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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 2024, n. 83

Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM. (24G00099)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/07/2024
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 5-7-2024
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 33, sesto comma, 87, quinto comma, e 117,  sesto
comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 2; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n.  508,  recante  «Riforma  delle
Accademie  di  belle  arti,  dell'Accademia   nazionale   di   danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per le industrie artistiche,  dei  Conservatori  di  musica  e  degli
Istituti musicali pareggiati» e, in particolare, l'articolo 2,  comma
7, lettere a) ed e), e comma 8, lettere a-bis), l-bis) e l-ter); 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado» e, in particolare, l'articolo 270; 
  Visto il decreto-legge 5 dicembre 2005,  n.  250,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n.  27,  recante  «Misure
urgenti in materia di  scuola,  universita',  beni  culturali  ed  in
favore di soggetti affetti da gravi patologie,  nonche'  in  tema  di
rinegoziazione  di  mutui,  di  professioni  e  di  sanita'»  e,   in
particolare, l'articolo 1-quater, comma 1, quarto periodo; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,  recante  «Misure
urgenti in materia  di  istruzione,  universita'  e  ricerca»  e,  in
particolare, l'articolo 19, comma 1 e comma 3-bis; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti» e, in  particolare,  l'articolo  1,
comma 27; 
  Visto il  decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a),  e  2,  lettere
b), c), d) ed e), e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h),  l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»,  e,  in
particolare, l'articolo 20, comma 9, secondo periodo; 
  Vista la legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare,  l'articolo
1, commi 652, 653, 654 e 655; 
  Vista la legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022» e, in particolare,  l'articolo
1, commi 284 e 285; 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare,  l'articolo
1, commi 890, 891 e 892; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,   n.   108,   recante
«Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e  snellimento  delle  procedure»  e,  in  particolare,
l'articolo 64-bis, comma 3; 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2022,  n.  36,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante  «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR)» e, in particolare, l'articolo 14,  comma  4-ter  e
comma 6-novies; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio  2003,
n. 132, concernente  «Regolamento  recante  criteri  per  l'autonomia
statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche
e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005,  n.
212, concernente «Regolamento recante disciplina per  la  definizione
degli ordinamenti didattici  delle  Istituzioni  di  alta  formazione
artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della  legge
21 dicembre 1999, n. 508»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019,  n.
143, concernente «Regolamento recante le procedure e le modalita' per
la programmazione e il  reclutamento  del  personale  docente  e  del
personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca n.  597  del  14  agosto  2018  recante  «Procedura  di
selezione, per titoli, per la costituzione di graduatorie  nazionali,
utili  per  l'attribuzione  di  incarichi  a  tempo  indeterminato  e
determinato, per  il  personale  docente  delle  istituzioni  statali
dell'alta formazione artistica,  musicale  e  coreutica»  di  cui  al
comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 4  settembre
2018; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  n.
645 del 31 maggio 2021, recante «Procedura di selezione, per  titoli,
per   la   costituzione   di   graduatorie   nazionali,   utili   per
l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato e determinato,  per
il personale docente delle istituzioni statali  dell'alta  formazione
artistica, musicale e coreutica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 48 del 18 giugno 2021; 
  Vista l'informativa del Ministero dell'universita' e della  ricerca
alle organizzazioni sindacali  rappresentative  del  personale  delle
istituzioni AFAM in data 30 novembre 2021; 
  Acquisito il parere espresso dal  Consiglio  Nazionale  per  l'alta
formazione artistica e musicale (CNAM) nell'adunanza del  7  novembre
2023; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 16 novembre 2023; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 142  del  2024,  espresso
dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del  30
gennaio 2024; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 15 aprile 2024; 
  Sulla proposta del Ministro dell'universita' e  della  ricerca,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai sensi del presente regolamento si intendono: 
    a) per «legge»: la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente la
riforma delle Accademie di belle arti,  dell'Accademia  nazionale  di
danza, dell'Accademia nazionale di arte  drammatica,  degli  Istituti
superiori per le industrie artistiche  (ISIA),  dei  Conservatori  di
musica e degli Istituti musicali pareggiati; 
    b) per «istituzioni»: l'Accademia nazionale di  arte  drammatica,
le Accademie di belle arti statali, gli  Istituti  superiori  per  le
industrie  artistiche  (ISIA)  e  gli  Istituti  superiori  di  Studi
musicali e coreutici di cui all'articolo 2, comma 2, della  legge  21
dicembre 1999, n. 508; 
    c) per «Ministro»: il Ministro dell'universita' e della ricerca; 
    d)  per  «Ministero»:  il  Ministero  dell'universita'  e   della
ricerca; 
    e) per «CNAM»:  il  Consiglio  nazionale  per  l'alta  formazione
artistica e musicale; 
    f) per «Portale  unico  del  reclutamento»:  il  portale  di  cui
all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    g) per «settori artistico-disciplinari»: gli ambiti  disciplinari
determinati ai sensi dell'articolo 3-quinquies del  decreto-legge  10
novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
gennaio 2009, n. 1; 
    h)  per  «settori  concorsuali»:  le  aggregazioni   di   settori
artistico-disciplinari affini, effettuate tenuto conto del numero dei
docenti   di   ruolo   e    dei    diplomati    di    ogni    settore
artistico-disciplinare; 
    i) per «graduatorie nazionali», le seguenti graduatorie: 
      1) graduatorie ad esaurimento (GNE), di cui  all'articolo  270,
comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
      2) graduatorie nazionali dei concorsi per esami e titoli (GET),
di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6  novembre  1989,
n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  1989,
n. 417; 
      3)  graduatorie  nazionali,  di  cui  all'articolo  2-bis   del
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 giugno 2004, n. 143; 
      4)  graduatorie  di  cui  all'articolo   19,   comma   2,   del
decreto-legge  12   settembre   2013,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; 
      5) graduatorie di cui all'articolo 1, comma 655, della legge 27
dicembre 2017, n. 205; 
      6) graduatorie di  cui  all'articolo  3-quater,  comma  3,  del
decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2020, n. 12; 
    l) per «dotazione organica»: l'organico del personale  docente  e
non docente definito ai sensi dell'articolo 7, comma 6,  lettera  d),
del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132,
e approvato ai sensi dell'articolo 7, comma 7 del medesimo decreto; 
    m) per «profilo  disciplinare»:  un  ambito,  all'interno  di  un
settore artistico-disciplinare, coincidente con specifiche conoscenze
e competenze, nonche' relativo ad esigenze didattiche  e  di  ricerca
delle istituzioni. 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  Si  riportano  gli   articoli   33   e   117   della
          Costituzione: 
                «Art. 33. - L'arte e la scienza sono libere e  libero
          ne e' l'insegnamento. 
                La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione
          ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. 
                Enti e privati hanno il diritto di  istituire  scuole
          ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. 
                La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi  delle
          scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
          ad esse piena liberta' e  ai  loro  alunni  un  trattamento
          scolastico equipollente a quello  degli  alunni  di  scuole
          statali. 
                E' prescritto un esame di Stato per  l'ammissione  ai
          vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di  essi
          e per l'abilitazione all'esercizio professionale. 
                Le  istituzioni  di  alta  cultura,  universita'   ed
          accademie, hanno il diritto di darsi  ordinamenti  autonomi
          nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. 
                La Repubblica riconosce il valore educativo,  sociale
          e di promozione del  benessere  psicofisico  dell'attivita'
          sportiva in tutte le sue forme.» 
                «Art. 117. - La potesta'  legislativa  e'  esercitata
          dallo  Stato   e   dalle   Regioni   nel   rispetto   della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento    comunitario    e     dagli     obblighi
          internazionali. 
                Lo Stato ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
                  a) politica estera e rapporti internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                  b) immigrazione; 
                  c) rapporti tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose; 
                  d) difesa e Forze armate;  sicurezza  dello  Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi; 
                  e)  moneta,  tutela   del   risparmio   e   mercati
          finanziari; tutela della  concorrenza;  sistema  valutario;
          sistema tributario e contabile dello Stato;  armonizzazione
          dei   bilanci   pubblici;   perequazione   delle    risorse
          finanziarie; 
                  f) organi dello Stato e relative leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
                  g)  ordinamento  e  organizzazione   amministrativa
          dello Stato e degli enti pubblici nazionali; 
                  h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale; 
                  i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
                  l) giurisdizione e norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
                  m)  determinazione  dei  livelli  essenziali  delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
                  n) norme generali sull'istruzione; 
                  o) previdenza sociale; 
                  p) legislazione elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
                  q)  dogane,  protezione  dei  confini  nazionali  e
          profilassi internazionale; 
                  r)  pesi,  misure  e  determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
                  s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
          culturali. 
                Sono  materie  di  legislazione  concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
          finanza pubblica e del sistema  tributario;  valorizzazione
          dei  beni   culturali   e   ambientali   e   promozione   e
          organizzazione di attivita' culturali; casse di  risparmio,
          casse rurali, aziende di  credito  a  carattere  regionale;
          enti di credito fondiario e agrario a carattere  regionale.
          Nelle  materie  di  legislazione  concorrente  spetta  alle
          Regioni  la  potesta'  legislativa,  salvo   che   per   la
          determinazione dei principi  fondamentali,  riservata  alla
          legislazione dello Stato. 
                Spetta  alle  Regioni  la  potesta'  legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
                Le Regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
                La potesta' regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
                Le  leggi  regionali  rimuovono  ogni  ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
                La legge regionale ratifica le intese  della  Regione
          con altre Regioni per il migliore esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
                Nelle materie  di  sua  competenza  la  Regione  puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato.» 
              L'art. 87, quinto comma, della Costituzione  conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto  1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: 
                «Art.  17.  (Regolamenti).  -  1.  Con  decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e) 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza elle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.» 
              - Si riporta l'art. 2 della legge 21 dicembre 1999,  n.
          508 ( Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia
          nazionale  di  danza,  dell'Accademia  nazionale  di   arte
          drammatica,  degli  Istituti  superiori  per  le  industrie
          artistiche, dei Conservatori di  musica  e  degli  Istituti
          musicali pareggiati), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4
          gennaio 2000, n. 2: 
                «Art.  2.   (Alta   formazione   e   specializzazione
          artistica e musicale). - 1. Le  Accademie  di  belle  arti,
          l'Accademia  nazionale  di  arte  drammatica  e  gli  ISIA,
          nonche', con l'applicazione delle disposizioni  di  cui  al
          comma 2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di
          danza e gli  Istituti  musicali  pareggiati  costituiscono,
          nell'ambito  delle  istituzioni   di   alta   cultura   cui
          l'articolo 33 della Costituzione riconosce  il  diritto  di
          darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione
          e  specializzazione  artistica  e  musicale.  Le   predette
          istituzioni sono disciplinate dalla presente  legge,  dalle
          norme in essa richiamate e dalle altre norme che  vi  fanno
          espresso riferimento. 
                2. I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di
          danza e gli Istituti musicali pareggiati  sono  trasformati
          in Istituti superiori di studi  musicali  e  coreutici,  ai
          sensi del presente articolo. 
                3.  Il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica  esercita,  nei  confronti  delle
          istituzioni   di   cui   all'articolo    1,    poteri    di
          programmazione, indirizzo e  coordinamento  sulla  base  di
          quanto previsto dal titolo I della legge 9 maggio 1989,  n.
          168, e nel rispetto dei principi di autonomia sanciti dalla
          presente legge. 
                4. Le istituzioni di cui  all'articolo  1  sono  sedi
          primarie di  alta  formazione,  di  specializzazione  e  di
          ricerca  nel  settore  artistico  e  musicale  e   svolgono
          correlate  attivita'  di   produzione.   Sono   dotate   di
          personalita' giuridica e godono  di  autonomia  statutaria,
          didattica,  scientifica,  amministrativa,   finanziaria   e
          contabile ai sensi del presente articolo, anche  in  deroga
          alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato  e  degli
          enti  pubblici,  ma  comunque  nel  rispetto  dei  relativi
          principi. 
                5. Le istituzioni di cui all'articolo 1  istituiscono
          e attivano corsi di formazione ai quali si  accede  con  il
          possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado,
          nonche' corsi di perfezionamento e di specializzazione.  Le
          predette   istituzioni   rilasciano    specifici    diplomi
          accademici  di  primo  e  secondo   livello,   nonche'   di
          perfezionamento, di  specializzazione  e  di  dottorato  di
          ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati
          dalle  predette  istituzioni  si   applica   il   comma   5
          dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n.  341.  Con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
          su proposta del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro  per
          la funzione pubblica, previo parere del Consiglio nazionale
          per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM),  di  cui
          all'articolo 3,  sono  dichiarate  le  equipollenze  tra  i
          titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e
          i  titoli  di  studio  universitari   al   fine   esclusivo
          dell'ammissione ai pubblici  concorsi  per  l'accesso  alle
          qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali  ne
          e' prescritto il possesso. 
                6.  Il  rapporto  di  lavoro  del   personale   delle
          istituzioni   di   cui   all'articolo   1    e'    regolato
          contrattualmente  ai  sensi  del  decreto   legislativo   3
          febbraio  1993,  n.  29,  e  successive   modificazioni   e
          integrazioni, nell'ambito di apposito  comparto  articolato
          in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per
          il personale docente e non docente.  Nell'ambito  dell'area
          di contrattazione per il personale docente e' istituito  il
          profilo professionale del ricercatore, a tempo  determinato
          e indeterminato, con preminenti funzioni di ricerca nonche'
          obblighi didattici nel limite  massimo  del  50  per  cento
          dell'orario di lavoro, al quale non puo' essere affidata la
          piena responsabilita' didattica di cattedre di docenza. Nei
          limiti   delle   facolta'   assunzionali   disponibili    a
          legislazione vigente, le istituzioni di cui all'articolo  1
          individuano  i  posti  da  ricercatore  nell'ambito   delle
          relative dotazioni organiche. Limitatamente alla  copertura
          dei posti in organico che  si  rendono  disponibili  si  fa
          ricorso alle graduatorie nazionali  previste  dall'articolo
          270,  comma  1,  del   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di  ogni  ordine  e  grado,  approvato  con  decreto
          legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  come   modificato
          dall'articolo 3, comma 1, della legge  3  maggio  1999,  n.
          124, le quali, integrate in prima applicazione a norma  del
          citato articolo 3, comma 2, sono trasformate in graduatorie
          ad esaurimento. Per le esigenze didattiche derivanti  dalla
          presente legge cui non  si  possa  far  fronte  nell'ambito
          delle  dotazioni  organiche,  si  provvede   esclusivamente
          mediante l'attribuzione di  incarichi  di  insegnamento  di
          durata non superiore al quinquennio, rinnovabili, anche ove
          temporaneamente  conferiti  a   personale   incluso   nelle
          predette graduatorie nazionali. Dopo l'esaurimento di  tali
          graduatorie, gli incarichi di insegnamento sono  attribuiti
          con contratti  di  durata  non  superiore  al  quinquennio,
          rinnovabili. I predetti incarichi di insegnamento non  sono
          comunque conferibili al personale in servizio di ruolo.  Il
          personale  docente  e  non  docente,  in   servizio   nelle
          istituzioni di cui all'articolo 1 alla data di  entrata  in
          vigore della presente legge con rapporto di lavoro a  tempo
          indeterminato, e' inquadrato presso  di  esse  in  appositi
          ruoli  ad  esaurimento,  mantenendo  le   funzioni   e   il
          trattamento  complessivo   in   godimento.   Salvo   quanto
          stabilito nel secondo e  nel  terzo  periodo  del  presente
          comma,  nei  predetti  ruoli  ad  esaurimento  e'  altresi'
          inquadrato  il   personale   inserito   nelle   graduatorie
          nazionali sopraindicate, anche se assunto dopo la  data  di
          entrata in vigore della presente legge. 
