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DECRETO-LEGGE 29 maggio 2024, n. 69

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica. (24G00088)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/05/2024
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2024, n. 105 (in G.U. 27/07/2024, n. 175).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/07/2024)
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vigente al 16/02/2026
Testo in vigore dal: 28-7-2024
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  17  agosto  1942,   n.   1150,   recante   «Legge
urbanistica»; 
  Vista la legge 28 gennaio  1977,  n.  10,  recante  «Norme  per  la
edificabilita' dei suoli»; 
  Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante «Norme  in  materia
di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni,  recupero
e sanatoria delle opere edilizie»; 
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in  materia  edilizia,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; 
  Visto il decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137»; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,   n.   108,   recante
«Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e snellimento delle procedure»; 
  Visto il decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile  1968,
n. 1444,  recante  «Limiti  inderogabili  di  densita'  edilizia,  di
altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti  massimi  tra  spazi
destinati  agli  insediamenti  residenziali  e  produttivi  e   spazi
pubblici o riservati alle attivita' collettive, al verde pubblico o a
parcheggi da osservare ai fini della formazione dei  nuovi  strumenti
urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art.
17 della legge 6 agosto 1967,  n.  765»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968; 
  Ritenuto necessario e indifferibile provvedere all'introduzione  di
disposizioni di semplificazione in materia  edilizia  e  urbanistica,
volte  a  superare  le  incertezze  interpretative  e  consentire  la
riqualificazione e la valorizzazione economica degli immobili e delle
unita' immobiliari; 
  Ritenuta la  necessita'  di  far  fronte  al  crescente  fabbisogno
abitativo, supportando nel contempo gli  obiettivi  di  recupero  del
patrimonio edilizio esistente e di riduzione del consumo del suolo; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  rilanciare  il
mercato  della  compravendita  immobiliare,  anche   nell'ottica   di
stimolare un andamento positivo dei valori sia  di  acquisto  che  di
locazione dei beni immobili ad uso residenziale; 
  Considerata, altresi', la  necessita'  di  superare  le  incertezze
applicative che rendono problematica l'attivita' degli  enti  locali,
di cittadini ed imprese, con particolare  riferimento  al  riutilizzo
del patrimonio edilizio esistente al fine di contenere il consumo  di
suolo e favorire processi di rigenerazione urbana e riuso  del  suolo
edificato,   anche   mediante    interventi    di    ristrutturazione
ricostruttiva; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 24 maggio 2024; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  concerto  con  i
Ministri della cultura, dell'ambiente e della sicurezza energetica  e
per la pubblica amministrazione; 
 
                  Emana il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche  al  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
  regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
  della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 
 
  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    ((0a) all'articolo 2-bis e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
      "1-quater. Al fine di  incentivare  l'ampliamento  dell'offerta
abitativa limitando il consumo di  nuovo  suolo,  gli  interventi  di
recupero dei  sottotetti  sono  comunque  consentiti,  nei  limiti  e
secondo le procedure previsti dalla  legge  regionale,  anche  quando
l'intervento di recupero non  consenta  il  rispetto  delle  distanze
minime tra  gli  edifici  e  dai  confini,  a  condizione  che  siano
rispettati i limiti di distanza vigenti all'epoca della realizzazione
dell'edificio, che non siano apportate modifiche, nella forma e nella
superficie, all'area del sottotetto,  come  delimitata  dalle  pareti
perimetrali, e che sia  rispettata  l'altezza  massima  dell'edificio
assentita dal titolo che ne ha previsto la costruzione.  Resta  fermo
quanto previsto dalle leggi regionali piu' favorevoli")); 
    a) all'articolo 6, comma 1: 
      ((1) alla lettera b-bis), primo periodo, le parole: "o di logge
