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DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19

Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (24G00035)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2024
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56 (in S.O. n. 19, relativo alla G.U. 30/04/2024, n. 100).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/10/2024)
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Testo in vigore dal: 7-7-2024
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione, del
28 settembre 2021, che  integra  il  regolamento  (UE)  2021/241  del
Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per
la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori  comuni  e  gli
elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e  della
resilienza; 
  Visto il regolamento (UE) 2023/435 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 febbraio 2023, che  modifica  il  regolamento  (UE)
2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di  capitoli  dedicati  al
piano REPowerEU nei piani per  la  ripresa  e  la  resilienza  e  che
modifica i regolamenti (UE)  n.  1303/2013,  (UE)  2021/1060  e  (UE)
2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR)  italiano
approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come
modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023; 
  Visto il decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.  101,  recante  «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,   n.   108,   recante
«Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e snellimento delle procedure»; 
  Visto il decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,  n.  113,  recante  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia»; 
  Visto il decreto-legge 6 novembre 2021,  n.  152,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre  2021,  n.  233,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  per  la  prevenzione  delle   infiltrazioni
mafiose»; 
  Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023,  n.  13,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  aprile   2023,   n.   41,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune»; 
  Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  13  novembre  2023,  n.  162,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di politiche  di  coesione,  per  il
rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese,  nonche'
in materia di immigrazione»; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  definire  misure
volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi  relativi
al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  coerentemente  con
il relativo cronoprogramma; 
  Considerata la straordinaria necessita' e urgenza  di  un'ulteriore
semplificazione e accelerazione delle procedure,  incluse  quelle  di
spesa, strumentali  all'attuazione  del  PNRR,  nonche'  di  adottare
misure per il  rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
amministrazioni titolari degli interventi; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 26 febbraio 2024; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di  coesione  e
il PNRR, di concerto con i Ministri per la pubblica  amministrazione,
per gli affari regionali e le autonomie, per lo sport  e  i  giovani,
per la protezione civile e le politiche  del  mare,  per  le  riforme
istituzionali e la semplificazione normativa, dell'economia  e  delle
finanze, dell'interno, delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  del
lavoro e delle politiche  sociali,  della  giustizia,  della  salute,
delle imprese e del made in Italy, dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare  e  delle  foreste,  dell'ambiente   e   della   sicurezza
energetica,  del  turismo,  dell'universita'  e   della   ricerca   e
dell'istruzione e del merito; 
 
                  Emana il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni  per  la  realizzazione  degli  investimenti  del  Piano
  nazionale di ripresa e resilienza e di quelli non  piu'  finanziati
  con le risorse del PNRR, nonche' in materia di revisione del  Piano
  nazionale per gli investimenti complementari al PNRR 
 
  1.  Al  fine  di  garantire  una  piu'  efficiente   e   coordinata
utilizzazione delle risorse europee e  del  bilancio  dello  Stato  e
consentire la tempestiva realizzazione degli  investimenti  stabiliti
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nel rispetto  dei
traguardi  e  degli  obiettivi  previsti  dallo  stesso  Piano,  come
modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8  dicembre  2023,
il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge  30  dicembre
2020, n. 178, e' incrementato di 2.911 milioni  di  euro  per  l'anno
2024, 3.973 milioni di euro per l'anno 2025 e 2.536 milioni  di  euro
per l'anno 2026. Per la realizzazione  degli  investimenti  non  piu'
finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del  PNRR,  a
seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e'
autorizzata la spesa complessiva di 684 milioni di  euro  per  l'anno
2024, di 785 milioni di euro per l'anno 2025, di 765 milioni di  euro
per l'anno 2026, di 548,8 milioni di euro per  l'anno  2027,  di  400
milioni di euro per l'anno 2028 e di 260 milioni di euro  per  l'anno
2029. 