                7. Con  uno  o  piu'  regolamenti  emanati  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, su proposta  del  Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca  scientifica  e  tecnologica  di  concerto  con  il
          Ministro della pubblica istruzione, sentiti il  CNAM  e  le
          competenti Commissioni parlamentari, le quali si  esprimono
          dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per  legge,
          sono disciplinati: 
                  a)  i  requisiti   di   qualificazione   didattica,
          scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti; 
                  b) i requisiti di idoneita' delle sedi; 
                  c) le modalita' di trasformazione di cui  al  comma
          2; 
                  d) i possibili accorpamenti e fusioni,  nonche'  le
          modalita' di convenzionamento con istituzioni scolastiche e
          universitarie e con altri soggetti pubblici e privati; 
                  e) le procedure di reclutamento del personale; 
                  f) i criteri generali per l'adozione degli  statuti
          di   autonomia    e    per    l'esercizio    dell'autonomia
          regolamentare; 
                  g) le procedure, i tempi  e  le  modalita'  per  la
          programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo  dell'offerta
          didattica nel settore; 
                  h)  i  criteri   generali   per   l'istituzione   e
          l'attivazione  dei  corsi,  ivi  compresi  quelli  di   cui
          all'articolo 4, comma 3, per gli  ordinamenti  didattici  e
          per la programmazione degli accessi; 
                  i) la valutazione dell'attivita' delle  istituzioni
          di cui all'articolo 1. 
                8. I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla
          base dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                  a) valorizzazione delle  specificita'  culturali  e
          tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e  delle
          istituzioni del settore, nonche'  definizione  di  standard
          qualitativi riconosciuti in ambito internazionale; 
                  a-bis)   previsione   dell'abilitazione   artistica
          nazionale   quale   attestazione    della    qualificazione
          didattica, artistica  e  scientifica  dei  docenti  nonche'
          quale requisito necessario per l'accesso alle procedure  di
          reclutamento  a  tempo  indeterminato  dei   docenti,   con
          decentramento delle  procedure  di  nomina  delle  relative
          commissioni, di valutazione dei candidati, di pubblicazione
          degli esiti e di  gestione  del  relativo  contenzioso.  Il
          conseguimento    dell'abilitazione    non    da'    diritto
          all'assunzione in ruolo; 
                  b)  rapporto  tra  studenti  e   docenti,   nonche'
          dotazione di  strutture  e  infrastrutture,  adeguati  alle
          specifiche attivita' formative; 
                  c) programmazione dell'offerta formativa sulla base
          della  valutazione  degli  sbocchi  professionali  e  della
          considerazione  del  diverso  ruolo  della  formazione  del
          settore rispetto alla formazione tecnica superiore  di  cui
          all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999,  n.  144,  e  a
          quella universitaria, prevedendo modalita' e  strumenti  di
          raccordo tra i tre sistemi su base territoriale; 
                  d)  previsione,   per   le   istituzioni   di   cui
          all'articolo 1, della facolta' di attivare, fino alla  data
          di entrata in vigore di specifiche norme  di  riordino  del
          settore, corsi di formazione musicale o coreutica di  base,
          disciplinati in  modo  da  consentirne  la  frequenza  agli
          alunni iscritti alla scuola media e alla scuola  secondaria
          superiore; 
                  e) possibilita' di prevedere, contestualmente  alla
          riorganizzazione delle strutture e dei corsi  esistenti  e,
          comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
          una graduale statizzazione,  su  richiesta,  degli  attuali
          Istituti musicali pareggiati e  delle  Accademie  di  belle
          arti legalmente riconosciute, nonche' istituzione di  nuovi
          musei e  riordino  di  musei  esistenti,  di  collezioni  e
          biblioteche, ivi comprese quelle  musicali,  degli  archivi
          sonori, nonche' delle strutture necessarie alla  ricerca  e
          alle  produzioni  artistiche.  Nell'ambito  della  graduale
          statizzazione  si  terra'   conto,   in   particolare   nei
          capoluoghi    sprovvisti    di     istituzioni     statali,
          dell'esistenza  di  Istituti  non  statali  e  di  Istituti
          pareggiati o  legalmente  riconosciuti  che  abbiano  fatto
          domanda, rispettivamente, per il pareggiamento o il  legale
          riconoscimento, ovvero per la statizzazione, possedendone i
          requisiti alla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge; 
                  f) definizione di un sistema di  crediti  didattici
          finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi  e  delle
          altre attivita' didattiche seguite dagli studenti,  nonche'
          al riconoscimento parziale o totale degli studi  effettuati
          qualora  lo  studente  intenda  proseguirli   nel   sistema
          universitario o della formazione tecnica superiore  di  cui
          all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; 
                  g) facolta' di convenzionamento, nei  limiti  delle
          risorse attribuite a ciascuna istituzione, con  istituzioni
          scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione
          e di formazione musicale o  coreutica  anche  ai  fini  del
          conseguimento  del   diploma   di   istruzione   secondaria
          superiore  o  del  proseguimento  negli  studi  di  livello
          superiore; 
                  h) facolta' di convenzionamento, nei  limiti  delle
          risorse attribuite a ciascuna istituzione, con  istituzioni
          universitarie per lo  svolgimento  di  attivita'  formative
          finalizzate al rilascio di  titoli  universitari  da  parte
          degli  atenei  e  di  diplomi  accademici  da  parte  delle
          istituzioni di cui all'articolo 1; 
                  i)  facolta'  di  costituire,  sulla   base   della
          contiguita' territoriale, nonche' della complementarieta' e
          integrazione  dell'offerta  formativa,  Politecnici   delle
          arti, nei quali possono confluire  le  istituzioni  di  cui
          all'articolo 1  nonche'  strutture  delle  universita'.  Ai
          Politecnici delle arti si  applicano  le  disposizioni  del
          presente articolo; 
                  l) verifica periodica, anche  mediante  l'attivita'
          dell'Osservatorio   per   la   valutazione   del    sistema
          universitario,  del   mantenimento   da   parte   di   ogni
          istituzione degli standard e dei requisiti  prescritti;  in
          caso di non mantenimento da parte di  istituzioni  statali,
          con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica le  stesse  sono  trasformate  in
          sedi distaccate di altre istituzioni e, in  caso  di  gravi
          carenze strutturali e formative, soppresse; in caso di  non
          mantenimento  da  parte   di   istituzioni   pareggiate   o
          legalmente   riconosciute,   il    pareggiamento    o    il
          riconoscimento  e'  revocato  con  decreto   del   Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; 
                  l-bis) programmazione triennale dei  fabbisogni  di
          personale, decentramento delle procedure di reclutamento  a
          livello di singola istituzione e previsione  del  ciclo  di
          reclutamento di durata corrispondente a quella dell'offerta
          formativa e  conseguente  disciplina  della  mobilita'  del
          personale, anche in deroga, quanto  al  personale  docente,
          all'articolo 30, comma 2-bis, del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165; 
                  l-ter) facolta' di  disciplinare  l'istituzione  di
          cattedre a tempo definito, con impegno orario  pari  al  50
          per cento delle cattedre a tempo pieno,  nell'ambito  della
          dotazione organica delle istituzioni di cui all'articolo 1,
          con l'applicazione al relativo personale  della  disciplina
          di cui agli articoli 5, 7, 9 e 11 del  decreto  legislativo
          15  giugno  2015,   n.   81,   salva   diversa   disciplina
          contrattuale . 
                8-bis. Sulla base di  accordi  di  programma  con  il
          Ministero dell'universita' e della ricerca, le  istituzioni
          di cui all'articolo 1 possono sperimentare, anche in deroga
          al regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  28  febbraio  2003,  n.  132,  e  comunque  nel
          rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 8
          del  presente  articolo,  propri   modelli   funzionali   e
          organizzativi, ivi comprese  modalita'  di  composizione  e
          costituzione  degli  organi  di  governo,   nonche'   forme
          sostenibili di organizzazione  dell'attivita'  di  ricerca.
          Con decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca,
          di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
          sono   definiti   i   criteri   per    l'ammissione    alla
          sperimentazione e le modalita' di  verifica  periodica  dei
          risultati conseguiti, fermo restando il rispetto del limite
          massimo delle spese di personale  nonche'  delle  dotazioni
          organiche previste ai sensi della normativa vigente e delle
          risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
                9. Con effetto dalla data di entrata in vigore  delle
          norme regolamentari di cui al  comma  7  sono  abrogate  le
          disposizioni  vigenti  incompatibili  con  esse  e  con  la
          presente  legge,  la  cui  ricognizione  e'   affidata   ai
          regolamenti stessi.» 
              - L'art.  270  del  D.Lgs.  16  aprile  1994,  n.  297,
          abrogato dal presente regolamento, a decorrere dal  termine
          di cui all'art. 17, comma 8, recava: « Accesso ai ruoli del
          personale docente, degli assistenti,  degli  accompagnatori
          al pianoforte e dei pianisti accompagnatori» 
              - Si riporta l'articolo 1-quater  del  decreto-legge  5
          dicembre 2005, n. 250 (Misure urgenti in materia di scuola,
          universita',  beni  culturali  ed  in  favore  di  soggetti
          affetti  da   gravi   patologie,   nonche'   in   tema   di
          rinegoziazione di mutui,  di  professioni  e  di  sanita'),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  6  dicembre  2005,  n.
          284, convertito in legge, con  modificazioni,  dall'art.  1
          della legge  3  febbraio  2006,  n.  27,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 2006, n. 29, come  modificato
          dal presente regolamento, a  partire  dal  termine  di  cui
          all'art. 17, comma 8: 
                «Art. 1-quater. (Personale amministrativo, tecnico  e
          ausiliario delle istituzioni di alta formazione artistica e
          musicale).  -  1.  Per  l'anno  accademico  2006-2007,   le
          Accademie di belle arti, le  Accademie  nazionali  di  arte
          drammatica e di danza,  i  Conservatori  di  musica  e  gli
          Istituti superiori per le industrie artistiche, al fine  di
          assicurare con carattere di  continuita'  la  funzionalita'
          amministrativa,  sono  autorizzati  ad  assumere  a   tempo
          indeterminato, per il profilo professionale di  coadiutore,
          un contingente non superiore  a  716  unita'.  Le  medesime
          istituzioni sono altresi' autorizzate a  bandire  procedure
          concorsuali per il reclutamento, a decorrere  dallo  stesso
          anno  accademico  2006-2007,  del  personale   tecnico   ed
          amministrativo,    appartenente    agli    altri    profili
          professionali, per un contingente complessivo non superiore
          a  200  unita'.  Le  predette  assunzioni  sono  effettuate
          esclusivamente  per  la  copertura  dei  posti  vacanti  in
          organico contestualmente alla cessazione  dall'incarico  di
          un corrispondente numero di unita' di personale assunte  in
          servizio con contratto a tempo determinato e  nel  rispetto
          delle disposizioni di cui  all'articolo  39,  comma  3-bis,
          della legge 27 dicembre 1997, n. 449.  All'onere  derivante
          dall'applicazione del presente articolo, valutato in 62.500
          euro per  l'anno  2006  ed  in  375.000  euro  a  decorrere
          dall'anno  2007,  si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale 2006-2008, nell'ambito  dell'unita'  previsionale
          di base di parte corrente «Fondo speciale» dello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per
          l'anno  2006,  parzialmente  utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze
          provvede  al  monitoraggio  degli  oneri,  anche  ai   fini
          dell'adozione   dei   provvedimenti   correttivi   di   cui
          all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
          468,  e  successive  modificazioni,  ovvero  delle   misure
          correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma  3,
          lettera i-quater),  della  medesima  legge.  Gli  eventuali
          decreti emanati ai sensi dell'articolo  7,  secondo  comma,
          numero 2), della legge n. 468 del 1978, prima della data di
          entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure  di  cui
          al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi  alle
          Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.» 
              -  Si  riporta  l'articolo  19  del  decreto-legge   12
          settembre 2013, n. 104  -  Misure  urgenti  in  materia  di
          istruzione,  universita'  e  ricerca),   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2013, n. 214, convertito in
          legge, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2013,  n.
          128: 
                «Art.  19. (Alta  formazione  artistica,  musicale  e
          coreutica). - 01. Entro centottanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto e' emanato il regolamento previsto dall'articolo 2,
          comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n.  508,
          al fine di consentire le relative procedure  di  assunzione
          in tempi utili per l'avvio dell'anno accademico 2015/2016. 
                1. Al fine  di  consentire  il  regolare  svolgimento
          delle attivita' per l'anno accademico 2013-2014 e  per  gli
          anni accademici 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018,
          2018-2019,  2019-2020,  2020-2021,  2021-2022,   2022-2023,
          2023-2024 e 2024-2025 fermi restando il limite  percentuale
          di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico di cui al
          decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il  ricorso  in
          via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo  2,
          comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il  regime
          autorizzatorio  di  cui  all'articolo  39  della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449,  le  graduatorie  nazionali  di  cui
          all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n.  97,
          convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.
          143,  sono   trasformate   in   graduatorie   nazionali   a
          esaurimento, utili per l'attribuzione  degli  incarichi  di
          insegnamento  con  contratto  a   tempo   indeterminato   e
          determinato. 
                2. Il personale docente che non sia gia' titolare  di
          contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta
          formazione  artistica,  musicale  e  coreutica,  che  abbia
          superato un  concorso  selettivo  ai  fini  dell'inclusione
          nelle graduatorie di istituto e abbia maturato  almeno  tre
          anni  accademici  di  insegnamento   presso   le   suddette
          istituzioni alla data di entrata  in  vigore  del  presente
          decreto e' inserito, fino all'emanazione del regolamento di
          cui all'articolo 2, comma 7, lettera  e),  della  legge  21
          dicembre 1999, n. 508, in  apposite  graduatorie  nazionali
          utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento  a
          tempo determinato in subordine alle graduatorie di  cui  al
          comma 1 del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti
          disponibili.  L'inserimento  e'  disposto   con   modalita'
          definite  con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca. 
                3. 
                3-bis. Il personale che abbia  superato  un  concorso
          pubblico per l'accesso all'area "Elevata  professionalita'"
          o  all'area  terza  di  cui  all'allegato  A  al  contratto
          collettivo nazionale di lavoro  del  4  agosto  2010,  puo'
          essere assunto  con  contratto  a  tempo  indeterminato  al
          maturare di tre anni di servizio, nel rispetto  del  regime
          autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo
          39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997,  n.  449,  e
          successive modificazioni. 
                4. Nelle more di  un  processo  di  razionalizzazione
          degli Istituti superiori di studi musicali non  statali  ex
          pareggiati nell'ambito  del  sistema  dell'alta  formazione
          artistica, musicale e coreutica, al fine di rimediare  alle
          gravi difficolta' finanziarie degli stessi, e'  autorizzata
          per l'anno finanziario 2014 la spesa di 5 milioni di euro. 
                5.  Con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, sentiti gli  enti  locali
          finanziatori si provvede a ripartire le risorse di  cui  al
          comma 4, sulla base di  criteri,  definiti  con  lo  stesso
          decreto, che devono  tenere  conto  anche  della  spesa  di
          ciascun istituto nell'ultimo triennio  e  delle  unita'  di
          personale assunte secondo  le  disposizioni  del  contratto
          collettivo  nazionale  di  lavoro  del  comparto  dell'alta
          formazione artistica, musicale e coreutica. 