rientranti all'interno dell'edificio" sono sostituite dalle seguenti:
", di logge rientranti all'interno dell'edificio o  di  porticati,  a
eccezione dei porticati gravati, in tutto o in parte, da  diritti  di
uso  pubblico  o   collocati   nei   fronti   esterni   dell'edificio
prospicienti aree pubbliche")); 
      2) dopo la lettera b-bis), e' inserita la seguente: 
        «b-ter) le opere  di  protezione  dal  sole  e  dagli  agenti
atmosferici la cui struttura  principale  sia  costituita  da  tende,
tende  da  sole,  tende  da  esterno,  ((tende   a   pergola,   anche
bioclimatiche, con telo retrattile,))  anche  impermeabile,  ((ovvero
con elementi)) di protezione solare mobili o regolabili,  e  che  sia
addossata o annessa agli immobili o alle  unita'  immobiliari,  anche
con  strutture  fisse  necessarie  al   sostegno   e   all'estensione
dell'opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente  lettera  non
possono determinare la creazione di uno  spazio  stabilmente  chiuso,
con conseguente variazione di volumi e  di  superfici,  devono  avere
caratteristiche  tecnico-costruttive  e  profilo  estetico  tali   da
ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro  apparente  e  devono
armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche;»; 
    b) all'articolo 9-bis, comma 1-bis: 
      1) al primo periodo, le parole: «la stessa e  da  quello»  sono
sostituite dalle seguenti: «la stessa o da quello  ((,  rilasciato  o
assentito,))»  e   le   parole:   «l'intero   immobile   ((o   unita'
immobiliare,))» sono sostituite dalle seguenti: «l'intero immobile  o
l'intera unita' immobiliare,  ((a  condizione  che  l'amministrazione
competente, in sede di rilascio del  medesimo,  abbia  verificato  la
legittimita' dei titoli pregressi)),»; 
      2) dopo il primo  periodo,  sono  inseriti  i  seguenti:  «Sono
ricompresi tra i titoli di cui al primo periodo i titoli rilasciati o
formati in applicazione delle ((disposizioni  di  cui  agli  articoli
34-ter,)) 36, 36-bis e 38, previo pagamento delle relative sanzioni o
oblazioni. Alla determinazione dello stato legittimo dell'immobile  o
dell'unita' immobiliare ((concorrono)), altresi', il pagamento  delle
sanzioni previste dagli articoli 33, 34, ((37, commi 1, 3, 5 e 6)), e
38, e la dichiarazione di cui all'articolo 34-bis.»; 
      3) al comma  1-bis,  terzo  periodo,  le  parole:  «al  secondo
periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al quarto periodo»  ((e  le
parole: "non sia disponibile copia" sono sostituite  dalle  seguenti:
"non siano disponibili la copia o gli estremi")); 
    ((b-bis) all'articolo 9-bis e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
comma: 
      "1-ter. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle
singole unita' immobiliari non  rilevano  le  difformita'  insistenti
sulle parti comuni dell'edificio, di cui all'articolo 1117 del codice
civile.  Ai  fini   della   dimostrazione   dello   stato   legittimo
dell'edificio non rilevano le difformita'  insistenti  sulle  singole
unita' immobiliari dello stesso"; 
    b-ter) all'articolo  10,  comma  2,  sono  premesse  le  seguenti
parole: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo  23-ter,  comma
1-quinquies,")); 
    c) all'articolo 23-ter: 
      ((01) al comma 1 e' premesso il seguente periodo: "Ai fini  del
presente articolo,  il  mutamento  della  destinazione  d'uso  di  un
immobile o di una singola unita' immobiliare si considera senza opere
se non comporta l'esecuzione di opere edilizie ovvero se le opere  da
eseguire sono riconducibili agli interventi di cui all'articolo 6")); 
      1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
        «1-bis. Il mutamento della destinazione d'uso  della  singola
unita'  immobiliare  ((...))  all'interno  della   stessa   categoria
funzionale e' sempre consentito,  nel  rispetto  delle  normative  di
settore, ferma restando la possibilita' per gli strumenti urbanistici
comunali di fissare specifiche condizioni. 
        1-ter.  Sono,  altresi',  sempre  ammessi  il  mutamento   di
destinazione d'uso ((...)) tra le  categorie  funzionali  di  cui  al
comma 1,  lettere  a),  a-bis),  b)  e  c),  di  una  singola  unita'
immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C)  di
cui all'articolo 2 del decreto del Ministro  dei  lavori  pubblici  2
aprile 1968, n. 1444, ovvero nelle zone  equipollenti  come  definite
dalle leggi regionali in materia, nel rispetto  delle  condizioni  di
cui al comma 1-quater e delle normative di settore e  ferma  restando
la possibilita' per gli strumenti  urbanistici  comunali  di  fissare
specifiche condizioni. 
