativi; 
                  f) semplificare e razionalizzare  il  regime  delle
          societa' estere controllate (controlled foreign companies),
          rivedendo  i  criteri  di  determinazione   dell'imponibile
          assoggettato  a  tassazione  in  Italia  e  coordinando  la
          conseguente disciplina con quella attuativa  della  lettera
          e).» 
                «Art. 17 (Principi e criteri direttivi in materia  di
          procedimento accertativo,  di  adesione  e  di  adempimento
          spontaneo).  -  1.  Nell'esercizio  della  delega  di   cui
          all'articolo 1  il  Governo  osserva  altresi'  i  seguenti
          principi e criteri direttivi  specifici  per  la  revisione
          dell'attivita' di accertamento, anche  con  riferimento  ai
          tributi degli enti territoriali: 
                  a) semplificare il procedimento accertativo,  anche
          mediante  l'utilizzo   delle   tecnologie   digitali,   con
          conseguente riduzione degli oneri amministrativi  a  carico
          dei contribuenti; 
                  b) applicare in via generalizzata il principio  del
          contraddittorio, a pena di nullita',  fuori  dei  casi  dei
          controlli  automatizzati  e  delle   ulteriori   forme   di
          accertamento di carattere sostanzialmente automatizzato,  e
          prevedere  una  disposizione  generale  sul   diritto   del
          contribuente  a  partecipare  al  procedimento  tributario,
          secondo le seguenti caratteristiche: 
                    1)  previsione   di   una   disciplina   omogenea
          indipendentemente dalle modalita'  con  cui  si  svolge  il
          controllo; 
                    2) assegnazione di un  termine  non  inferiore  a
          sessanta giorni a favore  del  contribuente  per  formulare
          osservazioni sulla proposta di accertamento; 
                    3) previsione dell'obbligo,  a  carico  dell'ente
          impositore,  di  formulare   espressa   motivazione   sulle
          osservazioni formulate dal contribuente; 
                    4) estensione  del  livello  di  maggiore  tutela
          previsto dall'articolo 12, comma 7, della citata  legge  n.
          212 del 2000; 
                  c)  razionalizzare  e  riordinare  le  disposizioni
          normative concernenti le attivita' di analisi del  rischio,
          nel rispetto della normativa in  materia  di  tutela  della
          riservatezza e di accesso agli  atti,  evitando  pregiudizi
          alle garanzie nei riguardi dei contribuenti; 
                  d)  introdurre,  in  attuazione  del  principio  di
          economicita' dell'azione amministrativa,  specifiche  forme
          di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed  estere
          che  effettuano  attivita'  di   controllo   sul   corretto
          adempimento  degli  obblighi  in   materia   tributaria   e
          previdenziale, anche al fine di minimizzare gli impatti nei
          confronti  dei  contribuenti   e   delle   loro   attivita'
          economiche; 
                  e)   rivedere,   nel   rispetto   della   normativa
          dell'Unione  europea  e  delle  pronunce  della  Corte   di
          giustizia  dell'Unione   europea,   anche   attraverso   la
          promozione   di   accordi   di    cooperazione    tra    le
          amministrazioni  dei   Paesi   membri   e   di   forme   di
          collaborazione    tra    le    amministrazioni    nazionali
          territorialmente competenti,  le  disposizioni  finalizzate
          alla  prevenzione,  al   controllo   e   alla   repressione
          dell'utilizzo abusivo e fraudolento del regime doganale che
          consente l'esenzione  dal  pagamento  dell'IVA  al  momento
          dell'importazione  nell'Unione   europea,   come   previsto
          all'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della  direttiva
          2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,  anche  al
          fine della tutela  del  bilancio  nazionale  e  dell'Unione
          europea nonche' del regime dei dazi; 
                  f) potenziare l'utilizzo  di  tecnologie  digitali,
          anche con l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale,
          al fine di ottenere, attraverso la piena  interoperabilita'
          tra le banche di dati, la disponibilita' delle informazioni
          rilevanti e di garantirne il tempestivo utilizzo per: 
                    1) realizzare interventi volti  a  prevenire  gli
          errori dei contribuenti e i conseguenti accertamenti; 
                    2) operare azioni mirate, idonee a  circoscrivere
          l'attivita' di controllo nei confronti di soggetti  a  piu'
          alto rischio fiscale, con minore impatto  sui  cittadini  e
          sulle imprese anche in termini di oneri amministrativi; 
                    3)  perseguire  la  riduzione  dei  fenomeni   di
          evasione e di elusione fiscale, massimizzando i livelli  di
          adempimento spontaneo dei contribuenti; 
                  g) introdurre misure che incentivino  l'adempimento
          spontaneo dei contribuenti attraverso: 
                    1) il potenziamento del  regime  dell'adempimento
          collaborativo di cui al titolo III del decreto  legislativo
          5 agosto 2015, n. 128, volto a: 
                    1.1)  accelerare  il  processo   di   progressiva
          riduzione  della   soglia   di   accesso   all'applicazione
          dell'istituto,  provvedendo  a  dotare,   con   progressivo
          incremento, l'Agenzia delle entrate di adeguate risorse; 