                5-bis. Al fine di rimediare  alle  gravi  difficolta'
          finanziarie delle accademie non statali di belle  arti  che
          sono finanziate in misura prevalente dagli enti locali,  e'
          autorizzata per l'anno  finanziario  2014  la  spesa  di  1
          milione di euro. 
                5-ter.  Con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca si provvede a ripartire le
          risorse di cui al  comma  5-bis,  sulla  base  di  criteri,
          definiti con lo stesso decreto,  che  tengano  conto  della
          spesa di ciascuna accademia nell'ultimo  triennio  e  delle
          unita' di personale assunte  secondo  le  disposizioni  del
          contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del  comparto
          dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.» 
              - Si riporta il comma 27 dell'articolo 1 della legge 13
          luglio 2015, n.  107  (Riforma  del  sistema  nazionale  di
          istruzione e formazione e  delega  per  il  riordino  delle
          disposizioni   legislative   vigenti),   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162: 
                «27. Nelle more della ridefinizione  delle  procedure
          per  la  rielezione  del  Consiglio  nazionale  per  l'alta
          formazione artistica e musicale, gli atti e i provvedimenti
          adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
          della  ricerca  in  mancanza  del   parere   del   medesimo
          Consiglio, nei casi esplicitamente  previsti  dall'articolo
          3, comma 1, della legge 21  dicembre  1999,  n.  508,  sono
          perfetti ed efficaci.» 
              - Si riporta l'articolo 20 del D. Lgs. 25 maggio  2017,
          n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli  16,  commi  1,
          lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e  17,  comma  1,
          lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e
          z), della legge 7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di
          riorganizzazione    delle    amministrazioni     pubbliche,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2017, n. 130: 
                «Art. 20. (Superamento del precariato nelle pubbliche
          amministrazioni). -  1.  Le  amministrazioni,  al  fine  di
          superare il precariato, ridurre il ricorso ai  contratti  a
          termine e valorizzare  la  professionalita'  acquisita  dal
          personale con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  determinato,
          possono, fino al 31 dicembre 2023 (18), in coerenza con  il
          piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma
          2,   e   con   l'indicazione   della   relativa   copertura
          finanziaria, assumere a tempo indeterminato  personale  non
          dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: 
                  a) risulti in servizio successivamente alla data di
          entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti
          a tempo determinato presso  l'amministrazione  che  procede
          all'assunzione o, in caso di amministrazioni  comunali  che
          esercitino funzioni in forma  associata,  anche  presso  le
          amministrazioni con servizi associati; 
                  b) sia stato  reclutato  a  tempo  determinato,  in
          relazione alle medesime  attivita'  svolte,  con  procedure
          concorsuali   anche   espletate   presso    amministrazioni
          pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; 
                  c)  abbia  maturato,  al  31  dicembre  2022,  alle
          dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a)  che
          procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio,  anche
          non continuativi, negli ultimi otto anni. 
                2. Fino  al  31  dicembre  2024,  le  amministrazioni
          possono bandire, in coerenza con  il  piano  triennale  dei
          fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando
          la  garanzia  dell'adeguato  accesso  dall'esterno,  previa
          indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure
          concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta
          per  cento  dei  posti  disponibili,   al   personale   non
          dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: 
                  a) risulti titolare, successivamente alla  data  di
          entrata in vigore della  legge  n.  124  del  2015,  di  un
          contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che
          bandisce il concorso; 
                  b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre  2024,
          almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli
          ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce  il
          concorso. 
                2-bis.  Anche  per   le   finalita'   connesse   alla
          stabilizzazione delle ricerche collegate al Piano nazionale
          di ripresa e resilienza (PNRR), le disposizioni dei commi 1
          e 2, con riferimento agli enti pubblici di ricerca  di  cui
          all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.
          218, sono prorogate fino al 31 dicembre 2026. 
                3. Ferme restando  le  norme  di  contenimento  della
          spesa di personale, le pubbliche amministrazioni,  fino  al
          31 dicembre 2022, ai soli fini di  cui  ai  commi  1  e  2,
          possono elevare  gli  ordinari  limiti  finanziari  per  le
          assunzioni  a  tempo  indeterminato  previsti  dalle  norme
          vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a
          tempo  indeterminato  per  reclutamento  tramite   concorso
          pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per  i
          contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di  cui
          all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
          n. 78, convertito dalla  legge  20  luglio  2010,  n.  122,
          calcolate in misura corrispondente al loro ammontare  medio
          nel  triennio  2015-2017  a  condizione  che  le   medesime
          amministrazioni siano in grado di  sostenere  a  regime  la
          relativa spesa di  personale  previa  certificazione  della
          sussistenza delle correlate risorse  finanziarie  da  parte
          dell'organo  di  controllo  interno  di  cui   all'articolo
          40-bis, comma 1, e che  prevedano  nei  propri  bilanci  la
          contestuale e definitiva riduzione di tale valore di  spesa
          utilizzato per le  assunzioni  a  tempo  indeterminato  dal
          tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28. 
                4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non  possono
          essere applicate dai comuni che  per  l'intero  quinquennio
          2012-2016  non  hanno  rispettato  i  vincoli  di   finanza
          pubblica. Le regioni a statuto speciale, nonche'  gli  enti
          territoriali  ricompresi  nel  territorio   delle   stesse,
          possono applicare il  comma  1,  elevando  ulteriormente  i
          limiti finanziari per le assunzioni a  tempo  indeterminato
          ivi previsti,  anche  mediante  l'utilizzo  delle  risorse,
          appositamente  individuate  con   legge   regionale   dalle
          medesime   regioni   che   assicurano   la   compatibilita'
          dell'intervento con il raggiungimento dei propri  obiettivi
          di finanza pubblica, derivanti da  misure  di  revisione  e
          razionalizzazione della spesa certificate dagli  organi  di
          controllo interno. Ai fini del rispetto delle  disposizioni
          di cui all'articolo 1, commi 557  e  562,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali delle predette
          regioni a statuto speciale, calcolano  inoltre  la  propria
          spesa di personale al netto dell'eventuale  cofinanziamento
          erogato dalle regioni ai sensi del  periodo  precedente.  I
          predetti enti possono prorogare  i  rapporti  di  lavoro  a
          tempo determinato fino al  31  dicembre  2018,  nei  limiti
          delle  risorse  utilizzabili  per  le  assunzioni  a  tempo
          indeterminato,  secondo  quanto   previsto   dal   presente
          articolo.  Per  gli  stessi  enti,  che  si  trovino  nelle
          condizioni di cui all'articolo 259 del testo unico  di  cui
          al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  la  proroga
          di cui al quarto periodo del presente comma e'  subordinata
          all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione
          ai sensi del comma 10 del citato articolo 259. 
                5. Fino al termine delle procedure di cui ai commi  1
          e 2, e' fatto divieto alle amministrazioni  interessate  di
          instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile  di  cui
          all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010,  n.  122,  e   successive   modificazioni,   per   le
          professionalita' interessate dalle predette  procedure.  Il
          comma 9-bis dell'articolo 4  del  decreto-legge  31  agosto
          2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
          ottobre 2013, n. 125, e' abrogato. 
                6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi
          425 e 426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
                7. Ai  fini  del  presente  articolo  non  rileva  il
          servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di
          cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001
          o degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi
          ordinamenti, ne' quello prestato in virtu' di contratti  di
          cui agli articoli 90  e  110  del  decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n. 267. 
                8.   Le   amministrazioni   possono    prorogare    i
          corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti
          che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2,  fino
          alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili
          ai sensi dell'articolo 9, comma 28,  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122. 
                9.  Il  presente   articolo   non   si   applica   al
          reclutamento   del   personale   docente,    educativo    e
          amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  (ATA)  presso   le
          istituzioni  scolastiche   ed   educative   statali.   Fino
          all'adozione del regolamento di cui all'articolo  2,  comma
          7, lettera e), della legge 21 dicembre  1999,  n.  508,  le
          disposizioni di cui al presente articolo non  si  applicano
          alle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
          coreutica. I commi 5 e  6  del  presente  articolo  non  si
          applicano agli enti pubblici di ricerca di cui  al  decreto
          legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per i  predetti  enti
          pubblici di ricerca il comma 2 si applica anche ai titolari
          di  assegni  di  ricerca  in  possesso  dei  requisiti  ivi
          previsti. Il presente articolo non si applica  altresi'  ai
          contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche
          amministrazioni. 
                10. Per il personale dirigenziale e non  dirigenziale
          del Servizio sanitario nazionale, continuano ad  applicarsi
          le disposizioni di cui all'articolo  1,  comma  543,  della
          legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  la  cui  efficacia  e'
          prorogata  al  31  dicembre  2019  per  l'indizione   delle
          procedure concorsuali straordinarie, al  31  dicembre  2020
          per la loro conclusione,  e  al  31  ottobre  2018  per  la
          stipula di nuovi contratti di lavoro  flessibile  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 542, della legge 28  dicembre  2015,
          n. 208. 
                11. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  si
          applicano al personale, dirigenziale e no, di cui al  comma
          10, nonche' al personale delle  amministrazioni  finanziate
          dal Fondo ordinario  per  gli  enti  e  le  istituzioni  di
          ricerca, anche ove lo stesso abbia maturato il  periodo  di
          tre anni di lavoro negli ultimi otto  anni  rispettivamente
          presso  diverse  amministrazioni  del  Servizio   sanitario
          nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca. 
                11-bis. Allo scopo di fronteggiare la  grave  carenza
          di  personale  e  superare  il  precariato,   nonche'   per
          garantire  la  continuita'  nell'erogazione   dei   livelli
          essenziali  di  assistenza,  per   il   personale   medico,
          tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no,
          del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai
          commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai  fini
          del presente comma il  termine  per  il  conseguimento  dei
          requisiti di cui al comma 1, lettera  c),  e  al  comma  2,
          lettera b), e' stabilito alla data del  31  dicembre  2022,
          fatta salva l'anzianita' di servizio  gia'  maturata  sulla
          base delle disposizioni vigenti alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
                12. Ai fini delle assunzioni di cui al  comma  1,  ha
          priorita' il personale in servizio alla data di entrata  in
          vigore del presente decreto. 
                13. In caso di processi di riordino,  soppressione  o
          trasformazione  di  enti,  con  conseguente   transito   di
          personale, ai fini del possesso del  requisito  di  cui  ai
          commi 1, lettera c), e 2, lettera b), si considera anche il
          periodo maturato presso l'amministrazione di provenienza. 
                14. Le assunzioni a tempo indeterminato  disciplinate
          dall'articolo 1, commi 209,  211  e  212,  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147 sono consentite  anche  nel  triennio
          2018-2020. Per le finalita' di cui  al  presente  comma  le
          amministrazioni interessate possono  utilizzare,  altresi',
          le risorse di cui ai commi  3  e  4  o  previste  da  leggi
          regionali, nel rispetto delle modalita', dei limiti  e  dei
          criteri  previsti  nei  commi   citati.   Ai   fini   delle
          disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562,  della
          legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  gli  enti  territoriali
          calcolano  la  propria  spesa   di   personale   al   netto
          dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e  dalle
          regioni. Le amministrazioni interessate  possono  applicare
          la proroga degli eventuali contratti  a  tempo  determinato
          secondo le modalita' previste dall'ultimo periodo del comma
          4.» 
              -  Si  riportano  i  commi  652,   653,   654   e   655
          dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2017,  n.  205  -
          Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario
          2018 e bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2018-2020,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29  dicembre  2017,  n.
          302, S.O.: 
                «652. Al fine di consentire il graduale completamento
          del processo di statizzazione e  razionalizzazione  di  cui
          all'articolo 22-bis del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.
          50, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21  giugno
          2017, n. 96, il fondo  di  cui  al  comma  3  del  medesimo
          articolo 22-bis e' integrato  con  uno  stanziamento  di  5
          milioni di euro per l'anno 2018, di 14 milioni di euro  per
          l'anno 2019 e di 35 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
          2020.  Resta  fermo  che  gli  enti  locali  continuano  ad
          assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si
          fanno carico  delle  situazioni  debitorie  pregresse  alla
          statizzazione in favore  delle  istituzioni,  ad  eccezione
          degli enti locali per  i  quali  sia  stato  dichiarato  il
          dissesto  finanziario  in  data  successiva  alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 marzo
          2018. In tal caso, le situazioni debitorie pregresse di cui
          al periodo precedente sono  poste  a  carico  dello  Stato,
          entro il limite massimo di spesa  di  euro  4  milioni  per
          l'anno  2019,  da  attribuire  all'istituzione  interessata
          previa  richiesta  e  verifica  da  parte   del   Ministero
          dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  della
          consistenza      del      disavanzo       d'amministrazione
          dell'istituzione  al  31  dicembre  2018,  risultante   dal
          rendiconto approvato,  nonche'  da  eventuali  obbligazioni
          contratte dall'istituzione o  dall'ente  locale  per  conto
          dell'istituzione e da ulteriori debiti, derivanti da avvisi
          di  accertamento   o   cartelle   esattoriali   ritualmente
          notificate,  entro  il  31  luglio   2019.   Le   eventuali
          situazioni debitorie dell'istituzione eccedenti il predetto
          importo, di cui non possono farsi carico  gli  enti  locali
          dissestati in data  successiva  alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge ed  entro  il  31  marzo  2018,
          ovvero  relative  a  situazioni  di  dissesto   finanziario
          dichiarate precedentemente o successivamente a tale periodo
          temporale, sono  inserite  nella  massa  passiva  accertata
          dall'organo straordinario di liquidazione, anche in  deroga
          ai termini prescritti per la formazione della stessa. Fermo
          restando quanto previsto dai periodi precedenti, per l'anno
          2019 le risorse di cui all'articolo 22-bis,  comma  3,  del
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.  96,  possono
          essere assegnate  anche  prima  del  perfezionamento  della
          domanda di statizzazione, previo  impegno  da  parte  delle
          istituzioni, assunto all'atto della domanda, a corredare la
          stessa della documentazione richiesta nei termini  indicati
          dall'articolo  1,  comma  2,  del  decreto   del   Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  n.
          121 del 22 febbraio 2019. Sono fatti salvi gli  accordi  di
          programma  stipulati  tra  il  Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita' e della  ricerca,  le  regioni,  gli  enti
          locali,  le  istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,
          musicale e coreutica e le accademie non  statali  di  belle
          arti, riguardanti processi di statizzazione gia' avviati. 
                653.  Al  fine  di  superare  il   precariato   nelle
          istituzioni  dell'alta  formazione  artistica  musicale   e
          coreutica sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018,
          6,6 milioni di euro per l'anno 2019, 11,6 milioni  di  euro
          per l'anno 2020, 15,9 milioni di euro per l'anno 2021, 16,4
          milioni di euro per l'anno 2022, 16,8 milioni di  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, 16,9 milioni di  euro
          per l'anno 2026, 17,5 milioni di euro per l'anno 2027, 18,1
          milioni di euro per l'anno 2028  e  18,5  milioni  di  euro
          annui a decorrere dall'anno  2029.  A  decorrere  dall'anno
          2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma
          2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2013,  n.  128,
          sono trasformate in graduatorie nazionali  ad  esaurimento,
          utili per l'attribuzione degli  incarichi  di  insegnamento
          con contratto  a  tempo  indeterminato  e  determinato,  in
          subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli. Il
          personale delle graduatorie nazionali  di  cui  al  secondo
          periodo  resta  incluso  nelle  medesime  anche  a  seguito
          dell'emanazione del  regolamento  di  cui  all'articolo  2,
          comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508. 