        1-quater. Per le singole unita' immobiliari, il mutamento  di
destinazione d'uso di cui al comma 1-ter e' sempre consentito,  ferma
restando la possibilita' per gli strumenti  urbanistici  comunali  di
fissare  specifiche  condizioni,  ((inclusa  la  finalizzazione   del
mutamento alla forma di utilizzo)) dell'unita' immobiliare conforme a
quella   prevalente   nelle   altre   unita'   immobiliari   presenti
nell'immobile. ((Nei casi di cui al  comma  1-ter,  il  mutamento  di
destinazione d'uso)) non e' assoggettato all'obbligo  di  reperimento
di ulteriori aree per servizi  di  interesse  generale  previsto  dal
decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 ((,))
e dalle  disposizioni  di  legge  regionale,  ne'  al  vincolo  della
dotazione minima obbligatoria ((di parcheggi)) previsto  dalla  legge
17 agosto  1942,  n.  1150.  ((Resta  fermo,  nei  limiti  di  quanto
stabilito dalla legislazione regionale, ove  previsto,  il  pagamento
del  contributo   richiesto   per   gli   oneri   di   urbanizzazione
secondaria)). ((Per le unita' immobiliari poste al primo piano  fuori
terra o seminterrate il cambio di destinazione d'uso e'  disciplinato
dalla legislazione regionale, che prevede i casi in cui gli strumenti
urbanistici comunali possono individuare specifiche zone nelle  quali
le disposizioni dei commi da 1-ter a 1-quinquies si  applicano  anche
alle  unita'  immobiliari  poste  al  primo  piano  fuori   terra   o
seminterrate)). 
        (( 1-quinquies. Ai fini di cui ai commi  1-bis  e  1-ter,  il
mutamento di destinazione d'uso e' soggetto al rilascio dei  seguenti
titoli: 
          a) nei casi di  cui  al  primo  periodo  del  comma  1,  la
segnalazione certificata di inizio attivita' di cui  all'articolo  19
della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
          b) nei restanti casi, il titolo richiesto per  l'esecuzione
delle opere necessarie al  mutamento  di  destinazione  d'uso,  fermo
restando che, per i mutamenti accompagnati dall'esecuzione  di  opere
riconducibili all'articolo 6-bis, si procede ai sensi  della  lettera
a) )); 
      ((2) al comma 3: 
        2.1) il primo  e  il  secondo  periodo  sono  sostituiti  dal
seguente: "Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di
cui al presente articolo,  che  trovano  in  ogni  caso  applicazione
diretta, fatta salva la  possibilita'  per  le  regioni  medesime  di
prevedere livelli ulteriori di semplificazione"; 
        2.2) al terzo periodo, dopo le parole:  "il  mutamento  della
destinazione  d'uso"  sono  inserite  le  seguenti:  "di  un   intero
immobile" e le parole:  "sempre  consentito"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "consentito subordinatamente al rilascio dei titoli di  cui
al comma 1-quinquies")); 
    ((c-bis) all'articolo  24,  dopo  il  comma  5  sono  inseriti  i
seguenti: 
      "5-bis. Nelle more  della  definizione  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 20, comma 1-bis,  ai  fini  della  certificazione  delle
condizioni  di   cui   al   comma   1   del   presente   articolo   e
dell'acquisizione   dell'assenso   da   parte    dell'amministrazione
competente,  fermo  restando  il  rispetto  degli   altri   requisiti
igienico-sanitari previsti dalla normativa  vigente,  il  progettista
abilitato e' autorizzato ad asseverare la  conformita'  del  progetto
alle norme igienico-sanitarie nelle seguenti ipotesi: 
        a) locali con un'altezza  minima  interna  inferiore  a  2,70
metri fino al limite massimo di 2,40 metri; 
        b)  alloggio   monostanza,   con   una   superficie   minima,
comprensiva dei servizi, inferiore  a  28  metri  quadrati,  fino  al
limite massimo di 20 metri quadrati, per una persona, e  inferiore  a
38 metri quadrati, fino al limite massimo di 28 metri  quadrati,  per
due persone. 
      5-ter. L'asseverazione di cui al comma 5-bis puo'  essere  resa
ove sia soddisfatto il  requisito  dell'adattabilita',  in  relazione
alle specifiche funzionali e dimensionali, previsto  dal  regolamento
di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.
