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DECRETO-LEGGE 15 maggio 2024, n. 63

Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonchè per le imprese di interesse strategico nazionale. (24G00081)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/05/2024
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2024, n. 101 (in G.U. 13/07/2024, n. 163).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/07/2024)
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Testo in vigore dal: 14-7-2024
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 15; 
  Vista la legge 11 febbraio 1992, n.  157,  recante  «Norme  per  la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio»; 
  Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante  «Nuova
disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della  legge  30  luglio
1998, n. 274»; 
  Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n.  347,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,  recante  «Misure
urgenti per la ristrutturazione  industriale  di  grandi  imprese  in
stato di insolvenza»; 
  Visto il  decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  102,  recante
«Interventi finanziari a sostegno delle  imprese  agricole,  a  norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7  marzo  2003,  n.
38»; 
  Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012,  n.  207,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  dicembre  2012,  n.  231,   recante
«Disposizioni urgenti a tutela  della  salute,  dell'ambiente  e  dei
livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti  industriali
di interesse strategico nazionale»; 
  Visto il decreto-legge  5  gennaio  2015,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante «Disposizioni
urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico  nazionale
in crisi e per lo sviluppo della citta' e dell'area di Taranto»; 
  Visto il  decreto  legislativo  21  maggio  2018,  n.  74,  recante
«Riorganizzazione dell'Agenzia per le  erogazioni  in  agricoltura  -
AGEA e  per  il  riordino  del  sistema  dei  controlli  nel  settore
agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio
2016, n. 154»; 
  Visto il decreto-legge 16 dicembre 2019, n.  142,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020,  n.  5,  recante  «Misure
urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno  e  per
la realizzazione di una banca di investimento»; 
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  198,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali
sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e  alimentare,
nonche' dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia
di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari»; 
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  199,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  sulla  promozione  dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili»; 
  Visto il decreto-legge 17 febbraio  2022,  n.  9,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 aprile  2022,  n.  29,  recante  «Misure
urgenti per  arrestare  la  diffusione  della  peste  suina  africana
(PSA)»; 
  Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2023/2708   della
Commissione, del 28 novembre 2023, recante modifica degli allegati  I
e II del regolamento  di  esecuzione  (UE)  2023/594  che  stabilisce
misure speciali di controllo per la peste suina africana; 
  Visto il decreto-legge  5  gennaio  2023,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3  marzo  2023,  n.  17,  recante  «Misure
urgenti per impianti di interesse strategico nazionale»; 
  Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  13  novembre  2023,  n.  162,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di politiche  di  coesione,  per  il
rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese,  nonche'
in materia di immigrazione»; 
  Visto il decreto-legge 18  gennaio  2024,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15   marzo   2024,   n.   28,   recante
«Disposizioni urgenti in  materia  di  amministrazione  straordinaria
delle imprese di carattere strategico»; 
  Considerato che la concomitanza di congiunture  avverse,  quali  il
perdurare del conflitto in Ucraina e la diffusione di  fitopatie,  ha
indotto il settore primario in una persistente situazione  di  crisi,
determinando gravi ripercussioni sul tessuto economico e sociale; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare
disposizioni  finalizzate  a  garantire  l'approvvigionamento   delle
materie  prime  agricole  e,  in   specie,   di   quelle   funzionali
all'esercizio delle attivita' di produzione primaria, a sostenere  il
lavoro agricolo  e  le  filiere  produttive,  in  particolare  quella
cerealicola, quella del kiwi, quella della pesca e dell'acquacoltura; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza  di  contrastare  il
fenomeno del consumo del suolo a vocazione agricola; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  implementare  le
risorse finalizzate alla eradicazione della peste suina africana  nei
cinghiali e alla  prevenzione  della  sua  diffusione  nei  suini  da
allevamento, allo scopo di assicurare la salvaguardia  della  sanita'
animale, la tutela  del  patrimonio  suino  nazionale  e  dell'Unione
