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DECRETO-LEGGE 15 maggio 2024, n. 63

Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonchè per le imprese di interesse strategico nazionale. (24G00081)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/05/2024
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2024, n. 101 (in G.U. 13/07/2024, n. 163).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/07/2024)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 16-5-2024
al: 13-7-2024
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 15; 
  Vista la legge 11 febbraio 1992, n.  157,  recante  «Norme  per  la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio»; 
  Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante  «Nuova
disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della  legge  30  luglio
1998, n. 274»; 
  Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n.  347,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,  recante  «Misure
urgenti per la ristrutturazione  industriale  di  grandi  imprese  in
stato di insolvenza»; 
  Visto il  decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  102,  recante
«Interventi finanziari a sostegno delle  imprese  agricole,  a  norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7  marzo  2003,  n.
38»; 
  Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012,  n.  207,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  dicembre  2012,  n.  231,   recante
«Disposizioni urgenti a tutela  della  salute,  dell'ambiente  e  dei
livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti  industriali
di interesse strategico nazionale»; 
  Visto il decreto-legge  5  gennaio  2015,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante «Disposizioni
urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico  nazionale
in crisi e per lo sviluppo della citta' e dell'area di Taranto»; 
  Visto il  decreto  legislativo  21  maggio  2018,  n.  74,  recante
«Riorganizzazione dell'Agenzia per le  erogazioni  in  agricoltura  -
AGEA e  per  il  riordino  del  sistema  dei  controlli  nel  settore
agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio
2016, n. 154»; 
  Visto il decreto-legge 16 dicembre 2019, n.  142,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020,  n.  5,  recante  «Misure
urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno  e  per
la realizzazione di una banca di investimento»; 
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  198,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali
sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e  alimentare,
nonche' dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia
di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari»; 
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  199,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  sulla  promozione  dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili»; 
  Visto il decreto-legge 17 febbraio  2022,  n.  9,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 aprile  2022,  n.  29,  recante  «Misure
urgenti per  arrestare  la  diffusione  della  peste  suina  africana
(PSA)»; 
  Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2023/2708   della
Commissione, del 28 novembre 2023, recante modifica degli allegati  I
e II del regolamento  di  esecuzione  (UE)  2023/594  che  stabilisce
misure speciali di controllo per la peste suina africana; 
  Visto il decreto-legge  5  gennaio  2023,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3  marzo  2023,  n.  17,  recante  «Misure
urgenti per impianti di interesse strategico nazionale»; 
  Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  13  novembre  2023,  n.  162,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di politiche  di  coesione,  per  il
rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese,  nonche'
in materia di immigrazione»; 
  Visto il decreto-legge 18  gennaio  2024,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15   marzo   2024,   n.   28,   recante
«Disposizioni urgenti in  materia  di  amministrazione  straordinaria
delle imprese di carattere strategico»; 
  Considerato che la concomitanza di congiunture  avverse,  quali  il
perdurare del conflitto in Ucraina e la diffusione di  fitopatie,  ha
indotto il settore primario in una persistente situazione  di  crisi,
determinando gravi ripercussioni sul tessuto economico e sociale; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare
disposizioni  finalizzate  a  garantire  l'approvvigionamento   delle
materie  prime  agricole  e,  in   specie,   di   quelle   funzionali
all'esercizio delle attivita' di produzione primaria, a sostenere  il
lavoro agricolo  e  le  filiere  produttive,  in  particolare  quella
cerealicola, quella del kiwi, quella della pesca e dell'acquacoltura; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza  di  contrastare  il
fenomeno del consumo del suolo a vocazione agricola; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  implementare  le
risorse finalizzate alla eradicazione della peste suina africana  nei
