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LEGGE 5 marzo 2024, n. 21

Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti. (24G00041)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/03/2024
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Testo in vigore dal: 27-3-2024
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
            Disposizioni in materia di offerta fuori sede 
 
  1. All'articolo 30, comma 2, del testo unico delle disposizioni  in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
    «b-bis) le offerte di vendita o di sottoscrizione  di  azioni  di
propria  emissione  o  di  altri  strumenti  finanziari  di   propria
emissione che permettano di acquisire o  sottoscrivere  tali  azioni,
purche'  emessi  da  emittenti  con  azioni  negoziate   in   mercati
regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani  o  di
paesi  dell'Unione  europea,  a  condizione  che   siano   effettuate
dall'emittente  attraverso  i  propri  amministratori  o  il  proprio
personale con funzioni direttive  per  importi  di  sottoscrizione  o
acquisto superiori o uguali a euro 250.000. La presente  lettera  non
si applica alle azioni emesse da Sicav e da Sicaf». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  30,  del  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58  (testo  unico  delle
          disposizioni in materia  di  intermediazione  finanziaria),
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 30 (Offerta fuori sede). - 1. Per offerta fuori
          sede si intendono la promozione e il collocamento presso il
          pubblico: 
                  a) di strumenti finanziari in luogo  diverso  dalla
          sede  legale  o  dalle   dipendenze   dell'emittente,   del
          proponente l'investimento o del soggetto  incaricato  della
          promozione o del collocamento; 
                  b) di servizi e attivita' di investimento in  luogo
          diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta,
          promuove o colloca il servizio o l'attivita'. 
                2. Non costituisce offerta fuori sede: 
                  a) l'offerta effettuata nei  confronti  di  clienti
          professionali, come individuati ai sensi  dell'articolo  6,
          commi 2-quinquies e 2-sexies; 
                  b) l'offerta di propri strumenti finanziari rivolta
          ai componenti del consiglio di amministrazione  ovvero  del
          consiglio  di   gestione,   ai   dipendenti,   nonche'   ai
          collaboratori   non   subordinati   dell'emittente,   della
          controllante  ovvero  delle  sue  controllate,   effettuata
          presso le rispettive sedi o dipendenze. 
                  b-bis) le offerte di vendita o di sottoscrizione di
          azioni di propria emissione o di altri strumenti finanziari
          di  propria  emissione  che  permettano  di   acquisire   o
          sottoscrivere tali azioni, purche' emessi da emittenti  con
          azioni  negoziate  in  mercati  regolamentati   o   sistemi
          multilaterali  di  negoziazione   italiani   o   di   paesi
          dell'Unione europea,  a  condizione  che  siano  effettuate
          dall'emittente attraverso  i  propri  amministratori  o  il
          proprio personale con funzioni  direttive  per  importi  di
          sottoscrizione  o  acquisto  superiori  o  uguali  a   euro
          250.000. La presente lettera non  si  applica  alle  azioni
          emesse da Sicav e da Sicaf. 
                3. L'offerta fuori sede di strumenti finanziari  puo'
          essere effettuata: 
                  a) dai soggetti autorizzati  allo  svolgimento  dei
          servizi previsti dall'articolo 1, comma  5,  lettere  c)  e
          c-bis); 
                  b) dalle Sgr, dalle societa' di gestione UE,  dalle
          Sicav, dalle Sicaf, dai GEFIA UE e  non  UE,  limitatamente
          alle quote o azioni di Oicr. 
                4. Le Sim, le imprese di investimento UE, le  imprese
          di paesi terzi,  le  banche,  gli  intermediari  finanziari
          iscritti nell'albo previsto  dall'articolo  106  del  Testo
          Unico bancario, le Sgr, le societa' di gestione UE, i GEFIA
          UE e non UE possono effettuare  l'offerta  fuori  sede  dei
          propri servizi e attivita' di investimento.  Ove  l'offerta
          abbia per oggetto servizi e  attivita'  prestati  da  altri
          intermediari, le Sim, le imprese  di  investimento  UE,  le
          imprese  di  paesi  terzi  e  le   banche   devono   essere
          autorizzate   allo   svolgimento   dei   servizi   previsti
          dall'articolo 1, comma 5, lettere c) o c-bis). 
                5. Le Sim, le imprese di investimento UE, le  imprese
          di paesi  terzi  diverse  dalle  banche  possono  procedere
          all'offerta fuori sede di prodotti diversi dagli  strumenti
          finanziari e dai servizi e attivita' d'investimento, le cui
          caratteristiche  sono  stabilite  con   regolamento   dalla
          CONSOB, sentita la Banca d'Italia . 
                6.  L'efficacia  dei  contratti  di  collocamento  di
          strumenti  finanziari   o   di   gestione   di   portafogli
          individuali conclusi fuori sede e' sospesa per la durata di
          sette giorni decorrenti dalla  data  di  sottoscrizione  da
          parte dell'investitore. Entro detto  termine  l'investitore
          puo'  comunicare  il  proprio  recesso  senza   spese   ne'
          corrispettivo   al   consulente    finanziario    abilitato
          all'offerta  fuori  sede  o  al  soggetto  abilitato;  tale
          facolta' e' indicata  nei  moduli  o  formulari  consegnati
          all'investitore.  Ferma   restando   l'applicazione   della
          disciplina di cui al primo e al secondo periodo ai  servizi
          di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, lettere c),
          c-bis) e d), per i contratti sottoscritti a  decorrere  dal
          1° settembre 2013 la medesima disciplina si  applica  anche
          ai servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma  5,
          lettera a). La medesima disciplina si applica alle proposte
          contrattuali effettuate fuori sede. 
                7. L'omessa indicazione della facolta' di recesso nei
          moduli  o  formulari  comporta  la  nullita'  dei  relativi
          contratti, che puo' essere fatta valere solo dal cliente. 
                8. Il comma 6 non si applica alle  offerte  pubbliche
          di vendita o di sottoscrizione di  azioni  con  diritto  di
          voto o di altri  strumenti  finanziari  che  permettano  di
          acquisire o sottoscrivere tali azioni, purche' le azioni  o
          gli  strumenti  finanziari  siano  negoziati   in   mercati
          regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europea. 
                9. Il presente articolo si applica anche ai  depositi
          strutturati  e  ai  prodotti   finanziari   diversi   dagli
          strumenti finanziari.».