236, e sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: 
        a) i locali siano situati in edifici sottoposti a  interventi
di  recupero  edilizio  e  di  miglioramento  delle   caratteristiche
igienico-sanitarie; 
        b)   sia   contestualmente   presentato   un   progetto    di
ristrutturazione con  soluzioni  alternative  atte  a  garantire,  in
relazione   al   numero   degli    occupanti,    idonee    condizioni
igienico-sanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una  maggiore
superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la  possibilita'
di un'adeguata ventilazione  naturale  favorita  dalla  dimensione  e
tipologia  delle  finestre,  dai  riscontri  d'aria   trasversali   e
dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari. 
      5-quater. Restano ferme le deroghe ai limiti di altezza  minima
e superficie minima dei locali previste a legislazione vigente"; 
    c-ter) all'articolo  31,  comma  3,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "Il termine di cui al  primo  periodo  puo'  essere
prorogato  con  atto  motivato  del  comune  fino  a  un  massimo  di
duecentoquaranta giorni nei casi di serie e  comprovate  esigenze  di
salute dei soggetti residenti  nell'immobile  all'epoca  di  adozione
dell'ingiunzione o di assoluto  bisogno  o  di  gravi  situazioni  di
disagio socio-economico, che rendano inesigibile il rispetto di  tale
termine")); 
    d) all'articolo 31, comma 5: 
      1) al primo periodo, dopo le parole:  «interessi  urbanistici,»
sono inserite le seguenti:  «culturali,  paesaggistici,»  e  dopo  le
parole: «dell'assetto  idrogeologico»  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti: «((previa acquisizione degli assensi, concerti o nulla osta
comunque  denominati))  delle  amministrazioni  competenti  ai  sensi
dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241»; 
      2) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: 
        «Nei  casi  in  cui  l'opera  non  contrasti  con   rilevanti
interessi urbanistici,  culturali,  paesaggistici,  ambientali  o  di
rispetto dell'assetto idrogeologico, il comune, ((previa acquisizione
degli assensi, concerti o  nulla  osta  comunque  denominati))  delle
amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 17-bis della  legge
n. 241 del 1990, puo', altresi', provvedere all'alienazione del  bene
e dell'area di sedime determinata ai sensi del comma 3, nel  rispetto
delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2,  della  legge  15
maggio 1997, n. 127, condizionando sospensivamente il contratto  alla
effettiva rimozione ((delle opere abusive da parte dell'acquirente)).
E'  preclusa  la  partecipazione  del  responsabile  dell'abuso  alla
procedura  di  alienazione.  Il  valore   venale   dell'immobile   e'
determinato ((dai  competenti  uffici  dell'Agenzia  delle  entrate))
tenendo conto dei costi per la rimozione delle opere abusive.»; 
    ((d-bis)  all'articolo  32,  comma  3,  il  secondo  periodo   e'
soppresso)); 
    e) all'articolo 34, comma 2, le  parole:  «doppio  del  costo  di
produzione» sono sostituite dalle  seguenti:  «triplo  del  costo  di
produzione», e le parole: «doppio del valore venale» sono  sostituite
dalle seguenti: «triplo del valore venale»; 
    f) all'articolo 34-bis: 
      1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
        «1-bis. Per gli interventi  realizzati  entro  il  24  maggio
2024,  il  mancato  rispetto  dell'altezza,  dei   distacchi,   della
cubatura, della superficie coperta e di ogni  altro  parametro  delle
singole unita' immobiliari non  costituisce  violazione  edilizia  se
contenuto entro i limiti: 
          a) del 2 per  cento  delle  misure  previste  ((nel  titolo
abilitativo))  per  le  unita'  immobiliari  con   superficie   utile
superiore ai 500 metri quadrati; 
          b) del  3  per  cento  delle  misure  previste  nel  titolo
abilitativo per le unita' immobiliari con superficie  utile  compresa
tra i 300 e i 500 metri quadrati; 
          c) del  4  per  cento  delle  misure  previste  nel  titolo
abilitativo per le unita' immobiliari con superficie  utile  compresa
tra i 100 e i 300 metri quadrati; 
          d) del  5  per  cento  delle  misure  previste  nel  titolo
abilitativo per le unita' immobiliari con superficie utile  inferiore
ai 100 metri quadrati; 
          ((d-bis) del 6 per cento delle misure previste  nel  titolo
abilitativo per le unita' immobiliari con superficie utile  inferiore
ai 60 metri quadrati)). 