europea, nonche' al fine di salvaguardare le esportazioni, il sistema
produttivo nazionale e la relativa filiera; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  assicurare  il
coordinamento  delle  attivita'  e  delle  iniziative  finalizzate  a
mitigare i danni connessi alla diffusione e alla prolificazione della
specie granchio blu (Callinectes sapidus), a promuovere e a sostenere
la ripresa delle attivita' economiche  esercitate  dalle  imprese  di
pesca e di acquacoltura, nonche' a tutelare  la  biodiversita'  degli
habitat colpiti dall'emergenza; 
  Ritenuta la straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  implementare
l'efficienza del sistema dei controlli nel settore agroalimentare; 
  Ritenuta la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  garantire  un
diffuso e regolamentato controllo  del  territorio  finalizzato  alla
protezione della fauna selvatica, alla repressione  della  caccia  di
frodo e alla salvaguardia  dell'ambiente,  nonche'  un  rafforzamento
delle politiche del mare; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza   di   adottare
ulteriori interventi di carattere finanziario volte ad assicurare  la
continuita' produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali
di interesse strategico nazionale, nonche'  di  prevedere  misure  di
carattere  procedimentale  per  garantire  della   tempestivita'   ed
efficacia della  procedura  di  amministrazione  straordinaria  delle
grandi imprese in crisi; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 6 maggio 2024; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
foreste e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto
con i Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,  dell'interno,  del
lavoro e delle politiche sociali, della  salute,  per  la  protezione
civile e le politiche del mare, della difesa, dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica, della giustizia e per gli  affari  europei,  il
Sud, le politiche di coesione e il PNRR; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Interventi urgenti per fronteggiare la crisi economica delle  imprese
agricole, ((florovivaistiche,)) della pesca e dell'acquacoltura 
 
  1. Al fine di contenere le congiunture  avverse  ((...))  derivanti
dal conflitto russo-ucraino, ivi incluso  l'approvvigionamento  delle
materie prime agricole e di  quelle  funzionali  all'esercizio  delle
attivita' di produzione primaria, nonche' di  garantire  il  sostegno
alle filiere produttive, in particolare al settore cerealicolo ((, al
settore vitivinicolo, al settore florovivaistico)) e a  quello  della
pesca e dell'acquacoltura  ((...))  sono  realizzati  gli  interventi
urgenti di cui ai seguenti commi. 
  2. Le  imprese  agricole,  della  pesca  e  dell'acquacoltura  che,
nell'anno 2023, hanno subito una riduzione del volume d'affari,  pari
almeno al  20  per  cento,  ((o  hanno  subito  una  riduzione  della
produzione,  pari  almeno  al  30  per  cento,  o,  nel  caso   delle
cooperative agricole, una riduzione, pari almeno  al  20  per  cento,
delle quantita' conferite o  della  produzione  primaria,))  rispetto
all'anno precedente, previa presentazione  di  un'autocertificazione,
ai  sensi  dell'articolo  47  del  testo  unico  delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, che attesti la suddetta condizione di  accesso
al beneficio, possono avvalersi della sospensione per dodici mesi del
pagamento della parte capitale della rata dei  mutui  e  degli  altri
finanziamenti a  rimborso  rateale,  anche  perfezionati  tramite  il
rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nell'anno  2024,  stipulati
con banche, intermediari  finanziari  di  cui  all'articolo  106  del
((testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia,  di  cui
al)) decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e altri  soggetti
abilitati alla concessione di credito in Italia. Possono  beneficiare
delle misure di cui al  primo  periodo  ((...))  le  imprese  le  cui
esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in  vigore  del
presente   decreto,   classificate   come   esposizioni    creditizie
deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli  intermediari
creditizi. Il piano di rimborso delle rate oggetto della  sospensione
e' modificato e i relativi termini sono prorogati per analoga  durata
della sospensione, unitamente agli elementi  accessori,  tra  cui  le
eventuali garanzie pubbliche  e  private,  senza  alcuna  formalita',
nonche' assicurando l'assenza di ((nuovi o maggiori  oneri))  per  le
parti. La scadenza delle garanzie rilasciate dal Fondo ((...)) di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,
n. 662, o dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
(ISMEA) ((...)) ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo  29
marzo 2004, n. 102, sui finanziamenti oggetto della comunicazione  di
cui al  primo  periodo  e'  automaticamente  differita  del  medesimo
periodo di sospensione o proroga. Le disposizioni del presente  comma
si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni  ((previsti))
dalla comunicazione della Commissione europea 2023/C  101/03  «Quadro
temporaneo di crisi e transizione per misure  di  aiuto  di  Stato  a
sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro
l'Ucraina», ((relativi)) agli aiuti di importo limitato. 
