stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 12 luglio 2024, n. 103

Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118. (24G00121)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/08/2024
nascondi
Testo in vigore dal: 2-8-2024
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Delega al Governo in
materia di semplificazione dei controlli sulle attivita'  economiche»
e, in particolare, l'articolo 27 che al  comma  1  stabilisce  che al
fine di assicurare  la  semplificazione  degli  adempimenti  e  delle
attivita' di controllo, consentendo l'efficace tutela degli interessi
pubblici,  nonche'  di  favorire  la  ripresa  e  il  rilancio  delle
attivita' economiche, il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi
o maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  uno  o  piu'  decreti
legislativi volti a semplificare, rendere piu' efficaci ed efficienti
e coordinare i controlli sulle attivita' economiche e che il comma 2,
del citato articolo 27,  stabilisce  che  i  decreti  legislativi  di
attuazione del medesimo articolo siano  adottati  entro  ventiquattro
mesi dall'entrata in vigore della legge 5 agosto 2022, n. 118; 
  Vista la legge 21 giugno 1986, n.  317,  recante  «Disposizioni  di
attuazione di disciplina europea in materia di normazione  europea  e
procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni  tecniche
e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione»; 
  Vista la legge 29 dicembre 1993,  n.  580,  recante  «Riordinamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»; 
  Visto il  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  recante
«Disciplina  della  responsabilita'  amministrativa   delle   persone
giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive  di
personalita' giuridica, a  norma  dell'articolo  11  della  legge  29
settembre 2000, n. 300»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  9  luglio  2008,  che  pone  norme  in  materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93; 
  Visto il decreto legislativo 25  novembre  2016,  n.  219,  recante
«Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7  agosto
2015, n. 124, per il riordino  delle  funzioni  e  del  finanziamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/625 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e  alle
altre attivita' ufficiali  effettuati  per  garantire  l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,  delle  norme  sulla
salute e sul benessere degli  animali,  sulla  sanita'  delle  piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica  dei  regolamenti
(CE) n. 999/2001, (CE)  n.  396/2005,  (CE)  n.  1069/2009,  (CE)  n.
1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e  (UE)
2016/2031 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  dei  regolamenti
(CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio  e  delle  direttive
98/58/CE,  1999/74/CE,  2007/43/CE,  2008/119/CE  e  2008/120/CE  del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)  n.  854/2004  e  (CE)  n.
882/2004  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  le  direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE  e
97/78/CE del  Consiglio  e  la  decisione  92/438/CEE  del  Consiglio
(regolamento sui controlli ufficiali); 
  Vista la legge 24 novembre 1981,  n.  689,  recante  «Modifiche  al
sistema penale»; 
  Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante «Disposizioni
urgenti  per  il   settore   agricolo,   la   tutela   ambientale   e
l'efficientamento    energetico    dell'edilizia     scolastica     e
universitaria,  il  rilancio  e  lo  sviluppo   delle   imprese,   il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di  adempimenti  derivanti  dalla  normativa
europea», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
n. 116, e, in particolare,  l'articolo  1,  concernente  disposizioni
urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole e alimentari e
mangimistiche, istituzione del registro  unico  dei  controlli  sulle
imprese  agricole  e  alimentari  e  mangimistiche  e   potenziamento
dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Vista la legge 11 novembre 2011, n.  180,  recante  «Norme  per  la
tutela della  liberta'  d'impresa.  Statuto  delle  imprese.»  e,  in
particolare, l'articolo 4; 
  Acquisite   le   osservazioni    pervenute    dalle    associazioni
imprenditoriali, dagli enti rappresentativi del  sistema  camerale  e
dalle  organizzazioni  sindacali   piu'   rappresentative   su   base
nazionale; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali in data 31 agosto 2023; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 19 dicembre 2023; 
  Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  nella