        1-ter. Ai fini del computo della superficie utile di  cui  al
comma 1-bis, si tiene conto della sola superficie  assentita  con  il
titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell'intervento, al
netto  di  eventuali  frazionamenti   dell'immobile   o   dell'unita'
immobiliare eseguiti nel corso del tempo. ((Gli scostamenti di cui al
comma 1 rispetto alle misure progettuali valgono anche per le  misure
minime individuate dalle disposizioni in materia  di  distanze  e  di
requisiti igienico-sanitari))»; 
      2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
        «2-bis. Per gli interventi  realizzati  entro  il  24  maggio
2024, costituiscono inoltre  tolleranze  esecutive  ai  sensi  e  nel
rispetto delle condizioni di cui al comma 2 il minore dimensionamento
dell'edificio, la mancata realizzazione  di  elementi  architettonici
non strutturali,  le  irregolarita'  esecutive  di  muri  esterni  ed
interni e la difforme ubicazione delle aperture interne, la  difforme
esecuzione  di  opere  rientranti  nella  nozione   di   manutenzione
ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere e  gli  errori
materiali di rappresentazione progettuale delle opere.»; 
      3) al comma 3, le parole: «ai commi  1  e  2»  sono  sostituite
dalle seguenti: «al presente articolo»; 
      4) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: 
        «3-bis. Per le unita' immobiliari ubicate nelle zone sismiche
di cui all'articolo 83, ad eccezione di  quelle  a  bassa  sismicita'
all'uopo indicate nei decreti di  cui  all'articolo  83,  il  tecnico
attesta altresi' che gli  interventi  di  cui  al  presente  articolo
rispettino le prescrizioni di cui alla sezione I del  capo  IV  della
parte II. Tale  attestazione,  ((riferita  al  rispetto  delle  norme
tecniche per le costruzioni vigenti al  momento  della  realizzazione
dell'intervento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 36-bis,
comma 2,)) ((corredata della documentazione)) tecnica sull'intervento
predisposta sulla base del contenuto minimo  richiesto  dall'articolo
93, comma 3, e' trasmessa allo  sportello  unico  per  l'acquisizione
dell'autorizzazione  dell'ufficio  tecnico   regionale   secondo   le
disposizioni di cui all'articolo 94,  ovvero  per  l'esercizio  delle
modalita'  di  controllo  ((previste))   dalle   regioni   ai   sensi
dell'articolo   94-bis,   comma   5,   per   le    difformita'    che
((costituiscono)) interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza
di cui al comma 1, lettere b) e c), del medesimo articolo 94-bis.  Il
tecnico abilitato  allega  alla  dichiarazione  di  cui  al  comma  3
l'autorizzazione di cui all'articolo 94, comma  2,  o  l'attestazione
circa il decorso dei termini del  procedimento  rilasciata  ai  sensi
dell'articolo 94, comma 2-bis, ovvero, in  caso  di  difformita'  che
costituiscono interventi di minore rilevanza o  privi  di  rilevanza,
una  dichiarazione  asseverata  circa  il  decorso  del  termine  del
procedimento per i controlli regionali in  assenza  di  richieste  di
integrazione documentale o istruttorie inevase e  di  esito  negativo
dei controlli stessi. 
        3-ter.  L'applicazione  delle  disposizioni   contenute   nel
presente articolo non puo' comportare  limitazione  dei  diritti  dei
terzi. ((PERIODO  SOPPRESSO  DALLA  L.  24  LUGLIO  2024,  N.  105)).
((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 24  LUGLIO  2024,  N.  105)).  ((PERIODO
SOPPRESSO DALLA L. 24 LUGLIO 2024, N. 105)).»; 
    ((f-bis) dopo l'articolo 34-bis e' inserito il seguente: 
      "Art. 34-ter (L) - (Casi particolari di interventi eseguiti  in
parziale difformita' dal titolo). - 1. Gli interventi realizzati come
varianti in corso d'opera che costituiscono parziale difformita'  dal
titolo rilasciato prima della data di entrata in vigore  della  legge
28 gennaio 1977, n. 10, e che non sono riconducibili ai casi  di  cui
all'articolo 34-bis possono essere regolarizzati con le modalita'  di
cui ai commi 2 e 3, sentite le amministrazioni competenti secondo  la
normativa di settore. 