  ((2-bis. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102, dopo le  parole:  "e  della  pesca"  sono  inserite  le
seguenti: "nonche' alle aziende e alle  imprese  agro-silvo-pastorali
sorte in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, disciplinate
dalla legge 20 novembre 2017, n. 168")). 
  3. All'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  le  parole:  ‹‹e  agroalimentare››  sono   sostituite   dalle
seguenti: ‹‹, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura››; 
    b) dopo le parole: ‹‹degli approvvigionamenti alimentari,››  sono
inserite le seguenti: ‹‹nonche' attraverso interventi destinati  alla
copertura,  totale  o   parziale,   degli   interessi   passivi   dei
finanziamenti bancari erogati, ai sensi dell'articolo 43 del  ((testo
unico di cui al)) decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle
imprese agricole, della  pesca  e  dell'acquacoltura,  attive  al  31
dicembre  2021,  nel  rispetto  delle  disposizioni   stabilite   dal
regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre  2013
((, dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre
2023,)) e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione  del  27
giugno 2014, relativi all'applicazione degli articoli 107 e  108  del
Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de  minimis
((...)),››. 
  4. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, i  decreti  del  Ministro  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste attuativi delle disposizioni di
cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n.  197,
sono modificati  al  fine  di  renderli  coerenti  con  le  modifiche
previste dal comma 3, tenendo conto, quale criterio  di  assegnazione
del  beneficio  della  copertura   degli   interessi,   dell'avvenuta
stipulazione  di  una  polizza  assicurativa  contro  i  danni   alle
produzioni, alle  strutture,  alle  infrastrutture  e  agli  impianti
produttivi, derivanti da calamita' naturali o eventi eccezionali o da
avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali o eventi di
portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi  e  vegetali,
nonche' per i danni causati da  animali  protetti  e  prevedendo  che
l'erogazione delle somme sia gestita dall'Agenzia per  le  erogazioni
in  agricoltura  (AGEA),  anche  attraverso  il  Sistema  informativo
agricolo nazionale (SIAN). Conseguentemente, la dotazione  del  Fondo
per la sovranita' alimentare ((di cui all'articolo  1,  commi  424  e
425, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,)) e' incrementata  di  ((1
milione di euro per l'anno 2024 e)) 10 milioni di  euro  ((...))  per
ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione
del secondo periodo, ((pari a 1 milione di euro per l'anno 2024  e  a
10 milioni di euro)) per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede
mediante corrispondente riduzione ((dello  stanziamento))  del  Fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. 
  ((4-bis. Al fine di contribuire alla ristrutturazione  del  settore
olivicolo-oleario,   del   settore    agrumicolo    e    di    quello
lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, considerate
le particolari criticita' produttive e la necessita' di recupero e di
rilancio della produttivita' e della competitivita',  e'  autorizzata
la spesa di 5 milioni di euro  per  l'anno  2024,  per  ciascuno  dei
settori indicati, per contributi da destinare alla copertura,  totale
o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti  per  l'anno
2023 sui prestiti bancari a medio e  lungo  termine  contratti  dalle
relative organizzazioni di produttori  riconosciute  ai  sensi  degli
articoli 152 e 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013  del  Parlamento
europeo e del  Consiglio,  del  17  dicembre  2013,  e  dai  relativi
consorzi di organizzazioni di produttori.  I  contributi  di  cui  al
presente comma sono concessi tramite l'ISMEA. 
  4-ter. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della  sovranita'
alimentare e delle foreste, da emanare entro  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, sono definite le modalita' di concessione dei contributi  di
cui al comma 4-bis. 
  4-quater. Agli oneri derivanti dal  comma  4-bis,  complessivamente
pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede: 
    a) quanto a 5 milioni di euro per il  settore  olivicolo-oleario,
mediante corrispondente versamento  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo  4-bis,  comma
1,  del  decreto-legge  5  maggio  2015,  n.  51,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  2  luglio  2015,  n.  91,  che  restano
acquisite all'erario; 
    b) quanto a 5 milioni di euro per il settore agrumicolo, mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato  delle
somme in conto residui  di  cui  all'articolo  4-ter,  comma  1,  del
decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, che restano acquisite all'erario; 
    c) quanto a 5 milioni di euro per  il  settore  lattiero-caseario
del comparto del  latte  ovino  e  caprino,  mediante  corrispondente
versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in  conto
residui di cui all'articolo  3-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  5
maggio 2015, n. 51, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  2
luglio 2015, n. 91, che restano acquisite all'erario)). 