                    1.2) consentire  l'accesso  all'applicazione  del
          regime dell'adempimento  collaborativo  anche  a  societa',
          prive dei requisiti di ammissibilita', che appartengono  ad
          un gruppo di imprese nel quale almeno un soggetto  possiede
          i requisiti di ammissibilita', a condizione che  il  gruppo
          adotti un sistema integrato  di  rilevazione,  misurazione,
          gestione e controllo del rischio fiscale  gestito  in  modo
          unitario per tutte le societa' del gruppo; 
                    1.3) introdurre la possibilita' di certificazione
          da  parte  di  professionisti   qualificati   dei   sistemi
          integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo
          del rischio fiscale anche in ordine alla  loro  conformita'
          ai principi contabili, fermi restando i poteri di controllo
          dell'Amministrazione finanziaria; 
                    1.4)  prevedere  la   possibilita'   di   gestire
          nell'ambito del regime dell'adempimento collaborativo anche
          questioni  riferibili  a   periodi   d'imposta   precedenti
          all'ammissione al regime; 
                    1.5) introdurre nuove e piu' penetranti forme  di
          contraddittorio  preventivo  ed   endoprocedimentale,   con
          particolare  riguardo  alla  risposta   alle   istanze   di
          interpello  o  agli  altri  pareri,  comunque   denominati,
          richiesti   dai    contribuenti    aderenti    al    regime
          dell'adempimento   collaborativo,   prevedendo   anche   la
          necessita' di un'interlocuzione  preventiva  rispetto  alla
          notificazione di un parere negativo; 
                    1.6)  prevedere  procedure  semplificate  per  la
          regolarizzazione della posizione del contribuente  in  caso
          di adesione a indicazioni dell'Agenzia  delle  entrate  che
          comportino  la  necessita'   di   effettuare   ravvedimenti
          operosi; 
                    1.7)  prevedere  l'emanazione  di  un  codice  di
          condotta  che  disciplini  i   diritti   e   gli   obblighi
          dell'amministrazione e dei contribuenti; 
                    1.8)  prevedere  che  l'esclusione   dal   regime
          dell'adempimento  collaborativo,  in  caso  di   violazioni
          fiscali non gravi, tali da non  pregiudicare  il  reciproco
          affidamento  tra   l'Amministrazione   finanziaria   e   il
          contribuente, sia preceduta da un  periodo  transitorio  di
          osservazione,  al  termine  del  quale  si   determina   la
          fuoriuscita o la permanenza nel regime; 
                    1.9) potenziare  gli  effetti  premiali  connessi
          all'adesione  al  regime   dell'adempimento   collaborativo
          prevedendo, in particolare: 
                    1.9.1) l'ulteriore riduzione, fino  all'eventuale
          esclusione, delle sanzioni  amministrative  tributarie  per
          tutti   i   rischi    di    natura    fiscale    comunicati
          preventivamente, in  modo  tempestivo  ed  esauriente,  nei
          confronti dei contribuenti  il  cui  sistema  integrato  di
          rilevazione, misurazione, gestione e controllo del  rischio
          fiscale sia certificato da professionisti qualificati anche
          in ordine alla conformita'  ai  principi  contabili,  fatti
          salvi  i  casi  di  violazioni  fiscali  caratterizzate  da
          condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il
          reciproco affidamento tra l'Amministrazione  finanziaria  e
          il contribuente; 
                    1.9.2)   l'esclusione,    ferme    restando    le
          disposizioni previste ai sensi dell'articolo 20,  comma  1,
          lettera  b),  delle   sanzioni   penali   tributarie,   con
          particolare  riguardo  a  quelle  connesse  al   reato   di
          dichiarazione  infedele,  nei  confronti  dei  contribuenti
          aderenti al regime dell'adempimento collaborativo che hanno
          tenuto    comportamenti    collaborativi    e    comunicato
          preventivamente ed esaurientemente l'esistenza dei relativi
          rischi fiscali; 
                    1.9.3)  la  riduzione  di  almeno  due  anni  dei
          termini  di  decadenza  per  l'attivita'  di   accertamento
          previsti  dall'articolo  43,  comma  1,  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della
          Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  nei  confronti  dei
          contribuenti  il  cui  sistema  integrato  di  rilevazione,
          misurazione, gestione e controllo del rischio  fiscale  sia
          certificato da professionisti qualificati, anche in  ordine
          alla loro conformita' ai principi contabili, fatti salvi  i
          casi  di  violazioni  fiscali  caratterizzate  da  condotte
          simulatorie  o  fraudolente,  tali   da   pregiudicare   il
          reciproco affidamento tra l'Amministrazione  finanziaria  e
          il contribuente; 
                    1.9.4) istituti speciali di  definizione,  in  un
          predeterminato lasso  temporale,  del  rapporto  tributario
          circoscritto,  in  presenza  di   apposite   certificazioni
          rilasciate da professionisti qualificati che  attestano  la
          correttezza dei comportamenti tenuti dai contribuenti; 
                    2)  per  i   soggetti   di   minore   dimensione,
          l'introduzione del concordato  preventivo  biennale  a  cui
          possono accedere i  contribuenti  titolari  di  reddito  di
          impresa e di lavoro autonomo, prevedendo: 