riunione del 25 gennaio 2024; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 marzo 2024; 
  Acquisiti i pareri delle commissioni parlamentari competenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 3 luglio 2024; 
  Sulla proposta del Ministro per la  pubblica  amministrazione,  del
Ministro  delle  imprese  e  del  made   in   Italy,   del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  del  Ministro  dell'interno,   del
Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
foreste, del Ministro della salute e del Ministro del lavoro e  delle
politiche sociali; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                Ambito di applicazione e definizioni 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano  ai  controlli
amministrativi sulle  attivita'  economiche  svolti  dalle  pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  2. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a)  «attivita'  economica»:  l'attivita'   che   consiste   nella
produzione e nell'offerta di beni e servizi sul mercato; 
    b) «controlli»: le attivita' di natura  amministrativa,  comunque
denominate, svolte dalle amministrazioni di cui al comma  1,  per  la
verifica del rispetto di  regole  poste  a  tutela  di  un  interesse
pubblico da parte di operatori che svolgono un'attivita' economica; 
    c) «soggetto controllato»:  l'operatore  che  svolge  l'attivita'
economica soggetta a controllo; 
    d) «diffida amministrativa»: invito,  contenuto  nel  verbale  di
ispezione, rivolto dall'accertatore  al  trasgressore  e  agli  altri
soggetti di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n.  689,
prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa. 
  3. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto i
controlli  in  materia  fiscale,  gli  accertamenti  e  gli   accessi
ispettivi disposti per la documentazione antimafia di cui al  decreto
legislativo 6 giugno 2011, n. 159, i controlli di  polizia  economico
finanziaria, nonche' i controlli disposti per esigenze di sicurezza e
difesa nazionale, ivi inclusi i controlli di cui alla legge 9  luglio
1990, n. 185 e al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221. 
  4. Resta fermo il rispetto dei vincoli  derivanti  dall'ordinamento
europeo e dal diritto internazionale. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto  ai
          sensi dell'articolo 10, comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta l'art. 76 Cost.: 
                «Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.». 
              -  L'art.  87  Cost.  conferisce,   tra   l'altro,   al
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri»: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 27  della  legge  5
          agosto 2022, n. 118, recante «Delega al Governo in  materia
          di   semplificazione   dei   controlli   sulle    attivita'
          economiche»: 
                «Art.   27 (Delega   al   Governo   in   materia   di
          semplificazione dei controlli sulle attivita'  economiche).
          -  1.  Al  fine  di  assicurare  la  semplificazione  degli
          adempimenti e delle  attivita'  di  controllo,  consentendo
          l'efficace tutela  degli  interessi  pubblici,  nonche'  di
          favorire  la  ripresa  e  il   rilancio   delle   attivita'
          economiche, il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi
          o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica,  uno  o  piu'
          decreti legislativi  volti  a  semplificare,  rendere  piu'
          efficaci ed  efficienti  e  coordinare  i  controlli  sulle
          attivita' economiche,  nel  rispetto  dei  criteri  di  cui
          all'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
          nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) eliminazione degli adempimenti non necessari  alla
          tutela   degli   interessi    pubblici,    nonche'    delle
          corrispondenti attivita' di controllo; 
                b) semplificazione degli  adempimenti  amministrativi
          necessari sulla  base  del  principio  di  proporzionalita'
          rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici; 
                c) coordinamento e programmazione  dei  controlli  da
          parte delle  amministrazioni  per  evitare  duplicazioni  e
          sovrapposizioni  dei  controlli  e   ritardi   al   normale
          esercizio   delle   attivita'   dell'impresa,   assicurando
          l'efficace tutela dell'interesse pubblico; 
                d) programmazione dei controlli secondo i principi di
          efficacia, efficienza  e  proporzionalita',  tenendo  conto
          delle  informazioni  in  possesso   delle   amministrazioni
          competenti, definendo contenuti, modalita' e frequenza  dei
