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DECRETO LEGISLATIVO 8 gennaio 2024, n. 1 (Raccolta 2024) (1)

Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari. (24G00007)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/01/2024 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/08/2024)
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Testo in vigore dal: 13-1-2024
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 9 agosto  2023,  n.  111,  con  la  quale  e'  stata
conferita delega al Governo per la revisione del sistema  tributario,
ed in particolare l'articolo 16, recante principi e criteri direttivi
per  la  revisione  generale  degli  adempimenti  tributari  e  degli
adempimenti in materia di accise e di altre imposte  indirette  sulla
produzione e sui consumi; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 23 ottobre 2023; 
  Acquisita  l'intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata   di   cui
all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
espressa nella seduta del 23 novembre 2023; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili di carattere  finanziario  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 19 dicembre 2023; 
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
           Semplificazione della dichiarazione dei redditi 
              per i lavoratori dipendenti e pensionati 
 
  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175,
dopo  il  comma  3,  e'  inserito  il  seguente:   «3-bis.   In   via
sperimentale,  l'Agenzia   delle   entrate   rende   disponibili   al
contribuente, in modo analitico, le informazioni in proprio possesso,
che possono essere confermate o modificate. A decorrere dal 2024 tali
informazioni sono accessibili direttamente dai contribuenti  titolari
dei redditi di cui al comma 1 in un'apposita area riservata del  sito
internet della predetta Agenzia, mediante un percorso semplificato  e
guidato. I dati confermati o  modificati  vengono  riportati  in  via
automatica nella dichiarazione dei redditi, che il contribuente  puo'
presentare direttamente in via  telematica.  Progressivamente,  negli
anni successivi, le  informazioni  in  possesso  dell'amministrazione
finanziaria sono rese disponibili anche per il tramite  dei  soggetti
delegati di cui al comma 3, che possono confermarli o modificarli  ai
fini della presentazione della  dichiarazione  dei  redditi.  Con  il
provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  di   cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n.
175, sentito il Garante per la protezione dei  dati  personali,  sono
individuate le modalita' tecniche per consentire al  contribuente,  a
decorrere dal 2024, e ai soggetti di  cui  al  comma  3,  negli  anni
successivi, di accedere ai dati da confermare o modificare.». 
  2. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175,
dopo il comma 3-bis, e' inserito il seguente: «3-ter. Le disposizioni
di cui al presente articolo si applicano anche con  riferimento  alle
dichiarazioni presentate con le modalita' previste  dall'articolo  1,
comma 3-bis, del presente decreto.». 
  3. Alle attivita' di cui al presente articolo si  provvede  con  le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente. 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'art. 16 della legge 9 agosto  2023,  n.
          111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale», e'
          il seguente: 
                «Art.  16  (Principi  e  criteri  direttivi  per   la
          revisione generale  degli  adempimenti  tributari  e  degli
          adempimenti  in  materia  di  accise  e  di  altre  imposte
          indirette  sulla  produzione   e   sui   consumi).   -   1.