                654. A decorrere dall'anno accademico  2018-2019,  il
          turn over del personale delle istituzioni di cui  al  comma
          653 e' pari al 100 per cento dei risparmi  derivanti  dalle
          cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente,  a
          cui si aggiunge,  per  il  triennio  accademico  2018/2019,
          2019/2020 e 2020/2021, un importo non superiore al  10  per
          cento della spesa sostenuta nell'anno accademico  2016-2017
          per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica
          con contratti a tempo determinato. Il predetto  importo  e'
          ripartito  con  decreto  del   Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della   ricerca.   Nell'ambito   delle
          procedure di reclutamento disciplinate dal regolamento  cui
          all'articolo  2,  comma  7,  lettera  e),  della  legge  21
          dicembre 1999, n. 508, e'  destinata  una  quota,  pari  ad
          almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento,  al
          reclutamento di docenti di prima fascia  cui  concorrono  i
          soli  docenti  di  seconda  fascia  in  servizio  a   tempo
          indeterminato  da  almeno   tre   anni   accademici.   Fino
          all'applicazione   delle    disposizioni    del    predetto
          regolamento le procedure per il passaggio alla prima fascia
          riservate ai docenti di seconda fascia in servizio a  tempo
          indeterminato sono attuate nell'ambito delle  procedure  di
          reclutamento e sono disciplinate con decreto  del  Ministro
          dell'universita' e della ricerca. Il predetto decreto,  nei
          limiti delle risorse gia' accantonate a tal fine negli anni
          accademici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, puo' prevedere
          la trasformazione di tutte le cattedre di seconda fascia in
          cattedre di prima fascia. La quota residua  delle  predette
          risorse,  in  seguito  alla  trasformazione  di  tutte   le
          cattedre, puo' essere destinata, con decreto  del  Ministro
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          per  la  pubblica  amministrazione,  al   reclutamento   di
          direttori amministrativi per le istituzioni di cui al comma
          653 nonche' alla  determinazione  e  all'ampliamento  delle
          dotazioni  organiche  dell'Istituto  superiore   di   studi
          musicali Gaetano Braga di Teramo e degli istituti superiori
          per le industrie artistiche (ISIA). 
                655. Il personale docente che non sia  gia'  titolare
          di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni di cui
          al comma 653 che abbia superato un  concorso  selettivo  ai
          fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e  abbia
          maturato,  fino  all'anno  accademico  2020/2021   incluso,
          almeno tre  anni  accademici  di  insegnamento,  anche  non
          continuativi, negli ultimi otto  anni  accademici,  in  una
          delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo
          3 del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi  formativi
          di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di  cui  al
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca 10 settembre 2010, n.  249,  e'  inserito  in
          apposite graduatorie  nazionali  utili  per  l'attribuzione
          degli incarichi di insegnamento  a  tempo  indeterminato  e
          determinato,  in   subordine   alle   vigenti   graduatorie
          nazionali per titoli e di quelle di cui al comma  653,  nei
          limiti dei  posti  vacanti  disponibili.  L'inserimento  e'
          disposto con modalita' definite con  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.» 
              - Si riportano i commi 284 e 285 dell'articolo 1  della
          legge 27 dicembre 2019,  n.  160  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020   e   bilancio
          pluriennale per il  triennio  2020-2022)  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304, S.O.: 
                «284. Per  le  esigenze  didattiche  derivanti  dalla
          legge 21 dicembre 1999, n. 508, cui non si possa far fronte
          con  il  personale  di  ruolo  o  con  contratto  a   tempo
          determinato  nell'ambito  delle  dotazioni  organiche,   le
          istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della  predetta
          legge provvedono, con oneri a carico del proprio  bilancio,
          in deroga a quanto disposto dall'articolo 7,  comma  5-bis,
          del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  mediante
          l'attribuzione di incarichi di insegnamento della durata di
          un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo
          massimo di tre anni, anche ove temporaneamente conferiti  a
          personale incluso nelle graduatorie nazionali. 
                285. Gli incarichi di insegnamento di  cui  al  comma
          284 non sono comunque conferibili al personale in  servizio
          di ruolo  nella  medesima  istituzione  e  sono  attribuiti
          previo espletamento di procedure pubbliche  che  assicurino
          la valutazione comparativa dei candidati e  la  pubblicita'
          degli  atti.  L'attribuzione  dei  medesimi  incarichi   di
          insegnamento di cui al comma 284 non da' luogo in ogni caso
          a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.» 
              - Si riportano i commi 890, 891 e 892  dell'articolo  1
          della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, S.O.: 
                «890.  Nelle  more   della   piena   attuazione   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, le  cui  disposizioni  si
          applicano  a  decorrere  dall'anno  accademico   2022/2023,
          l'attribuzione di incarichi a  tempo  indeterminato  per  i
          profili di docente avviene prioritariamente a valere  sulle
          vigenti graduatorie nazionali per  titoli  e  in  subordine
          sulle graduatorie di cui all'articolo 3-quater comma 3, del
          decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Con decreto
          del Ministro dell'universita' e della ricerca, di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          definiti i criteri e le quantita' numeriche, suddivise  tra
          personale docente e non docente, da  assegnare  a  ciascuna
          istituzione. 
                891. Dall'anno accademico 2021/2022,  ferma  restando
          la durata dei contratti in essere, gli incarichi di docenza
          non rientranti nelle dotazioni organiche delle  istituzioni
          statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica,
          compresi quelli di cui all'articolo  1,  comma  284,  della
          legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono ridotti in proporzione
          al numero di nuovi docenti introdotti in organico ai  sensi
          del comma 888 del presente articolo. Per  le  finalita'  di
          cui al presente  comma,  le  istituzioni  statali  di  alta
          formazione  artistica,  musicale  e  coreutica  effettuano,
          entro il 1° aprile 2021, una ricognizione  degli  incarichi
          di cui al primo periodo del presente comma. Il  decreto  di
          riparto di cui al comma 890  del  presente  articolo  tiene
          conto degli esiti di tale  ricognizione.  Alle  istituzioni
          che non abbiano  effettuato  la  ricognizione  non  possono
          essere attribuiti ampliamenti della dotazione  organica  ai
          sensi del comma 888. 
                892. Al fine di prevedere, nelle dotazioni  organiche
          delle istituzioni statali  di  alta  formazione  artistica,
          musicale e coreutica, le  posizioni  di  accompagnatore  al
          pianoforte, di accompagnatore al clavicembalo e di  tecnico
          di laboratorio, nello stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'universita' e della ricerca e' istituito uno specifico
          fondo, con una dotazione pari a 2,5  milioni  di  euro  per
          l'anno 2021 e a 19,5 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2022. Il rapporto di lavoro del personale di  cui
          al primo periodo e' disciplinato nell'ambito del  contratto
          collettivo nazionale di lavoro del  comparto  istruzione  e
          ricerca,  in  un'apposita  sezione,  con  definizione   dei
          trattamenti economici dei  relativi  profili,  prendendo  a
          riferimento  l'inquadramento  economico  di   tali   figure
          tecniche  in  misura  pari  all'attuale  profilo  EP1   del
          comparto. Con decreto del Ministro dell'universita' e della
          ricerca sono definiti,  nel  rispetto  delle  condizioni  e
          delle modalita' di reclutamento stabilite dall'articolo  35
          del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,   n.   165,   e
          dall'articolo  19,  comma  3-bis,  del   decreto-legge   12
          settembre 2013,  n.  104,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i  titoli
          e le procedure concorsuali per  le  assunzioni  di  cui  al
          presente comma, nonche' i criteri di riparto del fondo  tra
          le  istituzioni  statali  di  alta  formazione   artistica,
          musicale e coreutica, ivi comprese, in  esito  ai  relativi
          processi  di  statizzazione,  quelle  di  cui  all'articolo
          22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.» 
              - Si riporta l'articolo  64-bis  del  decreto-legge  31
          maggio 2021, n. 77 -  Governance  del  Piano  nazionale  di
          ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento  delle
          strutture amministrative e di accelerazione  e  snellimento
          delle procedure), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  31
          maggio 2021, n. 129, Edizione straordinaria, convertito  in
          legge, con modificazioni, dalla legge 29  luglio  2021,  n.
          108, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2021, n.
          181, S.O.: 
                «Art. 64-bis (Misure di semplificazione nonche' prime
          misure attuative del PNRR in  materia  di  alta  formazione
          artistica,  musicale  e  coreutica).  -  1.  Al   fine   di
          accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di alta
          formazione artistica, musicale  e  coreutica  previsti  nel
          PNRR, si applicano  le  disposizioni  di  cui  al  presente
          articolo. 
                2. All' articolo 1 della legge 24 dicembre  2012,  n.
          228, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) il comma 102 e' sostituito dal seguente: 
                    "102. Al fine di valorizzare il sistema dell'alta
          formazione artistica e musicale e favorire la crescita  del
          Paese e  al  fine  esclusivo  dell'ammissione  ai  pubblici
          concorsi  per  l'accesso  alle  qualifiche  funzionali  del
          pubblico impiego per le quali ne e' prescritto il  possesso
          nonche'  per  l'accesso  ai  corsi  di  laurea   magistrale
          istituiti dalle universita', i diplomi accademici di  primo
          livello rilasciati  dalle  istituzioni  facenti  parte  del
          sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e
          musicale di cui all' articolo 2, comma 1,  della  legge  21
          dicembre 1999, n.  508,  sono  equipollenti  ai  titoli  di
          laurea  rilasciati  dalle  universita'  appartenenti   alle
          seguenti classi di  corsi  di  laurea  di  cui  al  decreto
          ministeriale 16  marzo  2007,  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007: 
                    a) classe L-4  per  i  diplomi  rilasciati  dagli
          istituti superiori per le industrie artistiche; 
                    b)  classe  L-3  per  i  diplomi  rilasciati   da
          istituzioni diverse da quelle di cui alla lettera a)"; 
                  b)  al  comma  104,   dopo   le   parole:   "o   di
          specializzazione" sono inserite  le  seguenti:  "nonche'  a
          borse di studio, ad assegni di  ricerca  e  ad  ogni  altro
          bando  per  attivita'  di  formazione,  studio,  ricerca  o
          perfezionamento". 
                3. Nelle more della piena attuazione del  regolamento
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7  agosto
          2019, n. 143, le istituzioni di cui all' articolo  1  della
          legge 21 dicembre 1999,  n.  508,  possono  reclutare,  nei
          limiti delle facolta' assunzionali  autorizzate,  personale
          amministrativo  a  tempo  indeterminato  nei   profili   di
          collaboratore e di elevata professionalita'  EP/1  ed  EP/2
          con procedure concorsuali svolte ai sensi dell' articolo 35
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
                4. Nelle more della piena attuazione del  regolamento
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7  agosto
          2019, n. 143, le assunzioni a tempo indeterminato presso le
          istituzioni statali di cui all' articolo 2, comma 1,  della
          legge 21 dicembre 1999, n. 508, pari al 100 per  cento  dei
          risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio  dell'anno
          accademico precedente ai sensi dell' articolo 1, comma 654,
          della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono autorizzate  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
                5. Il reclutamento  di  docenti  nelle  accademie  di
          belle arti, accreditate ai sensi dell' articolo  29,  comma
          9, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche a  valere
          su  graduatorie  nazionali   o   di   istituto,   per   gli
          insegnamenti ABPR24, ABPR25, ABPR26, ABPR27 e ABPR28 di cui
          al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
          della ricerca  3  luglio  2009,  n.  89,  nonche'  per  gli
          insegnamenti ABPR72, ABPR73, ABPR74, ABPR75 e ABPR76 di cui
          al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
          della ricerca 30 dicembre 2010, n. 302, e'  subordinato  al
          possesso dei requisiti del  corpo  docente  individuati  ai
          sensi del citato articolo 29, comma 9, del codice di cui al
          decreto legislativo n. 42 del 2004, nonche' all'inserimento
          nell'elenco dei restauratori  di  beni  culturali  previsto
          dall' articolo 182 del medesimo codice di  cui  al  decreto
          legislativo n. 42 del  2004,  in  uno  o  piu'  settori  di
          competenza coerenti con il settore artistico-disciplinare a
          cui afferisce l'insegnamento. 
                6.  Al  primo  periodo  del  comma  1   dell'articolo
          3-quater  del  decreto-legge  9   gennaio   2020,   n.   1,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
          12,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  "ad
          esclusione delle disposizioni di cui all' articolo 8, comma
          5, del medesimo regolamento, che si applicano  a  decorrere
          dall'anno accademico 2021/2022". 
                7. Gli organi delle istituzioni dell'alta  formazione
          e   specializzazione   artistica   e   musicale    previsti
          dall'articolo 4 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  febbraio  2003,  n.  132,
          possono  essere   rimossi,   con   decreto   del   Ministro
          dell'universita'  e  della  ricerca,  previa  diffida,  nei
          seguenti casi: a) per gravi  o  persistenti  violazioni  di
          legge; b) quando non possa  essere  assicurato  il  normale
          funzionamento degli organi  o  dei  servizi  indispensabili
          dell'istituzione;  c)  in  caso  di  dissesto  finanziario,
          quando  la  situazione   economica   dell'istituzione   non
          consenta il regolare svolgimento dei servizi indispensabili
          ovvero quando l'istituzione non possa fare fronte ai debiti
          liquidi ed  esigibili  nei  confronti  dei  terzi.  Con  il
          decreto di cui al presente comma si provvede alla nomina di
          un commissario, che esercita le attribuzioni dell'organo  o
          degli  organi  rimossi  nonche'  gli  ulteriori   eventuali
          compiti finalizzati al  ripristino  dell'ordinata  gestione
          dell'istituzione. 
                8. Nelle more dell'emanazione del regolamento di  cui
          all' articolo 2,  comma  7,  lettera  g),  della  legge  21
          dicembre  1999,  n.   508,   con   decreto   del   Ministro
          dell'universita' e della ricerca, previo parere  favorevole
          dell'Agenzia   nazionale   di   valutazione   del   sistema
          universitario e  della  ricerca,  puo'  essere  autorizzata
          l'istituzione di corsi di studio delle istituzioni  statali
          di cui all' articolo 2, comma 1, della  medesima  legge  n.
          508 del 1999 in sedi diverse dalla loro sede legale,  senza
          oneri a carico del  bilancio  dello  Stato.  Entro  novanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, con decreto di natura non
          regolamentare  del  Ministro   dell'universita'   e   della
          ricerca, su proposta dell'Agenzia nazionale di  valutazione
          del sistema universitario e della ricerca, sono definiti le
          procedure per l'autorizzazione dei corsi di  cui  al  primo
          periodo del presente comma e i requisiti di idoneita' delle
          strutture, di sostenibilita' e di adeguatezza delle risorse
          finanziarie nonche' di conformita'  dei  servizi  che  sono
          assicurati nelle predette sedi decentrate,  ferme  restando
          le dotazioni organiche dell'istituzione. Entro dodici  mesi
          dalla data di  adozione  del  decreto  di  cui  al  secondo
          periodo del presente comma, le istituzioni statali  di  cui
          al citato articolo 2, comma 1, della legge n. 508 del  1999
          che hanno gia' attivato corsi in sedi decentrate richiedono
          l'autorizzazione di cui al presente  comma,  ove  non  gia'
          autorizzati   sulla   base   di   specifiche   disposizioni
          normative. Dopo il termine di  cui  al  terzo  periodo  del
          presente  comma,   in   assenza   di   autorizzazione,   le
          istituzioni assicurano agli studenti il  completamento  dei
          corsi presso le  sedi  legali  delle  medesime  istituzioni
          ovvero presso un'altra  istituzione,  con  applicazione  di
          quanto previsto dall' articolo 6, comma 5, del  regolamento
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8  luglio
          2005, n. 212, e i titoli di studio rilasciati  presso  sedi
          decentrate non autorizzate non hanno valore legale. 