cinghiali e alla  prevenzione  della  sua  diffusione  nei  suini  da
allevamento, allo scopo di assicurare la salvaguardia  della  sanita'
animale, la tutela  del  patrimonio  suino  nazionale  e  dell'Unione
europea, nonche' al fine di salvaguardare le esportazioni, il sistema
produttivo nazionale e la relativa filiera; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  assicurare  il
coordinamento  delle  attivita'  e  delle  iniziative  finalizzate  a
mitigare i danni connessi alla diffusione e alla prolificazione della
specie granchio blu (Callinectes sapidus), a promuovere e a sostenere
la ripresa delle attivita' economiche  esercitate  dalle  imprese  di
pesca e di acquacoltura, nonche' a tutelare  la  biodiversita'  degli
habitat colpiti dall'emergenza; 
  Ritenuta la straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  implementare
l'efficienza del sistema dei controlli nel settore agroalimentare; 
  Ritenuta la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  garantire  un
diffuso e regolamentato controllo  del  territorio  finalizzato  alla
protezione della fauna selvatica, alla repressione  della  caccia  di
frodo e alla salvaguardia  dell'ambiente,  nonche'  un  rafforzamento
delle politiche del mare; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza   di   adottare
ulteriori interventi di carattere finanziario volte ad assicurare  la
continuita' produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali
di interesse strategico nazionale, nonche'  di  prevedere  misure  di
carattere  procedimentale  per  garantire  della   tempestivita'   ed
efficacia della  procedura  di  amministrazione  straordinaria  delle
grandi imprese in crisi; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 6 maggio 2024; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
foreste e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto
con i Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,  dell'interno,  del
lavoro e delle politiche sociali, della  salute,  per  la  protezione
civile e le politiche del mare, della difesa, dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica, della giustizia e per gli  affari  europei,  il
Sud, le politiche di coesione e il PNRR; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Interventi urgenti per fronteggiare la crisi economica delle  imprese
agricole, della pesca e dell'acquacoltura 
 
  1. Al fine di  contenere  le  congiunture  avverse,  derivanti  dal
conflitto  russo-ucraino,  ivi  incluso  l'approvvigionamento   delle
materie prime agricole e di  quelle  funzionali  all'esercizio  delle
attivita' di produzione primaria, nonche' di  garantire  il  sostegno
alle filiere produttive, in particolare al settore  cerealicolo  e  a
quello della pesca e dell'acquacoltura, anche contenendo gli  effetti
della  crisi  economica  conseguente  alla  diffusione  della  specie
granchio blu (Callinectes sapidus), sono  realizzati  gli  interventi
urgenti di cui ai seguenti commi. 
  2. Le  imprese  agricole,  della  pesca  e  dell'acquacoltura  che,
nell'anno 2023, hanno subito una riduzione del volume d'affari,  pari
almeno  al  20  per  cento,  rispetto  all'anno  precedente,   previa
presentazione di un'autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che  attesti  la  suddetta
condizione  di  accesso  al  beneficio,   possono   avvalersi   della
sospensione per dodici mesi del pagamento della parte capitale  della
rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale,  anche
perfezionati tramite il rilascio di  cambiali  agrarie,  in  scadenza
nell'anno 2024, stipulati con banche, intermediari finanziari di  cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
altri soggetti abilitati  alla  concessione  di  credito  in  Italia.
Possono beneficiare delle misure di cui al primo periodo, le  imprese
le cui esposizioni debitorie non  siano,  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie
deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli  intermediari
creditizi. Il piano di rimborso delle rate oggetto della  sospensione
e' modificato e i relativi termini sono prorogati per analoga  durata
della sospensione, unitamente agli elementi  accessori,  tra  cui  le
eventuali garanzie pubbliche  e  private,  senza  alcuna  formalita',
nonche' assicurando l'assenza di nuovi o maggior oneri per le  parti.
La scadenza delle garanzie rilasciate dal Fondo, di cui  all'articolo
2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,  n.  662,  o
dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare  (ISMEA),
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.
102, sui finanziamenti oggetto della comunicazione di  cui  al  primo
periodo  e'  automaticamente  differita  del  medesimo   periodo   di
sospensione  o  proroga.  Le  disposizioni  del  presente  comma   si
applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni  previste  dalla
comunicazione  della  Commissione  europea  2023/C   101/03   «Quadro
temporaneo di crisi e transizione per misure  di  aiuto  di  Stato  a
sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro
l'Ucraina», relative agli aiuti di importo limitato. 