          Nell'esercizio della delega di cui all'art.  1  il  Governo
          osserva altresi' i seguenti principi  e  criteri  direttivi
          specifici  per  la  revisione  generale  degli  adempimenti
          tributari, anche con  riferimento  ai  tributi  degli  enti
          territoriali: 
                  a) razionalizzare, in  un  quadro  di  reciproca  e
          leale collaborazione che privilegi l'adempimento spontaneo,
          gli obblighi  dichiarativi,  riducendone  gli  adempimenti,
          anche mediante nuove soluzioni tecnologiche, in vista della
          semplificazione, della razionalizzazione e della  revisione
          degli indici sintetici di affidabilita', per  rendere  meno
          gravosa la gestione da parte dei contribuenti; 
                  b)  armonizzare   i   termini   degli   adempimenti
          tributari,   anche   dichiarativi,   e    di    versamento,
          razionalizzandone  la   scansione   temporale   nel   corso
          dell'anno, con particolare  attenzione  per  quelli  aventi
          scadenza nel mese di agosto; 
                  c) escludere la decadenza da benefici  fiscali  nel
          caso di inadempimenti formali o di minore gravita'; 
                  d)  rafforzare  i   regimi   premiali   attualmente
          vigenti,  inclusa  la  possibile  riduzione  dei  tempi  di
          rimborso  dei  crediti  fiscali,  per  i  contribuenti  che
          presentano alti livelli di affidabilita' fiscale,  misurati
          anche  sulla  base  degli  indicatori  statistico-economici
          utilizzati per la definizione  degli  indici  sintetici  di
          affidabilita' fiscale; 
                  e)  semplificare  la  modulistica  prescritta   per
          l'adempimento degli obblighi dichiarativi e di  versamento,
          prevedendo che i modelli, le  istruzioni  e  le  specifiche
          tecniche  siano  resi  disponibili  con  un  anticipo   non
          inferiore a sessanta  giorni  rispetto  all'adempimento  al
          quale si riferiscono; 
                  f) ampliare le forme di pagamento,  consentendo  la
          facolta'  al  contribuente  di   utilizzare   un   rapporto
          interbancario  diretto  (RID)  ovvero  altro  strumento  di
          pagamento elettronico; 
                  g) incentivare con sistemi premiali l'utilizzazione
          delle dichiarazioni precompilate, ampliando le categorie di
          contribuenti interessate e facilitando l'accesso ai servizi
          telematici   per   i   soggetti   con   minore   attitudine
          all'utilizzo   degli   strumenti    informatici,    nonche'
          incentivare   le   attivita'   di   certificazione    delle
          dichiarazioni fiscali; 
                  h)  semplificare  le  modalita'  di   accesso   dei
          contribuenti    ai    servizi    messi    a    disposizione
          dall'Amministrazione finanziaria, ampliando e semplificando
          le modalita' per il rilascio delle deleghe anche  esclusive
          ai professionisti abilitati; 
                  i) incrementare i servizi digitali  a  disposizione
          dei  cittadini  utilizzando  la  piattaforma  digitale  per
          l'interoperabilita' dei sistemi informativi e della base di
          dati, prevedendo che agli adempimenti si possa  ottemperare
          anche direttamente per via telematica; 
                  l) rafforzare i contenuti conoscitivi del  cassetto
          fiscale; 
                  m) prevedere misure volte a incentivare,  anche  in
          prospettiva e garantendone  la  gratuita',  l'utilizzo  dei
          pagamenti elettronici, l'ammodernamento  dei  terminali  di
          pagamento e  la  digitalizzazione  delle  piccole  e  medie
          imprese; 
                  n)  prevedere  il  potenziamento  di  strumenti   e
          modelli organizzativi che favoriscano la  condivisione  dei
          dati e dei documenti,  in  via  telematica,  tra  l'Agenzia
          delle entrate e i competenti uffici dei  comuni,  anche  al
          fine di  facilitare  e  accelerare  l'individuazione  degli
          immobili non censiti e degli immobili abusivi; 
                  o) prevedere, ferma restando  la  salvaguardia  dei
          termini di decadenza, la sospensione, nei mesi di agosto  e
          dicembre di ciascun anno, dell'invio  delle  comunicazioni,
          degli  inviti  e  delle  richieste  di   atti,   documenti,
          registri, dati  e  notizie  da  parte  dell'Amministrazione
          finanziaria; 
                  p) prevedere la sospensione, nel  mese  di  agosto,
          dei termini per la risposta dell'Agenzia delle entrate alle
          istanze di interpello; 
                  q)  armonizzare   progressivamente   i   tassi   di
          interesse      applicabili      alle      somme      dovute
          dall'Amministrazione finanziaria e dai contribuenti; 
                  r) rafforzare la specializzazione e  la  formazione
          professionale continua del  personale  dell'Amministrazione
          finanziaria, con particolare riferimento alle attivita'  di