  5. Con decreto  del  Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste, adottato ai sensi dell'articolo 1,  comma
129, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse del  Fondo  per
lo sviluppo e il sostegno  delle  filiere  agricole,  della  pesca  e
dell'acquacoltura possono essere destinate ((, nel limite complessivo
di 32 milioni di euro,)) ai produttori di grano  duro  e  dell'intera
filiera  produttiva  di  cui  all'articolo  23-bis,  comma   1,   del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2016, n. 160,  nonche'  ad  imprese  e  consorzi
della pesca e dell'acquacoltura  per  interventi  di  conto  capitale
destinati al sostegno e allo sviluppo della  filiera  ittica  ((e  al
contrasto)) alla crisi economica  generata  dalla  ((proliferazione))
del granchio blu. 
  ((5-bis. Nel rispetto della normativa in materia di aiuti di  Stato
relativi al settore agricolo,  sono  concessi  contributi  in  favore
degli imprenditori agricoli che svolgono attivita' di allevamento  di
specie e razze  autoctone  a  rischio  di  estinzione  o  a  limitata
diffusione anche al fine di consentire interventi per la tutela della
biodiversita' zootecnica, nel limite di 4 milioni di euro per  l'anno
2025. Con decreto del  Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste, da adottare  entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, sono definiti i criteri e le modalita'  per  la  concessione
dei contributi di cui al precedente periodo, nonche'  il  limite  del
contributo per singolo intervento. 
  5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a  4  milioni  di
euro per l'anno 2025, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
delle proiezioni dello  stanziamento  del  fondo  speciale  di  parte
corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2024-2026,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2024,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste)). 
  6. All'articolo 3 del  decreto-legge  30  dicembre  2023,  n.  215,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024,  n.  18,
il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
    «6. In deroga all'articolo 3, comma  3,  della  legge  27  luglio
2000, n. 212, al fine di garantire il recupero delle  somme  relative
agli  aiuti  di  Stato  e  agli  aiuti  de  minimis  non  subordinati
all'emanazione di provvedimenti  di  concessione  ovvero  subordinati
all'emanazione di provvedimenti di concessione  o  di  autorizzazione
alla  fruizione  comunque  denominati,  il   cui   importo   non   e'
determinabile nei predetti provvedimenti, ma  solo  a  seguito  della
presentazione della dichiarazione resa a  fini  fiscali  nella  quale
sono dichiarati, per i quali  le  Autorita'  responsabili  non  hanno
provveduto  all'adempimento  degli  obblighi  di  registrazione   dei
relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc previsti  dall'articolo
10, comma 6, del regolamento di cui al  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, sono prorogati di due anni
((, senza applicazione delle riduzioni dei termini  decadenziali  per
le attivita' di controllo previste dalle specifiche  disposizioni  di
legge,)) i termini per la notifica degli  atti  di  recupero  di  cui
all'articolo 1, commi 421, 422 e 423, della legge 30  dicembre  2004,
n. 311, di cui all'articolo 1, commi 31, 32, 33, 34, 35 e  36,  della
legge 30 dicembre 2021, ((n. 234, e di cui all'articolo 38-bis))  del
decreto del Presidente della Repubblica  ((29  settembre))  1973,  n.
600, e degli avvisi  di  accertamento  di  cui  all'articolo  43  del
decreto del Presidente della Repubblica  ((29  settembre))  1973,  n.
600, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2025.». 
