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DECRETO-LEGGE 7 maggio 2024, n. 60

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione. (24G00077)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/05/2024
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 luglio 2024, n. 95 (in G.U. 06/07/2024, n. 157).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2024)
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Testo in vigore dal: 7-7-2024
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 24 giugno  2021,  che  istituisce  il  Fondo  per  una
transizione giusta (Just Transition Fund - JTF); 
  Visto il regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 24  giugno  2021,  che  istituisce  il  Fondo  sociale
europeo Plus (FSE +) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di  sviluppo
regionale e al Fondo di coesione; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  24  giugno  2021,  recante  le  disposizioni  comuni
applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo  sociale
europeo Plus, al Fondo di coesione,  al  Fondo  per  una  transizione
giusta, al Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi,  la  pesca  e
l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al
Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna  e
allo  Strumento  di  sostegno  finanziario  per  la  gestione   delle
frontiere e la politica dei visti; 
  Visto il regolamento (UE) 2023/435 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 febbraio 2023, che  modifica  il  regolamento  (UE)
2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di  capitoli  dedicati  al
piano REPowerEU nei piani per  la  ripresa  e  la  resilienza  e  che
modifica i regolamenti (UE)  n.  1303/2013,  (UE)  2021/1060  e  (UE)
2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE; 
  Visto il regolamento (UE) 2024/795 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le
tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e  modifica  la  direttiva
2003/87/CE e i  regolamenti  (UE)  2021/1058,  (UE)  2021/1056,  (UE)
2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060,  (UE)
2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione, del
28 settembre 2021, che  integra  il  regolamento  (UE)  2021/241  del
Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per
la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori  comuni  e  gli
elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e  della
resilienza; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR)  italiano
approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come
modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023; 
  Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023,  n.  13,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  aprile   2023,   n.   41,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune»; 
  Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  aprile   2024,   n.   56,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di politiche  di  coesione,  per  il
rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese,  nonche'
in materia di immigrazione»; 
  Visto il  decreto-legge  2  marzo  2024,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  13  novembre  2023,  n.  162,   recante
«Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano di ripresa
e resilienza (PNRR)»; 
  Vista  la  delibera   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica e lo  sviluppo  sostenibile  n.  78  del  22
dicembre 2021, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  94  del  22
aprile 2022,  recante  approvazione  della  proposta  di  Accordo  di
Partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri  di  cofinanziamento
pubblico  nazionale  dei  programmi   europei   per   il   ciclo   di
programmazione 2021-2027; 
  Visto  l'Accordo  di   Partenariato   2021-2027   approvato   dalla
Commissione europea con decisione di esecuzione C (2022)  4787  final
del 15 luglio 2022; 
  Vista  la  delibera   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 36 del 2 agosto
2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022,
di presa d'atto dell'Accordo di Partenariato per l'Italia  nel  testo
adottato dalla Commissione europea in data 15 luglio 2022; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
ulteriori disposizioni finalizzate  alla  promozione  dello  sviluppo
economico  e  della  competitivita'  del  Paese,  anche  mediante  il
rafforzamento delle iniziative dirette a migliorare l'efficienza e la
qualita'  dell'azione  dei  programmi  della  politica  di   coesione
relativi  al  periodo  2021-2027,  assicurando   una   programmazione
coordinata  tra  i   diversi   livelli   di   governo   e   la   loro
complementarita' con il  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza
(PNRR), nonche' ad accelerarne l'attuazione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  intensificare
ulteriormente gli interventi volti  a  favorire  il  superamento  del
divario economico e sociale delle regioni  del  Mezzogiorno  rispetto
alle altre aree del Paese, favorendo, in particolare, l'effettuazione
di  investimenti  per  lo  sviluppo  e  l'attrattivita'  del  sistema
produttivo, nel settore  dell'energia,  nei  settori  della  gestione
delle risorse idriche  e  dei  rifiuti,  del  dissesto  idrogeologico
nonche' nel  settore  dei  trasporti,  con  particolare  riguardo  ai
collegamenti di medio e lungo raggio, ai nodi logistici,  portuali  e
urbani, e della mobilita' sostenibile,  anche  assicurando  il  pieno
adempimento  e  l'efficace  attuazione,   per   l'intero   ciclo   di
programmazione,  delle  pianificazioni   oggetto   delle   condizioni
abilitanti per la politica di coesione 2021-2027, di cui all'articolo
15 e all'Allegato IV al regolamento (UE) 2021/1060; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di definire  misure
volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi  relativi
al PNRR coerentemente con il relativo cronoprogramma; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 30 aprile 2024; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di  coesione  e
il PNRR, di concerto con i Ministri dell'economia  e  delle  finanze,
del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e  del  merito,
dell'universita' e della ricerca, delle imprese e del made in  Italy,
dell'ambiente e della  sicurezza  energetica,  dell'interno  e  della
cultura; 
 