          contrasto delle frodi e dell'evasione fiscale, all'utilizzo
          delle  nuove  tecnologie  digitali,  anche  applicate  alle
          attivita'  economiche,  all'utilizzo  dei  big  data  e  al
          relativo trattamento, alla sicurezza informatica e ai nuovi
          modelli organizzativi e  strategici  delle  imprese,  senza
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              2. I principi e criteri direttivi di cui al comma 1 non
          si applicano ai  fini  della  revisione  degli  adempimenti
          previsti dalla disciplina doganale e da quella  in  materia
          di accisa e delle altre imposte indirette sulla  produzione
          e sui consumi previste dal titolo III del  testo  unico  di
          cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Per  la
          revisione degli adempimenti previsti in materia di accisa e
          delle altre predette imposte indirette,  nell'ambito  della
          generale revisione  degli  adempimenti  e  delle  procedure
          amministrative,  il  Governo  osserva,  in  particolare,  i
          seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
                a) rivedere il sistema generale delle cauzioni per il
          pagamento dell'accisa e delle altre imposte indirette sulla
          produzione  e  sui  consumi  e  introdurre  un  sistema  di
          qualificazione dei  soggetti  obbligati  al  pagamento  dei
          predetti tributi, basato sull'individuazione  di  specifici
          livelli   di   affidabilita'   e   solvibilita',   per   la
          concessione, ai medesimi soggetti, di benefici  consistenti
          nella semplificazione degli  adempimenti  amministrativi  e
          nell'esonero,   anche    parziale,    dall'obbligo    della
          prestazione delle predette cauzioni; 
                b)  rivedere  le  procedure  amministrative  per   la
          gestione della rete di vendita dei prodotti del  tabacco  e
          dei prodotti di cui agli articoli 62-quater  e  62-quater.1
          del testo unico di cui al decreto  legislativo  26  ottobre
          1995, n. 504; 
                c) prevedere, con finalita' di contrasto del  mercato
          illecito, di tutela della  salute  dei  consumatori  e  dei
          minori nonche' di tutela delle entrate erariali, il divieto
          di vendita a distanza, ai consumatori  che  acquistano  nel
          territorio dello Stato, dei prodotti  da  inalazione  senza
          combustione  costituiti  da  sostanze  liquide   contenenti
          nicotina, di cui all'art. 62-quater del testo unico di  cui
          al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.» 
              - Il testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, recante  «Definizione  ed  ampliamento
          delle  attribuzioni  della  Conferenza  permanente  per   i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e Bolzano ed  unificazione,  per  le  materie  ed  i
          compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
          dei comuni, con la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali» e' il seguente: 
                «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli artt. 1  e  5  del  decreto
          legislativo  21  novembre  2014,  n.  175  (Semplificazione
          fiscale e dichiarazione  dei  redditi  precompilata),  come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 1 (Dichiarazione dei redditi  precompilata).  -
          1. A decorrere dal 2015,  in  via  sperimentale,  l'Agenzia
          delle entrate, utilizzando le informazioni  disponibili  in
          Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di  soggetti
          terzi e  i  dati  contenuti  nelle  certificazioni  di  cui
          all'art. 4, comma 6-ter, del decreto del  Presidente  della
          Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322,  rende  disponibile
          telematicamente, entro il 30 aprile  di  ciascun  anno,  ai
          titolari di  redditi  di  lavoro  dipendente  e  assimilati
          indicati agli articoli 49 e 50, comma 1,  lettere  a),  c),
          c-bis), d), g), con esclusione delle  indennita'  percepite
          dai membri del Parlamento europeo,  i)  ed  l),  del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  la
          dichiarazione precompilata  relativa  ai  redditi  prodotti
          nell'anno  precedente,  che   puo'   essere   accettata   o
          modificata. 
              1-bis. A  decorrere  dal  2024,  in  via  sperimentale,
          utilizzando le informazioni e i dati indicati al  comma  1,
          l'Agenzia delle entrate rende disponibile  telematicamente,
          entro il  30  aprile  di  ciascun  anno,  la  dichiarazione
          precompilata  relativa  ai   redditi   prodotti   nell'anno
          precedente anche alle persone fisiche titolari  di  redditi
          differenti da quelli indicati  al  medesimo  comma  1.  Con
          riferimento  agli  oneri   indicati   nella   dichiarazione
          precompilata forniti dai soggetti  terzi  si  applicano  le
          disposizioni di cui all'art. 5 del presente decreto. 