  2. Entro il 31 marzo 2024 e successivamente con cadenza semestrale,
il Ministro dell'economia e delle  finanze  e  il  Ministro  per  gli
affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR presentano
un'informativa  congiunta  al  Comitato  interministeriale   per   la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) sui costi
afferenti alla realizzazione degli interventi  e  degli  investimenti
del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC),
di cui all'articolo  1  del  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio  2021,  n.  101,
come  modificati  ai  sensi  del  presente  articolo,  nonche'  sulle
iniziative  intraprese  ai  fini  del   reperimento   di   fonti   di
finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio  nazionale  per
la realizzazione degli investimenti di cui al comma 5.  L'informativa
di cui al primo periodo presentata entro il 31 marzo 2024 da'  conto,
altresi', degli investimenti e degli interventi in relazione ai quali
siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla  data
di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini  dell'applicazione
del presente articolo, l'obbligazione  giuridicamente  vincolante  e'
raggiunta con l'assunzione dell'impegno contabile di cui  al  secondo
periodo dell'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre  2009,  n.
196. Per gli interventi per i quali l'impegno di spesa e' assunto  ai
sensi  dell'ultimo  periodo  del  citato  articolo   34,   comma   2,
l'obbligazione  giuridicamente  vincolante  e'   raggiunta   con   il
perfezionamento del provvedimento di assegnazione delle risorse e  di
individuazione dei beneficiari finali, qualora l'intervento  riguardi
il riconoscimento di incentivi, ovvero con la stipula  del  contratto
in tutti gli altri casi. Per le finalita' di cui al  presente  comma,
entro quindici giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto e successivamente con cadenza semestrale, le  amministrazioni
titolari degli interventi di cui  al  PNC  trasmettono  al  Ministero
dell'economia e delle finanze e alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri - Dipartimento per le politiche di coesione  e  per  il  Sud
l'elenco dei predetti interventi  identificati  dal  relativo  codice
unico di progetto  (CUP),  con  l'indicazione  del  provvedimento  di
assegnazione   o   concessione   del   finanziamento,    dell'importo
complessivo e della quota a carico delle  risorse  del  PNC,  nonche'
l'indicazione del relativo stato  procedurale  di  attuazione,  degli
impegni  contabili   assunti,   ivi   inclusa   l'indicazione   delle
obbligazioni  giuridicamente  vincolanti,   nonche'   dei   pagamenti
effettuati. In caso di mancata trasmissione dei dati di cui al quinto
periodo, le informazioni sono tratte dai  sistemi  informativi  della
Ragioneria generale dello Stato. 
  3. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, approvati  dal  Consiglio  dei  ministri  su  proposta  del
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di  coesione  e
il PNRR e del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare
entro venti giorni dalla data di presentazione delle  informative  di
cui al comma 2 e sulla base dei contenuti delle informative medesime,
sono individuati gli eventuali interventi relativi al PNC oggetto  di
definanziamento  in  ragione  del   mancato   perfezionamento   delle
obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore
del presente decreto e sono  contestualmente  rese  indisponibili  le
relative risorse. Per i decreti successivi al primo  si  tiene  conto
delle obbligazioni giuridicamente vincolanti in essere alla  data  di
adozione  delle  relative   informative   e   dell'inosservanza   dei
cronoprogrammi  procedurali  contenenti   gli   obiettivi   iniziali,
intermedi e finali dei programmi  e  degli  interventi  del  medesimo
Piano, come definiti con il decreto di  cui  al  comma  11.  Al  fine
dell'eventuale definanziamento degli interventi, si tiene conto anche
della loro complessita' o  del  loro  stato  di  avanzamento.  Con  i
decreti di cui al primo periodo, sono indicate le relative risorse da
destinare all'incremento del Fondo per lo sviluppo e la coesione,  di
cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,
fino a concorrenza dell'importo di cui al comma 8, lettere h)  e  i),
e, per l'eventuale quota residua, all'incremento delle autorizzazioni
di spesa oggetto di riduzione ai sensi del comma 8, lettera  f).  Gli
schemi dei decreti di cui al presente comma, corredati  di  relazione
tecnica, sono trasmessi alle  Camere  per  l'espressione  dei  pareri
delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere nel
termine di sette giorni dalla data di trasmissione. Sugli schemi  dei
decreti di cui al presente comma e' acquisita  l'intesa  in  sede  di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento  e  di  Bolzano  ovvero  di  Conferenza  unificata,  ai  sensi
dell'articolo 3 ovvero dell'articolo 9  del  decreto  legislativo  28
agosto  1997,  n.  281,  qualora  prevedano  il  definanziamento   di
interventi   cui   sono   destinate   risorse   assegnate    mediante
provvedimenti  sottoposti  a   intesa   ai   sensi   delle   predette
disposizioni. E', in ogni caso, esclusa la possibilita'  di  disporre
il definanziamento degli interventi di cui all'articolo 1,  comma  2,
lettera b), del decreto-legge n. 59 del 2021, nonche'  dei  programmi
recanti misure fiscali di cui al medesimo comma 2, lettera f), numero
2, e lettera m). 