          controlli anche sulla base  dell'esito  delle  verifiche  e
          delle ispezioni pregresse, nonche' sulla base del  possesso
          di certificazioni del sistema di gestione per  la  qualita'
          ISO o di sistemi equivalenti o dell'adozione da parte degli
          operatori economici  di  adeguati  sistemi  e  modelli  per
          l'identificazione e la gestione dei rischi; 
                e) ricorso alla diffida  o  ad  altri  meccanismi  di
          promozione dell'ottemperanza alla disciplina  a  tutela  di
          interessi pubblici per valorizzare l'attivita' di controllo
          come strumento di governo del  sistema,  in  un'ottica  non
          solo  repressiva,  ma  anche   conoscitiva,   di   sostegno
          all'adempimento e di indirizzo; 
                f)   promozione   della   collaborazione    tra    le
          amministrazioni  e  i  soggetti  controllati  al  fine   di
          prevenire  rischi  e  situazioni  di  irregolarita',  anche
          introducendo meccanismi di dialogo e di valorizzazione  dei
          comportamenti   virtuosi,   anche   attraverso    strumenti
          premiali; 
                g) accesso ai dati e scambio  delle  informazioni  da
          parte dei soggetti che svolgono funzioni  di  controllo  ai
          fini del coordinamento e della programmazione dei controlli
          anche attraverso  l'interoperabilita'  delle  banche  dati,
          secondo     la     disciplina     recata     dal     codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  e  nel  rispetto  del
          regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in  materia  di
          protezione  dei  dati  personali,   di   cui   al   decreto
          legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  nonche'  attraverso
          l'utilizzo del  fascicolo  d'impresa  di  cui  all'articolo
          43-bis del testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di documentazione  amministrativa,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445, e degli atti dei controlli compiuti,
          con i relativi esiti, quando essi  confermino,  limitino  o
          inibiscano lo svolgimento dell'attivita' d'impresa; 
                h) individuazione, trasparenza e conoscibilita' degli
          obblighi  e  degli  adempimenti  che  le   imprese   devono
          rispettare per  ottemperare  alle  disposizioni  normative,
          nonche' dei processi e metodi relativi  ai  controlli,  per
          mezzo di strumenti standardizzati e orientati alla gestione
          dei rischi, quali liste di verifica, manuali e linee  guida
          e indirizzi uniformi; 
                i) verifica e valutazione degli esiti  dell'attivita'
          di  controllo  in  termini  di  efficacia,   efficienza   e
          sostenibilita'; 
                l)  divieto   per   le   pubbliche   amministrazioni,
          nell'ambito dei controlli sulle  attivita'  economiche,  di
          richiedere la produzione di documenti e  informazioni  gia'
          in loro possesso anche prevedendo sanzioni disciplinari nel
          caso di inadempienze; 
                l-bis) previsione che le regioni e gli  enti  locali,
          nel rispetto delle disposizioni per la liberalizzazione del
          settore del commercio  e  fermo  restando  quanto  previsto
          dall'articolo 52  del  codice  dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio, di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,
          n. 42, possano adottare  misure  per  la  salvaguardia  del
          decoro   urbano   o   delle   caratteristiche   commerciali
          specifiche  o  tradizionali  dei  centri   storici   o   di
          delimitate  aree,  d'intesa  con  le   associazioni   degli
          operatori  e  senza  discriminazioni  tra  essi,   mediante
          limitazioni all'insediamento di  determinate  attivita'  in
          talune aree o l'adozione di specifiche misure di  tutela  e
          valorizzazione di talune tipologie di esercizi di  vicinato
          e  di  botteghe  artigiane,  tipizzati  sotto  il   profilo
          storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione
          di specifici albi. Previsione che detti albi possano essere
          raccolti, secondo criteri unificati, a  livello  nazionale,
          ai fini della valorizzazione  turistica  e  commerciale  di
          dette attivita'; 
                m)  individuazione  di  specifiche  categorie  per  i
          creatori   di    contenuti    digitali,    tenendo    conto
          dell'attivita' economica svolta; 
                n)   previsione   di   meccanismi   di    risoluzione
          alternativa delle controversie tra  creatori  di  contenuti
          digitali e relative piattaforme. 