                9. Il  comma  655  dell'articolo  1  della  legge  27
          dicembre 2017, n. 205,  si  interpreta  nel  senso  che  le
          procedure di cui al  medesimo  comma  sono  finalizzate  al
          superamento del precariato e sono riservate  a  coloro  che
          hanno maturato il requisito, riferito agli anni  accademici
          di insegnamento, nelle istituzioni  di  alta  formazione  e
          specializzazione artistica e musicale statali italiane. 
                10. Al comma 107-bis dell' articolo 1 della legge  24
          dicembre 2012, n.  228,  le  parole:  "di  validita'"  sono
          sostituite dalle seguenti: "di conseguimento" e le  parole:
          "31 dicembre 2021"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
          dicembre 2022"». 
              - Si riporta l'articolo 14 del decreto-legge 30  aprile
          2022, n. 36 - Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del
          Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2022, n. 100, convertito
          in legge, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n.
          79, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 giugno 2022,  n.
          150: 
                «Art. 14. (Disposizioni in materia di  Universita'  e
          ricerca). - 1. Al fine di dare attuazione  alle  misure  di
          cui all'Investimento 1.2 della Missione  4,  Componente  2,
          del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel periodo di
          esecuzione del piano, a seguito di  avvisi  pubblicati  dal
          Ministero dell'universita' e della ricerca, le  universita'
          possono procedere alla copertura di posti di ricercatore  a
          tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3,  lettera
          a), della legge 30  dicembre  2010,  n.  240,  mediante  le
          procedure di cui all'articolo 1, comma  9,  primo  periodo,
          della legge 4 novembre 2005, n. 230, riservate  a  studiosi
          che hanno  ottenuto  un  Sigillo  di  Eccellenza  (Seal  of
          Excellence) a seguito della partecipazione a bandi, emanati
          nell'ambito dei Programmi quadro Horizon  2020  ed  Horizon
          Europe, relativi alle Azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
          Alle procedure di cui al primo periodo del  presente  comma
          non si applica il terzo periodo del comma 9 dell'articolo 1
          della legge 4 novembre 2005, n. 230. Gli enti  pubblici  di
          ricerca, a  seguito  di  avvisi  pubblicati  dal  Ministero
          dell'universita' e  della  ricerca,  possono  assumere  gli
          studiosi  di  cui  al  primo  periodo,  anche  mediante  le
          procedure di cui all'articolo  20,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 4 giugno 2003, n.  127.  Alla  copertura  degli
          oneri previsti dal presente comma si  provvede  nei  limiti
          delle risorse assegnate all'investimento M4C2- 1.2. 
                1-bis. Ai medesimi fini  di  cui  al  comma  1,  alle
          procedure ivi  disciplinate  possono  accedere  altresi'  i
          soggetti che: 
                  a) hanno  partecipato,  in  qualita'  di  Principal
          Investigators,  a  bandi  Starting  grants  o  Consolidator
          grants  dello  European  Research  Council  e,  pur  avendo
          ottenuto una valutazione eccellente (di livello A), non  si
          sono collocati in posizione utile ai fini  dell'accesso  al
          finanziamento; 
                  b) sono risultati vincitori di bandi relativi  alle
          Azioni individuali Marie Skłodowska-Curie (MSCA). 
                2. Per le medesime finalita' di cui al  comma  1,  le
          chiamate di cui all'articolo 1,  comma  9,  della  legge  4
          novembre 2005, n. 230, relative ai vincitori dei  programmi
          di ricerca dello European Research Council avvengono  anche
          in deroga alle facolta' assunzionali e comunque nei  limiti
          delle risorse di cui all'articolo 1, comma 297, lettera c),
          della legge  30  dicembre  2021,  n.  234,  assegnate  alle
          universita' statali secondo il riparto  del  fondo  per  il
          finanziamento ordinario di cui  all'articolo  5,  comma  1,
          lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
                2-bis.  Ai  soggetti  selezionati  nell'ambito  delle
          procedure di cui ai commi  1,  1-bis,  e  2  sono  altresi'
          assegnati fondi per lo svolgimento dei rispettivi  progetti
          di    ricerca,    conformemente    a    quanto     previsto
          dall'investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2,  e  a
          quanto specificato nei relativi avvisi e limitatamente alle
          risorse disponibili sulla base  del  medesimo  investimento
          1.2. 
                3. Il conseguimento di finanziamenti nell'ambito  dei
          programmi di ricerca di  cui  al  comma  2  e'  considerato
          merito eccezionale ai sensi dell'articolo  16  del  decreto
          legislativo 25 novembre 2016, n. 218,  e  non  richiede  la
          valutazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 16. Gli
          enti pubblici di ricerca, a seguito  di  avvisi  pubblicati
          dal Ministero dell'universita' e della ricerca  e  comunque
          nei limiti delle proprie disponibilita'  di  bilancio,  nel
          periodo di attuazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
          resilienza  possono  assumere  per   chiamata   diretta   i
          vincitori dei programmi di ricerca di cui al primo periodo,
          anche in deroga ai limiti  quantitativi  dell'articolo  16,
          comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. 
                4. Con decreto del Ministro dell'universita' e  della
          ricerca, da adottare entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in  vigore  del  presente  decreto,  sono  definite
          misure operative specifiche per le chiamate e le assunzioni
          di cui al  presente  articolo  finalizzate  ad  incentivare
          l'accoglimento  dei  ricercatori  presso   le   universita'
          italiane, statali e non  statali  legalmente  riconosciute,
          gli istituti  di  istruzione  universitaria  a  ordinamento
          speciale e gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo
          1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. 
                4-bis. All'articolo 6, comma 2,  del  regolamento  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 1°  febbraio
          2010, n. 76, le  parole:  "quattro  anni"  sono  sostituite
          dalle seguenti: "sei anni". La disposizione di cui al primo
          periodo si applica anche  al  mandato  dei  componenti  del
          Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale  di  valutazione
          del sistema  universitario  e  della  ricerca  (ANVUR),  in
          carica alla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto. 
                4-ter. All'articolo 2 della legge 21  dicembre  1999,
          n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 6, dopo il primo periodo sono  inseriti
          i seguenti: "Nell'ambito dell'area di contrattazione per il
          personale docente e' istituito il profilo professionale del
          ricercatore,  a  tempo  determinato  e  indeterminato,  con
          preminenti funzioni di ricerca nonche'  obblighi  didattici
          nel limite massimo del 50 per cento dell'orario di  lavoro,
          al quale non puo' essere affidata la piena  responsabilita'
          didattica di cattedre di docenza. Nei limiti delle facolta'
          assunzionali  disponibili  a   legislazione   vigente,   le
          istituzioni di cui all'articolo 1 individuano  i  posti  da
          ricercatore   nell'ambito    delle    relative    dotazioni
          organiche"; 
                  b) al comma 8, dopo la lettera l) sono aggiunte  le
          seguenti: 
                    "l-bis) programmazione triennale  dei  fabbisogni
          di personale, decentramento delle procedure di reclutamento
          a livello di singola istituzione e previsione del ciclo  di
          reclutamento di durata corrispondente a quella dell'offerta
          formativa e  conseguente  disciplina  della  mobilita'  del
          personale, anche in deroga, quanto  al  personale  docente,
          all'articolo 30, comma 2-bis, del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165; 
                    l-ter) facolta' di disciplinare l'istituzione  di
          cattedre a tempo definito, con impegno orario  pari  al  50
          per cento delle cattedre a tempo pieno,  nell'ambito  della
          dotazione organica delle istituzioni di cui all'articolo 1,
          con l'applicazione al relativo personale  della  disciplina
          di cui agli articoli 5, 7, 9 e 11 del  decreto  legislativo
          15  giugno  2015,   n.   81,   salva   diversa   disciplina
          contrattuale". 
                4-quater. Nell'ambito dei processi  di  statizzazione
          di cui all'articolo  22-bis  del  decreto-legge  24  aprile
          2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
          giugno 2017, n. 96, l'Elenco A e l'Elenco  B  previsti  dal
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   9
          settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  258
          del 28 ottobre 2021, sono mantenuti, con vigenza  triennale
          a decorrere dalla data di approvazione,  quali  graduatorie
          valide ai fini del reclutamento a  tempo  indeterminato  di
          personale per  la  sola  istituzione  che  li  costituisce,
          nonche' quali graduatorie d'istituto  valide  ai  fini  del
          reclutamento a tempo  determinato  da  parte  di  tutte  le
          istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e
          coreutica. 
                5. All'articolo 12 del decreto-legge 6 novembre 2021,
          n. 152,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
          dicembre 2021, n. 233, dopo  il  comma  1  e'  aggiunto  il
          seguente: 
                  "1-bis. Le risorse  di  cui  al  comma  1,  secondo
          periodo, non costituiscono  incremento  del  fondo  di  cui
          all'articolo  18,  comma  1,  lettera   a),   del   decreto
          legislativo n. 68 del 2012, e  non  concorrono  al  computo
          della percentuale  a  carico  delle  regioni,  con  risorse
          proprie, ai sensi dell'articolo 18, comma  1,  lettera  c),
          del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012". 
                6. All'articolo 3, comma 2, del  decreto  legislativo
          14 gennaio 2008, n. 21, la parola «due» e' sostituita dalla
          seguente: "tre". 
                6-bis. Al fine di garantire  la  corretta  attuazione
          del Piano nazionale di ripresa  e  resilienza,  nell'ambito
          della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.5,  del  suddetto
          Piano, l'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n.  240,
          e' sostituito dal seguente: 
                  "Art.       15       (Gruppi       e        settori
          scientifico-disciplinari). - 1. Entro novanta giorni  dalla
          data di entrata in vigore della  presente  disposizione  il
          Ministro, con proprio decreto di natura non  regolamentare,
          su proposta del Consiglio  universitario  nazionale  (CUN),
          definisce,  secondo  criteri  di  affinita'   e   attinenza
          scientifica,    formativa    e    culturale,    i    gruppi
          scientifico-disciplinari e le relative declaratorie. 
                  2.  I  gruppi  scientifico-disciplinari:  a)   sono
          utilizzati ai fini delle  procedure  per  il  conseguimento
          dell'abilitazione di cui all'articolo 16 e delle  procedure
          di cui agli articoli 18 e 24; b) sono  il  riferimento  per
          l'inquadramento dei professori di prima e seconda fascia  e
          dei ricercatori; c) possono essere  articolati  in  settori
          scientifico-disciplinari che  concorrono  alla  definizione
          degli ordinamenti didattici di cui all'articolo  17,  commi
          95 e seguenti, della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  e
          all'indicazione della relativa afferenza dei professori  di
          prima e seconda  fascia  e  dei  ricercatori;  d)  sono  il
          riferimento per l'adempimento degli obblighi  didattici  da
          parte del docente. 
                  3. Il numero  dei  gruppi  scientifico-disciplinari
          non puo' essere superiore a quello dei settori  concorsuali
          di   cui   al   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca  n.  855  del  30  ottobre
          2015, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 271 del 20 novembre 2015. 
                  4. Con il decreto di cui al  comma  1  si  provvede
          anche       alla       riconduzione       dei       settori
          scientifico-disciplinari             ai              gruppi
          scientifico-disciplinari, nonche' alla razionalizzazione  e
          all'aggiornamento dei settori  scientifico-disciplinari  di
          cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6  novembre
          2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          dicembre 2021, n. 233. 
                  5.  L'aggiornamento  dei  gruppi  e   dei   settori
          scientifico-disciplinari  e'  effettuato  con  decreto  del
          Ministro, su proposta del CUN, con  cadenza  triennale.  In
          assenza  della  proposta  del  CUN  entro  sei  mesi  dalla
          scadenza  del  termine  previsto  per  l'aggiornamento,  si
          provvede con decreto del Ministro". 
                6-ter.   Alle   procedure   per   il    conseguimento
          dell'abilitazione    scientifica    nazionale,    di    cui
          all'articolo 16 della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,
          relative alla tornata 2021-2023, continuano ad  applicarsi,
          in ogni caso, le norme vigenti prima della data di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto.
          Fino  all'adozione  del  decreto  di   cui   al   comma   1
          dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come
          modificato  dal  comma  6-bis  del  presente  articolo,  le
          procedure di cui agli articoli  18  e  24  della  legge  30
          dicembre  2010,  n.  240,   nonche'   l'inquadramento   dei
          professori di prima e  seconda  fascia  e  dei  ricercatori
          restano riferiti ai macrosettori e ai  settori  concorsuali
          secondo le norme vigenti prima della  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto.
          Fatto salvo quanto stabilito al primo periodo, a  decorrere
          dalla data di adozione  del  decreto  di  cui  al  comma  1
          dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come
          modificato  dal  comma  6-bis  del  presente  articolo,   i
          riferimenti  ai  settori  concorsuali  ed  ai  macrosettori
          concorsuali  contenuti  in   disposizioni   legislative   e
          regolamentari   si    intendono    riferiti    ai    gruppi
          scientifico-disciplinari. 
                6-quater. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997,
          n. 127, il comma 99 e' abrogato. 
                6-quinquies.   All'articolo   14,   comma   2,    del
          decreto-legge 6 novembre  2021,  n.  152,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 dicembre  2021,  n.  233,  le
          parole: "decreti di cui all'articolo 17,  comma  99,  della
          legge  15  maggio  1997,  n.  127"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "decreti di cui all'articolo 15, comma  1,  della
          legge 30 dicembre 2010, n. 240". 
                6-sexies. All'articolo 1, comma  16,  della  legge  4
          novembre  2005,  n.  230,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a)  al  secondo  periodo,  la  parola:  "frontale",
          ovunque ricorre, e'  sostituita  dalle  seguenti:  "per  lo
          svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste"; 
                  b) al terzo periodo: 
                    1) la  parola:  "frontale"  e'  sostituita  dalle
          seguenti: "per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie
          forme previste"; 
                    2) dopo le parole: "della  diversita'  dei"  sono
          inserite le seguenti: "gruppi e dei"; 
                    3)   le    parole:    "decreto    del    Ministro
          dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca"  sono
          sostituite dalle seguenti: "regolamento di ateneo, ai sensi
          dell'articolo 6, comma 9, della legge  9  maggio  1989,  n.
          168". 
                6-septies. Al fine di dare attuazione alle misure  di
          cui alla Riforma 1.1 della Missione 4,  Componente  2,  del
          Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza,  l'articolo  22
          della legge 30 dicembre 2010, n.  240,  e'  sostituito  dal
          seguente: 
                  "Art.  22  (Contratti  di   ricerca).   -   1.   Le
          universita', gli enti pubblici di ricerca e le  istituzioni
          il cui diploma  di  perfezionamento  scientifico  e'  stato
          riconosciuto equipollente al titolo di dottore  di  ricerca
          ai sensi dell'articolo 74, quarto comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono
          stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di  specifici
          progetti  di  ricerca,  contratti   di   lavoro   a   tempo
          determinato, denominati 'contratti di ricerca',  finanziati
          in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati  da
          soggetti terzi, sia pubblici che  privati,  sulla  base  di
          specifici accordi o convenzioni. 