  4.  Qualora   le   somme   relative   a   interventi   oggetto   di
definanziamento risultino impegnate ai sensi dell'articolo 34,  comma
2, quarto periodo, della legge  n.  196  del  2009,  le  stesse  sono
disimpegnate e conservate ai fini del loro  trasferimento,  anche  in
conto residui, ai sensi del comma 3. Nel caso in cui, le  risorse  di
cui al primo periodo risultino gia' trasferite  alle  amministrazioni
interessate aventi bilancio autonomo, le stesse sono  versate,  entro
trenta giorni dal perfezionamento del decreto  di  cui  al  comma  3,
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione
ai sensi del presente articolo. 
  5. La spesa autorizzata per la realizzazione degli investimenti non
piu' finanziati, in tutto o in parte,  a  valere  sulle  risorse  del
PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8  dicembre
2023, di cui al comma 1, pari complessivamente a 684 milioni di  euro
per l'anno 2024, a 785 milioni di euro per l'anno 2025, a 765 milioni
di euro per l'anno 2026, a 548,8 milioni di euro per l'anno  2027,  a
400 milioni di euro per l'anno 2028 e  a  260  milioni  di  euro  per
l'anno 2029, e' destinata: 
    a) quanto a 19 milioni di euro per  l'anno  2024,  all'intervento
"Servizi digitali e esperienza dei cittadini"; 
    b) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2024
al 2026, all'intervento "Sviluppo  dell'Industria  cinematografica  -
Progetto Cinecitta'"; 
    c) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2024
al 2026, 210 milioni di euro per l'anno 2027, 285 milioni di euro per
l'anno 2028 e 205 milioni di euro  per  l'anno  2029,  all'intervento
"Utilizzo  dell'Idrogeno  in   settori   hard-to-abate",   alla   cui
realizzazione si provvede con le modalita'  di  cui  all'articolo  1,
comma  1-quater,  del  decreto-legge  16  dicembre  2019,   n.   142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5; 
    d) quanto a 450 milioni di euro per l'anno 2024, 520  milioni  di
euro per l'anno 2025, 470 milioni di euro per  l'anno  2026  e  153,8
milioni  di  euro  per  l'anno  2027,  all'intervento  "Piani  urbani
integrati - progetti generali"; 
    e) quanto a 45 milioni di euro per l'anno  2024,  95  milioni  di
euro per l'anno 2025, 125 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
2026 e 2027, 75 milioni di euro per l'anno 2028 e 35 milioni di  euro
per l'anno 2029, all'intervento "Aree Interne - Potenziamento servizi
e infrastrutture sociali di comunita'"; 
    f) quanto a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2024
al 2027, 40 milioni di euro per l'anno 2028 e 20 milioni di euro  per
l'anno 2029 , all'intervento "Valorizzazione dei beni confiscati alle
mafie". 