              2. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore della presente legge, su proposta del  Ministro  per
          la pubblica amministrazione, del  Ministro  dello  sviluppo
          economico, del Ministro per l'innovazione tecnologica e  la
          transizione digitale, del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e dei  Ministri  competenti  per  mia,  sentiti  le
          associazioni imprenditoriali, gli enti rappresentativi  del
          sistema  camerale  e  le  organizzazioni   sindacali   piu'
          rappresentative  su  base  nazionale,  previa  acquisizione
          dell'intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata   di   cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel
          termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione
          di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale
          il Governo puo' comunque procedere. Lo  schema  di  ciascun
          decreto  legislativo  e'  successivamente  trasmesso   alle
          Camere  per  l'espressione  dei  pareri  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  materia  e  per  i   profili
          finanziari,   che   si   pronunciano   nel    termine    di
          quarantacinque giorni dalla data di  trasmissione,  decorso
          il  quale  il  decreto  legislativo  puo'  essere  comunque
          adottato. 
              3. 
              4. Le regioni, le province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano  e  gli  enti  locali,   nell'ambito   dei   propri
          ordinamenti, conformano le attivita' di controllo  di  loro
          competenza ai principi di cui al comma 1. 
              5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di
          ciascuno dei decreti legislativi di  cui  al  comma  1,  il
          Governo puo' adottare, nel rispetto della procedura  e  dei
          principi e criteri direttivi di cui al  presente  articolo,
          uno  o  piu'  decreti  legislativi   recanti   disposizioni
          integrative e correttive. 
              6.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  di   cui   al
          presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza  pubblica.  A  tale  fine,  le
          amministrazioni provvedono agli  adempimenti  previsti  dai
          decreti legislativi di cui al comma 1 con le risorse umane,
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione
          vigente.». 
              -  La  legge  21   giugno   1986,   n.   317,   recante
          «Disposizioni  di  attuazione  di  disciplina  europea   in
          materia di normazione europea  e  procedura  d'informazione
          nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle  regole
          relative ai servizi della  societa'  dell'informazione»  e'
          pubblicata nella Gazz. Uff. 2 luglio 1986, n. 151. 
              -  La  legge  29  dicembre  1993,   n.   580,   recante
          «Riordinamento  delle  camere  di   commercio,   industria,
          artigianato e agricoltura» e' pubblicata nella  Gazz.  Uff.
          11 gennaio 1994, n. 7, S.O. 
              - Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante
          «Disciplina  della  responsabilita'  amministrativa   delle
          persone giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni
          anche   prive   di   personalita'   giuridica,   a    norma
          dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 19 giugno 2001, n. 140. 
              - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  recante
          «Riordino  della  disciplina  riguardante  il  diritto   di
          accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
          diffusione  di  informazioni  da  parte   delle   pubbliche
          amministrazioni» e' pubblicato nella Gazz.  Uff.  5  aprile
          2013, n. 80. 
              -  Il  Regolamento  (CE)  n.  765/2008  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone  norme
          in materia di accreditamento e vigilanza  del  mercato  per
          quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti  e  che
          abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, e' pubblicato  nella
          G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218. 
              - Il decreto legislativo  25  novembre  2016,  n.  219,
          recante «Attuazione della delega  di  cui  all'articolo  10
          della legge 7 agosto 2015, n. 124, per  il  riordino  delle
          funzioni e del finanziamento  delle  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura» e'  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 25 novembre 2016, n. 276. 
              - Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati
          personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e
          che abroga  la  direttiva  95/46/CE,  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119. 