  7. Al decreto-legge 19 settembre  2023,  n.  124,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 16, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso; 
    b) dopo l'articolo 16 e' inserito il seguente: 
      «Art. 16-bis (Credito  d'imposta  per  investimenti  nella  ZES
unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e
della pesca e dell'acquacoltura). - 1. Per l'anno 2024, alle  imprese
attive nel settore della produzione primaria ((di prodotti agricoli e
nel  settore))  della  pesca  e  dell'acquacoltura,  che   effettuano
l'acquisizione di beni strumentali, indicati nel comma 2, destinati a
strutture produttive  ubicate  nelle  zone  assistite  delle  regioni
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna  e  Molise,
ammissibili alla deroga  prevista  dall'articolo  107,  paragrafo  3,
lettera a), del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  e
nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili  alla  deroga
prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli
aiuti a finalita' regionale 2022 - 2027, e' concesso  un  contributo,
sotto forma di  credito  d'imposta,  nei  limiti  e  alle  condizioni
previsti dalla normativa europea in materia di  aiuti  di  Stato  nei
settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, nel  limite
massimo di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024. 
      2. Per le finalita' di cui al comma  1,  sono  agevolabili  gli
investimenti,  effettuati  fino  al  15   novembre   2024,   relativi
all'acquisto, anche mediante contratti di locazione  finanziaria,  di
nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture
produttive gia' esistenti o che vengono  impiantate  nel  territorio,
nonche'   all'acquisto   di   terreni   e   all'acquisizione,    alla
realizzazione ovvero all'ampliamento  di  immobili  strumentali  agli
investimenti, che rispettino le condizioni previste  dalla  normativa
europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo,  forestale
e delle zone rurali e ittico. Il valore dei terreni e degli  immobili
non  puo'  superare  il  50  per   cento   del   valore   complessivo
dell'investimento agevolato.  Non  sono  agevolabili  i  progetti  di
investimento di importo inferiore a 50.000 euro. 
      3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della  sovranita'
alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono definiti le modalita' di accesso  al  beneficio
nonche' i criteri e le modalita' di applicazione e di  fruizione  del
credito  d'imposta  e  dei  relativi  controlli,  anche  al  fine  di
assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.». 
  8. Agli ((oneri derivanti dall'attuazione del comma 6 dell'articolo
3 del decreto-legge n. 215 del 2023, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 18 del 2024, come modificato dal comma 6 del  presente
articolo)), nel limite massimo di 90 milioni di euro per l'anno 2024,
con riferimento al credito di imposta di cui  all'articolo  1,  commi
98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 e 108, della legge  28
dicembre 2015, n. 208, per investimenti  effettuati  da  imprese  del
settore agricolo ((e di quello della pesca e dell'acquacoltura)) fino
al 31 dicembre 2023, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione
delle risorse di cui all'articolo 16, comma 6, del  decreto-legge  19
settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2023, n. 162. Con provvedimento dell'Agenzia delle  entrate,
sono determinate le modalita' per il rispetto  del  predetto  limite.
Qualora le  somme  comunicate  dalle  imprese  con  riferimento  agli
investimenti ((di cui al precedente periodo)) risultino inferiori  al
predetto limite di 90 milioni di  euro,  le  corrispondenti  economie
sono destinate a finanziare il credito di imposta di cui all'articolo
16-bis  ((...))  del  decreto-legge  19  settembre  2023,   n.   124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n.  162,
((introdotto dal comma 7, lettera b), del presente articolo,))  anche
mediante versamento all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  a  cura
dell'Agenzia delle entrate e riassegnazione in spesa. 
  9. Agli ((oneri di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge n. 124
del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2023,
introdotto dal comma 7, lettera b), del presente articolo)),  pari  a
40  milioni  di  euro  per  l'anno   2024,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo  16,
comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. 
  ((9-bis. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge  14  aprile
2023, n. 39, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13  giugno
2023, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo le parole: "di  produzioni  vegetali"  sono  inserite  le
seguenti: "con migliorate caratteristiche qualitative e nutrizionali,
nonche' di produzioni vegetali"; 
    b) le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle  seguenti:
"31 dicembre 2025". 
  9-ter. Al fine di garantire ai  soggetti  di  cui  all'articolo  2,
comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 14 dicembre  2001,  n.  454,  l'accesso  a  tutte  le
funzionalita' del sistema Carta dell'uso dei suoli, i termini di  cui
al comma 3 dell'articolo 2 e al comma 6 dell'articolo 6 del  medesimo
regolamento  sono  stabiliti,  limitatamente  all'anno  2024,  al  31
agosto. Sono fatte salve, ad ogni effetto di legge, le richieste e le
dichiarazioni pervenute dopo il 30 giugno 2024 e fino  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  9-quater. L'articolo 11-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,  e'
abrogato)).