              2. L'Agenzia delle entrate, mediante un'apposita unita'
          di monitoraggio,  riceve  e  gestisce  i  dati  dei  flussi
          informativi   utili   per    la    predisposizione    della
          dichiarazione precompilata verificandone la completezza, la
          qualita' e la tempestivita' della trasmissione,  anche  con
          l'obiettivo di realizzare progressivamente  un  sistema  di
          precompilazione di tutti i dati della dichiarazione di  cui
          al comma 1. 
              3. La dichiarazione precompilata, di cui al comma  1  e
          1-bis, e' resa disponibile  direttamente  al  contribuente,
          mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate o,
          conferendo apposita delega, tramite  il  proprio  sostituto
          d'imposta che presta assistenza fiscale ovvero  tramite  un
          centro di assistenza fiscale di cui all'art. 32,  comma  1,
          lettere d), e) ed f),  del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n. 241, o un iscritto nell'albo  dei  consulenti  del
          lavoro o in  quello  dei  dottori  commercialisti  e  degli
          esperti    contabili     abilitati     allo     svolgimento
          dell'assistenza fiscale. Per lo svolgimento  dell'attivita'
          di  assistenza  fiscale,  per  quanto  non  previsto  dagli
          articoli da 2 a 6, si applicano  le  disposizioni  previste
          dal decreto legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e  dal
          relativo decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999,
          n. 164, nonche'  dall'art.  51-bis,  del  decreto-legge  21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 98. Con provvedimento del Direttore
          dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorita' Garante per
          la protezione  dei  dati  personali,  sono  individuate  le
          modalita' tecniche per consentire al  contribuente  o  agli
          altri soggetti autorizzati di accedere  alla  dichiarazione
          precompilata   resa   disponibile   in    via    telematica
          dall'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del Direttore
          dell'Agenzia  delle  entrate  sono   altresi'   individuati
          eventuali sistemi alternativi per  rendere  disponibile  al
          contribuente la propria dichiarazione precompilata. 
              3-bis. In via  sperimentale,  l'Agenzia  delle  entrate
          rende disponibili al contribuente, in  modo  analitico,  le
          informazioni  in  proprio  possesso,  che  possono   essere
          confermate  o  modificate.  A  decorrere  dal   2024   tali
          informazioni sono accessibili direttamente dai contribuenti
          titolari dei redditi di cui al comma 1 in un'apposita  area
          riservata  del  sito  internet  della   predetta   Agenzia,
          mediante  un  percorso  semplificato  e  guidato.  I   dati
          confermati o modificati vengono riportati in via automatica
          nella dichiarazione dei redditi, che il  contribuente  puo'
          presentare     direttamente     in     via      telematica.
          Progressivamente, negli anni successivi, le informazioni in
          possesso   dell'amministrazione   finanziaria   sono   rese
          disponibili anche per il tramite dei soggetti  delegati  di
          cui al comma 3, che possono confermarli  o  modificarli  ai
          fini della presentazione della dichiarazione  dei  redditi.
          Con  il  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo
          21 novembre  2014,  n.  175,  sentito  il  Garante  per  la
          protezione  dei  dati  personali,   sono   individuate   le
          modalita'  tecniche  per  consentire  al  contribuente,   a
          decorrere dal 2024, e ai soggetti di cui al comma 3,  negli
          anni successivi,  di  accedere  ai  dati  da  confermare  o
          modificare. 
              4.  Resta  ferma  la  possibilita'  di  presentare   la
          dichiarazione dei redditi autonomamente  compilata  con  le
          modalita'  ordinarie.  In  caso  di   presentazione   della
          dichiarazione dei redditi con le modalita' di cui  all'art.
          13 del decreto del Ministro delle finanze 31  maggio  1999,
          n.  164,  ad  un  centro  di  assistenza  fiscale  o  a  un
          professionista  di  cui  al  comma  3,  si   applicano   le
          disposizioni di cui agli articoli 5, commi 3 e 3-bis,  e  6
          del presente decreto.». 