  3. All'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  le  parole:  ‹‹e  agroalimentare››  sono   sostituite   dalle
seguenti: ‹‹, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura››; 
    b) dopo le parole: ‹‹degli approvvigionamenti alimentari,››  sono
inserite le seguenti: ‹‹nonche' attraverso interventi destinati  alla
copertura,  totale  o   parziale,   degli   interessi   passivi   dei
finanziamenti bancari erogati, ai sensi dell'articolo 43 del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle imprese  agricole,  della
pesca e dell'acquacoltura, attive al 31 dicembre 2021,  nel  rispetto
delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013  della
Commissione del 18 dicembre 2013 e dal regolamento (UE)  n.  717/2014
della Commissione del 27 giugno 2014, relativi all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti de minimis nel settore agricolo e in quello della pesca  e
dell'acquacoltura,››. 
  4. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, i  decreti  del  Ministro  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste attuativi delle disposizioni di
cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n.  197,
sono modificati  al  fine  di  renderli  coerenti  con  le  modifiche
previste dal comma 3, tenendo conto, quale criterio  di  assegnazione
del  beneficio  della  copertura   degli   interessi,   dell'avvenuta
stipulazione  di  una  polizza  assicurativa  contro  i  danni   alle
produzioni, alle  strutture,  alle  infrastrutture  e  agli  impianti
produttivi, derivanti da calamita' naturali o eventi eccezionali o da
avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali o eventi di
portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi  e  vegetali,
nonche' per i danni causati da  animali  protetti  e  prevedendo  che
l'erogazione delle somme sia gestita dall'Agenzia per  le  erogazioni
in  agricoltura  (AGEA),  anche  attraverso  il  Sistema  informativo
agricolo nazionale (SIAN). Conseguentemente, la dotazione  del  Fondo
per la sovranita' alimentare di cui all'articolo 1, comma 424,  della
legge 29 dicembre 2022, n. 197 e' incrementata di 10 milioni di euro,
per  ciascuno  degli  anni  2025  e  2026.   Agli   oneri   derivanti
dall'attuazione del secondo periodo, pari a 10 milioni di  euro,  per
ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante  corrispondente
riduzione delle proiezioni  del  Fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2024, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  Ministero   dell'agricoltura,   della
sovranita' alimentare e delle foreste. 
  5. Con decreto  del  Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste, adottato ai sensi dell'articolo 1,  comma
129, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse del  Fondo  per
lo sviluppo e il sostegno  delle  filiere  agricole,  della  pesca  e
dell'acquacoltura possono essere destinate nel limite complessivo  di
32 milioni di euro ai produttori di grano duro e dell'intera  filiera
produttiva di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge  24
giugno 2016, n. 113, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2016, n. 160, nonche' ad imprese  e  consorzi  della  pesca  e
dell'acquacoltura per  interventi  di  conto  capitale  destinati  al
sostegno e allo sviluppo della filiera ittica  e  di  contrasto  alla
crisi economica generata dalla prolificazione del granchio blu. 
  6. All'articolo 3 del  decreto-legge  30  dicembre  2023,  n.  215,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024,  n.  18,
il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
    «6. In deroga all'articolo 3, comma  3,  della  legge  27  luglio
2000, n. 212, al fine di garantire il recupero delle  somme  relative
agli  aiuti  di  Stato  e  agli  aiuti  de  minimis  non  subordinati
all'emanazione di provvedimenti  di  concessione  ovvero  subordinati
all'emanazione di provvedimenti di concessione  o  di  autorizzazione
alla  fruizione  comunque  denominati,  il   cui   importo   non   e'
determinabile nei predetti provvedimenti, ma  solo  a  seguito  della
presentazione della dichiarazione resa a  fini  fiscali  nella  quale
sono dichiarati, per i quali  le  Autorita'  responsabili  non  hanno
provveduto  all'adempimento  degli  obblighi  di  registrazione   dei
relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc previsti  dall'articolo
10, comma 6, del regolamento di cui al  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, sono prorogati di due anni
i termini per la notifica degli atti di recupero di cui  all'articolo
1, commi 421, 422 e 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui
all'articolo 1, commi 31, 32,  33,  34,  35  e  36,  della  legge  30
dicembre  2021,  n.  234  e  dell'articolo  38-bis  del  decreto  del
Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n.  600,  e  degli
avvisi di  accertamento  di  cui  all'articolo  43  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  del  29  settembre  1973,  n.  600,  in
scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2025.». 