      2. L'epoca di realizzazione delle varianti di cui al comma 1 e'
provata mediante la documentazione di cui all'articolo  9-bis,  comma
1-bis, quarto e quinto periodo.  Nei  casi  in  cui  sia  impossibile
accertare  l'epoca  di  realizzazione  della  variante  mediante   la
documentazione indicata nel  primo  periodo,  il  tecnico  incaricato
attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la
propria responsabilita'. In caso di dichiarazione falsa o mendace  si
applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste  dal  capo  VI
del testo unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
      3. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile dell'abuso o  il
proprietario   dell'immobile   possono   regolarizzare   l'intervento
mediante presentazione di  una  segnalazione  certificata  di  inizio
attivita' e il  pagamento,  a  titolo  di  oblazione,  di  una  somma
determinata ai sensi dell'articolo 36-bis, comma 5. L'amministrazione
competente adotta i provvedimenti di cui all'articolo  19,  comma  3,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche  nel  caso  in  cui  accerti
l'interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione  delle  opere.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36-bis, commi 4 e 6.
Per  gli  interventi  di  cui  al  comma  1  eseguiti  in  assenza  o
difformita'  dall'autorizzazione  paesaggistica  resta  fermo  quanto
previsto dall'articolo 36-bis, comma 5-bis. 
      4. Le parziali difformita', realizzate durante l'esecuzione dei
lavori oggetto di  un  titolo  abilitativo,  accertate  all'esito  di
sopralluogo o  ispezione  dai  funzionari  incaricati  di  effettuare
verifiche di  conformita'  edilizia,  rispetto  alle  quali  non  sia
seguito un ordine di demolizione o di riduzione  in  pristino  e  sia
stata rilasciata la certificazione di abitabilita'  o  di  agibilita'
nelle  forme  previste  dalla  legge,  non   annullabile   ai   sensi
dell'articolo 21-nonies della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  sono
soggette,  in  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  34,   alla
disciplina  delle  tolleranze   costruttive   di   cui   all'articolo
34-bis")). 
    g) all'articolo 36: 
      1) al comma 1, le parole: «in assenza di permesso di costruire,
o  in  difformita'  da  esso,  ovvero  in  assenza  di   segnalazione
certificata di inizio attivita' nelle ipotesi di cui all'articolo 23,
comma 01, o in difformita' da essa» sono sostituite  dalle  seguenti:
«in assenza di permesso di costruire ((o in totale difformita'  nelle
ipotesi di cui all'articolo 31  ovvero  in  assenza  di  segnalazione
certificata di inizio attivita' nelle ipotesi di cui all'articolo 23,
comma 01, o in totale difformita' da essa" e le  parole:  "34,  comma
1," sono soppresse)); 
      2) al comma 2, il secondo periodo e' soppresso; 
      3) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Accertamento  di
conformita'  nelle  ipotesi  di  assenza   di   titolo   ((o   totale
difformita'))»; 
    h) dopo l'articolo 36, e' inserito il seguente: 
      «Art. 36-bis (L) ( ((Accertamento di conformita' nelle  ipotesi
di parziali difformita' e di variazioni essenziali)) ). - 1. In  caso
di interventi realizzati in  parziale  difformita'  dal  permesso  di
costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attivita'  nelle
ipotesi di cui all'articolo 34 ovvero in  assenza  o  in  difformita'
dalla segnalazione certificata di inizio attivita' nelle  ipotesi  di
cui  all'articolo  37,  fino  alla  scadenza  dei  termini   di   cui
all'articolo 34, comma 1 ((,)) e comunque fino all'irrogazione  delle
sanzioni amministrative, il  responsabile  dell'abuso  ((o  l'attuale
proprietario  dell'immobile))  possono  ottenere   il   permesso   di
costruire  e  presentare  la  segnalazione  certificata   di   inizio
attivita'  in  sanatoria  se  l'intervento  risulti   conforme   alla
disciplina urbanistica vigente al momento della  presentazione  della
domanda, nonche' ai requisiti prescritti  dalla  disciplina  edilizia
vigente  al  momento  della  realizzazione.  ((Le  disposizioni   del
presente articolo si applicano anche alle  variazioni  essenziali  di
cui all'articolo 32)). 