                    2.1)   l'impegno   del    contribuente,    previo
          contraddittorio con modalita' semplificate, ad accettare  e
          a rispettare la proposta per la definizione biennale  della
          base  imponibile  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e
          dell'IRAP,  formulata  dall'Agenzia  delle  entrate   anche
          utilizzando le banche di dati e le nuove tecnologie  a  sua
          disposizione  ovvero  anche  sulla  base  degli  indicatori
          sintetici di affidabilita' per i soggetti a cui si  rendono
          applicabili; 
                    2.2) l'irrilevanza, ai  fini  delle  imposte  sui
          redditi e dell'IRAP nonche'  dei  contributi  previdenziali
          obbligatori,  di  eventuali  maggiori  o   minori   redditi
          imponibili rispetto a quelli oggetto del concordato,  fermi
          restando gli obblighi contabili e dichiarativi; 
                    2.3) l'applicazione dell'IVA  secondo  le  regole
          ordinarie,  comprese  quelle  riguardanti  la  trasmissione
          telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica; 
                    2.4) la decadenza dal concordato nel caso in cui,
          a seguito di accertamento, risulti che il contribuente  non
          ha  correttamente  documentato,  negli  anni  oggetto   del
          concordato stesso o in quelli precedenti, ricavi o compensi
          per un importo superiore in misura  significativa  rispetto
          al dichiarato ovvero ha commesso altre  violazioni  fiscali
          di non lieve entita'; 
                    3) l'introduzione di  un  regime  di  adempimento
          collaborativo per le persone fisiche che  trasferiscono  la
          propria residenza in  Italia  nonche'  per  quelle  che  la
          mantengono all'estero ma possiedono, anche  per  interposta
          persona o tramite trust,  nel  territorio  dello  Stato  un
          reddito complessivo, comprensivo di quelli  assoggettati  a
          imposte  sostitutive  o  ritenute  alla  fonte   a   titolo
          d'imposta, mediamente pari o  superiore  a  un  milione  di
          euro. Si applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni
          del numero 1), anche in merito alla  semplificazione  degli
          adempimenti  e  agli  effetti  ai   fini   delle   sanzioni
          amministrative e penali; 
                  h) assicurare la certezza del  diritto  tributario,
          attraverso: 
                    1) la previsione della decorrenza del termine  di
          decadenza  per  l'accertamento  a   partire   dal   periodo
          d'imposta nel quale si e' verificato il  fatto  generatore,
          per i componenti a efficacia pluriennale, e la  perdita  di
          esercizio, per evitare  un'eccessiva  dilatazione  di  tale
          termine  nonche'  di   quello   relativo   all'obbligo   di
          conservazione delle  scritture  contabili  e  dei  supporti
          documentali,  fermi  restando   i   poteri   di   controllo
          dell'Amministrazione  finanziaria   sulla   spettanza   dei
          rimborsi eventualmente richiesti; 
                    2)  la  revisione  dei  termini  di  accertamento
          dell'imposta  sui  premi  di  assicurazione,  al  fine   di
          allinearli a quelli  delle  altre  imposte  indirette,  del
          relativo apparato sanzionatorio, nonche' delle modalita'  e
          dei criteri di applicazione dell'imposta, nell'ottica della
          razionalizzazione delle relative aliquote; 
                    3) la limitazione della possibilita'  di  fondare
          la presunzione di maggiori componenti reddituali positivi e
          di minori componenti reddituali  negativi  sulla  base  del
          valore di mercato dei beni  e  dei  servizi  oggetto  delle
          transazioni ai soli casi in cui sussistono  altri  elementi
          rilevanti a tal fine; 
                    4) la limitazione della possibilita' di presumere
          la distribuzione ai soci del reddito accertato nei riguardi
          delle societa' di capitali a ristretta  base  partecipativa
          ai soli casi in cui e' accertata, sulla  base  di  elementi
          certi  e  precisi,  l'esistenza  di  componenti  reddituali
          positivi  non  contabilizzati  o  di  componenti   negativi
          inesistenti, ferma restando la medesima natura  di  reddito
          finanziario conseguito dai predetti soci. 
                2. I principi e criteri direttivi specifici di cui al
          presente articolo non si applicano ai  fini  della  riforma
          dell'attivita' di accertamento  prevista  dalla  disciplina
          doganale e da quella in materia di  accisa  e  delle  altre
          imposte indirette sulla produzione e sui  consumi  previste
          dal  titolo  III  del  testo  unico  di  cui   al   decreto
          legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; i medesimi principi  e
          criteri direttivi non si applicano altresi' ai  fini  della
          riforma  dell'istituto  della  revisione  dell'accertamento
          doganale.». 
              - Il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante
          «Disposizioni sulla certezza del diritto nei  rapporti  tra
          fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5,  6  e
          8, comma 2, della legge 11 marzo  2014,  n.  23»  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2015, n. 190. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972,   n.   633,   recante   «Istituzione   e   disciplina
          dell'imposta sul valore aggiunto» e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, S.O. 