  6. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma  2,  del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono incrementate per complessivi
50 milioni di euro per l'anno 2024, 120 milioni di euro per  ciascuno
degli anni 2025 e 2026, 1.360 milioni di euro per l'anno 2027  e  975
milioni di euro per l'anno 2028, come di seguito indicato: 
    a) alla lettera a), numero 3: nella misura di 70 milioni di  euro
per l'anno 2025; 
    b) alla lettera b), numero 1: nella misura di 150 milioni di euro
per l'anno 2027 e di 100 milioni di euro per l'anno 2028; 
    c) alla lettera c): 
      1) al numero 3: nella misura di 250 milioni di euro per  l'anno
2027 e di 160 milioni di euro per l'anno 2028; 
      2) al numero 5: nella misura di 220 milioni di euro per  l'anno
2027 e di 120 milioni di euro per l'anno 2028; 
      3) al numero 6: nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2027 e 2028; 
      4) al numero 7: nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2024 al 2026, di 210 milioni di euro per l'anno 2027 e
di 170 milioni di euro per l'anno 2028; 
      5) al numero 9: nella misura di 5 milioni di euro per  ciascuno
degli anni 2027 e 2028; 
      6) al numero 11: nella misura di 90 milioni di euro per  l'anno
2027 e di 80 milioni di euro per l'anno 2028; 
    d) alla lettera d), numero 1: nella misura di 135 milioni di euro
per l'anno 2027 e di 180 milioni di euro per l'anno 2028; 
    e) alla lettera f), numero 3: nella misura di 70 milioni di  euro
per l'anno 2026; 
    f) alla lettera g), numero 1: nella misura di 20 milioni di  euro
per l'anno 2027 e di 10 milioni di euro per l'anno 2028; 
    g) alla lettera h), numero 1: nella misura di 200 milioni di euro
per l'anno 2027 e di 100 milioni di euro per l'anno 2028; 
    h) alla lettera i), numero 1: nella misura di 30 milioni di  euro
per l'anno 2027. 
  7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 e' incrementata di euro 19.221.000 per
l'anno 2026 e di euro 33.539.000 per l'anno 2028. 
  7-bis. Le risorse disponibili nello stato di previsione della spesa
del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  nell'ambito  della
missione "Politiche economico-finanziarie  e  di  bilancio  e  tutela
della   finanza   pubblica",   programma   "Regolazioni    contabili,
restituzioni  e  rimborsi  d'imposte",  unita'  di  voto  1.4,   sono
incrementate di 400 milioni di euro per l'anno 2026. 
  8. Agli oneri derivanti dai commi 1, 6, 7 e  7-bis,  pari  a  3.645
milioni di euro per l'anno 2024, 4.878 milioni  di  euro  per  l'anno
2025, 3.840,221 milioni di euro per l'anno 2026, 1.908,8  milioni  di
euro per l'anno 2027, 1.408,539 milioni di euro per l'anno 2028 e 260
milioni di  euro  per  l'anno  2029,  che  aumentano  in  termini  di
fabbisogno a 4.943 milioni di euro per l'anno 2025,  2.284,6  milioni
di euro per l'anno 2027, 1.784,339 milioni di euro per  l'anno  2028,
675,8 milioni di euro per l'anno 2029 e 415,8  milioni  di  euro  per
l'anno 2030, si provvede: 
    a) quanto a 1.900,45 milioni di euro per  l'anno  2024,  1.438,53
milioni di euro per l'anno 2025 e 404,53 milioni di euro  per  l'anno
2026, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa
di cui all'articolo  1  del  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio  2021,  n.  101,
nelle seguenti misure: 
      1) comma 2, lettera a), numero 4: 35,25  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2026; 
      2) comma 2, lettera b), numero  1:  150  milioni  di  euro  per
l'anno 2024 e 100 milioni di euro per l'anno 2025; 
      3) comma 2, lettera c), numero 1: 20 milioni di euro per l'anno
2024 e 40 milioni di euro per l'anno 2025; 
      4) comma 2-ter, lettera a): 157,6 milioni di  euro  per  l'anno
2024, 142 milioni di euro per l'anno 2025 e 108,7 milioni di euro per
l'anno 2026; 
      5) comma 2-ter, lettera b): 23,2 milioni  di  euro  per  l'anno
2024; 
      6) comma 2-ter, lettera c): 44,7 milioni  di  euro  per  l'anno
2024, 58 milioni di euro per l'anno 2025 e 41,3 milioni di  euro  per
l'anno 2026; 
      7) comma 2, lettera c), numero  3:  250  milioni  di  euro  per
l'anno 2024 e 160 milioni di euro per l'anno 2025; 
      8) NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 29 APRILE 2024, N. 56; 
      9) comma 2, lettera c), numero  5:  220  milioni  di  euro  per
l'anno 2024 e 120 milioni di euro per l'anno 2025; 
      10) comma 2, lettera c), numero  6:  50  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2024 e 2025; 
      11) comma 2, lettera c), numero 7:  120  milioni  di  euro  per
l'anno 2024 e 80 milioni di euro per l'anno 2025; 