      2. Il permesso presentato ai sensi  del  comma  1  puo'  essere
rilasciato dallo sportello unico per l'edilizia di  cui  all'articolo
5, comma 4-bis, subordinatamente alla preventiva attuazione, entro il
termine assegnato dallo sportello unico, degli interventi di  cui  al
secondo periodo ((del  presente  comma)).  In  sede  di  esame  delle
richieste  di  permesso  in  sanatoria  lo   sportello   unico   puo'
condizionare il rilascio del  provvedimento  alla  realizzazione,  da
parte del richiedente, degli interventi edilizi,  anche  strutturali,
necessari per assicurare  l'osservanza  della  normativa  tecnica  di
settore relativa ai requisiti di sicurezza ((...)) e  alla  rimozione
delle opere che non possono  essere  sanate  ai  sensi  del  presente
articolo.  Per  le  segnalazioni  certificate  di  inizio   attivita'
presentate ai sensi del comma 1, lo sportello unico individua tra gli
interventi di cui al secondo periodo ((del presente comma)) le misure
da prescrivere ai sensi dell'articolo 19, comma 3, secondo,  terzo  e
quarto periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che  costituiscono
condizioni per la formazione del titolo. 
      3. La richiesta del permesso di  costruire  o  la  segnalazione
certificata di inizio attivita' in sanatoria sono accompagnate  dalla
dichiarazione  del  professionista  abilitato  che   ((attesta))   le
necessarie conformita'. Per la conformita' edilizia, la dichiarazione
e' resa con riferimento alle norme tecniche vigenti al momento  della
realizzazione    dell'intervento.    L'epoca     di     realizzazione
dell'intervento  e'  provata  mediante  la  documentazione   di   cui
all'articolo 9-bis, comma 1-bis, ((quarto  e  quinto))  periodo.  Nei
casi in  cui  sia  impossibile  accertare  l'epoca  di  realizzazione
dell'intervento mediante la documentazione indicata nel terzo periodo
((del presente comma)), il tecnico  incaricato  attesta  la  data  di
realizzazione  con  propria  dichiarazione  e  sotto   ((la   propria
responsabilita')). In  caso  di  dichiarazione  falsa  o  mendace  si
applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste  dal  capo  VI
del testo unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
      ((3-bis. Per gli immobili ubicati nelle zone  sismiche  di  cui
all'articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa  sismicita'  all'uopo
indicate nei decreti di cui al medesimo articolo 83, si applicano, in
quanto  compatibili,  le  disposizioni  dell'articolo  34-bis,  comma
3-bis)). 
      4. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano  eseguiti  in
assenza o difformita' dall'autorizzazione paesaggistica, il dirigente
o il responsabile dell'ufficio richiede all'autorita'  preposta  alla
gestione  del  vincolo   apposito   parere   vincolante   in   merito
all'accertamento della compatibilita'  paesaggistica  dell'intervento
((, anche in caso di lavori che abbiano determinato la  creazione  di
superfici utili o volumi ovvero l'aumento  di  quelli  legittimamente
realizzati)). L'autorita' competente si pronuncia sulla domanda entro
il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante
della soprintendenza da  rendersi  entro  il  termine  perentorio  di
novanta giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini di  cui  al
secondo periodo, ((si intende  formato  il  silenzio-assenso  e))  il
dirigente o responsabile dell'ufficio  provvede  autonomamente.  ((Le
disposizioni del presente comma si applicano anche nei  casi  in  cui
gli interventi di cui al  comma  1  risultino  incompatibili  con  il
vincolo  paesaggistico  apposto  in   data   successiva   alla   loro
realizzazione)). 
      5. Il rilascio del permesso e la  segnalazione  certificata  di
inizio attivita' in sanatoria sono subordinati al pagamento, a titolo
di oblazione, di ((un importo: 
        a) pari al doppio del contributo di  costruzione  ovvero,  in
caso di gratuita' a norma di legge,  determinato  in  misura  pari  a
quella prevista dall'articolo 16, incrementato del 20  per  cento  in
caso di interventi realizzati in parziale difformita' dal permesso di
costruire, nelle ipotesi  di  cui  all'articolo  34,  e  in  caso  di
variazioni essenziali ai  sensi  dell'articolo  32.  Non  si  applica
l'incremento del 20 per cento nei casi in  cui  l'intervento  risulti
conforme alla disciplina  urbanistica  ed  edilizia  vigente  sia  al
momento della  realizzazione  dello  stesso,  sia  al  momento  della
presentazione della domanda; 
        b)  pari   al   doppio   dell'aumento   del   valore   venale
dell'immobile  valutato  dai  competenti  uffici  dell'Agenzia  delle
entrate,  in   una   misura,   determinata   dal   responsabile   del
procedimento, non inferiore a 1.032 euro e  non  superiore  a  10.328
euro ove l'intervento sia  eseguito  in  assenza  della  segnalazione
certificata di inizio attivita' o in difformita' da essa, nei casi di
cui all'articolo 37, e in misura non  inferiore  a  516  euro  e  non
superiore  a  5.164  euro  ove  l'intervento  risulti  conforme  alla
disciplina urbanistica ed  edilizia  vigente  sia  al  momento  della
realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione  della
domanda)). 