              - Il testo del decreto del Presidente della  Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni  in
          materia di accertamento delle imposte sui redditi» e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  16  ottobre  1973,  n.
          268, S.O. 
              - Il testo unico delle imposte  sui  redditi  approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917 e' stato pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          31 dicembre 1986, n. 302, S.O. 
              - Il decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1,  recante
          «Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia
          di  adempimenti  tributari»  e'  stato   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2024, n. 9. 
              - Il decreto  legislativo  12  febbraio  2024,  n.  13,
          recante «Disposizioni in materia di accertamento tributario
          e di concordato preventivo biennale»  e'  stato  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 2024, n. 43. 
              - Il decreto legislativo  30  dicembre  2023,  n.  221,
          recante   «Disposizioni   in   materia    di    adempimento
          collaborativo» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          3 gennaio 2024, n. 2. 
              - Il testo dell'articolo 1, comma 6, della citata legge
          n. 111 del 2023 e' il seguente: 
                «Art. 1 (Delega  al  Governo  per  la  revisione  del
          sistema tributario e termini di attuazione). - omissis 
                6. Il Governo e' delegato  ad  adottare  uno  o  piu'
          decreti legislativi contenenti  disposizioni  correttive  e
          integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della
          presente legge,  entro  ventiquattro  mesi  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  dell'ultimo  dei  decreti  legislativi
          medesimi ovvero dalla scadenza, se successiva, del  termine
          di cui ai commi 1 o 4, nel rispetto dei principi e  criteri
          direttivi  previsti  dalla  presente  legge  e  secondo  la
          procedura di cui al presente articolo.» 
              - Il testo dell'articolo 8 del decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, recante  «Definizione  ed  ampliamento
          delle  attribuzioni  della  Conferenza  permanente  per   i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e Bolzano ed  unificazione,  per  le  materie  ed  i
          compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
          dei comuni, con la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali» e' il seguente: 
                «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo degli articoli 4, 6, 7 e 7-bis  del  decreto
          legislativo 5 agosto 2015,  n.  128,  come  modificati  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
                «Art.  4  (Requisiti).  -  1.  Il  contribuente   che
          aderisce al regime deve essere dotato, nel  rispetto  della
          sua autonomia di scelta delle soluzioni organizzative  piu'
          adeguate per il perseguimento dei relativi obiettivi, di un
          efficace sistema  integrato  di  rilevazione,  misurazione,
          gestione e controllo dei rischi  fiscali  anche  in  ordine
          alla mappatura di quelli derivanti dai  principi  contabili
          applicati  dal  contribuente,  inserito  nel  contesto  del
          sistema di governo aziendale e  di  controllo  interno.  In
          caso   di   certificazione   infedele   si   applicano   le
          disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1,  lettera  b),
          del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.   241.   La
          certificazione e' infedele se resa in assenza dei requisiti
          di indipendenza, onorabilita' e  professionalita'  indicati
          nel regolamento di cui al comma 1-ter, nonche' in  tutti  i
          casi in cui non vi sia corrispondenza tra i dati  contenuti
          nella certificazione e quelli esibiti dal contribuente o il
          certificatore attesti falsamente di aver eseguito i compiti
          e gli adempimenti previsti dal regolamento di cui al  comma
          1-ter.  In  caso  di  certificazione   infedele   l'Agenzia
          dell'entrate ne tiene conto ai fini dell'ammissione o della
          permanenza nel  regime  di  adempimento  collaborativo  del
          soggetto cui la certificazione si riferisce e  comunica  la
          condotta del professionista che ha reso  la  certificazione
          infedele al Consiglio Nazionale  dell'ordine  professionale
          di appartenenza per le valutazioni di competenza. Fermo  il
          fedele e tempestivo adempimento degli  obblighi  tributari,
          il sistema deve assicurare: 
                  a)   una   chiara   attribuzione   di    ruoli    e
          responsabilita' ai diversi settori dell'organizzazione  dei
          contribuenti in relazione ai rischi fiscali; 
                  b) efficaci procedure di rilevazione,  misurazione,
          gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia
          garantito a tutti i livelli aziendali; 
                  c) efficaci procedure per  rimediare  ad  eventuali
          carenze riscontrate nel suo  funzionamento  e  attivare  le
          necessarie azioni correttive; 
                  c-bis) una mappatura dei rischi fiscali relativi ai
          processi aziendali. 
                1-bis.  Il  sistema  di   rilevazione,   misurazione,
          gestione e controllo del rischio fiscale di cui al comma 1,
          predisposto in modo coerente con le linee guida di  cui  al
          comma 1-quater, deve essere certificato,  anche  in  ordine
          alla sua conformita' ai principi  contabili,  da  parte  di
          professionisti  indipendenti  gia'  in  possesso   di   una
          specifica professionalita' iscritti all'albo degli avvocati
          o dei dottori commercialisti ed esperti contabili. 
