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LEGGE 26 giugno 2024, n. 86

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. (24G00104)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/07/2024
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Testo in vigore dal: 13-7-2024
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. La presente legge, nel rispetto dell'unita' nazionale e al  fine
di rimuovere discriminazioni  e  disparita'  di  accesso  ai  servizi
essenziali sul territorio, nel  rispetto  altresi'  dei  principi  di
unita' giuridica ed  economica,  di  coesione  economica,  sociale  e
territoriale, anche  con  riferimento  all'insularita',  nonche'  dei
principi di indivisibilita' e autonomia e in attuazione del principio
di decentramento amministrativo e per favorire la  semplificazione  e
l'accelerazione delle procedure, la responsabilita', la trasparenza e
la distribuzione delle  competenze  idonea  ad  assicurare  il  pieno
rispetto  dei  principi   di   sussidiarieta',   differenziazione   e
adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione,  nonche'  del
principio  solidaristico  di  cui  agli  articoli   2   e   5   della
Costituzione, definisce i principi generali per  l'attribuzione  alle
Regioni  a  statuto  ordinario  di  ulteriori  forme   e   condizioni
particolari di  autonomia  in  attuazione  dell'articolo  116,  terzo
comma, della Costituzione e per la modifica e la revoca delle stesse,
nonche' le  relative  modalita'  procedurali  di  approvazione  delle
intese fra lo Stato e una Regione, nel rispetto delle  prerogative  e
dei Regolamenti parlamentari. 
  2. L'attribuzione di  funzioni  relative  alle  ulteriori  forme  e
condizioni particolari di autonomia di cui  all'articolo  116,  terzo
comma, della Costituzione, relative a materie  o  ambiti  di  materie
riferibili ai diritti civili e sociali che  devono  essere  garantiti
equamente  su  tutto   il   territorio   nazionale,   e'   consentita
subordinatamente alla determinazione, nella  normativa  vigente  alla
data di entrata in vigore della presente legge  o  sulla  base  della
procedura di cui all'articolo  3,  dei  relativi  livelli  essenziali
delle  prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e  sociali,  ivi
compresi quelli connessi alle funzioni fondamentali degli enti locali
nel rispetto dell'articolo 1, comma 793, lettera d), della  legge  29
dicembre 2022, n. 197, che devono essere garantiti equamente su tutto
il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117,  secondo  comma,
lettera m), e nel rispetto dei  principi  sanciti  dall'articolo  119
della    Costituzione.    Tali    livelli    indicano    la    soglia
costituzionalmente necessaria e costituiscono il nucleo  invalicabile
per rendere effettivi tali diritti su tutto il territorio nazionale e
per erogare  le  prestazioni  sociali  di  natura  fondamentale,  per
assicurare  uno  svolgimento  leale  e   trasparente   dei   rapporti
finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali  e  per  favorire
un'equa  ed  efficiente  allocazione  delle  risorse   e   il   pieno
superamento dei divari territoriali nel godimento  delle  prestazioni
inerenti ai diritti civili e sociali. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   118   della
          Costituzione: 
                «Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite
          ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio  unitario,
          siano conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e
          Stato,  sulla  base   dei   principi   di   sussidiarieta',
          differenziazione ed adeguatezza. 
                I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane  sono
          titolari di funzioni amministrative  proprie  e  di  quelle
          conferite  con  legge  statale  o  regionale,  secondo   le
          rispettive competenze. 
                La legge statale disciplina  forme  di  coordinamento
          fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b)  e
          h)  del  secondo  comma  dell'articolo  117,  e  disciplina
          inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della
          tutela dei beni culturali. 
                Stato,  Regioni,  Citta'  metropolitane,  Province  e
          Comuni favoriscono  l'autonoma  iniziativa  dei  cittadini,
          singoli e associati, per lo  svolgimento  di  attivita'  di
          interesse   generale,   sulla   base   del   principio   di
          sussidiarieta'». 
              - Si   riporta   il   testo   dell'articolo   2   della
          Costituzione:   
                «Art. 2.  La  Repubblica  riconosce  e  garantisce  i
          diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia  nelle
          formazioni sociali ove si svolge  la  sua  personalita',  e
          richiede   l'adempimento   dei   doveri   inderogabili   di
          solidarieta' politica, economica e sociale». 
