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DECRETO-LEGGE 7 giugno 2024, n. 73

Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie. (24G00093)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/06/2024
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2024, n. 107 (in G.U. 31/07/2024, n. 178).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/03/2025)
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Testo in vigore dal: 1-8-2024
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  recante
«Riordino  della   disciplina   in   materia   sanitaria,   a   norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; 
  Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2005)», e in particolare l'articolo  1,  comma  172,  che
prevede  la  verifica  del  Ministero  della  salute   sull'effettiva
erogazione dei livelli essenziali di assistenza di (LEA) compresa  la
verifica dei relativi tempi di attesa; 
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»  e,  in
particolare, l'articolo 1, commi 280, 282 e 288; 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  35,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019,  n.  60,  recante  «Misure
emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre
misure urgenti in materia sanitaria» e,  in  particolare,  l'articolo
11, in relazione ai limiti di spesa per il personale degli  enti  del
Servizio sanitario nazionale delle regioni; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 2 aprile  2015,  n.  70,
recante «Regolamento recante definizione degli standard  qualitativi,
strutturali,  tecnologici  e  quantitativi  relativi   all'assistenza
ospedaliera»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
gennaio  2017,  recante  «Definizione  e  aggiornamento  dei  livelli
essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017; 
  Visto il Piano nazionale di Governo delle  liste  di  attesa  2019-
2021, approvato in data  21  febbraio  2019  in  sede  di  intesa  in
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi  dell'articolo  8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Rep. Atti n.  28/CSR  del
21 febbraio 2019); 
  Visto  il  Programma  nazionale  equita'  nella  salute  2021-2027,
previsto   nell'Accordo    di    partenariato    dell'Italia    sulla
Programmazione della politica di coesione 2021-2027 e  approvato  con
decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 8051 del 4
novembre 2022; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  definire  misure
volte  a  garantire  la  tempestiva  attuazione   di   un   programma
straordinario  per  la  riduzione  delle  liste  di  attesa  per   le
prestazioni sanitarie, al fine di  superare  le  criticita'  connesse
all'accessibilita' e alla fruibilita' delle prestazioni  e  garantire
l'erogazione dei  servizi  entro  tempi  appropriati,  rispetto  alla
patologia e alle necessita' di cura; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 4 giugno 2024; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della salute, di concerto con  i  Ministri  dell'economia  e
delle finanze, per gli  affari  europei,  il  Sud,  le  politiche  di
coesione e  il  PNRR,  per  gli  affari  regionali  e  le  autonomie,
dell'universita' e della ricerca e per la pubblica amministrazione; 
 
                  Emana il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
    Istituzione della Piattaforma nazionale delle liste di attesa 
 
  1. Al fine di governare le  liste  di  attesa  ((delle  prestazioni
sanitarie)), in coerenza con l'obiettivo «Potenziamento  del  Portale
della  Trasparenza»  previsto  dal  sub-investimento  1.2.2.5   della
Missione 6 - Salute  ((,  componente  1,))  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR), presso l'Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali (AGENAS) e'  istituita  la  Piattaforma  nazionale
delle liste di attesa, di cui si avvale il  Ministero  della  salute,
finalizzata a realizzare l'interoperabilita' con le  piattaforme  per
le  liste  di  attesa  ((delle  prestazioni  sanitarie))  relative  a
ciascuna regione e provincia autonoma.  L'AGENAS  e'  autorizzata  al
trattamento  dei  dati  personali  relativi   alla   gestione   della
Piattaforma. 
  2. Per la realizzazione di quanto previsto dal comma 1, i dati  del
flusso informativo (( del sistema Tessera sanitaria (TS)  ))  di  cui
all'articolo  50  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.   269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
sono resi disponibili al Ministero della salute e all'AGENAS, secondo
le modalita' da stabilire con il protocollo di cui al  comma  10  del
medesimo articolo 50, con particolare riferimento ai dati  in  chiaro
della  ((  ricetta  del  Servizio  sanitario   nazionale   (SSN)   ))
dematerializzata  e  ai  dati  pseudonimizzati  riferiti  alla  spesa
sanitaria  che   confluiscono   nella   dichiarazione   dei   redditi
precompilata  (modello  730),   nonche'   ai   dati   relativi   alle
prenotazioni resi disponibili dai centri unici di prenotazione  (CUP)
regionali. 
  3. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, con decreto  del  Ministro
della salute, sentita l'AGENAS, acquisito il parere della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate specifiche linee guida
per definire ((i criteri di realizzazione e  di  funzionamento  della
Piattaforma  nazionale  di  cui  al  comma   1   e   i   criteri   di
interoperabilita'  tra  la  medesima  Piattaforma  e  le  piattaforme
regionali)). 
  4. La Piattaforma di cui al  comma  1  opera  in  coerenza  con  il
«Modello  Nazionale  di  Classificazione  e   Stratificazione   della
popolazione» (MCS), sviluppato nell'ambito del sub-investimento 1.3.2
((della Missione 6 - Salute, componente 1,)) del Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR) e reso disponibile alle  regioni  e  alle
province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  secondo  le  modalita'
individuate con decreto del Ministro della salute, da adottare  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  5. La Piattaforma  di  cui  al  comma  1  persegue  l'obiettivo  di
garantire l'efficacia del monitoraggio di livello nazionale in merito
alla: 
    a)  misurazione  delle  prestazioni  in  lista  di   attesa   sul
territorio nazionale; 
    b) disponibilita' di agende sia per il sistema pubblico  che  per
gli erogatori privati accreditati; 
    c) verifica ((dei percorsi di tutela previsti dal Piano nazionale
di governo delle liste di attesa)); 
    d) modulazione dei tempi di attesa in relazione  alle  classi  di
priorita'; 
    e) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 29 LUGLIO 2024, N. 107)).; 
    f) attuazione del regolamento di  cui  al  decreto  del  Ministro
della salute 23 maggio 2022, n. 77; 
    g)   appropriatezza   nell'accesso   alle   prestazioni,    anche
utilizzando piattaforme di intelligenza artificiale, in coerenza  con
i ((criteri dei Raggruppamenti di attesa omogenea)) (RAO)  e  con  le
raccomandazioni previste nelle linee guida e  suggerite  nelle  buone
pratiche clinico-assistenziali. 
  6. A fronte  di  inefficienze  o  anomalie  emerse  a  seguito  del
controllo  delle  agende  di  prenotazione,  l'AGENAS  puo'   attuare
meccanismi di audit nei confronti delle  regioni  nei  cui  territori
insistono le aziende sanitarie e ospedaliere titolari delle  suddette
agende, con finalita' di  verifica  del  corretto  funzionamento  del
sistema  di  gestione  delle  liste  di  attesa.  ((In  relazione  ai
meccanismi di audit  previsti  al  primo  periodo,  e'  acquisito  il
preventivo parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano)). 
  7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.  L'AGENAS  provvede  alle
attivita'  di  cui  al  presente  articolo  con  le  risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.