              - Il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 15 marzo  2017,  relativo  ai  controlli
          ufficiali e alle altre attivita' ufficiali  effettuati  per
          garantire l'applicazione della legislazione sugli  alimenti
          e sui mangimi, delle norme sulla  salute  e  sul  benessere
          degli animali,  sulla  sanita'  delle  piante  nonche'  sui
          prodotti fitosanitari,  recante  modifica  dei  regolamenti
          (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE)
          n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012,  (UE)  n.  652/2014,  (UE)
          2016/429 e (UE) 2016/2031  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  dei  regolamenti  (CE)  n.  1/2005  e  (CE)  n.
          1099/2009  del  Consiglio  e  delle   direttive   98/58/CE,
          1999/74/CE,  2007/43/CE,  2008/119/CE  e  2008/120/CE   del
          Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)  n.  854/2004  e
          (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le
          direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE,  90/425/CEE,  91/496/CEE,
          96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la  decisione
          92/438/CEE  del  Consiglio   (regolamento   sui   controlli
          ufficiali), e' pubblicato nella G.U.U.E. 7 aprile 2017,  n.
          L 95. 
              - La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche
          al sistema  penale»  e'  pubblicata  nella  Gazz.  Uff.  30
          novembre 1981, n. 329, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          24 giugno 2014, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per il
          settore agricolo, la tutela ambientale e  l'efficientamento
          energetico dell'edilizia  scolastica  e  universitaria,  il
          rilancio e lo sviluppo delle imprese, il  contenimento  dei
          costi gravanti sulle tariffe  elettriche,  nonche'  per  la
          definizione  immediata  di  adempimenti   derivanti   dalla
          normativa europea», convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 11 agosto 2014, n. 116: 
                «Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di controlli
          sulle  imprese  agricole  e  alimentari  e   mangimistiche,
          istituzione del registro unico dei controlli sulle  imprese
          agricole  e  alimentari  e  mangimistiche  e  potenziamento
          dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare).  -
          1.   Al   fine   di   assicurare    l'esercizio    unitario
          dell'attivita'  ispettiva  nei  confronti   delle   imprese
          agricole e alimentari e mangimistiche  e  l'uniformita'  di
          comportamento  degli  organi  di  vigilanza,   nonche'   di
          garantire    il    regolare    esercizio     dell'attivita'
          imprenditoriale, i controlli ispettivi nei confronti  delle
          imprese  agricole  e  alimentari   e   mangimistiche   sono
          effettuati dagli organi di vigilanza  in  modo  coordinato,
          tenuto  conto  del  piano  nazionale   integrato   di   cui
          all'articolo  41  del  regolamento  (CE)  n.  882/2004  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile  2004,  e
          delle Linee guida adottate ai sensi dell'articolo 14, comma
          5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.  35,  evitando
          sovrapposizioni  e   duplicazioni,   garantendo   l'accesso
          all'informazione   sui   controlli.   I   controlli    sono
          predisposti anche utilizzando i dati contenuti nel registro
          di cui al comma  2.  I  controlli  ispettivi  esperiti  nei
          confronti   delle   imprese   agricole   e   alimentari   e
          mangimistiche  sono  riportati  in  appositi  verbali,   da
          notificare anche nei casi di  constatata  regolarita'.  Nei
          casi di attestata regolarita', ovvero  di  regolarizzazione
          conseguente   al   controllo   ispettivo   eseguito,    gli
          adempimenti relativi alle annualita' sulle quali sono stati
          effettuati  i  controlli  non  possono  essere  oggetto  di
          contestazioni in successive ispezioni relative alle  stesse
          annualita'  e  tipologie   di   controllo,   salvo   quelle
          determinate  da   comportamenti   omissivi   o   irregolari
          dell'imprenditore, ovvero nel caso emergano atti,  fatti  o
          elementi  non  conosciuti  al  momento  dell'ispezione.  La
          presente disposizione si  applica  agli  atti  e  documenti
          esaminati dagli  ispettori  ed  indicati  nel  verbale  del
          controllo ispettivo. 