                E m a n a il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
                  Principi, finalita' e definizioni 
 
  1. In attuazione della riforma 1.9.1 del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (( (PNRR) )),  approvato  con  decisione  del  Consiglio
ECOFIN  del  13  luglio  2021,  come  modificato  con  decisione  del
Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, il presente decreto  definisce
il quadro normativo nazionale finalizzato ad accelerare  l'attuazione
e ad incrementare l'efficienza della politica  di  coesione  europea,
periodo di programmazione 2021-2027, nei settori  strategici  di  cui
all'articolo 2 secondo  un  approccio  orientato  al  risultato,  con
l'obiettivo di rafforzare il livello di efficacia e di impatto  degli
interventi prioritari cofinanziati. 
  2. Ai fini del presente  decreto  e  della  sua  attuazione  assume
preminente valore l'interesse nazionale  alla  sollecita  e  puntuale
realizzazione degli interventi ammissibili a finanziamento  a  valere
sulle  risorse  della  politica  di  coesione  europea,  periodo   di
programmazione 2021 - 2027, anche assicurando l'effettiva  attuazione
degli  strumenti  di   pianificazione   previsti   dalle   condizioni
abilitanti, con particolare  riferimento  ai  settori  delle  risorse
idriche, dei rifiuti e  dei  trasporti,  di  cui  all'articolo  15  e
all'Allegato IV al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 24 giugno 2021, e garantendo il  pieno  rispetto
dei traguardi di spesa previsti dagli articoli 105,  106  e  107  del
regolamento (UE) 2021/1060. 
  ((2-bis. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai capi da I
a VIII del presente  titolo,  restano  ferme  le  disposizioni  e  le
procedure previste dal regolamento (UE) 2021/1060 e  dai  regolamenti
specifici di fondo che disciplinano la politica di coesione  europea,
con particolare riguardo a quelle in  materia  di  ammissibilita'  al
finanziamento e di selezione degli interventi, nonche' ai  compiti  e
alle funzioni dell'Autorita' di gestione di cui al comma  4,  lettera
i), del presente articolo e del Comitato di sorveglianza  di  ciascun
programma di  cui  all'articolo  38  del  medesimo  regolamento  (UE)
2021/1060 anche in relazione a eventuali  modifiche  e  aggiornamenti
dei programmi ove necessari)). 
  3. Le  disposizioni  contenute  nel  presente  decreto,  in  quanto
direttamente attuative  degli  obblighi  assunti  in  esecuzione  del
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 febbraio  2021,  sono  adottate  nell'esercizio  della  competenza
legislativa esclusiva in materia di rapporti dello Stato con l'Unione
europea di cui all'articolo 117, secondo  comma,  lettera  a),  della
Costituzione. 
  4. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 4 LUGLIO 2024, N. 95)); 
    b) «PNRR»: il Piano nazionale di ripresa e  resilienza  approvato
con  decisione  del  Consiglio  ECOFIN  del  13  luglio  2021,   come
modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023; 
    c) «interventi del PNRR»: gli investimenti e le riforme  previste
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza; 
    d) ((...)) «FSC»: il Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo
di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
    e) «Accordo per la coesione»: gli Accordi previsti  dall'articolo
1, comma 178, lettere c) e d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
    f) «regioni del Mezzogiorno» o «regioni della ZES  unica  per  il
Mezzogiorno»: le regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia,  ((ai  sensi  dell'articolo  9)),
comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162; 
    g) «amministrazione titolare di  programma»:  le  amministrazioni
centrali,  le   regioni   e   le   province   autonome   responsabili
dell'attuazione dei programmi nazionali e regionali della politica di
coesione europea 2021-2027; 
    h) «regioni meno sviluppate»: le regioni  italiane  ((individuate
ai  sensi  dell'articolo  108)),  paragrafo  2,   lettera   a),   del
regolamento (UE) 2021/1060; 
    i)  «Autorita'  di  gestione»:  l'autorita'  responsabile   della
gestione  del  programma,  conformemente   alle   funzioni   definite
all'articolo 72 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 24 giugno 2021; 
    l) «condizioni abilitanti»: il sistema  di  prerequisiti  di  cui
all'articolo 15  e  agli  Allegati  III  e  IV  al  regolamento  (UE)
2021/1060 al cui soddisfacimento  e'  condizionato  il  rimborso  dei
fondi della politica di coesione europea; 
    m) «sistema nazionale di monitoraggio»: il sistema  nazionale  di
monitoraggio relativo all'utilizzazione delle risorse in  materia  di
politiche  di  coesione  di  cui  all'articolo  50,  comma  18,   del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e alimentato secondo le  modalita'
di cui all'articolo 4 del decreto-legge 19 settembre  2023,  n.  124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.