                1-ter. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo
          17, comma 3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto  con  il  Ministro  della  giustizia,  sentiti   i
          rispettivi ordini professionali, sono  disciplinati,  quali
          disposizioni attuative di quelle relative al regime di  cui
          al  presente  articolo,  i  requisiti  dei   professionisti
          abilitati al rilascio della certificazione di cui al  comma
          1-bis, nonche' i loro  compiti  e  adempimenti,  prevedendo
          che, per il rilascio  della  predetta  certificazione,  gli
          stessi possono avvalersi dei consulenti del lavoro  per  le
          materie  di  loro  competenza,  fermo   restando   che   la
          certificazione deve essere sottoscritta dai  professionisti
          di cui al comma 1-bis. 
                1-quater. Le linee guida per la predisposizione di un
          efficace sistema di rilevazione,  misurazione,  gestione  e
          controllo del rischio fiscale e del suo aggiornamento  sono
          indicate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          entrate, anche con  riferimento  al  periodico  adeguamento
          della certificazione. 
                2. Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e
          controllo del rischio fiscale prevede, con  cadenza  almeno
          annuale, l'invio di una relazione agli organi  di  gestione
          per l'esame e  le  valutazioni  conseguenti.  La  relazione
          illustra,  per  gli  adempimenti  tributari,  le  verifiche
          effettuate e i risultati emersi,  le  misure  adottate  per
          rimediare  a  eventuali  carenze   rilevate,   nonche'   le
          attivita' pianificate.» 
                «Art. 6 (Effetti). - 1. L'adesione al regime comporta
          la  possibilita'  per  i  contribuenti  di  pervenire   con
          l'Agenzia delle entrate  a  una  comune  valutazione  delle
          situazioni suscettibili di generare  rischi  fiscali  prima
          della presentazione delle dichiarazioni fiscali, attraverso
          forme di interlocuzione costante e preventiva  su  elementi
          di fatto, inclusa la  possibilita'  dell'anticipazione  del
          controllo. 
                2. L'adesione  al  regime  comporta  altresi'  per  i
          contribuenti  una  procedura   abbreviata   di   interpello
          preventivo in merito  all'applicazione  delle  disposizioni
          tributarie  a  casi  concreti,  in   relazione   ai   quali
          l'interpellante ravvisa  rischi  fiscali.  L'Agenzia  delle
          entrate, entro quindici giorni dal ricevimento, verifica  e
          conferma l'idoneita' della domanda presentata,  nonche'  la
          sufficienza e l'adeguatezza della  documentazione  prodotta
          con la domanda. Il termine per la  risposta  all'interpello
          e' in ogni caso di quarantacinque  giorni,  decorrenti  dal
          ricevimento  della  domanda  ovvero  della   documentazione
          integrativa richiesta, anche  se  l'Agenzia  delle  entrate
          effettua accessi alle sedi  dei  contribuenti,  definendone
          con loro i tempi, per assumervi elementi informativi  utili
          per la risposta. I contribuenti comunicano  all'Agenzia  il
          comportamento effettivamente tenuto, se difforme da  quello
          oggetto della risposta da essa fornita. Con regolamento del
          Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le
          procedure  per  la  regolarizzazione  della  posizione  del
          contribuente in caso di adesione a indicazioni dell'Agenzia
          delle entrate che comportano la  necessita'  di  effettuare
          ravvedimenti   operosi,   prevedendo   un   contraddittorio
          preventivo nonche' modalita' semplificate e termini ridotti
          per la definizione del procedimento. 
                2-bis. Nei riguardi dei  contribuenti  in  regime  di
          adempimento collaborativo, l'Agenzia delle  entrate,  prima
          di notificare una  risposta  sfavorevole  a  un'istanza  di
          interpello, ovvero prima di  formalizzare  qualsiasi  altra
          posizione  contraria  a  una   comunicazione   di   rischio
          effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 2,  lettera  b),
          invita   il   contribuente   a   un   contraddittorio   per
          illustrargli la propria posizione. Con decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze  sono  adottate  disposizioni
          attuative del presente comma. 
                3.   Fuori   dai   casi   di    violazioni    fiscali
          caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente e tali
          da    pregiudicare    il    reciproco    affidamento    tra
          l'Amministrazione finanziaria e  il  contribuente,  non  si
          applicano  sanzioni  amministrative  al  contribuente   che
          aderisce al regime e che, prima della  presentazione  delle
          dichiarazioni  fiscali  ovvero  prima  del  decorso   delle
          relative  scadenze  fiscali,  comunica  all'Agenzia   delle
          entrate  in  modo  tempestivo   ed   esauriente,   mediante
          l'interpello  di  cui  al  comma   2,   ovvero   ai   sensi
          dell'articolo 5, comma 2, lettera b), i  rischi  fiscali  e
          sempre  che  il  comportamento  dallo  stesso   tenuto   e'
          esattamente  corrispondente  a  quello   rappresentato   in
          occasione della comunicazione. Per gli effetti  di  cui  al
          primo  periodo,  le  comunicazioni  effettuate   ai   sensi
          dell'articolo 5, comma 2, lettera b), devono contenere  gli
          elementi di cui all'articolo 4, comma 1,  lettere  a),  b),
          c),  d)  ed  e),  e  comma  2,  del  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze 15  giugno  2016,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2016, n. 148. 