  7. Al decreto-legge 19 settembre  2023,  n.  124,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 16, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso; 
    b) dopo l'articolo 16 e' inserito il seguente: 
      «Art. 16-bis (Credito  d'imposta  per  investimenti  nella  ZES
unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e
della pesca e dell'acquacoltura). - 1. Per l'anno 2024, alle  imprese
attive nel settore della produzione primaria  di  prodotti  agricoli,
nel  settore  della  pesca  e   dell'acquacoltura,   che   effettuano
l'acquisizione di beni strumentali, indicati nel comma 2, destinati a
strutture produttive  ubicate  nelle  zone  assistite  delle  regioni
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna  e  Molise,
ammissibili alla deroga  prevista  dall'articolo  107,  paragrafo  3,
lettera a), del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  e
nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili  alla  deroga
prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli
aiuti a finalita' regionale 2022 - 2027, e' concesso  un  contributo,
sotto forma di  credito  d'imposta,  nei  limiti  e  alle  condizioni
previsti dalla normativa europea in materia di  aiuti  di  Stato  nei
settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, nel  limite
massimo di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024. 
      2. Per le finalita' di cui al comma  1,  sono  agevolabili  gli
investimenti,  effettuati  fino  al  15   novembre   2024,   relativi
all'acquisto, anche mediante contratti di locazione  finanziaria,  di
nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture
produttive gia' esistenti o che vengono  impiantate  nel  territorio,
nonche'   all'acquisto   di   terreni   e   all'acquisizione,    alla
realizzazione ovvero all'ampliamento  di  immobili  strumentali  agli
investimenti, che rispettino le condizioni previste  dalla  normativa
europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo,  forestale
e delle zone rurali e ittico. Il valore dei terreni e degli  immobili
non  puo'  superare  il  50  per   cento   del   valore   complessivo
dell'investimento agevolato.  Non  sono  agevolabili  i  progetti  di
investimento di importo inferiore a 50.000 euro. 
      3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della  sovranita'
alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono definiti le modalita' di accesso  al  beneficio
nonche' i criteri e le modalita' di applicazione e di  fruizione  del
credito  d'imposta  e  dei  relativi  controlli,  anche  al  fine  di
assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.». 
  8. Agli oneri di cui al comma 6, nel limite massimo di  90  milioni
di euro per l'anno 2024, con riferimento al credito di imposta di cui
all'articolo 1, commi 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106,  107
e 108, della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  per  investimenti
effettuati da imprese del settore agricolo e della pesca fino  al  31
dicembre 2023, si provvede mediante  corrispondente  riduzione  delle
risorse di  cui  all'articolo  16,  comma  6,  del  decreto-legge  19
settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2023, n. 162. Con provvedimento dell'Agenzia delle  entrate,
sono determinate le modalita' per il rispetto  del  predetto  limite.
Qualora le  somme  comunicate  dalle  imprese  con  riferimento  agli
investimenti  cui  al  precedente  periodo,  risultino  inferiori  al
predetto limite di 90 milioni di  euro,  le  corrispondenti  economie
sono destinate a finanziare il credito di imposta di cui all'articolo
16-bis, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162,  anche  mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato a  cura  dell'Agenzia
delle entrate e riassegnazione in spesa. 
  9. Agli oneri di cui al comma 7, lettera b), pari a 40  milioni  di
euro per l'anno 2024, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione  di   cui   all'articolo   16,   comma   6,   del
decreto-legge  19   settembre   2023,   n.   124,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.