                  2. I contratti di ricerca hanno durata  biennale  e
          possono essere rinnovati una sola volta per  ulteriori  due
          anni.  Nel  caso  di  progetti  di  ricerca  di   carattere
          nazionale,  europeo  ed  internazionale,  i  contratti   di
          ricerca  hanno  durata  biennale  prorogabile  fino  a   un
          ulteriore  anno,  in  ragione  delle  specifiche   esigenze
          relative agli obiettivi e alla tipologia del  progetto.  La
          durata  complessiva  dei  contratti  di  cui  al   presente
          articolo, anche se stipulati  con  istituzioni  differenti,
          non puo', in ogni caso, essere superiore a cinque anni.  Ai
          fini della durata  complessiva  del  contratto  di  cui  al
          presente articolo,  non  sono  presi  in  considerazione  i
          periodi  trascorsi  in   aspettativa   per   maternita'   o
          paternita' o per motivi  di  salute  secondo  la  normativa
          vigente. 
                  3. Le istituzioni di cui al comma  1  disciplinano,
          con apposito regolamento, le modalita' di selezione per  il
          conferimento dei contratti di ricerca mediante  l'indizione
          di procedure di selezione  relative  ad  una  o  piu'  aree
          scientifiche     rientranti     nel     medesimo     gruppo
          scientifico-disciplinare ovvero, per gli enti  pubblici  di
          ricerca, di procedure di selezione relative ad una  o  piu'
          aree scientifiche o settori tecnologici di cui all'articolo
          12 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, volte
          a valutare l'aderenza  del  progetto  di  ricerca  proposto
          all'oggetto del  bando  e  il  possesso  di  un  curriculum
          scientifico-professionale    idoneo    allo     svolgimento
          dell'attivita' di ricerca oggetto del contratto, nonche' le
          modalita'  di  svolgimento  dello  stesso.  Il   bando   di
          selezione, reso pubblico anche per via telematica nel  sito
          internet dell'ateneo,  dell'ente  o  dell'istituzione,  del
          Ministero dell'universita' e della  ricerca  e  dell'Unione
          europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche
          funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione  e
          sul trattamento economico e previdenziale. 
                  4. Possono concorrere  alle  selezioni  di  cui  al
          comma 3 esclusivamente coloro  che  sono  in  possesso  del
          titolo di  dottore  di  ricerca  o  di  titolo  equivalente
          conseguito all'estero, ovvero, per i  settori  interessati,
          del  titolo  di  specializzazione  di  area   medica,   con
          esclusione  del  personale  di  ruolo,  assunto   a   tempo
          indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1, nonche'
          di coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo
          24. Possono altresi' concorrere alle selezioni  coloro  che
          sono iscritti al terzo  anno  del  corso  di  dottorato  di
          ricerca ovvero che sono iscritti all'ultimo anno del  corso
          di   specializzazione   di   area   medica,   purche'    il
          conseguimento del titolo sia  previsto  entro  i  sei  mesi
          successivi  alla  data  di  pubblicazione  del   bando   di
          selezione. 
                  5. Gli enti pubblici di ricerca possono  consentire
          l'accesso alle procedure di selezione di  cui  al  comma  3
          anche  a  coloro  che  sono  in  possesso   di   curriculum
          scientifico-professionale  idoneo   allo   svolgimento   di
          attivita' di ricerca, fermo restando che i titoli di cui al
          comma 4 costituiscono titolo preferenziale  ai  fini  della
          formazione delle relative graduatorie.  Il  periodo  svolto
          come titolare di contratto di  ricerca  e'  utile  ai  fini
          della  previsione  di  cui  all'articolo  20  del   decreto
          legislativo 4 giugno 2003, n. 127. 
                  6. L'importo del contratto di  ricerca  di  cui  al
          presente articolo e' stabilito in  sede  di  contrattazione
          collettiva,  in  ogni  caso  in  misura  non  inferiore  al
          trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato  a
          tempo definito. La spesa complessiva per l'attribuzione dei
          contratti di cui  al  presente  articolo  non  puo'  essere
          superiore alla spesa media sostenuta  nell'ultimo  triennio
          per l'erogazione degli assegni di ricerca, come  risultante
          dai bilanci approvati. 
                  7. Il contratto di ricerca non  e'  cumulabile  con
          borse di studio o di ricerca a qualsiasi  titolo  conferite
          da  istituzioni  nazionali  o   straniere,   salvo   quelle
          esclusivamente finalizzate  alla  mobilita'  internazionale
          per motivi di ricerca. 
                  8. Il contratto di ricerca non e'  compatibile  con
          la frequenza di corsi di  laurea,  laurea  specialistica  o
          magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area
          medica, in Italia o all'estero, e comporta il  collocamento
          in aspettativa senza assegni per il dipendente in  servizio
          presso le amministrazioni pubbliche. 
                  9. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto
          di accesso al ruolo dei soggetti di cui  al  comma  1,  ne'
          possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del
          decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75". 
                6-octies. All'articolo 35, comma 3,  lettera  e-ter),
          del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a)  al  primo  periodo,  dopo  le  parole:  "master
          universitario  di  secondo  livello"   sono   aggiunte   le
          seguenti: "o l'essere stati titolari per almeno due anni di
          contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge  30
          dicembre 2010, n. 240"; 
                  b) al secondo  periodo,  dopo  le  parole:  "master
          universitario  di  secondo  livello"   sono   inserite   le
          seguenti: "o al contratto di ricerca". 
                6-novies.   Le   istituzioni   dell'alta   formazione
          artistica, musicale e coreutica possono stipulare contratti
          di ricerca di cui all'articolo 22 della legge  30  dicembre
          2010, n. 240,  come  sostituito  dal  comma  6-septies  del
          presente articolo, mediante  l'indizione  di  procedure  di
          selezione    relative    ad    uno    o    piu'     settori
          artistico-disciplinari,   esclusivamente    ricorrendo    a
          finanziamenti esterni a totale copertura  dei  costi  della
          posizione. Per  i  cinque  anni  successivi  alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, le  istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,
          musicale e  coreutica  possono  consentire  l'accesso  alle
          procedure per la stipula di contratti di  ricerca  anche  a
          coloro    che    sono    in    possesso    di    curriculum
          scientifico-professionale  idoneo   allo   svolgimento   di
          attivita' di ricerca, fermo restando che i  titoli  di  cui
          all'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 2010,  n.
          240, come  sostituito  dal  comma  6-septies  del  presente
          articolo, costituiscono titolo preferenziale ai fini  della
          formazione delle relative graduatorie. 
                6-decies. Al fine di dare attuazione alle  misure  di
          cui alla Riforma 1.1 della Missione 4,  Componente  2,  del
          Piano nazionale di ripresa e  resilienza,  all'articolo  24
          della legge 30 dicembre 2010, n.  240,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                  a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
                    "1-bis. Ciascuna universita',  nell'ambito  della
          programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad
          almeno un terzo degli importi destinati  alla  stipula  dei
          contratti di cui al comma 1, in favore di candidati che per
          almeno  trentasei  mesi,  anche  cumulativamente,   abbiano
          frequentato  corsi  di  dottorato  di  ricerca   o   svolto
          attivita' di ricerca sulla base di formale attribuzione  di
          incarichi, escluse le attivita' a titolo  gratuito,  presso
          universita' o istituti di ricerca,  italiani  o  stranieri,
          diversi da quella che ha emanato il bando"; 
                    b) al comma 2: 
                    1) all'alinea, dopo le  parole:  "I  destinatari"
          sono inserite le seguenti: "dei contratti di cui  al  comma
          1"; 
                    2)  alla  lettera   a),   le   parole:   "settore
          concorsuale"  sono  sostituite  dalle   seguenti:   "gruppo
          scientifico-disciplinare"; 
                    3) alla lettera b) sono  aggiunte,  in  fine,  le
          seguenti parole: ", nonche' dei soggetti che  abbiano  gia'
          usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui  al
          comma 3"; 
                    4) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
                    "d) deliberazione della chiamata del vincitore da
          parte  dell'universita'  al  termine   dei   lavori   della
          commissione giudicatrice. Il contratto per la  funzione  di
          ricercatore universitario a tempo determinato e'  stipulato
          entro  il  termine  perentorio  di  novanta  giorni   dalla
          conclusione  della  procedura  di  selezione.  In  caso  di
          mancata  stipulazione  del  contratto,  per  i   tre   anni
          successivi l'universita' non puo' bandire  nuove  procedure
          di     selezione      per      il      medesimo      gruppo
          scientifico-disciplinare  in  relazione   al   dipartimento
          interessato"; 
                  c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
                    "3. Il contratto per ricercatore universitario  a
          tempo determinato ha una durata complessiva di sei  anni  e
          non  e'  rinnovabile.  Il  conferimento  del  contratto  e'
          incompatibile  con  qualsiasi  altro  rapporto  di   lavoro
          subordinato presso soggetti  pubblici  o  privati,  con  la
          titolarita' di contratti  di  ricerca  anche  presso  altre
          universita' o enti pubblici di ricerca,  con  le  borse  di
          dottorato e in generale con qualsiasi  borsa  di  studio  a
          qualunque  titolo  conferita  da  istituzioni  nazionali  o
          straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla
          mobilita' internazionale per motivi  di  ricerca.  Ai  fini
          della durata del rapporto instaurato con  il  titolare  del
          contratto,  i  periodi   trascorsi   in   aspettativa   per
          maternita', paternita' o per motivi di  salute  secondo  la
          normativa vigente non  sono  computati,  su  richiesta  del
          titolare del contratto"; 
                d) al comma 4, le parole: "di cui al comma 3, lettere
          a) e b)," sono sostituite dalle seguenti: "di cui al  comma
          3"; 
                e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
                  "5. Nell'ambito delle risorse  disponibili  per  la
          programmazione, a partire dalla conclusione del terzo  anno
          e per ciascuno  dei  successivi  anni  di  titolarita'  del
          contratto,     l'universita'     valuta,     su     istanza
          dell'interessato, il titolare  del  contratto  stesso,  che
          abbia conseguito l'abilitazione  scientifica  nazionale  di
          cui all'articolo 16, ai fini della chiamata  nel  ruolo  di
          professore di seconda fascia, ai  sensi  dell'articolo  18,
          comma  1,  lettera  e).  La  valutazione   si   svolge   in
          conformita'  agli  standard  qualitativi   riconosciuti   a
          livello   internazionale,    individuati    con    apposito
          regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri  fissati  con
          decreto del Ministro. Alla procedura  e'  data  pubblicita'
          nel sito internet dell'ateneo. In caso  di  esito  positivo
          della valutazione, il titolare del contratto e'  inquadrato
          nel   ruolo   di   professore   di   seconda   fascia.   La
          programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la
          disponibilita' delle risorse necessarie in  caso  di  esito
          positivo della procedura di valutazione"; 
                  f) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: 
                    "5-bis. La valutazione di cui al comma 5 prevede,
          in  ogni  caso,  lo  svolgimento  di  una  prova  didattica
          nell'ambito   del   gruppo   scientifico-disciplinare    di
          riferimento"; 
                  g) il comma 7 e' abrogato; 
                  h) al comma 8: 
                    1) il primo periodo e' soppresso; 
                    2) al secondo periodo, le parole:  "lettera  b),"
          sono soppresse; 
                  i) al comma 9, le parole: ", lettere a) e b)," sono
          soppresse; 
                  l) al comma 9-ter,  le  parole:  ",  lettera  b),",
          ovunque ricorrono, e la parola: «triennale» sono soppresse; 
                  m) dopo il comma 9-ter e' aggiunto il seguente: 
                    "9-quater. L'attivita' didattica, di ricerca e di
          terza missione, svolta dai ricercatori di cui al  comma  3,
          concorre alla valutazione delle politiche  di  reclutamento
          svolta dall'ANVUR,  ai  fini  dell'accesso  alla  quota  di
          finanziamento  premiale  a  valere   sul   Fondo   per   il
          finanziamento  ordinario   delle   universita'   ai   sensi
          dell'articolo 60, comma 01,  del  decreto-legge  21  giugno
          2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
          agosto 2013, n. 98". 
                6-undecies. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'articolo 18,  comma  3,  le  parole  da:  ",
          lettera b)" fino alla fine del comma sono soppresse; 
                  b) all'articolo 29, comma 5,  le  parole:  "lettera
          b)," sono soppresse. 
                6-duodecies. All'attuazione delle disposizioni di cui
          ai commi 6-decies  e  6-undecies  si  provvede  nell'ambito
          delle  risorse  assunzionali  disponibili  a   legislazione
          vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica. 
                6-terdecies. Ferma restando la possibilita' di indire
          procedure  per  il  reclutamento  di  ricercatori  a  tempo
          determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b),
          della legge 30 dicembre 2010, n.  240,  nel  testo  vigente
          prima della data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, sulla base delle  risorse
          e nei periodi di riferimento dei piani straordinari di  cui
          all'articolo 1, comma 400, della legge 30 dicembre 2018, n.
          145, all'articolo 6, comma 5-sexies, del  decreto-legge  30
          dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  28  febbraio  2020,  n.  8,  all'articolo  238   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  nonche'
          all'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n.
          234, per i dodici mesi successivi alla data di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  le
          universita'  possono  altresi'  indire  procedure  per   il
          reclutamento di ricercatori a tempo  determinato  ai  sensi
          dell'articolo 24, comma  3,  lettera  b),  della  legge  30
          dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima  della  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto. Alle procedure di cui al primo periodo  e
          ai contratti stipulati nell'ambito delle stesse  continuano
          ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre
          2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto.
          Le universita' possono utilizzare le  risorse  relative  ai
          piani straordinari di cui al primo periodo anche al fine di
          stipulare contratti da ricercatore a tempo  determinato  ai
          sensi dell'articolo 24, comma 3, della  legge  30  dicembre
          2010, n.  240,  come  modificato  dal  comma  6-decies  del
          presente articolo. 
                6-quaterdecies. Fino al 31 luglio 2024, limitatamente
          alle  risorse  gia'  programmate  ovvero   deliberate   dai
          rispettivi organi di governo entro il predetto termine,  le
          universita',   le   istituzioni   il   cui    diploma    di
          perfezionamento scientifico e' riconosciuto equipollente al
          titolo di dottore di ricerca  ai  sensi  dell'articolo  74,
          quarto comma, del decreto del Presidente  della  Repubblica
          11 luglio 1980, n. 382, e  gli  enti  pubblici  di  ricerca
          possono indire procedure per il conferimento di assegni  di
          ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge  30  dicembre
          2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto.
          Fino  all'adozione  del  decreto  di   cui   al   comma   1
          dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come
          sostituito  dal  comma  6-bis  del  presente  articolo,   i
          contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge  30
          dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal comma  6-septies
          del presente articolo, sono stipulati  con  riferimento  ai
          macrosettori e ai  settori  concorsuali  secondo  le  norme
          vigenti prima della data di entrata in vigore  della  legge
          di conversione del presente decreto. 
                6-quinquiesdecies. Ferma restando la possibilita'  di
          ricorrere al finanziamento, anche parziale,  dei  contratti
          di ricerca di cui all'articolo 22 della legge  30  dicembre
          2010, n. 240,  come  sostituito  dal  comma  6-septies  del
          presente  articolo,  a  valere  sulle  risorse  del   Piano
          nazionale di ripresa e resilienza,  per  i  trentasei  mesi
          successivi alla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto,  le  universita'  possono
          indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo
          determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a),
          della legge 30 dicembre 2010, n.  240,  nel  testo  vigente
          prima della data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  in  attuazione  delle
          misure previste  dal  medesimo  Piano,  nonche'  di  quelle
          previste dal  Programma  nazionale  per  la  ricerca  (PNR)
          2021-2027. 