                3-bis. Quando il  contribuente  adotta  una  condotta
          riconducibile  a  un  rischio  fiscale  non   significativo
          ricompreso   nella   mappa   dei   rischi,   le    sanzioni
          amministrative sono ridotte  della  meta'  e  comunque  non
          possono essere applicate  in  misura  superiore  al  minimo
          edittale. La loro riscossione e' in ogni caso sospesa  fino
          alla definitivita' dell'accertamento. 
                3-ter. E'  facolta'  del  contribuente  comunicare  i
          rischi fiscali connessi  a  condotte  poste  in  essere  in
          periodi di imposta  precedenti  a  quello  di  ingresso  al
          regime, sempreche' la loro comunicazione sia effettuata  in
          modo esauriente, prima  che  il  contribuente  abbia  avuto
          formale  conoscenza  di  accessi,  ispezioni,  verifiche  o
          dell'inizio  di   qualunque   attivita'   di   accertamento
          amministrativo o di indagini penali sui rischi  comunicati.
          In relazione alle comunicazioni di cui  al  primo  periodo,
          effettuate improrogabilmente entro centoventi giorni  dalla
          notifica  del  provvedimento  di  ammissione  al  regime  e
          contenenti gli elementi di cui  all'articolo  4,  comma  1,
          lettere a), b), c), d)  ed  e)  del  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze 15  giugno  2016,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2016,  n.  148,  nonche'
          l'esposizione in modo chiaro e  univoco  del  comportamento
          adottato dal contribuente, si applicano i commi 3 e  4.  In
          relazione alle  comunicazioni  di  cui  al  primo  periodo,
          effettuate improrogabilmente entro centoventi giorni  dalla
          notifica del provvedimento  di  ammissione  al  regime,  le
          sanzioni amministrative sono ridotte della meta' e comunque
          non possono essere applicate in misura superiore al  minimo
          edittale. 
                4.   Fuori   dai   casi   di    violazioni    fiscali
          caratterizzate da  condotte  simulatorie  o  fraudolente  o
          dipendenti dall'indicazione nelle dichiarazioni annuali  di
          elementi passivi inesistenti, alle violazioni  delle  norme
          tributarie  dipendenti  da   rischi   di   natura   fiscale
          comunicati in modo  tempestivo  ed  esauriente  all'Agenzia
          delle entrate, mediante l'interpello di  cui  al  comma  2,
          ovvero ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b), prima
          della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del
          decorso delle relative  scadenze  fiscali,  sempre  che  il
          comportamento  tenuto  dal  contribuente  sia   esattamente
          corrispondente  a   quello   rappresentato   in   occasione
          dell'interpello o della comunicazione, non si applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto  legislativo
          10 marzo 2000, n. 74 e le stesse non costituiscono  notizia
          di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura
          penale.  Per  gli  effetti  di  cui  al  primo  periodo  le
          comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 2,
          lettera b), contengono gli elementi di cui all'articolo  4,
          comma 1, lettere a), b), c), d)  ed  e),  e  comma  2,  del
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  15
          giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27  giugno
          2016, n. 148. 
                5. Il contribuente che aderisce al regime e' inserito
          nel  relativo  elenco  pubblicato  sul  sito  istituzionale
          dell'Agenzia delle entrate. 
                6. I contribuenti che aderiscono al regime  non  sono
          tenuti a prestare garanzia per il  pagamento  dei  rimborsi
          delle imposte, sia dirette sia indirette. Per i soggetti di
          cui al secondo  periodo,  l'esonero  dalla  prestazione  di
          garanzia  si  applica  anche  ai  rimborsi  in   corso   di
          esecuzione alla data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
          legislativo 30 dicembre 2023 n. 221. Per i soggetti di  cui
          al secondo periodo, l'esonero dalla prestazione di garanzia
          si applica anche ai rimborsi in corso  di  esecuzione  alla
          data di  entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo  30
          dicembre 2023, n. 221. Nel caso di adesione  al  regime  da
          parte di uno dei  soggetti  passivi  che  abbia  esercitato
          l'opzione per il gruppo IVA di cui all'articolo  70-quater,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, l'esonero dalla prestazione della garanzia di
          cui al primo periodo si applica  ai  rimborsi  dell'imposta
          sul valore aggiunto eseguiti a richiesta del rappresentante
          del gruppo. 
                6-bis. Per i periodi di imposta ai quali il regime si
          applica, nei confronti  dei  contribuenti  il  cui  sistema
          integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo
          del  rischio  fiscale  e'  certificato  da   professionisti
          indipendenti qualificati ai sensi  dell'articolo  4,  comma
          1-bis, i termini di decadenza  di  cui  agli  articoli  43,
          primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973, n. 600, 57, primo comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  20
          del decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472  sono
          ridotti di due anni. 
                6-ter. Per i periodi di imposta ai quali  si  applica
          il regime i termini di decadenza di cui agli  articoli  43,
          primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973, n. 600, 57, primo comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  20
          del decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472  sono
          ridotti  di  un  ulteriore  anno  se  al  contribuente   e'
          rilasciata la certificazione tributaria di cui all'articolo
          36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  in  cui
          viene  attestata  la  corretta  applicazione  delle   norme
          tributarie   sostanziali,   nonche'   l'esecuzione    degli
          adempimenti,  dei  controlli  e  delle  attivita'  indicati
          annualmente con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze. 