      12) comma 2, lettera c),  numero  9:  5  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2024 e 2025; 
      13) comma 2, lettera c), numero 10:  10  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2026; 
      14) comma 2, lettera c), numero 11:  90  milioni  di  euro  per
l'anno 2024 e 80 milioni di euro per l'anno 2025; 
      15) comma 2, lettera d), numero 1:  135  milioni  di  euro  per
l'anno 2024 e 180 milioni di euro per l'anno 2025; 
      16) comma 2, lettera e), numero 1: 34,7  milioni  di  euro  per
l'anno 2024; 
      17) comma 2, lettera e), numero 2:  250  milioni  di  euro  per
l'anno 2024, 140 milioni di euro per l'anno 2025  e  120  milioni  di
euro per l'anno 2026; 
      18) comma 2, lettera e), numero  3:  55  milioni  di  euro  per
l'anno 2024, 58,28 milioni di euro per l'anno 2025 e 19,28 milioni di
euro per l'anno 2026; 
      19) comma 2, lettera f), numero  3:  70  milioni  di  euro  per
l'anno 2025; 
      20) comma 2, lettera g), numero  1:  20  milioni  di  euro  per
l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025; 
      21) comma 2, lettera h), numero 1:  200  milioni  di  euro  per
l'anno 2024 e 100 milioni di euro per l'anno 2025; 
      22) comma 2, lettera i), numero  1:  30  milioni  di  euro  per
l'anno 2024; 
      23) comma 2, lettera a), numero  3:  70  milioni  di  euro  per
l'anno 2026; 
    b) quanto a 450 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2025  e
2026, mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per  l'avvio  di
opere  indifferibili,  di  cui  all'articolo   26,   comma   7,   del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;  
    c) quanto a  690  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato  delle
somme iscritte in  conto  residui,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero della salute, a valere sull'autorizzazione di spesa di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2,  del  decreto-legge  6
maggio 2021, n. 59, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°
luglio 2021, n. 101;   
    d) quanto a 699,5 milioni di euro per l'anno 2026, e a 35 milioni
di  euro  per  l'anno   2027,   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
    e) quanto a 400 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2027  e
2028 e a 260 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
44, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
    f) quanto a 306.519.550 euro per l'anno  2026,  656.649.550  euro
per  l'anno  2027  e  397.921.550  euro  per  l'anno  2028,  mediante
corrispondente riduzione delle somme indicate nella  tabella  di  cui
all'allegato 1 annesso al  presente  decreto,  gia'  attribuite  alle
amministrazioni interessate ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  140,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dell'articolo  1,  comma  1072,
della legge 27 dicembre 2017, n.  205,  dell'articolo  1,  comma  95,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e  dell'articolo  1,  comma  14,
della legge 27 dicembre 2019,  n.  160  per  le  finalita'  indicate,
rispettivamente,  dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  148
del 27 giugno 2017, dal decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  226
del 27 settembre 2017, dal decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  28
del 2 febbraio 2019, dal decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 11 giugno 2019, recante ripartizione delle risorse del Fondo
finalizzato al  rilancio  degli  investimenti  delle  amministrazioni
centrali dello Stato e allo sviluppo del paese,  e  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 23  dicembre  2020,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2021. Su proposta  dei
Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze da adottare entro il 31 dicembre 2024, le predette  riduzioni
di spesa possono essere  rimodulate  nell'ambito  di  ogni  stato  di
previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei  risparmi
di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della  pubblica
amministrazione e a  invarianza  di  effetti  sui  saldi  di  finanza
pubblica; 
    g) quanto a 50.000.000 di euro per ciascuno  degli  anni  2024  e
2025 e 107.128.450 euro per ciascuno degli anni  dal  2026  al  2028,
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024,  allo  scopo
parzialmente utilizzando: 
      1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle
finanze per 15.558.091 euro per l'anno 2024  e  13.212.680  euro  per
l'anno 2025; 
      2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese  e  del