                2. Al fine di evitare duplicazioni e  sovrapposizioni
          nei  procedimenti  di  controllo  e  di  recare  il  minore
          intralcio   all'esercizio   dell'attivita'   d'impresa   e'
          istituito, con decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
          di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno,  presso   il
          Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali
          il registro unico dei controlli ispettivi di cui al comma 1
          sulle imprese agricole e  alimentari  e  mangimistiche.  Ai
          fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma  1,
          del   coordinamento   dell'attivita'   di    controllo    e
          dell'inclusione dei dati  nel  registro  di  cui  al  primo
          periodo, i dati concernenti i controlli effettuati da parte
          di organi di polizia e dai competenti organi di vigilanza e
          di controllo, nonche' da organismi privati autorizzati allo
          svolgimento  di  compiti   di   controllo   dalle   vigenti
          disposizioni, a carico delle imprese agricole e  alimentari
          e mangimistiche sono resi  disponibili  tempestivamente  in
          via telematica e rendicontati annualmente,  anche  ai  fini
          della successiva riprogrammazione ai sensi dell'articolo 42
          del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio del 29  aprile  2004,  alle  altre  pubbliche
          amministrazioni secondo le modalita' definite  con  Accordo
          tra le  amministrazioni  interessate  sancito  in  sede  di
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  entro  novanta  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.
          All'attuazione delle disposizioni di cui al comma  1  e  al
          presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente e comunque senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico
          della finanza pubblica, secondo le modalita'  e  i  termini
          previsti con il medesimo accordo. 
                3.  Per  le  violazioni  delle   norme   in   materia
          agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le  quali  e'
          prevista  l'applicazione  della   sanzione   amministrativa
          pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel  caso  in
          cui accerti per la prima volta  l'esistenza  di  violazioni
          sanabili,   diffida   l'interessato   ad   adempiere   alle
          prescrizioni violate entro  il  termine  di  trenta  giorni
          dalla data di  notificazione  dell'atto  di  diffida  e  ad
          elidere le conseguenze dannose o  pericolose  dell'illecito
          amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori
          e omissioni formali che comportano una mera  operazione  di
          regolarizzazione,  ovvero  violazioni  le  cui  conseguenze
          dannose o pericolose sono eliminabili. In caso  di  mancata
          ottemperanza alle prescrizioni contenute nella  diffida  di
          cui al presente comma entro il termine  indicato,  l'organo
          di   controllo   effettua   la   contestazione   ai   sensi
          dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.  689.  In
          tale ipotesi e'  esclusa  l'applicazione  dell'articolo  16
          della citata legge n. 689 del 1981. I termini concessi  per
          adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti
          per la notificazione degli  estremi  della  violazione.  Il
          procedimento di diffida non si applica nel caso  in  cui  i
          prodotti  non  conformi  siano  stati   gia'   immessi   in
          commercio, anche solo in parte. 
                3-bis.  L'articolo  7  del  decreto  legislativo   30
          settembre 2005, n. 225, e il comma 4 dell'articolo  12  del
          decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sono abrogati. 
                4.  Per  le  violazioni   alle   norme   in   materia
          agroalimentare per  le  quali  e'  prevista  l'applicazione
          della   sanzione   amministrativa   pecuniaria,   se   gia'
          consentito  il  pagamento  in  misura  ridotta,  la  somma,
          determinata ai sensi dell'articolo 16, primo  comma,  della
          citata legge n. 689 del 1981, e'  ridotta  del  trenta  per
          cento se il pagamento e'  effettuato  entro  cinque  giorni
          dalla contestazione o dalla notificazione. La  disposizione
          di cui al primo periodo si applica  anche  alle  violazioni
          contestate anteriormente alla data di entrata in vigore del
          presente  decreto,  purche'   l'interessato   effettui   il
          pagamento e trasmetta la relativa  quietanza  entro  trenta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto all'autorita'  competente,
          di cui all'articolo 17 della citata legge n. 689 del 1981 e
          all'organo che ha accertato la violazione.». 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante
          «Codice dell'amministrazione digitale» e' pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4  della  legge  11
          novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la  tutela  della
          liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»: 
                «Art. 4 (Legittimazione ad agire delle associazioni).