                6-quater. Non trovano applicazione i termini previsti
          ai  commi  6-bis  e  6-ter  quando  e'  constatato  che  le
          violazioni   sono   realizzate   mediante   l'utilizzo   di
          documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante
          artifici o raggiri,  condotte  simulatorie  o  fraudolente.
          Tale previsione si applica  limitatamente  all'accertamento
          delle violazioni di cui al primo periodo. 
                6-quinquies.   Le   riduzioni   dei    termini    per
          l'accertamento di  cui  ai  commi  6-bis  e  6-ter  non  si
          cumulano con quella prevista dall'articolo 3, comma 1,  del
          decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.» 
                «Art. 7 (Competenze  e  procedure).  -  1.  L'Agenzia
          delle  entrate  e'  competente  in  via  esclusiva  per   i
          controlli e le attivita' relativi al regime di  adempimento
          collaborativo, nei riguardi  dei  contribuenti  ammessi  al
          regime. La Guardia di  finanza,  sulla  base  di  specifici
          protocolli di intesa, coopera e si coordina preliminarmente
          con  l'Agenzia  delle  entrate  nell'esercizio  dei  poteri
          istruttori  nei  confronti  dei  contribuenti  ammessi   al
          regime, agli effetti di cui agli articoli 33, commi 3 e  4,
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600, e 63, commi 1 e 2, del decreto del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
                1-bis. Il regime e'  riservato  ai  contribuenti  che
          conseguono un volume di affari o di ricavi: 
                  a) a decorrere dal 2024 non inferiore a 750 milioni
          di euro; 
                  b) a decorrere dal 2026 non inferiore a 500 milioni
          di euro; 
                  c) a decorrere dal 2028 non inferiore a 100 milioni
          di euro. 
                1-ter. I requisiti dimensionali di cui al comma 1-bis
          sono valutati assumendo, quale parametro di riferimento, il
          valore piu' elevato tra i ricavi indicati, secondo corretti
          principi contabili,  nel  bilancio  relativo  all'esercizio
          precedente a quello in corso  alla  data  di  presentazione
          della domanda e ai due esercizi anteriori e  il  volume  di
          affari indicato nella dichiarazione  ai  fini  dell'imposta
          sul valore aggiunto relativa all'anno solare  precedente  e
          ai due anni solari anteriori. 
                1-quater.  Il  regime  e'  riservato,  altresi',   ai
          contribuenti che  appartengono  a  un  gruppo  di  imprese,
          inteso quale insieme delle societa', delle imprese e  degli
          enti sottoposti a controllo comune ai  sensi  dell'articolo
          2359, comma 1, numeri 1) e 2), e comma 2 del codice civile,
          a condizione che almeno un soggetto del gruppo  possieda  i
          requisiti dimensionali indicati nel comma 1-bis  e  che  il
          gruppo  adotti  un  sistema   integrato   di   rilevazione,
          misurazione, gestione  e  controllo  del  rischio  fiscale,
          certificato ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis. 
                1-quinquies. Il contribuente che da' esecuzione  alla
          risposta all'istanza di interpello nuovi  investimenti,  di
          cui all'articolo 2 del  decreto  legislativo  14  settembre
          2015, n.  147,  indipendentemente  dall'ammontare  del  suo
          volume  d'affari  o  dei   suoi   ricavi,   puo'   accedere
          all'istituto dell'adempimento  collaborativo  al  ricorrere
          degli altri requisiti previsti dal presente decreto. 
                2. I contribuenti che intendono aderire al regime  di
          adempimento  collaborativo   inoltrano   domanda   in   via
          telematica utilizzando il modello reso disponibile sul sito
          istituzionale della Agenzia delle entrate. L'Agenzia  delle
          entrate, verificata la sussistenza dei requisiti di cui  al
          comma 1-bis, 1-quater e 1-quinquies,  nonche'  all'articolo
          4, comma 1-bis, comunica ai  contribuenti  l'ammissione  al
          regime entro i successivi centoventi giorni. Il  regime  si
          applica  al  periodo  d'imposta  nel  corso  del  quale  la
          richiesta di adesione e' trasmessa all'Agenzia.  Lo  stesso
          si  intende   tacitamente   rinnovato   qualora   non   sia
          espressamente comunicata dal contribuente  la  volonta'  di
          non permanere nel regime di adempimento collaborativo. 