                «Art. 5 (Limiti ai poteri di  controllo).  -  1.  Nel
          caso di  presentazione  della  dichiarazione  precompilata,
          direttamente ovvero  tramite  il  sostituto  d'imposta  che
          presta  l'assistenza  fiscale,  ovvero   mediante   CAF   o
          professionista,  senza  modifiche,  non  si   effettua   il
          controllo formale sui dati  relativi  agli  oneri  indicati
          nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi
          di cui all'art. 3. Su tali dati resta  fermo  il  controllo
          della sussistenza delle  condizioni  soggettive  che  danno
          diritto   alle   detrazioni,   alle   deduzioni   e    alle
          agevolazioni. 
              2.  Nel  caso  di  presentazione,  direttamente  ovvero
          tramite il  sostituto  d'imposta  che  presta  l'assistenza
          fiscale, della dichiarazione precompilata con modifiche che
          incidono sulla determinazione del reddito  o  dell'imposta,
          non operano le esclusioni dal controllo di cui al comma  1,
          ad eccezione dei  dati  relativi  agli  oneri,  forniti  da
          soggetti terzi, indicati nella dichiarazione  precompilata,
          che non risultano modificati. Con  riferimento  agli  oneri
          forniti  dai  soggetti  terzi  che   risultano   modificati
          rispetto alla dichiarazione precompilata,  l'Agenzia  delle
          entrate effettua  il  controllo  formale  relativamente  ai
          documenti che hanno determinato la modifica. 
              3.  Nel  caso  di  presentazione  della   dichiarazione
          precompilata, con  modifiche,  effettuata  mediante  CAF  o
          professionista, il  controllo  formale  e'  effettuato  nei
          confronti  del  CAF  o  del   professionista,   anche   con
          riferimento  ai  dati  relativi  agli  oneri,  forniti   da
          soggetti terzi, indicati nella dichiarazione  precompilata,
          fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle
          maggiori imposte e  degli  interessi.  Il  controllo  della
          sussistenza delle condizioni soggettive che  danno  diritto
          alle detrazioni, alle  deduzioni  e  alle  agevolazioni  e'
          effettuato nei confronti  del  contribuente.  Nel  caso  di
          presentazione   della   dichiarazione   precompilata,   con
          modifiche, mediante  CAF  o  professionista,  il  controllo
          formale non e' effettuato sui dati  delle  spese  sanitarie
          che non risultano modificati  rispetto  alla  dichiarazione
          precompilata e non  e'  richiesta  la  conservazione  della
          documentazione.  Ai  fini  del  controllo  il  CAF   o   il
          professionista   verifica,    prendendo    visione    della
          documentazione esibita dal contribuente, la  corrispondenza
          delle spese sanitarie con gli  importi  aggregati  in  base
          alle tipologie di spesa utilizzati per  la  predisposizione
          della dichiarazione precompilata. In caso  di  difformita',
          l'Agenzia  delle  entrate  effettua  il  controllo  formale
          relativamente ai soli documenti di spesa che non  risultano
          indicati nella dichiarazione precompilata. 
              3-bis. Nel caso di  presentazione  della  dichiarazione
          direttamente ovvero  tramite  il  sostituto  d'imposta  che
          presta l'assistenza fiscale, con  modifiche  rispetto  alla
          dichiarazione    precompilata    che     incidono     sulla
          determinazione del reddito o dell'imposta e che  presentano
          elementi di incoerenza rispetto ai criteri  pubblicati  con
          provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate
          ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000
          euro, l'Agenzia delle  entrate  puo'  effettuare  controlli
          preventivi, in via automatizzata o mediante verifica  della
          documentazione  giustificativa,  entro  quattro  mesi   dal
          termine previsto per la trasmissione  della  dichiarazione,
          ovvero  dalla  data  della  trasmissione,  se   questa   e'
          successiva  a  detto  termine.  Il  rimborso  che   risulta
          spettante  al  termine  delle   operazioni   di   controllo
          preventivo e' erogato dall'Agenzia delle entrate non  oltre
          il  sesto  mese  successivo  al  termine  previsto  per  la
          trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla  data  della
          trasmissione, se questa  e'  successiva  a  detto  termine.
          Restano fermi i controlli previsti in  materia  di  imposte
          sui redditi. 
              3-ter. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si
          applicano  anche   con   riferimento   alle   dichiarazioni
          presentate con le  modalita'  previste  dall'art.  1  comma
          3-bis del presente decreto.».