          - 1. Le associazioni di categoria rappresentate  in  almeno
          cinque  camere  di  commercio,  industria,  artigianato   e
          agricoltura, di seguito denominate «camere  di  commercio»,
          ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e
          le loro articolazioni  territoriali  e  di  categoria  sono
          legittimate a proporre azioni in giudizio sia a  tutela  di
          interessi   relativi   alla   generalita'   dei    soggetti
          appartenenti alla categoria professionale, sia a tutela  di
          interessi omogenei relativi solo ad alcuni soggetti. 
                2.  Le   associazioni   di   categoria   maggiormente
          rappresentative   a   livello   nazionale,   regionale    e
          provinciale  sono  legittimate  ad   impugnare   gli   atti
          amministrativi lesivi degli interessi diffusi.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  «Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche»: 
                «Art. 1 (Finalita'  ed  ambito  di  applicazione).  -
          Omissis. 
                2. Per amministrazioni pubbliche si  intendono  tutte
          le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6  della  legge  24
          novembre  1981,  n.  689,  recante  «Modifiche  al  sistema
          penale»: 
                «Art. 6 (Solidarieta'). - Il proprietario della  cosa
          che servi' o fu destinata a commettere la violazione o,  in
          sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene  immobile,
          il titolare  di  un  diritto  personale  di  godimento,  e'
          obbligato  in  solido  con  l'autore  della  violazione  al
          pagamento della somma da questo dovuta se non prova che  la
          cosa e' stata utilizzata contro la sua volonta'. 
              Se la violazione  e'  commessa  da  persona  capace  di
          intendere e di volere  ma  soggetta  all'altrui  autorita',
          direzione o vigilanza, la persona rivestita  dell'autorita'
          o incaricata della direzione o della vigilanza e' obbligata
          in solido con l'autore della violazione al pagamento  della
          somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver  potuto
          impedire il fatto. 
              Se la violazione e' commessa dal rappresentante  o  dal
          dipendente di una persona giuridica o di un ente  privo  di
          personalita' giuridica o,  comunque,  di  un  imprenditore,
          nell'esercizio delle  proprie  funzioni  o  incombenze,  la
          persona giuridica o l'ente o l'imprenditore e' obbligata in
          solido con l'autore della  violazione  al  pagamento  della
          somma da questo dovuta. 
              Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha
          diritto di regresso per l'intero nei confronti  dell'autore
          della violazione.». 
              - Il decreto legislativo 6 giugno 2011, n. 159, recante
          «Codice  delle  leggi   antimafia   e   delle   misure   di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n.  136»  e'  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. n. 226 del 28 settembre 2011 - S.O. n. 214. 
              - La legge 9 luglio 1990, n. 185, recante «Nuove  norme
          sul controllo dell'esportazione,  importazione  e  transito
          dei materiali di armamento» e' pubblicata nella Gazz.  Uff.
          14 luglio 1990, n. 163. 
              - Il decreto legislativo  15  dicembre  2017,  n.  221,
          recante  «Attuazione  della  delega  al  Governo   di   cui
          all'articolo 7 della legge 12  agosto  2016,  n.  170,  per
          l'adeguamento della normativa nazionale  alle  disposizioni
          della normativa  europea  ai  fini  del  riordino  e  della
          semplificazione   delle   procedure    di    autorizzazione
          all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice  uso
          e dell'applicazione delle sanzioni in materia  di  embarghi
          commerciali, nonche' per ogni tipologia  di  operazione  di
          esportazione di materiali proliferanti» e' pubblicato nella
          Gazz. Uff. 17 gennaio 2018, n. 13.