                3. L'Agenzia delle entrate, a seguito  di  invito  al
          contraddittorio da svolgere nei successivi  trenta  giorni,
          con provvedimento motivato,  puo'  dichiarare  l'esclusione
          dei contribuenti dal regime, per la perdita  dei  requisiti
          di  cui  all'articolo  4  o  ai  commi  1-bis,  1-quater  e
          1-quinquies, ovvero per l'inosservanza degli impegni di cui
          all'articolo 5, comma 2.  In  caso  di  inosservanza  degli
          impegni assunti, l'esclusione dal  regime  dell'adempimento
          collaborativo e' preceduta da  un  periodo  transitorio  di
          osservazione, finalizzato a verificare l'adozione da  parte
          del contribuente degli interventi ritenuti necessari per il
          conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 3,  comma
          1,  e  alla  regolarizzazione  delle  connesse   violazioni
          fiscali, al termine del quale si determina  l'uscita  o  la
          permanenza  nel   regime.   Il   periodo   transitorio   di
          osservazione e' pari a centoventi giorni ed e' rinnovabile,
          al ricorrere di oggettive motivazioni, una sola  volta  per
          un periodo non superiore a ulteriori centoventi giorni.  Il
          periodo  di  osservazione  non  si  applica  nei  casi   di
          violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o
          fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco  affidamento
          tra  l'Amministrazione  finanziaria  e   il   contribuente.
          L'esclusione dei contribuenti dal regime ha  effetto  dalla
          data di notifica del provvedimento. 
                4. 
                5. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze sono disciplinate le modalita' di applicazione  del
          regime di adempimento collaborativo.» 
                «Art. 7-bis (Regime opzionale di adozione del sistema
          di controllo del rischio fiscale). - 1. I contribuenti  che
          non  possiedono  i  requisiti  per  aderire  al  regime  di
          adempimento collaborativo di cui  all'articolo  7,  possono
          optare  per  l'adozione  di  un  sistema  di   rilevazione,
          misurazione, gestione e controllo del rischio  fiscale,  in
          base a quanto previsto dall'articolo  4,  dandone  apposita
          comunicazione  all'Agenzia  delle  entrate.  L'opzione   ha
          effetto dall'inizio  del  periodo  di  imposta  in  cui  e'
          esercitata, ha una durata di due periodi  d'imposta  ed  e'
          irrevocabile. Al termine del predetto periodo, l'opzione si
          intende  tacitamente  rinnovata  per  altri   due   periodi
          d'imposta, salvo espressa revoca da esercitare  secondo  le
          modalita'  e  i  termini  previsti  per  la   comunicazione
          dell'opzione. 
                2. In caso di esercizio dell'opzione di cui al  comma
          1: 
                  a)   fuori   dai   casi   di   violazioni   fiscali
          caratterizzate da condotte simulatorie o  fraudolente,  non
          si applicano le sanzioni amministrative per  le  violazioni
          relative   a   rischi   di   natura   fiscale    comunicati
          preventivamente con interpello di cui all'articolo 11 della
          legge 27 luglio 2000, n.  212,  prima  della  presentazione
          delle dichiarazioni  fiscali  o  prima  del  decorso  delle
          relative scadenze  fiscali,  sempre  che  il  comportamento
          tenuto dal contribuente sia  esattamente  corrispondente  a
          quello rappresentato in occasione dell'interpello; 
                  b)   fuori   dai   casi   di   violazioni   fiscali
          caratterizzate da  condotte  simulatorie  o  fraudolente  o
          dipendenti dall'indicazione nelle dichiarazioni annuali  di
          elementi passivi inesistenti, alle violazioni  delle  norme
          tributarie  dipendenti  da   rischi   di   natura   fiscale
          comunicati   all'Agenzia   delle   entrate   mediante    la
          presentazione  di   un'istanza   di   interpello   di   cui
          all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212,  sempre
          che  il   comportamento   tenuto   dal   contribuente   sia
          esattamente  corrispondente  a  quello   rappresentato   in
          occasione dell'interpello, non si applicano le disposizioni
          di cui all'articolo 4  del  decreto  legislativo  10  marzo
          2000, n. 74 e le stesse non costituiscono notizia di  reato
          ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale. 
                3. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze sono  disciplinate  le  modalita'  di  applicazione
          delle disposizioni contenute nel presente articolo.». 
              - Il  testo  dell'articolo  1,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, come  modificato  dal
          presente decreto e' il seguente: 
                «Art. 1  (Potenziamento  del  regime  di  adempimento
          collaborativo). - omissis 
                3. I soggetti ammessi o che hanno presentato  istanza
          di  adesione  al  regime   di   adempimento   collaborativo
          antecedentemente  alla  data  di  entrata  in  vigore   del
          presente decreto non sono tenuti  alla  certificazione  del
          sistema di rilevazione, misurazione, gestione  e  controllo
          del rischio  fiscale  dell'articolo  4,  comma  1-bis,  del
          citato decreto legislativo n. 128 del 2015, introdotto  dal
          comma 1, lettera a), numero 2). I soggetti di cui al  primo
          periodo sono comunque tenuti ad attestare, con le modalita'
          definite con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, l'efficacia operativa del sistema di  rilevazione,
          misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.  Per
          i soggetti gia' ammessi al predetto  regime  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto le  disposizioni  di
          cui all'articolo 6, commi 6-bis e 6-ter, del citato decreto
          legislativo n.  128  del  2015,  introdotte  dal  comma  1,
          lettera c), numero 6), si applicano a partire  dal  periodo
          di imposta in corso al 1° gennaio 2024.» 
              Per i riferimenti al decreto legislativo 5 agosto 2015,
          n. 128 e al decreto legislativo 30 dicembre 2023,  n.  221,
          vedi note alle premesse.