                6-sexiesdecies. Alle procedure  di  cui  all'articolo
          24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010,
          n. 240, gia' bandite alla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente  decreto,  continuano  ad
          applicarsi le disposizioni di cui alla  legge  30  dicembre
          2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata
          in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
                6-septiesdecies.  Fino  al  31  dicembre   2026,   le
          universita' riservano una quota non  inferiore  al  25  per
          cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di
          cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010,  n.  240,
          come modificato dal comma 6-decies del  presente  articolo,
          ai soggetti che sono, o sono  stati,  per  una  durata  non
          inferiore a un anno, titolari di contratti da ricercatore a
          tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera
          a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o ai soggetti che
          sono stati, per una durata complessiva non inferiore a  tre
          anni, titolari di uno o piu'  assegni  di  ricerca  di  cui
          all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n.  240,  nel
          testo vigente prima della data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto. 
                6-duodevicies. Fino al 31 dicembre 2026, ai  soggetti
          che sono stati, per almeno tre anni, titolari di  contratti
          da ricercatore universitario  ai  sensi  dell'articolo  24,
          comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n.  240,
          nel testo vigente prima della data  di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione  del  presente  decreto,  e  che
          stipulano un contratto  ai  sensi  dell'articolo  24  della
          legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato  dal  comma
          6-decies  del  presente  articolo,   e'   riconosciuto,   a
          richiesta,  ai  fini  dell'inquadramento,  un  periodo   di
          servizio pari a tre anni. Nei casi di cui al primo periodo,
          la valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della legge
          30 dicembre 2010, n. 240, avviene non prima di dodici  mesi
          dalla presa di servizio.  Fino  al  31  dicembre  2026,  ai
          soggetti che  sono  stati  titolari,  per  un  periodo  non
          inferiore a tre  anni,  di  assegni  di  ricerca  ai  sensi
          dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,  nel
          testo vigente prima della data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto, e che  stipulano
          un contratto ai  sensi  dell'articolo  24  della  legge  30
          dicembre 2010, n. 240, come modificato dal  comma  6-decies
          del presente articolo, e'  riconosciuto,  a  richiesta,  ai
          fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a  due
          anni. 
              6-undevicies. Il limite temporale di dodici anni di cui
          all'articolo 22, comma 9, della legge 30 dicembre 2010,  n.
          240, nel testo vigente  prima  della  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          continua ad applicarsi  ai  rapporti  instaurati  ai  sensi
          degli articoli 22 e 24, comma 3, lettere  a)  e  b),  della
          legge 30 dicembre 2010, n. 240,  nel  testo  vigente  prima
          della data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del  presente  decreto.  Non  rientrano  nel  computo   del
          predetto  limite  i  rapporti  instaurati  ai  sensi  degli
          articoli 22 e 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n.
          240, come modificati dal  presente  articolo.  L'esclusione
          dalle procedure di  cui  all'articolo  24  della  legge  30
          dicembre 2010, n. 240, come modificato dal  comma  6-decies
          del presente articolo, disposta ai sensi dello stesso comma
          6-decies, lettera b), numero 3), non si applica ai titolari
          dei contratti stipulati ai  sensi  dell'articolo  24  della
          legge 30 dicembre 2010, n. 240,  nel  testo  vigente  prima
          della data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto. 
                6-vicies. Al  fine  di  agevolare  il  raggiungimento
          degli  obiettivi  dell'Investimento  6  della  Missione  1,
          Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e  resilienza,
          dopo l'articolo 24-bis della legge  30  dicembre  2010,  n.
          240, e' inserito il seguente: 
                  "Art. 24-ter (Tecnologi a tempo  indeterminato).  -
          1.   Nell'ambito   delle   risorse   disponibili   per   la
          programmazione,   nonche'   nei   limiti   delle    risorse
          assunzionali disponibili a legislazione vigente, al fine di
          svolgere attivita' professionali e gestionali di supporto e
          coordinamento della ricerca, di promozione del processo  di
          trasferimento tecnologico, di progettazione e  di  gestione
          delle infrastrutture, nonche' di  tutela  della  proprieta'
          industriale, le universita' possono assumere  personale  di
          elevata professionalita' con qualifica di tecnologo a tempo
          indeterminato. 
                  2. Il rapporto di lavoro del personale  di  cui  al
          comma  1  e'   disciplinato   nell'ambito   del   contratto
          collettivo nazionale di lavoro del  comparto  istruzione  e
          ricerca, in un'apposita sezione, prendendo a riferimento il
          trattamento economico non inferiore a quello  spettante  al
          personale di categoria EP. 
                  3. Con  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e
          della ricerca sono definiti, nel rispetto delle  condizioni
          e delle modalita' di reclutamento  stabilite  dall'articolo
          35 del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
          dall'articolo  19,  comma  3-bis,  del   decreto-legge   12
          settembre 2013,  n.  104,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i titoli,
          non  inferiori  al  titolo  di  laurea  magistrale,  e   le
          modalita' delle procedure concorsuali per le assunzioni  di
          cui  al  presente  articolo.  Nell'ambito  dei  titoli   e'
          valorizzata la precedente  esperienza  professionale  quale
          tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo 24-bis". 
                6-vicies  semel.  In  via  di  prima  applicazione  e
          comunque entro trentasei mesi dall'adozione del decreto  di
          cui al comma 3 dell'articolo 24-ter della legge 30 dicembre
          2010, n. 240, introdotto dal comma  6-vicies  del  presente
          articolo, le  procedure  concorsuali  di  cui  al  medesimo
          articolo 24-ter prevedono una riserva, pari al 50 per cento
          dei posti messi a bando,  per  il  personale,  assunto  con
          contratto  a  tempo   indeterminato,   dell'area   tecnica,
          tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, che ha svolto per
          almeno  tre  anni   documentata   attivita'   di   supporto
          tecnico-scientifico    alla    ricerca,    attivita'     di
          progettazione  e  di  gestione   delle   infrastrutture   e
          attivita' di trasferimento tecnologico  ovvero  compiti  di
          supporto tecnico-scientifico  alle  attivita'  di  ricerca,
          didattica e terza missione presso l'ateneo nel quale presta
          servizio, nonche' per il personale che ha prestato servizio
          come tecnologo a  tempo  determinato  di  cui  all'articolo
          24-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
                6-vicies bis. Al fine di potenziare le misure volte a
          dare  attuazione  al  PNRR  negli   specifici   ambiti   di
          competenza,  il  personale   dell'Istituto   nazionale   di
          geofisica e  vulcanologia  gia'  inquadrato  nel  ruolo  ad
          esaurimento previsto dall'articolo 6, comma 7, del  decreto
          legislativo 29 settembre 1999, n. 381, entro il termine  di
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente decreto,  puo'  optare  per  il
          passaggio  nei  ruoli  dei  ricercatori  e  tecnologi   con
          conseguente applicazione del contratto collettivo nazionale
          di lavoro del comparto istruzione e ricerca. Alla copertura
          dei costi connessi al passaggio nei ruoli dei ricercatori e
          tecnologi,  quantificati  in  euro  21.140,03  a  decorrere
          dall'anno  2022,  si  provvede  a  valere  sulla  quota  di
          spettanza   dell'Istituto   nazionale   di   geofisica    e
          vulcanologia, di cui al primo periodo della lettera a)  del
          comma 310 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021,  n.
          234. L'inquadramento del personale nei primi due livelli di
          ricercatore  e   tecnologo   e'   disciplinato   ai   sensi
          dell'articolo 11, comma 3-ter, del decreto  legislativo  25
          novembre 2016, n. 218. I ricercatori geofisici del ruolo ad
          esaurimento sono inquadrati nel  ruolo  dei  ricercatori  e
          tecnologi del terzo livello degli enti pubblici di ricerca. 
                6-vicies ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 30
          novembre 1989, n. 398, le parole: ", per lo svolgimento  di
          attivita' di ricerca dopo il dottorato" sono soppresse. 
                6-vicies  quater.  All'articolo  1  della  legge   14
          novembre 2000, n. 338, dopo il comma 4-bis e'  inserito  il
          seguente: 
                  "4-ter. Le risorse del Piano nazionale di ripresa e
          resilienza  indicate  nell'ambito  dei  bandi  adottati  in
          applicazione della presente legge possono essere  destinate
          anche all'acquisizione da parte  dei  soggetti  di  cui  al
          comma 1, nonche' di  altri  soggetti  pubblici  e  privati,
          della  disponibilita'   di   posti   letto   per   studenti
          universitari,  mediante  l'acquisizione  del   diritto   di
          proprieta' o, comunque, l'instaurazione di un  rapporto  di
          locazione a lungo termine, ovvero per finanziare interventi
          di adeguamento delle residenze universitarie agli  standard
          di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11
          dicembre 2019 (COM(2019) 640 final) sul Green Deal europeo,
          recepiti nel Piano nazionale di ripresa e  resilienza.  Con
          separato bando riservato alle finalita' di cui al  presente
          comma,   da   adottarsi   con    decreto    del    Ministro
          dell'universita'  e  della  ricerca,   sono   definite   le
          procedure e le modalita' per la presentazione dei  progetti
          e  per  l'erogazione  dei  relativi  finanziamenti  e  sono
          indicati gli standard ed i parametri di cui al comma 4,  al
          fine di adeguarli  alle  modalita'  di  acquisizione  della
          disponibilita' di posti letto di cui al primo  periodo.  Al
          fine di raggiungere gli  obiettivi  temporali  connessi  al
          target M4C1-28 del Piano nazionale di ripresa e  resilienza
          sul decreto di cui al secondo periodo e  sul  provvedimento
          di nomina della commissione di cui al  comma  5,  che  puo'
          essere  composta  da  rappresentati   indicati   dal   solo
          Ministero dell'universita' e  della  ricerca,  possono  non
          essere acquisiti i pareri di cui ai commi 3, 4  e  5.  Agli
          acquisti di  cui  al  presente  comma  non  si  applica  la
          disposizione  di  cui  all'articolo  12,   comma   1,   del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111."». 
              - Il D.P.R.  28  febbraio  2003,  n.  132  (Regolamento
          recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e
          organizzativa delle istituzioni artistiche  e  musicali,  a
          norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508), e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2003, n. 135. 
              - Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 (Regolamento  recante
          disciplina per la definizione degli  ordinamenti  didattici
          delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale  e
          coreutica, a norma dell'articolo 2  della  L.  21  dicembre
          1999, n. 508), e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          ottobre 2005, n. 243. 
              - Il DP.R. 7 agosto 2019, n. 143  (Regolamento  recante
          le procedure e le modalita'  per  la  programmazione  e  il
          reclutamento  del  personale  docente   e   del   personale
          amministrativo e tecnico del comparto AFAM), e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2019, n. 294. 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca n. 597 del 14 agosto  2018
          recante  «Procedura  di  selezione,  per  titoli,  per   la
          costituzione   di   graduatorie   nazionali,   utili    per
          l'attribuzione  di  incarichi  a  tempo   indeterminato   e
          determinato, per il  personale  docente  delle  istituzioni
          statali  dell'alta   formazione   artistica,   musicale   e
          coreutica»  e'  pubblicato,  mediante   comunicato,   nella
          Gazzetta Ufficiale n.70 del 4 settembre 2018. 
              - Il decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca n. 645 del 31 maggio 2021,  recante  «Procedura  di
          selezione, per titoli, per la costituzione  di  graduatorie
          nazionali, utili per l'attribuzione di  incarichi  a  tempo
          indeterminato e determinato, per il personale docente delle
          istituzioni   statali   dell'alta   formazione   artistica,
          musicale  e  coreutica»  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 48 del 18 giugno 2021. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta l'art. 35-ter del decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165  (Norme  generali  sull'ordinamento  del
          lavoro alle dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n.  106,
          S.O.: 
                «Art. 35-ter (Portale unico del reclutamento).  -  1.
          L'assunzione a  tempo  determinato  e  indeterminato  nelle
          amministrazioni pubbliche centrali di cui  all'articolo  1,
          comma 2,  e  nelle  autorita'  amministrative  indipendenti
          avviene mediante concorsi pubblici orientati  alla  massima
          partecipazione ai quali si  accede  mediante  registrazione
          nel Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo  3,
          comma 7, della legge 19 giugno  2019,  n.  56,  di  seguito
          denominato     "Portale",     disponibile     all'indirizzo
          www.InPA.gov.it, sviluppato dal Dipartimento della funzione
          pubblica della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  che
          ne cura la gestione. 
                2.   All'atto   della   registrazione   al    Portale
          l'interessato compila il proprio curriculum vitae, completo
          di tutte le  generalita'  anagrafiche  ivi  richieste,  con
          valore di dichiarazione sostitutiva  di  certificazione  ai
          sensi dell'articolo 46 del testo unico di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,
          indicando un indirizzo di posta elettronica  certificata  o
          un domicilio digitale a  lui  intestato  al  quale  intende
          ricevere ogni comunicazione  relativa  alla  procedura  cui
          intende   partecipare,   ivi   inclusa   quella    relativa
          all'eventuale assunzione  in  servizio,  unitamente  ad  un
          recapito  telefonico.  La  registrazione  al   Portale   e'
          gratuita e puo' essere effettuata esclusivamente mediante i
          sistemi di identificazione di cui  all'articolo  64,  commi
          2-quater  e  2-nonies,  del   codice   dell'amministrazione
          digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
          82.   Con   decreto   del   Ministro   per   la    pubblica
          amministrazione, da adottare entro  sessanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, previa  acquisizione
          del parere del Garante per la protezione dei dati personali
          e dell'intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, sono individuate le caratteristiche e le modalita'  di
          funzionamento del Portale, le informazioni  necessarie  per
          la registrazione al medesimo  da  parte  degli  utenti,  le
          modalita' di accesso e di utilizzo dello  stesso  da  parte
          delle amministrazioni di cui ai commi 1 e 4 e quelle per la
          pubblicazione  dei  bandi  di  concorso,  degli  avvisi  di
          mobilita' e degli avvisi di selezione di professionisti  ed
          esperti, ivi compresi le comunicazioni ai  candidati  e  la
          pubblicazione delle graduatorie, i tempi  di  conservazione
          dei dati raccolti o  comunque  trattati  e  le  misure  per
          assicurare  l'integrita'  e  la   riservatezza   dei   dati
          personali,  nonche'  le  modalita'  per   l'adeguamento   e
          l'evoluzione delle caratteristiche tecniche del Portale. In
          relazione  alle  procedure  per   il   reclutamento   delle
          amministrazioni di cui all'articolo 3, il decreto di cui al
          terzo periodo tiene conto delle specificita' dei rispettivi
          ordinamenti. Entro il medesimo  termine  di  cui  al  terzo
          periodo, per le  amministrazioni  di  cui  all'articolo  19
          della legge 4 novembre 2010, n. 183, e'  adottato  apposito
          decreto del Ministro per la  pubblica  amministrazione,  di
          concerto  con  i  Ministri  dell'interno,   della   difesa,
          dell'economia e delle finanze  e  della  giustizia,  previa
          acquisizione del parere del Garante per la  protezione  dei
          dati personali. La  veridicita'  delle  dichiarazioni  rese
          dagli interessati ai sensi dell'articolo 46 del testo unico
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445, e' verificata dalle  amministrazioni
          che indicono le selezioni e utilizzano il Portale in quanto
          amministrazioni procedenti ai sensi  dell'articolo  71  del
          medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica n. 445 del 2000. 