made in Italy per 1.851.554 euro per l'anno 2024 e 2.941.643 euro per
l'anno 2025; 
      3) l'accantonamento relativo al Ministero del  lavoro  e  delle
politiche sociali per 1.818.190 euro per l'anno 2024 e 2.036.526 euro
per l'anno 2025; 
      4) l'accantonamento relativo al Ministero della  giustizia  per
1.983.807 euro per l'anno 2024, 1.469.669  euro  per  l'anno  2025  e
13.710.450 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028; 
      5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale per 2.025.287 euro per l'anno  2024
e 1.961.864 euro per l'anno 2025; 
      6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del
merito per 1.845.886 euro per l'anno 2024, 2.896.321 euro per  l'anno
2025 e 26.991.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028; 
      7) l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dell'interno  per
1.851.554 euro per l'anno 2024 e 1.469.669 euro per l'anno 2025; 
      8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica per 3.375.305 euro per  l'anno  2024,  3.924.497
euro per l'anno 2025 e 17.034.000 euro per ciascuno  degli  anni  dal
2026 al 2028; 
      9) l'accantonamento relativo al Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti per 3.210.778 euro per l'anno 2024 e  2.407.100  euro
per l'anno 2025; 
      10) l'accantonamento relativo al Ministero  dell'universita'  e
della ricerca per 3.714.560 euro per l'anno 2024, 3.629.333 euro  per
l'anno 2025 e 23.800.000 euro per ciascuno degli  anni  dal  2026  al
2028; 
      11) l'accantonamento relativo al  Ministero  della  difesa  per
2.338.373 euro per l'anno 2024 e 2.453.291 euro per l'anno 2025; 
      12) l'accantonamento relativo  al  Ministero  dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste per  1.792.118  euro  per
l'anno 2024 e 3.140.212 euro per l'anno 2025; 
      13) l'accantonamento relativo al Ministero  della  cultura  per
3.009.485 euro per l'anno 2024, 3.111.328  euro  per  l'anno  2025  e
25.593.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028; 
      14) l'accantonamento relativo al  Ministero  della  salute  per
2.885.467 euro per l'anno 2024 e 2.943.180 euro per l'anno 2025; 
      15) l'accantonamento relativo  al  Ministero  del  turismo  per
2.739.547 euro per l'anno 2024 e 2.402.688 euro per l'anno 2025; 
    h) quanto a 725 milioni di euro per l'anno 2024, 2.667 milioni di
euro per l'anno 2025, 1.401 milioni di euro per  l'anno  2026  e  115
milioni di euro per l'anno 2027, mediante  corrispondente  versamento
all'entrata del bilancio dello Stato delle somme  iscritte  in  conto
residui, nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, nel Fondo per lo sviluppo e la  coesione,  periodo  di
programmazione 2021-2027, di cui all'articolo  1,  comma  177,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178;  
    i) quanto a 36,65 milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  a  73,35
milioni di euro per l'anno 2025 e a 0,5 milioni di  euro  per  l'anno
2026, mediante corrispondente  versamento  all'entrata  del  bilancio
dello Stato delle somme iscritte in conto  residui,  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel Fondo per
lo sviluppo e la coesione,  periodo  di  programmazione  2014-2020  e
precedenti, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge  27  dicembre
2013, n. 147; 
    l) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2024 e a  250  milioni
di  euro  per  l'anno   2025,   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 253,  della
legge 30 dicembre 2023, n. 213; 
    m) quanto a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2026
al 2028, mediante corrispondente utilizzo delle  risorse  disponibili
nello stato di previsione della spesa del Ministero  dell'economia  e
delle   finanze,   nell'ambito   della   missione    29    "Politiche
economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica",
programma  5  "Regolazioni  contabili,  restituzioni  e  rimborsi  di
imposte", unita' di voto 1.4; 
    n) quanto a 415,8 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  dal
2027 al 2030, mediante corrispondente riduzione, in termini  di  sola
cassa,  del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione,  periodo   di
programmazione 2021-2027, di cui all'articolo  1,  comma  177,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
    o) quanto a 40 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2027  e
2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo
4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73; 