              - Si   riporta   il   testo   dell'articolo   5   della
          Costituzione: 
                «Art. 5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce
          e promuove le  autonomie  locali;  attua  nei  servizi  che
          dipendono  dallo  Stato   il   piu'   ampio   decentramento
          amministrativo; adegua i principi ed  i  metodi  della  sua
          legislazione   alle   esigenze   dell'autonomia    e    del
          decentramento». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 116,  terzo  comma,
          della Costituzione:  
                «Articolo 116. - Omissis. 
                Ulteriori   forme   e   condizioni   particolari   di
          autonomia, concernenti le materie di  cui  al  terzo  comma
          dell'articolo 117 e le materie indicate dal  secondo  comma
          del  medesimo  articolo  alle  lettere  l),   limitatamente
          all'organizzazione  della  giustizia  di  pace,  n)  e  s),
          possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello
          Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli
          enti locali, nel rispetto dei principi di cui  all'articolo
          119. La legge  e'  approvata  dalle  Camere  a  maggioranza
          assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo  Stato
          e la Regione interessata». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  1,  comma  793,
          lettera d), della legge 29 dicembre 2022, n. 197  (Bilancio
          di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2023  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025): 
                 «Comma 793. La Cabina di regia, nel  rispetto  degli
          equilibri di finanza pubblica e in coerenza con i  relativi
          obiettivi programmati: - Omissis. 
                d) determina, nel  rispetto  dell'articolo  17  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196,  e,  comunque,  nell'ambito
          degli stanziamenti di bilancio a  legislazione  vigente,  i
          LEP, sulla base  delle  ipotesi  tecniche  formulate  dalla
          Commissione tecnica per i  fabbisogni  standard,  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma  29-bis,  della  legge  28  dicembre
          2015, n. 208, predisposte  secondo  il  procedimento  e  le
          metodologie di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b),
          c); - Omissis». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 117, secondo comma,
          lettere m) della Costituzione: 
                «Art. 117. - Omissis. 
                2. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle  seguenti
          materie: - Omissis. 
                m)  determinazione  dei  livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
                - Omissis». 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   119   della
          Costituzione: 
                «Art.  119.  I  Comuni,  le   Province,   le   Citta'
          metropolitane e le Regioni hanno autonomia  finanziaria  di
          entrata  e  di  spesa,  nel  rispetto  dell'equilibrio  dei
          relativi bilanci, e concorrono ad  assicurare  l'osservanza
          dei    vincoli    economici    e    finanziari    derivanti
          dall'ordinamento dell'Unione europea. 
                I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane  e  le
          Regioni hanno risorse autonome.  Stabiliscono  e  applicano
          tributi ed entrate propri, in armonia con  la  Costituzione
          [53 c.2]  e  secondo  i  principi  di  coordinamento  della
          finanza pubblica e del sistema  tributario.  Dispongono  di
          compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile
          al loro territorio. 
                La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
          senza vincoli di destinazione, per i territori  con  minore
          capacita' fiscale per abitante. 
                Le risorse derivanti dalle  fonti  di  cui  ai  commi
          precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
          metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
          funzioni pubbliche loro attribuite. 
                Per promuovere lo sviluppo economico, la  coesione  e
          la  solidarieta'  sociale,  per  rimuovere  gli   squilibri
          economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei
          diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal
          normale esercizio delle loro  funzioni,  lo  Stato  destina
          risorse  aggiuntive  ed  effettua  interventi  speciali  in
          favore   di   determinati    Comuni,    Province,    Citta'
          metropolitane e Regioni. 
                La Repubblica riconosce le peculiarita' delle Isole e
          promuove le misure necessarie  a  rimuovere  gli  svantaggi
          derivanti dall'insularita'. 
                I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane  e  le
          Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito  secondo  i
          principi generali  determinati  dalla  legge  dello  Stato.
          Possono ricorrere  all'indebitamento  solo  per  finanziare
          spese di investimento, con la  contestuale  definizione  di
          piani di ammortamento e a condizione che per  il  complesso
          degli enti di ciascuna Regione sia rispettato  l'equilibrio
          di bilancio. E'  esclusa  ogni  garanzia  dello  Stato  sui
          prestiti dagli stessi contratti».