                2-bis. A decorrere dall'anno  2023  la  pubblicazione
          delle procedure di reclutamento nei  siti  istituzionali  e
          sul   Portale   unico   del   reclutamento    esonera    le
          amministrazioni  pubbliche,  inclusi   gli   enti   locali,
          dall'obbligo di  pubblicazione  delle  selezioni  pubbliche
          nella Gazzetta Ufficiale. 
                3. 
                4. L'utilizzo del Portale e' esteso a Regioni ed enti
          locali  per  le  rispettive  selezioni  di  personale.   Le
          modalita' di utilizzo da parte di Regioni  ed  enti  locali
          sono definite con il decreto del Ministro per  la  pubblica
          amministrazione di cui al comma 2. 
                5. I bandi per il reclutamento e per la mobilita' del
          personale pubblico sono pubblicati sul Portale  secondo  lo
          schema  predisposto   dal   Dipartimento   della   funzione
          pubblica.  Il  Portale  garantisce   l'acquisizione   della
          documentazione relativa a tali  procedure  da  parte  delle
          amministrazioni pubbliche in formato aperto e organizza  la
          pubblicazione in modo  accessibile  e  ricercabile  secondo
          parametri utili ai cittadini che  intendono  partecipare  a
          tali procedure. 
                6. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente
          articolo  si  provvede  nell'ambito  delle  risorse  umane,
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione
          vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica.» 
              - Si riporta l'articolo 3-quinquies  del  decreto-legge
          10 novembre 2008,  n.  180  (Disposizioni  urgenti  per  il
          diritto allo studio, la  valorizzazione  del  merito  e  la
          qualita'  del  sistema  universitario  e  della   ricerca),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10  novembre  2008,  n.
          263, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge  9
          gennaio 2009, n. 1, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  9
          gennaio 2009, n. 6.: 
                «Art.  3-quinquies  (Definizione  degli   ordinamenti
          didattici delle istituzioni di alta  formazione  artistica,
          musicale e coreutica). -  1.  Attraverso  appositi  decreti
          ministeriali emanati  in  attuazione  dell'articolo  9  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 8 luglio 2005,  n.  212,  sono  determinati  gli
          obiettivi  formativi  e  i  settori  artistico-disciplinari
          entro i quali l'autonomia delle istituzioni  individua  gli
          insegnamenti da attivare.» 
              - Per il testo dell'articolo 270 del D.Lgs.  16  aprile
          1994, n. 297 si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta l'articolo 12 del decreto-legge 6 novembre
          1989,  n.  357  (Norme  in  materia  di  reclutamento   del
          personale  della   scuola),   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 7 novembre 1989, n. 260, convertito in legge, con
          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  1989,  n.  417,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 1990, n. 1: 
                «Art. 12. - 1. In  prima  applicazione  del  presente
          decreto, il Ministro della  pubblica  istruzione  indice  i
          concorsi per titoli ed  esami  e  quelli  per  soli  titoli
          previsti negli articoli 2 e 4, entro novanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto. 
                2. Alle graduatorie  del  concorso  per  soli  titoli
          indetto ai sensi del comma 1 sono attribuiti tutti i posti,
          compresi quelli destinati nella misura del 50 per cento  al
          corrispondente concorso per  titoli  ed  esami,  che  siano
          disponibili  e  vacanti  all'inizio  dell'anno   scolastico
          1989-90  dopo  l'esaurimento  delle  relative   graduatorie
          nazionali  compilate   ai   sensi   dell'art.   8-bis   del
          decreto-legge  6  agosto  1988,  n.  323,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, e  delle
          graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44  della
          legge  20  maggio  1982,  n.  270,  nonche'  di   eventuali
          graduatorie, ancora  valide,  di  precedenti  concorsi  per
          titoli ed esami e della graduatoria del concorso per titoli
          riservato agli assistenti di ruolo delle Accademie di belle
          arti, indetto ai sensi dell'art. 55 della legge  20  maggio
          1982, n. 270. 
                3.  Negli  anni  successivi,  a  partire  dall'inizio
          dell'anno  scolastico  1990-91,  tutti  i  posti  che,  pur
          essendo riservati al concorso per  titoli  ed  esami,  sono
          stati assegnati, ai sensi del comma 2, al concorso per soli
          titoli devono essere restituiti integralmente  al  concorso
          per titoli ed esami indetto ai sensi del  comma  1  e,  ove
          necessario,  anche   ai   concorsi   successivi,   mediante
          riduzione del corrispondente numero di posti  destinati  ai
          concorsi per soli titoli.» 
              - Si  riporta  l'articolo  2-bis  del  decreto-legge  7
          aprile 2004, n. 97  (Disposizioni  urgenti  per  assicurare
          l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonche' in
          materia di esami di Stato  e  di  Universita'),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 20014, n. 88, convertito
          con modificazioni, dalla  legge  4  giugno  2004,  n.  143,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 2004, n. 130: 
                «Art. 2-bis (Graduatorie dell'AFAM). - 1.  I  docenti
          precari che hanno prestato servizio per  360  giorni  nelle
          istituzioni  dell'alta  formazione  artistica  e   musicale
          (AFAM) sono inseriti in apposite e specifiche  graduatorie,
          previa valutazione  dei  titoli  artistico-professionali  e
          culturali  da  svolgersi  secondo  modalita'  definite  con
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca.» 
              -  Si  riporta  l'articolo  19  del  decreto-legge   12
          settembre 2013, n.  104  -(Misure  urgenti  in  materia  di
          istruzione,  universita'  e  ricerca),   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2013, n. 214, convertito in
          legge, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2013,  n.
          128, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre  2013,
          n.  264,  come  modificato  dal  presente   regolamento   a
          decorrere da termine stabilito dall'art. 17, comma 8: 
                «Art. 19.  (Alta  formazione  artistica,  musicale  e
          coreutica). - 01. Entro centottanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto e' emanato il regolamento previsto dall'articolo 2,
          comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n.  508,
          al fine di consentire le relative procedure  di  assunzione
          in tempi utili per l'avvio dell'anno accademico 2015/2016. 
                1. Al fine  di  consentire  il  regolare  svolgimento
          delle attivita' per l'anno accademico 2013-2014 e  per  gli
          anni accademici 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018,
          2018-2019,  2019-2020,  2020-2021,  2021-2022,   2022-2023,
          2023-2024 e 2024-2025 fermi restando il limite  percentuale
          di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico di cui al
          decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il  ricorso  in
          via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo  2,
          comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il  regime
          autorizzatorio  di  cui  all'articolo  39  della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449,  le  graduatorie  nazionali  di  cui
          all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n.  97,
          convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.
          143,  sono   trasformate   in   graduatorie   nazionali   a
          esaurimento, utili per l'attribuzione  degli  incarichi  di
          insegnamento  con  contratto  a   tempo   indeterminato   e
          determinato. 
                2. Il personale docente che non sia gia' titolare  di
          contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta
          formazione  artistica,  musicale  e  coreutica,  che  abbia
          superato un  concorso  selettivo  ai  fini  dell'inclusione
          nelle graduatorie di istituto e abbia maturato  almeno  tre
          anni  accademici  di  insegnamento   presso   le   suddette
          istituzioni alla data di entrata  in  vigore  del  presente
          decreto e' inserito, fino all'emanazione del regolamento di
          cui all'articolo 2, comma 7, lettera  e),  della  legge  21
          dicembre 1999, n. 508, in  apposite  graduatorie  nazionali
          utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento  a
          tempo determinato in subordine alle graduatorie di  cui  al
          comma 1 del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti
          disponibili.  L'inserimento  e'  disposto   con   modalita'
          definite  con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca. 
                3. 
                3-bis. (abrogato) 
                4. Nelle more di  un  processo  di  razionalizzazione
          degli Istituti superiori di studi musicali non  statali  ex
          pareggiati nell'ambito  del  sistema  dell'alta  formazione
          artistica, musicale e coreutica, al fine di rimediare  alle
          gravi difficolta' finanziarie degli stessi, e'  autorizzata
          per l'anno finanziario 2014 la spesa di 5 milioni di euro. 
                5.  Con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, sentiti gli  enti  locali
          finanziatori si provvede a ripartire le risorse di  cui  al
          comma 4, sulla base di  criteri,  definiti  con  lo  stesso
          decreto, che devono  tenere  conto  anche  della  spesa  di
          ciascun istituto nell'ultimo triennio  e  delle  unita'  di
          personale assunte secondo  le  disposizioni  del  contratto
          collettivo  nazionale  di  lavoro  del  comparto  dell'alta
          formazione artistica, musicale e coreutica. 
                5-bis. Al fine di rimediare  alle  gravi  difficolta'
          finanziarie delle accademie non statali di belle  arti  che
          sono finanziate in misura prevalente dagli enti locali,  e'
          autorizzata per l'anno  finanziario  2014  la  spesa  di  1
          milione di euro. 
                5-ter.  Con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca si provvede a ripartire le
          risorse di cui al  comma  5-bis,  sulla  base  di  criteri,
          definiti con lo stesso decreto,  che  tengano  conto  della
          spesa di ciascuna accademia nell'ultimo  triennio  e  delle
          unita' di personale assunte  secondo  le  disposizioni  del
          contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del  comparto
          dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.» 
              - Si riporta il comma 655 dell'art. 1  della  legge  27
          dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2018-2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29
          dicembre 2017, n. 302, S.O.: 
                «655. Il personale docente che non sia gia'  titolare
          di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni di cui
          al comma 653 che abbia superato un  concorso  selettivo  ai
          fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e  abbia
          maturato,  fino  all'anno  accademico  2020/2021   incluso,
          almeno tre  anni  accademici  di  insegnamento,  anche  non
          continuativi, negli ultimi otto  anni  accademici,  in  una
          delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo
          3 del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi  formativi
          di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di  cui  al
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca 10 settembre 2010, n.  249,  e'  inserito  in
          apposite graduatorie  nazionali  utili  per  l'attribuzione
          degli incarichi di insegnamento  a  tempo  indeterminato  e
          determinato,  in   subordine   alle   vigenti   graduatorie
          nazionali per titoli e di quelle di cui al comma  653,  nei
          limiti dei  posti  vacanti  disponibili.  L'inserimento  e'
          disposto con modalita' definite con  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.» 
              - Si riporta l'articolo 3-quater della legge 9  gennaio
          2020, n. 1  (Disposizioni  urgenti  per  l'istituzione  del
          Ministero dell'istruzione e del Ministero  dell'universita'
          e della ricerca), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  9
          gennaio 2020, n. 6, convertito in legge, con modificazioni,
          dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 marzo 2020, n. 61: 
                «Art. 3-quater (Disposizioni urgenti  in  materia  di
          istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e
          coreutica). - 1. Le disposizioni del regolamento recante le
          procedure  e  le  modalita'  per  la  programmazione  e  il
          reclutamento  del  personale  docente   e   del   personale
          amministrativo e tecnico  del  comparto  AFAM,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto  2019,  n.
          143,  si  applicano  "a  decorrere   dall'anno   accademico
          2025/2026 ad esclusione  delle  disposizioni  di  cui  all'
          articolo 8, comma  5,  del  medesimo  regolamento,  che  si
          applicano a decorrere dall'anno  accademico  2021/2022.  In
          sede di prima attuazione la programmazione del reclutamento
          del  personale  di  cui   all'articolo   2   del   medesimo
          regolamento e' approvata dal consiglio  di  amministrazione
          su proposta del consiglio accademico entro il  31  dicembre
          2024. 
                2. Le abrogazioni disposte dall'articolo 8, comma  4,
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si applicano a  decorrere
          dall'anno accademico 2025/2026. 
                3. All'articolo 1, comma 655,  primo  periodo,  della
          legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole:  "fino  all'anno
          accademico  2017-2018  incluso"   sono   sostituite   delle
          seguenti: "fino all'anno accademico 2020/2021 incluso".» 
              - Si riporta l'articolo 7 del D.P.R. 28 febbraio  2003,
          n.  132  (Regolamento  recante  criteri   per   l'autonomia
          statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni
          artistiche e musicali, a norma della L. 21  dicembre  1999,
          n. 508), pubblicato nella  Gazzetta.  Ufficiale  13  giugno
          2003, n. 135: 
                «Art.7.  (Consiglio  di  amministrazione).  -  1.  Il
          consiglio  di  amministrazione  e'   composto   da   cinque
          componenti, fatto salvo quanto previsto al comma 3. 
                2. Fanno parte del consiglio di amministrazione: 
                  a) il presidente; 
                  b) il direttore; 
                  c) un docente dell'istituzione, oltre al direttore,
          designato dal consiglio accademico; 
                  d) uno  studente  designato  dalla  consulta  degli
          studenti; 
                  e) un  esperto  di  amministrazione,  nominato  dal
          Ministro, scelto fra personalita'  del  mondo  dell'arte  e
          della cultura, del  sistema  produttivo  e  sociale,  delle
          professioni e degli enti pubblici e privati. 
                3. Il consiglio di amministrazione  e'  integrato  di
          ulteriori componenti, fino ad in massimo di  due,  nominati
          dal Ministro su designazione di enti,  anche  territoriali,
          fondazioni  o  organizzazioni   culturali,   artistiche   o
          scientifiche  pubbliche  o  private,  qualora  i   predetti
          soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento
          dell'istituzione, per una  quota  non  inferiore  a  quella
          stabilita con decreto del Ministro. 
                4. I consiglieri di cui al comma 2, lettera e), e  al
          comma 3, nominati  successivamente  alla  costituzione  del
          consiglio,  rimangono  in   carica   fino   alla   scadenza
          dell'intero organo. 
                5.  Al  consiglio  di  amministrazione  partecipa  il
          direttore amministrativo con voto consultivo. 
                6. Il consiglio  di  amministrazione,  in  attuazione
          delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della
          ricerca  e  della   produzione   definite   dal   consiglio
          accademico, stabilisce gli obiettivi ed i  programmi  della
          gestione amministrativa e promuove le  iniziative  volte  a
          potenziare le dotazioni  finanziarie  dell'istituzione.  In
          particolare: 
                  a) delibera, sentito il  consiglio  accademico,  lo
          statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione; 
                  b) definisce, in attuazione del piano di  indirizzo
          di  cui  all'articolo  8,   comma   3,   lettera   a),   la
          programmazione della gestione economica dell'istituzione; 
                  c) approva il bilancio di previsione,  le  relative
          variazioni, e il rendiconto consuntivo; 
                  d) definisce, nei limiti  della  disponibilita'  di
          bilancio,  e  su   proposta   del   consiglio   accademico,
          l'organico  del  personale   docente   per   le   attivita'
          didattiche e di ricerca, nonche' del personale non docente; 
                  e) vigila sulla conservazione e valorizzazione  del
          patrimonio immobiliare e mobiliare dell'istituzione, tenuto
          conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di  ricerca
          derivanti dal piano di indirizzo determinato dal  consiglio
          accademico. 
                7. La definizione dell'organico del personale di  cui
          al comma 6,  lettera  d),  e'  approvata  con  decreto  del
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
          finanze e con la Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -
          Dipartimento della funzione pubblica. 
                8.   Nelle    deliberazioni    del    consiglio    di
          amministrazione, in caso di parita'  di  voti,  prevale  il
          voto espresso dal presidente.»