    p) quanto  a  39  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato  delle
somme iscritte in  conto  residui,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sull'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67; 
    q) quanto a euro 86.222.000 per l'anno 2027 e euro 23.489.000 per
l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre  2005,
n. 266; 
    r) quanto a euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027  e
2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo
11, comma  4-sexies  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
con  riferimento  alla  quota  di   cui   all'articolo   32-bis   del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; 
    s) quanto a euro 55.000.000 per l'anno 2024, euro 15.000.000  per
l'anno 2025, euro 30.373.000 per l'anno 2026 ed euro  30.000.000  per
l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10  settembre
2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge  9  novembre
2021, n. 156; 
    t) quanto a euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2027 e  2028,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 443, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
    u)  quanto  a  euro  21.000.000   per   l'anno   2026,   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
  9. All'articolo 56, comma 2, quarto periodo, del  decreto-legge  17
maggio 2022, n. 50 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2022, n. 91, dopo le parole: «sono  rese  indisponibili»  sono
aggiunte le seguenti: «nel periodo 2026-2031». 
  10. Al fine di reintegrare  le  disponibilita'  del  Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027,  di  cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,  per
la realizzazione degli interventi di cui al comma  178  del  medesimo
articolo 1, sono abrogati: 
    a) l'articolo 2, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto-legge
8 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
luglio 2021, n. 101; 
    b) l'articolo 1, comma 977, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
  10-bis. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a
ricondurre la situazione di inquinamento  dell'aria  entro  i  limiti
indicati dalla direttiva 2008/50/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 21 maggio 2008, e per le finalita' di cui all'articolo
10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, le risorse
del fondo di cui all'articolo 30, comma 14-ter,  primo  periodo,  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 10 milioni di
euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
2025 e 2026, di 30 milioni di euro per l'anno 2027 e di 35 milioni di
euro per l'anno 2028. Agli oneri  derivanti  dal  presente  comma  si
provvede mediante corrispondente riduzione delle  risorse  del  Fondo
per lo sviluppo e la coesione, periodo di  programmazione  2021-2027,
di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30  dicembre  2020,  n.
178,  con  imputazione  alla  quota  afferente  alle  amministrazioni
centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero  1),
della medesima legge n.  178  del  2020,  nel  rispetto  del  vincolo
territoriale di cui al citato articolo 1, comma  178,  alinea,  della
legge n. 178 del 2020. 
  11. Al fine di adeguare i programmi e gli interventi del  PNC  alle
riduzioni e ai rifinanziamenti di cui ai commi 6 e 8, lettere a) e c)
, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di
concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche
di coesione e il PNRR, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto,  si  provvede  all'aggiornamento  dei
cronoprogrammi  procedurali  contenenti   gli   obiettivi   iniziali,
intermedi e finali dei programmi  e  degli  interventi  del  medesimo
Piano, fermo restando il rispetto del cronoprogramma finanziario.  Ai
fini della validita' delle assegnazioni disposte a valere  sul  Fondo
per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26,  comma  7,
del  decreto-legge  17  maggio   2022,   n.   50,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il  termine  finale
e' quello previsto dai cronoprogrammi aggiornati con  il  decreto  di
cui al presente comma. Le disponibilita' derivanti dalle  economie  a
qualsiasi titolo conseguite nella realizzazione  di  opere  pubbliche
inserite nei programmi del PNC rimangono vincolate  al  finanziamento
dell'intervento al quale sono assegnate fino al suo collaudo. 
  12.  All'articolo  1  del  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.   59
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il
comma 7-bis e' abrogato. 