      ((5-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 4, qualora sia accertata
la compatibilita' paesaggistica, si  applica  altresi'  una  sanzione
determinata previa  perizia  di  stima  ed  equivalente  al  maggiore
importo tra il danno arrecato e il profitto  conseguito  mediante  la
trasgressione; in  caso  di  rigetto  della  domanda  si  applica  la
sanzione demolitoria di cui all'articolo 167, comma 1, del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di  cui  al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42)). 
      6. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente  o  il
responsabile  del  competente  ufficio  comunale  si  pronuncia   con
provvedimento motivato entro quarantacinque giorni, decorsi  i  quali
la  richiesta  si  intende  accolta.  Alle  segnalazioni  di   inizio
attivita' presentate ai sensi ((del comma 1 si applica))  il  termine
di cui all'articolo 19, comma 6-bis, della legge 7  agosto  1990,  n.
241. Nelle ipotesi di cui al comma 4, i termini di  cui  al  primo  e
secondo  periodo  ((del  presente  comma))  sono  sospesi  fino  alla
definizione del procedimento di compatibilita' paesaggistica. Decorsi
i termini di  cui  al  primo,  secondo  e  terzo  periodo,  eventuali
successive  determinazioni  del  competente  ufficio  comunale   sono
inefficaci. Il termine e' interrotto  qualora  l'ufficio  rappresenti
esigenze istruttorie, motivate  e  formulate  in  modo  puntuale  nei
termini stessi,  e  ricomincia  a  decorrere  dalla  ricezione  degli
elementi  istruttori.  ((Nei  casi  di   cui   al   presente   comma,
l'amministrazione e' tenuta  a  rilasciare,  in  via  telematica,  su
richiesta del privato, un'attestazione circa il decorso  dei  termini
del   procedimento   e   dell'intervenuta   formazione   dei   titoli
abilitativi.  Decorsi  inutilmente  dieci  giorni  dalla   richiesta,
l'istante puo' esercitare  l'azione  prevista  dall'articolo  31  del
codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso  al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104)).  In  caso  di  accertata
carenza  dei  requisiti  e  dei  presupposti  per  la  sanatoria,  il
dirigente o il responsabile del competente ufficio  comunale  applica
le sanzioni ((previste)) dal presente testo unico.»; 
    i) all'articolo 37: 
      ((01) al comma 1,  la  parola:  "doppio"  e'  sostituita  dalla
seguente: "triplo" e le parole:  "516  euro"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "l.032 euro")); 
      1) il comma 4 e' abrogato; 
      2) al comma 6, le parole: «articolo 36» sono  sostituite  dalle
seguenti: «articolo 36-bis»; 
      3) alla rubrica, le parole: «e accertamento ((di conformita'))»
sono soppresse. 
  2. Le entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 31, comma 5, ((secondo e  quarto  periodo,  all'articolo
34-ter)) e all'articolo 36-bis, ((commi 5 e 5-bis)), del testo  unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.  380  del  2001
sono utilizzate, in misura pari ad un terzo, per la demolizione delle
opere abusive  presenti  sul  territorio  comunale,  fatta  salva  la
ripetizione delle spese nei  confronti  del  responsabile,  ((per  il
completamento  o  la  demolizione  delle  opere  pubbliche   comunali
incompiute di cui all'articolo 44-bis del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, tenendo conto dei criteri di cui al  medesimo  articolo
44-bis, comma 5,)) e per la realizzazione di opere e di interventi di
rigenerazione urbana, ((anche finalizzati all'incremento dell'offerta
abitativa,))  di  riqualificazione  di  aree  urbane  degradate,   di
recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani  dismessi  o  in
via di dismissione e per iniziative economiche, sociali, culturali  o
di recupero ambientale ((ovvero per il consolidamento di immobili per
la prevenzione del rischio idrogeologico)).