stai visualizzando l'atto

LEGGE 28 giugno 2024, n. 90

Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici. (24G00108)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/07/2024 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/09/2025)
nascondi
  • Articoli

  • Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza
    nazionale, di resilienza delle pubbliche amministrazioni e del
    settore finanziario, di personale e funzionamento dell'Agenzia per la
    cybersicurezza nazionale e degli organismi di informazione per la
    sicurezza nonchè di contratti pubblici di beni e servizi informatici
    impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi
    nazionali strategici
  • 1
  • orig.
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 15 bis

  • Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei reati informatici
    nonchè in materia di coordinamento degli interventi in caso di
    attacchi a sistemi informatici o telematici e di sicurezza delle
    banche di dati in uso presso gli uffici giudiziari
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
Testo in vigore dal: 10-10-2025
aggiornamenti all'articolo
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                  Obblighi di notifica di incidenti 
 
  1. Le  pubbliche  amministrazioni  centrali  individuate  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  le
regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  le  citta'
metropolitane, i comuni con popolazione superiore a 100.000  abitanti
e, comunque, i comuni capoluoghi di regione, nonche' le  societa'  di
trasporto pubblico urbano  con  bacino  di  utenza  non  inferiore  a
100.000 abitanti,  le  societa'  di  trasporto  pubblico  extraurbano
operanti  nell'ambito  delle  citta'  metropolitane  e   le   aziende
sanitarie locali segnalano e  notificano,  con  le  modalita'  e  nei
termini di cui al  comma  2  del  presente  articolo,  gli  incidenti
indicati nella tassonomia ((adottata con determinazione  tecnica  del
direttore generale dell'Agenzia per  la  cybersicurezza  nazionale)),
aventi impatto su reti, sistemi informativi  e  servizi  informatici.
Tra i soggetti di cui al presente comma  sono  altresi'  comprese  le
rispettive societa' in house che forniscono  servizi  informatici,  i
servizi di trasporto di cui  al  primo  periodo  del  presente  comma
ovvero servizi di raccolta, smaltimento o trattamento di acque reflue
urbane,  domestiche   o   industriali,   come   definite   ai   sensi
dell'articolo 2, punti 1), 2) e 3), della  direttiva  91/271/CEE  del
Consiglio, del 21 maggio  1991,  o  di  gestione  dei  rifiuti,  come
definita  ai  sensi  dell'articolo  3,  punto  9),  della   direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  19  novembre
2008. 
  2. I soggetti di cui al comma 1 segnalano, senza ritardo e comunque
entro il termine massimo di ventiquattro ore dal momento  in  cui  ne
sono venuti a conoscenza a seguito delle evidenze comunque  ottenute,
qualunque incidente riconducibile a una delle  tipologie  individuate
nella tassonomia di cui al comma 1 ed effettuano,  entro  settantadue
ore a decorrere dal medesimo momento, la notifica completa  di  tutti
gli elementi informativi disponibili. La segnalazione e la successiva
notifica sono effettuate tramite le  apposite  procedure  disponibili
nel sito internet istituzionale dell'Agenzia  per  la  cybersicurezza
nazionale. 
  3. Per i comuni con popolazione superiore a 100.000  abitanti  e  i
comuni capoluoghi di regione, per le societa' di  trasporto  pubblico
urbano con bacino di utenza non inferiore a 100.000 abitanti, per  le
societa' di trasporto pubblico extraurbano operanti nell'ambito delle
citta' metropolitane, per  le  aziende  sanitarie  locali  e  per  le
societa' in house che forniscono servizi informatici,  i  servizi  di
trasporto di cui  al  presente  comma  ovvero  servizi  di  raccolta,
smaltimento o  trattamento  di  acque  reflue  urbane,  domestiche  o
industriali, come definite ai sensi dell'articolo 2, punti 1),  2)  e
3), della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio  1991,  o
di gestione dei rifiuti, come  definita  ai  sensi  dell'articolo  3,
punto 9), della direttiva 2008/98/CE del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 19 novembre 2008, gli obblighi di cui ai commi 1  e  2
del presente articolo si applicano a  decorrere  dal  centottantesimo
giorno successivo alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge. 
  4. Qualora i soggetti  di  cui  al  comma  1  effettuino  notifiche
volontarie  di  incidenti  al  di  fuori  dei  casi  indicati   nella
tassonomia di cui al medesimo comma 1, si applicano  le  disposizioni
dell'articolo 18, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo  18  maggio
2018, n. 65. 
  5. Nel caso di inosservanza dell'obbligo  di  notifica  di  cui  ai
commi 1 e 2,  l'Agenzia  per  la  cybersicurezza  nazionale  comunica
all'interessato che la reiterazione dell'inosservanza,  nell'arco  di
cinque anni, comportera' l'applicazione delle disposizioni di cui  al
comma 6 e puo' disporre, nei dodici mesi successivi  all'accertamento
del ritardo o dell'omissione, l'invio di ispezioni, anche al fine  di
verificare  l'attuazione,   da   parte   dei   soggetti   interessati
dall'incidente, di interventi di rafforzamento della resilienza  agli
stessi, direttamente  indicati  dall'Agenzia  per  la  cybersicurezza
nazionale ovvero previsti da  apposite  linee  guida  adottate  dalla
medesima Agenzia. Le modalita' di tali  ispezioni  sono  disciplinate
con  determinazione  del  direttore  generale  dell'Agenzia  per   la
cybersicurezza nazionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. 
  6. Nei casi di reiterata inosservanza, nell'arco  di  cinque  anni,
dell'obbligo di notifica di cui ai commi 1  e  2,  l'Agenzia  per  la
cybersicurezza  nazionale  applica  altresi',  nel   rispetto   delle
disposizioni dell'articolo 17, comma 4-quater, del  decreto-legge  14
giugno 2021, n. 82, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2021, n.  109,  introdotto  dall'articolo  11  della  presente
legge, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000  a  euro
125.000 a carico  dei  soggetti  di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo. La violazione delle disposizioni del comma 1  del  presente
articolo puo' costituire  causa  di  responsabilita'  disciplinare  e
amministrativo-contabile per i funzionari e i dirigenti responsabili. 
  7. Fermi  restando  gli  obblighi  e  le  sanzioni,  anche  penali,
previsti da altre  norme  di  legge,  le  disposizioni  del  presente
articolo non si applicano: 
    a) ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere g)  e  i),
del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65,  e  a  quelli  di  cui
all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 21 settembre 2019,  n.
105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,  n.
133; 
    b)  agli  organi   dello   Stato   preposti   alla   prevenzione,
all'accertamento  e  alla  repressione   dei   reati,   alla   tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica  e  alla  difesa  e  sicurezza
militare  dello  Stato  e  agli  organismi  di  informazione  per  la
sicurezza di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n.
124.