  13. Gli investimenti destinati  alla  realizzazione  del  programma
denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», gia'  finanziati
a carico del Fondo complementare al  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2,  del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ad  esclusione  di  quelli  delle
Province autonome di Trento e di Bolzano e  della  Regione  Campania,
sono posti a carico del finanziamento di cui  all'articolo  20  della
legge 11 marzo 1988, n. 67. Per il fine  di  cui  al  primo  periodo,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo
1988, n. 67, e' incrementata, per l'anno 2024, di una somma pari a 39
milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse, di cui all'articolo
1, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°  luglio  2021,  n.
101, disponibili in  conto  residui.  Per  assicurare  la  tempestiva
realizzazione degli investimenti 1.1 "Case  della  Comunita'"  e  1.3
"Ospedali di Comunita'" , di cui alla Missione 6, Componente  1,  del
PNRR,  e  dell'investimento  1.2.  "Verso  un   ospedale   sicuro   e
sostenibile", di cui alla Missione 6, Componente 2, del PNRR, e degli
interventi  gia'  posti  a  carico  del  Piano  nazionale   per   gli
investimenti complementari al PNRR che, per gli incrementi  di  costo
dei materiali,  non  abbiano  ricevuto  assegnazioni  dal  Fondo  per
l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7 del
decreto-legge 17 maggio 2022, n.  50  convertito  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le  regioni  possono  sostenere  i
maggiori costi emergenti  accedendo  alle  risorse  finanziarie,  ove
disponibili, a loro destinate ai sensi dell'articolo 20  della  legge
11 marzo 1988, n. 67, integrando il  quadro  economico  dei  progetti
inseriti  nei  Contratti  Istituzionali  di   Sviluppo   (CIS)   gia'
sottoscritti. La richiesta regionale, corredata di perizia suppletiva
di variante relativa ai maggiori costi e del  quadro  generale  delle
distinte  fonti  di   finanziamento   destinate   agli   investimenti
interessati dal presente  comma,  e'  trasmessa  al  Ministero  della
salute,  che  la  approva,  con   decreto   ministeriale,   ai   fini
dell'integrazione dei CIS, previo parere positivo da parte del Nucleo
di Valutazione degli Investimenti e previa intesa  con  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze.  Le  risorse  finanziarie  di   cui
all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988,  n.  67,  sono  trasferite
alla regione interessata, su richiesta del  Ministero  della  salute,
sulla base dello stato di avanzamento dei lavori e previo nulla  osta
del Tavolo Istituzionale di cui all'articolo 6 dei CIS  sottoscritti.
La   regione   presenta   al   Ministero   dell'economia   e    delle
finanze-Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  con
periodicita' semestrale,  il  rendiconto  delle  risorse  finanziarie
complessivamente impiegate per singola linea di finanziamento. 
  14. Le risorse assegnate per gli interventi del PNRR, giacenti  sui
conti aperti presso  la  Tesoreria  centrale  dello  Stato  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,
ovvero sulle contabilita'  speciali  attivate  per  l'attuazione  del
PNRR, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate, nel rispetto dei  saldi  programmati  di  finanza
pubblica, ai pertinenti capitoli di spesa degli stati  di  previsione
delle amministrazioni interessate, per essere utilizzate mediante  le
ordinarie procedure di bilancio. 
  15. Le risorse di cui al comma 1 del presente articolo, destinate a
realizzare gli investimenti stabiliti dal PNRR, come  modificato  con
decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, sono versate nei
conti  correnti  di  tesoreria  Next  Generation  EU-Italia,  di  cui
all'articolo 1, comma 1038 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.  Nei
medesimi conti affluiscono le risorse assegnate  dall'Unione  europea
per l'iniziativa RepowerEU inclusa nel PNRR. 
                                                                ((4)) 
    
------------------------------
    
AGGIORNAMENTO (4) 
  E' stato ripristinato il  testo  gia'  in  vigore  dal  1-5-2024  a
seguito della modifica dell'art. 37, comma 1 del D.L. 7 maggio  2024,
n. 60, che disponeva la modifica della lettera  l)  e  l'introduzione
delle lettere l-bis), l-ter) e l-quater), del comma  8  del  presente
articolo, ad opera della L. 4 luglio 2024, n. 95, di conversione  del
D.L. medesimo.